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SENATO DELLA REPUBBLICA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di
Consigliere parlamentare di prima fascia di professionalita'
informatica.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.40 del 23/5/2003
Ente:SENATO DELLA REPUBBLICA
Località:Roma  (RM)
Codice atto:03E03116
Sezione:Organi costituzionali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:4
Scadenza:23/6/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL PRESIDENTE
 
Visto l'art. 12 del Regolamento dell'Amministrazione del Senato
della Repubblica;
Visto il Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 52/2002 in
data 11 dicembre 2002;
Su proposta del Segretario Generale;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a
quattro posti di Consigliere parlamentare di prima fascia di
professionalita' informatica, con lo stato giuridico ed il
trattamento economico stabiliti dal Regolamento dell'Amministrazione
del Senato della Repubblica e dalle deliberazioni del Consiglio di
Presidenza vigenti in materia.
2. Per i candidati classificatisi ex aequo si rinvia all'art. 2,
comma 7, del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica. I
candidati sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare i titoli di
preferenza e a richiederne in modo espresso la valutazione, entro il
giorno in cui si sostengono le prove orali.
3. E' sempre in facolta' dell'Amministrazione adibire il
personale cosi' assunto a tutti i Servizi ed Uffici del Senato.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
1. Per l'ammissione al concorso e' necessario che i candidati:
a) siano cittadini italiani;
b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso della laurea - conseguita con una
votazione non inferiore a 105/110 o equipollente nell'ambito
dell'ordinamento previgente alla riforma universitaria - in
ingegneria delle telecomunicazioni, ovvero in ingegneria elettronica,
ovvero in ingegneria informatica, ovvero siano in possesso di una
laurea specialistica, conseguita con una votazione non inferiore a
105/110 o equivalente, in una delle seguenti classi: 23/S
informatica; 30/S ingegneria delle telecomunicazioni; 32/S ingegneria
elettronica; 35/S ingegneria informatica; 100/S tecniche e metodi per
la societa' dell'informazione. I predetti titoli, ove conseguiti
all'estero, devono essere stati dichiarati equipollenti alle
menzionate lauree dall'autorita' italiana competente; dalla
dichiarazione di equipollenza deve risultare, altresi', a quale
votazione prevista per le lauree medesime equivalga la valutazione
riportata nel titolo di studio conseguito all'estero;
d) siano in possesso della abilitazione all'esercizio della
professione di ingegnere;
e) abbiano un'eta' non superiore ai 40 anni ovvero non
superiore ai 45 anni se dipendenti di ruolo del Senato;
f) abbiano l'idoneita' fisica all'impiego.
2. I requisiti di cui al comma precedente debbono essere
posseduti alla data dell'ultimo giorno utile per la spedizione delle
domande.
3. L'Amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio
all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque
momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta,
a pena di irricevibilita', alternativamente:
a) sull'apposito modulo (riportato in allegato) o sulla
fotocopia di questo;
b) sulla copia stampabile dal sito Internet del Senato della
Repubblica (http://www.senato.it/info/concorsi/indice.htm).
2. La domanda, redatta secondo una delle modalita' indicate al
comma 1, deve essere spedita al Servizio del Personale del Senato
della Repubblica - Codice A3 - (via Giustiniani, n. 11 - 00186 Roma),
a pena di irricevibilita', entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale,
esclusivamente e sempre a pena di irricevibilita', a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso
di ricevimento (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante). La domanda deve comunque pervenire al Servizio
del Personale del Senato, a pena di irricevibilita', entro sessanta
giorni dalla predetta data di pubblicazione del presente avviso (a
tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente).
3. La domanda deve essere redatta, a pena di irricevibilita', a
penna ovvero con apparecchiatura di stampa elettronica o meccanica.
4. I candidati sono tenuti a comunicare, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso
di ricevimento, qualunque cambiamento del proprio recapito.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di
dispersione di documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
per eventuali disguidi postali e telegrafici, ne' per mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata ovvero
della posta celere.
5. Nella domanda che, a pena di irricevibilita', deve essere
redatta e inviata con le modalita' sopraindicate, nonche' firmata in
