Mininterno.net - Bando di concorso ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' Concorso pubblico, per titoli, per l'ass...
 
 
 

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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di sette borse di
studio a cittadini italiani provvisti di diploma di laurea

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.70 del 8/9/2000
Ente:ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
Località:Roma  (RM)
Codice atto:000E8298
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:9/10/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL DIRETTORE
 
Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953,
n. 492, e 26 ottobre 1972, n. 642;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 257,
del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Vista la legge 3 novembre 1982, n. 835;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, concernente
il riordinamento dell'Istituto superiore di sanita';
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
1994, n. 754, concernente il regolamento dell'Istituto superiore di
Sanita', di cui all'art. 2, comma 2, del sopra indicato decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 267;
Visto in particolare l'art. 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 754/1994, che prevede rispettivamente al primo e terzo
comma che l'Istituto superiore di sanita' sia autorizzato ad
assegnare borse di studio entro il limite di spesa di L. 500.000.000
e che le stesse vengano rinnovate per non piu' di un biennio;
Considerato che dallo stanziamento globale di L. 500.000.000 di
cui sopra per l'anno finanziario 2000 e' stata decurtata parte dello
stesso utile ai fini del secondo anno di rinnovo delle borse di
studio assegnate nell'anno finanziario 1998, nonche' per le spese
relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali;
Visti i decreti ministeriali in data 5 giugno 1995 e 30 giugno
1995, con i quali sono stati individuati i requisiti e le modalita'
di fruizione delle borse, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
1994, n. 754;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo, che trova applicazione nel
presente bando per le parti compatibili con la natura giuridica delle
borse di studio fruite presso l'Istituto superiore di sanita', e
ritenuto necessario, per quanto sopra, limitare l'eta' massima dei
partecipanti ad anni trentasei come, peraltro, stabilito da apposito
regolamento di cui al citato decreto ministeriale 30 giugno 1995;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative;
Visto il parere espresso dal Comitato scientifico dell'Istituto
superiore di sanita' nella seduta del 16 dicembre 1999;
Vista la deliberazione n. 21, allegata al verbale n. 207, del
19 aprile 2000, del Comitato amministrativo dell'istituto predetto;
Visto il proprio decreto 16 giugno 2000, con il quale e' stato
rideterminato lo stanziamento complessivo per l'assegnazione delle
borse di studio.
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione a
cittadini italiani provvisti di diploma di laurea di sette borse di
studio per l'ammontare di L. 26.696.239 lorde cadauna, ripartite come
segue:
 
=====================================================================
Materie di studio e di ricerca | Titoli di studio richiesti
=====================================================================
|Diploma di laurea in: scienze
|biologiche; chimica; chimica
|industriale; chimica e tecnologia
|farmaceutiche; chimica e
|tecnologie farmaceutiche;
|biotecnologie; scienze delle
|preparazioni alimentari; scienze e
I) Igiene e sicurezza degli |tecnologie alimentari; medicina
Alimenti - una borsa |veterinaria.
---------------------------------------------------------------------
|Diploma di laurea in: chimica
|chimica industriale chimica e
|tecnologia farmaceutiche; chimica
|e tecnologie farmaceutiche;
II) Scienze chimico- |biotecnologie; farmacia; medicina
farmacologiche - una borsa |e chirurgia; scienze biologiche.
---------------------------------------------------------------------
|Diploma di laurea in: chimica;
|chimica e tecnologia
|farmaceutiche; chimica e
|tecnologie farmaceutiche; chimica
|industriale; fisica; ingegneria
|per l'ambiente ed il territorio;
|ingegneria forestale; ingegneria
|civile; ingegneria civile per la
|difesa del suolo e pianificazione
|territoriale; ingegneria nucleare;
|ingegneria chimica; ingegneria
|meccanica; ingegneria elettronica;
|ingegneria delle tecnologie
|industriali; ingegneria
|informatica; biotecnologie;
|matematica; medicina e chirurgia;
|medicina veterinaria; scienze
|biologiche. scienze naturali;
|scienze ambientali; scienze
|agrarie; scienze e tecnologie
|agrarie; scienze agrarie tropicali
|e subtropicali; scienze forestali;
|scienze geologiche; scienze
|dell'informazione; scienze
|statistiche ed attuariali; scienze
|statistiche e demografiche;
|scienze statistiche, demografiche
III) Scienze fisiche ed ambientali| e sociali; scienze statistiche ed
- una borsa |economiche.
---------------------------------------------------------------------
|Diploma di laurea in: medicina e
|chirurgia; scienze biologiche;
|chimica; chimica industriale;
|chimica e tecnologia
|farmaceutiche; chimica e
|tecnologie farmaceutiche;
|farmacia; biotecnologie; fisica;
IV) Patologia infettiva - una |medicina veterinaria; odontoiatria
borsa |e protesi dentaria.
---------------------------------------------------------------------
|Diploma di laurea in: medicina e
|chirurgia; scienze biologiche;
|chimica; chimica industriale;
|chimica e tecnologia
|farmaceutiche; chimica e
|tecnologie farmaceutiche;
|farmacia; biotecnologie; fisica;
V) Patologia non infettiva - una |medicina veterinaria; odontoiatria
borsa |e protesi dentaria.
---------------------------------------------------------------------
|Diploma di laurea in: fisica;
|ingegneria elettronica; ingegneria
|elettrotecnica; ingegneria
VI) Tecnologie biomediche - una |meccanica; biotecnologie;
borsa |odontoiatria e protesi dentaria.
---------------------------------------------------------------------
|Diploma di laurea in: medicina e
|chirurgia; scienze biologiche;
|economia e commercio; economia
|aziendale; economia delle
|amministrazioni pubbliche e delle
|istituzioni internazionali;
|discipline economiche e sociali;
|scienze statistiche ed attuariali;
|scienze statistiche ed economiche;
VII) Sanità pubblica |scienze statistiche demografiche e
programmazione e valutazione dei |sociali; scienze politiche;
servizi - una borsa |sociologia; psicologia.
 
