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MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per l'arruolamento di cento allievi finanzieri del
contingente ordinario e di cento allievi finanzieri del contingente
di mare.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.68 del 1/9/2000
Ente:MINISTERO DELLE FINANZE
Località:Nazionale
Codice atto:000E8055
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/9/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                       IL COMANDANTE GENERALE
della guardia di finanza
 
Visto il regolamento organico per la Guardia di finanza,
approvato con regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126;
Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223,
convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1710;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 e 15 luglio 1988, n. 574 recanti norme di attuazione dello
statuto speciale per la regione Trentino Alto-Adige;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370 sull'esenzione dall'imposta
di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
i requisiti di accesso alle amministrazioni che esercitano competenza
istituzionale in materia di difesa, sicurezza dello Stato e polizia;
Visto l'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e
successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei
pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante
attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo della Guardia di finanza;
Viste le disposizioni contenute nel Foglio d'Ordine Speciale sul
reclutamento degli allievi finanzieri in data 14 dicembre 1995 e
successive modifiche;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 concernente la "Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali", integrata dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente "Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo";
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 concernente "Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997,
n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale
dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica";
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 "Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza":
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998
n. 403, concernente il "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative";
Visto l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante
"Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti";
Visto il decreto ministeriale n. 142 del 23 aprile 1999,
concernente l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di finanza, adottato ai
sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380 concernente "Delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario
femminile";
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 recante
"Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle forze
armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380";
Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2000, che definisce le
categorie e le aliquote per il reclutamento del personale femminile
nella Guardia di finanza per l'anno 2000 con incorporamento nel 2001;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, "contenente il
regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'art. 1, comma 5,
legge 20 ottobre 1999, n. 380";
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 332/00 in data
12 luglio 2000 con la quale e' stata dichiarata illegittima la
previsione del requisito dell'assenza di prole;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 391/00 in data
28 luglio 2000 con la quale e' stata dichiarata illegittima la
previsione dell'art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53, nella
parte in cui - rinviando per l'accesso ai ruoli del personale delle
Forze di Polizia al possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria -
prevede che siano esclusi dai concorsi per l'accesso ai ruoli delle
Forze di Polizia i candidati "i cui parenti in linea retta entro il
primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato
condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2,
lett. a), c.p.p.;
 
Determina:
 
Art. 1.
 
Posti disponibili per l'arruolamento
 
E' indetto per l'anno 2001 un concorso per l'arruolamento di
cento allievi finanzieri del contingente ordinario e di cento allievi
finanzieri del contingente di mare della Guardia di finanza.
Dei cento posti del contingente ordinario settantotto sono
riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti, a
coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
riferito al diploma di istruzione secondaria di primo grado.
L'aliquota massima di personale di sesso femminile da arruolare
ai sensi del decreto ministeriale del 10 aprile 2000 (20% di 200 = 40
unita'), e' prevista solo per il contingente ordinario.
I posti riservati che non venissero ricoperti per mancanza di
idonei, saranno conferiti agli altri aspiranti idonei.
Lo svolgimento del concorso comprende:
a) accertamenti preliminari culturali;
b) accertamenti definitivi.

                               Art. 2.
 
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso e per il
successivo incorporamento
 
Possono partecipare al concorso nel Corpo della Guardia di
finanza i giovani, anche se alle armi, che:
1) siano cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini anche
gli italiani non appartenenti al territorio della Repubblica;
2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
3) godano dei diritti politici;
4) abbiano, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso, eta' compresa
tra il diciottesimo ed il ventiseiesimo anno. Il limite massimo di
eta' richiesto e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio
prestato, alla scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno
prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata;
5) non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione;
6) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o condannati per delitti non colposi ovvero sottoposti a misure di
prevenzione;
7) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;
8) non siano stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi
militarmente organizzati, ne' siano stati dimessi, da istituti di
istruzione militare per ragioni morali, disciplinari o per
inattitudine alla vita militare;
9) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile;
10) siano celibi/nubili o vedovi/vedove;
11) abbiano ottenuto, alla data dell'effettivo incorporamento,
la revisione dell'eventuale precedente giudizio di riforma emesso in
sede di visita medica di leva;
12) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato giuridico di finanziere;
Per la partecipazione all'arruolamento nel contingente di mare
non e' necessaria l'iscrizione nella "lista della leva di mare" o
nella "matricola della gente di mare".
Le istanze per il passaggio a contingente diverso da quello per
il quale e' stata presentata domanda di arruolamento vanno presentate
entro i termini per la presentazione della domanda di arruolamento,
al Comando Provinciale.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione
 
