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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi
quaranta ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale delle
armi dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico e del
Corpo di commissariato aeronautico. Anno 2019.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.96 del 6/12/2019 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 19E15316 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 40 |
Scadenza: | 5/1/2020 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni di dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il
codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «Direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e della direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2015, concernente la
definizione delle corrispondenze tra Arma/Corpo, ruolo, categoria e
specialita' ai fini della partecipazione degli ufficiali di
complemento e del personale appartenente al ruolo dei marescialli ai
concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali dell'Aeronautica militare;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019 - 2021 (Legge di bilancio 2019)»;
Vista la lettera dello Stato maggiore della Difesa n. M_D SSMD
REG2018 0090528 del 12 giugno 2018, concernente i reclutamenti
autorizzati per l'anno 2019;
Vista la lettera dello Stato maggiore dell'Aeronautica n. M_D
ARM001 REG2019 0086978 del 28 agosto 2019, contenente gli elementi di
programmazione del presente bando;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare, e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non
regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
maggiore della Difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla
loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare», e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018, -in
corso di registrazione presso la Corte dei conti- recante «Disciplina
dei concorsi per il reclutamento degli Ufficiali in servizio
permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare» emanato ai sensi dell'art. 647 del
sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8
concernente semplificazioni per la partecipazioni a concorsi e prove
selettive;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2;
Vista la direttiva tecnica, datata 9 febbraio 2016,
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «modalita'
tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici»,
emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94,
recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato l'art.
635, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, disponendo che i
parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei
confronti del personale militare in servizio in possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE,
recante il regolamento generale sulla protezione dei dati;
Ravvisata la necessita' di reclutare per l'anno 2019 complessivi
quaranta ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali
dell'Aeronautica militare;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»,
introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale
stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze armate, i termini di validita' delle graduatorie finali
approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti
dal Codice stesso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018
-registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne Succ. n.
1832-, concernente la sua nomina a direttore generale per il
personale;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami:
a) concorso per il reclutamento di ventidue ufficiali in
servizio permanente nel ruolo speciale delle armi dell'Arma
aeronautica, con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado
(se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze
di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva
di undici posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
b) concorso per il reclutamento di tredici ufficiali in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del genio
aeronautico, con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado
(se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze
di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva
di otto posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli,
cosi' ripartiti tra le seguenti categorie:
costruzioni aeronautiche: tre posti, con riserva di due posti
a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
elettronica: dueposti, con riserva di un posto a favore degli
appartenenti al ruolo dei marescialli;
infrastrutture ed impianti: quattro posti, con riserva di due
posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
motorizzazione: un posto, con riserva di un posto a favore
degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
chimica: dueposti, con riserva di un posto a favore degli
appartenenti al ruolo dei marescialli;
fisica: un posto, con riserva di un posto a favore degli
appartenenti al ruolo dei marescialli;
c) concorso per il reclutamento di cinque ufficiali in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico,
con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici
superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di tre
posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti
riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di
riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre categorie di
concorrenti di cui al successivo art. 2, secondo l'ordine della
graduatoria di merito.
3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i
vincitori saranno nominati sottotenenti in servizio permanente ad
eccezione di quelli provenienti dalla categoria degli ufficiali in
ferma prefissata di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera b) e
degli ufficiali inferiori delle Forze di completamento di cui al
successivo art. 2, comma 1, lettera c) i quali saranno nominati
ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il
grado rivestito alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande ed iscritti in ruolo - al superamento del corso
applicativo di cui al successivo art. 15 - dopo l'ultimo dei pari
grado dello stesso ruolo.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dai
concorsi o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove
necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata
comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonche' nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso
la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare la citata
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
5. La Direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' data notizia mediante avviso pubblicato nel portale
dei concorsi on-line di cui al successivo art. 3 e nei siti internet
www.persomil.difesa.it www.aeronautica.difesa.it definendone le
modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli
effetti, per tutti gli interessati.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Ai concorsi, di cui al precedente art. 1, possono partecipare
- fermo restando quanto indicato nel successivo comma 2, lettera c)
per i titoli di studio - concorrenti di entrambi i sessi appartenenti
alle sottonotate categorie:
a) per l'Arma/Corpo e la categoria di appartenenza, gli
ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare in congedo di cui
all'art. 1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tali
Ufficiali devono:
aver svolto almeno 18 mesi di servizio in ferma biennale
senza demerito;
non aver riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento
al grado superiore;
non aver superato, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, il giorno
di compimento del 45° anno di eta';
b) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, gli ufficiali in ferma prefissata che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel
successivo art. 4, non abbiano superato il giorno di compimento del
45° anno di eta' e abbiano completato un anno di servizio in tale
posizione, compreso il periodo di formazione;
c) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, gli ufficiali inferiori di complemento dell'Aeronautica
militare facenti parte delle Forze di completamento, per essere stati
richiamati per esigenze correlate con le missioni internazionali
ovvero impegnati in attivita' addestrative operative e logistiche sia
sul territorio nazionale sia all'estero e non aver superato il giorno
di compimento del 45° anno di eta'.
Non rientrano, pertanto, in tale categoria gli ufficiali di
complemento che siano stati richiamati, a mente dell'art. 1255 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento
finalizzato all'avanzamento nel congedo;
d) per le armi/corpi riportate nell'Allegato A (che costituisce
parte integrante del presente decreto) i sottufficiali del ruolo dei
marescialli dell'Aeronautica militare appartenenti alla categoria e
alla specialita' ivi indicate. Detto personale, alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande:
deve avere maturato almeno quattro anni e sei mesi di
anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art.
679, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
ovvero aver maturato due anni e sei mesi di anzianita' nel ruolo di
provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 679, comma 1, lettera b)
del predetto decreto legislativo;
deve aver svolto per almeno un anno incarichi di comando a
livello di plotone o corrispondente ovvero incarichi previsti per la
specializzazione o categoria di appartenenza, riportando qualifiche
non inferiori a «nella media» e non aver riportato un giudizio di
inidoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno di
servizio;
non deve aver superato il giorno di compimento del 45° anno
di eta';
e) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, i sottufficiali appartenenti al ruolo dei sergenti
dell'Aeronautica militare che, alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande di partecipazione, non abbiano
superato il giorno di compimento del 45° anno di eta', abbiano almeno
tre anni di anzianita' in detto ruolo riportando qualifiche non
inferiori a «nella media» e non abbiano riportato un giudizio di non
idoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno di
servizio;
f) per l'Arma/Corpo di appartenenza, i frequentatori dei corsi
normali dell'Accademia aeronautica che non abbiano completato il
secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei
in attitudine militare, in possesso di un titolo di studio non
inferiore alla laurea e non abbiano superato il giorno di compimento
del 35° anno di eta' alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande;
g) per l'Arma/Corpo di appartenenza, i frequentatori dei corsi
normali dell'Accademia aeronautica iscritti ai corsi universitari
quinquennali a ciclo unico che abbiano superato gli esami del terzo
anno, siano idonei in attitudine militare e non abbiano superato il
giorno di compimento del 35° anno di eta' alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande;
h) gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la
nomina a tenente in servizio permanente dei ruoli normali
corrispondenti a quelli speciali per i quali sono indetti i concorsi
di cui al precedente art. 1, comma 1, che, se in servizio, non
abbiano riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento al grado
superiore nell'ultimo anno e non abbiano superato il giorno di
compimento del 35° anno di eta' alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande;
i) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, i volontari in servizio permanente dell'Aeronautica
militare che alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione, abbiano svolto almeno cinque anni di
permanenza in detto ruolo, riportando qualifiche non inferiori a
«nella media», non abbiano riportato un giudizio di non idoneita'
all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno di servizio e non
abbiano superato il giorno di compimento del 45° anno di eta'.
