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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE
Bando straordinario per la presentazione di progetti di servizio
civile nazionale all'estero e per la selezione di volontari da
impiegare nei Paesi dell'Unione europea e nei dieci Paesi che vi
entreranno a far parte nel 2004, da avviarsi nel corso del semestre
di presidenza italiana dell'Unione medesima.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.61 del 5/8/2003 |
Ente: | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE |
Località: | - |
Codice atto: | 03E04456 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | - |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante
«Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della
legge 6 marzo 2001, n. 64»;
Visto in particolare l'art. 5, comma 4, della legge n. 64 del
2001, che prevede, con riferimento al periodo transitorio,
l'ammissione alla prestazione del servizio civile su base volontaria
delle cittadine italiane di eta' compresa tra i diciotto e i ventisei
anni e dei cittadini riformati per inabilita' al servizio militare
che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta';
Visto l'art. 6, comma 1, della citata legge n. 64 del 2001, che
prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e'
stabilita, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del Fondo
nazionale per il servizio civile, la consistenza di giovani ammessi
al servizio civile nel periodo transitorio;
Visto l'art. 9 della legge 6 marzo 2001, n. 64, che prevede la
possibilita' di svolgere il servizio civile all'estero presso sedi
ove sono realizzati progetti di servizio civile da parte di
amministrazioni ed enti di cui all'art. 7, comma 2 della medesima
legge, nell'ambito di iniziative assunte dall'Unione europea in
materia di servizio civile nonche' in strutture per interventi di
pacificazione e cooperazione tra i popoli, istituite dalla stessa
Unione europea o da organismi internazionali operanti con le medesime
finalita' ai quali l'Italia partecipa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 10 agosto 2001, recante «Determinazione del contingente dei
giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1,
della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al
rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso
programma di verifiche»;
Vista la circolare del direttore dell'Ufficio nazionale per il
servizio civile in data 29 novembre 2002, n. 31550/III/2.16, recante
«Enti e progetti del servizio civile nazionale. Procedure di
selezione dei volontari» e successive integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 11 febbraio 2003 recante, tra l'altro, la determinazione, per
l'anno 2003, del contingente di giovani ammessi al servizio civile ai
sensi dell'art. 6, comma 1 della legge n. 64 del 2001 e ulteriori
disposizioni relative al trattamento economico e al servizio civile
all'estero;
Considerato che dal 1° luglio 2003 l'Italia ha assunto, per un
semestre, la presidenza dell'Unione europea;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 17 luglio 2003, recante «Disciplina del contingente di volontari
da avviare all'estero e delle iniziative di servizio civile nazionale
in occasione del semestre di presidenza italiana dell'Unione
europea»;
Considerato che con nota del Ministro per i rapporti con il
Parlamento al Presidente della Commissione europea, e' stato
evidenziato l'interesse della Presidenza italiana a sostenere l'avvio
di iniziative comunitarie atte a promuovere la diffusione a livello
europeo di forme di servizio civile e si annunciano specifiche
iniziative dell'Italia, nell'ambito del semestre di Presidenza, per
dare impulso a tali iniziative;
Visto il trattato di adesione all'Unione europea firmato da
Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta,
Polonia, Slovenia e Slovacchia il 16 aprile 2003 ad Atene;
Considerata l'utilita' di una iniziativa specifica del servizio
civile italiano come contributo alla volonta' del Governo di favorire
la nascita, nell'ambito dell'Unione europea, di circuiti di scambio e
di partecipazione che favoriscano la messa in atto di concrete
iniziative ed attivita' svolte nei vari Paesi dell'Unione ed in
quelli in via di adesione, al fine di creare forme di cittadinanza
europea che vedano protagonisti i giovani;
Decreta:
Art. 1.
