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MINISTERO DELLA DIFESA

Modifica del bando relativo ai concorsi, per titoli ed esami, per
l'ammissione di sei allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC)
del Corpo di Stato maggiore e del Corpo delle Capitanerie di porto
al 20° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di dodici
anni e per l'ammissione di centosettanta allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale
dei Corpi della Marina militare al 22° e 23° corso AUFP.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.47 del 15/6/2021
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:21E06524
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Rettifica
Numero di posti:6
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
Codice dell'Ordinamento militare e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti
ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della
difesa, dello Stato maggiore della Difesa, degli Stati maggiori di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento militare», e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Visto il decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556
del 23 aprile 2021, con il quale sono stati indetti i concorsi, per
titoli ed esami, per l'ammissione di sei allievi ufficiali piloti di
complemento (AUPC) della Marina militare al 20° corso AUPC e per
l'ammissione di complessivi centosettanta allievi ufficiali in ferma
prefissata della Marina militare, ausiliari del ruolo normale e del
ruolo speciale dei Corpi della Marina militare, al 22° e 23° corso
AUFP, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del 4 maggio 2021;
Vista la lettera n. M_D MSTAT0044352 del 24 maggio 2021, con la
quale lo Stato maggiore della Marina ha chiesto di incrementare di
una unita' i cinquantasei posti banditi per l'ammissione al 22° corso
allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale,
portando a quarantanove i quarantotto posti previsti per il Corpo di
Stato maggiore;
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0100212 del 26 maggio 2021,
con la quale lo Stato maggiore della Difesa, trattandosi di esigenze
compensative in termini quantitativi e finanziari, ha autorizzato la
devoluzione di un posto non bandito nel concorso allievi ufficiali
piloti di complemento al concorso allievi ufficiali in ferma
prefissata;
Ravvisata l'esigenza di dover procedere alla correzione di alcuni
refusi contenuti nell'art. 1, comma 1, nell'art. 2, comma 5,
nell'art. 3, comma 1, lettera m), n. 14) e comma 2, nell'art. 9,
comma 8, nell'art. 12, comma 5, nell'art. 17, comma 2 e nell'allegato
«F», punto 2. del medesimo bando di concorso indetto con il precitato
decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del 23 aprile
2021;
Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021
0074136 del 17 febbraio 2021, con il quale gli e' stata attribuita la
delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in
materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell'Arma
dei carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi e
integrativi dei bandi di concorso;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi indicati nelle premesse, l'art 1, comma 1 del
decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del 23 aprile
2021, citato nelle premesse, e' cosi' modificato:
«Art. 1 (Posti a concorso). - 1. Sono indetti i concorsi, per
titoli ed esami, per l'ammissione di allievi ufficiali piloti di
complemento (AUPC), del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle
Capitanerie di porto, al 20° corso di pilotaggio aereo con obbligo di
ferma di anni dodici e per l'ammissione di allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale
dei Corpi della Marina militare al 22° e 23° corso AUFP, come di
seguito specificati:
(omissis);
c) per l'ammissione al 22° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, cinquantasette
posti, di cui:
1) quarantanove posti per il Corpo di Stato maggiore;
(omissis)».

                               Art. 2 

Per i motivi indicati nelle premesse, l'art. 2, comma 5 del
decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del 23 aprile
2021, citato nelle premesse, e' cosi' modificato:
«Art. 2 (Riserve di posti).
(Omissis).
5. Dei quarantanove posti per il Corpo di Stato maggiore, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), cinque sono riservati al
coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale
di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze
armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di
servizio.»

                               Art. 3 

Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 3, comma 1, lettera
m), n. 14) e comma 2 del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL
REG2021 0200556 del 23 aprile 2021, citato nelle premesse, e' cosi'
modificato:
«Art. 3 (Requisiti).
(Omissis);
m) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
(omissis);
14) per i quarantanove posti per il Corpo di Stato maggiore e
per i trenta posti per il Corpo delle Capitanerie di porto, da
ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP),
ausiliari del ruolo speciale, di cui rispettivamente all'art. 1,
comma 1, lettera c), numero 1) e lettera e), diploma di istruzione
secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata
quadriennale integrato dal corso annuale, previsto dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni,
per l'ammissione ai corsi universitari nonche' diploma di istruzione
secondaria di secondo grado conseguito a seguito della
sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per
l'iscrizione ai corsi di laurea;
(omissis).
2. Ai fini dell'ammissione al corso allievi ufficiali piloti di
complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti
di idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio militare per
l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo per allievi ufficiali
piloti di complemento della Marina militare. Detta idoneita' sara'
accertata con le modalita' indicate nei successivi articoli 10, 11,
12, 13 e 14 del presente decreto.
(Omissis)».

