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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per titoli, a cinquemilaquattrocentosettantacinque posti
per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente dell'Esercito riservato ai volontari in ferma breve della
stessa Forza armata.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.54 del 10/7/2001 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 001E5986 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 5475 |
Scadenza: | 9/8/2001 |
Tags: | IN EVIDENZA |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957, n. 3, e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni,
concernenti le disposizioni relative allo statuto degli impiegati
civili dello Stato e le norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato;
Vista la legge 10 giugno 1964, n. 477, concernenti le norme per i
volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi
organici dei Sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze
armate e successive modificazioni;
Vista la legge 8 agosto 1977, n. 564, concernente la modifica
delle norme del matrimonio dei militari delle tre Forze armate e
degli ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di
Finanza;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, indicante gli "specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici";
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dell'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente "Nuove norme
sulla cittadinanza";
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della Difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente "Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, concernente le determinazioni dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo n. 196 del 12 maggio 1995
concernente "Attuazione dell'art. 3 della legge n. 216/1992 in
materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate"
successivamente integrato e corretto dal decreto legislativo
28 febbraio 2001 n 82;
Vista la legge 8 agosto 1996, n. 427;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, concernente
l'approvazione della nuova schedula delle vaccinazioni per il
personale militare dell'Amministrazione della Difesa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed
integrazioni previste dalla legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 settembre
1997, n. 332, concernente "Regolamento recante norme per l'immissione
dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della
Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo
militare della Croce rossa italiana";
Vista il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
concernente la modifica alla disciplina del concorso per uditore
giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le
professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della
legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505,
concernente armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari al
terzo anno di ferma breve con quello del personale militare in
servizio permanente effettivo, a norma dell'art. 1, comma 99, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1998 recante "Struttura
ordinativa e competenze della Direzione generale per il Personale
militare del Ministero della difesa";
Visto il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 80, recante
"Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente le modifiche
ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997,
n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale
dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1999 concernete
approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare e Direttiva
applicativa 19 aprile 1999;
Visto l'art. 20, comma 1, lettera d) della legge 23 dicembre
1999, n. 448, il quale ha fatto venir meno la disciplina
autorizzatoria per le assunzioni di talune categorie di personale in
quanto alimentato attraverso transiti interni all'Amministrazione;
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, concernente norme per
l'istituzione del servizio militare professionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 con il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Vista la circolare n. 1700/162.200 del 17 aprile 2000 dello Stato
Maggiore dell'Esercito, Reparto impiego delle forze ufficio dottrina
addestramento e regolamenti, concernente il controllo dell'efficienza
operativa del personale in servizio permanente dell'Esercito;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche;
Vista la direttiva n. 3023/41.3/PS del 14 luglio 2000
dell'Ispettorato logistico dell'Esercito, dipartimento di sanita' e
veterinaria ufficio organizzazione sanitaria, concernente il
controllo periodico a campione relativo all'uso delle sostanze
stupefacenti e psicotrope per gli aspiranti all'arruolamento
volontario, ai volontari in servizio permanente in ferma volontaria e
di leva;
Visto il foglio n. 6148/RS/3.116/14 del 18 ottobre 2000
dell'Ispettorato delle scuole dell'Esercito - ufficio regolamenti e
studi, concernente l'entita' dei posti da mettere a concorso
relativamente al presente bando, nonche' le modalita' ed i criteri
che in esso debbono essere contenuti anche in riferimento
all'immissione in servizio permanente nel ruolo dei volontari di
truppa dell'Esercito di coloro che verranno dichiarati vincitori del
concorso;
Visto il foglio n. 3563/082302 datato 28 giugno 2001 dello Stato
maggiore Esercito - Reparto impiego del personale ufficio affari
giuridici, concernente l'aumento dei posti a concorso per effetto
della legge n. 331/2000, nonche' specificazioni relative al criterio
di valutazione di cui all'art. 10, comma 1, punto 1 del presente
bando;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
E 'indetto, per l'anno 2001, un concorso, per titoli, a
cinquemilaquattrocentosettantacinque posti per l'immissione nel ruolo
dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito,
riservato:
1) ai sergenti di complemento dell'Esercito in ferma triennale
e quinquennale ed ai graduati di truppa dell'Esercito in ferma
triennale e quinquennale in servizio da almeno 24 mesi decorrenti
dall'ammissione alla ferma breve triennale o quinquennale e posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso;
2) ai sergenti di complemento dell'Esercito in ferma triennale
e quinquennale ed ai graduati di truppa dell'Esercito in ferma
triennale e quinquennale collocati in congedo per aver ultimato la
ferma contratta in data successiva al 1o settembre 1995.
