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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di
orchestrale presso la banda musicale dell'Aeronautica militare.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.81 del 12/10/1999 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 099E8140 |
Sezione: | Altri enti |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 5 |
Scadenza: | 11/12/1999 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957, n. 3 e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni,
concernenti le disposizioni relative allo statuto degli impiegati
civili dello Stato e le norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente le norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme e il decreto ministeriale 8 luglio 1991, n. 405,
concernente il relativo regolamento di esecuzione;
Vista la legge 8 agosto 1977, n. 564, concernente la modifica delle
norme sul matrimonio dei militari delle tre forze armate e degli
ufficiali del Corpo della guardia di finanza;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e della Guardia di
finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
luglio 1987, n. 411, indicante gli "specifici limiti di altezza per
la partecipazione ai concorsi pubblici";
Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1990, concernente
l'approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea,
pubblicato nel giornale ufficiale del Ministero della difesa -
dispensa n. 24 del 16 giugno 1990 e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, concernente
il riordino della banda musicale dell'Arma dei carabinieri;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente "Nuove norme
sulla cittadinanza";
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego
a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e
successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, concernente "Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
"Attuazione dell'art. 3 della legge n. 216/1992 in materia di
riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente "Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali";
Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1997, concernente
l'approvazione della nuova scheda delle vaccinazioni per il personale
militare dell'Amministrazione della difesa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo modificata con legge 16 giugno 1998, n.
191;
Visto il decreto ministeriale n. 2/117/DGPMA del 10 dicembre 1997
con il quale sono state stabilite le modalita' per lo svolgimento dei
concorsi per il reclutamento degli allievi marescialli
dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, "Nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 "nuove norme in materia di
obiezione di coscienza";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403 "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge
15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative";
Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1999, concernente
"Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare";
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188 "Regolamento
recante norme per l' individuazione dei limiti di eta' per la
partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica";
Tenuto conto del parere espresso dal Gabinetto del Ministro della
difesa con il foglio n. 1/8482/14-1-6/99 cons. del 12 febbraio 1999,
in ordine all'interpretazione dei citati decreti legislativi 27
febbraio 1991, n. 78, e 12 maggio 1995, n. 196, relativamente al
reclutamento degli orchestrali nelle bande musicali delle FF.AA.;
Visto il foglio n. SMA/131/4750/P13-2/8 del 20 novembre 1998 con il
quale lo stato maggiore dell'Aeronautica - I reparto ha rappresentato
l'esigenza di porre a concorso, in relazione alle vacanze organiche,
tre posti di orchestrale nella banda dell'Aeronautica militare;
Visto il foglio n. SMA 131/2269/P.13-2/8 del 20 maggio 1999 con il
quale lo stato maggiore dell'Aeronautica - I reparto ha rappresentato
l'esigenza di porre a concorso, ulteriori due posti di orchestrale
nella banda dell'Aeronautica militare in conseguenza di vacanze in
organico che si verificano nel mese di settembre 1999;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di orchestrale presso la banda musicale dell'Aeronautica
militare, il cui organico strumentale e' riportato nella tabella in
allegato 1:
a) un posto di aiutante, per il seguente strumento (1 parte "A");
1 Saxofono soprano in Sib;
b) un posto di maresciallo di 1 classe per il seguente strumento (2
parte "A"):
1 Tamburo con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a
percussione;
c) un posto di maresciallo di 1 classe per il seguente strumento (2
parte "B"):
2 Corno (Fa-Sib);
d) un posto di maresciallo di 1 classe per il seguente strumento (2
parte "A"):
Gran Cassa con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a
percussione;
e) un posto di maresciallo di 2 classe per il seguente strumento (3
parte "A");
Flicorno basso grave in Mib.
Art. 2.
Requisiti
Possono partecipare al concorso:
a) i cittadini italiani di sesso maschile, compresi quelli non
appartenenti alla Repubblica che:
godano dei diritti civili e politici;
siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado, conseguito al termine di un corso di studi di durata
quinquennale, che consenta l'iscrizione all'Universita'. Per i
candidati in possesso di maturita' conseguita al termine di corsi di
studio quadriennali e' richiesto il superamento del prescritto anno
integrativo;
abbiano conseguito in un conservatorio statale o altro analogo
istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o negli
strumenti per il/i quale/i concorrono o per strumento affine, come da
tabella allegato 2;
abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non superato il
quarantesimo. Tale limite e' elevato di cinque anni per i militari
delle Forze armate o dei Corpi di polizia in attivita' di servizio;
siano in possesso di idonei requisiti fisici, nonche' statura e
perimetro toracico non inferiori, rispettivamente, a metri 1,65 e
0,85 e non siano riformati o rivedibili;
siano in possesso dei requisiti morali e di condotta richiesti
dall'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
non siano incorsi in condanne per delitti non colposi;
non siano stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente
organizzati, ovvero destituiti dai pubblici uffici;
non siano stati giudicati, in precedenti analoghi arruolamenti
dell'Aeronautica militare "NON IDONEO" a visita medica, per
infermita' non emendabile o comunque invalidante in modo permanente
ai fini del servizio militare volontario quale sottufficiale;
non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art.