                               Art. 4 

Per i motivi indicati nelle premesse, l'art. 9, comma 8 del
decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del 23 aprile
2021, citato nelle premesse, e' cosi' modificato:
«Art. 9 (Prova scritta).
(Omissis).
8. Al termine delle prove scritte la commissione esaminatrice
individuera' i concorrenti da convocare agli accertamenti
psico-fisici di cui al successivo art. 10, nei limiti numerici di
seguito indicati, per il concorso AUFP formando le graduatorie
provvisorie relative alla sola prova scritta di ragionamento logico
distinte per concorso, ruolo, Corpo e specialita', mentre per il
concorso AUPC formando la graduatoria secondo il punteggio risultante
dalla somma della votazione riportata nella prova scritta di
ragionamento logico e del voto conseguito nella prova di conoscenza
della lingua inglese:
(omissis)».

                               Art. 5 

Per i motivi indicati nelle premesse, l'art. 12, comma 5 del
decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del 23 aprile
2021, citato nelle premesse, e' cosi' modificato:
«Art. 12 (Prove di efficienza fisica (solo per il concorso di cui
all'art. 1, comma 1, lettere a) e c) numero 2)).
(Omissis).
5. I criteri per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza
fisica, di cui ai precedenti commi 3 e 4, sono stabiliti nei
rispettivi allegati. I giudizi, che saranno comunicati ai concorrenti
seduta stante e per iscritto della preposta commissione, sono
definitivi e inappellabili. I concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.»

                               Art. 6 

Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 17, comma 2 del
decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del 23 aprile
2021, citato nelle premesse, e' cosi' modificato:
«Art. 17 (Graduatorie di merito).
(Omissis).
2. Le graduatorie di cui al precedente comma 1 saranno formate
secondo l'ordine dei punteggi ottenuti sommando:
(omissis).
Una volta terminata la suddetta procedura, la commissione
esaminatrice procedera' all'assegnazione del Corpo (Stato maggiore o
Capitanerie di porto) ai primi sei vincitori con le seguenti
modalita':
i suddetti vincitori saranno ripartiti, secondo l'ordine della
graduatoria di merito, alternativamente tra il Corpo di Stato
maggiore e il Corpo delle Capitanerie di porto fino al raggiungimento
dei due posti previsti per il Corpo delle Capitanerie di porto,
assegnando al primo in graduatoria il Corpo corrispondente alla
desiderata espressa nella domanda di partecipazione; ultimata tale
procedura, i rimanenti vincitori saranno assegnati al Corpo di Stato
maggiore;
qualora scorrendo la medesima graduatoria (sempre nell'ambito
dei primi sei posti) la commissione individui un vincitore assegnato
a un Corpo diverso da quello della desiderata espressa nella domanda
di partecipazione, assegnera' all'interessato il Corpo richiesto solo
se risulti, in ordine di graduatoria, un altro vincitore in una
situazione opposta per la compensazione (es. un vincitore assegnato
al Corpo delle Capitanerie di porto, ma richiedente il Corpo di Stato
maggiore, sara' assegnato al Corpo di Stato maggiore solo se,
nell'ambito dei primi sei posti, risultera' in ordine di graduatoria
un altro vincitore assegnato al Corpo di Stato maggiore ma
richiedente il Corpo delle Capitanerie di porto);»

                               Art. 7 

Per i motivi indicati nelle premesse, l'allegato «F», punto 2.
del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del 23
aprile 2021, citato nelle premesse, e' cosi' modificato:

«Allegato "F"
(art. 12, comma 3 del bando)

Prove di efficienza fisica per AUPC

1. Modalita' di svolgimento delle prove di efficienza fisica e di
attribuzione del punteggio nella prova di nuoto.
(Omissis).
2. Modalita' di valutazione dell'idoneita' nelle prove di efficienza
fisica.
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il
concorrente dovra' essere risultato idoneo in ciascuna delle prove di
cui al precedente punto 1., lettere a., b. e c.. Qualora il
concorrente non consegua l'idoneita' anche in una sola prova, sara'
giudicato inidoneo alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio,
definitivo e inappellabile, comportera' l'esclusione dal concorso.
Il punteggio conseguito nella prova di nuoto, di cui al
precedente punto 1., lettera a., concorrera' alla formazione della
graduatoria di merito di cui all'art. 17 del bando.»

                               Art. 8 

Per quanto non previsto nel presente decreto rimangono invariate
le originarie disposizioni del bando di concorso.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, 3 giugno 2021

Il vice direttore generale: Santella

 

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