La domanda di partecipazione all'arruolamento va presentata
possibilmente a mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno al Comando Provinciale del capoluogo di provincia
nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, allegando, per coloro che hanno
prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata,
copia autenticata del foglio di congedo per fruire dell'elevazione
del limite di eta' prevista dall'art. 2.
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
Non saranno prese in considerazione quelle domande che, pur
inoltrate nei termini indicati, dovessero pervenire al Comando
competente oltre il sessantesimo giorno dopo quello di pubblicazione
della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
La domanda da redigere esclusivamente sull'apposito modello,
disponibile presso tutti i Comandi del Corpo, dovra' essere
presentata o spedita senza essere piegata o sgualcita.
Le domande presentate od inviate ad un Comando del Corpo non
competente non sono valide e vengono respinte. Di cio' e' data
comunicazione all'interessato, da parte del Comando ricevente, allo
scopo di consentire all'aspirante la ripetizione della domanda entro
i termini previsti.
I militari alle armi (aspiranti al passaggio) devono ugualmente
presentare la domanda, entro lo stesso termine di cui al primo comma
e con le stesse modalita' dinanzi indicate, al Comando Provinciale
competente per territorio del luogo di residenza.
L'omessa sottoscrizione della domanda comportera' l'archiviazione
della stessa.
Le domande di partecipazione all'arruolamento prodotte nei
termini, ma incomplete di taluni degli altri prescritti elementi,
potranno essere accettate a giudizio discrezionale insindacabile
dell'amministrazione per essere regolarizzate ed integrate delle
dichiarazioni mancanti entro il termine tassativo di giorni sessanta,
a pena di esclusione, decorrenti dalla data di pubblicazione del
bando.
Non possono essere presentate, per lo stesso concorso, istanze
separate o cumulative per il contingente ordinario o per quello di
mare.

                               Art. 4.
 
Elementi da indicare nella domanda
 
L'aspirante deve dichiarare sotto la personale responsabilita'
penale nella domanda, su modello reperibile esclusivamente presso
tutti i Comandi del Corpo:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita, nonche' luogo di residenza ed indirizzo completo del numero
di codice postale e, ove possibile, del numero telefonico;
b) il contingente (ordinario o mare) per il quale intende
partecipare;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile, stato di famiglia e generalita' parenti in
linea retta entro il primo grado e in linea collaterale entro il
secondo grado;
e) di non essere stato condannato per delitti non colposi;
f) di essere, o meno, indagato o imputato per delitti non
colposi;
g) di non essere gia' stato rinviato d'autorita' da precedenti
corsi della Guardia di finanza;
h) il titolo di studio di cui e' in possesso;
i) la posizione nei riguardi del servizio militare (i militari
in servizio di leva nel Corpo devono obbligatoriamente indicare la
matricola meccanografica e la data d'arruolamento);
l) di non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi
militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici, ne'
dimesso, da istituti di istruzione militare per ragioni morali,
disciplinari o per inattitudine alla vita militare;
m) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile;
n) l'accettazione di qualsiasi destinazione di servizio;
o) per gli aspiranti in possesso dell'attestato di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di primo
grado, la lingua nella quale intendono sostenere le prove previste
per l'arruolamento.
Gli aspiranti devono comunicare al Comando Provinciale che ha
ricevuto la domanda di arruolamento ogni eventuale variazione di
residenza o domicilio comprovandola con idonea documentazione
(certificato di residenza o talloncino di richiesta di cambio di
residenza, ovvero dichiarazione sostitutiva a termine di legge).
Non viene assunta alcuna responsabilita' circa possibili disguidi
derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione di
domicilio di residenza o da eventi di forza maggiore.
Inoltre, non si assume alcuna responsabilita' in caso di
ritardata ricezione, da parte degli aspiranti, di avvisi di
convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non
imputabili ad inadempienze dell'amministrazione.