Al candidato e' fatto obbligo concorrere per una sola materia di
studio e di ricerca tra quelle sopraindicate, che deve essere
espressamente indicata nella domanda di partecipazione al concorso.
Dette borse avranno la durata di dodici mesi e devono essere
fruite presso l'Istituto superiore di sanita' a decorrere dal 1o
novembre 2000.
Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento
ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di
ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attivita'
dell'Istituto superiore di sanita' e siano conformi ai suoi fini
istituzionali.
Pertanto, il godimento delle stesse non configura un rapporto di
lavoro essendo finalizzato alla sola formazione professionale dei
borsisti.
Le borse comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti
previdenziali ne' a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed
economiche ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o
premi conferite dallo Stato e da altri enti, sia pubblici che privati
ne' con retribuzioni o corrispettivi derivanti da rapporti di lavoro
pubblico o privato.

                               Art. 2.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, le borse di
studi sono rinnovabili, per non piu' di un biennio, con decreto del
direttore dell'Istituto superiore di sanita', si richiesta del
borsista, a seguito di una valutazione dell'attivita' svolta dal
borsista predetto nell'anno precedente tenuto conto della relazione
di cui, all'art. 15, primo comma, n. 4.
Detta richiesta dovra' pervenire all'Istituto superiore di
sanita' un mese prima della cessazione del godimento delle borse.
Non potranno essere accolte le istanze di rinnovo da parte dei
borsisti che non avranno terminato la fruizione della borsa di studio
loro assegnata.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, secondo comma, della
legge 7 agosto 1973, n. 519, le borse di studio possono essere fruite
per un periodo non superiore a tre anni.

                               Art. 3.
Per la partecipazione al concorso e' necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica;
b) diploma di laurea compreso tra quelli richiesti dal
precedente art. 1 per l'ammissione al concorso in relazione alla
materia di studio di ricerca prescelta conseguito presso una
universita' della Repubblica o presso istituto di istruzione
universitaria equiparato. Saranno considerati utili ai fini
dell'ammissione al concorso le lauree dichiarate equipollenti, per
legge o per decreto, a quelle sopraindicate;
c) idoneita' fisica all'attivita' di tirocinio, aggiornamento e
perfezionamento, connessa con il godimento della borsa;
d) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli
anni trentasei;
e) non aver riportato condanne penali che comportino
l'interdizione dai pubblici uffici.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con decreto
motivato del Direttore dell'Istituto, l'esclusione del candidato dal
concorso per difetto dei requisiti.

