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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del
lavoro - anno 2021.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.8 del 29/1/2021
Ente:MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Località:Nazionale
Codice atto:21E00914
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:16/7/2021

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
dei rapporti di lavoro
e delle relazioni industriali

Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante «Norme per
l'ordinamento della professione di consulente del lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137 «Regolamento recante la riforma degli ordinamenti
professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
febbraio 2014, n. 121 «Regolamento di organizzazione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali» e il decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali del 4 novembre 2014, di attuazione
del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Visti l'art. 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,
recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», che prevede
l'istituzione, ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, di una Agenzia unica per le ispezioni del
lavoro;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in
data 23 febbraio 2016, recante: «Disposizioni per l'organizzazione
delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia
unica per le ispezioni del lavoro»;
Visto altresi' il decreto del Presidente della Repubblica 26
maggio 2016, n. 109 «Regolamento recante approvazione dello statuto
dell'Ispettorato nazionale del lavoro»;
Acquisito il concerto con i Ministeri della giustizia e
dell'universita' e della ricerca in sede di Conferenza dei servizi
indetta, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del
1990, per il giorno 11 gennaio 2021, per l'approvazione del presente
decreto contenente, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge
n. 12 del 1979, le modalita' e i programmi degli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del
lavoro, per l'anno 2021;
Tenuto conto, altresi', che alla Conferenza dei servizi in data
11 gennaio 2021 ha partecipato anche il rappresentante
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, al fine di garantire la
necessaria collaborazione degli Ispettorati territoriali individuati
come sede d'esame per il regolare funzionamento delle commissioni,
nonche' gli adempimenti conseguenti allo svolgimento delle prove, in
ottemperanza a quanto previsto nella convenzione triennale del 25
novembre 2019, stipulata tra il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro;

Decreta:


Art. 1


Sessione degli esami
di abilitazione per l'anno 2021


1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e'
indetta, per l'anno 2021, la sessione degli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del
lavoro. Le prove d'esame avranno luogo presso gli Ispettorati
interregionali del lavoro di Milano, Venezia, Roma e Napoli, presso
gli Ispettorati territoriali di Ancona, Aosta, Bari, Bologna,
Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L'Aquila, Perugia, Potenza,
Reggio-Calabria, Torino e Trieste nonche' presso la Regione Sicilia -
Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento,
dei servizi e delle attivita' formative - e le Province autonome di
Bolzano - Ufficio tutela sociale del lavoro e di Trento - Servizio
lavoro.
2. Al fine di assicurare lo svolgimento delle prove d'esame a
livello territoriale, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali si avvale, anche ai sensi della convenzione triennale del 25
novembre 2019 e dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, degli uffici dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ove sono
costituite le commissioni esaminatrici.
3. I dirigenti degli uffici di cui al comma 1 provvedono, con
successivi decreti, alla costituzione delle commissioni esaminatrici
per l'anno 2021 e assicurano, altresi', le procedure necessarie a
garantire lo svolgimento degli esami secondo quanto previsto
dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

                               Art. 2 


Contenuti e modalita'
di svolgimento delle prove d'esame


1. L'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di
consulente del lavoro ha carattere teorico-pratico e si compone di
due prove scritte e di una prova orale.
2. Le due prove scritte consistono nello svolgimento di un tema
sulle materie del diritto del lavoro e della legislazione sociale e
in una prova teorico-pratica sui temi del diritto tributario, scelti
dalla commissione esaminatrice.
3. La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di
materie:
1) diritto del lavoro;
2) legislazione sociale;
3) diritto tributario ed elementi di ragioneria, con
particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro e alla
formazione del bilancio;
4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;
5) ordinamento professionale e deontologia.
4. Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte sono
assegnate al candidato sette ore, dal momento della dettatura. I
candidati possono consultare i testi di legge non commentati e
autorizzati dalla commissione esaminatrice e i dizionari.

                               Art. 3 


Data e luogo delle prove d'esame


1. Le prove scritte avranno inizio alle ore 8,30 antimeridiane
presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui all'art. 1,
nei seguenti giorni:
6 settembre 2021: prova scritta in diritto del lavoro e
legislazione sociale;
7 settembre 2021: prova teorico-pratica in diritto tributario.
2. Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito
internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it - sezione «Avvisi e bandi»
fino alla data di inizio degli stessi.
3. I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento
di riconoscimento.