15, punto 7, della legge 8 luglio 1998, n. 230.
b) i militari che siano in servizio nell'Aeronautica militare alla
data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, di cui
al successivo art. 3, che:
abbiano conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo
istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o negli
strumenti per il/i quale/i concorrono o per strumento affine, come da
tabella allegato 2;
abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non superato il
quarantacinquesimo. Per gli orchestrali della banda musicale
dell'Aeronautica militare che concorrono per una parte superiore a
quella di appartenenza, si prescinde dall'anzianita';
siano in possesso di idonei requisiti fisici, compatibili con la
nomina a maresciallo dell'Aeronautica militare;
siano in possesso dei requisiti di moralita' e condotta richiesti
dall'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
non siano incorsi in condanne per delitti non colposi.
2. I requisiti suindicati debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di cui al successivo art. 3 e mantenuti, fatta
eccezione solo per l'eta', fino alla nomina ad aiutante o maresciallo
nella banda musicale dell'Aeronautica militare.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda dovra' essere redatta esclusivamente su copia del
modello conforme al fac-simile allegato.
Il concorrente deve compilare correttamente e sottoscrivere il
modello di domanda di cui al precedente comma, dopo aver preso
visione delle disposizioni indicate nel presente bando. Ogni
variazione delle notizie sottoscritte deve essere tempestivamente
segnalata al Ministero della difesa - direzione generale per il
personale militare I reparto, 2 divisione reclutamento sottufficiali,
2 sezione - Via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma.
2. Tale modello deve essere presentato o spedito, a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al Ministero della
difesa - direzione generale per il personale militare - I reparto - 2
divisione reclutamento sottufficiali, 2 sezione - Via XX Settembre
123/A - 00187 Roma. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante. I militari in servizio nelle Forze armate
potranno presentarlo entro lo stesso termine al comando del reparto
di appartenenza che lo fara' pervenire direttamente al Ministero
della difesa - direzione generale per il personale militare - I
reparto, 2 divisione reclutamento sottufficiali - Via XX Settembre
123/A - 00187 Roma, entro dieci giorni dalla data di scadenza del
bando.
3. I militari in servizio nell'Aeronautica militare dovranno
presentare la domanda di partecipazione al concorso - su copia del
modello conforme al fac-simile allegato di cui al punto 1 al comando
o ente di appartenenza che rilascera' una attestazione di effettivo
servizio del militare alla data di scadenza dei termini di
presentazione delle domande (trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del bando di concorso) e lo stesso comando/ente
provvedera' a trasmettere alla direzione generale per il personale
militare - I reparto, 2 divisione reclutamento sottufficiali, 2
sezione, entro e non oltre giorni dieci dal predetto termine di
scadenza la domanda prodotta dal militare corredata dell'attestazione
di servizio e per i militari dell'Aeronautica in servizio permanente
dichiarazione medica di cui al successivo art. 10.
4. Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione al
concorso spedite oltre i termini suindicati.
5. L'errata o mancata indicazione dei dati richiesti e' causa di
esclusione dal concorso, qualora non si provveda alla
regolarizzazione, entro un breve tassativo termine fissato dalla
direzione generale per il personale militare, I reparto, 2 divisione
reclutamento sottufficiali, 2 sezione.
6. I candidati sono tenuti a segnalare tempestivamente al Ministero
della difesa - direzione generale per il personale militare - I
reparto, 2 dvisione reclutamento sottufficiali, 2 sezione, Via XX
Settembre 123/A - 00187 Roma, con firma autenticata, ogni variazione
dell'indirizzo in cui intendono ricevere comunicazioni. Pertanto
l'amministrazione non assume alcuna responsabilita' circa possibili
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di
variazione di recapito, da ritardata ricezione da parte dei candidati
di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali, da altre cause
non imputabili a propria inadempienza o da eventi di forza maggiore.
Art. 4.
