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UNIVERSITA' DELLA BASILICATA IN POTENZA

Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
internazionale in «Biotecnologie entomologiche» "Insect
biotechnology" anno accademico 2004/2005 - XX Ciclo. (Decreto
rettorale n. 526).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.89 del 9/11/2004
Ente:UNIVERSITA' DELLA BASILICATA IN POTENZA
Località:Potenza  (PZ)
Codice atto:04E07145
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:29/11/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001;
Visto l'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, con il
quale e' stato emanato il Regolamento in materia di dottorato di
ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 419 del 13 agosto 2001 con il quale
e' stato emanato il Regolamento in materia di dottorati di ricerca
dell'Universita' degli studi della Basilicata;
Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2001 n. 115, -
«Programmazione per il sistema universitario per il triennio
2001/2003, - art. 10, Internazionalizzazione»;
Vista la proposta di istituzione del corso di dottorato di
ricerca avanzata dalla struttura preposta all'attivita' di ricerca;
Acquisito il parere del Nucleo di valutazione di Ateneo espresso
nelle sedute del 7 giugno 2004 e 19 luglio 2004;
Visto il decreto ministeriale n. 198 del 23 ottobre 2003, «Fondo
per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli
studenti»;
Vista la nota MIUR protocollo n. 1265 del 13 maggio 2004, con la
quale autorizzava gli Atenei a procedere al congelamento delle borse,
assegnate con decreto direttoriale 23 aprile 2004, n. 69 e non
utilizzate, per destinarle nel ciclo successivo allo stesso
dottorato;
Vista la deliberazione assunta dal Senato Accademico nella seduta
del 15 settembre 2004 con la quale ha approvato l'istituzione del
corso di dottorato di ricerca internazionale con le Universita'
europee di: «Imperial College London - London, UK», «University of
Newcastle Newcastle upon Tyne, UK», «Universitat Bayreuth - Bayreuth,
Germany», «Universite' F. Rabelais de Tours - Tours, France», ed una
rete italiana, in cui sono coinvolte le Universita' dell'Insubria -
Varese, Milano, «Federico II» - Napoli, Pavia, Perugia, Siena,
nonche' i seguenti Istituti CNR: Istituto di biochimica delle
proteine - Napoli, Istituto di genetica e biofisica - Napoli, con
sede amministrativa presso l'Universita' della Basilicata;
Vista la deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione,
nella seduta del 16 settembre 2004, con la quale sono state
determinate le risorse finanziarie, l'importo delle borse e il
Regolamento per la determinazione dei contributi per i corsi di
dottorato di ricerca anno accademico 2004/2005;
Viste le convenzioni stipulate tra l'Universita' degli studi
della Basilicata Potenza (Italia) e le Universita' europee, nonche'
le Universita' e gli Istituti di ricerca italiani,
Decreta:
Art. 1.
Presso l'Universita' degli studi della Basilicata e' istituito,
per l'anno accademico 2004/2005, il XX ciclo del corso di dottorato
di ricerca internazionale con le Universita' europee di «Imperial
College London - London, UK», «University of Newcastle Newcastle upon
Tyne, UK», «Universitat Bayreuth - Bayreuth, Germany», «Universite'
F. Rabelais de Tours - Tours, France», ed una rete italiana, in cui
sono coinvolte le Universita' dell'Insubria Varese, Milano, «Federico
II» - Napoli, Pavia, Perugia, Siena, nonche' i seguenti Istituti CNR:
Istituto di biochimica delle proteine - Napoli, Istituto di genetica
e biofisica - Napoli, dal titolo: «Biotecnologie entomologiche» -
«Insect Biotechnology», di durata triennale, con sede amministrativa
presso l'Universita' degli studi della Basilicata.
E' indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al
sotto riportato corso di dottorato di ricerca, da svolgersi presso
l'Universita' degli studi della Basilicata e le Universita' di
«Imperial College of Science, Technology & Medicine - London, UK»,
«University of Newcastle - Newcastle, UK», «Universitat Bayreuth -
Bayreuth, Germany», «Universite' F. Rabelais de Tours - Tours,
France» e le Universita' dell'Insubria - Varese, Milano, «Federico
II» - Napoli, Pavia, Perugia, Siena, nonche' il CNR Istituto di
Biochimica delle Proteine - Napoli ed il CNR Istituto Internazionale
di Genetica e Biofisica Napoli, secondo le modalita' descritte nella
convenzione sottoscritta.
"Biotecnologie entomologiche» «Insect biotechnology"
Coordinatore prof. Francesco Pennacchio (Area 7 - Scienze agrarie
e veterinarie - Area 5 - Scienze biologiche - Area 3 - Scienze
chimiche).
Settori scientifico-disciplinari: AGR/07 - Genetica agraria,
AGR/11 - Entomologia generale e applicata, AGR/12 - Patologia
vegetale, BIO/05 - Zoologia, BIO/09 - Fisiologia, BIO/10 -
Biochimica, BIO/18 - Genetica, CHIM/03 - Chimica generale e
inorganica, CHIM/06 - Chimica organica.
Struttura interessata: Dipartimento di biologia difesa e
biotecnologie agro-forestali, Dipartimento di chimica.
Durata: anni tre.
Posti: otto per studenti italiani, comunitari e stranieri.
Borse: quattro (una su fondi MIUR, una su fondi D.M. n. 198/2003,
due su fondi dell'Universita' «Federico II» Napoli);
Posti dieci per studenti che svolgeranno il corso di dottorato e
saranno iscritti presso le Universita' europee consorziate;
Posti in sovrannumero per assegnisti di ricerca quattro.
Il numero dei posti e delle borse di studio potranno essere
aumentati a seguito di finanziamenti di soggetti estranei
all'Amministrazione universitaria, purche' comunicate dai
finanziatori entro il termine di scadenza del bando. Il numero delle
borse potra' essere aumentato a seguito di eventuali cofinanziamenti
provenienti dall'U.E. ovvero dal MIUR. L'eventuale aumento del numero
delle borse di studio sara' reso noto anche utilizzando strumenti
informatici.