                               Art. 5.
 
Commissione giudicatrice
 
La Commissione di Reclutamento, nominata dal Comandante Generale,
e' presieduta dal Comandante del Centro di Reclutamento ed e'
ripartita nelle seguenti sottocommissioni:
a) sottocommissione per la predisposizione, lo svolgimento e la
correzione dei test preliminari culturali, il vaglio delle
informazioni, la valutazione dei titoli e la compilazione delle
graduatorie preliminari e definitive;
b) sottocommissione per gli accertamenti psico-attitudinali;
c) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' fisica;
d) sottocommissione di revisione dei giudizi di non idoneita'
fisica.
Le sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza possono
avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.
Gli atti compilati dalle sottocommisioni per i lavori di
rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal Presidente
della Commissione di Reclutamento.

                               Art. 6.
 
Accertamenti preliminari culturali e formazione delle graduatorie
preliminari di merito
 
I candidati che non siano stati esclusi dal concorso, sono tenuti
a presentarsi per sostenere i test preliminari culturali il giorno,
nell'ora e nel luogo stabiliti secondo il calendario delle
convocazioni che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale - del 31 ottobre 2000. Tale
pubblicazione - che riguardera' anche le modalita' di svolgimento
della stessa prova - ha valore di notifica.
Gli stessi aspiranti devono ritenersi ammessi con riserva.
I concorrenti che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti in Gazzetta Ufficiale per sostenere i test preliminari
culturali sono esclusi dal concorso.
I test preliminari culturali comprendono domande di italiano,
storia ed educazione civica, geografia, aritmetica e geometria,
riferite al programma della scuola media dell'obbligo.
L'assegnazione e la revisione dei suddetti test preliminari
culturali saranno eseguite dalla sottocommissione di cui al
precedente art. 5 lett. a).
La sottocommissione medesima assegna ad ogni lavoro un punto di
merito e procede, successivamente, alla formazione delle graduatorie
preliminari, distinte per contingente (ordinario e mare), attribuendo
ad ogni candidato un punteggio massimo di 30 centesimi.
Saranno ammessi agli accertamenti di cui al successivo art. 7, i
candidati classificatisi:
nei primi 500 posti della graduatoria del contingente
ordinario. Dei concorrenti nel numero massimo sopraindicato, quelli
di sesso femminile non potranno superare le 200 unita', determinati
secondo l'ordine della predetta graduatoria e comprendendo eventuali
ex equo del 200o candidato;
nei primi 500 posti della graduatoria del contingente di mare;
Tutti i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio dei
concorrenti posizionatisi al 500o posto saranno, comunque, ammessi ai
suddetti accertamenti.

                               Art. 7.
 
Aspiranti convocati agli accertamenti definitivi
 
Le convocazioni per gli aspiranti, di cui al precedente art. 6,
ammessi a sostenere gli accertamenti definitivi, saranno effettuate a
cura del Comando Centro di Reclutamento.
Gli aspiranti convocati a sostenere tali accertamenti, all'atto
della presentazione, dovranno produrre un certificato rilasciato da
struttura sanitaria pubblica attestante la recente effettuazione, non
oltre i due mesi, dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C.
La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non
ammissione del candidato agli accertamenti sanitari.
Gli aspiranti non convocati entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello di presentazione della domanda debbono
considerarsi esclusi dall'arruolamento.
Tutte le comunicazioni saranno effettuate all'indirizzo di
residenza, comprese quelle relative agli aspiranti che stiano
adempiendo gli obblighi di leva.