Esclusione dal concorso
1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti previsti al
precedente art. 2, secondo comma, tutti gli aspiranti partecipano
"con riserva" alle prove ed agli accertamenti. I candidati che
risultino, ad una verifica anche postuma, in difetto di uno o piu'
requisiti prescritti sono esclusi dal concorso ovvero, se vincitori,
esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati decaduti dalla
nomina, qualora la perdita del requisito sia riferibile a data
precedente alla nomina, con provvedimento motivato del direttore
generale o di autorita' da lui delegata.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice, che sara' nominata con successivo
decreto, sara' composta:
da un generale dell'Aeronautica militare, presidente;
dal maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare,
membro;
da un professore di strumento a fiato di un conservatorio statale o
maestro diplomato in strumentazione per banda, membro;
da un funzionario civile del Ministero della difesa appartenente al
profilo di "collaboratore amministrativo" (settima qualifica
funzionale) o al profilo di "funzionario amministrativo" (ottava
qualifica funzionale) segretario.
Art. 6.
Prova preliminare
1. Qualora il numero delle domande di partecipazione fosse
rilevante, la commissione di cui al precedente art. 5 potra'
sottoporre gli aspiranti ad una prova preliminare, il cui superamento
e' condizione indispensabile per la prosecuzione del concorso.
2. Dell'eventuale effettuazione di tale prova sara' data
comunicazione a ciascun concorrente mediante lettera assicurata con
tassa a carico del destinatario.
Art. 7.
Accertamento sanitario
1. I candidati saranno convocati in Guidonia, presso il centro di
selezione dell'Aeronautica militare, per essere sottoposti
all'accertamento sanitario da parte di una commissione medica,
appositamente nominata con successivo decreto ministeriale. Detta
commissione potra' avvalersi di personale medico e paramedico
specializzato. In caso di effettuazione della prova di cui al
precedente art. 6, verranno ammessi all'accertamento sanitario i soli
candidati che avranno superato detta prova.
Saranno giudicati idonei gli aspiranti risultati:
a) in possesso dei requisiti di idoneita' ai servizi di navigazione
aerea, di cui al decreto ministeriale 18 aprile 1990 pubblicato nel
giornale ufficiale del Ministero della difesa dispensa n. 24 del 16
giugno 1990 - e successive modificazioni previste per l'arruolamento
quali marescialli dell'Aeronautica militare;
b) in possesso, inoltre, dei seguenti requisiti:
statura non inferiore a m. 1,65;
perimetro toracico non inferiore a m. 0,85.
3. Prima di eseguire la visita medica generale la commissione
medica dispone per tutti i candidati accertamenti specialistici e di
laboratorio, necessari a delineare il profilo sanitario di cui al
successivo comma 4.
4. A ciascun candidato verra' attribuito, un profilo sanitario che
terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali, previsti dal
decreto ministeriale 18 aprile 1990 per l'arruolamento quali
marescialli dell'Aeronautica militare.
5. La commissione medica, seduta stante, comunichera' l'esito della
visita medica che conterra' uno dei seguenti giudizi:
"idoneo";
"temporaneamente non idoneo";
"non idoneo" con l'indicazione della causa di non idoneita'.
I candidati giudicati "temporaneamente non idonei" compatibilmente
con i tempi tecnici relativi all'iter concorsuale, saranno sottoposti
ad ulteriori accertamenti sanitari a cura della stessa commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica; nel
frattempo detti candidati saranno ammessi con riserva a sostenere gli
accertamenti psico-attitudinali. Ove i candidati non avessero
recuperato, al momento della nuova visita medica di controllo, la
prevista idoneita' fisica saranno giudicati "non idonei". Tale
giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati.
6. I concorrenti a carico dei quali, in sede di visita medica e
previo accertamento presso l'ospedale militare (legge 26 giugno 1990,
n. 162), venga individuato l'evidente stato di tossicodipendenza o
tossicofilia, saranno giudicati non idonei.
7. Ad ulteriori accertamenti sanitari a cura di una apposita
commissione medica di seconda istanza, nominata con successivo
decreto ministeriale, potranno essere sottoposti i candidati
giudicati "non idonei", che faranno pervenire al ministero della
difesa - direzione generale per il personale militare, I reparto - 2
divisione 2 sezione - Via XX Settembre n. 123/A - c.a.p. 00187 Roma,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data della
visita medica, specifica istanza di riesame del giudizio sanitario
corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria
pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio
di non idoneita'. Non saranno prese in considerazione istanze prive
della prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini
perentori sopra indicati. In caso di mancato accoglimento
dell'istanza il giudizio di non idoneita' gia' riportato al termine
della visita medica si intendera' confermato.