2. Fermo restando quanto gia' indicato nel precedente comma 1, i
concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande indicato nel successivo art. 4, dovranno:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver superato i limiti di eta' indicati al precedente
comma 1.
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati;
c) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) se partecipanti al concorso per la nomina a ufficiale in
servizio permanente nel ruolo speciale delle armi dell'Arma
aeronautica, ovvero a quello per la nomina a ufficiale in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero
di un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso
annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e
successive modificazioni e integrazioni, per l'ammissione ai corsi
universitari nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo
grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi
quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di
laurea;
2) se partecipanti al concorso per la nomina a ufficiale in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del genio
aeronautico:
- se appartenenti alle categorie di concorrenti di cui al
precedente comma 1, lettere a), b), c), e), f), g), h) ed i) del
presente articolo:
per «costruzioni aeronautiche»: diploma di perito industriale
indirizzo specializzato per costruzioni aeronautiche, per industrie
metalmeccaniche, per meccanica, per meccanica di precisione o diploma
di maturita' professionale ad essi equipollente, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253 ovvero diploma
di istruzione secondaria conseguito presso un istituto tecnico,
settore tecnologico (nuovo ordinamento - decreto del Presidente della
Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88):
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia, articolazione
meccanica e meccatronica;
indirizzo trasporti e logistica, articolazione costruzione
del mezzo.
per «elettronica»: diploma di perito industriale indirizzo
specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare, per
telecomunicazioni o diploma di maturita' professionale ad essi
equipollente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1970, n 253 ovvero diploma di istruzione secondaria conseguito
presso un istituto tecnico, settore tecnologico (nuovo ordinamento -
decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88):
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia, articolazione
energia;
indirizzo elettronica ed elettrotecnica, articolazione
elettronica.
per «infrastrutture ed impianti»: diploma di perito
industriale indirizzo specializzato per edilizia, termotecnica,
elettronica e automazione, diploma di geometra o diploma di maturita'
professionale ad essi equipollente, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253 ovvero diploma di
istruzione secondaria conseguito presso un istituto tecnico, settore
tecnologico (nuovo ordinamento - decreto del Presidente della
Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88):
indirizzo costruzioni, ambiente e territorio, esclusa
l'articolazione geotecnico;
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia, articolazione
energia;
indirizzo elettronica ed elettrotecnica, articolazione
elettrotecnica.
per «motorizzazione»: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi universitari, ovvero titolo di studio di durata quadriennale,
integrato dal corso annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11
dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per
l'ammissione ai corsi universitari nonche' diploma di istruzione
secondaria di secondo grado conseguito a seguito della
sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per
l'iscrizione ai corsi di laurea;
per «chimica»: diploma di perito industriale, indirizzo di
specializzazione per chimica, ovvero diploma di maturita'
professionale ad esso equipollente ovvero diploma di istruzione
secondaria conseguito presso un istituto tecnico, settore tecnologico
(nuovo ordinamento - decreto del Presidente della Repubblica del 15
marzo 2010, n. 88): indirizzo chimica, materiali e biotecnologie,
articolazione chimica e materiali;
per «fisica»: diploma di liceo scientifico, diploma di perito
industriale indirizzo specializzato per informatica, istituto tecnico
aeronautico o diploma di maturita' professionale ad essi
equipollente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1970, n. 253 ovvero diploma di istruzione secondaria conseguito
presso un istituto tecnico, settore tecnologico (nuovo ordinamento -
decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88):
indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione
del mezzo aereo e logistica;
indirizzo informatica e telecomunicazioni, articolazione
informatica e telecomunicazioni.
3) se appartenenti alla categoria di concorrenti di cui al
precedente comma 1, lettere d), del presente articolo: diploma di
istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che
consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero un titolo di
studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale, previsto
dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive
modifiche e integrazioni, per l'ammissione ai corsi universitari
nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito
a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo
grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta idonea
certificazione di equipollenza o di equivalenza rilasciata dalle
competenti autorita' ai sensi della normativa vigente. Il candidato
che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o
equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di partecipazione di aver
presentato la relativa richiesta;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o
di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita
militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi. Ogni variazione della posizione giudiziaria che intervenga
fino al conseguimento della nomina a ufficiale in servizio permanente
deve essere segnalata con immediatezza con le modalita' indicate nel
successivo art. 5, comma 3;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) avere tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
j) non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nel
quinquennio antecedente alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. Coloro che risultano in possesso dei requisiti per partecipare
a piu' di uno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1
dovranno necessariamente indicare il concorso (uno solo) al quale
intendono partecipare.
4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati:
a) al possesso della idoneita' psico-fisica e attitudinale al
servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente dei
ruoli speciali dell'Aeronautica militare, da accertarsi con le
modalita' prescritte dai successivi articoli 11 e 12. Il
riconoscimento del possesso di tale idoneita' dovra' comunque
avvenire entro la data di approvazione delle graduatorie di merito di
cui al successivo art. 14;
b) per il personale appartenente alla categoria dei
marescialli, all'aver maturato almeno cinque anni di anzianita' nel
ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 679, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ovvero avere
almeno tre anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato
ai sensi dell'art. 679, comma 1, lettera b) del predetto decreto
legislativo.
5. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli
stessi, ad eccezione di quello di cui al precedente comma 2, lettera
b), dovranno essere mantenuti all'atto del conferimento della nomina
ad ufficiale in servizio permanente e per tutta la durata del corso
applicativo.
Art. 3
Portale dei concorsi on-line
del Ministero della difesa
1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell'azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all'art.
1 del presente bando saranno gestite tramite il portale dei concorsi
on-line del Ministero della difesa (da ora in poi portale),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area «siti
di interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari»,
link «concorsi on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito
«https://concorsi.difesa.it***RAQUO***.
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1 e
ricevere con le modalita' di cui al successivo art. 5 le successive
comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale
militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati
dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore
di identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico di identita'
digitale (SPID) ovvero di apposite chiavi di accesso che saranno
fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento
necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale
medesimo.
4. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce
«istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti
modalita':
a. senza smart card: fornendo un indirizzo di posta
elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero
utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di
riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato;
b. con smart card: mediante carta d'identita' elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
ovvero firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le
informazioni inerenti le modalita' di utilizzo del portale stesso.
5. Conclusa la fase di accreditamento, l'interessato acquisisce
le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio
profilo cosi' creato nel portale. In caso di smarrimento, e'
attivabile la procedura di recupero delle stesse dalla pagina
iniziale del portale.
6. Sempre tramite il portale dei concorsi i comandi degli
enti/reparti di appartenenza dovranno produrre la scheda di sintesi
di cui al successivo art. 6. A tal fine riceveranno all'indirizzo di
posta elettronica istituzionale inserito dai candidati nella domanda
di partecipazione un'e mail riportante le informazioni per l'accesso
alla specifica area dedicata nella quale troveranno l'elenco della
documentazione da produrre per il personale loro dipendente.
Art. 4
Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale,
scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel
proprio profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del
passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita'
di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di
cui al precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora
previsti, il modulo riportera' le indicazioni che guideranno il
concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
3. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la
scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa gia'
inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalita' e
in ordine ai contenuti indicati nel successivo art. 5, comma 3.
4. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e,
successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta
acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il sistema generera'
una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede
di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed
eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da
parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella
sezione «i miei concorsi», sara' sempre disponibile per le esigenze
del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto, consegnata
in occasione della prima prova concorsuale.
5. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza
la previa registrazione al portale non saranno prese in
considerazione e il candidato non sara' ammesso alla procedura
concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale,
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione
delle domande, l'Amministrazione si riserva di prorogare il relativo
termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli
di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della
proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data
notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale,
secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, resta
comunque invariata, all'iniziale termine di scadenza per la
presentazione delle domande di cui al precedente comma 1, la data
relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al
precedente art. 2 del presente bando.
7. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale per la
presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale
da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it e nel
portale, circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei
requisiti di partecipazione, i titoli che danno luogo a riserva o
preferenza a parita' di punteggio.
Il sistema provvedera' a informare i comandi degli enti/reparti
d'appartenenza dei concorrenti, tramite messaggio all'indirizzo di
posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal candidato in
sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della
stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze e a
trasmettere ai suddetti comandi copia della domanda di
partecipazione.
Detti candidati dovranno verificare l'avvenuta ricezione del
messaggio di cui al presente comma e l'avvenuta acquisizione della
copia della domanda di partecipazione da parte dei comandi degli
enti/reparti d'appartenenza che provvederanno agli adempimenti
previsti.
Nella domanda di partecipazione, ai sensi del combinato disposto
di cui agli articoli 4 della legge 8 marzo 1989, n. 101 e n. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i
concorrenti che ne facciano espressa richiesta potranno sostenere nel
primo giorno feriale successivo le prove previste nei giorni di
festivita' religiose ebraiche rese note annualmente con decreto del
Ministro dell'interno. In caso di impossibilita' materiale o
giuridica di svolgimento differito delle prove per i concorrenti che
ne facciano richiesta, queste saranno fissate per tutti i concorrenti
in un giorno che non coincida con quello di riposo sabbatico o di
altre festivita' religiose riconosciute dalla legge.
9. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati
personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si precisa, al
riguardo, che l'accertamento della resa di dichiarazioni mendaci
finalizzate a trarre un indebito beneficio comportera':
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di pertinenza;
l'esclusione dal concorso o la decadenza a seguito
dell'avvenuta incorporazione dell'interessato.
Art. 5
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente puo'
anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione
sara' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del
diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento
delle selezioni fisio-psico-attitudinali, delle prove di efficienza
fisica, delle prove orali, ecc.), e un'area privata nella quale
saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale
relative al medesimo. Della presenza di tali comunicazioni i
concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta
elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione,
ovvero con sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nel
sito www.difesa.it hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con
messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se
dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con
lettera raccomandata o telegramma.
3. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di
partecipazione al concorso (variazioni della residenza o del
recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale
indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di
telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria posizione
giudiziaria, ecc.) possono essere trasmesse a mezzo e-mail
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale
persomil@persomil.difesa.it ovvero all'indirizzo di posta certificata
persomil@postacert.difesa.it e per conoscenza in aggiunta
all'indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.it Non saranno prese in
considerazione le comunicazioni pervenute al solo indirizzo
r1d1s2@persomil.difesa.it A tutti i messaggi di cui al presente comma
dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file formato pdf
o jpeg con dimensione massima 3 Mb) di un valido documento di
identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
4. L'Amministrazione della Difesa non assume alcuna
responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate
o tardive comunicazioni di variazioni dell'indirizzo di posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile
da parte dei candidati.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso
automatizzato della posta in ingresso alla Direzione generale per il
personale militare, l'oggetto di tutte le comunicazioni che i
concorrenti intenderanno inviare dovra' essere preceduto dal codice
«RS_AM_2019_2S», seguito dalla categoria del concorso per il quale il
concorrente partecipa:
«RS_AM_2019_2S_AARAS» per le armi dell'Arma aeronautica;
«RS_AM_2019_2S_GARS» per il Corpo del genio aeronautico;
«RS_AM_2019_2S_CCRS» per le Corpo di commissariato aeronautico.
Art. 6
Istruttoria delle domande
e documentazione d'ufficio
1. Il sistema provvedera' ad informare i comandi/reparti/enti di
appartenenza, tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta
elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede
di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della
stessa da parte del personale alle loro dipendenze.
2. Tali comandi/reparti/enti, ricevuta la domanda di
partecipazione, dovranno provvedere:
a) per il personale in servizio a:
redigere, per ciascun concorrente in servizio, apposito
documento caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
con la seguente motivazione: «partecipazione al concorso per il
reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali
dell'Aeronautica militare»;
nominare, con ordine del giorno del comandante dell'ente,
un'apposita commissione interna (composta da presidente, 1° membro e
2° membro) che rediga, per ogni candidato, la scheda di sintesi di
cui all'allegato C che fa parte integrante del bando, avendo cura di
riportare, tra l'altro, gli estremi della documentazione
caratteristica in ordine cronologico comprensiva del previsto
giudizio valutativo, redatto dalle competenti autorita' gerarchiche,
chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda. La predetta scheda di sintesi dovra' essere compilata,
firmata dalla commissione interna e controfirmata dal comandante
dell'ente o suo delegato e dal candidato, e trasmessa on line tramite
il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, secondo
le modalita' indicate nell'allegato D, non oltre il trentesimo giorno
successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso.
b) per il personale in congedo dell'Esercito, della Marina
militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri a
predisporre la scheda di sintesi della documentazione di cui al
secondo alinea della precedente lettera a) da trasmettere on-line
tramite il portale dei concorsi del Ministero della difesa, secondo
le modalita' indicate nell'allegato D, non oltre il trentesimo giorno
successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso.