                               Art. 2.
Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di
eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea
o di uno dei titoli di studio riportati all'art. 2 della convenzione
sottoscritta dalle universita' partecipanti o, nel caso di analogo
titolo accademico conseguito all'estero, esso dovra' essere
preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
Qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto, il Collegio dei
docenti del dottorato di ricerca deliberera' sull'equipollenza del
titolo accademico conseguito all'estero, ai soli fini dell'ammissione
ai corsi.
I candidati che alla data di scadenza non abbiano ancora
conseguito il titolo che da' diritto all'ammissione, dovranno
dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilita', che detto
titolo sara' conseguito entro il giorno precedente quello previsto
per la (prima ) prova scritta di ammissione al dottorato di ricerca.
In tal caso, l'ammissione verra' disposta «con riserva» ed i
candidati saranno tenuti a presentare a pena di decadenza, la
relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione nei successivi
cinque giorni.
E' richiesta altresi' la conoscenza della lingua inglese.

                               Art. 3.
Gli studenti che copriranno i posti presso le Universita' Europee
consorziate, saranno selezionati presso le Universita' in cui essi
intendono iscriversi, secondo le modalita' in vigore in ciascuna di
esse. I nominativi dei dottorandi saranno comunicati all'Universita'
degli Studi della Basilicata, sede amministrativa del dottorato. Gli
studenti iscritti presso le Universita' europee consorziate
verseranno i contributi, ove previsti, presso tali sedi e sono
esonerati dal pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza
ai corsi di dottorato di ricerca presso l'Universita' degli Studi
della Basilicata, qualora il loro piano di formazione preveda un
periodo di studio e/o ricerca presso questo Ateneo.

