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BANCA D'ITALIA
Concorsi pubblici per l'assunzione di 60 Coadiutori
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.88 del 11/11/2014 |
Ente: | BANCA D'ITALIA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 14E05133 |
Sezione: | Altri enti |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 11/12/2014 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
Art. 1
Requisiti di partecipazione e di assunzione
La Banca d'Italia indice i seguenti concorsi pubblici per
l'assunzione di:
A. 35 Coadiutori con orientamento nelle discipline
economico-aziendali
B. 15 Coadiutori con orientamento nelle discipline giuridiche
C. 10 Coadiutori con orientamento nelle discipline statistiche
e/o matematico-finanziarie
Sono richiesti i seguenti requisiti.
1. Laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio
di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti
classi:
scienze economico-aziendali (M/77 o 84/S); scienze
dell'economia (M/56 o 64/S); finanza (M/16 o 19/S); statistica
economica, finanziaria ed attuariale (91/S); scienze statistiche
(M/82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (M/83);
ingegneria gestionale (M/31 o 34/S); matematica (M/40 o 45/S); fisica
(M/17 o 20/S); giurisprudenza (MG/01 o 22/S); relazioni
internazionali (M/52 o 60/S); scienze della politica (M/62 o 70/S);
altro diploma equiparato ad uno dei suddetti titoli ai sensi del
Decreto Interministeriale 9 luglio 2009
ovvero
diploma di laurea di «vecchio ordinamento», conseguito con un
punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente in una delle
seguenti discipline:
economia e commercio; statistica; matematica; fisica;
giurisprudenza; scienze politiche; scienze dell'amministrazione;
scienze internazionali e diplomatiche; altra laurea a esso equiparata
o equipollente per legge.
E' altresi' consentita la partecipazione ai possessori di titoli
di studio conseguiti all'estero o di titoli esteri conseguiti in
Italia con votazione corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti
equipollenti, secondo la vigente normativa, a uno dei titoli
sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.
2. Eta' non superiore ai 40 anni, secondo quanto previsto dal
Regolamento del Personale della Banca d'Italia in base alla facolta'
di deroga di cui all'art. 3, comma 6, della legge 127/1997 in tema di
limiti di eta' per la partecipazione ai pubblici concorsi. Il limite
massimo di 40 anni:
2.1 e' elevato di un anno per i coniugati e di un anno per ogni
figlio fino a un massimo di 2 anni;
2.2 e' elevato di 5 anni nei confronti di vedovi o vedove di
dipendenti della Banca d'Italia deceduti in attivita' di servizio;
2.3 non e' operante per i dipendenti della Banca d'Italia
inquadrati in un grado diverso da quello di Coadiutore che, forniti
degli altri requisiti, chiedono di partecipare al concorso.
3. Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione
Europea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge.
4. Idoneita' fisica alle mansioni.
5. Godimento dei diritti politici.
6. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da
svolgere nell'Istituto.
I cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea devono
possedere i seguenti ulteriori requisiti.
7. Godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza.
8. Adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere
posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della
domanda; il possesso del requisito di cui al punto 8 viene verificato
durante le prove del concorso; l'equipollenza del titolo di studio e
gli altri requisiti devono essere posseduti alla data di assunzione.
La Banca d'Italia puo' verificare l'effettivo possesso dei
requisiti previsti dal presente bando in qualsiasi momento, anche
successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all'eventuale
instaurazione del rapporto d'impiego.
La Banca d'Italia dispone l'esclusione dal concorso, non da'
seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto
d'impiego dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o piu' dei
requisiti previsti dal bando. Le eventuali difformita' riscontrate
rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono
segnalate all'Autorita' giudiziaria.
Art. 2
Domanda di partecipazione.
Termine per la presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio
delle ore 18:00 dell'11 dicembre 2014 (ora italiana), utilizzando
esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito internet della
Banca d'Italia all'indirizzo www.bancaditalia.it seguendo le
indicazioni ivi specificate.
La data di presentazione della domanda e' attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non
permettera' piu' l'accesso e l'invio della domanda. Al fine di
evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione in
prossimita' della scadenza del termine previsto dal bando, si
raccomanda vivamente di formalizzare per tempo la propria
candidatura, tenuto anche conto del tempo necessario per completare
l'iter di registrazione propedeutico alla presentazione della
domanda.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della
domanda di partecipazione al concorso.
