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Atto gazzetta ufficiale
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di
decimo livello, profilo ausiliario tecnico presso i dipartimenti
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.14 del 19/2/2002 |
Ente: | - |
Località: | - |
Codice atto: | 02E01213 |
Sezione: | Rettifiche |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 2 |
Scadenza: | 21/3/2002 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Visto il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio
1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo
unico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,
n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente le norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
della firma e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione del
comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione;
Visto il regolamento del personale dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, adottato con decreto
interministeriale 2 giugno 1988;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce la pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, concernente
il riordino dell'Istituto superiore e la sicurezza del lavoro, a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 441: regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e
la disciplina delle attivita' relative ai compiti dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e 30 ottobre 1996, n. 693, recanti norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzioni nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea a posti di lavoro presso la
pubblica amministrazione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche e
integrazioni alle leggi n. 59/1997 e n. 127/1997 sopracitate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000,
n. 442, concernente norme per la semplificazione del procedimento per
il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'art. 20,
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed
integrazioni, recante norme sull'organizzazione del mercato del
lavoro ed in particolare l'art. 16 in materia di assunzioni presso le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e gli enti
pubblici non economici a carattere nazionale;
Visto il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
dipartimento della funzione pubblica, protocollo n. 9602/3 del
10 novembre 1998, che autorizza l'Istituto a procedere autonomamente
alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, non
rientrando lo stesso nella disciplina prevista dall'art. 39 della
legge n. 449/1997;
Atteso che l'Istituto, operante in ambito nazionale, non e'
tenuto a seguire le regole previste dall'art. 16 del decreto-legge
14 giugno 1995, n. 232, disposizioni in materia di collocamento, in
materia di assunzione tramite avviamento a selezione e che pertanto
restano ferme le modalita' stabilite dall'art. 16 della legge
28 febbraio 1987, n. 56;
Visto il provvedimento del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1996,
che recepisce il contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione;
Considerato che, a fronte dei posti a selezione, in relazione ai
limiti di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come
richiamato dall'art. 5, terzo comma del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1984 e norma correlata, risultano inoperanti le
riserve richiamate dall'art. 24, commi 4 e 5 dello stesso decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1984;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171, di recepimento delle norme risultanti dalla disciplina
prevista dall'accordo per il triennio 1998-1990 concernente il
personale degli istituti e degli enti di ricerca;
Visto il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
dipartimento della funzione pubblica, protocollo n. 2563/3 del
5 giugno 2001, che individua nel combinato disposto di cui
all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e del decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, la normativa
per avviare a selezione pubblica personale in possesso dei requisiti
tecnici peculiari, in armonia con le esigenze dell'Istituto;
Visto il decreto interministeriale del 21 novembre 1991, sulla
rideterminazione delle dotazioni organiche;
Vista la programmazione delle assunzioni 1999/2001;
Atteso che l'art. 13, punto 2, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 171/1991 dispone che possono essere
utilizzati sul livello iniziale i posti che risultano scoperti negli
altri livelli relativi allo stesso profilo;
Rilevata la necessita' di personale di decimo livello
professionale, profilo ausiliario tecnico, allo stato quantificato in
due unita', stante la previsione della programmazione delle
assunzioni per l'anno 2001;
Visto il capitolo 3000 dello stato di previsione del Ministero
della sanita', tabella 17, anno 2001 che dispone del necessario
stanziamento;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Decreta:
Art. 1.
Posti da ricoprire
E' indetta una selezione pubblica, per esami, ai sensi del
combinato disposto di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56 e del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171, per il reclutamento di due unita' di personale per il profilo
professionale di ausiliario tecnico decimo livello professionale
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
I suddetti posti sono messi a selezione per i servizi dei
dipartimenti centrali e periferici dell'Istituto.
Art. 2.
Requisiti per l'avviamento di selezione
Hanno titolo a partecipare alla selezione per l'assunzione nel
profilo professionale di ausiliario tecnico, decimo livello
professionale, per i Dipartimenti dell'Istituto, i lavoratori
iscritti nelle liste di collocamento di cui all'art. 16 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, e agli articoli 23 e 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, con la qualifica
professionale di impiegato d'ordine o comune corrispondente e/o
riconducibile all'esercizio delle attivita' del profilo professionale
sopraindicato, riportato nell'allegato A del presente bando.
Per l'ammissione alla selezione pubblica e' richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello
Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di altro Stato
membro dell'Unione europea;
b) eta' non inferiore agli anni 18;
c) titolo di studio: scuola dell'obbligo, o licenza elementare
se conseguita anteriormente al 1962;
d) patente di guida di categoria B o superiore;
e) iscrizione nelle liste di collocamento delle sezioni
circoscrizionali per l'impiego ai sensi degli articoli 23 e 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
f) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego per il quale il lavoratore e' avviato a selezione.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
g) godimento dei diritti politici;
h) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari.
Ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e dell'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, il
requisito della cittadinanza non e' richiesto per i soggetti
appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea, che devono
possedere, ai fini dell'ammissione al presente concorso i seguenti
requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso della cittadinanza dello Stato di
appartenenza e di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
italiani;
3) il titolo di cui alla precedente lettera c), dovra' essere
stato conseguito presso una istituzione scolastica della Repubblica o
se presso una estera di uno degli altri Stati membri dell'Unione
europea. Detto titolo sara' considerato valido se dichiarato
equipollente da un provveditore agli studi oppure se riconosciuto
automaticamente equipollente, in base ad accordi internazionali, al
titolo prescritto nel presente bando, ovvero se riconosciuto ai sensi
del decreto legislativo n. 115/1992;
4) adeguata conoscenza della lingua italiana: detta conoscenza
verra' accertata dalla commissione esaminatrice in sede di selezione.
Non possono in ogni caso essere avviati a selezione, ai sensi del
comma 5 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 dicembre 1988:
1) coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti per avere
conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidita' non sanabile ai sensi dell'art. 127, lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
3) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collacati a
riposo anche in applicazione di disposizioni a carattere transitorio
e speciale.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione.
L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione
dei candidati per difetto dei requisiti, con provvedimento motivato.
Art. 3.
Presentazione della domanda - Termini e modalita'
Le domande di ammissione al concorso da redigere in carta
semplice, secondo lo schema allegato 1, dovranno essere inoltrate, a
mezzo raccomandata a.r., all'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro, unita' funzionale I, amministrazione del
personale, via Urbana n. 167 - 00184 Roma, entro il termine di trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale.
Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si
intendera' protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle
domande; della data di inoltro fara' fede il timbro a data apposto
dagli uffici postali di spedizione.
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non
sottoscritte, ne' quelle spedite dopo il termine predetto.
L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
non assume alcuna responsabilita' ne' per eventuali ritardi o
disguidi postali o telegrafici delle proprie comunicazioni ai
candidati, ne' per il caso di mancato o ritardato recapito di
comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare ad omessa o
tardiva segnalazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Le domande di ammissione alla selezione, possibilmente
dattiloscritte, da compilare in base al modello predisposto, di cui
si allega uno schema esemplificativo (allegato 1), devono essere
corredate, a pena di esclusione dalla selezione, da apposita
certificazione del Centro per l'impiego competente, attestante
l'iscrizione nelle liste di collocamento del Centro, la relativa
qualifica, l'anno di iscrizione nonche' la posizione in graduatoria
ed il punteggio attribuito. L'attestazione puo' essere apposta anche
in calce alla domanda.
La suddetta certificazione dovra' essere rilasciata in data
compresa tra il giorno di pubblicazione del presente bando di offerta
di lavoro nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed il giorno di
scadenza del termine per la spedizione della domanda di ammissione
alla selezione.
Ai sensi dell'art. 46, dichiarazioni sostitutive di
certificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, lo stato di disoccupazione e' comprovato
con dichiarazione, contestuale all'istanza, sottoscritta
dall'interessato e prodotta in sostituzione della normale
certificazione.
Tale dichiarazione sostitutiva di certificazione dovra' contenere
la data di iscrizione nella lista di collocamento con la relativa
qualifica, posizione, punteggio.
Nella domanda stessa il concorrente, oltre all'adempimento del
citato onere ed alla precisa indicazione della selezione di cui
trattasi, deve dichiarare:
a) il proprio nome e cognome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il comune di residenza;
d) di essere cittadino italiano o di uno degli altri Stati
membri dell'Unione europea, indicando quale;
e) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, o i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
f) le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle
relative sentenze (la dichiarazione va resa anche se non si sono
riportate condanne penali);
g) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera
c), del presente bando con l'indicazione dell'anno di conseguimento,
dell'istituzione scolastica che lo ha rilasciato e della votazione
riportata;
h) l'iscrizione nella lista di collocamento attestante lo stato
di disoccupazione: a tal riguardo il concorrente dovra' produrre una
dichiarazione sostitutiva di certificazione, a propria firma ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e con richiamo all'art. 76 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 per l'ipotesi di falsita' in
atti e dichiarazioni mendaci, nella quale indicare la data di
iscrizione presso il centro per l'impiego nel comune di residenza con
la relativa qualifica, nonche' gli eventuali dati relativi alla
posizione e al punteggio. Ove ritenga, il concorrente, in
alternativa, provvedera' a produrre una certificazione rilasciata dal
centro per l'impiego prima indicato;
i) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
j) di non essere incorso in revoca, destituzione o decadenza
dall'impiego presso pubblica amministrazione;
Il candidato dovra' inoltre segnalare nella domanda:
k) indirizzo al quale saranno da trasmettere le comunicazioni
dell'amministrazione.
