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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a trentacinque posti di
referendario T.A.R. del ruolo della magistratura amministrativa.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.83 del 18/10/2002
Ente:PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Località:Roma  (RM)
Codice atto:02E08047
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:35
Scadenza:17/12/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;
Visti la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali
amministrativi regionali, ed il relativo regolamento di esecuzione,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973,
n. 214;
Visti il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e le successive
modificazioni, nonche' il regolamento di esecuzione approvato con
regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;
Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1080, e le leggi 2 aprile 1979, n. 97, e
19 febbraio 1981, n. 27;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981,
n. 125, recante integrazioni al succitato decreto del Presidente
della Repubblica, 21 aprile 1973, n. 214;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1997, n. 27;
Visto l'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto l'art. 14, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Vista la deliberazione del consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 6 giugno 2002
nonche' la comunicazione del presidente del consiglio di Stato in
data 26 luglio 2002;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti
di referendario di tribunale amministrativo regionale del ruolo della
magistratura amministrativa.
Al concorso possono partecipare gli appartenenti alle seguenti
categorie:
1) i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito
la nomina a magistrato di tribunale, ed i magistrati contabili e
della giustizia militare di qualifica equiparata;
2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla
seconda classe di stipendio;
3) i dipendenti dello Stato, muniti della laurea in
giurisprudenza, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una
delle posizioni dell'area C prevista del vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro - comparto Ministeri, con almeno cinque anni di
anzianita' anche complessiva nella qualifica posseduta o nelle
posizioni dell'area C;
4) il personale di ruolo delle universita' docente alle
cattedre di materie giuridiche con almeno cinque anni di servizio;
5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere
nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza
con qualifica dirigenziale o assunti attraverso concorsi pubblici ed
appartenenti a carriere per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso del titolo di laurea, con almeno cinque anni di anzianita'
nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere;
6) gli avvocati iscritti all'albo da otto anni;
7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti
della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni
per almeno cinque anni o comunque per un intero mandato.
Ai fini dell'anzianita' minima di servizio necessaria per
l'ammissione al concorso non sono cumulabili le anzianita' in piu'
categorie fra quelle previste.

                               Art. 2.
Le domande di partecipazione al concorso redatte secondo lo
schema di cui all'allegato A) dovranno essere presentate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del segretario
generale, U.S.R.I. - Servizio personale delle magistrature, piazza
Colonna, n. 370 - 00187 Roma, entro il termine di decadenza di giorni
sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di
partecipazione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine di cui al precedente comma.

                               Art. 3.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare,
sotto la propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso,
quanto appresso specificato:
cognome e nome,
data e luogo di nascita,
codice fiscale,
recapito presso cui desiderano ricevere le comunicazioni
relative al concorso,
indicazione della categoria di appartenenza per la quale si
chiede l'ammissione al concorso.
I candidati appartenenti alle categorie di cui ai n. ri 6) e 7)
dell'art. 1 debbono altresi' dichiarare:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, o i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste;
3) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i
procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere
specificata la natura;
4) la posizione rivestita per quanto riguarda gli obblighi
militari.
Le dichiarazioni formulate nella domanda dai candidati sono da
ritenersi rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 ed hanno la stessa validita' temporale delle
certificazioni che sostituiscono.
L'amministrazione, non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di
ricevimento della raccomandata.

                               Art. 4.
Alla domanda deve essere allegato:
1) un curriculum recante l'indicazione degli studi compiuti,
degli esami superati, dei titoli conseguiti, degli incarichi
ricoperti e di ogni altra attivita' scientifica e didattica
eventualmente esercitata;
2) certificato rilasciato dalla competente universita' o
dichiarazione sostitutiva attestante le votazioni riportate nei
singoli esami speciali e nell'esame finale del corso di laurea in
giurisprudenza, nonche' per i candidati appartenenti alle categorie
indicate nell'art. 1, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), la copia autentica
dello stato matricolare;
3) tutti i titoli utili ai fini della valutazione di cui al
successivo art. 11 del presente bando che, per motivi organizzativi,
dovranno essere presentati unitamente all'istanza di partecipazione,
anche se gia' prodotti in allegato a domande di partecipazione a
precedenti concorsi per referendario di T.A.R.
Di detti titoli e della relativa documentazione deve essere
redatto un elenco firmato dall'interessato da allegare alla domanda
di ammissione al concorso unitamente alla documentazione stessa.
I titoli possono essere prodotti in carta semplice e possono
essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli
mediante le forme di semplificazione delle certificazioni
amministrative consentite dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto
di notorieta).

                               Art. 5.
I candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di
lingua straniera debbono farne richiesta nella domanda indicando
quelle prescelte in numero non superiore a due.