                               Art. 4 


Domanda di ammissione
e requisiti di partecipazione


1. La domanda di ammissione all'esame di Stato dovra' essere
presentata esclusivamente in modalita' telematica. A tal fine, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile sul
sito internet istituzionale: www.lavoro.gov.it la procedura per
presentare la domanda telematica secondo il modello allegato al
presente decreto.
2. L'accesso alla procedura avverra' esclusivamente tramite le
credenziali Spid o carta di identita' elettronica, che garantiranno
anche la firma del candidato sulla domanda.
3. La domanda dovra' essere integralmente compilata e inviata, a
pena di inammissibilita', entro il 16 luglio 2021, inserendo
nell'apposito campo il seriale contenuto nella marca da bollo del
valore di euro 16,00 (sedici/00) o, in alternativa, allegando copia
digitale della ricevuta di pagamento della stessa tramite modello F24
(codice tributo: 2501, anno di riferimento: 2021 e importi a debito
versati: 16,00).
4. In caso di errata o inesatta compilazione della domanda, e'
consentito al candidato di procedere alla rettifica della stessa,
entro il termine di scadenza del bando di cui al comma 3.
5. I candidati possono sostenere l'esame di Stato esclusivamente
nella regione o nella provincia autonoma di residenza anagrafica, a
pena di esclusione ovvero di nullita' della prova.
6. Nella domanda di ammissione il candidato, sotto la propria
responsabilita', dovra' dichiarare:
6.1.
a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) residenza anagrafica;
c) recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni
relative al concorso, con l'esatta indicazione del codice di
avviamento postale, nonche' il recapito telefonico e l'eventuale
indirizzo di posta elettronica certificata - pec. A tal fine il
candidato e' tenuto a comunicare tempestivamente con la medesima
modalita' telematica ogni variazione della residenza, del recapito
telefonico o dell'indirizzo.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per i casi
di inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del
candidato o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda;
d) di essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare
di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri, ivi
compresi quelli beneficiari di protezione internazionale ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo n. 251
del 2007, in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo.
6.2.
Di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio
individuati alla lettera d) dell'art. 3, comma 2, della legge n. 12
del 1979, cosi' come esplicitati nel parere n. 1540 del 23 ottobre
2012 rilasciato a tal fine dal Ministero dell'universita' e della
ricerca - Consiglio universitario nazionale (CUN):
A. diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, in
scienze economiche e commerciali o in scienze politiche ovvero
diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro;
B. laurea triennale o laurea magistrale (LM) tra quelle
appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del CUN n. 1540
del 23 ottobre 2012:
classe L-14 - Scienze dei servizi giuridici;
classe L-16 - Scienze dell'amministrazione e
dell'organizzazione;
classe L-18 - Scienze dell'economia e della gestione
aziendale;
classe L-33 - Scienze economiche;
classe L-36 - Scienze politiche e delle relazioni
internazionali.
Laurea magistrale appartenente a:
classe LM-56 - Scienze dell'economia;
classe LM-62 - Scienze della politica;
classe LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni;
classe LM-77 - Scienze economico-aziendali;
classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza.
C. I titoli di studio equiparati a quelli di cui alla lettera
B ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009; i titoli di
studio equiparati ai sensi del decreto interministeriale 11 novembre
2011, nonche' i titoli del vecchio ordinamento equipollenti a quelli
di cui alla lettera A.
D. Oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono ammessi coloro
che abbiano gia' ottenuto il riconoscimento di idoneita' del proprio
titolo di studio da parte del Consiglio universitario nazionale cui
abbiano fatto specifica richiesta o che, avendo ottenuto il
certificato di compiuta pratica o essendo iscritti al registro dei
praticanti dei consulenti del lavoro entro il 22 gennaio 2013, data
di pubblicazione del primo bando di recepimento del menzionato parere
del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012, otterranno il relativo parere
ove necessario, nonche' coloro che abbiano conseguito i titoli di
studio di laurea quadriennale in sociologia e di laurea, classe 14,
in scienze e tecniche della comunicazione e che abbiano ottenuto il
certificato di compiuta pratica o risultino iscritti al registro dei
praticanti dei consulenti del lavoro entro la predetta data del 22
gennaio 2013.
E. I candidati che siano in possesso di un titolo di studio
conseguito in uno Stato diverso dall'Italia dovranno produrre
attestato di idoneita' ottenuto in Italia da parte degli organi
competenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
189 del 2009 per l'accesso al tirocinio.
6.3.
Di essere in possesso o di aver richiesto al competente
consiglio provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di
compimento della pratica professionale.
7. In considerazione della periodicita' annuale della sessione di
esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di
consulente del lavoro, i requisiti prescritti, salvo quelli per i
quali sia data una indicazione diversa alla lettera D) del punto 6.2,
devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente
decreto ovvero alla data di presentazione della domanda di ammissione
agli esami.
8. Alla domanda deve essere allegata, a pena di non ammissione
all'esame, copia della ricevuta attestante il pagamento della tassa
di euro 49,58, dovuta ai sensi dell'art. 4 della legge 8 dicembre
1956, n. 1378, nonche' del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 dicembre 1990, da versarsi con le modalita' di cui al
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (codice tributo 729 T).
9. Il candidato dovra', altresi', dichiarare di essere a
conoscenza della responsabilita' penale in caso di dichiarazioni
mendaci o contenenti dati non piu' rispondenti a verita', ai sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e dell'art. 489 del codice penale.
10. I candidati sono ammessi agli esami con riserva di
accertamento dei requisiti dichiarati da parte degli uffici
competenti alla ricezione delle domande, ai sensi degli articoli 71 e
75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.

                               Art. 5 


Ausili ed altre esigenze
per le prove d'esame


1. I candidati con disabilita' possono sostenere le prove con gli
ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione alla specifica
disabilita', ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n.
104. Tale esigenza deve essere rappresentata nella domanda di
ammissione, utilizzando a tal fine il campo «Altre informazioni», con
l'indicazione del tipo di supporto richiesto.
2. Alla candidata che necessiti di un periodo per allattamento,
potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle
prove, di durata pari al periodo stesso. Tale esigenza dovra' essere
tempestivamente rappresentata alla commissione esaminatrice.

                               Art. 6 


Valutazione dei candidati


1. Ai fini della valutazione del candidato ciascun componente
della commissione esaminatrice puo' attribuire fino a dieci punti per
ogni prova scritta e per la prova orale.
2. Il punteggio per ciascuna prova scritta e per la prova orale
si ottiene dividendo la somma dei punti assegnati al candidato per il
numero dei componenti l'intera commissione esaminatrice.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.
4. Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno
sei decimi nella prova orale.

                               Art. 7 


Disposizioni finali


1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato» e successive modificazioni, nonche' dal decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 «Regolamento
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modificazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nonche' sul sito internet istituzionale
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo:
www.lavoro.gov.it
Roma, 21 gennaio 2021

Il direttore generale: De Camillis

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