                               Art. 8.
 
Accertamenti definitivi
 
Gli accertamenti definitivi che comprendono:
a) prove psico-attitudinali;
b) esami specialistici e visita medica generale,
avranno di massima il seguente svolgimento:
prove psico-attitudinali: 1a e 2a giornata;
esami specialistici e visita medica generale: 3a e 4a giornata;
eventuale visita medica di revisione: 5a giornata o
eventualmente altra da destinarsi.
Le prove psico-attitudinali sono effettuate dalla
sottocommissione di cui alla lettera b) del precedente art. 5, che
nella somministrazione dei tests di livello attribuira' un punteggio
massimo di 30 centesimi, ai fini della successiva graduatoria di
merito.
Le prove psico-attitudinali si concludono con una dichiarazione
di idoneita' o non idoneita' a prestare servizio nel Corpo di cui e'
data comunicazione agli aspiranti.
Non e' ammessa la revisione di tale giudizio.
Soltanto gli aspiranti dichiarati idonei alle prove
psicoattitudinali vengono sottoposti ai successivi accertamenti
sanitari.
Gli accertamenti sanitari sono effettuati dalla sottocommissione
di cui alla lettera c) del precedente art. 5.
Essi tendono ad accertare il possesso da parte degli aspiranti
delle qualita' fisiche necessarie per prestare servizio
incondizionato nel Corpo della Guardia di finanza.
Gli aspiranti che non risultino possedere tali qualita' fisiche
sono esclusi dall'arruolamento.
L'esclusione e' immediatamente comunicata all'interessato.
Alle qualita' fisiche e' attribuito un coefficiente da 1 a 4 in
ordine decrescente di efficienza. A ciascun coefficiente di idoneita'
e' attribuito un punteggio. Il punteggio finale, determinato dalla
somma dei singoli punti di valutazione, sara' convertito in
centesimi, per un massimo di 27 centesimi.

                               Art. 9.
 
Visita medica
 
L'aspirante non idoneo alla visita medica puo' presentare,
contestualmente alla dichiarazione di non idoneita' fisica, domanda
di ammissione alla visita medica di revisione (ove prevista).
Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui alla lettera d) del precedente art. 5 e verte soltanto sulla
malattia che ha dato luogo al giudizio di inidoneita' della
sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' fisica.
Qualora la sottocommissione di revisione proceda alla modifica
del precedente giudizio esprimendosi per l'idoneita', deve anche
attribuire il coefficiente di idoneita' fisica nonche' il punteggio
relativo.

                              Art. 10.
 
Mancata presentazione del candidato
 
L'aspirante che, regolarmente convocato, non si presenti nel
giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-attitudinali,
per la visita medica di primo accertamento o per la visita medica di
revisione sara' considerato rinunziatario ed escluso
dall'arruolamento.

                              Art. 11.
 
