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SENATO DELLA REPUBBLICA
Concorso pubblico, per esami, a quindici posti di Segretario
parlamentare (con mansioni di documentarista)
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.102 del 28/12/2001 |
Ente: | SENATO DELLA REPUBBLICA |
Località: | Roma (RM) |
Codice atto: | 01E12376 |
Sezione: | Organi costituzionali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 15 |
Scadenza: | 28/1/2002 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL PRESIDENTE
Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza in data
22 novembre 2001;
Su proposta del Segretario Generale;
Decreta:
Art. 1.
Posti messi a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quindici posti
di Segretario parlamentare (con mansioni di documentarista), con lo
stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal Regolamento
dell'Amministrazione del Senato della Repubblica e dalle
deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia al
momento dell'assunzione.
2. E' sempre in facolta' dell'Amministrazione adibire il
personale cosi' assunto a tutti i Servizi del Senato.
3. Nel caso di candidati classificatisi ex aequo sono applicate
le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei
concorsi a pubblico impiego.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' necessario che i candidati:
a) siano cittadini italiani;
b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di
secondo grado (di durata quinquennale), conseguito con una votazione
non inferiore a 54/60 o a 90/100 ovvero siano in possesso di titolo
di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente al suddetto
diploma dall'autorita' italiana competente; dalla dichiarazione di
equipollenza deve risultare, altresi', a quale votazione prevista per
il predetto diploma equivalga la valutazione riportata nel titolo di
studio conseguito all'estero. Si prescinde dalla votazione minima di
conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado
per i candidati che siano in possesso - tra i titoli universitari -
almeno del diploma universitario, ovvero di titolo di studio
conseguito all'estero dichiarato equipollente al suddetto titolo
universitario;
d) abbiano un'eta' non inferiore ai 18 anni e non superiore
ai 35 anni;
e) siano fisicamente idonei all'impiego.
2. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che
diano titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria
in caso di parita' di punteggio debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la spedizione delle domande.
3. L'Amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio
all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque
momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta,
a pena di irricevibilita', alternativamente:
a) sull'apposito modulo (riportato in allegato) o sulla
fotocopia di questo;
b) sulla copia stampabile dal sito Internet del Senato della
Repubblica (http://www.senato.it/info/concorsi/indice.htm).
2. La domanda, redatta secondo una delle modalita' indicate al
comma 1, deve essere spedita al Servizio del Personale del Senato
della Repubblica - Codice B1 - (via Giustiniani n. 11 - 00186 Roma),
a pena di irricevibilita', entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale,
esclusivamente e sempre a pena di irricevibilita', a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante). La domanda deve comunque
pervenire al Servizio del Personale del Senato, a pena di
irricevibilita', entro quarantacinque giorni dalla predetta data di
pubblicazione del presente avviso (a tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale ricevente).
3. La domanda deve essere redatta, a pena di irricevibilita', a
penna ovvero con l'utilizzo di apparecchiatura di stampa elettronica
o meccanica.
4. I candidati sono tenuti a comunicare, con lettera
raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di
dispersione di documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
per eventuali disguidi postali e telegrafici, ne' per mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
5. Nella domanda che, a pena di irricevibilita', deve essere
redatta ed inviata con le modalita' sopraindicate, nonche' firmata in
originale, i candidati debbono dichiarare, sotto la propria
responsabilita', anche penale:
a) le generalita' e la residenza;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) il titolo di studio richiesto e la votazione riportata,
salvo il possesso - tra i titoli universitari - almeno del diploma
universitario per i candidati che non abbiano conseguito il diploma
di istruzione secondaria di secondo grado con la votazione
prescritta, allegando, qualora i suddetti titoli di studio siano
stati conseguiti all'estero, le dichiarazioni di equipollenza di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c);
h) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in
caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state
pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se
siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale,
ecc.);
i) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico,
indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui e'
avviato il procedimento;
l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
m) il proprio recapito ai fini delle comunicazioni relative al
concorso.