I candidati devono indicare nella domanda on-line un indirizzo al
quale la Banca d'Italia inviera' le comunicazioni inerenti al
concorso, con l'eccezione di quelle effettuate con le modalita' di
cui agli artt. 4 e 5 (effettuate tramite pubblicazione sul sito
internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it).
E' consentita la partecipazione ad uno solo dei concorsi di cui
all'art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per piu'
di un concorso, la Banca d'Italia prende in considerazione l'ultima
candidatura presentata in ordine di tempo. A tal fine, fa fede la
data di presentazione della domanda registrata dal sistema
informatico.
Il giorno della prima prova i candidati verranno chiamati a
confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante
sottoscrizione di un'apposita dichiarazione all'atto
dell'identificazione, previa esibizione di un documento (cfr. art. 6
comma 1). Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di
autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, con ogni conseguenza anche di ordine penale
in caso di mendacio e applicazione delle sanzioni previste dall'art.
76 del suddetto decreto.
Non sono tenute in considerazione e comportano quindi
l'esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il
mancato possesso di uno o piu' requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso.
La Banca d'Italia comunica formalmente agli interessati il
provvedimento di esclusione.
La Banca d'Italia non assume alcuna responsabilita' per il
mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati
che sia da imputare a disguidi postali o telematici, alla mancanza di
chiarezza nell'indicazione dei recapiti ovvero a omessa o tardiva
segnalazione da parte del candidato del cambiamento dei recapiti
stessi.
I nominativi dei candidati ammessi alla prima prova vengono
pubblicati sul sito internet della Banca, all'indirizzo
www.bancaditalia.it, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della
stessa.
L'ammissione alle prove avviene comunque con la piu' ampia
riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione
richiesti dal bando.
I candidati che, nati anteriormente all'11 dicembre 1974,
intendono usufruire delle elevazioni del limite di eta' o delle
esenzioni da tale limite previste dall'art. 1 devono farne espressa
menzione nella domanda, specificando la condizione che da' titolo al
beneficio. In caso contrario la domanda non e' ritenuta regolare e
comporta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso.
I candidati che ritengono di avere titolo, in relazione alla
specifica condizione di disabilita', a tempi aggiuntivi e/o ad ausili
per lo svolgimento delle prove (ex art. 20 L. 104/1992 e art. 16,
comma 1, L. 68/1999) dovranno compilare il "Quadro A"
dell'applicazione. Tali candidati possono, per ogni evenienza,
prendere contatto con il Servizio Risorse umane, Divisione Assunzioni
e selezioni esterne (tel. 0647921). Sulla base di quanto dichiarato
nel "Quadro A" le strutture sanitarie della Banca d'Italia
valuteranno la sussistenza delle condizioni per la concessione dei
richiesti tempi aggiuntivi e/o ausili. Qualora la Banca d'Italia
riscontri la non veridicita' di quanto dichiarato dal candidato,
procedera' all'annullamento delle prove dallo stesso sostenute.
I candidati affetti da invalidita' uguale o superiore all'80%,
che non sono tenuti a sostenere l'eventuale prova preselettiva ai
sensi dell'art. 20 della L. n. 104/1992, comma 2-bis, introdotto dal
D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014,
dovranno compilare il "Quadro B" dell'applicazione. Al fine di
verificare la sussistenza delle condizioni per l'esonero, la Banca
d'Italia chiedera' la presentazione alle proprie strutture sanitarie
della documentazione comprovante il riconoscimento della suddetta
invalidita'; detta documentazione dovra' pervenire prima della data
fissata per lo svolgimento dell'eventuale prova preselettiva, pena la
decadenza dal beneficio. In ogni caso, qualora la Banca d'Italia
riscontri, anche successivamente, la non veridicita' di quanto
dichiarato dal candidato, procedera' all'esclusione dal concorso.
Art. 3
Test preselettivo
La Banca d'Italia - al fine di assicurare l'efficacia e la
celerita' della procedura selettiva - organizza test preselettivi per
ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1 per i quali sia pervenuto un
numero di domande di partecipazione superiore alle 2.000 unita'.
Il test preselettivo e' articolato in due sezioni che riguardano
l'accertamento della conoscenza:
1. delle materie previste per la prova scritta di cui ai
programmi allegati;
2. della lingua inglese.
Alla prima sezione viene attribuito fino ad un massimo di 70
punti; alla seconda fino ad un massimo di 30 punti.
Alla predisposizione e allo svolgimento dei test sovrintende, per
ciascun concorso, un Comitato nominato dalla Banca d'Italia.