                               Art. 4.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice
secondo lo schema allegato al presente bando e debitamente
sottoscritta, dovra' pervenire al Rettore dell'Universita' degli
studi della Basilicata Ufficio ricerca e relazioni Internazionali
Settore Dottorati di ricerca, via N. Sauro, 85 - 85100 Potenza, entro
il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
«Concorsi ed esami», secondo una delle modalita' di seguito indicate:
consegna a mano - Direzione amministrativa Palazzo del
Rettorato, II piano, via Nazario Sauro, 85 - 85100 Potenza, dal
lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 13;
spedizione a mezzo raccomandata indirizzata al «Al Rettore
dell'Universita' degli studi della Basilicata Ufficio ricerca e
relazioni internazionali Settore dottorati di ricerca - via Nazario
Sauro, 85 - 85100 Potenza». Sulla busta dovra' essere riportata la
seguente dicitura: «domanda di partecipazione al concorso di
dottorato di ricerca in «Biotecnologie Entomologiche/Insect
Biotechnology»,
In caso di spedizione a mezzo posta, fara' fede il timbro e la
data dell'Ufficio Postale accettante.
I Candidati sono tenuti al versamento del contributo di 26,00
da effettuarsi sul bollettino di C/C postale n. 111856 intestato a:
Universita' degli studi della Basilicata, 85100 Potenza causale del
versamento: «contributo esame di ammissione concorso dottorato di
ricerca XX ciclo».
La relativa ricevuta dovra' essere allegata alla domanda.
Nella domanda il candidato dovra' dichiarare sotto la propria
responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
a) il cognome ed il nome (cognome da nubile per le donne
coniugate),
b) la data e il luogo di nascita,
c) il codice fiscale,
d) la residenza ed il recapito eletto ai fini del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico), con espressa menzione dell'impegno di comunicare
tempestivamente ogni variazione dello stesso.
I cittadini stranieri dovranno indicare, se possibile, il proprio
recapito in Italia o quello dell'Ambasciata in Italia, eletta quale
domicilio;
e) l'esatta denominazione del concorso cui partecipa;
f) la laurea posseduta, nonche' la data e l'Universita' presso
cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito
presso una universita' straniera;
g) la cittadinanza;
h) se cittadini italiani, di essere iscritto nelle liste
elettorali con l'indicazione del comune, o i motivi della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; se cittadini
stranieri, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza, o i motivi del mancato godimento;
i) di conoscere la lingua inglese;
j) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti;
k) di non aver riportato condanne penali e in caso contrario
quali;
l) se titolare di assegno di ricerca, indicarne il settore
scientifico-disciplinare, l'Universita' e la durata.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero, (non
specificato nell'art. 2 della convenzione), dovranno farne espressa
richiesta ed allegare alla domanda i documenti utili a consentire al
Collegio dei Docenti la dichiarazione di equipollenza (certificato di
laurea con esami e votazioni, nonche' dichiarazione di valore). I
documenti di cui sopra dovranno essere tradotti e legalizzati dalle
competenti rappresentanze italiane all'estero, secondo la normativa
vigente in materia. In ogni caso i cittadini stranieri devono
allegare il titolo di studio posseduto.
Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi
rilasciate dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme
di semplificazioni delle certificazioni amministrative, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Nella domanda di partecipazione al concorso, i candidati
portatori di handicap sono tenuti, ai sensi dell'art. 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, a richiedere l'ausilio necessario, da
documentarsi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura
sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi della citata
legge.
La domanda dovra' contenere esplicitamente ed in modo chiaro e
leggibile tutte le dichiarazioni di cui sopra.
La domanda, a pena di esclusione, dovra' essere firmata dal
candidato.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
all'amministrazione stessa.