                               Art. 4.
Sono esclusi dal concorso, ai sensi del secondo comma
dell'art. 2, della legge 7 agosto 1973, n. 519, coloro i quali
abbiano fruito di borsa di studio, anche se non interamente goduta,
per qualsiasi motivo, in tre diversi anni finanziari.
Sono altresi' esclusi dal concorso coloro che, negli anni
finanziari precedenti, nel corso di fruizione della borsa in
questione, a seguito di rinuncia alla borsa di studio loro assegnata,
non abbiano concluso il periodo di fruizione, sia a seguito di
assegnazione della medesima tramite concorso sia a seguito di rinnovo
della stessa.
Sono esclusi, inoltre, dal conferimento delle borse di studio i
dipendenti dell'Istituto superiore di sanita' e coloro che in
precedenza siano stati dichiarati decaduti dalle borse di studio
assegnate dall'Istituto medesimo.

                               Art. 5.
La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera,
indirizzata al Direttore dell'Istituto superiore di sanita', dovra'
essere spedita, unitamente ai titoli da presentare, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo, alla Divisione IV - Concorsi del Servizio del Personale
dell'Istituto stesso, Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma. entro il
termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Tale termine qualora venga a scadere in un giorno
festivo, si intendera' protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fara' fede al fine
dell'accertamento della spedizione della domanda stessa e dei titoli
allegati nel termine sopra indicato.
Non sono ammessi al concorso coloro i quali abbiano spedito la
domanda e i relativi documenti oltre il termine di scadenza sopra
fissato, quale ne sia la causa. anche se non imputabile al candidato
stesso.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, secondo comma,
sopracitato e' fatto obbligo concorrere per una sola materia di
studio e di ricerca tra quelle indicate nell'art. 1 medesimo.
Nel caso in cui il candidato indichi nella domanda piu' materie
verra' presa in considerazione solo la materia di studio e di ricerca
indicata per prima nella domanda stessa, tenuto conto del titolo di
studio posseduto.
Qualora il candidato presenti piu' domande sara' presa in
considerazione solo quella relativa alla materia di studio e di
ricerca, tra quelle prescelte con le domande stesse, indicata per
prima nell'elenco di cui all'art. 1 del presente bando, tenuto conto
del titolo di studio posseduto.
Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno
schema esemplificativo, l'aspirante, oltre a manifestare la volonta'
di partecipare al concorso, deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita', quanto segue:
1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) la residenza;
4) il titolo di studio di cui e' in possesso;
5) il possesso della cittadinanza italiana;
6) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate;
7) la materia, tra quelle indicate nell'art. 1, del presente
bando, per la quale intende concorrere;
8) di non aver fruito di borsa di studio, anche se non
interamente goduta, per qualsiasi motivo, in tre diversi anni
finanziari, presso l'Istituto superiore di sanita', ne' di esserne
stato dichiarato decaduto;
9) di autorizzare l'Istituto superiore di sanita', con
riferimento alle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996,
n. 675, ad utilizzare i dati contenuti nella domanda, ai soli fini
della gestione dell'attivita' concorsuale;
10) domicilio e indirizzo (e relativo numero telefonico) al
quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.
La domanda di ammissione al concorso deve essere firmata dal
candidato.
Non verranno prese in considerazione le domande prive di firma.

                               Art. 6.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso saranno raccolti presso l'Istituto
superiore di sanita' - Servizio del personale, Divisione IV - Ufficio
Concorsi per le finalita' di gestione del concorso medesimo.
Il conferimento ditali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L'interessato gode ove applicabili, dei diritti di cui alla
citata legge n. 675/1996.