Progetti straordinari di servizio civile all'estero
avviati nei Paesi europei entro il semestre
di presidenza italiana dell'Unione europea
E' indetto un bando straordinario per la presentazione di
progetti di servizio civile da realizzarsi nei quindici Paesi
dell'Unione europea e nei dieci Paesi che entreranno nell'Unione a
far data dal 2004 e per la successiva selezione di volontari da
impiegare all'estero, nei limiti del contingente annuale previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2003
citato in premessa. Detti progetti devono essere avviati ad
esecuzione nel corso dei sei mesi di Presidenza italiana dell'Unione
europea, previa approvazione da parte dell'Ufficio nazionale per il
servizio civile (di seguito: «l'Ufficio») ai sensi dell'art. 7 della
legge 6 marzo 2001, n. 64, con le modalita' piu' avanti specificate.
Per la presentazione dei progetti e la selezione dei volontari si
applicano le procedure previste nella circolare dell'Ufficio del
29 novembre 2002, prot. n. 31550/III/2.16, salvo quanto diversamente
disciplinato dal presente bando straordinario.
I progetti dovranno mirare a favorire e sostenere il crescere
delle dimensioni di cittadinanza e di servizio civile estese alla
scala europea, concretizzate attraverso l'esperienza di impegno con
strutture, enti e giovani degli altri Paesi europei, nei settori di
attivita' previsti dalla legge n. 64/2001. I progetti dovranno
inoltre prevedere la partnership con un ente del Paese di
destinazione dei volontari e prevedere l'impiego di almeno due
volontari per ogni Paese europeo interessato dal progetto.
Art. 2.
Modalita' di presentazione ed approvazione dei progetti
I progetti dovranno pervenire all'Ufficio entro il 31 ottobre
2003.
I progetti, presentati nel formato previsto all'Allegato 1,
saranno esaminati secondo l'ordine temporale di arrivo e saranno
approvati entro sette giorni lavorativi dalla data di ricezione da
una commissione di valutazione nominata dal direttore generale
dell'Ufficio, che resta in carica per tutta la durata del semestre.
Il progetto diventa esecutivo con l'approvazione e la pubblicazione
del relativo provvedimento sul sito dell'Ufficio, in una apposita
rubrica: «Progetti semestre europeo».
Avranno priorita' i progetti che aiutino a far emergere percorsi
stabili e duraturi di collegamento bilaterale e multilaterale tra
l'Italia e i Paesi di destinazione dei volontari. Per i dieci Paesi
che entrano a far parte dell'Unione nel 2004, e' fattore prioritario
l'evidenziazione e l'approfondimento di vincoli e legami tra l'Italia
e i Paesi dell'allargamento.
La commissione potra' richiedere integrazioni e chiarimenti,
nonche' suggerire miglioramenti e ipotesi di soluzione ai problemi
eventualmente riscontrati nell'esame dei progetti, prima di
addivenire ad una decisione finale.
Per i progetti fatti pervenire successivamente alla data del
30 settembre e non oltre il 31 ottobre 2003, l'Ufficio dara'
priorita' ai progetti rivolti ai Paesi non ancora coinvolti o per i
quali si sia registrato un minor numero di volontari richiesti e
assegnati. Sul sito internet dell'Ufficio www.serviziocivile.it
verra' costantemente aggiornata la situazione dei Paesi interessati
dai progetti di servizio civile presentati ed approvati. I progetti
fatti pervenire oltre la data 31 ottobre 2003 non saranno presi in
considerazione.
Dalla data di pubblicazione sul sito dell'Ufficio, l'ente puo'
procedere alla promozione del progetto e alle selezione dei
volontari.
Il reclutamento delle volontarie e l'avvio del progetto deve
comunque avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2003.
Art. 3.
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al progetto deve essere indirizzata
direttamente all'ente e deve pervenire allo stesso entro la data
indicata dall'ente medesimo. Le date di scadenza della presentazione
delle domande e' resa nota per ciascun progetto attraverso la
pubblicazione nel sito Internet dell'ente, nonche' nel sito
dell'Ufficio.
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non potranno
essere prese in considerazione. La tempestivita' delle domande e'
accertata dall'ente che realizza il progetto.