I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio presso una
istituzione scolastica di altro Stato membro dell'Unione europea
dovranno allegare copia del provvedimento di riconoscimento di cui al
precedente art. 2, lettera b).
I candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della
legge n. 104 del 5 febbraio 1992, dovranno fare esplicita richiesta
in relazione al proprio handicap riguardo l'ausilio necessario,
nonche' l'eventuale occorrenza di tempi aggiuntivi ai sensi
dell'art. 20 della suddetta legge.
Art. 4.
Eventuale test preselettivo
Nel caso in cui le domande di partecipazione pervenute risultino
superiori a dieci volte rispetto ai posti messi a selezione e inoltre
nel caso in cui i certificati rilasciati dai Centri per l'impiego,
non riporteranno per tutti i concorrenti il punteggio,
l'amministrazione, al fine di assicurare un celere svolgimento della
procedura concorsuale si riserva la facolta' di convocare i candidati
per sostenere un test preselettivo, che si riterra' superato con la
votazione di almeno 21/30.
Il test sara' articolato in quesiti a risposta multipla su
argomenti riferiti all'allegato A del decreto del Presidente della
Repubblica n. 171/1991.
Sulla base dei risultati del test verra' formata una graduatoria
preliminare.
Ai candidati classificati fino al numero corrispondente a dieci
volte i posti messi a concorso nella graduatoria preliminare nonche'
quelli classificati ex aequo nell'ultima posizione, il diario della
prova preselettiva sara' comunicato almeno quindici giorni prima
dell'inizio della prova medesima, mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
Art. 5.
Commissione
Alle operazioni di selezione provvedera' una apposita
commissione, nominata con successivo provvedimento, composta da un
dirigente dell'amministrazione e da due esperti nelle materie oggetto
della selezione, scelti tra il personale della pubblica
amministrazione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Almeno un terzo dei posti dei componenti della predetta
commissione sara' riservato alle donne, ai sensi del citato decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato
appartenente alla sesta qualifica funzionale o categoria equiparata.
Art. 6.
Prova selettiva
La prova di selezione consistera' nello svolgimento di prove
pratiche attitudinali, i cui contenuti siano riconducibili a quelli
previsti nella declaratoria delle mansioni della qualifica di
ausiliario di tecnico di cui all'allegato A, come previste dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991.
Le stesse prove tenderanno ad accertare l'idoneita'
dell'aspirante a svolgere le relative mansioni.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
selettiva nei giorni fissati e all'ora stabilita saranno esclusi
dalla selezione.
Per lo svolgimento della selezione saranno osservate le norme
recate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni e normative
correlate.
La prova selettiva s'intende superata con una votazione di almeno
21/30.
Art. 7.
Diario delle prove
La data di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva o delle
prove selettive sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale - del 28 giugno 2002.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati dovranno presentarsi nella sede d'esame, nel giorno e
nell'ora stabiliti per la prova selettiva di cui al precedente
art. 6.
Le prove selettive non potranno aver luogo nei giorni festivi
ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di
festivita' religiose ebraiche nonche' nei giorni di festivita'
religiose valdesi.
Art. 8.
Documenti di riconoscimento
Per essere ammesso a sostenere le prove selettive, il candidato
dovra' essere munito di uno dei seguenti documenti di riconoscimento
non scaduto di validita':
a) tessera postale;
b) carta di identita';
c) porto d'armi;
d) patente di guida;
e) passaporto;
f) tessera militare con fotografia;
g) foto su carta legale, autenticata da un notaio o dal sindaco
del comune di residenza.
Non saranno ammessi a partecipare alla selezione i candidati non
in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti o in possesso di
documenti scaduti di validita'.
Art. 9.
Titoli di precedenza o preferenza
I candidati che abbiano superato le prove di selezione, i quali
intendono far valere i titoli di precedenza e preferenza previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modifiche dovranno fare pervenire
all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
D.P.G.R.E.P., unita' funzionale I, amministrazione del personale, via
Urbana n. 167 - 00184 Roma, i documenti, in carta semplice,
attestanti il possesso dei titoli stessi, entro il termine perentorio
di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo al ricevimento
dell'apposita comunicazione.
Dai documenti dovra' risultare il possesso dei titoli alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione.
Art. 10.
Graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati sara' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva, di cui al precedente
art. 6, riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita'
di punti delle preferenze previste dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a
selezione, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito.
L'avviso dell'approvazione della graduatoria di merito e di
nomina dei vincitori verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
per eventuali impugnative.
Art. 11.
