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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata, nonche' dei loro superstiti, di cui all'articolo 4
della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni;
delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'articolo
82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all'articolo
1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di
cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato
agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale
a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per
l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e alle
scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite.
Anno accademico 2023-2024.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.26 del 1/4/2025
Ente:PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Località:Roma  (RM)
Codice atto:25E01775
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:1/5/2025

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata», e
successive modificazioni;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata»
e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 4, che ha
previsto l'istituzione di borse di studio a favore delle vittime del
terrorismo, nonche' dei loro orfani e figli per ogni anno scolastico
a partire dal 1997 e l'art. 5, secondo cui, con uno o piu'
regolamenti, sono dettate le norme di attuazione della medesima
legge;
Visto l'art. 82, commi 1 e 9, lettera b) della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, che prevede l'estensione
dei benefici di cui alla sopra citata legge n. 407 del 1998 agli
orfani e ai figli delle vittime della criminalita' organizzata, alle
vittime del dovere e ai loro superstiti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in
particolare l'art. 46 in materia di dichiarazioni sostitutive e gli
articoli 75 e 76 in materia di sanzioni per le dichiarazioni non
veritiere;
Visto il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68 ed in particolare
l'art. 1-bis recante disposizioni in favore delle famiglie delle
vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul;
Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice
dell'amministrazione digitale» ed in particolare l'art. 65 in materia
di istanze presentate alle pubbliche amministrazioni per via
telematica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006,
n. 243, recante «Regolamento concernente termini e modalita' di
corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai
soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei
benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e
del terrorismo, a norma dell'art. 1, comma 565, della legge 23
dicembre 2005, n. 266»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009,
n. 58, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per
l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata, delle vittime del
dovere, nonche' dei loro superstiti», emanato in attuazione del
citato art. 5 della legge n. 407 del 1998;
Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 58 del 2009 nell'ambito del quale sono
individuati il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare
nei limiti dello stanziamento indicato dall'art. 4 della stessa legge
n. 407 del 1998, cosi' ripartiti: centocinquanta borse di studio
dell'importo di 3.000 euro ciascuna, destinate agli studenti
universitari e studenti AFAM; cinquanta borse di studio dell'importo
di 3.000 euro ciascuna, destinate agli studenti delle scuole di
specializzazione per le quali non e' prevista alcuna retribuzione;
Visto l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 58 del 2009 che definisce i requisiti di ammissione e prevede che
la Presidenza del Consiglio dei ministri provveda a bandire i
concorsi per l'assegnazione delle borse di studio;
Visto, altresi', l'art. 5 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 58 del 2009 che disciplina la composizione della
commissione e le modalita' di formazione delle graduatorie;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare», e in particolare l'art. 1837,
comma 1, il quale prevede che nei confronti del personale
dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica
militare, trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di
studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata, nonche' agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi
dell' art. 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l'art.
1904, secondo cui al personale militare spettano le provvidenze in
favore delle vittime del terrorismo, della criminalita' e del dovere,
previste dalle seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n.
466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n.
407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n.
207;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente
l'introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e
benefici assistenziali, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31
dicembre 2024 - inerente alla ripartizione in capitoli delle Unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, e in
particolare la tabella 11, in cui e' indicata la consistenza pari ad
euro 600.000,00, per l'anno 2025, del capitolo 1498 «Borse di studio
riservate alle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata nonche' agli orfani e ai figli»;
Preso atto che le risorse disponibili sul pertinente capitolo di
bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca per l'anno 2025, pari ad euro 600.000,00, sono
sufficienti alla copertura finanziaria delle borse di studio secondo
il numero e gli importi previsti dal citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 58 del 2009.

Dispone:

Art. 1

Oggetto e finalita' del concorso

1. E' indetto un concorso pubblico per titoli per l'assegnazione
di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata, nonche' dei loro superstiti, di cui
all'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive
modificazioni, delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui
all'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all'art. 1-bis del
decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'art. 1
della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti dei corsi
di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli
studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica,
musicale e coreutica (AFAM) e alle scuole di specializzazione, con
esclusione di quelle retribuite.
2. Per l'anno accademico 2023/2024 saranno assegnate, nei limiti
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca:
a) centocinquanta borse di studio dell'importo di 3.000 euro
ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM;
b) cinquanta borse di studio dell'importo di 3.000 euro
ciascuna, destinate agli studenti delle scuole di specializzazione
per le quali non e' prevista alcuna retribuzione.
3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio
di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 e' riservata ai
soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni.
4. Le somme relative alle borse per le singole categorie di
studio di cui alla lettera a) e alla lettera b) del citato comma 2,
ove non utilizzabili per carenza di aspiranti, possono essere
assegnate ad altra categoria anche in eccedenza al numero delle borse
di studio previsto, come disposto dall'art. 2, comma 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.