6. Nella domanda i candidati devono inoltre indicare:
a) la lingua, scelta tra le seguenti: inglese, francese,
tedesco o spagnolo, nella quale intendono sostenere la prova
preliminare e orale obbligatoria di lingua straniera;
b) le eventuali lingue, scelte tra quelle suindicate (ad
esclusione di quella specificata per la prova orale obbligatoria) e
tra le seguenti altre: russo, arabo, nelle quali intendono sostenere
la prova orale facoltativa di lingua straniera;
c) gli estremi del documento legale di identita' di cui sono
provvisti; in mancanza, dovranno allegare una fotografia recente
applicata su carta bollata e con firma autenticata.
7. Non e' ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o
alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini.
Art. 4.
Irricevibilita' delle domande
1. Non sono prese in considerazione:
a) le domande non redatte secondo le modalita' di cui
all'art. 3, comma 1; sono irricevibili le domande non redatte
sull'apposito modulo o sulla fotocopia di questo ovvero sulla copia
stampabile dal sito Internet del Senato della Repubblica;
b) le domande non inviate secondo le modalita' di cui
all'art. 3, comma 2; sono irricevibili le domande non spedite a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento; sono irricevibili le
domande spedite con posta prioritaria, ordinaria, espresso, corriere
o altro mezzo diverso da quello prescritto;
c) le domande non firmate dal candidato in maniera autografa ed
in originale;
d) le domande non redatte secondo le modalita' di cui
all'art. 3, comma 3; sono irricevibili le domande redatte a matita o
in un qualsiasi altro modo diverso da quello prescritto;
e) le domande spedite oltre il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale;
f) le domande pervenute oltre il termine di quarantacinque
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 5.
Cause di esclusione dal concorso
1. I candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti
richiesti o le cui domande presentino irregolarita' sono esclusi dal
concorso con decreto del Presidente del Senato della Repubblica.
2. Sono esclusi dal concorso i candidati:
a) che non siano cittadini italiani;
b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) che non siano in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado (di durata quinquennale), conseguito con
la votazione di 54/60 o 90/100;
d) che non siano in possesso, qualora la votazione conseguita
nel diploma di istruzione secondaria superiore sia inferiore a quella
prescritta, almeno del diploma universitario;
e) che non siano in possesso delle dichiarazioni di
equipollenza, rilasciate dalle competenti autorita' italiane, dei
titoli di studio conseguiti all'estero con il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado (di durata quinquennale) da cui deve
risultare, altresi', a quale dei giudizi o delle votazioni previsti
per il suddetto diploma equivalga la valutazione riportata nel titolo
di studio conseguito all'estero, ovvero non siano in possesso delle
dichiarazioni di equipollenza, rilasciate dalle competenti autorita'
italiane, dei titoli di studio conseguiti all'estero con almeno il
diploma universitario qualora la votazione conseguita nel diploma di
istruzione secondaria superiore sia inferiore a quella prescritta;
f) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso
del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (di durata
quinquennale), conseguito con la votazione di 54/60 o 90/100, ovvero
non abbiano indicato nella domanda il possesso almeno del diploma
universitario, qualora la votazione conseguita nel diploma di
istruzione secondaria superiore sia inferiore a quella prescritta;
g) che abbiano un'eta' inferiore a 18 anni o superiore a 35
anni;
h) che non siano fisicamente idonei all'impiego;
i) che non abbiano allegato alla domanda le prescritte
dichiarazioni di equipollenza, rilasciate dalle competenti autorita'
italiane, dei titoli di studio conseguiti all'estero con il diploma
di istruzione secondaria di secondo grado (di durata quinquennale) da
cui deve risultare, altresi', a quale dei giudizi o delle votazioni
previsti per il suddetto diploma equivalga la valutazione riportata
nel titolo di studio conseguito all'estero, ovvero che non abbiano
allegato alla domanda le prescritte dichiarazioni di equipollenza,
rilasciate dalle competenti autorita' italiane, dei titoli di studio
conseguiti all'estero con almeno il diploma universitario qualora la
votazione conseguita nel diploma di istruzione secondaria superiore
sia inferiore a quella prescritta;
l) che non abbiano indicato nella domanda la cittadinanza
italiana;
m) che non abbiano indicato nella domanda il godimento dei
diritti civili e politici;
n) che non abbiano indicato nella domanda di essere fisicamente
idonei all'impiego.