Il test preselettivo e' corretto in forma anonima con l'ausilio
di tecnologia informatica. I criteri di attribuzione del punteggio
per ciascuna risposta esatta, omessa o errata vengono comunicati
prima dell'inizio della prova.
I candidati sono classificati in ordine decrescente in base al
punteggio complessivo del test che risulta dalla somma dei punteggi
conseguiti nelle due sezioni. Vengono quindi chiamati a sostenere la
prova scritta di cui all'art. 5 i candidati classificatisi nelle:
- prime 350 posizioni relativamente al concorso di cui alla
lettera A dell'art. 1 - ovvero fino all'80% dei presenti, con
arrotondamento all'unita' superiore, se questi ultimi sono in numero
pari o inferiore a 350 - nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima
posizione utile;
- prime 200 posizioni relativamente al concorso di cui alla
lettera B dell'art. 1 - ovvero fino all'80% dei presenti, con
arrotondamento all'unita' superiore, se questi ultimi sono in numero
pari o inferiore a 200 - nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima
posizione utile;
- prime 100 posizioni relativamente al concorso di cui alla
lettera C dell'art. 1 - ovvero fino all'80% dei presenti, con
arrotondamento all'unita' superiore, se questi ultimi sono in numero
pari o inferiore a 100 - nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima
posizione utile.
In occasione dello svolgimento del test sono comunicati:
- il giorno a partire dal quale vengono pubblicati sul sito
internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it i risultati
conseguiti da ciascun candidato;
- il giorno e il luogo di effettuazione della prova scritta di
cui all'art. 5.
I risultati conseguiti da ciascun candidato nel test preselettivo
con l'indicazione dell'eventuale ammissione alla prova scritta,
vengono pubblicati esclusivamente sul sito internet della Banca
d'Italia www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di
notifica ad ogni effetto di legge.
Il punteggio conseguito nel test preselettivo non concorre alla
formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria
di merito.
Art. 4
Convocazioni
Ai candidati ammessi viene data notizia del calendario e del
luogo di effettuazione del test tramite avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - di uno dei martedi' o venerdi' del mese di febbraio 2015.
Con le stesse modalita' e gli stessi tempi viene data notizia del
calendario e del luogo di effettuazione della prova scritta nel caso
in cui, secondo quanto previsto dall'art. 3, non venga effettuato il
test preselettivo per uno o piu' dei concorsi di cui all'art. 1.
Con le stesse modalita' e gli stessi tempi - qualora per motivi
organizzativi non sia ancora possibile determinare data e luogo di
svolgimento del test o, eventualmente, della prova scritta - viene
indicata la Gazzetta Ufficiale sulla quale tale avviso viene
successivamente pubblicato.
Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano
necessario rinviare lo svolgimento della prima fase di selezione
(test o prova scritta) dopo la pubblicazione del calendario, la
notizia del rinvio e del nuovo calendario viene prontamente diffusa
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Tutte le suesposte informazioni sono disponibili anche sul sito
internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it
La Banca d'Italia non assume responsabilita' in ordine alla
diffusione di informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte
di fonti non autorizzate.
Art. 5
Commissioni di concorso. Prove d'esame
La Banca d'Italia nomina per ciascun concorso di cui all'art. 1
una Commissione con l'incarico di sovrintendere alle prove d'esame.
Le prove d'esame consistono in una prova scritta e in una prova
orale sulle materie indicate nei programmi allegati e si svolgono a
Roma.
La prova scritta prevede lo svolgimento di due elaborati sulle
materie indicate nei programmi d'esame allegati e di una prova in
lingua inglese.
Le tracce proposte dalla Commissione possono assumere la forma di
quesiti collegati tra loro che possono avere per oggetto anche
l'esame di un caso pratico. La prova scritta di lingua inglese puo'
consistere nella sintesi in lingua di uno dei due elaborati di cui al
comma precedente o nel commento in lingua di un brano proposto dalla
Commissione su argomenti inerenti le materie del concorso.
Nella valutazione degli elaborati la Commissione verifica la
capacita' del candidato di individuare e sintetizzare gli aspetti
salienti delle questioni proposte, utilizzare il proprio patrimonio
concettuale, argomentare, collegare ed esporre. La prova scritta di
lingua inglese e' volta a verificarne il livello di conoscenza in
relazione a un utilizzo della stessa come strumento di lavoro.
Per lo svolgimento della prova scritta e' consentita la
consultazione di testi normativi non commentati ne' annotati,
esclusivamente in forma cartacea. Non e', tuttavia, consentita la
consultazione delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia e
dei Regolamenti della CONSOB, nonche' di manuali o di appunti di
alcun genere ne' del vocabolario di lingua inglese. A discrezione
della Commissione potra' essere consentito l'uso di calcolatrici
elettroniche non programmabili.