La domanda deve essere:
redatta in carta semplice, secondo il modello in Allegato 2 al
presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate
in calce al modello stesso. Copia del modello puo' essere scaricata
dal sito Internet dell'Ufficio www.serviziocivile.it - sezione
modulistica;
firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre
necessariamente in forma autografa, accompagnata da fotocopia di
valido documento di identita' personale, per la quale non e'
richiesta autenticazione.
corredata della scheda di cui all'Allegato 3, contenente i dati
relativi ai titoli.
Non possono presentare domanda i giovani che gia' prestano o
abbiano prestato servizio civile in qualita' di volontari ai sensi
della legge n. 64 del 2001, ovvero che abbiano interrotto il servizio
prima della scadenza prevista.
Tutte le informazioni concernenti le tipologie di progetti
approvati da realizzare presso le distinte sedi di impiego, i posti
disponibili, nonche' tutte le informazioni relative ai singoli
progetti, con specifico riferimento ai particolari requisiti
richiesti ai volontari, ai servizi offerti dagli enti, alle
condizioni di espletamento del servizio ed agli aspetti organizzativi
e gestionali possono essere attinte presso gli enti titolari dei
progetti approvati, oltre che sui rispettivi siti internet.
Art. 4.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione le cittadine italiane che alla
data di pubblicazione del presente bando in Gazzetta Ufficiale
abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventiseiesimo anno
di eta', nonche' i cittadini riformati per inabilita' al servizio
militare in sede di visita di leva, ovvero successivamente a seguito
di nuova visita medica, che alla stessa data non abbiano superato il
ventiseiesimo anno di eta', in possesso dei seguenti requisiti:
essere cittadini italiani;
godere dei diritti civili e politici;
non essere stati condannati con sentenza di primo grado per
delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per
delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di
criminalita' organizzata;
essere in possesso di idoneita' fisica, certificata dagli organi
del Servizio sanitario nazionale, con riferimento allo specifico
settore d'impiego per cui si intende concorrere.
I requisiti di partecipazione, ad eccezione del limite di eta',
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande e mantenuti sino al termine del servizio.
Art. 5.
Procedure selettive e formazione delle graduatorie
La selezione dei candidati e' effettuata dall'ente che realizza
il progetto prescelto sulla base dei criteri stabiliti dalla
determinazione del direttore dell'Ufficio del 30 maggio 2002.
I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall'ente
medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi ed alle modalita' delle
procedure selettive.
L'ente valuta i titoli presentati e compila per ogni candidato, a
seguito di colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in
Allegato 4, attribuendo il relativo punteggio. Non sono dichiarati
idonei a prestare servizio civile volontario nel progetto prescelto e
per il quale hanno sostenuto le selezioni i candidati che abbiano
ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio inferiore a 36/60.
L'ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie
relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto in
ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, evidenziando
quelli utilmente selezionati nell'ambito dei posti disponibili ed
inserendo nella stessa anche i candidati risultati idonei e non
selezionati per mancanza di posti. L'ente redige, inoltre, un elenco
con i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie
perche' risultati non idonei, ovvero esclusi dalla selezione con
l'indicazione della motivazione. Il mancato inserimento nelle
graduatorie e' tempestivamente portato a conoscenza degli interessati
da parte dell'ente.
La graduatoria deve pervenire all'Ufficio, nel piu' breve tempo
possibile, comunque non oltre il termine di quindici giorni dalla
data di scadenza della presentazione delle domande, unitamente alla
seguente documentazione in copia fotostatica:
a) domanda di partecipazione (allegato 2);
b) documento d'identita' dell'interessato;
c) provvedimento di riforma del servizio militare (per i soli
candidati di sesso maschile);
d) certificato medico rilasciato dagli organi del Servizio
sanitario nazionale relativo al possesso dell'idoneita' fisica allo
svolgimento del servizio civile nazionale, con riferimento allo
specifico settore d'impiego.
Gli originali della predetta documentazione sono conservati
presso l'ente per ogni necessita' dell'Ufficio.