                               Art. 7.
Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati,
in carta libera i seguenti documenti:
a) certificato di laurea rilasciato dalla competente autorita'
accademica, con l'indicazione del voto di laurea, nonche' la data di
conseguimento della stessa;
b) pubblicazioni scientifiche;
c) documenti attestanti attivita' svolte, attinenti alla
materia oggetto della borsa;
d) altri titoli che si ritengano utili ai fini del concorso.
I titoli di merito di cui alle categorie I, III e IV, previste
dall'art. 10 del presente bando, dovranno essere prodotti in
originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge
n. 15/1968, ovvero in semplice fotocopia, corredata dalla
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi
dell'art. 4 della legge n. 15/1968 sopracitata, come modificato
dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998,
che attesti la conformita' di detta copia all'originale. La
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' dovra' essere
sottoscritta dal candidato in presenza del dipendente addetto:
qualora non venga sottoscritta in presenza del dipendente addetto,
dovra' essere corredata da copia fotostatica, ancorche' non
autenticata, di un documento di identita' del candidato medesimo
(vedi allegato 2).
Il possesso dei documenti di cui alle categorie sopracitate, se
non prodotti, potra' essere dimostrato anche mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 2 della legge
n. 15/1968, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998, che dovra' essere sottoscritta dal
candidato o mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', con le modalita' previste nel precedente comma (vedi
allegati 3 e 4).
Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle
previste nei successivi articoli del presente bando, dovranno
contenere tutti gli elementi che le rendono utilizzabili, per i
relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno.
Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo quanto
previsto dall'art. 26 della legge n. 15/1968, sono punite ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
L'Istituto procedera' ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive medesime.
Le pubblicazioni scientifiche di cui alla cat. II, del successivo
art. 10, potranno essere prodotte in originale, copia autenticata
ovvero, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998, in semplice fotocopia dichiarata conforme
all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' o sottoscritta dal candidato in presenza del dipendente
addetto: qualora non venga sottoscritta in presenza del dipendente
addetto, dovra' essere corredata da copia fotostatica, ancorche' non
autenticata, di un documento di identita' del candidato stesso.
I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione
soltanto se accompagnati da una dichiarazione dell'editore accettante
la pubblicazione.
Suddetta dichiarazione dovra' essere prodotta in originale o in
copia autenticata nei modi di legge ovvero in semplice fotocopia
corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di
conformita' di detta copia all'originale. In luogo di tale
dichiarazione il candidato potra' attestare che i lavori sono stati
accettati per la pubblicazione mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta'. Tale dichiarazione, in luogo della
dichiarazione che andra' a sostituire, dovra' indicare con esattezza
il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data di
accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella quale il
lavoro stesso sara' pubblicato.
Non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati,
dattilografati o manoscritti.
I titoli di cui al presente articolo prodotti in fotocopia
semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale
se ne attesti la conformita' all'originale non saranno presi in
considerazione.
E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco dettagliato, su
carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto
elenco deve essere firmato dal candidato.
I titoli eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, saranno presi in considerazione soltanto
se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni gia'
in possesso di questo Istituto o di altre amministrazioni.
Ai fini dell'autentica di copie nonche' della dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', l'Ufficio Concorsi indicato
nell'art. 5, primo comma, sara' aperto dalle ore 10 alle ore 12 dei
giorni non festivi, escluso il sabato, nonche' dalle ore 14 alle ore
15 del martedi' e del giovedi'.

                               Art. 8.
Saranno esclusi dal concorso, con le modalita' di cui al terzo
comma del precedente art. 3:
1) i candidati che abbiano spedito la domanda oltre il termine
perentorio indicato nel primo comma, del precedente art. 5;
2) gli aspiranti le cui domande non contengano le indicazioni
precisate nel precedente art. 5;
3) coloro che non abbiano allegato alla domanda il certificato
di cui alla lettera a) o che presentino il documento stesso in
fotocopia semplice non autenticata nei modi di legge o non corredato
dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' che attesti
la conformita' di detta copia all'originale, o che per lo stesso non
ne abbiano dichiarato il possesso mediante dichiarazione sostitutiva
di certificazione cosi' come specificato nell'art. 7, secondo e terzo
comma del presente bando.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete
indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

                               Art. 9.
La Commissione esaminatrice sara' composta secondo il disposto
dell'art. 4, comma 4, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, e verra' nominata con
successivo decreto del Direttore dell'Istituto.

                              Art. 10.
Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice
disporra' per ciascun candidato, di complessivi trenta punti, cosi'
ripartiti:
Cat. I votazione di laurea: fino a, punti 15, attribuiti secondo
il seguente prospetto:
fino a 94/110 punti 11.25;
da 95/110 a 99/110 punti 12;
da 100/110 a 104/110 punti 12.75;
da 105/110 a 108/110 punti 13.50;
da 109/110 a 110/110 punti 14.25;
110 e lode punti 15;
Cat. II - pubblicazioni scientifiche: fino a punti 8;
Cat. III - attivita' svolte con particolare riferimento a quelle
attinenti alla materia oggetto della borsa: fino a punti 4;
Cat. IV - altri titoli: fino a punti 3;
(vincite ed idoneita' in concorsi similari, corsi di
specializzazione frequentati, nonche' altri titoli similari e
pertinenti da individuare a cura della Commissione esaminatrice nei
ciriteri di massima preventivamente fissati dalla medesima nella
seduta preliminare, nell'osservanza di quanto sopra esposto).
La Commissione esaminatrice stabilira' preventivamente i criteri
di massima per la valutazione dei titoli sopraindicati, determinando
i relativi coefficienti.
Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una
votazione di almeno diciotto trentesimi.
La Commissione formera' le graduatorie di merito, una per
ciascuna materia di studio e di ricerca, in base alla votazione
complessiva attribuita ai titoli di ciascun candidato.
A parita' di punteggio complessivo la preferenza sara'
determinata dall'eta' del candidato.
a) dalla minore anzianita' di conseguimento del titolo di
studio;
b) dall'eta' del candidato. E' preferito il candidato piu'
giovane d'eta'.

