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UNIVERSITA' DI FERRARA
Concorso, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato di
ricerca in ingegneria industriale - anno accademico 1999-2000
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.98 del 10/12/1999 |
Ente: | UNIVERSITA' DI FERRARA |
Località: | Ferrara (FE) |
Codice atto: | 99E10000 |
Sezione: | Altri enti |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 9/1/2000 |
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IL RETTORE
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e, in particolare, gli articoli 68 e seguenti concernenti la
istituzione dei corsi di dottorato di ricerca;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, norme in materia di borse di
studio e di dottorato di ricerca nelle Universita';
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6,
in base al quale le universita' sono dotate di autonomia
regolamentare;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398 articoli 6 e 7, norme in
materia di borse di studio universitarie;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno
1997 - Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
decisionali di controllo;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1999, n. 162, "Regolamento in
materia di dottorato di ricerca";
Visto il "Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca" approvato
nella seduta del senato accademico del 15 settembre 1999 e dal
Consiglio di amministrazione del 22 settembre 1999 ed emanato con
decreto rettorale n. 1000 del 1 ottobre 1999;
Visto il decreto rettorale n. 1089 del 29 ottobre 1999 con il quale
vengono istituiti i corsi di dottorato di ricerca;
Fatta riserva di eventuali e successive integrazioni al presente
bando di concorso;
Decreta:
Art. 1.
E' indetto presso l'Universita' di Ferrara concorso pubblico per
esami per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in ingegneria
industriale per l'anno accademico 1999-2000.
Vengono indicati di seguito i posti messi a concorso, il numero
delle borse di studio, la durata del corso, le sedi consorziate e gli
indirizzi di ricerca:
durata: 3 anni;
posti n. 3;
borse di studio: 2 conferite su fondi ripartiti dai decreti del
Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n.
210;
I titolari di assegni di ricerca e i candidati extracomunitari
borsisti del Governo italiano che abbiano superato le prove d'esame
per l'ammissione al dottorato di ricerca sono ammessi al dottorato in
soprannumero, senza borsa di studio, nel limite del 50% dei posti
istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso.
Art. 2.
Requisiti per l'accesso ai corsi
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza
limitazione di eta' e cittadinanza, coloro i quali siano in possesso
di diploma di laurea ovvero di titolo conseguito presso universita'
straniere, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche
italiane, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di
cooperazione e mobilita'; qualora il titolo non sia stato
riconosciuto, sara' il collegio dei docenti del dottorato di ricerca
a deliberare sull'equipollenza del titolo accademico conseguito
all'estero, ai soli fini dell'ammissione al corso.
Possono inoltre presentare domanda di partecipazione i titolari di
assegni di ricerca e extracomunitari borsisti del Governo italiano.
Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre la data del 20
dicembre 1999. In tal caso, l'ammissione verra' disposta "con
riserva" ed il candidato sara' tenuto a presentare, a pena di
decadenza, il certificato o relativa autocertificazione di laurea
prima dell'inizio delle prove di esame.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo il
modello allegato al presente bando con indicato il domicilio eletto
agli effetti del concorso, dovra' pervenire al rettore
dell'Universita' degli studi di Ferrara, segreteria delle facolta' di
ingegneria e architettura, via Savonarola, 9 - 44100 Ferrara, entro e
non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con una
delle seguenti modalita':
presentata direttamente alla segreteria delle facolta' di
ingegneria e architettura - via Savonarola, 9 Ferrara, orario per il
pubblico dalle ore 9 alle ore 11,30 tutti i giorni escluso il sabato;
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
trasmessa al seguente numero fax 0532293347.
A tal fine non si terra' conto delle domande pervenute dopo tale
data, anche se spedite prima. L'Amministrazione non risponde per
eventuali disguidi postali o tecnici.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso dovra'
dichiarare con chiarezza e precisione (a macchina o in stampatello)
sotto la propria responsabilita':
le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la residenza
ed il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il
codice di avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico).
Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari ed
extracomunitari, un recapito italiano o l'indicazione della propria
ambasciata o consolato in Italia, eletta quale proprio domicilio;
l'esatta denominazione del concorso di dottorato cui intende
partecipare;
la propria cittadinanza e di godere dei diritti civili e politici
nello Stato di appartenenza o di provenienza;
la laurea posseduta o che si conseguira', la data e l'Universita'
presso cui e' stata o sara' conseguita, ovvero il titolo equipollente
conseguito presso una universita' straniera, nonche' la data del
decreto rettorale con il quale e' stato dichiarato il riconoscimento
stesso, o nel caso il titolo straniero non sia stato dichiarato
equipollente; richiesta di dichiarazione di equipollenza, corredata
dai documenti utili a consentire al collegio dei docenti la
dichiarazione di equipollenza ai soli fini dell'ammissione al
dottorato;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti;
di indicare di conoscere le lingue richieste dal presente bando;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa ne' per mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento della domanda e di eventuali altri
documenti prodotti;
di essere titolare di assegno di ricerca o extracomunitario
borsista del Governo italiano;
N.B. - Alla domanda deve essere allegata la ricevuta di versamento
di L. 50.000 da versare sul c/c n. 235440 (causale del versamento
codice: 0368 rimborso spese di preimmatricolazione) intestato
all'Universita' degli studi di Ferrara, servizio tesoreria, quale
contributo alle spese concorsuali.
Ulteriore documentazione comprovante la situazione economica del
candidato potra' essere richiesta qualora si verifichino le
condizioni di cui all'art. 9, secondo comma, relative all'eventuale
parita' di merito.
Art. 4.
Prove di ammissione
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta
(unica) su temi attinenti al dottorato ed una prova orale volte a
garantire un'idonea valutazione comparativa dei candidati.
Le prove saranno svolte in lingua italiana. E' richiesta, inoltre,
la conoscenza della lingua inglese che sara' accertata durante la
prova orale.
Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del luogo, della
data e dell'ora, sara' comunicato agli interessati almeno 15 giorni
prima della data fissata per la prova, tramite raccomandata con
avviso di ritorno.
La comunicazione della data della prova orale avverra', con valore
di convocazione, in sede concorsuale da parte della commissione
giudicatrice.
La prova orale si potra' svolgere senza il termine di preavviso di
20 giorni previsto dalla normativa vigente qualora, in sede d'esame,
tutti i candidati vi rinuncino.
All'atto dell'espletamento della prova orale i candidati potranno
presentare titoli e pubblicazioni al fine di dimostrare la loro
attitudine alla ricerca scientifica.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
carta d'identita';
patente di guida;
passaporto;
tessera postale;
porto d'armi;
tessera personale di riconoscimento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice sara' formata e nominata in conformita'
alla normativa vigente.
Art. 6.
Valutazione prove di ammissione
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Art. 7.
Graduatoria
I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per il dottorato di ricerca.
In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima
dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine di graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I cittadini extracomunitari titolari di borsa di studio concessa
dal Governo italiano e i titolari di assegno di ricerca che abbiano
superato le prove d'esame, sono ammessi, senza borsa di studio, al
dottorato in soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti
con arrotondamento all'unita' per eccesso.
Art. 8.
Modalita' di iscrizione ai corsi
I concorrenti risultati vincitori, dovranno presentare o far
pervenire alla segreteria delle facolta' di ingegneria e
architettura, via Savonarola, 9 - 44100 Ferrara, entro il termine
perentorio di giorni 15 che decorrono dal giorno successivo a quello
in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in
carta libera:
richiesta di iscrizione al primo anno del corso di dottorato per
l'anno accademico 1999-2000;
una fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
autocertificazione di cittadinanza e di godimento dei diritti
civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
autocertificazione attestante la laurea posseduta con relativa
votazione ed indicazione della data e dell'universita' presso cui e'
stata conseguita;
dichiarazione di non essere iscritti ad altro corso di studi e in
caso di una eventuale iscrizione ad una scuola di specializzazione
l'impegno scritto a sospenderne la frequenza.
