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MINISTERO DELL'INTERNO
Concorso pubblico, per esami, a undici posti nel profilo
professionale di direttore antincendi, area funzionale C, posizione
C2 del settore operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al
quale possono partecipare i cittadini italiani di ambo i sessi.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.64 del 19/8/2003 |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 03E04193 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 11 |
Scadenza: | 18/9/2003 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL CAPO DIPARTIMENTO
dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico
e della difesa civile
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il regolamento di esecuzione del citato testo unico,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e diritti di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, in tema di pari
opportunita' uomo-donna;
Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228, riguardante
il regolamento sui requisiti psico-fisici ed attitudinali per
l'accesso nelle qualifiche dell'area operativa tecnica del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, riguardante il regolamento relativo all'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1999, n. 187, che
disciplina il limite di eta' per l'accesso alla carriera iniziale
dell'area funzionale C - profili professionali laureati - del settore
operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1
della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il C.C.N.L. del comparto del personale delle aziende e
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo 1998-2001»
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142
del 20 giugno 2000;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il decreto interministeriale del 4 febbraio 2003, con il
quale si e' provveduto alla distribuzione per profili professionali
dell'incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco, previsto dall'art. 34, comma 7, della citata legge
27 dicembre 2002, n. 289;
Ravvisata la necessita' di indire un concorso pubblico per undici
posti nel profilo di direttore antincendi, area funzionale C;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
E' indetto un concorso pubblico, per esami, a undici posti nel
profilo professionale di direttore antincendi, area funzionale C,
posizione C2 del settore operativo del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco, al quale possono partecipare i cittadini italiani di ambo i
sessi.
Il 30% dei posti e' riservato ai sensi dell'art. 18, comma 6, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ai volontari in ferma
breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze
armate congedati senza demerito anche al termine o durante le
eventuali rafferme contratte.
I posti riservati, che non venissero coperti per mancanza di
vincitori o idonei, verranno conferiti agli altri candidati idonei.
Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva ovvero che
abbiano titoli di preferenza, dovranno farne espressa dichiarazione
nella domanda di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dal
relativo beneficio.
Gli undici posti a concorso sono cosi' suddivisi:
a) tre posti riservati a coloro che siano in possesso della
laurea specialistica in ingegneria civile (edile, idraulica o
trasporti);
b) tre posti riservati a coloro che siano in possesso della
laurea specialistica in ingegneria chimica;
c) due posti riservati a coloro che siano in possesso della
laurea specialistica in ingegneria meccanica;
d) tre posti riservati a coloro che siano in possesso della
laurea specialistica in ingegneria energetica e nucleare.
Ai predetti titoli sono da ritenersi equivalenti i diplomi di
laurea, coerenti con le suddette specializzazioni, rilasciati secondo
l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento previsto
dall'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Qualora i posti a concorso, come sopra ripartiti, non venissero
coperti per mancanza di vincitori o idonei, gli stessi verranno
conferiti agli altri candidati idonei sulla base delle graduatorie di
merito.
Art. 2.
Requisiti
Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica); ai sensi dell'art. 1,
lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, per l'accesso nei ruoli civili e militari
del Ministero dell'interno non puo' prescindersi dal possesso della
cittadinanza italiana;
b) laurea specialistica, conseguita presso un'universita' della
Repubblica italiana o presso altro istituto di istruzione
universitaria equiparato, appartenente ad una delle classi di cui
all'art. 1 del presente bando, oppure equivalente diploma di laurea
rilasciato secondo il preesistente ordinamento didattico;
c) l'abilitazione all'esercizio della professione;
d) eta' non superiore agli anni 35 con esclusione di qualsiasi
elevazione;
e) possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui
al decreto ministeriale 3 maggio 1993 n. 228; tale requisito sara'
accertato dalla commissione medica di cui all'art. 3 della legge
10 agosto 2000 n. 246, solo nei confronti di coloro che abbiano
superato il colloquio.
Il giudizio della commissione medica e' definitivo;
f) godimento dei diritti politici;
g) possesso delle qualita' morali e di condotta, in conformita'
all'art. 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modifiche ed integrazioni;
h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati
decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Tutti i sopraelencati requisiti, ad eccezione del requisito
dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale, che dovra' essere
posseduto al momento degli accertamenti effettuati dalla commissione
medica, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
Art. 3.
Esclusione dal concorso
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti tutti gli
aspiranti partecipano «con riserva» alle prove concorsuali.
L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema
allegato, reperibile anche sul sito internet www.interno.it, dovranno
essere presentate o dovranno pervenire a mezzo raccomandata al
Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco del
soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per gli
affari generali - Area I, via Cavour 5 - 00184 Roma, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
Le domande anzidette si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine sopraindicato.
A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Il candidato avra' cura di conservare la ricevuta di ritorno
attestante il ricevimento da parte dell'amministrazione della domanda
di partecipazione.
Il personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
i dipendenti di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, aventi
titolo a partecipare al concorso, potranno far pervenire al
Dipartimento anzidetto le domande, nel termine succitato, anche a
mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.
Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:
1) la specializzazione per la quale intendono concorrere;
2) cognome e nome;
3) data e luogo di nascita;
4) l'esatta indicazione della residenza anagrafica, il recapito
telefonico e, solo nel caso in cui si intenda ricevere le
comunicazioni ad un indirizzo diverso da quello di residenza, i dati
relativi al recapito alternativo;
5) il titolo di studio posseduto precisando l'Universita'
presso la quale e' stato conseguito e la data di conseguimento;
6) il possesso dell'abilitazione all'esercizio della
professione specificando, nel caso in cui sia stato conseguito
nell'anno in corso, la data e non la sessione;
7) la lingua straniera prescelta per la prova orale, tra quelle
indicate nel programma d'esame;
8) l'eventuale diritto alla riserva dei posti prevista nel
bando;
9) l'eventuale possesso di titoli preferenziali per
l'ammissione ai pubblici impieghi;
10) di non aver riportato condanne penali, ovvero eventuali
condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziale, applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) o i procedimenti penali
eventualmente pendenti a loro carico;
11) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere
qualsiasi destinazione;
12) di essere a conoscenza che l'amministrazione procedera' al
trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito nell'apposito
articolo del bando di concorso (legge 31 dicembre 1996, n. 675).
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsita'
in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia.
L'amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i
benefici descritti e subisce sanzioni penali.
Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare tempestivamente
al Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco del
soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per gli
affari generali - Area I, via Cavour 5 - 00184 Roma, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni di
recapito.
Art. 5.
Trasmissione della domanda e comunicazione dati
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione delle domande, ne' per la mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento della domanda dovuta a disguidi postali.
Non assume, inoltre, alcuna responsabilita' nel caso di
irreperibilita' del destinatario o per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
indicato nella domanda, ne', piu' in generale, per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione
stessa, o comunque dovuti a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
La commissione medica e la commissione esaminatrice saranno
nominate con successivo decreto ministeriale rispettivamente ai sensi
dell'art. 3 della legge 10 agosto 2000, n. 246 e ai sensi dell'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 7.
Prove d'esame
L'esame constera' di tre prove scritte e di una prova orale, in
base all'allegato programma di esame che fa parte integrante del
presente decreto.
In relazione al numero di domande di partecipazione, lo
svolgimento delle prove d'esame potra' essere preceduto da una
preselezione, realizzata con l'ausilio di sistemi automatizzati,
basata su una serie di quesiti a risposta multipla su argomenti che
saranno successivamente portati a conoscenza.
Alle operazioni di preselezione provvedera' la commissione di cui
al precedente art. 6.
Art. 8.
Svolgimento delle prove
Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- del 31 ottobre 2003 sara' data comunicazione della sede, del giorno
e dell'ora in cui avranno luogo le prove scritte del concorso.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti di tutti i candidati.
L'assenza alle predette prove comporta l'esclusione quale ne sia
stata la causa che l'ha determinata.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento in corso di validita':
a) carta d'identita';
b) patente automobilistica;
c) passaporto;
d) porto d'armi;
e) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione
dello Stato, o altro documento di riconoscimento previsto
dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre
2000, n. 445.
Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno
ventuno trentesimi.
I candidati ammessi alla prova orale saranno avvisati almeno
venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla; ai medesimi
sara' contestualmente comunicato il voto riportato nelle prove
scritte.
La prova orale si intendera' superata con una votazione di almeno
ventuno trentesimi.
Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento
della prova orale sono pubbliche.
Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formera'
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
riportato nella prova orale.
L'elenco stesso, sottoscritto dal presidente e dal segretario,
sara' affisso nella sede ove si svolgera' la prova orale.
Successivamente i candidati che hanno superato il colloquio
saranno sottoposti ai previsti accertamenti psico-fisici ed
attitudinali.
Art. 9.
Correzione degli elaborati
La commissione esaminatrice, qualora durante la valutazione degli
elaborati scritti, abbia attribuito ad uno di essi un punteggio
inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dei
successivi elaborati.
Art. 10.
Formazione, approvazione, pubblicazione della graduatoria
Le graduatorie di merito del concorso saranno formate secondo
l'ordine del punteggio finale che e' dato dalla somma della media dei
voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita
nella prova orale.
Saranno dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nelle graduatorie di merito.
Verranno applicate, a parita' di punteggio, le norme vigenti in
materia di preferenza e precedenza previste dall'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994, citato nelle premesse,
cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693 e successive integrazioni; se a conclusione
delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o piu'
candidati conseguono pari punteggio e' preferito il candidato piu'
giovane di eta', ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge
n. 191/1998, modificativo dell'art. 3, comma 7, della legge
n. 127/1997.
E' consentita la dichiarazione sostitutiva della certificazione,
resa nelle forme prescritte.
Le graduatorie saranno approvate con provvedimento del Capo
dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della
difesa civile e pubblicate nel bollettino ufficiale del personale del
Ministero dell'interno.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso, decorre il
termine per le eventuali impugnative.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco
del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per
gli affari generali - Area I, via Cavour 5 - 00184 Roma, per le
finalita' di gestione del concorso.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari, tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
illegittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco del
soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per gli
affari generali - Area I, via Cavour 5 - 00184 Roma.
Art. 12.
Stipula del contratto di lavoro
L'amministrazione provvedera' a stipulare con i vincitori del
concorso un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in
base al contratto collettivo nazionale del comparto del personale
delle aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
vigente all'atto dell'assunzione.
I direttori antincendi in prova dovranno frequentare un corso di
formazione teorico-pratico della durata di sei mesi, che si
concludera' con esami finali.
Resta salva la facolta' di ripetizione del corso per coloro che
non abbiano superato gli esami finali.
Art. 13.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la
normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale del
bilancio per l'apposizione del visto.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Gli interessati potranno prendere visione del bando e di
successive comunicazioni sul sito internet www.interno.it
> Roma, 9 luglio 2003
Il capo Dipartimento: Morcone
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