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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso interno, per esami e per titoli, per l'ammissione al sesto
corso semestrale (gennaio-giugno 2002) di novanta allievi marescialli
del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.53 del 7/7/2000 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 000E6107 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 6/8/2000 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 e successive modificazioni;
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 1o febbraio 1989, n. 53;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405;
Visto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con
legge 28 febbraio 1992, n. 217;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
Visto il Regolamento interno per la Scuola Sottufficiali dei
carabinieri, approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1993;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994,
n. 130;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei
pubblici impieghi, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, concernente le determinazioni dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare
l'art. 39 e successive modificazioni (programmazione delle
assunzioni);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la legge 16 giugno 1998, 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la lettera n. 62/4-16-1999 del 31 marzo 2000, con la quale
il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha richiesto alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica l'autorizzazione ad indire concorsi per il reclutamento
degli allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei
Carabinieri nell'anno 2001;
Considerato che, alla data del presente decreto, nell'organico
del ruolo degli ispettori dell'Arma dei Carabinieri sono disponibili
circa 300 posti vacanti da ricoprire, ai sensi del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, per il 70% mediante pubblico
concorso e superamento di apposito corso della durata di due anni
accademici e per il restante 30% mediante concorso interno aperto
agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, ai quali e' riservata
un terzo di detta percentuale, ed agli appartenenti al ruolo degli
appuntati e carabinieri, e superamento di apposito corso di
qualificazione di durata non inferiore a sei mesi;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E indetto un concorso interno, per esami e per titoli, per
l'ammissione al corso semestrale (gennaio-giugno 2002) di novanta
allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, di
cui trenta riservati ai sovrintendenti che appartengano a tale ruolo
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
2. Dieci posti, di cui tre per i sovrintendenti, sono riservati
ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo in corso di
validita', riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione
secondaria di secondo grado previsto dall'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive
modificazioni, che ne facciano esplicita richiesta nella domanda,
precisando in quale lingua intendono sostenere le prove concorsuali.
Tale livello non e' richiesto per gli appartenenti al ruolo
sovrintendenti.
3. I posti riservati di cui ai precedenti commi, rimasti
eventualmente scoperti, saranno devoluti agli altri concorrenti
idonei ma non utilmente collocati in graduatoria.
4. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova preliminare di cultura a carattere generale;
b) prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema
attinente ai servizi d'Istituto;
c) accertamenti sanitari;
d) accertamento psico-attitudinale;
e) prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e
la cultura generale;
f) esame facoltativo di lingua estera.
5. I posti eventualmente non coperti saranno devoluti in aumento
ai posti assegnati al 6o corso biennale allievi marescialli del ruolo
ispettori 2001-2003, indetto in pari data con decreto a parte.
Art. 2.
Requisiti
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che
temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva,
fino alla visita medica di cui al successivo art. 11;
abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di
almeno "nella media" o giudizio corrispondente;
non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna;
non siano stati comunque gia' dispensati d'autorita' dal
corso per allievo maresciallo (o grado corrispondente);
b) gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri che,
oltre a riunire i requisiti di cui alla precedente lettera a):
abbiano compiuto 7 anni di effettivo servizio nell'Arma dei
Carabinieri;
siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di 2o
grado, conseguito al termine di corso di studi di durata
quinquennale, che consenta l'iscrizione a tutte le facolta'
universitarie. Per i candidati in possesso di maturita' conseguita al
termine di corsi di studio quadriennali e' richiesto il superamento
del prescritto anno integrativo.
2. I requisiti suindicati debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande e mantenuti
per tutta la durata del procedimento concorsuale, pena l'esclusione
dal concorso con la procedura prevista dal successivo art. 7.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
redatte esclusivamente sull'apposito modello, come il facsimile in
allegato 1, disponibile presso tutti i comandi dell'Arma e presentate
al comando del reparto di appartenenza entro il termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Gli aspiranti che nel periodo di presentazione delle domande
si trovino per motivi di servizio in territorio estero, possono
sottoscrivere domanda redatta su modello non conforme, purche'
contenente le medesime indicazioni di cui al citato modello.
3. I comandi dei reparti di appartenenza, dopo aver proceduto
alla indicazione della data di presentazione, provvederanno ad
inviare subito i modelli in originale al rispettivo comando di corpo.