La prova scritta e' corretta in forma anonima. Vengono valutate
esclusivamente le prove dei candidati che abbiano svolto entrambi gli
elaborati e la prova scritta di lingua inglese.
Gli elaborati sulle materie del programma sono valutati fino a un
massimo di 50 punti, attribuendo a ognuno dei due elaborati fino a un
massimo di 25 punti. La prova scritta di lingua inglese e' valutata
fino a un massimo di 5 punti. La prova e' superata da coloro che
hanno ottenuto almeno 15 punti in ognuno dei due elaborati e almeno 3
punti nella prova scritta di lingua inglese. La votazione complessiva
della prova risulta dalla somma dei tre punteggi utili.
I risultati conseguiti da ciascun candidato nella prova scritta,
con l'indicazione dell'eventuale ammissione alla prova orale e della
data di convocazione, vengono pubblicati esclusivamente sul sito
internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione
assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
I concorrenti che superano la prova scritta vengono ammessi a
sostenere una prova orale che consiste in un colloquio sulle materie
indicate nei programmi allegati e in una conversazione in lingua
inglese; possono inoltre formare oggetto di colloquio l'argomento
della tesi di laurea e le esperienze professionali maturate.
Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato
anche casi pratici, tende ad accertare la maturita' di pensiero, la
capacita' di giudizio, il livello di preparazione universitaria e la
capacita' di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti. La
conversazione in lingua inglese e' volta a verificarne il livello di
conoscenza in relazione a un utilizzo della stessa come strumento di
lavoro.
La prova orale viene valutata con l'attribuzione di un punteggio
massimo di 50 punti ed e' superata dai candidati che conseguono una
votazione di almeno 30 punti.
I risultati dei candidati che abbiano sostenuto la prova orale
vengono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia
www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad
ogni effetto di legge.
Art. 6
Adempimenti per la partecipazione alle prove
Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identita' ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall'art. 35 del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa). I cittadini di altri Stati membri dell'Unione
Europea devono essere muniti di documento equipollente.
Il documento deve essere in corso di validita' secondo le
previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti.
Art. 7
Graduatorie
Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito i
punteggi minimi previsti per le prove di cui all'art. 5, commi 8 e
12.
Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato
dalla somma delle votazioni riportate nelle prove scritte e orali.
Le Commissioni di cui all'art. 5 compilano le rispettive
graduatorie di merito seguendo l'ordine decrescente del punteggio
complessivo.
La Banca d'Italia forma le graduatorie finali in base alle
relative graduatorie di merito e a eventuali titoli di riserva o
preferenza (1) , rilevanti per la Banca d'Italia, dichiarati nella
domanda.
Ai sensi dell'art. 15/II del Regolamento del Personale della
Banca d'Italia, gli elementi che hanno superato le prove d'esame
possono usufruire della riserva di posti nella misura di 2 per la
lettera A, di 1 per la lettera B e di 1 per la lettera C, nell'ordine
e con precedenza, in taluna delle seguenti categorie:
- orfani, vedovi o vedove di dipendenti della Banca deceduti
per causa di servizio;
- orfani, vedovi o vedove di dipendenti della Banca deceduti in
servizio;
- orfani o figli di ex dipendenti della Banca cessati dal
servizio per infortunio o malattia dipendenti da causa di servizio
ovvero a domanda per inabilita'.
I candidati che intendono far valere tale titolo di riserva
devono farne espressa menzione nella domanda.
Fermo restando quanto precede, qualora piu' candidati risultino
in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu'
giovane di eta'.
La Banca d'Italia, nel caso di mancata assunzione del servizio da
parte di taluno dei vincitori, si riserva la facolta' di coprire, in
tutto o in parte, i posti rimasti vacanti con altri elementi idonei
seguendo l'ordine della relativa graduatoria finale.
La Banca d'Italia si riserva la facolta' di utilizzare le
graduatorie finali dei concorsi di cui all'art. 1 entro diciotto mesi
dalle date di approvazione delle stesse.
Le graduatorie finali sono pubblicate sul sito internet
www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad
ogni effetto di legge.
