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UNIVERSITA' DI MACERATA

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato
internazionale in «La tradizione europea del pensiero economico».

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.73 del 19/9/2003
Ente:UNIVERSITA' DI MACERATA
Località:Macerata  (MC)
Codice atto:03E05276
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:3/11/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il decreto ministeriale n. 509 del 27 dicembre 1997;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999;
Visto il regolamento in materia di dottorati emanato con decreto
rettorale n. 806 del 21 ottobre 1999;
Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1999, art. 7;
Visto la comunicazione del MIUR del 29 novembre 2002;
Vista la delibera del consiglio d'amministrazione del 10 giugno
2003;
Vista la delibera del senato accademico del 19 giugno 2003;
 
Decreta
 
di emanare l'allegato bando di concorso, per titoli ed esami, per
l'ammissione al corso di dottorato internazionale in «La tradizione
europea del pensiero economico».
Art. 1.
E' indetto presso l'Universita' degli studi di Macerata un
concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al seguente corso di
dottorato internazionale «La tradizione europea del pensiero
economico»:
sede: Universita' degli studi di Macerata, facolta' di scienze
politiche, dipartimento di istituzioni economiche e finanziarie;
universita' consorziate: Universita' di Erfurt, Universita' di
Paris I Sorbonne, Universita' di Paris X-Nanterre, Universita'
Politecnica delle Marche, Universita' di Roma «Tor Vergata»;
durata: 3 anni;
posti: 8;
borse di studio: 4;
lingue: francese, inglese, italiano, tedesco.

                               Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo
coloro i quali, di cittadinanza italiana e straniera, siano in
possesso di un titolo di studio e di laurea specialistica ovvero di
titolo equipollente.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il
fac-simile 1 allegato al presente bando, di cui fa parte integrante,
con tutti gli elementi in esso richiesti. Gli studenti di
nazionalita' non italiana potranno presentare la domanda in lingua
inglese.

                               Art. 3.
L'esame di ammissione al corso consiste in due prove: una scritta
ed una orale. Le prove sono intese ad accertare la preparazione, le
capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica.

                               Art. 4.
La domanda di ammissione, con indicato il domicilio prescelto
agli effetti del concorso, indirizzata al magnifico rettore
dell'Universita' degli studi di Macerata, redatta secondo lo schema
allegato al presente bando, va presentata direttamente o a mezzo
raccomandata postale con avviso di ricevimento dell'Universita' degli
studi di Macerata (ufficio ricerca scientifica - area affari
generali, Universita' degli studi di Macerata, piaggia
dell'Universita' n. 2 - 62100 Macerata), entro il termine perentorio
di giorni quarantacinque a decorrere dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dichiarera' con chiarezza e
precisione sotto la propria responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico);
b) la propria cittadinanza;
c) la laurea posseduta, nonche¨ la data e l'Universita' presso
cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito
presso una universita' straniera;
d) di impegnarsi a seguire con assiduita' le attivita' previste
per il proprio curricolo formativo e a dedicarsi con pieno impegno ai
programmi di studio e allo svolgimento delle attivita' di ricerca
assegnate;
e) di indicare le lingue straniere conosciute, oltre alla
lingua inglese;
f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
L'aspirante dovra' allegare alla domanda di partecipazione al
concorso una copia della tesi di laurea ed eventuali pubblicazioni e
titoli utili ai fini della valutazione.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna resposabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante,
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne'
per eventuali disguidi postali o tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
L'Universita' di Macerata, sede amministrativa del dottorato,
inviera' copia delle domande di ammissione di loro competenza alle
universita' straniere affinche' provvedano all'espletamento delle
procedure indicate nell'art. 5, comma 1.

                               Art. 5.
La valutazione dei titoli di ogni candidato e le prove d'esame
scritte si svolgeranno nelle Universita' di Macerata, di Erfurt e
Parigi X-Nanterre, con le modalita' previste nei rispettivi bandi
nazionali.
Per lo svolgimento della prova scritta da effettuarsi in Italia
si veda l'art. 6, comma 1.
Le prove orali si svolgeranno dopo le prove scritte, ed
esclusivamente presso l'Universita' di Macerata per tutti i candidati
ammessi sulla base di una graduatoria internazionale redatta da una
Commissione internazionale (si veda art. 6, comma 2).