                               Art. 5.
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
una prova orale. Le prove di esame (sia quella scritta che quella
orale), potranno essere sostenute in lingua inglese, a scelta dello
studente, al momento della prova stessa.
Nella prova orale il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona
conoscenza della lingua inglese.
Le prove d'esame sono intese ad accertare le conoscenze generali
del candidato nel campo delle biotecnologie entomologiche e la sua
attitudine alla ricerca scientifica.
Le prove d'esame si svolgeranno, secondo il seguente calendario:
prova scritta: 14 dicembre 2004, ore 9 - Universita' degli
studi della Basilicata - Viale dell'Ateneo Lucano, 10 - Dipartimento
di biologia difesa e biotecnologie agro-forestali sala riunioni - 3
piano 85100 - Potenza.
prova orale: 15 dicembre 2004 ore 9 - Universita' degli studi
della Basilicata - Viale dell'Ateneo Lucano, 10 - Dipartimento di
biologia difesa e biotecnologie agro-forestali Sala Riunioni - terzo
piano - 85100 Potenza.
La comunicazione della data e della sede della prova d'esame ha
valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento, nonche' in caso d'invio della domanda a
mezzo posta, apposita ricevuta dell'avvenuta spedizione.

                               Art. 6.
La commissione giudicatrice del concorso per gli esami di
ammissione al corso di dottorato di ricerca e' nominata con decreto
rettorale e costituita da tre componenti facenti parte del collegio
dei docenti, e/o del consiglio scientifico.
La commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
massimo di 60 punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Espletate le prove concorsuali, la Commissione compila la
graduatoria generale di merito, sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.

                               Art. 7.
I candidati italiani, comunitari e stranieri saranno ammessi ai
corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del
numero dei posti (fino a otto), messi a concorso per il corso di
dottorato di ricerca.
Ai primi posizionatisi in graduatoria viene conferita la borsa di
studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili.
In caso di rinuncia, di mancata o tardiva accettazione, che
dovra' essere espressa entro quindici giorni dalla comunicazione
dell'esito del concorso, o, nel caso di dichiarazioni mendaci,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
Nel caso in cui il candidato e' collocato utilmente in piu'
graduatorie dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                               Art. 8.
I concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria
di merito di cui al precedente articolo devono presentare o far
pervenire all'Amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro
il termine perentorio di giorni quindici.
1) domanda, in bollo da Euro 11,00 di iscrizione al primo anno
del corso di dottorato corredata dai seguenti documenti:
fotocopia del documento d'identita', debitamente firmata;
ricevuta di versamento della prima rata del contributo per
l'accesso e la frequenza al corso di dottorato di ricerca, pari a
Euro 187,91 da effettuarsi sul conto corrente postale n. 111856
intestato all'Universita' della Basilicata, con l'indicazione della
causale;
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', rese ai sensi degli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, che attesti il possesso dei seguenti fatti, stati e qualita'
personali:
cittadinanza;
diploma di laurea con relativa votazione ed indicazione della
data e dell'Universita' presso cui e' stata conseguita, ovvero per i
cittadini stranieri titolo equipollente in originale con traduzione
legalizzata;
di non essere iscritto ad altro corso di studi, ovvero
l'impegno a sospenderne la frequenza nel caso di iscrizioni a corsi
di laurea, scuole di specializzazione o perfezionamento prima
dell'inizio del corso di dottorato;
di non essere iscritto e l'impegno a non iscriversi,
contestualmente, ad altro corso di dottorato di ricerca;
3) domanda per l'adeguamento del pagamento dei contributi per
condizione economica, unitamente alla certificazione ISEE, per coloro
che intendono avvalersi della riduzione dei contributi.
Coloro che risultino vincitori della borsa di studio ed intendono
fruirne sono tenuti, altresi', a dichiarare:
a. di non aver fruito in precedenza di altre borse di studio
per dottorato di ricerca;
b. di impegnarsi a non cumulare la borsa stessa con altra borsa
di studio a qualsiasi titolo conferita, tranne che con quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorato.
I cittadini stranieri devono presentare, sempre nel termine
perentorio di quindici giorni, pena la decadenza, i seguenti
documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato attestante la cittadinanza;
3) certificato attestante il godimento dei diritti civili e
politici;
4) certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello
stato in cui lo straniero e' cittadino. Se risiede in Italia, oltre
al certificato anzidetto, deve autocertificare anche la mancanza di
condanne penali in Italia.