Inoltre, l'ente trasmette al seguente indirizzo di posta
elettronica: Semestreuropeo@serviziocivile.it i dati relativi a tutti
i volontari che hanno partecipato alla selezione, secondo il
tracciato del file in formato excel scaricabile dal sito dell'Ufficio
nella sezione modulistica.
L'Ufficio, utilizzando le graduatorie cosi' come formulate dagli
enti procede alla verifica in capo ai candidati dei seguenti
requisiti:
a) limiti di eta';
b) possesso della cittadinanza italiana;
c) godimento dei diritti politici;
d) assenza di condanne penali (condanne con sentenza di primo
grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro
persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o
di criminalita' organizzata);
e) idoneita' fisica al servizio civile con specifico
riferimento al settore d'impiego richiesto;
f) riforma dal servizio militare di leva (per i soli candidati
di sesso maschile);
Eventuali esclusioni dei candidati per assenza dei requisiti di
cui al precedente capoverso sono tempestivamente comunicate agli
enti.
Alle graduatorie e' assicurata da parte dell'ente adeguata
pubblicita'.
Con comunicazione del direttore dell'Ufficio, inviata entro
cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della documentazione
sopra indicata, vengono indicati ai selezionati: la sede di
assegnazione, la data di inizio servizio, le condizioni economiche,
previdenziali, assicurative previste per il volontario, gli obblighi
di servizio di cui al successivo art. 7. Tale comunicazione deve
essere sottoscritta per accettazione dai volontari e consegnata
all'ente.
L'ente trasmette all'Ufficio copia della comunicazione
sottoscritta dal volontario.
Art. 6.
Avvio al servizio civile
L'impiego dei volontari nei progetti decorre dalle date indicate
da ciascun ente all'atto della trasmissione delle graduatorie dei
volontari selezionati presso cui i progetti sono realizzati;
l'Ufficio comunica ai volontari selezionati, secondo le procedure e
le modalita' indicate al precedente art. 5, la data di avvio al
servizio.
La durata del servizio e' di dodici mesi. Il periodo di
permanenza all'estero dei volontari deve essere di almeno cinque mesi
complessivi rispetto ai dodici mesi di durata del servizio,
articolati anche in uno o piu' periodi di permanenza all'estero.
Il periodo di servizio civile prestato e' riconosciuto utile, a
richiesta dell'interessato, ai fini del diritto e della
determinazione della misura dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, secondo il modello di
copertura previdenziale figurativa riservato agli obiettori di
coscienza in servizio civile obbligatorio.
Ai volontari in servizio civile spetta un trattamento economico
di Euro 433, 80 euro mensili, cui si aggiungono le indennita' e i
rimborsi previsti per i progetti all'estero indicate all'art. 8.
Art. 7.
Obblighi di servizio.
I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la
sua durata e ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio
civile dettate dalla normativa primaria e secondaria in materia, in
quanto compatibili, nonche' alle prescrizioni impartite dall'ente
d'impiego in ordine all'organizzazione del servizio e alle
particolari condizioni di espletamento.
Il volontario e' tenuto al rispetto dell'orario di servizio
nonche' al rispetto delle condizioni riguardanti gli eventuali
obblighi di pernottamento, o di altra natura, connessi al progetto
medesimo.
L'interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima
della scadenza prevista, comporta l'impossibilita' a partecipare per
il futuro alla realizzazione di nuovi progetti di servizio civile
volontario, nonche' la decadenza dai benefici eventualmente previsti
dallo specifico progetto.
Art. 8.
Trattamento economico
Agli enti che avviano i progetti ai sensi del presente bando sono
erogati i seguenti contributi:
contributo agli enti per le spese di progettazione:
per i progetti nei 15 Paesi dell'Unione: 2000 euro per ogni
Paese interessato dal progetto;
per i progetti nei 10 Paesi dell'allargamento: 5000 euro per
ogni Paese interessato dal progetto;
contributo agli enti per le spese di gestione:
un importo pari al 15% delle «indennita' per l'estero»,
risultante dalla sommatoria delle indennita' «estero» versate ai
volontari e del contributo per vitto e alloggio versato ai volontari
o all'ente, da corrispondere all'ente in tre rate, al quarto e ottavo
mese di durata del progetto e al termine dello stesso, sulla base dei
consuntivi mensili delle indennita' effettivamente erogate ai
volontari.