Art. 4.
Compilazione della domanda
1. Il concorrente deve compilare correttamente e sottoscrivere il
modello di domanda indicato al precedente art. 3, dopo aver preso
visione delle disposizioni indicate nel presente bando di cui
sottoscrive la piena conoscenza. Ogni variazione delle notizie
sottoscritte deve essere tempestivamente segnalata al Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi - viale
Tor di Quinto n. 65, 00191 Roma.
2. Sottoscrivendo la domanda il concorrente esprime
esplicitamente il consenso alla raccolta e trattazione dei dati
personali che lo riguardano, necessari all'espletamento dell'iter
concorsuale (il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione).
3. L'errata o mancata indicazione dei dati richiesti e' causa di
esclusione dal concorso, qualora non si provveda alla
regolarizzazione entro un breve tassativo termine fissato dal Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi con
comunicazione personale.
4. Gli aspiranti sono inoltre tenuti a segnalare tempestivamente,
con richiesta completa di firma autenticata, ogni variazione di
indirizzo al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto -
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e
Concorsi - viale Tor di Quinto n. 65, 00191 Roma.
Art. 5.
Comunicazioni agli aspiranti
1. Ad eccezione delle notifiche pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, tutte le comunicazioni personali
agli aspiranti avverranno in forma scritta, a mezzo posta.
2. In nessun caso l'amministrazione si assume responsabilita'
circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione di recapito, da ritardata ricezione da
parte dei candidati di avvisi di convocazione, o altre comunicazioni,
dovute a disguidi postali, ad altre cause non imputabili a propria
inadempienza o ad eventi di forza maggiore.
Art. 6.
Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti
Per i candidati risultati idonei alla prova preliminare, i
Comandi di corpo interessati trasmetteranno al Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - Centro Nazionale di Selezione
e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi, per l'esame dei
requisiti previsti nel precedente art. 2:
a) copia della documentazione matricolare e caratteristica,
completa dello specchio valutativo (o del rapporto informativo)
chiuso e redatto alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda "per partecipazione al concorso allievi
marescialli del ruolo ispettori";
b) lo specchio dimostrativo del servizio effettivamente
prestato presso reparti dell'Arma (incluso il periodo trascorso
presso le Scuole allievi per la frequenza del corso allievi).
Art. 7.
Esclusione dal concorso
l. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano "con riserva" alle prove ed agli
accertamenti.
2. I concorrenti che risultino, ad una verifica anche postuma, in
difetto di uno o piu' requisiti prescritti, sono esclusi dal concorso
ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati
decaduti dalla nomina, con provvedimento motivato del Direttore
Generale o di Autorita' da lui delegata.
Art. 8.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata
con successivo provvedimento del Direttore Generale, sara' composta
da:
a) un ufficiale generale dell'Arma dei Carabinieri, presidente;
b) un ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri, membro;
c) un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo
accademico, membro;
d) un maresciallo aiutante s.UPS dell'Arma dei Carabinieri,
segretario senza diritto al voto.
2. La commissione esaminatrice puo' essere integrata da un numero
di componenti tali che permetta, unico restando il presidente, la
suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di
componenti pari a quello della commissione originaria. La stessa,
inoltre, per la vigilanza alla prova preliminare ed a quella scritta
puo' avvalersi dell'ausilio di apposito personale di sorveglianza, su
disposizione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
Art. 9.
Prova preliminare
1. I concorrenti che hanno inoltrato domanda di partecipazione al
concorso saranno sottoposti ad una prova preliminare consistente in
test volti ad accertare i livelli di cultura generale, di conoscenza
di matematica, di elementi di una lingua straniera a scelta del
concorrente tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, di
ragionamento logico deduttivo, nonche' di abilita' ortogrammaticale e
sintattica.
2. Sede, data e ora di svolgimento di tale prova, prevista dal 18
al 29 settembre 2000 verranno indicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale - del 1o settembre 2000. Solo
tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati anche se il calendario potra' essere
consultato presso i rispettivi Comandi. Pertanto la mancata
presentazione alla sede di esame nella data e nell'ora stabilite
comporta l'esclusione dal concorso.
3. All'atto della presentazione per la prova preliminare tutti
gli aspiranti dovranno portare al seguito una penna biro di colore
nero.