maniera autografa ed in originale, i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilita', anche penale:
a) le generalita' e la residenza;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
f) il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), allegando - a pena di esclusione - qualora i titoli di
studio siano stati conseguiti all'estero, le prescritte dichiarazioni
di equipollenza;
g) il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1,
lettera d);
h) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in
caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state
pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se
siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale,
sospensione della pena, beneficio della non menzione, ecc.);
i) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico,
indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui e'
avviato il procedimento;
l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
m) il proprio recapito ai fini delle comunicazioni relative al
concorso.
6. Nella domanda i candidati devono inoltre indicare:
a) la lingua - scelta tra le seguenti: francese, tedesco o
spagnolo - nella quale intendono sostenere la prova orale facoltativa
di lingua straniera;
b) gli estremi del documento legale di identita' di cui sono
provvisti.
7. Nella domanda i candidati devono indicare il possesso dei
titoli che intendono sottoporre al giudizio della Commissione
esaminatrice, allegando idonea documentazione attestante il possesso
medesimo. I titoli valutabili sono i seguenti:
a) conseguimento con lode della laurea indicata come requisito
per l'ammissione al concorso;
b) servizio prestato ovvero collaborazione coordinata e
continuativa presso lo Stato o organizzazioni pubbliche o private
anche comunitarie ed internazionali con la qualifica di funzionario o
quadro o equivalente, ovvero attivita' libero professionale, nei
settori dello sviluppo applicativo, della progettazione e gestione di
sistemi e infrastrutture informatiche e di rete, operando con
piattaforme, ambienti, metodologie e prodotti di mercato;
c) diplomi di specializzazione, corsi di perfezionamento,
master conseguiti o frequentati con esito positivo presso universita'
italiane o straniere, con attivita' formativa svolta almeno per sei
mesi, nelle materie tecniche oggetto del concorso (con esclusione
dell'organizzazione costituzionale dello Stato e delle lingue);
d) altri corsi di formazione con rilascio di idonea
certificazione e di durata di almeno tre giorni lavorativi nei
settori di cui alla lettera b) e nelle materie oggetto del concorso
(con esclusione dell'organizzazione costituzionale dello Stato e
delle lingue);
e) conseguimento dell'idoneita' a professore universitario di
prima fascia nelle materie oggetto del concorso (con esclusione
dell'organizzazione costituzionale dello Stato e delle lingue);
f) conseguimento dell'idoneita' a professore universitario di
seconda fascia nelle materie oggetto del concorso (con esclusione
dell'organizzazione costituzionale dello Stato e delle lingue);
g) conseguimento dell'idoneita' a ricercatore nelle materie
oggetto del concorso (con esclusione dell'organizzazione
costituzionale dello Stato e delle lingue);
h) conseguimento del dottorato di ricerca nelle materie oggetto
del concorso (con esclusione dell'organizzazione costituzionale dello
Stato e delle lingue).
8. A pena di inutilizzabilita' ai fini del presente concorso, con
riferimento ai titoli di cui al precedente comma 7, i candidati
dovranno dichiarare nell'allegato al modulo di domanda il soggetto
presso il quale hanno prestato servizio oppure attivita' ovvero hanno
seguito i corsi di formazione, l'indirizzo ed il recapito telefonico
di tale soggetto, la durata del corso o del servizio o dell'attivita'
prestata, nonche' gli estremi precisi del conseguimento del dottorato
di ricerca ovvero dell'idoneita' a ricercatore ovvero a professore
universitario di prima o seconda fascia. Inoltre, sempre a pena di
inutilizzabilita' ai fini del presente concorso, i candidati dovranno
allegare alla domanda la documentazione idonea ad attestare con
precisione il possesso dei titoli medesimi. Allo scopo si considerano
i termini perentori di spedizione e ricezione di cui all'art. 3,
comma 2, e di cui all'art. 5, comma 3, del presente bando.
9. Non e' ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o
alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini.
10. Nella domanda i candidati devono dichiarare di essere
consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti
falsi o ne faccia uso, esibisca atti contenenti dati non piu'
rispondenti a verita', e' punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia. Nella domanda i candidati devono
dichiarare, altresi', di essere consapevoli che le dichiarazioni
sostitutive di certificazioni sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale.