Non saranno prese in considerazione schede di sintesi inoltrate
con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli
sopraindicati.
Art. 7
Svolgimento dei concorsi
1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) due prove scritte (una di cultura generale ed una di cultura
tecnico-professionale);
b) valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamenti attitudinali (comprensivi di prove di
efficienza fisica);
e) prova orale;
f) accertamento della conoscenza lingua inglese;
g) prova orale facoltativa per l'accertamento della conoscenza
di una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle previste dal
bando.
Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire
la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto
di fotografia ed in corso di validita', rilasciato da
un'amministrazione dello Stato.
2. All'atto dell'emissione del decreto dirigenziale di cui al
successivo art. 14, comma 5 (indicativamente entro la fine di maggio
2020) tutti i concorrenti -compresi quelli di sesso femminile per i
quali la positivita' del test di gravidanza abbia comportato, ai
sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, un temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica- dovranno essere risultati idonei in
tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente
comma 1.
3. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o
perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi
nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del
presente articolo.
4. Durante lo svolgimento delle prove concorsuali indicate ai
successivi articoli 9, 11, 12 e 13, i concorrenti in servizio
dovranno indossare l'uniforme di servizio, mentre i concorrenti in
congedo dovranno indossare un abbigliamento consono (giacca e
cravatta per i partecipanti di sesso maschile).
Art. 8
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) le commissioni esaminatrici per le prove scritte e per le
prove orali, per la valutazione dei titoli di merito e per la
formazione della graduatoria di merito, una per ciascun concorso;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per
tutti i concorsi;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari,
unica per tutti i concorsi;
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali, unica per
tutti i concorsi.
2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1,
lettera a) saranno composte da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello
dell'Aeronautica militare, in servizio, presidente;
b) due o piu' ufficiali di grado non inferiore a maggiore
dell'Aeronautica militare in servizio, di cui almeno uno dell'Arma o
Corpo per il quale e' indetto il concorso, membri;
c) un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non
inferiore a 1° maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero
della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario
senza diritto di voto.
La commissione esaminatrice puo' essere integrata da uno o piu'
esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame,
in qualita' di membri aggiunti. I membri aggiunti hanno diritto di
voto nelle sole materie per le quali sono stati chiamati ad integrare
la commissione.
Per i concorsi per l'accesso al Corpo del genio aeronautico uno
dei membri deve appartenere a ciascuna delle categorie poste a
concorso.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, di
grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
b) due o piu' ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico
di grado non inferiore a capitano, membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente
al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Aeronautica militare o di medici specialisti
esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
a) un ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, di
grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
b) due o piu' ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico
di grado non inferiore a capitano, membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente
al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Aeronautica militare o di medici specialisti
esterni.
Gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico facenti parte di
detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al
precedente comma 3.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali e per le
prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d)
sara' composta da:
a) un ufficiale in servizio di grado non inferiore a tenente
colonnello dell'Aeronautica militare, presidente;
b) due ufficiali dell'Aeronautica militare, specialisti in
selezione attitudinale o con qualifica di «perito in materia di
selezione attitudinale», di grado inferiore a quello del presidente,
ovvero funzionari sanitari psicologi appartenenti alla terza area
funzionale del Ministero della difesa, membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente
al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed
esperti periti selettori, nonche' di personale in servizio presso il
Centro di selezione dell'Aeronautica militare di Guidonia per
l'effettuazione delle prove di efficienza fisica.
Art. 9
Prove scritte
1. I concorrenti partecipanti ai concorsi di cui al precedente
art. 1 dovranno sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale, della durata massima
di sei ore, consistente in un tema su argomenti di carattere generale
e/o attinente alle discipline storiche, sociali e
politico-geografiche, secondo i programmi previsti per il
conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, della
durata massima di sei ore, consistente in un tema su argomenti
previsti dai programmi d'esame riportati nell'allegato B che
costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Dette prove scritte avranno luogo presso il Centro di
selezione dell'Aeronautica militare di Guidonia - Aeroporto «Alfredo
Barbieri», ingresso da via Tenente Colonnello M. Di Trani, secondo il
calendario che verra' reso noto, con le modalita' indicate al
precedente art. 5, comma 1 del presente decreto, presumibilmente
entro il trentesimo giorno dalla scadenza del termine di
presentazione delle domande di cui al precedente art. 4, comma 1.
Eventuali variazioni della sede delle suddette prove scritte
saranno rese note, a partire dal termine di scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione, mediante avviso
inserito nell'area pubblica del portale dei concorsi del Ministero
della difesa e nei siti www.aeronautica.difesa.it e
www.persomil.difesa.it
I concorrenti, ai quali non sia stata comunicata la mancata
ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi, presso la sede
d'esame, entro le 7,30 dei giorni che saranno indicati nel predetto
avviso, muniti di carta di identita' o di altro valido documento di
riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato, e potendo esibire, all'occorrenza, il
messaggio di avvenuta acquisizione della domanda ovvero copia della
stessa con gli estremi di acquisizione, rilasciati al concorrente
medesimo con le modalita' di cui all'art. 4, comma 4 del presente
decreto.
Essi dovranno portare una penna a sfera ad inchiostro indelebile
nero o blu. L'occorrente per l'espletamento della prova sara' loro
fornito sul posto.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle predette
prove saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14
e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
3. Saranno giudicati idonei i concorrenti che, in ciascuna delle
prove scritte, avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30.
4. L'esito delle prove scritte e il calendario con le modalita'
di convocazione degli ammessi alle prove e accertamenti di cui ai
successivi articoli 11 e 12 del presente bando saranno resi noti a
partire dalla seconda decade del mese di marzo 2020, con avviso
inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale.
Tale avviso sara', inoltre, consultabile nei siti
www.aeronautica.difesa.it e www.persomil.difesa.it e avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti.
Sara' anche possibile chiedere informazioni al Ministero della difesa
- Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni
con il pubblico numero 06/517051012 (indirizzo mail:
urp@persomil.difesa.it).
Art. 10
Valutazione dei titoli di merito
1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali
nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione
amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art.
8, comma 1, lettera a) valuteranno, previa identificazione dei
relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che
risulteranno idonei alle prove scritte. A tal fine le commissioni,
dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederanno a
identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati
insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei
concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovra'
comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. Le
commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano stati
dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art. 4, ovvero
risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica.
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito
posseduti dai partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere a), b) e c), e' pari a 10/30 cosi' ripartiti:
a) qualita' del servizio prestato (risultante dalla
documentazione matricolare e caratteristica che verra' acquisita
d'ufficio): massimo punti 3,5/30.
La commissione terra' conto delle qualifiche finali riportate
nelle schede valutative (ovvero dei giudizi finali desumibili da
eventuali rapporti informativi) relative all'ultimo triennio di
servizio comunque prestato.
