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UNIVERSITA' DI TRENTO
Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
in matematica - 18o ciclo. (Decreto n. 481)
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.50 del 25/6/2002 |
Ente: | UNIVERSITA' DI TRENTO |
Località: | Trento (TN) |
Codice atto: | 02E04672 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 27/9/2002 |
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IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 e in particolare l'art. 4,
che demanda alle Universita' il compito di disciplinare con proprio
regolamento l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, le
modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, nel rispetto dei
criteri generali fissati con regolamento ministeriale;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, recante i
criteri generali cui debbono attenersi le singole sedi universitarie
nel disciplinare i corsi di dottorato di ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale
sono stati determinati i criteri per l'uniformita' di trattamento sul
diritto agli studi universitari;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trento e in
particolare l'art. 9, comma 3;
Visto il regolamento dell'Universita' di Trento in materia di
dottorati di ricerca, emanato con decreto rettorale del 23 giugno
1999, n. 663, modificato con decreto rettorale del 6 giugno 2001,
n. 538;
Vista la proposta del dipartimento di matematica;
Visto il parere espresso dal comitato scientifico nella seduta
del 23 aprile 2002 in ordine alla rilevanza scientifica delle
proposte di attivazione di corsi di dottorato di ricerca;
Vista la relazione del nucleo di valutazione interna del
30 aprile 2002 in ordine ai requisiti di idoneita' dei corsi di
dottorato proposti;
Vista la delibera assunta congiuntamente dal senato accademico e
dalla commissione della ricerca scientifica in data 7 maggio 2002;
Decreta:
Art. 1.
Attivazione
E' attivato presso l'Universita' degli studi di Trento il 18o
ciclo del dottorato di ricerca in matematica.
Durata: quadriennale
Settori scientifico-disciplinari:
MAT/01 - Logica matematica;
MAT/02 - Algebra;
MAT/03 - Geometria;
MAT/04 - Matematiche complementari;
MAT/05 - Analisi matematica;
MAT/06 - Probabilita' e statistica matematica;
MAT/07 - Fisica matematica;
MAT/08 - Analisi numerica;
MAT/09 - Ricerca operativa.
Coordinatore: Prof. Marco Andreatta - Tel. 0461-881671 - e.mail:
andreatt@science.unitn.it
E 'indetta selezione pubblica per la copertura di sei posti, di
cui quattro coperti da borse di studio.
Le borse di studio sono finanziate dall'universita' degli studi
di Trento.
I posti con borsa di studio potranno essere aumentati a seguito
di finanziamenti, erogati da altre Universita', enti pubblici di
ricerca o da qualificate strutture produttive private, che si
rendessero disponibili dopo l'emanazione del presente bando e prima
dell'inizio del relativo concorso. L'eventuale aumento del numero di
borse di studio potra' determinare l'incremento dei posti
complessivamente messi a concorso.
Di tale incremento sara' data comunicazione alla pagina Internet:
http://www.unitn.it/ricerca/dottorati form av/bandi 18.htm.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo,
senza limiti di sesso, di eta' e di cittadinanza, coloro che sono in
possesso di diploma di laurea o di analogo titolo accademico
conseguito all'estero.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero, che non
sia gia' stato dichiarato equipollente a una laurea italiana,
dovranno fare espressa richiesta di equipollenza nella domanda di
partecipazione al concorso. In tal caso sara' necessario allegare
alla domanda stessa i documenti utili a consentire al collegio dei
docenti la dichiarazione di equipollenza, valida unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere.
Detti documenti devono essere tradotti e legalizzati dalle
competenti rappresentanze italiane nel Paese di provenienza.
Possono partecipare alla selezione anche coloro che conseguiranno
il diploma di laurea entro la data fissata per l'espletamento della
prima prova concorsuale. In tale caso l'ammissione alla selezione
verra' disposta "con riserva" e il candidato sara' tenuto a
presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato di laurea o
autocertificazione di laurea prima di tale data.
Art. 3.