In caso di accoglimento delle citate istanze i candidati
riceveranno formale comunicazione da parte della direzione generale
per il personale militare, per essere sottoposti ad un riesame del
giudizio sanitario precedentemente emesso. Il giudizio espresso in
sede di riesame sara' comunicato seduta stante ai candidati.
I candidati giudicati non idonei e quelli che non si sono
presentati non saranno ammessi a sostenere i successivi accertamenti
psico-attitudinali.
Art. 8.
Accertamento psico-attitudinale
1. I concorrenti giudicati idonei a visita medica saranno
sottoposti ad accertamento psico-attitudinale di idoneita' al
servizio quale maresciallo dell'Aeronautica militare, da parte di una
commissione appositamente nominata con successivo decreto
ministeriale.
2. Il giudizio espresso in tale sede e' definitivo.
I concorrenti giudicati non idonei all'accertamento
psicoattitudinale saranno esclusi dalle ulteriori prove concorsuali.
Art. 9.
Mancata presentazione del candidato
Il candidato che non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti a
sostenere le prove concorsuali di cui ai precedenti articoli 7 ed 8
ed al successivo art. 11, senza valido e documentato motivo
notificato entro e non oltre lo stesso giorno di convocazione al
Ministero della difesa - direzione generale per il personale
militare, I reparto, 2 divisione reclutamento sottufficiali, 2
sezione - Via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, sara' considerato
rinunciatario al concorso senza ulteriore avviso.
Art. 10.
Accertamento sanitario e psico-attitudinale per il personale
in servizio permanente dell'Aeronautica militare
Per il personale in servizio permanente nell'Aeronautica militare
si prescinde dagli accertamenti di cui ai precedenti artt. 7 ed 8
previo rilascio di apposita attestazione a cura del servizio
sanitario del comando/ente di appartenenza, che certifichi il
possesso dei requisiti fisio-psico-attitudinali compatibili con
l'immissione nel ruolo dei marescialli musicisti della banda musicale
dell'Aeronautica militare.
La predetta attestazione dovra' essere compilata dal servizio
sanitario competente secondo l'apposita scheda di cui all'allegato 7.
Art. 11.
Esami ed esperimenti pratici
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti di cui ai
precedenti articoli 7 e 8 e il personale in servizio permanente
nell'Aeronautica militare di cui al precedente art. 10 saranno
convocati per sostenere gli esami di concorso e gli esperimenti
pratici di seguito indicati:
a) per i concorrenti di tutte le parti, ad eccezione di quelli che
concorrono per gli strumenti a percussione:
esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del
concorrente, tra quelli indicati all'allegato 4 al presente decreto;
lettura a prima vista di un brano o piu' brani di musica, scelti
dalla commissione;
nozioni inerenti alla tecnica dello strumento;
b) per i concorrenti delle prime e delle seconde parti:
direzione di un pezzo eseguito dalla banda;
dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che
compongono la banda;
c) per i concorrenti delle prime parti:
armonizzazione per pianoforte di un brano di musica;
d) per i concorrenti per gli strumenti a percussione a qualsiasi
parte essi aspirino, secondo l'elenco dei brani da concorso di cui
all'allegato 5:
un esperimento di lettura musicale;
dimostrazione di saper impiegare lo strumento o gli strumenti per
cui si concorre, sia da solo sia in una esecuzione d'insieme della
banda
dimostrazione di conoscere teoricamente e praticamente gli altri
strumenti a percussione.
I candidati dovranno eseguire le prove concorsuali utilizzando
esclusivamente gli strumenti indicati all'art. 1 del presente bando,
dei quali dovranno essere personalmente forniti, ad esclusione di
quelli a percussione.
2. La commissione attribuira' a ciascun concorrente un punto di
merito da uno a venti per ciascuna prova e suddividera' la somma
algebrica dei punteggi riportati per il numero delle prove sostenute.
E' giudicato idoneo il concorrente che raggiunga un punto non
inferiore a 14, se partecipa per uno strumento delle prime e delle
seconde parti, e non inferiore a 12, se partecipa per uno strumento
delle terze parti.
3. Non e' comunque giudicato idoneo il concorrente che non
raggiunge, in ciascuna prova, il punteggio di 12.
4. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dal concorso.
Art. 12.
Titoli di merito
1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio
massimo da attribuire a ciascuna categoria sono indicati all'allegato
6 al presente decreto.
2. La commissione esaminatrice provvede ad individuare, prima
dell'inizio delle prove d'esame i criteri per l'assegnazione dei
punteggi ai titoli di merito di cui al comma precedente.
