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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Bando di esame per l'anno 2000 per l'iscrizione negli albi degli
avvocati presso varie sedi di corti di appello

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.57 del 21/7/2000
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:000E6635
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:10/11/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL MINISTRO
 
Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36,
relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato; il regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di
attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, recante
modificazioni all'ordinamento forense; il decreto legislativo Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme
sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli
esami forensi, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, art. 2, lettera b);
l'art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406, la legge 27 giugno 1988,
n. 242; la legge 20 aprile 1989, n. 142; il decreto del Presidente
della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101; la legge 24 febbraio 1997,
n. 27, relativa alla soppressione dell'albo dei procuratori legali e
a norme in materia di esercizio della professione forense;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per
la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari, nonche' l'art. 25,
decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, che istituisce la
sezione distaccata in Bolzano della corte di appello di Trento;
Ritenuta l'opportunita' di indire una sessione di esami di
avvocato presso le sedi delle corti di appello di Ancona, Bari,
Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania,
Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli,
Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino,
Trento, Trieste, Venezia e presso la sezione distaccata di Bolzano
della corte di appello di Trento per l'anno 2000;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetta per l'anno 2000 una sessione di esami per l'iscrizione
negli albi degli avvocati presso le sedi di corti di appello di
Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso,
Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina,
Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma,
Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la sezione
distaccata in Bolzano della corte di appello di Trento.

                               Art. 2.
1. L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto ed orale.
2. Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi
formulati dal Ministero della giustizia ed hanno per oggetto:
a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due
questioni in materia regolata dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due
questioni in materia regolata dal codice penale;
c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze
di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito
proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il
diritto penale ed il diritto amministrativo.
3. Le prove orali consistono:
a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle
prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui
almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal
candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile,
diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto
amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile,
diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto
ecclesiastico;
b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e
dei diritti e doveri dell'avvocato.

                               Art. 3.
Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno
alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:
12 dicembre 2000: parere motivato su questione in materia
civile;
13 dicembre 2000: parere motivato su questione in materia
penale;
14 dicembre 2000: atto giudiziario su quesito proposto, in
materia di diritto privato, di diritto penale e di diritto
amministrativo.

                               Art. 4.
1. La domanda di ammissione agli esami di cui all'art. 1, redatta
su carta da bollo, dovra' essere presentata, entro il 10 novembre
2000, alla corte di appello competente.
2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui
al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
3. Nelle domande dovranno essere indicate le cinque materie
scelte tra quelle indicate nel precedente art. 2, n. 3-a).
4. Le domande stesse dovranno essere corredate dai seguenti
documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:
a) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia
autentica dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla
competente autorita' scolastica attestante l'avvenuto conseguimento
della laurea;
b) certificato di compimento della pratica prescritta, ai sensi
del combinato disposto dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio
1934, n. 37, e degli articoli 9 e 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1990, n. 101;
c) ricevuta della tassa di L. 25.000 per l'ammissione agli
esami versata direttamente ad un concessionario della riscossione o
ad una banca o ad una agenzia postale, utilizzando il modulario F/23,
secondo l'indicazione - in particolare per quanto concerne il "Codice
dell'ufficio" - specificata nel decreto ministeriale 17 dicembre
1998, Ministero delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario
n. 209 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del
28 dicembre 1998. (1)
5. I candidati hanno facolta' di produrre dopo la scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre i
venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove
scritte, il certificato di cui al n. 4, lettera b) del presente
articolo.
Il termine perentorio di cui sopra sara' da considerarsi
osservato solo se il certificato perverra' (e non sara' meramente
spedito) alle corti di appello entro il termine stesso. Cio' al fine
di consentire alle commissioni il rispetto del termine previsto
dall'art. 17 regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
6. Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 18,
comma secondo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n 1578,
debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 4, lettera b)
del presente articolo un certificato dell'amministrazione presso la
quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.
7. Per coloro che abbiano ricoperto la carica di vice pretore
onorario, per i vice procuratori onorari e per i giudici onorari di
tribunali, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunciate,
le istruttorie e gli altri affari trattati.
8. I candidati potranno avvalersi del diritto di cui all'art. 1,
lettera a), decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403 (autocertificazione) limitatamente alla certificazione del
conseguimento della laurea in giurisprudenza.

                               Art. 5.
I cittadini della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la
lingua tedesca nelle prove dell'esame per l'iscrizione negli albi
degli avvocati che si terranno presso la sezione distaccata in
Bolzano della corte di appello di Trento.

                               Art. 6.
1. Ciascun commissario dispone di dieci punti di merito per ogni
prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti
punti intende assegnare al candidato.
2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di
almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per
almeno due prove.
3. Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio
complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un
punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.

                               Art. 7.
1. I candidati portatori di handicap debbono indicare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione all'handicap, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

                               Art. 8.
Con successivo decreto saranno nominate le commissioni
esaminatrici.
Roma, 6 luglio 2000
p. Il Ministro: Li Calzi
(1) Ulteriori informazioni per quanto riguarda il "Codice
dell'ufficio" possono essere assunte c/o la corte di appello
competente.

 

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