                              Art. 11.
I vincitori del concorso, nelle varie graduatorie, dovranno
presentare o far pervenire, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, alla Divisione IV - Concorsi del Servizio del Personale
dell'Istituto superiore di sanita', Viale Regina Elena 299, - 00161
Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal
giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti
rilasciati in carta libera:
1) dichiarazione sostituiva di certificazione resa ai sensi
dell'art. 2, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sottoscritta dal
vincitore e comprovante:
a) la data e il luogo di nascita;
b) la residenza;
c) la cittadinanza;
d) il non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate precisando la data del provvedimento e
l'autorita' che lo ha emesso;
La dichiarazione sostitutiva di certificazione sostituisce, ai
sensi dell'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998, concernente il regolamento di attuazione degli articoli
1, 2, e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative, i corrispondenti
documenti dei quali e' data comunque ai vincitori facolta' di
presentazione.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa
validita' temporale degli atti che sostituisce e dovra' essere in
data non anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del relativo
invito.
Si fa presente che questa Amministrazione procedera' ad
effettuare idonei controlli sulla veridicita' della dichiarazione
sostitutiva prodotta richiedendo direttamente alle amministrazioni
competenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze
dei registri da esse custoditi.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 7, quinto comma, del
presente bando, in caso di falsa dichiarazione. Qualora dal controllo
effettuato da questa Amministrazione emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione il vincitore decadra' dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
2) certificato medico rilasciato da un medico militare, ovvero
dal medico legale dell'Azienda sanitaria locale o dall'Ufficiale
sanitario, dal quale risulti l'idoneita' fisica a svolgere
l'attivita' di borsista. Detto certificato non puo' essere sostituito
da altro documento ai sensi dell'art. 10, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998, e deve essere rilasciato in data non
anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del relativo invito.
I vincitori di cui sopra, inoltre, dovranno rilasciare una
dichiarazione con cui si impegnano, durante la fruizione della borsa
di studio, a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 15, del
presente bando, ed il divieto, ai sensi dell'art. 1 del bando
medesimo, di cumulare la borsa stessa con retribuzioni o
corrispettivi derivanti da altre borse o da rapporti di lavoro
pubblico o privato.

                              Art. 12.
Con decreto del Direttore dell'Istituto saranno approvate le
graduatorie di merito, dichiarati i vincitori e gli idonei del
concorso ed assegnate le borse di studio. Il decreto di assegnazione
e' immediatamente esecutivo. Il medesimo decreto verra'
successivamente pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero
della Sanita'. Di tale pubblicazione si dara' notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
Trascorsi centoventi giorni dalla medesima data di pubblicazione
potranno essere restituiti i titoli allegati alla domanda di
partecipazione al concorso.
Trascorso un anno dai centoventi giorni sopra indicati
l'amministrazione si riserva di restituire ai candidati i titoli di
merito dagli stessi presentati per la partecipazione al concorso in
questione anche in assenza di espressa richiesta del candidato.

                              Art. 13.
I vincitori del concorso ai quali e' stata assegnata la borsa di
studio verranno invitati ad iniziare la frequenza presentandosi
presso la Divisione IV - Concorsi dell'Istituto, a pena di decadenza,
il giorno fissato nel precedente art. 1, ovvero entro il termine
perentorio di venti giorni che decorre dalla ricezione dell'apposita
comunicazione raccomandata a.r..
Il pagamento, in ratei mensili, decorrera' dal giorno in cui i
vincitori del concorso inizieranno la frequenza nei termini stabiliti
dal precedente comma. Si fa presente che, nel caso di inizio dopo il
giorno fissato dal precedente art. 1, sul rateo mensile verra'
operata una trattenuta proporzionale al periodo che risultera'
mancante.
Il direttore dell'Istituto superiore di sanita' disporra'
l'assegnazione del borsista ad uno dei laboratori dell'istituto.

