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UNIVERSITA' DI MESSINA

Concorso pubblico a quattordici posti di operatore amministrativo,
area amministrativo-contabile

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.68 del 1/9/2000
Ente:UNIVERSITA' DI MESSINA
Località:Messina  (ME)
Codice atto:000E8100
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:14
Scadenza:30/9/2000
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 18 aprile 1962, n. 230;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, ed il decreto
ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri
30 marzo 1989, n. 127;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, modificato con decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare
l'art. 5;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Visto il C.C.N.L. del Comparto universita' ed in particolare
l'art. 19, comma 1, punto c;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, ed in particolare
l'art. 2, comma 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403 - Regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge
15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri
n. 1.1.26/10888/9.84 del 5 febbraio 1999, attuazione del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione, nell'adunanza
del 9 dicembre 1999, con la quale detto consesso ha autorizzato, tra
l'altro, l'assunzione a tempo indeterminato di quattordici posti
(quinta qualifica) area funzionale amministrativo contabile, per le
esigenze della ripartizione segreterie studenti di questa
Universita'.
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quattordici posti
di operatore amministrativo (quinta qualifica) area funzionale
amministrativo contabile, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, per le esigenze della ripartizione segreterie studenti
di questa Universita'.

                               Art. 2.
Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri
dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli
italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) eta' non inferiore agli anni 18;
3) idoneita' fisica all'impiego; l'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i candidati utilmente
collocati in graduatoria, in base alla normativa vigente;
4) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di
seconda grado indicato nell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969,
n. 910, e cioe' diploma di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti
per legge ed i corsi integrativi previsti dalla legge che ne
autorizza la sperimentazione negli istituti professionali, nonche' i
diplomi degli istituti magistrali e dei licei artistici con
frequenza, avente esito positivo, di apposito corso annuale
integrativo per l'iscrizione ad una qualsiasi facolta' universitaria
ovvero diploma professionale o attestato rilasciato ai sensi della
legge n. 845/1978, art. 14, inerente alla mansione specifiche del
profilo professionale, piu' diploma di istruzione secondaria di primo
grado. I titoli di studio, qualora conseguiti all'estero,
dovranno gia' essere stati riconosciuti ed attestati, dalla
competente autorita', equipollenti a quelli previsti, in base ad
accordi internazionali ovvero alla normativa vigente e conseguiti con
un punteggio minimo richiesto o equivalente;
5) avere il godimento dei diritti politici.
6) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.
I cittadini degli stati membri dell'Unione europea, devono
possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica
amministrazione, i requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scandenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
A pena di esclusione, i candidati dovranno specificare nella
domanda la lingua prescelta (lingua inglese o francese).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva
dell'accertamento dei requisiti prescritti.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti.
Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
 
Art. 3.
 

Domande e termini di presentazione
 
Le domande di ammissione redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A), dovranno essere indirizzate al rettore
dell'Universita' degli studi di Messina, piazza Pugliatti n. 1 -
98100 Messina, entro e non oltre il termine perentorio di giorni
trenta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a serie speciale "Concorsi ed esami". Il bando e' consultabile sul
sito internet di questa Universita' www.unime.it alla un http:
//ww2.unime.it/concorsi.
Qualora un candidato con una sola domanda abbia chiesto di
partecipare a piu' concorsi, la domanda stessa sara' presa in
considerazione ai fini della partecipazione ad un solo concorso e
precisamente a quello che in essa risulti indicato per prima.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal
precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Le domande di ammissione dovranno essere redatte secondo lo
schema allegato e compilate in ogni sua parte.
Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non
contengono tutte le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di
ammissione.
Non e' consentito il riferimento a documenti gia' presentati a
questa Universita'.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati portatori di handicaps, ai sensi della legge del
5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in
relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per poter sostenere le
prove specificate nel presente bando.

                               Art. 4.
 
Dichiarazioni da formulare nella domanda
 
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' a pena di esclusione:
1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) il possesso del titolo di studio conformemente a quanto
previsto dal precedente art. 2;
4) il possesso della cittadinanza italiana, o di uno degli
Stati membri della Comunita' economica europea;
5) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
6) di godere dei diritti civili e politici;
7) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate, la data della sentenza e l'autorita' giudiziaria che l'ha
emessa, anche se e' stata concessa amnistia, perdono giudiziale,
condono indulto, ecc. e anche se nulla risulti dal casellario
giudiziale. I procedimenti penali devono essere sempre indicati,
qualsiasi sia la natura degli stessi;
8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) di essere fisicamente idoneo all'impiego;
10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedente rapporto di
impiego;
11) di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego
presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo
comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
12) il possesso, secondo quanto previsto dall'art. 6 del
presente bando, di eventuali titoli di riserva, di preferenza e di
precedenza posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso;
13) i cittadini degli Stati membri della Unione europea devono
dichiarare, altresi', di godere dei diritti civili politici anche
nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento e avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Il candidato e' altresi' tenuto ad indicare il recapito presso il
quale desidera che vengano effettuate eventuali comunicazioni
relative al concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le
variazioni che dovessero intervenire successivamente.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di handicap sono tenuti, ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli eventuali
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, non e' piu' richiesta l'autentica della firma in calce alla
domanda.
La domanda deve essere redatta nel rispetto dello schema allegato
al presente bando e deve contenere, a pena di inammissibilita', tutte
le dichiarazioni suindicate.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
ovvero da mancata o tardiva comunicazione della variazione del
recapito, nonche' da disguidi postali o telegrafici o da fatti
imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. La domanda
dovra' essere firmata dal concorrente a pena di esclusione.