4. Agli adempimenti connessi allo svolgimento di detta prova
provvedera' la commissione di cui al precedente articolo 8. Se la
prova avra' contemporaneamente luogo in piu' sedi, per quelle ove non
sara' presente la commissione, verranno nominati appositi comitati di
vigilanza con provvedimento del Comandante Generale dell'Arma dei
Carabinieri.
5. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della
commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, nonche' portare
carta da scrivere, appunti e manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque specie, continuare a scrivere dopo il segnale di "ALT" e
usare apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. La mancata osservanza
di tale prescrizione nonche' delle disposizioni emanate all'atto
della prova, comporta l'esclusione dalla stessa, con provvedimento
della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.
6. La valutazione dell'esito della prova, disciplinata da
specifiche norme tecniche, e' affidata alla citata commissione
esaminatrice che, per l'approntamento, la revisione, la
somministrazione e la correzione dei test, effettuata in forma
automatizzata, si avvarra' di personale tecnico del Centro nazionale
di selezione e reclutamento del comando generale dell'Arma dei
Carabinieri.
7. I candidati classificati nei primi cinquecento posti della
relativa graduatoria e quelli che abbiano riportato lo stesso
punteggio del concorrente al cinquecentesimo posto, saranno
dichiarati idonei ed ammessi alla successiva prova scritta.
8. L'esito di tale prova verra' comunicato dal Centro Nazionale
di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri
prioritariamente ai concorrenti risultati idonei, che contestualmente
verranno convocati per sostenere la prova scritta di cui al
successivo art. 10. L'amministrazione si riserva la facolta' di dare
comunicazione anche ai non idonei. Comunque, coloro che non
riceveranno tale comunicazione entro il 7 novembre 2000 dovranno
considerarsi esclusi dal concorso.
Art. 10.
Prova scritta
1. La prova scritta di esame, consistente nello svolgimento di un
tema attinente ai servizi d'istituto (sulla base del programma
indicato nell'allegato 2 in un tempo massimo di cinque ore, avra'
luogo l'8 novembre 2000, nella sede e nell'ora che verranno
comunicati agli interessati dal Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri - I Reparto - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi.
2. I candidati, all'atto della presentazione, dovranno portare al
seguito una penna biro di colore nero e durante la prova saranno
tenuti ad osservare le prescrizioni di cui al 5o comma del precedente
art. 9, mentre potranno consultare i dizionari eventualmente portati
a seguito.
3. Agli adempimenti connessi allo svolgimento di detta prova
provvedera' la commissione e, in caso di svolgimento in piu' sedi,
appositi comitati di vigilanza nominati come indicato al precedente
art. 9 per la prova preliminare.
4. La commissione assegnera' a ciascun tema che giudichera'
sufficiente un punto di merito da dieci a venti ventesimi.
5. Non saranno valutati gli elaborati nei quali la commissione
rilevera' sottoscrizioni, contrassegni o altri particolari che
potrebbero portare all'identificazione del concorrente.
6. Il candidato che ricevera' comunicazione in merito al mancato
superamento della citata prova o alla mancata valutazione del suo
elaborato dovra' intendersi escluso dalle successive fasi
concorsuali.
Art. 11.
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti che avranno riportato la sufficienza nella prova
scritta saranno convocati in Roma a cura del Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - Centro Nazionale di Selezione
e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi, per essere
sottoposti agli accertamenti sanitari, da parte di un collegio medico
composto da due ufficiali medici superiori ed un ufficiale medico
inferiore dello stesso Centro, al fine di accertare l'inesistenza di
infermita' invalidanti in atto.
2. In base all'esito della visita medica sara' attribuito a
ciascun candidato un punteggio da 0,000 a 0,250 ventesimi, che
concorrera' alla formazione della graduatoria di merito. Tale
punteggio e' inteso a tenere conto delle caratteristiche
somato-funzionali possedute, dell'armonico sviluppo complessivo e
della correttezza della proporzione altezza-peso. Pertanto, seduta
stante, lo stesso collegio medico comunichera' l'esito della visita
mediante uno dei seguenti giudizi:
a) idoneo con punti ...............;
b) non idoneo.
3. I concorrenti a carico dei quali, in sede di visita medica e
previo accertamento presso l'Ospedale Militare (legge 26 giugno 1990,
n. 162), venga individuato l'evidente stato di tossicodipendenza o
tossicofilia, saranno giudicati non idonei.
4. Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal collegio
medico di cui al primo comma, qualora non accettino il giudizio, il
successivo giorno feriale, saranno sottoposti, in altra sede, a
visita medica superiore da parte di un collegio medico presieduto dal
Direttore di Sanita' del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,
il cui giudizio e' definitivo.
5. I concorrenti giudicati non idonei in sede di visita medica
saranno esclusi dalle ulteriori prove concorsuali.
Art. 12.
Accertamento psico-attitudinale
1. I concorrenti giudicati idonei a visita medica saranno subito
sottoposti ad accertamento psico-attitudinale di idoneita' al
servizio quale maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei
Carabinieri, da parte del Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Il
giudizio espresso in tale sede e' definitivo.
2. I concorrenti giudicati non idonei all'accertamento
psico-attitudinale saranno esclusi dalle ulteriori prove concorsuali.
3. Ai concorrenti giudicati idonei saranno comunicate,
contestualmente all'esito dell'accertamento:
a) il punteggio incrementale attribuito, in relazione alle
capacita' attitudinali ed intellettive possedute, fino ad un massimo
di 0,750 ventesimi, che concorrera' alla formazione della graduatoria
di merito;
b) modalita' e data di presentazione per sostenere la prova
orale.
Art. 13.
Prova orale
1. La prova orale, su argomenti riguardanti i servizi di istituto
e la cultura generale, avra' luogo sulla base dei programmi indicati
negli allegati 2 e 3.
2. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio dei lavori
relativi alla prova orale, provvedera' a predeterminare i quesiti da
porre ai candidati per ciascuna delle materie d'esame. I quesiti di
ciascuna materia saranno, quindi, rivolti ai candidati stessi secondo
criteri predeterminati, formalizzati in appositi atti, che
garantiscono l'imparzialita' della prova.
3. La commissione esaminatrice assegnera' a ciascun concorrente
un punto di merito espresso in ventesimi. Sara' idoneo il concorrente
che riportera' un punto di merito di almeno dieci ventesimi. Quello
non idoneo sara' considerato escluso dal concorso.
4. Al termine di ogni seduta della prova sara' affisso nella sede
di esame l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti
riportati.
Art. 14.
Esame facoltativo di lingue
1. I concorrenti che l'abbiano richiesto nella domanda di
ammissione al concorso, sempreche' abbiano riportato l'idoneita'
nella precedente prova orale, saranno sottoposti all'esame di lingua
prescelta, tra le seguenti (non piu' di due): inglese, francese,
tedesca e spagnola. A tal fine l'insegnante di italiano membro della
commissione di cui all'art. 8 sara' sostituito da un insegnante della
lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo
accademico, o, in mancanza, da un ufficiale qualificato conoscitore
della lingua stessa.
2. L'esame consistera' in un test scritto e in una prova orale,
secondo i programmi stabiliti nell'allegato 4.
3. La commissione assegnera' per ciascuna prova un punto di
merito espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media
aritmetica dei due punti di merito avra' riportato un punteggio
compreso tra i dieci ed i venti ventesimi, conseguira', ai fini della
formazione della graduatoria finale di merito, le
seguenti maggiorazioni:
a) da 10,00 a 12,00/20: 0,200/20;
b) da 12,01 a 14,00/20: 0,400/20;
c) da 14,01 a 16,00/20: 0,600/20;
d) da 16,01 a 18,00/20: 0,800/20;
e) da 18,01 a 20,00/20: 1,000/20.
Art. 15.