Requisiti fisici
 
Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
fisici dei candidati hanno il compito di selezionare elementi
destinati a divenire finanzieri in servizio permanente, che rientrano
nei previsti profili sanitari e che siano in ogni caso esenti da
infermita' e da imperfezioni fisiche, di cui al decreto ministeriale
17 maggio 2000, citato nelle premesse del presente bando, e diano
affidamento di poter ben assolvere tutti i compiti affidati al Corpo.
I candidati saranno sottoposti a visita:
neurologica;
psichiatrica;
otorinolaringoiatrica;
oculistica;
odontostomatologica;
ginecologica.
1) I candidati all'atto della visita medica devono, comunque,
avere:
statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e m. 1,61 per le
donne;
acutezza visiva:
uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore
alle 3 diottrie anche in un solo occhio;
campo visivo e motilita' oculare normale;
visione binoculare;
senso cromatico normale alle matassine colorate. Per gli
aspiranti del contingente di mare il senso cromatico dovra' essere
normale alle tavole pseudoisocromatiche.
I candidati con vizi visivi devono portare seco alla visita
medica le proprie lenti correttive "a tempiali".
La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati verra'
effettuata con lenti "a tempiali" e non con quelle "a contatto".
Saranno cause di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
Per quanto riguarda la funzione uditiva saranno considerati
idonei i candidati il cui deficit non sia superiore ai seguenti
parametri:
Monolaterale: valori compresi tra 25 e 35dB;
Bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%.
Saranno cause di inidoneita' i disturbi della parola anche se in
forma lieve e l'uso di sostanze psicoattive e/o la positivita' ai
relativi test tossicologici.
La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 26 elementi dentari; i denti mancanti, comunque, non
devono riguardare piu' di due coppie masticatorie contrapposte. La
protesi efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente
mancante.
Non sono ammesse comunque protesi mobili.
2) Saranno inoltre eseguiti i seguenti esami:
radiografia del torace;
dell'urina ed ematochimici;
elettrocardiografico e visita cardiologica;
test psico-clinici.
Gli aspiranti saranno eventualmente sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, al fine
di evidenziare particolari patologie.
I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi negli
accertamenti di cui al punto 1 saranno subito dichiarati non idonei
dalla competente sottocommissione medica, senza essere sottoposti
agli esami di cui al punto 2. Contro tale giudizio non e' ammessa
visita di revisione.
Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre
ricorso:
giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034 e decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, art. 68, 4o comma, cosi' come modificato dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla
data di comunicazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 9, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199.
3) Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame
radiografico, i candidati di sesso femminile, dovranno produrre in
sede di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a
cinque giorni dalla data di presentazione, che esclude la sussistenza
di detto stato. In assenza del referto, il candidato dovra', allo
scopo sopraindicato, essere sottoposto al test di gravidanza presso
il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
4) Per le concorrenti che all'atto delle visite mediche
risulteranno positive al test di gravidanza, sulla base dei
certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa
sede, la competente sottocommissione non potra' procedere agli
accertamenti previsti e dovra' esimersi dalla pronuncia del giudizio,
a mente dell'art. 3, comma 2o, del decreto ministeriale 17 maggio
2000, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Tali candidati saranno pertanto:
ammessi a successiva visita medica - che si svolgera' in data
3 settembre 2001 - al fine di accertarne l'idoneita' al servizio;
comunque esclusi dal concorso ai sensi dell'art. 3, comma 3,
del decreto ministeriale 17 maggio 2000 laddove lo stato di
temporaneo impedimento persista ancora all'atto della sopracitata
visita medica.

                              Art. 12.
 
Documentazione da produrre
 
Gli aspiranti giudicati idonei al termine degli accertamenti
definitivi, devono presentare, nel termine di quindici giorni
decorrenti dalla notifica della citata idoneita', al Comando
Provinciale della Guardia di finanza, presso il quale hanno
presentato la domanda di arruolamento, i seguenti documenti:
a) estratto dell'atto di nascita (non certificato);
b) certificato di cittadinanza italiana;
e) certificato di godimento dei diritti politici;
d) certificato di stato civile libero, di data non anteriore ad
un mese dal giorno dell'esibizione, rilasciato dal comune del luogo
di nascita. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto
di nascita rechi l'annotazione dello stato civile (in tal caso anche
quest'ultimo documento deve essere di data non anteriore ad un mese
dal giorno di esibizione);
e) stato di famiglia;
f) titolo di studio originale o copia eventualmente legalizzata
(tale legalizzazione e' necessaria solo nei casi previsti
dall'art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);
g) nulla osta della competente autorita' militare. Tale
documento deve essere prodotto soltanto dagli aspiranti che abbiano
gia' partecipato alla visita di leva (in congedo illimitato
provvisorio) o dagli iscritti nella lista di leva di mare;
h) eventuali documenti attestanti il possesso di titoli e
preferenze di cui agli artt. 13 e 14 ed, eventualmente, quelli che
diano diritto a punteggi aggiuntivi;
i) attestato previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di
istruzione secondaria di primo grado, per coloro i quali partecipano
ai posti riservati di cui all'art. 1, secondo comma;
l) uno dei seguenti documenti:
copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio
matricolare per gli aspiranti che abbiano prestato o prestino
servizio militare;
foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato
dell'esito di leva rilasciato dal comune per gli aspiranti che
abbiano soltanto concorso alla leva;
certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal
comune per gli aspiranti che non abbiano ancora concorso alla leva.
Gli aspiranti al passaggio che alla data di convocazione agli
accertamenti definitivi siano ancora in servizio militare non devono
presentare i documenti di cui alle lettere g) ed l), in quanto
richiesti d'ufficio.
Le certificazioni attestanti i requisiti di cui sopra, nonche' i
titoli di cui all'art. 13, potranno essere prodotti mediante
dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Le dichiarazioni false e mendaci
saranno perseguite penalmente al sensi dell'art. 26 della legge 4
gennaio 1968, n. 15.