                               Art. 4.
 
Irricevibilita' delle domande
 
1. Non sono prese in considerazione:
a) le domande non redatte secondo le modalita' di cui
all'art. 3, comma 1; sono irricevibili le domande non redatte
sull'apposito modulo o sulla fotocopia di questo, ovvero sulla copia
stampabile dal sito Internet del Senato della Repubblica;
b) le domande non inviate secondo le modalita' di cui
all'art. 3, comma 2; sono irricevibili le domande non spedite a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con
avviso di ricevimento;
c) le domande non firmate dal candidato in maniera autografa ed
in originale;
d) le domande non redatte secondo le modalita' di cui
all'art. 3, comma 3; sono irricevibili le domande redatte a matita o
in un qualsiasi altro modo diverso da quello prescritto;
e) le domande spedite oltre il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale;
f) le domande pervenute oltre il termine di sessanta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

                               Art. 5.
 
Cause di esclusione dal concorso
 
1. I candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti
richiesti o le cui domande presentino irregolarita' sono esclusi dal
concorso con decreto del Presidente del Senato della Repubblica.
2. Sono esclusi dal concorso i candidati:
a) che non siano cittadini italiani;
b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) che non siano in possesso della laurea - conseguita con una
votazione non inferiore a 105/110 o equipollente nell'ambito
dell'ordinamento previgente alla riforma universitaria - in
ingegneria delle telecomunicazioni, ovvero in ingegneria elettronica,
ovvero in ingegneria informatica, ovvero non siano in possesso di una
laurea specialistica, conseguita con una votazione non inferiore a
105/110 o equivalente, in una delle seguenti classi: 23/S
informatica; 30/S ingegneria delle telecomunicazioni; 32/S ingegneria
elettronica; 35/S ingegneria informatica; 100/S tecniche e metodi per
la societa' dell'informazione;
d) che non siano in possesso delle dichiarazioni di
equipollenza, rilasciate dalle competenti autorita' italiane, dei
titoli di studio conseguiti all'estero con la laurea di cui all'art.
2, comma 1, lettera c), da cui deve risultare, altresi', a quale dei
giudizi o delle votazioni previsti per la suddetta laurea equivalga
la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero;
e) che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
comma 1, lettera d);
f) che abbiano un'eta' superiore a 40 anni ovvero superiore a
45 anni se dipendenti di ruolo del Senato;
g) che non abbiano l'idoneita' fisica all'impiego;
h) che non abbiano allegato alla domanda le prescritte
dichiarazioni di equipollenza per i titoli di studio conseguiti
all'estero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c);
i) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso
dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);
l) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso
dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d);
m) che non abbiano indicato nella domanda il possesso della
cittadinanza italiana;
n) che non abbiano indicato nella domanda il godimento dei
diritti civili e politici;
o) che non abbiano indicato nella domanda il possesso
dell'idoneita' fisica all'impiego.
3. I candidati che si avvedessero di aver omesso, totalmente o in
modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte, ovvero
non abbiano allegato tutti i documenti richiesti dal bando, possono
integrare le domande di partecipazione al concorso. Le predette
integrazioni sono prese in considerazione soltanto qualora siano
spedite entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale e pervengano entro il
termine di sessanta giorni dalla medesima data.
4. Oltre la data di scadenza dei suddetti termini, non e' ammessa
la regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati che
abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle
dichiarazioni prescritte ovvero non abbiano allegato tutti i
documenti richiesti dal bando. La medesima disposizione si estende
alle dichiarazioni ed alle allegazioni di cui all'art. 3, commi 7 e
8, del presente bando.
5. I termini per la presentazione della domanda e dei titoli di
merito sono perentori. Nel computo dei termini si esclude il giorno
iniziale, e se il giorno di scadenza e' festivo la scadenza e'
prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. I giorni
festivi si computano nel termine.
6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'Amministrazione del Senato puo' disporre l'esclusione dei candidati
in qualsiasi momento della procedura di concorso ove venga accertata
la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine per
la spedizione delle domande di partecipazione.