I documenti di valutazione relativi a corsi propedeutici
all'inserimento nella categoria/ruolo che consente la partecipazione
al concorso non devono essere oggetto di valutazione. Il punteggio
massimo attribuibile a ciascuna qualifica finale (o al corrispondente
giudizio finale) sara':
1) 0,00320 (fino a un massimo 3,5 punti ripartiti in 1095
giorni) per ogni giorno valutato con qualifica finale di «eccellente»
o giudizio equivalente;
2) 0,00183 (fino a un massimo 2 punti ripartiti in 1095 giorni)
per ogni giorno valutato con qualifica finale di «superiore alla
media» o giudizio equivalente;
3) 0,00000 (0 punti ripartiti in 1095 giorni) per ogni giorno
valutato con qualifica finale di «nella media» o giudizio
equivalente.
Il punteggio complessivo sara' calcolato sommando i punteggi
parziali -ottenuti moltiplicando il valore di ciascun documento
valutativo come sopra indicato- per il rapporto tra il periodo cui si
riferisce il singolo documento valutativo e quello totale da
considerare (massimo tre anni).
Alle dichiarazioni di mancata redazione di documentazione
caratteristica dovra' essere attribuito un punteggio in base alla
media dei punteggi attribuiti al documento antecedente ed a quello
successivo. Se la dichiarazione di mancata redazione costituisce il
primo o l'ultimo documento della documentazione caratteristica dovra'
essere assimilata rispettivamente al documento successivo o
antecedente;
b) servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma
prefissata: massimo punti 1/30;
c) partecipazione a operazioni fuori area e, esclusivamente per
il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), operazioni di
ordine pubblico (strade sicure, strade pulite): massimo punti 0,5/30,
calcolando un punteggio di 0,125/30 per ogni mese o frazione
superiore a quindici giorni per le operazioni fuori area e un
punteggio di 0,0625/30 per ogni mese o frazione superiore a
quindici giorni per le operazioni di ordine pubblico;
d) titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo
prescritto per la partecipazione al concorso: massimo 3/30, cosi'
ripartiti:
1) diploma di laurea di durata triennale: punti 1/30 (1,5/30
per il concorso Genio aeronautico);
2) diploma di laurea magistrale/laurea specialistica, con
assorbimento del punteggio previsto per la laurea triennale
propedeutica al suo conseguimento (saranno ritenuti validi anche i
diplomi di laurea, di durata almeno quadriennale, conseguiti secondo
il precedente ordinamento, sostituiti dalle lauree
specialistiche/magistrali ai sensi del d.i. del M.I.U.R. 9 luglio
2009): massimo punti 2/30 (3/30 per il concorso Genio aeronautico);
3) master universitario di I livello: punti 0,5/30;
4) master universitario di II livello: punti 1/30;
5) (solo per il concorso Genio aeronautico) ciascun corso
concluso di aggiornamento/perfezionamento post-laurea in settore
attinente, organizzato dall'Universita' ai sensi dell'art. 6, comma
2, punto c), della legge n. 341/1990 o dagli enti paritetici ai sensi
dell'art. 51 della legge n. 81/2008 e successive modificazioni e
integrazioni: punti 0,25/30.
e) altri titoli: massimo punti 2/30, cosi' ripartiti:
1) 0,5/30 punti per il brevetto di pilota di aeroplano o di
aliante;
2) 0,25/30 punti per il corso di cultura aeronautica e
meteorologia aeronautica, rilasciato dall'Associazione Arma
aeronautica di Brindisi in collaborazione con l'Istituto tecnico
statale nautico «Carnaro», se conseguito prima del dicembre 2009, o
rilasciato dal Centro di volo a vela, se conseguito dal gennaio 2010;
3) 0,5/30 punti per il diploma conseguito presso l'Opera
nazionale per i figli degli aviatori o Scuole militari;
4) 0,5/30 punti per il brevetto di subacqueo militare,
esclusivamente per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a);
5) 0,25/30 punti per il brevetto di subacqueo rilasciato da
strutture riconosciute dalla Confederation Mondiale des Activites
Subacquatiques, esclusivamente per il concorso di cui all'art. 1,
comma 1, lettera a);
6) 0,5/30 punti per il brevetto di paracadutista militare,
esclusivamente per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a);
7) 0,25/30 punti per il brevetto di paracadutista rilasciato
da strutture riconosciute dall'Associazione nazionale paracadutisti
d'Italia, esclusivamente per il concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a);
8) 0,5/30 punti per il brevetto di incursore militare,
esclusivamente per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a);
9) 0,15/30 punti per ciascun corso/certificazione in Autocad
concluso con l'esame finale, esclusivamente per il concorso di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b) - categoria «costruzioni
aeronautiche», «elettronica» e «infrastrutture e impianti»;
10) 0,15/30 punti per ciascun corso/certificazione in
informatica, topografia GIS concluso con l'esame finale,
esclusivamente per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b)
- categoria «infrastrutture e impianti»;
11) attivita' lavorativa nello specifico settore delle
costruzioni presso enti pubblici e/o privati per un periodo maggiore
o uguale a dodici mesi (frazione fino ad un massimo di tre periodi
della durata di quattro mesi ciascuno) esclusivamente per il concorso
di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) - categoria «infrastrutture e
impianti»:
punti 0,5/30 per periodi maggiori o uguali a dodici mesi e
inferiori a diciotto mesi;
punti 1/30 per periodi maggiori o uguali a diciotto mesi e
inferiori a ventiquattro mesi;
punti 2/30 per periodi maggiori o uguali a ventiquattro
mesi;
12) 0,5/30 punti per l'attestato di meteorologo rilasciato
dalle universita' italiane o dagli enti militari italiani di
formazione e addestramento i cui percorsi formativi siano stati
valutati dal Rappresentante permanente per l'Italia presso
l'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) corrispondenti a quelli
definiti dall'OMM negli specifici regolamenti tecnici, esclusivamente
per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) - «categoria
fisica».
Art. 11
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso l'Istituto di medicina
aerospaziale, gia' Istituto medico legale dell'Aeronautica militare
di Roma, ubicato in via Piero Gobetti n. 2, mentre quelli
attitudinali si svolgeranno presso il Centro di selezione
dell'Aeronautica militare, ubicato nell'Aeroporto militare di
Guidonia (Roma), ingresso da Viale Roma n. 26 (piazzale Ten. Maurizio
Simone), indicativamente nella prima decade del mese di aprile 2020
(durata presunta giorni quattro). La convocazione nei confronti dei
concorrenti idonei sara' effettuata con le modalita' previste dal
precedente art. 5, comma 1.