                               Art. 6.
I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande eccettuato il requisito di appartenenza alla categoria
indicata nell'art. 1 n. 7) del presente bando.
La esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
e' disposta con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri puo' disporre, in ogni momento,
l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

                               Art. 7.
I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano
far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o
spedire a mezzo raccomandata alla Presidenza del Consigli dei
Ministri, piazza Colonna, n. 370 - 00187 Roma, entro il termine di
quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i
documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se
appartenenti ad una delle categorie di cui al numeri 1), 2), 3), 4),
e 5) dell'art. 1 del presente decreto, debbono presentare o spedire a
mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, piazza
Colonna n. 370 - 00187 Roma, entro il termine di venti giorni dal
ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza:
1) un certificato rilasciato in carta libera dall'azienda
sanitaria locale (A.S.L.) competente per territorio o da un medico
militare, attestante che il candidato e' fisicamente idoneo
all'impiego;
2) diploma di laurea in giurisprudenza, in originale o in copia
autenticata.

                               Art. 8.
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se
appartenenti ad una delle categorie di cui ai numeri 6) e 7)
dell'art. 1 del presente decreto, debbono presentare o spedire a
mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, piazza
Colonna n. 370 - 00187 Roma, entro il termine di cui all'art. 7,
sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:
1) certificato rilasciato dal competente Consiglio dell'ordine
degli avvocati, comprovante la regolare iscrizione del candidato
nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione
stessa, nonche' la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti
disciplinari a di lui carico (solo per la categoria di cui al n. 6)
dell'art. 1 del presente decreto);
2) diploma di laurea in giurisprudenza, in originale o copia
autenticata;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) certificato di cittadinanza italiana;
5) certificato attestante che il candidato e' in godimento dei
diritti politici;
6) certificato penale del casellario giudiziario;
7) copia dello stato di servizio militare o del foglio
matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva;
8) certificato medico conforme alle prescrizioni di cui
all'art. 7;
9) certificato rilasciato dalla competente Prefettura
attestante che il candidato ha rivestito o riveste la carica di
consigliere regionale, provinciale o comunale e che abbia esercitato
tali funzioni per almeno cinque anni o comunque per un intero mandato
(solo per la categoria di cui al n. 7) dell'art. 1 del presente
decreto).
I certificati di cui ai nn. 1), 4), 5). 6) e 8), ed al n. 1)
dell'art. 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella
del ricevimento dell'invito a produrli. Tutti i documenti debbono
essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo.

                               Art. 9.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri si riserva la facolta'
di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' di tutte le
dichiarazioni sostitutive rese dal candidato.

                              Art. 10.
La commissione esaminatrice verra' nominata con successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e sara' composta da
un presidente di sezione del consiglio di Stato o qualifica
equiparata, che la presiede, da un consigliere di Stato, da un
consigliere di tribunale amministrativo regionale e da due docenti
universitari.
Per le prove facoltative di lingua straniera la commissione
verra' integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle
lingue che sono oggetto di esame.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dirigente
del ruolo del personale di segreteria in servizio presso il Consiglio
di Stato.

                              Art. 11.
La commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei
criteri di massima all'esame dei titoli di merito indicati
nell'art. 4.
A tal fine potra' essere chiesta all'amministrazione di
appartenenza una relazione sul servizio prestato dall'aspirante.
Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del
complesso dei titoli. Non puo' partecipare alle prove di esame il
candidato che non abbia ottenuto un minimo di venticinque punti nella
valutazione del complesso dei titoli.

                              Art. 12.
Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale.
Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi
(tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:
1) diritto privato;
2) diritto amministrativo;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto amministrativo (prova pratica).
Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna prova.
Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano
ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso
delle prove scritte, purche' in nessuna di esse abbiano conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi.
La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove
scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul diritto
processuale civile e penale, sul diritto internazionale pubblico e
privato, sul diritto del lavoro, sull'economia politica.
Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali.
Nella prova orale i candidati debbono riportare non meno di
quaranta cinquantesimi.
La valutazione complessiva e' costituita dalla somma dei punti
ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in
ciascuna delle prove scritte e dei punti della prova orale. Alla
somma dei punti riportati per i titoli e per le prove scritte ed
orali la commissione aggiunge non piu' di due punti per ogni lingua
straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla
parlare e scrivere correttamente.

                              Art. 13.
Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in
graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.
A parita' di merito si osservano i criteri di preferenza
stabiliti dalle disposizioni vigenti.
La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati
dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sotto condizione sospensiva dell'accertamento
dei requisiti per l'ammissione alla qualifica di referendario del
ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

                              Art. 14.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e trattati per le finalita' di gestione della
procedura concorsuale. Le predette informazioni potranno essere
comunicate unicamente ai soggetti direttamente interessati alla
posizione giuridica del candidato.
Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai
sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, tra i quali figura il
diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonche' alcuni diritti
complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
I responsabili del trattamento dei dati sono individuati, per
quanto di loro competenza, nel responsabile del Servizio personale
delle magistrature della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel
segretario della Commissione esaminatrice.

                              Art. 15.
Il diario e la sede delle prove scritte verranno resi noti
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a serie speciale - del 25 marzo 2003.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso, dovranno presentarsi per sostenere le prove, nei giorni
d'esame, muniti di valido documento di identita' personale.
Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo per
il visto di competenza.
Roma, 4 ottobre 2002
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Sottosegretario di
Stato Letta

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