3. Sono prese in considerazione le integrazioni alle domande di
partecipazione soltanto qualora siano spedite entro il termine di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale e pervengano entro il termine di quarantacinque
giorni dalla medesima data.
4. Oltre la data di scadenza dei suddetti termini, non e' ammessa
la regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati che
abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle
dichiarazioni prescritte ovvero non abbiano allegato le dichiarazioni
di equipollenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).
5. I termini per la presentazione della domanda e dei titoli di
preferenza in caso di parita' di punteggio sono perentori. Nel
computo dei termini si esclude il giorno iniziale, e se il giorno di
scadenza e' festivo, la scadenza e' prorogata di diritto al primo
giorno seguente non festivo. I giorni festivi si computano nel
termine.
6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'Amministrazione del Senato puo' disporre l'esclusione dei candidati
in qualsiasi momento della procedura di concorso ove venga accertata
la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine per
la spedizione delle domande di partecipazione.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice e' nominata con successivo
decreto.
2. La Commissione puo' aggregare esaminatori esperti per gli
esami di lingua e per la prova consistente nell'utilizzazione di un
personal computer.
Art. 7.
Diario della prova preliminare
1. Nella Gazzetta Ufficiale (Serie Speciale "Concorsi ed esami")
del 12 marzo 2002 viene data comunicazione del diario della eventuale
prova preliminare. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti
gli effetti.
2. Nella suddetta Gazzetta Ufficiale puo' essere data
comunicazione della nuova data di pubblicazione del diario della
prova preliminare, in caso di eventuale rinvio.
3. I candidati che non abbiano ricevuto da parte
dell'Amministrazione del Senato alcuna comunicazione di esclusione
dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso o
invito, per sostenere le suddette prove, all'indirizzo indicato, nel
giorno e nell'ora specificati nella citata Gazzetta Ufficiale del
12 marzo 2002, muniti:
a) del documento legale di identita' indicato nella domanda;
b) dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale
e' stata spedita la domanda di partecipazione.
4. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi
una o piu' sessioni d'esame, il Presidente della Commissione
esaminatrice stabilisce la data di rinvio, dandone comunicazione,
anche in forma orale, ai candidati presenti.
5. Non si da' luogo alla prova preliminare nel caso in cui il
numero dei candidati ammessi sia inferiore a 800. In tal caso, nella
suddetta Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2002, viene data
comunicazione della convocazione dei candidati alle prove scritte.
6. Per tutte le prove, la convocazione dei candidati segue
l'ordine alfabetico dei cognomi, salva la possibilita' per la
Commissione esaminatrice di procedere all'estrazione della lettera
durante lo svolgimento delle prove scritte per la convocazione dei
candidati ammessi alle prove orali e tecniche.
Art. 8.
Diario delle prove scritte, tecniche e orali
1. La comunicazione del diario delle prove successive alla prova
preliminare avviene secondo le modalita' indicate nella Gazzetta
Ufficiale del 12 marzo 2002. Tale comunicazione assume valore di
notifica a tutti gli effetti.
2. La comunicazione del diario delle prove puo' avvenire anche a
mezzo di raccomandata ovvero attraverso analoghe modalita'.
3. Tutte le comunicazioni - sia a mezzo di affissione o
pubblicazione, sia a mezzo di raccomandata o modalita' simili -
assumono valore di notifica a tutti gli effetti. Le comunicazioni
orali fornite ai candidati durante lo svolgimento delle prove
assumono valore di notifica a tutti gli effetti, anche con
riferimento alla convocazione dei candidati a prove successive.
Art. 9.
Notifica dei risultati delle prove
1. La notifica ai candidati dei risultati di ciascuna delle prove
avviene secondo le modalita' indicate nella Gazzetta Ufficiale del
12 marzo 2002.
2. Le modalita' di notifica dei risultati delle prove possono
essere comunicate in forma orale durante lo svolgimento delle stesse.