Essi dovranno presentarsi alle 7,00 del giorno indicato nella
predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello
Stato. Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che
saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
2. I concorrenti, all'atto della presentazione presso l'Istituto
di medicina aerospaziale, dovranno consegnare i seguenti documenti,
in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite
dalla legge, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di
presentazione agli accertamenti sanitari, salvo diverse indicazioni:
a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace
in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi
precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici;
b) referto originale dell'analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti
HCV;
c) un certificato, conforme al modello riportato nell'allegato
E, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato
dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che
attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei
mesi a quella di presentazione;
d) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale, attestante l'esito
del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
e) per i concorrenti di sesso femminile:
ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita, con
modalita' sovrapubica, entro i tre mesi precedenti la data degli
accertamenti psico-fisici;
referto originale di test di gravidanza - mediante analisi su
sangue o urine - effettuato, in data non anteriore a cinque giorni
precedenti la visita;
f) originale o copia conforme del certificato medico, di
idoneita' all'attivita' sportiva agonistica in corso di validita'
annuale, per l'atletica leggera, in data non anteriore a un anno
rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero
a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che
esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in
medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale
certificato comportera' l'esclusione dal concorso;
g) i soli concorrenti risultati vincitori dei concorsi, entro
trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi, dovranno produrre il
certificato delle vaccinazioni effettuate, rilasciato da strutture
sanitarie pubbliche.
Gli interessati, inoltre, dovranno rilasciare un'apposita
dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo
diagnostico, nonche' un'ulteriore dichiarazione di consenso informato
all'esecuzione del protocollo vaccinale, che costituisce parte
integrante al presente decreto.
3. I concorrenti gia' giudicati idonei all'accertamento sanitario
nell'ambito di un concorso per l'arruolamento in Aeronautica militare
nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di
presentazione presso l'IMAS, devono esibire il relativo verbale
contenente il giudizio espresso dalla preposta commissione. La
commissione medica disporra' a quali accertamenti sottoporre,
eventualmente, i candidati al fine di confermare o meno il giudizio
gia' espresso nel precedente concorso.
4. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai
candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale.
La mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti documenti
sanitari comportera' l'esclusione del concorrente dagli accertamenti
sanitari e quindi dal concorso, con l'eccezione dell'esame
radiografico e del referto di analisi di laboratorio concernente il
dosaggio del G6PD. Quest'ultima dovra' essere comunque prodotta dai
concorrenti all'atto dell'incorporamento, qualora vincitori.
5. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera
b):
a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma 2 del
presente articolo, necessari all'effettuazione degli accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita';
b) (per i concorrenti di sesso femminile) in caso di accertato
stato di gravidanza non potra' in nessun caso procedere agli
accertamenti di cui alla successiva lettera c) e dovra' astenersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei
confronti dei candidati il cui stato di gravidanza e' stato accertato
anche con le modalita' previste dal presente articolo, la Direzione
generale per il personale militare procedera' ad una nuova
convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 14. Se in
occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 8, comma
1, lettera b) ne dara' notizia alla citata Direzione generale che
escludera' il candidato dal concorso per impossibilita' di procedere
all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente
bando di concorso;
c) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per
cui ricorra il caso di cui alla precedente lettera b), i seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio:
1) visita cardiologica con ECG;
2) visita oculistica;
3) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
4) visita psichiatrica;
5) valutazione dell'apparato locomotore;
6) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine,
cannabinoidi, barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di
positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
7) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
8) dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi
(G6PD);
9) controllo dell'abuso sistematico di alcool in base
all'anamnesi, all'esame obiettivo generale ed alla valutazione degli
esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT ed MCV). In caso di sospetta
positivita' a tali verifiche il concorrente sara' sottoposto ad
ulteriore indagine per la determinazione del livello di CDT ematica,
presso la stessa sede se compatibile con i tempi di esecuzione o
sara' rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante
l'esito della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato
carente) che l'interessato avra' cura di effettuare, in proprio,
presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale;
10) visita medica generale. In tale sede la commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi se, per la
loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme o siano possibile indice di personalita' abnorme (in
tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici);
11) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiologico) ritenuta
utile per conseguire adeguata valutazione clinica e medico-legale del
concorrente.
Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente
ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di
cui all'allegato F.
6. Sulla scorta del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare» di
cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, e della vigente direttiva applicativa emanata con
decreto ministeriale 4 giugno 2014, la commissione di cui al
precedente art. 8, comma 1, lettera b) dovra' accertare il possesso
dei seguenti ulteriori specifici requisiti:
a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limiti previsti
dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, cosi' come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c)
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,
rilevati secondo le prescrizioni fissate con la Direttiva tecnica,
datata 9 febbraio 2016, dell'Ispettorato generale della sanita'
militare; ai sensi dell'art. 635, comma 2 del decreto legislativo n.
66 del 15 marzo 2010, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 9,
lettera c) del decreto legislativo n. 94 del 29 maggio 2017, i
suddetti parametri fisici non saranno oggetto di un nuovo
accertamento nei confronti del personale militare in servizio in
possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare;
b) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 16/10
complessivi con minimo 7/10 per l'occhio che vede meno, dopo aver
corretto con lenti ben tollerate il vizio di refrazione, che non
dovra' superare le 4 diottrie per la miopia, 5 diottrie
nell'astigmatismo miopico composto calcolato sul meridiano piu'
ametrope con un massimo di 2 diottrie per la componente astigmatica,
3 diottrie per l'ipermetropia, 4 diottrie per l'astigmatismo
ipermetropico composto calcolato sul meridiano piu' ametrope con un
massimo di 2 diottrie per la componente astigmatica, 3 diottrie per
l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice, le 3 diottrie per
l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica e astigmatica,
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso
cromatico normale valutato con matassine colorate, analogamente al
profilo VS 2 della direttiva tecnica del 04 giugno 2014.
L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, potra' essere
eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo
dell'annebbiamento;
c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata
con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra'
essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB calcolata
sulla media delle frequenze 500-1000-2000 e 3000 Hz, analogamente a
quanto previsto dalla direttiva tecnica del 4 giugno 2014 e una
perdita uditiva bilaterale con P.P.T. entro il 25% (corrispondente al
profilo AU 2 della direttiva tecnica del 4 giugno 2014). I deficit
neurosensoriali riscontrati sulle frequenze 4000, 6000 ed 8000 Hz
saranno valutati compatibili qualora la media dei tre valori risulti
inferiore a 30 dB.
7. La commissione, al termine degli accertamenti psico-fisici,
provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri
stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo
sanitario che terra' conto delle caratteristiche somatofunzionali
nonche' degli specifici requisiti fisici suindicati. In caso di
mancata effettuazione del referto di analisi di laboratorio
concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della
caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza
del predetto enzima, al coefficiente attribuito sara' aggiunta la
dicitura «deficit di G6PD non definito».
Saranno giudicati:
a) idonei, i concorrenti in possesso dei requisiti sopracitati
cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche
PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato
respiratorio AR 2; apparati vari AV 2; apparato locomotore superiore
LS 2; apparato locomotore inferiore LI 2; apparato visivo VS 2 e
apparato uditivo AU 2.
Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale,
dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi
dell'art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al
bando. Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto
deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile nell'allegato H
del bando.
b) inidonei, i concorrenti risultati affetti da:
1) imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente
normativa in materia di inabilita' al servizio militare;
2) imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare (ad eccezione della caratteristica
somato-funzionale AV qualora l'attribuzione del coefficiente 3 o 4
sia determinata da carenza, totale o parziale, dell'enzima G6PD), ai
sensi all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, e della direttiva tecnica emanata con decreto
ministeriale 4 giugno 2014 (fermi restando gli specifici requisiti
prescritti dal presente decreto);
3) abuso sistematico di alcool, stato di tossicodipendenza,
tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di
sostanze psicoattive;
4) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
5) tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate
dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del
corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio
permanente del ruolo speciale dell'Aeronautica militare.
La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al
concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli per presa
visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali dell'Aeronautica militare», con indicazione del profilo
sanitario;
b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali dell'Aeronautica militare», con indicazione della causa di
inidoneita'.
8. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso
senza ulteriori comunicazioni. Essi potranno tuttavia presentare,
seduta stante a pena di inammissibilita', all'Istituto di Medicina
aerospaziale dell'Aeronautica militare, specifica istanza di riesame
di tale giudizio di inidoneita', che dovra' poi essere supportata da
specifica documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria
pubblica o da una struttura accreditata presso il SSN, relativamente
alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Tale
documentazione dovra' improrogabilmente giungere, con le modalita'
indicate al precedente art. 5, comma 3, al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare, entro il decimo giorno
successivo a quello di effettuazione degli accertamenti psico-fisici.
Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i
tempi delle procedure concorsuali, i concorrenti che presentano
istanza di ulteriori accertamenti sanitari sono ammessi con riserva a
sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 12.
9. Il mancato inoltro della documentazione sanitaria di supporto
dell'istanza di ulteriori accertamenti sanitari, con le modalita' e
nella tempistica sopraindicata, determinera' il mancato accoglimento
dell'istanza medesima e il giudizio di inidoneita' riportato al
termine degli accertamenti psico-fisici si intendera' confermato. In
tal caso gli interessati riceveranno apposita comunicazione da parte
della Direzione generale per il personale militare. Sara' considerato
nullo l'eventuale giudizio di idoneita' conseguito negli accertamenti
attitudinali sostenuti con riserva.
Qualora invece la documentazione sanitaria giunga correttamente
alla sopracitata Direzione generale, la stessa sara' valutata dalla
commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera c) la
quale, solo se lo riterra' necessario, potra' sottoporre gli
interessati ad ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il
giudizio definitivo.
10. I concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 8 o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli che rinunceranno ai
medesimi, saranno esclusi dal concorso.
Art. 12
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente art. 11, i concorrenti giudicati idonei e, con riserva,
quelli di cui al precedente art. 11, comma 7, saranno sottoposti
-presso il Centro di selezione dell'Aeronautica militare di Guidonia
(Roma)- a cura della commissione di cui al precedente art. 8, comma
1, lettera d) agli accertamenti attitudinali, consistenti nello
svolgimento di una serie di prove (esercizi fisici, test,
questionari, prove di performance, intervista attitudinale
individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei
requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza armata e
nello specifico ruolo. Tale valutazione -svolta con le modalita' che
sono indicate nelle apposite «Norme per la selezione
psicoattitudinale dei candidati partecipanti ai concorsi
dell'Aeronautica militare», emanate dal Comando scuole
dell'Aeronautica militare/3^ regione aerea, vigenti all'atto
dell'effettuazione degli accertamenti- si articola nelle seguenti
aree d'indagine, a loro volta suddivise nelle specifiche
caratteristiche attitudinali:
a) efficienza fisica: verra' valutata l'efficienza fisica e
l'attitudine, in ambito sportivo, necessaria allo svolgimento delle
future attivita' addestrative previste nella carriera di ufficiale
tramite lo svolgimento dei seguenti esercizi:
1) addominali;
2) corsa piana di 800 metri;
3) trazioni alla sbarra.
Modalita' di dettaglio circa la presentazione al suddetto Centro,
lo svolgimento degli esercizi, la loro valutazione ed i comportamenti
da tenere in caso di infortunio sono riportati nell'allegato G che
costituisce parte integrante del presente decreto;
b) efficienza intellettiva: verra' valutata tramite la
somministrazione individuale (o collettiva) di uno o piu' test
intellettivi e/o attitudinali a risposta multipla di tipologia
individuata, a cura della commissione, tra le seguenti: abilita'
matematica; ragionamento astratto; efficienza mentale; ragionamento
numerico/matematico; abilita' visuo/spaziale; trattamento
informazioni.
Modalita' di dettaglio circa lo svolgimento dei test e la loro
valutazione sono riportate nell'allegato G che costituisce parte
integrante del presente decreto;
c) giudizio psicoattitudinale: verra' effettuato tramite un
colloquio individuale ed una o piu' prove di gruppo
(intervista/conferenza) integrati dalle risultanze di eventuali
questionari di personalita'.
Modalita' di dettaglio circa lo svolgimento dei test e la loro
valutazione sono riportate nell'allegato F che costituisce parte
integrante del presente decreto.
2. La commissione, sulla scorta dei criteri di valutazione
indicati nell'allegato G che costituisce parte integrante del
presente decreto, comunichera', seduta stante, a ciascun concorrente
l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali dell'Aeronautica militare»;
b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali dell'Aeronautica militare» con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso.
3. I verbali degli accertamenti psico-fisici e degli accertamenti
attitudinali dovranno essere inviati dalle rispettive commissioni, a
mezzo corriere, al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1^ Divisione reclutamento ufficiali
e sottufficiali - 2^ Sezione - viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143
Roma Laurentino, entro il terzo giorno dalla conclusione degli
accertamenti di tutti i concorrenti.
Art. 13
Prova orale
1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti attitudinali
saranno ammessi a sostenere la prova orale vertente, per ciascuno dei
concorsi di cui al precedente art. 1, sugli argomenti previsti dai
programmi riportati nell'allegato B al presente decreto. La prova
orale avra' luogo nelle sedi e nei giorni che saranno comunicati agli
interessati con le modalita' indicate nel precedente art. 5.
2. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto una votazione non inferiore a 18/30, utile per la formazione
della graduatoria di merito di cui al successivo art. 14.
La prova obbligatoria di lingua inglese si considera superata se
il candidato consegue il punteggio minimo di 18/30.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una
prova orale facoltativa di lingua straniera (tra il francese, lo
spagnolo e il tedesco), della durata di 15 minuti, che sara' svolta
con le seguenti modalita':
a) breve colloquio di carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnato un
punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito in ciascuna
delle lingue prescelte, cosi' determinato:
a) da 21/30 a 23,999/30: 1 punto;
b) da 24/30 a 26,999/30: 1,5 punti;
c) da 27/30 a 30/30: 2 punti.