                              Art. 13.
 
Titoli
 
E' attribuito un punteggio di merito, per un massimo di 13
centesimi, per i seguenti titoli:
per entrambi i contingenti:
a) diploma di laurea - 05/100;
b) istituti liceali - 04/100;
c) aver prestato servizio, senza demerito, quale ausiliario nel
Corpo - 3/100;
per il contingente ordinario:
a) diploma rilasciato da una delle seguenti scuole statali o
parificate:
(1) istituto tecnico aeronautico ad indirizzo:
navigazione aerea;
assistenza alla navigazione aerea;
(2) istituto tecnico commerciale con specializzazione
"programmatori";
(3) istituto tecnico industriale ad indirizzo "informatica";
(4) istituto tecnico industriale ad indirizzo
"telecomunicazioni";
Per i titoli di cui dal (1) al (4), e' attribuito un punteggio di
03/100,
b) altri diplomi di scuola media superiore quinquennale - 02/100;
c) brevetto civile di pilota di aeromobili o aliante rilasciato
dal Ministero dei trasporti - 02/100:
d) brevetto di paracadutista, rilasciato dalla SMIPAR, ovvero,
effettuato sotto controllo della SMIPAR e rilasciato dall'A.N.P.I. -
02/100.
Per il contingente di mare:
a) diploma rilasciato da una delle seguenti scuole statali o
parificate:
(1) istituto tecnico nautico ad indirizzo:
capitani;
macchinisti;
costruttori;
(2) istituto tecnico industriale ad indirizzo
"telecomunicazioni";
b) aver assolto gli obblighi di leva nella Marina Militare.
Per i titoli di cui alla lettera a) e' attribuito un punteggio di
03/100, per i titoli di cui alla lettera b), un punteggio di 02/100.
I suddetti titoli, presentati nei termini di cui all'art. 12,
devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno di
pubblicazione del bando.

                              Art. 14.
 
Graduatorie
 
Al termine degli accertamenti definitivi la sottocommissione di
cui alla lettera a) del precedente art. 5 procede alla formazione
delle graduatorie finali, una per il contingente ordinario ed una per
quello di mare (compresa quella relativa ai candidati che hanno
diritto alla riserva di posti di cui all'art. 1), secondo il
punteggio riportato da ciascun aspirante.
Il punto complessivo e' determinato dalla somma dei punteggi
attribuiti:
a) al punteggio riportato alle prove preliminari di cui
all'art. 6;
b) ai tests di livello secondo le modalita' di cui all'art. 8;
c) alle qualita' fisiche secondo le modalita' di cui
all'art. 8;
d) per il possesso dei titoli di cui al precedente art. 13.
A parita' di punteggio saranno osservate le norme di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998, n. 191.

                              Art. 15.
 