I predetti contributi verranno erogati solo a seguito
dell'effettivo avvio del progetto e dell'invio in servizio di almeno
due volontari.
Ai volontari impegnati nella realizzazione di progetti all'estero
viene corrisposto in aggiunta al compenso mensile di Euro 433,80
mensili, un contributo di Euro 450 mensili per tutto il periodo di
permanenza all'estero.
E' previsto inoltre un contributo aggiuntivo per le spese di
alloggio e sostentamento per ogni mese di permanenza all'estero del
volontario, che viene corrisposto direttamente al volontario, qualora
nel progetto sia previsto che debba autonomamente provvedere per
l'alloggio e il sostentamento nel Paese di destinazione; detto
contributo viene invece corrisposto all'Ente, qualora il progetto
preveda la fornitura di vitto e alloggio nel Paese di destinazione a
carico dell'Ente medesimo.
L'indennita' varia a seconda dei Paesi ove il volontario presta
servizio, ed e' calcolata tenendo conto dei dati ufficiali sulle
differenze relative al costo della vita nei diversi Paesi europei.
I contributi mensili previsti sono i seguenti:
Belgio: Euro 700;
Danimarca: Euro 1.059;
Germania: Euro 808;
Grecia: Euro 556;
Spagna: Euro 628;
Francia: Euro 916;
Irlanda: Euro 952;
Lussemburgo: Euro 700;
Paesi Bassi: Euro 808;
Finlandia: Euro 916;
Austria: Euro 808;
Portogallo: Euro 556;
Svezia: Euro 916;
Regno Unito: Euro 131;
Euro Cipro: Euro 628;
Repubblica Ceca: Euro 413;
Estonia: Euro 305;
Ungheria: Euro 413;
Lettonia: Euro 484;
Lituania: Euro 484;
Polonia: Euro 305;
Slovacchia: Euro 341;
Slovenia: Euro 556;
Malta: Euro 700;
contributo per le spese di viaggio: ai volontari viene inoltre
corrisposto, in un'unica soluzione, un contributo forfettario
relativo alle spese di viaggio di andata e ritorno e di quelle
relative ad un unico rientro, se previsto dal progetto durante il
periodo di svolgimento del servizio. Il contribuito e' pari al costo
del biglietto aereo a tariffa piena, classe economica, praticata da
Alitalia o, in assenza, da altre compagnie di bandiera, tra Roma
Fiumicino (o altro aeroporto italiano qualora solo da quest'ultimo vi
siano collegamenti diretti) e l'aeroporto di destinazione (quello
piu' vicino alla citta' di destinazione).
Ai volontari spetta inoltre la copertura assicurativa e sanitaria
con le modalita' previste dalla circolare dell'ufficio in data
29 novembre 2002, n. 31550/III/2.16.
Art. 9.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti per
le finalita' di gestione del servizio civile e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti necessari per l'ammissione. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche e agli enti direttamente interessati allo
svolgimento del servizio civile.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge n. 675 del 1996, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che
lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale dell'Ufficio nazionale per il servizio civile,
titolare del trattamento dei dati personali.
Art. 10.
Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si
applicano le disposizioni contenute nella circolare del direttore
dell'Ufficio nazionale per il servizio civile in data 29 novembre
2002, n. 31550/III/2.16, recante «Enti e progetti del servizio civile
nazionale. Procedure di selezione dei volontari» e successive
integrazioni;
Al termine del servizio verra' rilasciato dall'Ufficio un
attestato di espletamento del servizio civile volontario redatto
sulla base dei dati forniti dall'ente.
Roma, 29 luglio 2003
Il direttore generale: Palombi
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