Art. 14
Graduatorie di merito
1. La graduatoria di merito degli idonei per ciascuno dei
concorsi di cui al precedente art. 1 sara' formata secondo l'ordine
dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando:
a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) un terzo del punteggio espresso in trentesimi, attribuito
nell'accertamento della lingua inglese;
d) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
e) l'eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova orale
facoltativa di lingua straniera.
2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto
della riserva di posti prevista in ciascun concorso dall'art. 1,
comma 1 del presente decreto a favore dei sottufficiali appartenenti
al ruolo Marescialli. Nel caso in cui vi siano concorrenti
appartenenti a piu' categorie di riservatari, in sede di declaratoria
dei vincitori dei concorsi si procedera' a soddisfare le riserve
secondo il seguente ordine:
a) riserva a favore degli appartenenti al ruolo dei
marescialli;
b) riserva a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero
dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici
superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio.
Qualora i posti riservati non dovessero essere ricoperti, in
tutto o in parte, per insufficienza di riservatari idonei,
l'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere secondo quanto
previsto al precedente art. 1, comma 2.
3. Ferme restando le riserve dei posti di cui all'art. 1, comma
1, lettera b), se i posti messi a concorso per una o piu' delle
suddette categorie non sono, in tutto o in parte, ricoperti per
insufficienza di concorrenti idonei, gli stessi potranno essere
devoluti ai concorrenti idonei in altre categorie, secondo l'ordine
della graduatoria generale di merito, all'uopo formata dalla
commissione.
4. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto,
a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
dall'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande che i concorrenti
hanno dichiarato nella domanda di partecipazione o in apposita
dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parita' od in
assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, sara'
preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del
secondo periodo dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come
aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998.
5. Saranno dichiarati vincitori -sempreche' non siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1,
comma 5- i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti,
si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
6. Le graduatorie dei concorrenti idonei saranno approvate con
distinti decreti dirigenziali, che saranno pubblicati nel Giornale
Ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, essi saranno
pubblicati, a puro titolo informativo, nel portale dei concorsi
on-line.
Art. 15
Nomina
1. I vincitori dei concorsi, saranno nominati, ad eccezione degli
appartenenti alla categoria degli ufficiali in ferma prefissata ed a
quelli delle Forze di completamento, di cui al precedente art. 2,
comma 1, lettere b) e c), sottotenenti in servizio permanente del
ruolo speciale per il quale hanno concorso con anzianita' assoluta
nel grado stabilita nei decreti di nomina che saranno immediatamente
esecutivi.
Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle
Forze di completamento e quelli appartenenti alla categoria degli
ufficiali in ferma prefissata, invece, saranno nominati ufficiali in
servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il grado
rivestito all'atto della scadenza del termine di presentazione delle
domande.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti di
partecipazione di cui all'art. 2 del presente decreto.
3. I vincitori -sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4- saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata e con le modalita' stabilite dallo Stato maggiore
dell'Aeronautica.
All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno:
contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di
inizio del corso e subordinata al superamento del corso applicativo.
Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comportera' la decadenza
della nomina;
ove non provveduto in sede di accertamenti sanitari, presentare
il referto rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni
precedenti la visita, di analisi di laboratorio concernente il
dosaggio quantitativo del G6PDH, eseguito sulle emazie ed espresso in
termini di percentuale di attivita' enzimatica, rilasciando altresi'
la dichiarazione di cui all'allegato H del presente bando.
Gli ufficiali medesimi saranno altresi' sottoposti, ove
necessario, al completamento del profilo vaccinale, secondo le
modalita' definite nella direttiva tecnica in materia di protocolli
sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale
militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal
fine, dovranno presentare, prima dell'incorporamento:
il certificato attestante il ciclo completo delle vaccinazioni
previste per la propria fascia di eta' ai sensi del decreto-legge 7
giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente effettuate per
turismo e per attivita' lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per
morbillo, rosolia, parotite e varicella.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal
protocollo vaccinale sara' resa ai vincitori incorporati dal
personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5), lettera a)
della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale
della sanita' militare, recante «Procedure applicative e data di
introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di
profilassi».
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risultassero non
ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso con i criteri indicati al precedente art. 14, entro 1/12 della
durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo
l'ordine delle rispettive graduatorie.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato ufficiale in
servizio permanente del ruolo speciale per il quale e' stato
dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste
dall'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non
possa frequentare o completare il corso applicativo, sara' rinviato
d'ufficio al corso successivo.
6. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo
l'anzianita' relativa nel grado rivestito verra' rideterminata in
base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso
e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Gli
appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle Forze di
completamento e alla categoria degli ufficiali in ferma prefissata
saranno iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado dello stesso
ruolo. Allo stesso modo, al superamento del corso applicativo
frequentato, sara' rideterminata l'anzianita' relativa degli
Ufficiali di cui al precedente comma 5, ferma restando l'anzianita'
assoluta di nomina.
7. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria/Corpo/ruolo di provenienza. Il periodo di durata del corso
sara' in tal caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di
servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo.
8. Agli ufficiali, una volta incorporati, potra' essere chiesto
di prestare il consenso ai fini di un eventuale successivo impiego
presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3
agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
Art. 16
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente bando, la Direzione generale per il personale
militare provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori nelle
domande di partecipazione ai concorsi e nelle dichiarazioni
sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre verra' acquisito
d'ufficio il certificato del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1
emergesse la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti col
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 17
Esclusioni
1. La Direzione generale per il personale militare puo' escludere
in ogni momento dal concorso i concorrenti non in possesso dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla
nomina a ufficiale in servizio permanente se il difetto dei requisiti
venisse accertato dopo la nomina.
Art. 18
Spese di viaggio. Licenza
1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti al precedente art. 7 del presente bando
(comprese quelle eventualmente necessarie per completare le varie
fasi concorsuali) nonche' quelle sostenute per la permanenza presso
le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti, anche
se militari in servizio.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di
servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno
essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal
precedente art. 7 del presente bando, nonche' quelli necessari per il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il
rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
per la prova orale oppure frazionata in piu' periodi, di cui uno, non
superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non
sostiene le prove d'esame per motivi a lui imputabili, la licenza
straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in
corso.
Art. 19
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso
o, comunque, acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente
all'espletamento delle relative attivita' istituzionali. Il
trattamento dei dati personali e particolari avverra' a cura dei
soggetti a cio' appositamente autorizzati, ivi compresi quelli
facenti parte della commissione prevista dal presente bando, con
l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di
apposite banche dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali e
particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; cio' anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il
personale militare, con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186.
Il Titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it
- posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo'
essere contattato ai seguenti recapiti e mail: rpd@difesa.it -
indirizzo posta elettronica certificata rpd@postacert.difesa.it come
reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalita' del trattamento e' costituita
dall'instaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua
base giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento
agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e
alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato,
nonche' agli enti previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettere d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i concorrenti
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli Enti competenti; per i concorrenti non idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187
Roma, indirizzi e-mail garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2019
Il direttore generale: Ricca
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