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UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERGATA"
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore tecnico
presso la cattedra di diritto costituzionale della facolta' di
giurisprudenza.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.96 del 3/12/1999 |
Ente: | UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERGATA" |
Località: | Roma (RM) |
Codice atto: | 099E9722 |
Sezione: | Enti pubblici |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 2/1/2000 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077;
Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 122;
Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n.
270;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987,
n. 567;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554;
Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n.
116, ed in particolare l'art. 1 che ha sostituito l'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n.
319;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407;
Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993 n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 538;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, 693;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed in particolare l'art.
22;
Visto il C.C.N.L. comparto Universita' stipulato in data 21 maggio
1996;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per
lo svolgimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo" ed in particolare l'art. 17, comma 109;
Visto il decreto rettorale 1685 del 20 luglio 1998 con il quale e'
stato adottato il regolamento per l'accesso a posti di personale
amministrativo e tecnico a tempo indeterminato presso l'Universita'
degli studi di Roma "Tor Vergata" ai sensi del predetto art. 17,
legge n. 127/1997;
Visto il decreto rettorale 27 novembre 1998;
Accertata la disponibilita' del posto che si mette a concorso:
Decreta:
Art. 1.
E' indetto il concorso pubblico, per esami, ad un posto di
operatore tecnico - quinta qualifica funzionale - (area funzionale
tecnico scientifica), presso la cattedra di diritto costituzionale
della facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Roma
"Tor Vergata".
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione al concorso
Gli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 1 devono essere
in possesso dei seguenti requisiti:
A) diploma di istruzione secondaria di secondo grado indicato
nell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e precisamente:
a) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti
per legge, o superamento di corsi integrativi, previsti dalla legge
che ne autorizza la sperimentazione negli istituti professionali;
b) diploma di istituto magistrale o di liceo artistico con
frequenza, con esito positivo, di un corso annuale integrativo,
ovvero diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica
rilasciato ai sensi della legge 845/1978, art. 14, inerente alle
mansioni specifiche del profilo professionale, piu' diploma di
istruzione secondario di primo grado.
I cittadini stranieri appartenenti ad altri Stati della Comunita'
economica europea dovranno essere in possesso di un titolo di studio
riconosciuto equipollente a quelli di cui al precedente comma in base
ad accordi internazionali, ovvero con le modalita' di cui all'art.
332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. Tale equipollenza dovra'
risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti
autorita';
B) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di un
altro Stato membro della Comunita' economica europea;
C) godimento dei diritti politici;
D) idoneita' fisica al servizio continuativo e incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce;
E) essere in regola con le leggi sugli obblighi militari;
F) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
G) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
H) eta' non inferiore ai 18 anni.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono godere
dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o
provenienza e devono essere in possesso, ad eccezione della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti sopra riportati.
Devono inoltre avere una adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 3.
Esclusione dal concorso
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti puo'
essere disposta in qualsiasi momento con provvedimento motivato del
rettore.
Art. 4.
Domanda di ammissione e termine per la presentazione
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione,
indirizzate al rettore della Universita' degli studi di Roma "Tor
Vergata" - Ufficio concorsi - via Orazio Raimondo - 00173 Roma,
redatte su carta libera e firmate dagli interessati, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande dovranno essere presentate direttamente o inviate a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito
dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa, ne' per mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
Le domande prodotte a mano dovranno essere presentate all'ufficio
del protocollo dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata" -
via Orazio Raimondo, sempre entro il termine predetto di trenta
giorni.
Non si terra' conto delle domande spedite a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente
articolo.
Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo
(allegato A), il candidato dovra' dichiarare sotto la propria
responsabilita':
a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda
non sia dattiloscritta);
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato
membro della Comunita' economica europea;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
elettorali medesime.
I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea,
devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche negli
Stati di appartenenza o di provenienza, nonche' la struttura
amministrativa (comune od altro organismo amministrativo) nelle cui
liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata
iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
e) l'immunita' da condanne penali o le eventuali condanne penali
riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o
perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a
loro carico;
f) il titolo di studio indicato al punto A) dell'art. 2 del
presente bando;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
con l'indicazione della qualifica e della carriera e le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico (tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il
candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni);
i) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da altro
impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del
testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
m) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo
codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano
effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare
tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire
successivamente;
n) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea).
I candidati riconosciuti handicappati ai sensi della legge n. 104
del 5 febbraio 1992, dovranno fare esplicita richiesta, nella domanda
di partecipazione al concorso, in relazione al proprio handicap,
riguardo l'ausilio necessario, nonche' l'eventuale necessita' dei
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge
suddetta.
Ai sensi dell'art. 3, punto 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
non e' richiesta l'autenticazione della sottoscrizione della domanda.
Art. 5.
Commissioni esaminatrici
La commissione giudicatrice sara' nominata con successivo
provvedimento rettorale secondo quanto previsto dall'art. 15 del
regolamento dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata" per
l'accesso a posti di personale amministrativo e tecnico a tempo
indeterminato adottato con decreto rettorale del 20 luglio 1998 in
analogia con i principi previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 6.
Preselezione
Qualora il numero delle domande di partecipazione superi di oltre
cinque volte quello dei posti messi a concorso, la commissione puo'
procedere ad una preselezione, da effettuarsi anche con l'ausilio di
sistemi computerizzati, per l'ammissione alle prove.
Art. 7.