(1) Ai sensi del Regolamento del Personale della Banca d'Italia,
Parte II, art. 15, comma 3: "Nelle graduatorie per l'assunzione
dei vincitori di pubblici concorsi - salve in ogni caso le
precedenze e le preferenze stabilite da disposizioni di legge
vincolanti per la Banca - costituiscono titolo di preferenza la
qualita', nell'ordine e a parita' di merito, di dipendente o ex
dipendente della Banca con riguardo ai periodi di servizio
prestato; di orfano, vedovo o vedova di dipendente della Banca
deceduto per causa di servizio; di orfano, vedovo o vedova di
dipendente deceduto in servizio; di orfano di pensionato della
Banca; di figlio di pensionato o di dipendente."
Art. 8
Adempimenti per l'assunzione
Gli elementi utilmente classificati nelle graduatorie finali ai
fini dell'assunzione devono autocertificare il possesso dei requisiti
di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo le modalita'
previste nel D.P.R. 445/2000. Ai fini della verifica del possesso del
requisito di cui all'art. 1, comma 2, punto 6, sara' richiesto di
rendere dichiarazioni relative all'eventuale sussistenza di condanne
penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta o di
sottoposizione a misure di sicurezza ovvero di carichi pendenti.
Art. 9
Visita medica propedeutica all'assunzione
La Banca d'Italia ha la facolta' di sottoporre gli elementi da
assumere a visita medica per verificare il possesso del requisito di
cui all'art. 1, punto 4.
Art. 10
Nomina e assegnazione
Tutti gli elementi utilmente classificati nelle graduatorie
finali dovranno comunicare alla Banca d'Italia - qualora non abbiano
gia' provveduto in sede di compilazione della domanda on- line - un
indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale verranno
indirizzate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni di avvio del
procedimento di nomina e assegnazione ed eventuali altre
comunicazioni.
La Banca d'Italia procede all'assunzione dei vincitori che non
hanno tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare
nell'Istituto e sono in possesso dei requisiti regolamentari previsti
per l'assunzione stessa. Essi sono nominati, in esperimento, nel
grado di Coadiutore e, se riconosciuti idonei al termine
dell'esperimento, che ha la durata di sei mesi, conseguono la
conferma nel grado con la medesima decorrenza del provvedimento di
nomina. Nell'ipotesi di esito sfavorevole, l'esperimento e'
prorogato, per una sola volta, di altri sei mesi.
L'accettazione della nomina non puo' essere in alcun modo
condizionata.
Il rapporto d'impiego dei cittadini di un altro Stato membro
dell'Unione Europea e' regolato tenendo conto delle limitazioni di
cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174, recante norme "sull'accesso
dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di
lavoro" presso gli enti pubblici.
In seguito alla nomina, gli interessati devono assumere servizio
presso la sede di lavoro che viene loro assegnata all'atto
dell'assunzione, entro il termine che sara' stabilito. Eventuali
proroghe di detto termine sono concesse solo per giustificati motivi.
Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede di lavoro
assegnata entro il prescritto termine decadono dalla nomina, come
previsto dalle vigenti disposizioni del Regolamento del Personale
della Banca d'Italia.
Art. 11
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in materia di
protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dai
candidati sono raccolti presso la Banca d'Italia, Servizio Risorse
umane, Divisione Assunzioni e selezioni esterne, per le finalita' di
gestione del concorso e sono trattati anche in forma automatizzata.
Il trattamento degli stessi, per coloro che saranno assunti, prosegue
anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro per le
finalita' inerenti alla gestione del medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso
di rifiuto a fornire i dati richiesti la Banca d'Italia procede
all'esclusione dal concorso ovvero non da' corso all'assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono
trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi
104/1992 e 68/1999. I dati di cui all'art. 8 del presente bando sono
trattati allo scopo di accertare il possesso del requisito di
assunzione della compatibilita' dei comportamenti tenuti dagli
interessati con le funzioni da espletare nell'Istituto, in base a
quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d'Italia.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad
altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto
dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e
regolamenti.
Agli interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del citato
D.Lgs., tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li
riguardano nonche' alcuni diritti connessi tra cui quello di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della
Banca d'Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma,
titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il Capo
del Servizio Risorse umane. Oltre al responsabile del trattamento,
potranno venire a conoscenza dei dati che riguardano i candidati, in
qualita' di incaricati del trattamento, i dipendenti della Banca
d'Italia addetti alla Divisione Assunzioni e selezioni esterne del
Servizio Risorse umane.
Art. 12
Responsabile del procedimento
L'Unita' organizzativa responsabile del procedimento e' il
Servizio Risorse umane. Il responsabile del procedimento e' il Capo
pro tempore di tale Servizio.
IL DIRETTORE GENERALE: S. ROSSI
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