                               Art. 5.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice sara' nominata e composta ai sensi
delle vigenti disposizioni.
 
Art. 6.
 

Preselezione
 
Per la individuazione dei candidati da ammettere alle prove di
esami di cui al successivo art. 7, gli stessi dovranno superare una
prova di selezione che consistera' nella soluzione, in predeterminati
da appositi quiz a risposta multipla di cultura generale e
legislazione;
Saranno ammessi alla prova di esame i primi cento candidati
classificati nella graduatoria preselettiva.
 
Art. 7.
 

Svolgimento delle prove di esame
 
Le prove di esame consisteranno in una prova scritta, in una
prova pratica attitudinale ed una prova orale.
Il programma d'esame e' cosi' articolato:
1) prova scritta: verte su un tema di cultura generale;
2) prova pratica attitudinale inerente l'immissione di dati
mediante l'utilizzo di personal computer.
3) prova orale: consiste in un colloquio su argomenti di
cultura generale, legislazione universitaria, nozioni di diritto
amministrativo e costituzionale e l'accertamento di una discreta
conoscenza di una lingua straniera a scelta tra francese e/o inglese.
Il diario delle prove scritte sara' notificato ai candidati
almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime,
secondo quanto espressamente previsto dall'art. 6, 1o comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
sostituito dall'art. 6, 1o comma, del decreto del Presidente della
repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.
Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore ai
7/10.
Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale sara' data
comunicazione almeno venti giorni prima di quello fissato per
l'espletamento della prova, secondo quanto previsto dall'art. 6, 3o
comma, del decreto del presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
La predetta comunicazione conterra' anche l'indicazione del voto
riportato dal candidato in ciascuna delle due prove scritte.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione non inferiore ai 7/10.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento validi a norma di legge:
a) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione
dello Stato, se il candidato e' dipendente statale;
a) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o
passaporto o carta d'identita';
b) fotografia recente, applicata su carta bollata, con la firma
dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.
Saranno esclusi dalle prove i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti.
Il diario delle prove, con l'indicazione dell'ora, del giorno,
del mese e del luogo in cui le stesse si svolgeranno, sara'
comunicato ai candidati a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove
medesime.
La mancata presentazione alle prove sara' considerata come
rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
 
Art. 8.
 

Titoli di preferenza e di precedenza
 
I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire, di propria iniziativa, al direttore amministrativo
dell'Universita' degli studi di Messina, entro il termine perentorio
di quindici giorni dall'espletamento della prova medesima, i
documenti, in originale o in copia autentica o la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'art. 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, attestanti il possesso dei titoli di preferenza
e/o di precedenza, valutabili a parita' di merito (gia' dichiarati
nell'istanza di partecipazione al concorso).
Hanno diritto alla preferenza, a parita' di merito:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non risposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non risposati dei caduti per fatto
di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non risposati dei caduti per
servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato servizio, a qualunque titolo,
per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle forze armate congedati senza
demerito a termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli, la precedenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente da fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.
127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191,
se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di
valutazione dei titoli e delle prove di esame, lo stesso punteggio,
e' preferito il candidato piu' giovane di eta'.

                               Art. 9.
 
Formulazione ed approvazione della graduatoria
 
La graduatoria di merito sara' formata secondo l'ordine dei punti
della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con
l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art.
5 del decreto del presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni.
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti
complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito sotto condizione sospensiva
dell'accertamento del requisiti richiesti per l'ammissione
all'impiego.
Con provvedimento del direttore amministrativo saranno approvati
gli atti concorsuali nonche' la graduatoria dei vincitori.
La graduatoria di merito sara' immediatamente efficace e sara'
pubblicata all'albo dell'Universita' degli studi di Messina.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a
serie speciale concorsi ed esami - e dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorrera' il termine per eventuali impugnative.

                              Art. 10.
 