                               Art. 6.
 
Commissione esaminatrice
 
1. La Commissione esaminatrice e' nominata con successivo
decreto, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento dei concorsi del Senato
della Repubblica.
2. La Commissione puo' aggregare esaminatori esperti per le prove
di lingua e per le prove tecniche.
3. Per la correzione delle prove scritte, la Commissione
esaminatrice puo' articolarsi in Sottocommissioni.

                               Art. 7.
 
Ammissione alle prove scritte
 
1. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, a seguito
della valutazione dei titoli di cui al comma 2, abbiano conseguito
almeno 10 punti. Ove il numero dei candidati cosi' individuati sia
inferiore a 200, sono ammessi alle prove scritte i primi 200
candidati della graduatoria risultante dalla valutazione dei titoli
di cui al comma 2 del presente articolo; il predetto numero di 200
ammessi potra' essere superato per ricomprendervi i candidati
risultati ex aequo all'ultimo posto utile della suddetta graduatoria.
2. La Commissione esaminatrice attribuisce i punteggi ai titoli
validamente allegati alle domande di partecipazione al concorso sulla
base dei seguenti criteri:
a) 0,50 punti per il titolo di cui all'art. 3, comma 7, lettera
a);
b) 1 punto per ciascun anno intero di attivita' prestata ai
sensi dell'art. 3, comma 7, lettera b), ovvero 1,25 punti per ciascun
anno intero di servizio di ruolo presso le Amministrazioni dei due
rami del Parlamento nei settori indicati all'art. 3, comma 7, lettera
b);
c) 0,50 punti per ciascun titolo di cui all'art. 3, comma 7,
lettera c);
d) 0,10 punti per ciascun titolo attestante la partecipazione
con esito positivo ai corsi di cui all'art. 3, comma 7, lettera d);
e) 3 punti per il titolo di cui all'art. 3, comma 7, lettera
e);
f) 2,50 punti per il titolo di cui all'art. 3, comma 7, lettera
f);
g) 2 punti per il titolo di cui all'art. 3, comma 7, lettera
g);
h) 1,50 punti per il titolo di cui all'art. 3, comma 7, lettera
h).
3. I titoli di cui al comma 2 devono essere posseduti alla data
dell'ultimo giorno utile per la spedizione delle domande.
4. Il punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito
concorre a formare il punteggio complessivo, ai sensi dell'art. 14
del Regolamento dei concorsi.
5. L'attribuzione del punteggio per i titoli di merito puo'
essere annullata con deliberazione della Commissione esaminatrice,
assunta ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento dei concorsi,
ovvero con determinazione dell'Amministrazione, qualora venga
accertata, anche d'ufficio, la mancanza dei titoli medesimi alla data
di scadenza del termine per la spedizione delle domande di
partecipazione.

                               Art. 8.
 
Comunicazione dell'ammissione alle prove scritte e del diario delle
prove scritte, orali e tecniche
 
1. L'esito della valutazione di cui all'art. 7, comma 1, viene
comunicato a mezzo di raccomandata. Nella medesima comunicazione
verra' indicato altresi' il diario delle prove scritte. Tale
comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
2. La comunicazione del diario delle prove orali e tecniche
avviene secondo le modalita' che verranno comunicate ai candidati in
occasione dello svolgimento delle prove scritte.
3. Tutte le comunicazioni - sia a mezzo di affissione o
pubblicazione sia a mezzo di raccomandata o modalita' simili -
assumono valore di notifica a tutti gli effetti. Le comunicazioni
orali fornite ai candidati durante lo svolgimento delle prove
assumono valore di notifica a tutti gli effetti, anche con
riferimento alla convocazione dei candidati a prove successive.