Presentazione documenti
I candidati utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori
della selezione dovranno produrre, entro il termine perentorio di
trenta giorni, che verra' indicato nel relativo invito, pena la
decadenza dal diritto alla nomina, la seguente documentazione:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta
semplice), resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal
lavoratore e comprovante:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) la cittadinanza italiana;
c) il godimento dei diritti politici, con l'indicazione del
comune nelle cui liste elettorali il lavoratore e' iscritto;
d) il non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate, precisando la data del provvedimento e
l'autorita' che lo ha emesso;
e) il titolo di studio posseduto (tra quelli richiesti per la
partecipazione alla selezione), con l'indicazione della data del
conseguimento e dell'istituzione scolastica presso la quale e' stato
conseguito;
f) la posizione agli effetti degli obblighi militari, con
l'indicazione del distretto di appartenenza;
g) iscrizione nelle liste di collocamento di cui all'art. 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e agli articoli 23 e 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
h) di non avere riportato condanne penali e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
i) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali.
Le dichiarazioni di cui al n. 1), lettere b) e c) dovranno
attestare, altresi', che l'interessato era in possesso della
cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea e
godeva dei diritti politici anche alla data di avvio a selezione.
L'amministrazione procedera' ad effettuare idonei controlli sulla
veridicita' della dichiarazione sostitutiva prodotta dal lavoratore,
richiedendo direttamente alle amministrazioni competenti per il
rilascio delle relative certificazioni conferma scritta della
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da
esse custoditi. Resta fermo che in caso di falsa dichiarazione si
applicheranno le disposizioni di cui all'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sopra citato.
Qualora dal controllo effettuato dall'amministrazione emerga la non
veridicita' del contenuto della dichiarazione, il lavoratore decadra'
dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera;
2) certificato medico (in bollo) rilasciato da un medico
militare, ovvero da un medico legale della azienda unita' sanitaria
locale o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti l'idoneita'
fisica del lavoratore al servizio continuativo ed incondizionato
nell'impiego di cui trattasi; il certificato deve, altresi',
contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del
sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
In caso di eventuale imperfezione, il certificato medico dovra'
contenere una esatta descrizione della medesima nonche' la
dichiarazione che essa non e' tale da menomare l'attitudine fisica
del lavoratore all'impiego per il quale e' stato utilmente
selezionato.
Il predetto certificato dovra' essere rilasciato in data non
anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del relativo invito;
3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (in carta
semplice) di non avere altri rapporti di lavoro pubblico o privato e
di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilita' richiamate
dall'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993, sottoscritta in
presenza del funzionario addetto ovvero sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di documento di
identita' del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Agli atti e documenti, eventualmente allegati, di cui al
precedente comma, redatti in lingua straniera deve essere allegata
una traduzione in lingua italiana, redatta dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
membro dell'Unione europea di cittadinanza del candidato, devono
essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e
devono, altresi', essere legalizzati dalle competenti autorita'
consolari italiane.
Art. 12.
Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati per l'ammissione alla
selezione saranno raccolti e trattati presso l'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per le finalita' di
gestione della selezione medesima.
Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della selezione in questione o alla posizione
giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui alla
citata legge n. 675/1996.
Art. 13.
Controllo veridicita' dichiarazioni
Ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, l'Istituto potra' procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' di tutte le dichiarazioni sostitutive
rese dal candidato. Qualora in esito a detti controlli sia accertata
la non veridicita' del contenuto, il dichiarante decade dagli
eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati, ferme
restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo
decreto n. 445/2000.
Art. 14.
Assunzione in servizio
I lavoratori utilmente selezionati e dichiarati vincitori, previa
produzione dei documenti di cui al precedente art. 9, saranno
invitati a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 3 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle
istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, stipulato il
7 ottobre 1996, un contratto individuale finalizzato
all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
contestualmente ad assumere servizio nella data nello stesso
stabilita.
L'accettazione dell'assunzione non potra' essere in alcun modo
condizionata; e, comunque sara' considerato rinunciatario il
candidato utilmente selezionato, che, senza giustificato motivo, non
si presenti per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
o non prenda servizio nei termini in esso stabiliti.
Il rapporto di lavoro sara' regolato dal contratto individuale,
dai contratti collettivi di comparto, nonche' dalle norme in materia
di pubblico impiego ritenute compatibili.
E' condizione risolutiva del contratto individuale, senza obbligo
di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
Al candidato assunto sara' corrisposto il trattamento economico
iniziale relativo al decimo livello professionale profilo di
ausiliario tecnico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 171/1991 e al Contratto collettivo nazionale di lavoro 7 ottobre
1996, e successive integrazioni, oltre gli assegni spettanti ai sensi
delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
Il candidato assunto in servizio sara' assoggettato ad un periodo
di prova che avra' la durata di tre mesi.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto da
una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
Il presente decreto viene trasmesso all'organo di controllo.
Roma, 20 dicembre 2001
Il direttore dell'Istituto: Moccaldi
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