Costituzione rapporto di lavoro
 
I vincitori saranno invitati a stipulare ai sensi dell'art. 19,
comma 1 punto c), del C.C.N.L., un contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno, in
qualita' di operatore amministrativo - V qualifica - area funzionale
amministrativo-contabile. Al personale assunto a tempo indeterminato
si applichera' il trattamento economico e normativo previsto dal
C.C.N.L. del comparto Universita'. In tale contratto saranno
indicati: la tipologia del rapporto di lavoro, la data di inizio del
rapporto di lavoro la qualifica, profilo e corrispondenti mansioni o
funzioni e livello retributivo iniziale e la sede di destinazione.
Il contratto individuale specifichera' che il rapporto di lavoro
e' disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per
le cause di risoluzione e per i termini di preavviso, l'annullamento
della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
I vincitori saranno assegnati alla ripartizione segreterie
universitarie di questa Universita'.

                              Art. 11.
 
Presentazione dei documenti
 
I vincitori devono, entra trenta giorni, dalla stipula del
contratto, presentare i sottoelencati documenti, pena la risoluzione
del contratto stesso, in una delle seguenti forme:
a) originale, o copia autenticata, conforme alle prescrizioni
delle leggi sul bollo;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazioni (per tutti i
documenti tranne per quello di cui al punto n. 7 che dovra' essere
prodotto in originale. In quest'ultimo caso resta salva la
possibilita' per l'Amministrazione di procedere ad idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Si fa presente altresi' che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale delle leggi speciali in materia e
nei casi piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea dai
pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera:
1) certificato comprovante il possesso della cittadinanza
italiana o titolo che da' luogo all'equiparazione ovvero certificato
comprovante il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione europea;
2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici. I
cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea devono
presentare il certificato del godimento dei diritti civili e politici
anche nello stato di appartenenza o di provenienza;
3) certificato generale del casellario giudiziale, ovvero
certificato equipollente rilasciato dalla competente autorita' del
Paese di cui il candidato straniero e' cittadino; i cittadini
stranieri, oltre al certificato anzidetto, devono presentare anche il
certificato generale del casellario giudiziale italiano;
4) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura
competente per residenza del candidato;
5) originale o copia autenticata del titolo richiesto
dall'art. 2, punto 4), del presente bando, in sostituzione del titolo
di studio in originale o copia conforme, puo' essere presentato un
documento rilasciato dalla competente autorita' scolastica. Qualora
il titolo di studio sia stato conseguito all'estero si dovra'
produrre dichiarazione di equipollenza del titolo italiano del titolo
di studio posseduto; tale dichiarazione dovra' essere rilasciata
dalle competenti autorita';
6) copia integrale dello stato di servizio militare o del
foglio matricolare o in caso negativo certificato di esito di leva
debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva, i cittadini
italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in
posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
7) certificato medico rilasciato dall'Autorita' sanitaria
locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale
risulti che il candidato e' fisicamente idoneo al servizio
continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre. Nel
suddetto certificato dovra' essere precisato che si e' eseguito
l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della
legge 25 luglio 1956, n. 837. I candidati invalidi di guerra e
assimilati devono produrre, ai sensi dell'art. 20 della legge 2
aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale
sanitario comprovante che l'invalido per la natura e il grado della
sua invalidita' o mutilazione non puo' riuscire di pregiudizio alla
salute ed incolumita' dei compagni di lavoro. La capacita' lavorativa
dei portatori di handicap e' accertata dalla commissione di cui
all'art. 4 della legge n. 104/1992. L'amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i candidati utilmente
collocati in graduatoria; coloro che non siano riconosciuti idonei o
no si presentino o rifiutino di sottoporsi alla visita sono esclusi
dalla selezione;
8) fotocopia del documento di riconoscimento;
9) stato di famiglia o autocertificazione sostitutiva;
10) codice fiscale (fotocopia).
Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine su indicato; a tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio
postale accettante.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, e fatta salva la
possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato in caso
di comprovato impedimento, non si dara' luogo alla stipulazione del
contratto, ovvero si provvedera', per i rapporti gia' instaurati,
all'immediata risoluzione dei medesimi. Comportera' altresi'
l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione
del servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati
motivi di impedimento. In tal caso l'amministrazione, valutati i
motivi, proroghera' il termine per l'assunzione, compatibilmente con
le esigenze di servizio.
I documenti di cui ai nn. 2), 3), 4), 5), 6), 9) dovranno essere,
inoltre, di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di
ricezione dell'invito a produrli.
I certificati, rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino, devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere altresi',
legalizzate dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera dovra' essere
allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I documenti di cui ai nn. 1) e 2) dovranno attestare il possesso
dei requisiti anche alla a di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione.
I documenti incompleti o affetti da vizi sanabili dovranno essere
regolarizzati, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni
dalla relativa richiesta.
Per quanto non previsto nel presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni contenute nelle norme citate in
premessa.
Messina, 31 luglio 2000
Il direttore amministrativo: Ferluga

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