Programma del corso
I anno: e' un anno di orientamento nell'offerta scientifica del
Dipartimento. Il dottorando e' affidato a un tutore insieme al quale
viene redatto un dettagliato programma di studio. Al dottorando viene
formalmente richiesto di seguire tre corsi, da scegliere fra quelli
gia' attivati presso le Facolta', organizzati ad hoc, o attivati
altrove (Scuole Estive, Scuole Europee, Workshops, etc.). Il
dottorando viene incoraggiato a frequentare anche i seminari
periodici organizzati dai gruppi di ricerca del Dipartimento di
Matematica e a partecipare a Convegni e Workshop.
II anno: il dottorando opera la scelta di un advisor, con cui
dovra' giungere a scrivere la tesi di dottorato. Da questo momento il
rapporto prioritario del dottorando e' con il suo advisor. Durante il
secondo anno e' formalmente richiesto al dottorando di frequentare
altri due corsi. Il dottorando entra fin da questo momento nella
routine tipica del ricercatore matematico, partecipa regolarmente
agli eventi scientifici internazionali nel settore da lui scelto, e
in quelli affini giudicati utili per la sua formazione.
III e IV anno: sono dedicati al lavoro di ricerca inerente alla
tesi.
I dottorandi sono fortemente incoraggiati a trascorrere periodi
anche sostanziali della loro formazione all'estero, in sedi
opportune, con cui l'advisor abbia rapporti di collaborazione e
fiducia.
Art. 4.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione deve essere redatta in carta semplice
utilizzando il fac-simile allegato al presente bando.
La domanda, corredata di fotocopia della carta d'identita' o del
passaporto, dovra' pervenire alla segreteria del Dottorato in
Matematica, via Sommarive 14 38050 Povo (Trento), entro il termine
perentorio del 27 settembre 2002 con una delle seguenti modalita':
consegna a mano alla segreteria del Dottorato in Matematica,
via Sommarive 14 - 38050 Povo (Trento), dal lunedi' al venerdi',
dalle ore 9.00 alle ore 12.30;
spedizione tramite servizio postale al seguente indirizzo:
Segreteria del Dottorato in Matematica, via Sommarive 14 - 38050 Povo
(Trento).
L'Universita' di Trento non assume alcuna responsabilita' per la
perdita di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o da tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato in domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
Non si terra' conto delle domande pervenute oltre il 27 settembre
2002 anche se spedite prima.
Nella domanda l'aspirante dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione sotto la propria responsabilita':
il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la
residenza e il recapito eletto agli effetti della selezione,
specificando codice di avviamento postale, numero di telefono,
eventuale numero di telefax e l'eventuale e-mail. I cittadini
stranieri dovranno precisare un recapito in Italia o eleggere la
propria Ambasciata in Italia quale domicilio agli effetti della
partecipazione della selezione;
la propria cittadinanza;
l'esatta denominazione del corso di dottorato per il quale
presenta domanda;
la laurea posseduta, specificando data, votazione e universita'
presso cui e' stata conseguita; ovvero il titolo accademico
equipollente (indicando la data del decreto rettorale con il quale e'
stata dichiarata l'equipollenza), o il titolo accademico conseguito
presso un'universita' straniera di cui si richiede l'equipollenza;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti del
corso;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito eletto ai fini del
concorso.
Ai sensi della legge n. 104/1992, art. 20, nonche' della legge
n. 68/1999, art. 16, comma 1, i candidati portatori di handicap
dovranno fare esplicita richiesta riguardo l'ausilio e i tempi
aggiuntivi eventualmente necessari per poter sostenere le prove. A
tale riguardo, i dati sensibili saranno custoditi e trattati con la
riservatezza prevista dalla legge n. 675/1996.
Allegati alla domanda di partecipazione:
fotocopia della carta d'identita' in carta libera o del
passaporto;
una dichiarazione dell'Universita' attestante il titolo
conseguito con l'elenco dei corsi seguiti, indicazione delle
semestralita', degli esami sostenuti e dei voti riportati;
riassunto della tesi di laurea (articolato secondo: motivazioni
della tesi, metodi di indagine, risultati ottenuti);
eventuali altri titoli;
una o due lettere di presentazione da parte del relatore della
tesi di laurea e/o di altro esperto della materia. Le lettere di
presentazione dovranno pervenire in busta chiusa siglata
dall'estensore;
copia della tesi di laurea.