Graduatoria ed ammissione al corso
1. La commissione di cui all'art. 8 formera' la graduatoria
finale di merito dei candidati giudicati idonei, sulla base della
media arit-metica dei punti attribuiti a ciascun concorrente nella
prova scritta ed in quella orale di cui al precedente art. 13,
eventualmente cosi' maggiorata:
a) per la durata e la qualita' del servizio prestato: fino ad
un massimo di 2,650/ 20, cosi' ripartito:
1,00/20 ai concorrenti che abbiano retto, per almeno un mese
e senza demerito, il comando di stazione carabinieri. Per ciascun
ulteriore periodo di comando di stazione di almeno trenta giorni
anche non continuativi, verra' attribuito il punteggio di 0,1/20,
fino ad un massimo di 0,5/20;
0,055/20, fino ad un massimo di 0,650/20, per ogni anno di
servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri, compreso il periodo
relativo al corso addestrativo;
0,125/20, fino ad un massimo di 0,500/20, per ogni anno di
servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri qualificato "superiore
alla media" o con giudizio equivalente, nell'ultimo quadriennio;
0,250/20, fino ad un massimo di 1,000/20, per ogni anno di
servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri qualificato "eccellente"
o con giudizio equivalente, nell'ultimo quadriennio;
0,100/20 per il grado di appuntato;
0,200/ 20 per il grado di appuntato scelto;
0,300/ 20 per il grado di vice brigadiere;
0,400/20 per il grado di brigadiere;
0,500/ 20 per il grado di brigadiere capo;
b) per il punteggio attribuito in sede di accertamento
sanitario: fino ad un massimo di 0,250/20;
c) per il punteggio attribuito in sede di prove di selezione
psico-attitudinale: fino ad un massimo di 0,750/20;
d) per lingua estera: i punteggi indicati al precedente
art. 14;
e) per il titolo di studio: fino ad un massimo di 0,500/20,
cosi' ripartito:
0,500/20 per la laurea;
0,250/20 per la laurea breve/diploma universitario;
f) per decorazioni e benemerenze: fino ad un massimo di
0,500/20, cosi' ripartito:
0,500/20 per la medaglia d'oro al valor militare;
0,475/20 per la medaglia d'oro al valor dell'Esercito, di
Marina o Aeronautico;
0,450/20 per la medaglia d'oro al valor civile;
0,400/20 per la medaglia d'argento al valor militare;
0,375/20 per la medaglia d'argento al valor dell'Esercito, di
Marina o Aeronautico;
0,350/20 per la medaglia d'argento al valor civile;
0,350/20 per promozione straordinaria per merito di guerra;
0,325/20 per la medaglia di bronzo al valor militare;
0,320/20 per la medaglia di bronzo al valor dell'Esercito, di
Marina o Aeronautico;
0,310/20 per la medaglia di bronzo al valor civile;
0,305/20 per la croce al valor militare, la croce al merito
di guerra, la croce d'oro al merito dell'Esercito, la medaglia d'oro
al merito Aeronautico;
0,300/20 per la croce d'argento al merito dell'Esercito, la
medaglia d'argento al merito Aeronautico;
0,295/20 per la croce di bronzo al merito dell'Esercito e la
medaglia di bronzo al merito aeronautico;
0,290/20 per promozione straordinaria per meriti eccezionali
o benemerenze d'istituto;
0,075/20 per anno o frazione di campagna di guerra, encomio
solenne, attestato di benemerenza.
2. Gli idonei in possesso dell'attestato di bilinguismo, inseriti
in un elenco compilato in ordine decrescente di punteggio, verranno
inseriti preliminarmente nelle graduatorie di competenza, fino ad
esaurimento dei posti loro riservati dal precedente art. 1, comma 2.
I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo che non trovano
collocazione nella riserva di cui all'art. 1, comma 2, verranno
inseriti in graduatoria nell'ordine spettante in funzione del
punteggio riportato, al pari dei rimanenti idonei.
3. A parita' di punteggio, fatte salve le riserve di posti
indicate al precedente art. 1, sara' data precedenza, nell'ordine, al
piu' giovane di eta', al candidato avente maggior anzianita' di
grado, maggiore anzianita' di servizio nell'Arma dei Carabinieri, al
candidato che ha riportato il miglior punteggio nella prova
preliminare, al candidato che ha riportato la migliore valutazione
nei titoli. I posti rimasti eventualmente scoperti in una categoria
saranno devoluti ai concorrenti idonei risultati esuberanti
nell'altra, in relazione ai rispettivi punteggi conseguiti, ferma
restando la riserva di cui al precedente comma 2.
4. I titoli di cui al precedente comma 1, lettere a), e) ed f)
saranno ritenuti validi solo se:
a) posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande;
b) dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso o
comunicati tramite gerarchico al Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri entro la
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
indicate al precedente art. 3;
c) presentati o fatti pervenire (qualora non risultanti dalla
documentazione personale) in carta semplice o con dichiarazione
sostitutiva nei casi previsti dalla legge a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dal
superamento della prova orale al Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri - I Reparto - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi - viale Tor di Quinto
n. 65, 00191 Roma.