                               Art. 9.
Le borse di studio, saranno assegnate previa valutazione
comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa
graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1999 e 9 aprile 2001.
L'importo annuale della borsa e' di Euro 10.562,00.
La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso.
Il pagamento della borsa avviene in rate bimestrali posticipate,
previa attestazione di frequenza rilasciata dal Coordinatore del
corso.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50%.
Tale periodo non puo' essere superiore alla meta' dell'intera durata
del corso di dottorato.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo
dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di
frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive.

                              Art. 10.
L'ammontare della contribuzione per l'anno accademico 2004/2005
e' stabilito in Euro 1.032,91. Detta contribuzione copre tutti i
costi dei servizi universitari, ivi compresi quelli relativi allo
svolgimento delle pratiche amministrative successive e conseguenti
alla domanda di iscrizione.
La contribuzione viene ridotta, a domanda unitamente alla
certificazione ISEE secondo quanto stabilito dal Regolamento per la
determinazione dei contributi degli studenti iscritti ai corsi di
dottorato di ricerca dell'Universita' degli Studi della Basilicata
per l'anno 2004/2005, elaborato nel rispetto dei DD.PP.CC.MM. 30
aprile 1999 e 9 aprile 2001.
Sono d'ufficio esonerati totalmente dalla contribuzione, a norma
delle disposizioni vigenti, gli studenti titolari di borsa di studio
conferita su fondi MIUR ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera C del
decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001 l'Universita' esonera totalmente dai contributi
universitari:
1) gli studenti beneficiari delle borse di studio erogate
dall'A.R.D.S.U. (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario), nonche' gli studenti risultati idonei al
conseguimento di tali borse di studio che, per scarsita' di risorse,
non siano risultati beneficiari di tale provvidenza;
2) gli studenti in situazione di handicap con un'invalidita'
riconosciuta pari o superiore al 66%, ovvero con handicap
intellettivo-fisico ovvero riconosciuti ciechi assoluti (legge n.
382/70) o sordomuti (legge n. 381/70), indipendentemente dalle
percentuali di invalidita';
3) gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del
Governo Italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo
sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e
relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al
primo, l'esonero e' condizionato al rinnovo della borsa di studio da
parte del Ministero degli affari esteri;
4) su apposita istanza, gli studenti, per l'anno di svolgimento
del servizio militare di leva o del servizio civile, le studentesse,
per l'anno di nascita di ciascun figlio e gli studenti che siano
costretti ad interrompere gli studi a causa di infermita' gravi e
prolungate debitamente certificate.
Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto
fisso, stabilito nella misura di Euro 52,00.
Gli studenti con esonero totale dei contributi dovranno comunque
pagare Euro 52,00, quale contributo per oneri amministrativi.
L'Universita' concede un esonero parziale dei contributi nella
misura del 30% di quanto dovuto, agli studenti in situazione di
handicap con invalidita' inferiore al 66%.
La prima rata e' fissata in Euro 187,91 e deve essere versata
all'atto dell'iscrizione.
La seconda rata e' fissata in Euro 413,00 e deve essere versata
entro il 30 aprile 2005.
La terza rata e' fissata in Euro 432,00 e deve essere versata
entro il 30 giugno 2005.
Sono esclusi dalla riduzione per condizione economica gli
studenti che abbiano gia' conseguito un altro titolo di Dottore di
ricerca.

                              Art. 11.
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere attivita' continuativa di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' fissate dal collegio dei docenti. In ogni caso, i
dottorandi dovranno svolgere non meno di sei mesi e fino ad un
massimo di 18 mesi presso una struttura straniera.
L'onere di provvedere alla copertura assicurativa per infortuni,
per tutta la durata del corso, e' a carico dei dottorandi.
L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per
responsabilita' civile per il medesimo periodo esclusivamente per le
attivita' connesse al corso di dottorato.
Eventuali differimenti della data di inizio, o interruzioni,
verranno consentiti ai dottorandi che comprovino di dover adempiere
agli obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste
dalla legge n. 1204 del 30 dicembre 1971 e successive modifiche ed
integrazioni, oppure che si trovino nella condizione di malattia
grave e prolungata, sentito il collegio dei docenti.
Il dipendente di pubbliche amministrazioni ammesso ai corsi di
dottorato di ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario
per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso
ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni
richieste.
Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimenti degli
obblighi, il collegio dei docenti proporra' l'esclusione del
dottorando dal corso, in tal caso il dottorando e' obbligato alla
restituzione per intero, con riferimento all'anno in questione, della
borsa di studio oppure delle rate eventualmente riscosse.