Diario delle prove d'esame
L'eventuale preselezione di cui all'articolo precedente e le prove
di esame si svolgeranno nella sede che l'Universita' riterra' di
stabilire. Il diario dell'eventuale preselezione e delle prove
scritte, con l'indicazione del mese, del giorno e dell'ora in cui le
medesime avranno luogo, sara' notificato agli interessati tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici giorni
prima dello svolgimento delle prove stesse ed inoltre sara' dato
avviso nello stesso termine nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Per essere ammessi a sostenere l'eventuale preselezione e le prove
d'esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di
riconoscimento provvisto di fotografia.
Art. 8.
Criteri e modalita' di valutazione prove concorsuali
Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, cosi' come modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693: "la commissione
esaminatrice alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita'
di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi
verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole
prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale
determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna
delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato previa estrazione a sorte".
Art. 9.
Prove di esame
Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed
una prova orale, come da programma allegato al presente decreto.
Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le norme di
cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686;
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077; dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1989, n. 116 e del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato una votazione di almeno 21/30 - o equivalente - in ciascuna
delle prove di cui al primo comma del presente articolo.
Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale verra'
data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna
delle suddette prove. L'avviso per la presentazione alla prova orale
verra' dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello
in cui essi debbono sostenerla.
La prova orale non si intende superata se il candidato non avra'
ottenuto una votazione di almeno 21/30 - o equivalente.
Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prime due prove e della votazione conseguita nel
colloquio.
Le prove orali si svolgeranno in un'aula aperta al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Ai termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella
sede degli esami.
Art. 10.
Preferenze a parita' di merito
Per l'identificazione delle categorie di cittadini che nei pubblici
concorsi hanno preferenza, a parita' di merito, si rinvia a quanto
previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, ad esclusione del criterio della maggiore eta',
per effetto di quanto previsto dall'art. 3, comma settimo, della
legge n. 127/1997, e successive modificazioni ed integrazioni. A
parita' di punteggio e titoli preferenziali, l'amministrazione dara'
precedenza al candidato che:
a) abbia prestato servizio presso Universita' senza demerito;
b) abbia riportato il maggiore punteggio nelle prove scritte.
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire a questo Ateneo entro il termine perentorio di quindici
giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno
sostenuto la prova orale, i documenti, in carta semplice, attestanti
il possesso dei titoli di preferenza a parita' di merito. Tali
documenti possono essere prodotti in originale o in copia autenticata
o ai sensi e per gli effetti delle leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 15
maggio 1997, n. 127, con dichiarazioni sostitutive nei casi previsti
dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 403 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni -
allegato B, dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' -
allegato C).
Art. 11.
Formulazione delle graduatorie
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata
sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame, con
l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art.
10 del presente bando.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, e' approvata con decreto rettorale e sara' affissa all'albo
del settore concorsi entro sessanta giorni dalla prova orale. Di tale
affissione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso,
decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di diciotto
mesi dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti per
i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro
tale data dovessero rendersi disponibili. Non si da' luogo a
dichiarazioni di idoneita' al concorso.
Art. 12.
Documenti di rito e termine di presentazione
Il vincitore sara' invitato, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, a stipulare, entro il termine indicato nella predetta
raccomandata ed in conformita' a quanto previsto dal Contratto
collettivo nazionale dei dipendenti del comparto dell'Universita' del
21 maggio 1996, il contratto di lavoro individuale a tempo
indeterminato il vincitore che non assuma servizio, senza
giustificato motivo, entro il termine stabilito decade dal diritto
alla stipula del contratto. L'amministrazione, all'atto della
stipulazione del contratto di lavoro individuale, invita il
destinatario a presentare entro trenta giorni:
1) certificato medico, rilasciato dall'Unita' sanitaria locale
competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti
che il candidato possiede l'idoneita' fisica al servizio continuativo
ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.
Nel certificato devono essere indicati altresi' gli estremi
dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del
sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, nonche' degli
altri accertamenti richiesti ed effettuati presso un istituto o
laboratorio autorizzato. Qualora il candidato sia affetto da qualche
imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la
dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine
all'impiego al quale concorre.
I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono
produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una
dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che
l'invalido non abbia perduto ogni capacita' lavorativa e che, per la
natura e il grado della sua invalidita' o mutilazione, non possa
riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di
lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a
disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.
Ai soggetti riconosciuti handicappati ai sensi della legge n. 104
del 5 febbraio 1992, saranno applicate le disposizioni di cui
all'art. 22 della legge stessa.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore del concorso;
2) autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
della legge 15 luglio 1997, n. 127 e del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestante il possesso dei
requisiti previsti per l'ammissione all'impiego.
Art. 13.
Costituzione del rapporto di lavoro
L'assunzione in servizio del vincitore del concorso e' subordinata
al finanziamento della spesa destinata a consentire il pagamento
degli emolumenti ad attribuire al vincitore del concorso stesso e ad
ogni altra disposizione vigente in materia di assunzioni.
Previo accertamento del finanziamento di cui al precedente comma,
il candidato dichiarato vincitore sara' assunto in prova, con
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, nel profilo
professionale di assistente tecnico, sesta qualifica funzionale
dell'area funzionale tecnico scientifica, con diritto al trattamento
economico iniziale di cui al Contratto collettivo nazionale dei
dipendenti del comparto universita' stipulato il 21 maggio 1996.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la meta' del periodo di prova di cui al precedente comma,
nel restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto
in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita'
sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino
all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della
tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
Art. 14.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, vale la normativa
vigente in materia, in quanto applicabile. Il presente bando di
concorso sara inoltrato al Ministero di grazia e giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale "Concorsi
ed esami".
Il presente decreto sara' inoltre acquisito alla raccolta
dell'apposito registro di questa amministrazione.
Roma, 10 novembre 1999
Il rettore: Finazzi Agro'
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