                               Art. 9.
 
Convocazione dei candidati alle prove e notifica dei risultati
 
1. Per tutte le prove, la convocazione dei candidati segue
l'ordine alfabetico dei cognomi, salva la possibilita' per la
Commissione esaminatrice di procedere all'estrazione della lettera
durante lo svolgimento delle prove scritte per la convocazione dei
candidati ammessi alle prove orali e tecniche.
2. Le modalita' di notifica dei risultati delle prove vengono
comunicate in forma orale durante lo svolgimento delle stesse. Le
comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento delle
prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti.

                              Art. 10.
 
Prove scritte
 
1. Le prove scritte sono:
a) analisi e progettazione di un'applicazione;
b) redazione di un progetto di massima o di uno studio di
fattibilita' relativo alla realizzazione e gestione di un sistema o
di un'infrastruttura informatica e di rete;
c) redazione del progetto di massima per la realizzazione di un
sito web.
2. Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta il candidato
avra' a disposizione sei ore.
3. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non
potranno introdurre nella sala di esame testi, tavole o appunti di
alcun tipo, ne' apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi
specie, ad eccezione di quelli esplicitamente stabiliti dalla
Commissione. Non e' consentito ai candidati, durante le prove, di
comunicare, in qualunque modo, tra loro. L'inosservanza di tali
disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla
Commissione per lo svolgimento della prova, comportera' l'immediata
esclusione dal concorso.
4. A ciascuna delle prove scritte e' attribuito un punteggio
massimo di 20 punti. Le prove scritte si intenderanno superate se il
candidato avra' riportato in esse un punteggio complessivo non
inferiore a 42 punti e un punteggio non inferiore a 12 punti in
ciascuna singola prova.

                              Art. 11.
 
Prove orali e tecniche
 
1. I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati
a sostenere le seguenti prove orali e tecniche:
a) architetture dei calcolatori;
b) sistemi informativi (con particolare riguardo alla
realizzazione di studi di fattibilita', all'analisi dei
costi/benefici di un progetto informatico, alla impostazione e
redazione di capitolati tecnici di gare in materia di sistemi
informativi, alla gestione e monitoraggio dei contratti informatici,
alla progettazione di sistemi applicativi con architettura
distribuita e tecnologie Intranet/Internet, alla sicurezza dei
servizi di rete in ambiente Intranet/Internet e agli standard di
sicurezza internazionali);
c) sistemi organizzativi e gestione delle tecnologie
informatiche (con particolare riguardo all'analisi dei processi
organizzativi e tecnologici per la progettazione e l'erogazione di
servizi ICT, ai criteri di valutazione della qualita' del servizio,
alle metriche di misurazione, nonche' alle strutture di assistenza e
supporto agli utilizzatori di servizi e dati);
d) basi di dati;
e) reti di calcolatori (con particolare riguardo alle
infrastrutture di rete, alle reti geografiche e locali, ai protocolli
e ai servizi di rete);
f) ingegneria del software, analisi e progettazione del
software (con particolare riguardo alla pianificazione e controllo
dell'attivita' di sviluppo del software su diverse piattaforme anche
con l'utilizzo di metriche quantitative e qualitative);
g) nozioni di organizzazione costituzionale dello Stato;
h) lettura e traduzione di un brano di contenuto tecnico
dall'inglese.
2. A ciascuna delle prove orali e tecniche e' attribuito un
punteggio massimo di 10 punti.
3. Tali prove si intendono superate se il candidato riporta in
esse un punteggio complessivo non inferiore a 56 punti e non meno di
6 punti in ciascuna prova.
4. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella
domanda di partecipazione al concorso, sono sottoposti ad una o piu'
prove facoltative di lingua straniera, da scegliere tra le seguenti:
francese, tedesco, spagnolo.
5. Ciascuna prova orale facoltativa di lingua e' valutata per non
piu' di 2 punti e consiste nella lettura e traduzione di un breve
testo scritto, di contenuto generico, che costituisce la base per
successive domande e per una conversazione.