                              Art. 12.
Il periodo di studio svolto nell'ambito del dottorato di ricerca
internazionale sara' riconosciuto sulla base dei crediti formativi
maturati con particolare riferimento a quanto riportato negli
articoli 5 e 7 del decreto ministeriale n. 509/99. L'ammontare dei
crediti didattici annuali e' pari a 60. Un credito didattico equivale
a 25 ore di lavoro standard da parte dello studente.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, ed in
particolare per quanto riguarda il percorso formativo, si fa
riferimento al regolamento del corso di dottorato di ricerca.

                              Art. 13.
La tesi finale sara' scritta in inglese o nella lingua ufficiale
del paese di appartenenza dell'Universita' presso cui lo studente e'
iscritto. In questo secondo caso, verra' acclusa alla tesi un ampio
riassunto della stessa in lingua inglese.
Per ciascuna dissertazione finale, verra' istituita, in accordo
con le leggi e i regolamenti interni dell'Universita' a cui il
dottorando e' iscritto, una Commissione internazionale. Questa
commissione includera' almeno 1 rappresentante esterno designato dal
collegio dei docenti, che dovra' essere un esperto nel settore
scientifico pertinente alla tesi. La dissertazione finale avra' luogo
nell'Universita' dove il dottorando e' registrato e sara' nella
lingua del paese e/o in inglese.
Il titolo finale sara' rilasciato dall'Universita' presso cui si
e' tenuta la dissertazione finale, in accordo con le leggi nazionali
e i regolamenti accademici locali. Le universita' partecipanti si
impegnano a formulare, in un supplemento a questa convenzione, le
modalita' per la certificazione reciproca del titolo finale. Le
Universita' partecipanti intendono, inoltre, definire le modalita'
per l'ottenimento del titolo finale presso le altre Universita' che
aderiscono al consorzio, quando cio' e' possibile e in accordo con le
leggi nazionali, regolamenti accademici locali e preesistenti accordi
internazionali.

                              Art. 14.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Universita' degli
Studi della Basilicata per le finalita' di gestione della selezione e
potranno essere trattati anche presso una banca dati automatizzata,
pure successivamente alla procedura selettiva, per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il presente bando di concorso con l'allegata domanda di
ammissione e' disponibile sul sito Web dell'Universita' degli Studi
della Basilicata all'indirizzo: http://www.unibas.it.> Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa
riferimento all'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al
decreto ministeriale del 30 aprile 1999, al Regolamento di Ateneo
emanato con decreto rettorale n. 419 del 13 agosto 2001, nonche' alla
Convenzione stipulata tra l'Universita' degli Studi della Basilicata,
le Universita' europee di: «Imperial College London, - London UK»,
«University of Newcastle Newcastle upon Tyne, UK», «Universitat
Bayreuth - Bayreuth, Germany», «Universite' F. Rabelais de Tours -
Tours, France» e quelle italiane di: Universita' dell'Insubria -
Varese, Milano, «Federico II» - Napoli, Pavia, Perugia, Siena,
nonche' il CNR - Istituto di Biochimica delle Proteine - Napoli ed il
CNR Istituto Internazionale di Genetica e Biofisica - Napoli.
Responsabile del procedimento e' il responsabile dell'Ufficio
Ricerca e Relazioni Internazionali - Sig.ra Mariangela COLUCCI
Tel. 0971/202199 e-mail: uffrs@unibas.it
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente
all'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali Settore Dottorati di
Ricerca dell'Universita' degli Studi della Basilicata Potenza
0971/202198 e-mail: settoredottorati@unibas.it.
Potenza, 2 novembre 2004
Il rettore: Lelj Garolla Di Bard

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