                               Art. 6.
La Commissione nazionale per la prova scritta da effettuare in
Italia e' formata da tre membri eletti tra i componenti del collegio
dei docenti e viene nominata dal rettore dell'Universita' di
Macerata.
La Commissione internazionale per la prova orale e' formata da
tre membri in rappresentanza rispettivamente delle universita'
italiane, francesi e tedesca, ed e' nominata dal rettore
dell'Universita di Macerata.

                               Art. 7.
In relazione alle qualita' da accertare, le Commissioni nazionali
e internazionale assicurano un'idonea valutazione comparativa dei
candidati, tempi adeguati per l'espletamento nonche' la pubblicita'
degli atti.
Al termine delle prove d'esame la Commissione internazionale
compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi
ottenuti dai candidati nelle singole prove e la comunica alle sedi
consorziate.

                               Art. 8.
I candidati risultati idonei dovranno presentare o far pervenire
all'ufficio ricerca scientifica - area affari generali - Universita'
degli studi di Macerata, piaggia dell'Universita' n. 2 - 62100
Macerata, entro il termine che verra' comunicato dall'amministrazione
domanda in carta libera di iscrizione al primo anno di corso di
dottorato corredata dalla ricevuta del versamento della prima rata
del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi o da specifica
domanda di attribuzione di borsa di studio e di esonero dal pagamento
delle tasse d'iscrizione.
Ai primi classificati con punteggio almeno pari a 50/60 verra'
assegnata - entro i limiti delle disponibilita' - una borsa di studio
dell'importo di euro 10.561,54 annui, al lordo delle ritenute di
legge. Le borse di studio saranno assegnate secondo l'ordine definito
nella graduatoria di ammissione. La durata dell'erogazione delle
borsa di studio e' annuale e puo' essere confermata in caso di
superamento delle prove annuali di verifica del lavoro svolto,
effettuata dal collegio dei docenti.
La cadenza del pagamento della borsa di studio sara' bimestrale a
partire dall'inizio dell'attivita' del corso.
L'importo della borsa di studio puo' essere aumentato per
l'eventuale periodo di soggiorno all'estero. La borsa di studio non
e' cumulabile con altra borsa di qualsiasi genere tranne quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione e di ricerca dei
borsisti.
La borsa di studio e' altresi' incompatibile con un reddito
superiore a Euro 7.746,85.
Il godimento della borsa esclude l'instaurarsi di un rapporto di
lavoro subordinato con l'Universita'.
Le tasse e i contributi per l'accesso e la frequenza al corso
sono fissati in euro 1.032,91 onnicomprensivi per ciascun anno di
corso da versare in due rate da euro 516,46: la prima contestualmente
all'iscrizione e la seconda entro il 30 marzo 2004. Gli assegnatari
di borsa di studio saranno esenti dal pagamento delle tasse e dei
contributi.
I candidati ammessi ai corsi, che pur essendo nella condizione di
avere una borsa di studio non possano esserne assegnatari per
esaurimento delle stesse, saranno esentati dal pagamento delle tasse
e dei contributi.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare entro il termine per l'iscrizione opzione per un
solo corso di dottorato.

                               Art. 9.
I candidati idonei, che intendono chiedere l'assegnazione della
borsa di studio e l'esonero dal pagamento delle tasse e contributi
d'iscrizione, debbono dichiarare, contestualmente alla richiesta e
sotto la propria personale responsabilita':
1) di non avere usufruito in precedenza di altra borsa di
studio per un corso di dottorato;
2) di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a
qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorato;
3) di impegnarsi a restituire le somme percepite relativamente
alla borsa per il periodo in cui il proprio reddito personale superi
il limite di Euro 7.746,85.