Per coloro che si sono collocati in posizione utile per usufruire
della borsa di studio:
domanda per richiedere la borsa di studio;
dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre borse di
studio di dottorato;
autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo.
Art. 9.
Borse di studio
Ai dottorandi, con reddito annuo personale complessivo non
superiore a L. 15.000.000 (7.746,85 euro), verra' assegnata secondo
l'ordine definito nella relativa graduatoria, una borsa di studio.
A parita' di merito prevale la valutazione della situazione
economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 166 del 9 giugno 1997.
L'importo annuale della borsa di studio e' di L. 20.450.000
(10.561,54 euro) relativa al primo anno di corso per l'anno
accademico 1999-2000 assoggettabile al contributo previdenziale INPS
a gestione separata.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera
durata del corso.
La cadenza di pagamento della borsa di studio e' non superiore al
bimestre;
L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50 per
cento.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
La borsa di studio erogata non puo' essere cumulata con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare con
soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del borsista.
I titolari di assegni di ricerca e gli extracomunitari borsisti del
Governo italiano vincitori del concorso, vengono ammessi al dottorato
di ricerca senza borsa di studio, anche nel caso in cui il dottorato
prosegua oltre il periodo di godimento dell'assegno di ricerca o
della borsa del Governo italiano.
Art. 10.
Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca secondo le condizioni economiche, reddito e situazione
patrimoniale possedute nell'anno solare 1998 dal nucleo familiare
convenzionale dello studente, sono determinate secondo i seguenti
parametri:
Indicatore della condizione economica inferiore a:
L. 23.294.250 (12.030,48 euro) 1 componente;
L. 38.823.750 (20.050,79 euro) 2 componenti;
L. 51.765.000 (26.734,39 euro) 3 componenti;
L. 63.153.300 (32.615,96 euro) 4 componenti;
L. 74.023.950 (38.230,18 euro) 5 componenti;
L. 83.859.300 (43.309,71 euro) 6 componenti;
L. 93.177.000 (48.121,90 euro) 7 componenti.
Coloro che avranno una situazione economica inferiore ai suddetti
parametri pagheranno un contributo per l'accesso e la frequenza di L.
800.000 (413,17 euro); coloro che avranno una situazione economica
superiore pagheranno un contributo per l'accesso e la frequenza di L.
1.500.000 (774,69 euro).
A tali importi sara' aggiunta l'imposta di bollo e il premio di
assicurazione.
Detto importo e' da versare in due rate: prima rata: L. 800.000
(413,17 euro) oltre al bollo e alla assicurazione, la seconda per la
differenza.
Sono esonerati preventivamente dal contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi i dottorandi titolari di borse di studio conferite
su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma
3, della legge 3 luglio 1998, n. 210 e gli extracomunitari borsisti
del Governo italiano.
In caso di rinuncia agli studi, il dottorando che ha ottenuto
iscrizione non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione dei
contributi versati.
Art. 11.
Documenti in lingua straniera
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.
Art. 12.
Dipendente pubblico
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e'
collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del
corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed
usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni di
reddito richieste.
Art. 13.
Obblighi dei dottorandi
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
avranno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e
dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al
rettore l'esclusione ovvero il proseguimento del dottorato di
ricerca.
Art. 14.
Modalita' di conseguimento del titolo di dottore di ricerca
Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola
volta e viene conferito dal rettore dell'Universita' di Ferrara.
Art. 15.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando vale la normativa
attualmente vigente in materia, in quanto compatibile.
Il responsabile del procedimento per quanto attiene al concorso di
cui al presente bando e' il dott. Montanari Roberta.
Il presente bando di concorso con l'allegata domanda di ammissione
e' disponibile sul sito WEB dell'Universita' degli studi di Ferrara
(http://www.unife.it) alla voce offerta didattica dottorato di
ricerca). Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere
richieste direttamente alla segreteria studenti delle facolta' di
ingegneria e architettura - via Savonarola, 9 - 44100 Ferrara tel.
0532-293307/5 fax 0532-293347 e.mail: arching unife.it
Ferrara, 25 novembre 1999
Il rettore: Conconi
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