Nel caso di candidati in possesso di titolo accademico straniero
non ancora dichiarato equipollente alla laurea dovranno, inoltre,
essere allegati i documenti (certificato di laurea con esami e
votazione) tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
italiane all'estero, utili a consentire al collegio dei docenti la
dichiarazione di equipollenza.
Qualora, successivamente alla presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, il candidato dovesse integrare la propria
documentazione, dovra' inviare, entro il termine del 27 settembre
2002, il materiale aggiuntivo specificando sulla busta: nome, cognome
e corso di dottorato al quale concorre.
Art. 5.
Prove di ammissione
Le prove di esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
La selezione si basa sulla valutazione dei titoli e su un
colloquio che potra' essere sostenuto in una lingua straniera
concordata con la commissione.
Per sostenere la prova orale i candidati dovranno esibire un
idoneo documento di riconoscimento.
Su un totale di 90 punti, 50 saranno riservati alla prova orale,
40 ai titoli di cui all'art. 4.
La prova orale si considera superata con un punteggio pari o
superiore a 36 punti.
Il calendario della prova orale con l'indicazione del giorno, del
mese, dell'ora e del locale sara' reso noto almeno 20 giorni prima
dello svolgimento della prova con avviso pubblicato in Internet, alla
pagina:
http://www.unitn.it/ricerca/dottorati form av/calendario prove.htm.
Mediante tale avviso s'intende assolto l'adempimento di cui
all'art. 26 del regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di
ricerca.
Art. 6.
Programma di esame
Il colloquio vertera' sull'argomento della tesi di laurea e sulle
conoscenze di base della matematica.
Puo' essere richiesto ai candidati di indicare in quale settore e
su quali argomenti sarebbero interessati ad avviarsi ad attivita' di
ricerca.
Art. 7.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice per l'accesso al corso e' nominata
dal Rettore sentito il collegio dei docenti. Essa si compone di tre
membri scelti tra i professori e ricercatori di ruolo, anche
stranieri, afferenti all'area scientifico-disciplinare cui si
riferisce il corso. La commissione puo' essere inoltre integrata da
non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti
e di strutture pubbliche e private di ricerca. La nomina di tali
esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni o intese con piccole
e medie imprese.
Precedentemente alla prova orale la commissione si riunisce per
la valutazione dei titoli e redige una graduatoria.
Alla fine della prova orale la commissione forma l'elenco dei
candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati
nella prova stessa. La graduatoria generale di merito, sottoscritta
dal Presidente e dal segretario della commissione, e' affissa nel
medesimo giorno all'Albo della sede di esame.
La graduatoria sara', inoltre, resa pubblica sul sito Internet
all'indirizzo:
http://www.unitn.it/ricerca/graduatorie.htm
> Mediante tali avvisi si intende assolto l'adempimento relativo
alla pubblicita' degli atti.
Art. 8.
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso.
In caso di rinuncia dell'avente diritto prima dell'inizio del
corso, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore nel primo
trimestre del primo anno di corso, e' facolta' del collegio dei
docenti valutare l'opportunita' di coprire il posto vacante con un
altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
In base all'art. 20, comma 3, del Regolamento di Ateneo in
materia di dottorato di ricerca, il collegio dei docenti, valutate le
risorse didattiche e di ricerca, puo' ammettere in soprannumero in
misura non eccedente il 40% del numero totale dei posti attivati:
candidati, idonei nella graduatoria generale di merito, che
fruiscano di assegni di ricerca ai sensi della legge n. 449/1997,
art. 51;
candidati extracomunitari, idonei nella graduatoria generale di
merito, che risultino assegnatari di borsa di studio a qualsiasi
titolo conferita;
candidati appartenenti a Paesi con i quali esista uno specifico
accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l'Ateneo
(senza oneri finanziari obbligatori per l'Universita' di Trento).
Art. 9.