Le comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento
delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 10.
Prova preliminare
1. I candidati ammessi al concorso sono chiamati a sostenere una
prova preliminare consistente in 50 quesiti a risposta multipla volti
a verificare la competenza linguistica dei candidati in una delle
lingue - inglese, francese, tedesco o spagnolo - scelta all'atto
della domanda.
2. La durata della prova preliminare viene stabilita dalla
Commissione esaminatrice.
3. In sede di valutazione della prova preliminare, viene
attribuito 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti; vengono
invece sottratti, rispettivamente, 0,30 punti per ogni risposta
errata o plurima e 0,20 punti per ogni risposta omessa.
4. Per lo svolgimento della prova preliminare non e' ammessa la
consultazione di vocabolari e dizionari, di testi, di tavole, ne'
l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie.
Non e' consentito ai candidati, durante le prove, di comunicare, in
qualunque modo, tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni nonche'
di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo
svolgimento delle prove comporta l'immediata esclusione dal concorso.
5. La correzione del foglio-risposte viene effettuata
automaticamente con supporti elettronici. La casella prescelta deve
essere totalmente annerita secondo le istruzioni che vengono fornite
in sede di esame. Un imperfetto annerimento della casella da parte
dei candidati puo' comportare errata attribuzione di punteggio. Sul
foglio-risposte non e' consentito effettuare correzioni. Dopo
l'inizio della prova il foglio-risposte non viene sostituito per
nessun motivo.
6. Sono ammessi a sostenere le prove scritte i candidati che
hanno riportato un punteggio non inferiore a 30 e si sono collocati
nella graduatoria della prova preliminare fino al 500o posto; il
predetto numero di 500 ammessi puo' essere superato per
ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto utile
della graduatoria di idoneita'.
7. Il punteggio della prova preliminare non concorre a formare il
punteggio complessivo della graduatoria di merito.
Art. 11.
Prove scritte
1. I candidati che hanno conseguito l'idoneita' nella prova
preliminare sono ammessi a sostenere le seguenti prove scritte:
a) Storia dal 1848 ai giorni nostri, anche con riferimento
all'evoluzione dei sistemi politici dei principali Stati europei;
b) Organizzazione costituzionale dello Stato, con particolare
riferimento all'organizzazione ed al funzionamento delle Camere;
c) Metodologia e tecnica dell'organizzazione documentaria e/o
archivistica, e della ricerca bibliografica, anche in ambiente
informatizzato, nelle discipline giuridiche, economiche, sociali e
storiche.
2. La durata di ciascuna prova scritta e' di 5 ore.
3. A ciascuna delle prove scritte e' attribuito un massimo di 20
punti.
4. Le prove si intendono superate se il candidato riporta in esse
un punteggio complessivo non inferiore a 42 punti e non meno di 12
punti in ciascuna singola prova.
Art. 12.
Prove orali e tecniche
1. I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati
a sostenere le seguenti prove orali e tecniche:
a) Storia dal 1848 ai giorni nostri, anche con riferimento
all'evoluzione dei sistemi politici dei principali Stati europei;
b) Organizzazione costituzionale dello Stato, con particolare
riferimento all'organizzazione ed al funzionamento delle Camere;
c) Metodologia e tecnica della organizzazione e della ricerca
documentaria e bibliografica nelle discipline giuridiche, economiche,
sociali e storiche;
d) Elementi di gestione, tenuta e organizzazione degli archivi
correnti elettronici e di deposito;
e) Ascolto di un brano registrato in una lingua straniera -
corrispondente a quella gia' scelta dal candidato per la prova
preliminare - e successive domande e conversazione sul brano
ascoltato;
f) Utilizzazione di personal computer per l'elaborazione e lo
scambio di documenti, nonche' ricerca di informazioni, con
particolare riguardo per le banche dati accessibili via Internet,
presso i principali siti di rilievo per il lavoro parlamentare.
2. Prima della prova tecnica consistente nell'utilizzazione di
personal computer, l'Amministrazione del Senato mette i candidati,
che lo desiderino, in condizione di esercitarsi e di ricevere
informazioni al riguardo.