                               Art. 2 

Requisiti per l'ammissione

1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, possono essere beneficiari
dell'assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 1 del
presente bando gli studenti che:
a) risultino iscritti nell'anno accademico 2023/2024;
b) nell'anno accademico di riferimento 2023/2024 abbiano
superato, almeno due esami i cui crediti formativi complessivi non
siano inferiori a 20, ovvero conseguano la laurea o il diploma
accademico entro l'anno accademico successivo a quello dell'ultimo
esame sostenuto;
c) non siano gia' in possesso di una laurea
specialistica/magistrale o diploma accademico di secondo livello,
fatta eccezione per gli iscritti a corsi per il prosieguo degli studi
di livello superiore;
d) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda.
2. Il requisito di cui alla lettera b) del precedente comma 1 non
e' richiesto per i soggetti con disabilita' di cui all'art. 1, comma
3.
3. I requisiti previsti per la partecipazione al suddetto
concorso devono essere posseduti dagli aspiranti al momento della
scadenza del termine per la presentazione della domanda, fermo
restando quanto previsto dal presente articolo al comma 1, lettera
d).

                               Art. 3 

Domanda di partecipazione

1. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio devono
essere presentate on-line attraverso la piattaforma digitale
appositamente dedicata, raggiungibile al link che sara' reso
disponibile alla seguente pagina web istituzionale:
https://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministr
ativo/dica-att-borsestudio/9363
- da parte dello studente in possesso
dello SPID/CIE. In caso di impossibilita' di presentazione attraverso
la piattaforma digitale, le domande, redatte in carta semplice,
secondo l'allegato modello A, devono essere sottoscritte dal
richiedente e presentate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il
coordinamento amministrativo - Ufficio accettazione/Palazzo Chigi -
via dell'Impresa n. 89 - 00186 Roma, accompagnate da fotocopia di un
valido documento di identita'. Qualora il beneficiario sia minore o
incapace le domande sono sottoscritte dall'esercente la potesta'
genitoriale o dal tutore in qualita' di richiedente e presentate a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno - con allegata fotocopia
di un valido documento di identita'.
2. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio devono
essere presentate o spedite entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». In
caso di spedizione tramite raccomandata fa fede la data risultante
dal timbro apposto dall'ufficio postale di spedizione.
3. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio devono
contenere le dichiarazioni di seguito indicate:
a) specifica dell'evento lesivo, luogo, data e breve
descrizione del fatto, il numero del provvedimento e l'autorita' che
ha emanato il decreto di riconoscimento di vittima;
b) attestazione, per lo studente, della qualita' di vittima, di
orfano o di figlio di vittima del terrorismo o della criminalita'
organizzata, ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere;
c) indicazione del corso di studi frequentato, del numero di
esami sostenuti e superati, dell'ammontare dei crediti conseguiti
riferiti all'anno accademico per il quale viene inoltrata domanda,
con la specificazione della denominazione e indirizzo dell'ateneo;
d) indicazione della qualita' di riservatario, in quanto
disabile, ai sensi del precedente art. 1, comma 3;
e) dichiarazione del reddito ISEE (indicatore della situazione
economica equivalente);
f) dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a
conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la
veridicita' di quanto dichiarato verra' verificata secondo le
disposizioni vigenti in materia di dichiarazione sostitutiva unica e
ISEE (indicatore di situazione economica equivalente).

                               Art. 4 

Valutazione delle domande, graduatorie e assegnazione

1. La commissione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande
pervenute, redige le graduatorie attribuendo i punteggi secondo i
seguenti criteri:
a) per la gravita' del danno: da 5 a 10 punti;
b) per il reddito: da 3 a 5 punti, in misura inversamente
proporzionale all'ammontare dello stesso;
c) per il merito universitario: da 1 a 3 punti;
d) in caso di parita' risultera' vincitore lo studente di eta'
inferiore.
2. La commissione redige distinte graduatorie secondo le classi
di borse di studio indicate nell'art. 1, comma 2, lettere a) e b), e
distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai
soggetti di cui all'art. 1, comma 3.
3. La commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni dal
ricevimento delle domande, al Dipartimento per il coordinamento
amministrativo per l'inoltro al Segretario generale per
l'approvazione.
4. Le borse di studio sono assegnate entro centocinquanta giorni
dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della
domanda, prevista dal presente bando.
5. L'erogazione dell'importo corrispondente e' effettuata,
successivamente all'assegnazione, in un'unica soluzione a cura dei
competenti uffici del Ministero dell'universita'.

                               Art. 5 

Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni ai candidati sono inoltrate agli
indirizzi indicati nella domanda di partecipazione.
2. L'Amministrazione non e' responsabile in caso di inesatta
indicazione degli indirizzi ovvero mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento degli stessi.

                               Art. 6 

Informazioni e responsabile del procedimento

1. Le informazioni attinenti al presente bando e la relativa
modulistica sono disponibili sulla pagina web:
https://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministr
ativo/dica-att-borsestudio/9363

2. Eventuali richieste di informazioni possono essere rivolte
all'indirizzo di posta elettronica: info.borsedistudio@governo.it
3. Il responsabile del procedimento di concorso per
l'assegnazione delle borse di studio in oggetto e' il dirigente pro
tempore del servizio per le attivita' di indirizzo, per il
monitoraggio e per gli interventi speciali del Dipartimento per il
coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei
ministri.

                               Art. 7 

Dati personali

I dati personali forniti sono trattati nel rispetto della vigente
normativa come da allegato sub B, che costituisce parte integrante
del presente bando.

                               Art. 8 

Foro competente

Eventuali controversie giudiziarie inerenti alla procedura di
concorso sono demandate alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Roma, 13 marzo 2025

Il Segretario generale: Deodato

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