Incorporamento dei prescelti
 
Sono incorporati in qualita' di allievi finanzieri gli aspiranti
iscritti nelle graduatorie di cui al precedente art. 14 nei limiti
dei posti banditi, secondo l'ordine risultante dalle graduatorie
stesse e tenendo conto della riserva dei posti di cui al precedente
art. 1, secondo comma.
Con apposita comunicazione i prescelti saranno convocati per la
frequenza dei corsi della durata di mesi 10, che avranno inizio il
1o ottobre 2001.
Per gli allievi del contingente di mare il conseguimento di
particolari specializzazioni comportera' un ulteriore periodo di
corso della durata di mesi 10.
All'atto della presentazione al corso e prima della firma
dell'atto di arruolamento per contrarre la ferma quadriennale, gli
allievi sono sottoposti a visita medica, a cura del dirigente del
servizio sanitario del reparto d'istruzione, per stabilire se abbiano
mantenuto il requisito dell'idoneita' fisica.
L'allievo non piu' in possesso di tale idoneita' e' rinviato al
proprio domicilio a cura del Comando legione allievi.
La mancata presentazione nel giorno fissato presso il reparto di
istruzione viene considerata rinuncia.
Eventuali ritardi nella presentazione al corso dovuti a causa di
forza maggiore sono valutati a giudizio discrezionale insindacabile,
di volta in volta, dal Comando Centro di Reclutamento che puo'
ammettere alla frequenza del corso l'aspirante giunto in ritardo,
purche' tale ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il
ventesimo giorno dall'inizio del corso.
Il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, provvedera'
ad integrare, sempre entro venti giorni dall'inizio del corso, le
convocazioni, secondo l'ordine di graduatoria, per i posti comunque
resisi disponibili.

                              Art. 16.
 
Incorporamento degli aspiranti prescelti ma non incorporati per
mancata concessione del nulla osta da parte delle competenti
autorita' militari.
 
Gli aspiranti prescelti e non incorporati per diniego del "nulla
osta" da parte della competente autorita' militare, sono rinviati al
primo arruolamento utile al termine della causa ostativa, previa
visita medica, e sempre che conservino alla data del previsto
arruolamento tutti i requisiti di cui al precedente art. 2.

                              Art. 17.
 
Riduzione per viaggi in ferrovia
 
Gli aspiranti, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a
compiere per effetto delle loro convocazioni alle varie prove
previste dal concorso, nonche' per raggiungere le sedi dei reparti di
istruzione quando siano stati dichiarati idonei all'incorporamento,
avranno diritto al beneficio della tariffa militare in aderenza a
quanto previsto con decreto interministeriale n. 5795 in data
24 giugno 1959 e successive modificazioni.
Essi verranno provvisti della richiesta mod. M/B unificato,
unitamente al foglio di via, a cura dei Comandi della Guardia di
finanza competenti per territorio, per i viaggi dalla propria sede a
Roma e dal Centro di Reclutamento per i viaggi di ritorno in
famiglia.
Agli aspiranti incorporati spetta il rimborso delle spese di
viaggio sostenute per raggiungere la sede dei reparti di istruzione
per la frequenza del corso.
Le spese di vitto e alloggio, sostenute durante le varie fasi
concorsuali, sono a totale carico degli aspiranti.

                              Art. 18.
 
Trattamento economico degli allievi finanzieri
 
Durante il corso agli allievi finanzieri sara' corrisposta la
paga giornaliera di cui alle leggi 5 agosto 1981, n. 440, 5 luglio
1986, n. 342 e 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modifiche.
Gli allievi finanzieri godranno gratuitamente del vitto e della
vestizione, che sono a carico dello Stato.
Sono, invece, poste a carico degli allievi:
le spese per la manutenzione del vestiario;
le spese di carattere personale e straordinario.

                              Art. 19.
 
Assegnazione al termine del corso
 
Al termine del citato corso di istruzione, i finanzieri saranno
destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo
richiederanno, con l'obbligo di permanervi per almeno cinque anni.

                              Art. 20.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma primo, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso la banca
dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso od alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso
positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziali.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto all'accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento.
Il titolare del trattamento e' il Comandante Generale della Guardia
di finanza.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo.
Roma, 16 agosto 2000
Il Gen. C.A.: Mosca Moschini

 

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