3. A ciascuna delle prove orali e tecniche viene attribuito un
massimo di 10 punti. Ai fini del conseguimento dell'idoneita', tali
esami si intendono superati se il candidato riporta in essi un
punteggio complessivo non inferiore a 42 punti e non meno di 6 punti
in ciascuna prova.
4. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella
domanda di ammissione al concorso, sono sottoposti ad una o piu'
prove facoltative di lingua straniera, (ad esclusione di quella
specificata per la prova obbligatoria) da scegliere tra le seguenti:
inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo e arabo.
5. Ciascuna prova orale facoltativa di lingua e' valutata per non
piu' di 2 punti.
Art. 13.
Graduatoria finale
1. Il punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato e'
determinato dalla somma dei punteggi conseguiti per le prove scritte,
orali e tecniche (ivi comprese quelle facoltative).
2. Nella formazione della graduatoria sono applicate, a parita'
di punteggio, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di
preferenza nei concorsi a pubblico impiego. A tal fine, i candidati
ammessi alle prove orali devono presentare i documenti comprovanti il
possesso di titoli che diano luogo alla preferenza a parita' di
punteggio. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la spedizione della domanda di partecipazione
al concorso. La documentazione comprovante gli stessi deve essere
presentata, a pena di decadenza, da parte di ciascun candidato, entro
il giorno in cui si e' sostenuta la prova orale.
Art. 14.
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso ricevono
apposito avviso e sono sottoposti a visita medica da parte di un
sanitario di fiducia dell'Amministrazione, al fine di accertare
l'idoneita' fisica all'impiego.
Art. 15.
Assunzione dei vincitori
1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro
il termine che viene loro comunicato, i documenti attestanti il
possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione che
verranno loro indicati dall'Amministrazione del Senato della
Repubblica secondo la normativa vigente.
2. Qualora risultino condanne o procedimenti penali pendenti, il
Presidente del Senato della Repubblica, acquisita la relativa
documentazione, valuta se vi sia compatibilita' con lo svolgimento di
attivita' al servizio dell'Istituto parlamentare.
3. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale del Senato,
nell'ambito della carriera dei Segretari parlamentari.
4. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento, ai
sensi dell'articolo 15 del Regolamento dell'Amministrazione, della
durata di un anno e sono confermati in ruolo se hanno superato
favorevolmente l'esperimento stesso. Durante il periodo di
esperimento hanno gli stessi doveri del personale di ruolo e godono
dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di conferma in
ruolo il periodo di esperimento e' valutato a tutti gli effetti come
servizio di ruolo.
Art. 16.
R i c o r s i
1. Avverso gli atti della procedura di concorso e' proponibile
ricorso - solo per motivi di legittimita', ai sensi dell'articolo 69,
comma 1-bis, del Nuovo Regolamento interno degli Uffici e del
personale - alla Commissione contenziosa del Senato della Repubblica,
entro trenta giorni dalla comunicazione, anche a mezzo di affissione,
dei diversi provvedimenti.
Art. 17.
Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso se vi abbiano interesse per la tutela di
situazioni giuridiche direttamente rilevanti, inviando la relativa
richiesta alla Segreteria della Commissione esaminatrice.
2. L'esercizio del diritto di accesso puo' essere differito al
termine della procedura di concorso per esigenze di ordine e
speditezza della procedura stessa.
Art. 18.
Dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e
conservati presso il Servizio del Personale del Senato, ai soli fini
della gestione della procedura di concorso. I medesimi dati possono
essere altresi' comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici
servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della
procedura di concorso. Il conferimento di tali dati e' da
considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione.
Art. 19.
Informazioni
1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati
possono telefonare ai numeri 06/67065107-8 (dalle ore 9,30 alle ore
12,30 e dalle ore 15 alle ore 17, nei giorni feriali escluso il
sabato) o consultare il sito Internet del Senato della Repubblica
(http://www. senato.it/info/concorsi/indice.htm).
Il presidente: Pera
Il segretario generale: Nocilla
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