3. Saranno considerati validi esclusivamente i titoli che,
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione, siano dichiarati nella domanda e
vengano presentati o fatti pervenire al Ministero della difesa -
direzione generale per il personale militare, I reparto, 2 divisione,
2 sezione, Via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, in copia,
contestualmente alla domanda stessa.
Art. 13.
Graduatoria
1. La commissione di cui all'art. 5 formera' distinte graduatorie
finali di merito per ciascuno degli strumenti di cui al precedente
art. 1 dei candidati idonei, sulla base della somma algebrica del
punteggio finale riportato negli esami ed esperimenti pratici di cui
al precedente art. 11 e di quello dei titoli di cui al precedente
art. 12.
2. A parita' di punteggio complessivo, e' data preferenza assoluta
al candidato appartenente all'Aeronautica militare, al candidato piu'
elevato in grado, al candidato piu' anziano nello stesso grado, al
candidato che ha riportato il punteggio piu' elevato nella
valutazione dei titoli ed in caso di ulteriore parita' al candidato
piu' giovane in eta'.
3. La graduatoria sara' approvata con decreto ministeriale.
Art. 14
Posizione amministrativa
1. Per i viaggi effettuati in funzione dello svolgimento delle
prove e degli accertamenti concorsuali, i candidati in servizio nelle
Forze armate saranno posti nella posizione amministrativa prevista
dalla normativa all'epoca vigente.
Art. 15.
Documento di identificazione
1. Ad ogni prova d'esame o accertamento i candidati dovranno
esibire la carta d'identita' oppure altro documento di riconoscimento
rilasciato da una Amministrazione dello Stato, purche' in corso di
validita' e munito di fotografia recente.
Art. 16.
Documentazione da produrre
1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria finale del
concorso, riceveranno apposita comunicazione a seguito della quale
dovranno far pervenire, entro il termine fissato nella comunicazione,
al Ministero della difesa - direzione generale per il personale
militare, I reparto, 2 divisione, 2 sezione, Via XX Settembre n.
123/A - 00187 Roma, la seguente documentazione, a pena di esclusione
dal concorso:
a) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformita' delle
prescrizioni della legge sul bollo:
copia del foglio di congedo illimitato, per i concorrenti che
abbiano prestato servizio militare;
copia del foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato
dell'esito di leva rilasciato dal comune, per i concorrenti che
abbiano solo concorso alla leva;
certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal
comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva;
b) estratto dell'atto di nascita solo per i concorrenti non in
servizio nell'Aeronautica militare;
c) certificato di cittadinanza italiana solo per i concorrenti non
in servizio nell'Aeronautica militare;
d) diploma di istruzione secondaria di 2 grado solo per i
concorrenti non in servizio nell'Aeronautica militare;
e) diploma dello strumento per il quale concorrono, o per strumento
affine, in originale o copia autenticata in conformita' dell'art. 14
della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
f) documentazione in originale o copia autenticata in conformita'
dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei titoli posseduti
dal candidato e preventivamente dichiarati ed inviati in copia nella
domanda di partecipazione al concorso.
Qualora i certificati indicati alle lettere b) e c) siano
rilasciati da uno stesso ufficio, gli interessati possono produrre un
solo atto comprovante fatti, stati e qualita' personali richiesti dai
singoli documenti;
2. I diplomi e i certificati rilasciati da istituti parificati o
legalmente riconosciuti dovranno essere legalizzati dal provveditore
agli studi (art. 16, legge 4 gennaio 1968, n. 15).
Art. 17.
Nomina ad orchestrale
1. Al termine del concorso, previsto entro il secondo semestre
dell'anno 2000, gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso ad
orchestrale sono nominati aiutante, maresciallo di 1 classe o
maresciallo di 2 classe dell'Aeronautica militare, a seconda che
debbano essere inseriti nella organizzazione strumentale delle prime,
delle seconde o delle terze parti della banda. Eventuali vincitori in
servizio nell'Aeronautica militare con il grado di aiutante o
maresciallo di 1 classe mantengono grado ed anzianita'.
2. Nei rispettivi gradi i vincitori del concorso frequentano un
corso di istruzione militare e di formazione tecnico-professionale
presso la scuola sottufficiali dell'Aeronautica militare. Si
prescinde dal corso per gli appartenenti al ruolo marescialli.
3. Al termine del corso viene redatto apposito rapporto informativo
a cura dei superiori gerarchici della scuola.
Il presente decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della
normativa vigente.
Roma, 22 settembre 1999
Il direttore generale: Tambuzzo
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