                              Art. 14.
Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili per
rinuncia o decadenza dei vincitori potranno essere assegnate ai
candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria di
ciascuna materia.
Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili per
mancanza di vincitori o, in caso di rinuncia o decadenza di questi,
per mancanza di idonei nelle singole materie potranno essere
assegnate ai candidati risultati idonei nelle altre materie, che
abbiano riportato le votazioni piu' elevate.
Le assegnazioni delle borse suddette e l'inizio del relativo
godimento potranno avvenire entro e non oltre sei mesi dall'inizio di
decorrenza delle borse fissato nel precedente art. 1.

                              Art. 15.
Il borsista ha l'obbligo:
1) di iniziare la propria attivita', presentandosi presso la
Divisione IV - Concorsi sopracitata entro il termine indicato al
primo comma del precedente art. 13;
2) di frequentare il laboratorio di assegnazione, svolgendo le
ricerche per le quali e' stata concessa la borsa, secondo le
direttive del competente direttore di laboratorio;
3) osservare le norme interne dell'Istituto e quelle del
laboratorio cui e' assegnato con particolare riguardo all'orario;
4) di presentare alla Divisione IV - Concorsi dell'Istituto,
entro il decimo giorno dell'ultimo mese di godimento della borsa, una
relazione dattiloscritta sul risultato dell'attivita' svolta, vistata
dal direttore del laboratorio competente, che comprovi la proficua
utilizzazione della borsa assegnata;
5) di dare notizia (nella relazione di cui al precedente n. 4)
di eventuali invenzioni o scoperte anche incidentali, avvenute
durante il godimento della borsa ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 34, secondo comma e successivi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed
integrazioni.

                              Art. 16.
Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento
della borsa puo' essere rinviato per un periodo massimo di giorni
trenta dal termine fissato dal precedente art. 1.
Nel corso del godimento della borsa di studio il direttore del
laboratorio puo' consentire una sospensiva dell'attivita' del
borsista per la durata massima di giorni trenta, per cause di
forza maggiore o per gravi e giustificati motivi quali matrimonio,
famiglia o salute.
Coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla legge
30 dicembre 1971, n. 1204, dovranno sospendere l'attivita' di
borsista previa esibizione di apposito certificato medico nel quale
dovranno essere indicati i periodi di astensione ai sensi della
citata legge.
Nelle ipotesi di cui sopra verra' operata sul rateo mensile una
trattenuta proporzionale alla durata dell'assenza.

                              Art. 17.
Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che durante
il godimento della borsa medesima non assolvano gli obblighi ad essa
connessi o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per
comportamento indisciplinato.
La decadenza, previa giustificazione del borsista, e' dichiarata
dal Direttore dell'Istituto su proposta motivata del direttore del
laboratorio presso cui il borsista medesimo svolge la propria
attivita'.
Con provvedimento motivato del Direttore dell'Istituto verranno
dichiarati decaduti dal godimento della borsa di studio coloro che
non ottemperino agli obblighi previsti dall'art. 15 del bando ed al
divieto di cumulo di cui all'art. 1 del bando medesimo, o coloro che
non abbiano iniziato o ripreso l'attivita' di borsista al termine dei
periodi di rinvio, sospensione o astensione dell'attivita' stessa,
previsti dal precedente art. 16, oche si assentino
ingiustificatamente.

                              Art. 18.
Il borsista sara' assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti
dall'esercizio della propria attivita' presso l'Istituto superiore di
sanita' a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, di cui in narrativa. Lo Stato si assumera' l'onere
della relativa spesa.

                              Art. 19.
L'ammontare della borsa di studio concessa verra' corrisposto in
ratei mensili posticipati al netto delle ritenute erariali
compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in
materia di finanza pubblica.
La spesa complessiva di L.186.873.673 gravera' sull'art. 163 del
Capitolo unico n. 2990 denominato "Fondo occorrente per il
funzionamento dell'Istituto superiore di sanita'" affluito sulla
contabilita' speciale, presso la Tesoreria provinciale dello Stato di
Roma, intestata all'Istituto superiore di sanita' - anno finanziario
2000.
Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio Centrale di
bilancio presso l'Istituto superiore di sanita'.
Roma, 28 giugno 2000
Il direttore

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