                              Art. 10.
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare le attivita'
programmate dal collegio dei docenti, fatti salvi i casi di
maternita' o di grave e documentata malattia e di servizio militare.
Eventuali assenze per cause legittime e giustificate debbono essere
debitamente autorizzate dal coordinatore del corso. In ogni caso il
collegio dei docenti potra' procedere ad una proporzionale
decurtazione dell'importo annuale della borsa.
Il coordinatore del corso, previa acquisizione del parere del
collegio dei docenti e in accordo con il responsabile della struttura
didattica interessata, puo' affidare ai dottorandi una limitata
attivita' didattica integrativa, che non deve in ogni caso
comprometterne l'attivita' di formazione alla ricerca, bensi'
costituire un momento di verifica dell'attivita' di ricerca svolta.
La collaborazione didattica e' per il dottorando facoltativa e non
da' luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli
dell'Universita'.

                              Art. 11.
Al termine di ciascun anno di dottorato, i dottorandi sono tenuti
a sostenere delle prove che accertino la loro capacita' a
intraprendere l'attivita' di ricerca e ne consentono l'ammissione
alla prosecuzione del dottorato.
Il collegio dei docenti stabilisce il punteggio minimo per
l'ammissione all'anno successivo. Qualora i dottorandi abbiano
sostenuto presso altre universita', anche straniere, esami
equipollenti a quelli previsti nel primo anno di dottorato, essi
possono essere esentati da tutte o da alcune delle prove da sostenere
nel primo anno.

                              Art. 12.
Il titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del
ciclo di dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che
e' subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi
di dottorato) che dia conto di una ricerca originale, dalla quale
emergano risultati scientifici rilevanti.
Il titolo di dottore di ricerca verra' rilasciato alle seguenti
condizioni:
ogni dottorando dovra' aver effettuato la propria attivita'
sotto la supervisione e responsabilita' di due direttori di tesi:
ogni dottorando dovra' aver trascorso congrui periodi di studio
presso piu' centri di ricerca delle universita' coinvolte in questo
dottorato.
La valutazione del curriculum del candidato verra' effettuata,
laddove possibile, utilizzando il sistema europeo dei crediti,
assegnando un totale di sessanta crediti all'anno incluse le
attivita' di ricerca e la frequenza a corsi.

                              Art. 13.
Le commissioni giudicatrici per l'esame finale necessario al
conseguimento del titolo di dottore di ricerca sono formate e
nominate sulla base delle legislazioni nazionali dei Paesi coinvolti
in questo dottorato.
Per quanto concerne la commissione italiana per il conseguimento
del titolo di dottore di ricerca essa e' nominata dal rettore
dell'Universita' di Macerata sentito il collegio dei docenti, ed e'
composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori
universitari di ruolo, specificatamente qualificati nelle discipline
attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. Almeno
due membri devono appartenere ad altre universita', ache straniere,
non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del
collegio dei docenti.

                              Art. 14.
Di norma entro il 31 dicembre del terzo anno di corso i candidati
presentano, presso il competente ufficio dell'Universita', domanda di
ammissione all'esame finale, corredata dall'autorizzazione motivata
del collegio dei docenti e da tre copie delle tesi con la relativa
valutazione redatta dal collegio stesso.
Entro lo stesso termine, il collegio dei docenti puo' proporre,
in presenza di comprovati motivi che non consentano la presentazione
della tesi nel tempo previsto, o una sua positiva valutazione, la
concessione di una proroga della durata massima di un anno.
I candidati, entro quindici giorni dalla data di convocazione del
colloquio, debbono provvedere a inviare, a ciascun componente la
commissione giudicatrice, una copia della loro tesi accompagnata
dalla valutazione del collegio dei docenti.
Al termine dei propri lavori la commissione giudicatrice redige
un verbale sullo svolgimento degli stessi, comprensivo dei giudizi
circostanziati sulle tesi presentate dai candidati e sull'esito dei
colloqui.
L'Universita' cura l'inoltro delle copie della tesi finale alle
Biblioteche nazionali di Roma e Firenze dopo il conseguimento del
titolo da parte dei candidati, mentre la rimanente copia resta agli
atti dell'amministrazione.

                              Art. 15.
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca e l'accordo internazionale, stipulato dalle universita' di
cui all'art. 1 del presente bando.

                              Art. 16.
Ai fini della legge n. 675/1996 si informa che l'Universita'
degli studi di Macerata si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati
forniti saranno trattati solo per le finalita' connesse e strumentali
al concorso, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Macerata, 24 giugno 2003
Il rettore: Febbraio

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