                              Art. 12.
 
Graduatoria finale
 
1. Il punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato e'
determinato dalla somma dei punteggi riportati nelle prove scritte,
orali e tecniche, ivi comprese quelle facoltative, e per i titoli di
cui all'art. 3, comma 7.
2. Nella formazione della graduatoria sono applicate, a parita'
di punteggio, le disposizioni del Regolamento dei concorsi del Senato
della Repubblica. A tal fine, i candidati ammessi alle prove orali
devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che
diano luogo alla preferenza a parita' di punteggio. Tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la spedizione della domanda di partecipazione al concorso. La
documentazione comprovante il possesso degli stessi titoli deve
essere presentata, a pena di decadenza, da parte di ciascun
candidato, entro il giorno in cui si sostengono le prove orali, ai
sensi dell'art. 1, comma 2, del presente bando.

                              Art. 13.
 
Accertamenti sanitari
 
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti
a visita medica da parte di sanitari di fiducia dell'Amministrazione
al fine di accertare l'idoneita' fisica all'impiego in relazione alle
specifiche mansioni richieste.

                              Art. 14.
 
Assunzione dei vincitori
 
1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro
il termine che viene loro comunicato, i documenti attestanti il
possesso dei requisiti e dei titoli di merito dichiarati nella
domanda di partecipazione che vengono loro indicati
dall'Amministrazione del Senato della Repubblica, secondo la
normativa vigente.
2. Qualora risultino condanne o procedimenti penali pendenti, il
Presidente del Senato della Repubblica, acquisita la relativa
documentazione, valuta se vi sia compatibilita' con lo svolgimento di
attivita' al servizio dell'Istituto parlamentare.
3. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale del Senato,
nell'ambito della carriera dei Consiglieri parlamentari.
4. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento, ai
sensi dell'art. 15 del Regolamento dell'Amministrazione del Senato
della Repubblica, della durata di un anno e sono confermati in ruolo
se hanno superato favorevolmente l'esperimento stesso. Durante il
periodo di esperimento hanno gli stessi doveri del personale di ruolo
e godono dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di
conferma in ruolo il periodo di esperimento e' valutato a tutti gli
effetti come servizio di ruolo.

                              Art. 15.
 
R i c o r s i
 
1. Avverso gli atti della procedura di concorso e' proponibile
ricorso - per soli motivi di legittimita', ai sensi dell'art. 18 del
Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica - alla
Commissione contenziosa del Senato della Repubblica, entro 30 giorni
dalla comunicazione, anche a mezzo di affissione, dei diversi
provvedimenti.

                              Art. 16.
 
Accesso agli atti del concorso
 
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso - ai sensi dell'art. 16 del Regolamento
dei concorsi del Senato della Repubblica - se vi abbiano concreto
interesse per la tutela di situazioni giuridiche direttamente
rilevanti, inviando la relativa richiesta alla Segreteria della
Commissione esaminatrice.
2. L'esercizio del diritto di accesso puo' essere differito al
termine della procedura di concorso per esigenze di ordine e
speditezza della procedura stessa.

                              Art. 17.
 
Dati personali
 
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e
conservati presso il Servizio del Personale del Senato della
Repubblica, ai soli fini della gestione della procedura di concorso.
I medesimi dati possono essere, altresi', comunicati a soggetti terzi
che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali
allo svolgimento della procedura di concorso. Il conferimento di tali
dati e' da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione.

                              Art. 18.
 
Informazioni
 
1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati
possono consultare il sito Internet del Senato della Repubblica
(http://www.senato.it/info/concorsi/indice.htm) o telefonare ai
numeri 06/67065107-8 (dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15
alle ore 17, nei giorni feriali escluso il sabato).
Il Presidente: Pera
Il Segretario Generale: Malaschini

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

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