Modalita' di iscrizione al corso
I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito,
dovranno presentare o fare pervenire domanda di ammissione al corso
di dottorato (corredata di marca da bollo di euro 10,33)
all'Universita' degli studi di Trento Direzione Servizi e
Comunicazione - Ufficio dottorati di ricerca, via Belenzani n. 12 -
38100 Trento - Italia, entro quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione della graduatoria finale.
Nella domanda di ammissione (schema di domanda e' disponibile
presso l'Ufficio dottorati di ricerca di Trento e scaricabile alla
pagina (http://www.unitn.it/ricerca/download/iscriz grad ita.doc) il
candidato dichiara:
di chiedere/non chiedere l'erogazione della borsa di studio
(anche i vincitori non beneficiari della borsa di studio dovranno
effettuare tale opzione nell'eventualita' che un candidato avente
titolo alla borsa vi rinunci);
di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi a un
corso di diploma, di laurea o ad altro corso di dottorato fino al
conseguimento del titolo;
di non essere iscritto ad una scuola di specializzazione e, in
caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza prima
dell'inizio del corso;
di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato di ricerca;
di essere/non essere in servizio presso una pubblica
amministrazione o altro ente pubblico.
I vincitori che non presentano la domanda di ammissione nel
termine di quindici giorni, decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione della graduatoria finale alla pagina Internet
http://www.unitn.it/ricerca/graduatorie.htm, sono considerati
rinunciatari ed i posti corrispondenti sono messi a disposizione dei
candidati classificatisi idonei, secondo l'ordine della graduatoria.
Art. 10.
Borse di studio
Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria
generale di merito redatta dalla competente commissione giudicatrice,
su domanda dell'avente titolo.
In presenza di una o piu' borse di studio finanziate da enti
esterni, i candidati possono scegliere di quale borsa fruire in
relazione alla loro posizione nella graduatoria generale di merito.
L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315 e
successive modificazioni ammonta a Euro 10.561,54 - assoggettabile al
contributo previdenziale INPS a gestione separata.
L'importo della borsa di studio e' aumentato, per eventuali
periodi di permanenza all'estero autorizzati dal coordinatore o dal
collegio docenti nella misura del 50% della borsa stessa.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore a
trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa.
Qualora l'avente titolo rinunci alla borsa di studio subentra
altro dottorando secondo l'ordine della graduatoria.
Art. 11.
Obblighi e diritti dei dottorandi
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca,
secondo i programmi e le modalita' fissate dal collegio dei docenti.
Le borse di studio, finanziate da enti esterni, che prevedano lo
svolgimento di una specifica attivita' di ricerca, vincolano gli
assegnatari allo svolgimento di tale attivita'.
L'Universita' garantisce, nel medesimo periodo del corso, la
copertura assicurativa per infortuni e responsabilita' civile,
limitatamente alle attivita' che si riferiscono al corso di dottorato
di ricerca.
E' consentita, a partire dal secondo anno e previa autorizzazione
del Collegio dei docenti, una limitata attivita' didattica
sussidiaria e integrativa, che non deve in ogni caso compromettere
l'attivita' di formazione alla ricerca prevista per i dottorandi.
Tale attivita' didattica non da' diritti in ordine all'accesso ai
ruoli dell'Universita'.
Il pubblico dipendente ammesso al dottorato di ricerca puo'
domandare di essere collocato, fin dall'inizio e per tutta la durata
del corso di dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza
assegni, e puo' usufruire della borsa di studio, ove ricorrano le
condizioni richieste.
In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa
conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione
pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi,
e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del
secondo periodo.
Art. 12.
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca, conferito dal rettore, si
consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che ha luogo a
conclusione del corso.
La commissione giudicatrice dell'esame finale sara' nominata dal
rettore, su designazione del collegio dei docenti in conformita' al
regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
L'amministrazione universitaria, in attuazione della legge
n. 675/1996, e succ. int. e mod. si impegna a utilizzare i dati
personali forniti dal candidato per l'espletamento delle procedure
concorsuali e per fini istituzionali.
La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi
di cui alla succitata legge, espressione di tacito consenso a che i
dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali
vengano pubblicati sul sito Internet dell'universita' degli studi di
Trento.
Art. 14.
Norme di riferimento
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento
all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, al decreto ministeriale
30 aprile 1999, n. 224, e al Regolamento dell'Universita' degli studi
di Trento in materia di dottorato di ricerca emanato con decreto
rettorale del 23 giugno 1999, n. 663, e successive modifiche.
Trento, 13 giugno 2002
Il rettore: Egidi
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