5. Con le stesse modalita' di cui al precedente comma, pena il
mancato riconoscimento, dovra' pervenire al Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri l'attestato di bilinguismo riferito a livello non
inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (tale
livello non e' richiesto per gli appartenenti al ruolo
sovrintendenti) previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 degli aspiranti che hanno chiesto
di beneficiare della riserva di posti di cui al secondo comma
dell'art. 1 e non ne abbiano avuto la trascrizione a matricola.
6. La graduatoria dei candidati dichiarati idonei sara' approvata
con provvedimento del Direttore Generale.
7. Gli idonei che nella graduatoria risulteranno compresi nel
numero dei posti a concorso, tenuto conto delle riserve di cui
all'art. 1 del presente bando, saranno dichiarati vincitori ed
ammessi a frequentare il 6o corso semestrale allievi marescialli del
ruolo ispettori.
Art. 16.
Posizione amministrativa
1. I candidati saranno muniti di certificato di viaggio per il
tempo strettamente necessario per l'espletamento delle
prove/accertamenti concorsuali, il raggiungimento delle sedi ove si
svolgeranno dette prove/accertamenti e il rientro nelle sedi di
servizio.
2. Perdono il diritto al rimborso ed alla indennita' coloro che
non si presenteranno senza giustificato motivo alle
prove/accertamenti o saranno espulsi dagli stessi.
Art. 17.
Documentazione da produrre
1. I militari di cui all'art. 2, lettera b), risultati utilmente
collocati nella graduatoria finale del concorso, all'atto della
presentazione per la frequenza del corso allievi marescialli dovranno
presentare la documentazione attestante il possesso del titolo di
studio richiesto, ovvero dichiarazione sostitutiva nei casi previsti
dalla legge, qualora non risultante dalla documentazione personale,
(eventualmente corredata dalla documentazione attestante il
superamento dell'anno integrativo) pena l'esclusione dal concorso.
2. I diplomi e i certificati rilasciati da istituti parificati o
legalmente riconosciuti dovranno essere legalizzati dal provveditore
agli studi (art. 16 legge 4 gennaio 1968, n. 15).
Art. 18.
Documento di identificazione
I candidati, all'atto della presentazione alle prove di esame,
alle visite mediche ed all'accertamento psico-attitudinale, dovranno
esibire la tessera personale di riconoscimento.
Art. 19.
Mancata presentazione del candidato
1. Il candidato che non si presenta nel giorno e nell'ora
stabiliti per le prove preliminare e scritta sara' considerato
rinunciatario e ritenuto escluso dal concorso.
2. Analogamente, sara' considerato rinunciatario il concorrente
che non si presenta per sostenere gli accertamenti sanitario e
psico-attitudinale e la prova orale con le modalita' comunicategli
nell'apposita convocazione. Tuttavia, per questi ultimi accertamenti
e la prova orale, in presenza di comprovato e documentato
impedimento, segnalato tempestivamente a mezzo telegramma al comando
generale dell'Arma dei carabinieri - I Reparto - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi - viale
Tor di Quinto n. 65, 00191 Roma, potra' essere fissata una nuova ed
ultima data di presentazione, non suscettibile di ulteriore proroga.
Art. 20.
Presentazione al corso
1. Il 6o corso semestrale - che si svolgera' secondo i programmi
stabiliti dal comando generale dell'Arma dei Carabinieri e le norme
contenute nel regolamento interno per la scuola sottufficiali dei
carabinieri - avra' inizio l'8 gennaio 2002. Al termine del corso i
militari giudicati idonei saranno nominati marescialli e destinati
secondo le modalita' all'epoca vigenti.
2. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla scuola
nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti,
entro i primi venti giorni di corso, con altri candidati idonei ma
non utilmente collocati in graduatoria. Detto istituto potra',
comunque, autorizzare - per comprovati motivi, da preavvisare tramite
il comando di appartenenza - gli aspiranti a differire la
presentazione fino al decimo giorno dalla data fissata.
3. La rinuncia alla frequenza del corso, espressa o tacita, e'
irrevocabile.
L'ammissione al corso e' subordinata all'autorizzazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della
normativa vigente.
Roma, 23 giugno 2000
Il direttore generale: Zoldan
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