Lo svolgimento del concorso prevede la valutazione dei titoli
posseduti dal candidato previsti al successivo art. 10.
Ai vincitori sara' assegnata una delle specializzazioni previste
per il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente in
relazione alle specifiche esigenze di Forza armata.
Art. 2.
Requisiti
Possono partecipare al concorso, con domanda da prodursi secondo
le modalita' indicate al successivo art. 3, i sergenti di complemento
dell'Esercito ed i graduati di truppa dell'Esercito di cui al
precedente art. 1 che:
1) non siano incorsi:
a) in condanne per delitti non colposi;
b) nel proscioglimento d'autorita' da precedente arruolamento
volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per
permanente inidoneita' psico-fisica al servizio militare
incondizionato o per inidoneita' al grado di caporale,
caporale maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o per grave
mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare
di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382;
c) nel proscioglimento d'ufficio dal precedente arruolamento
volontario da qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per
perdita del grado o retrocessione dalla classe, per condanna penale,
per delitti non colposi o per violazione delle disposizioni di legge
sul matrimonio;
d) nel proscioglimento d'autorita' per protratto,
insufficiente rendimento nel corso della ferma ai sensi dell'art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332;
e) nel proscioglimento a domanda senza aver ultimato la ferma
breve;
2) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
previste dall'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, per l'assunzione nell'Amministrazione della Difesa,
quale sostituito dall'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80;
3) abbiano riportato nell'ultima scheda e specchio valutativo o
rapporto informativo, chiusi alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, una qualifica non inferiore a "nella
media" o "rendimento sufficiente" o un giudizio equiparabile a tale
qualifica, cosi' come specificato al successivo art. 10.
I requisiti suindicati devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di cui al successivo art. 3, e, ad eccezione del
punto sub 3), mantenuti fino alla data dell'effettiva incorporazione,
pena l'esclusione dal concorso con la procedura prevista dal
successivo art. 8.
Possono altresi' partecipare al concorso i volontari ai quali sia
stato concesso di permanere in servizio ai sensi dell'art. 10, commi
1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505.
I candidati che risultassero, ad una verifica anche successiva,
in difetto di uno o piu' requisiti saranno esclusi dal concorso
ovvero, se vincitori, dichiarati decaduti dalla nomina.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
a) redatta su carta semplice secondo gli schemi riportati negli
allegati A e B che costituiscono parte integrante del presente
decreto;
b) firmata per esteso dal concorrente (la firma, da apporre in
forma autografa non richiede l'autenticazione). La mancata
sottoscrizione della domanda determinera' il non accoglimento della
medesima;
c) presentata e fatta pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica:
dai candidati in servizio, al Comando dell'Ente o Reparto di
appartenenza;
dai candidati in congedo, alla Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 3a Divisione - 2a Sezione - Casella
postale 355 - 00187 Roma - Centro e, per conoscenza al Distretto
Militare di appartenenza precisando sulla busta: 10o concorso per
volontari in s.p. dell'Esercito.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in
tempo utile se spedite, anche a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
2. Nella predetta domanda il concorrente, consapevole delle
conseguenze derivanti da falsita' in atti e da dichiarazioni mendaci,
ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, dovra' dichiarare:
a) grado, cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) indirizzo e numero telefonico. Il candidato in congedo o il
cui congedo avverra' nelle fasi del concorso e' inoltre tenuto a
segnalare il recapito ove desidera ricevere le comunicazioni relative
al concorso, e tempestivamente ogni variazione dello stesso alla
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 3a
Divisione - 2a Sezione - Casella Postale 355 - 00187 Roma - Centro.
L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
e) data di incorporazione, scaglione/blocco di appartenenza,
decorrenza giuridica quale V.F.B.;
f) ultimo Reparto o Ente di appartenenza che lo ha collocato in
congedo, data del collocamento in congedo nonche' dichiarazione
dell'avvenuto congedo senza demerito;
g) l'eventuale partecipazione a precedenti concorsi per
volontari di truppa in s.p. dell'Esercito;
h) Distretto militare di appartenenza nella Forza in congedo;
i) di essere cittadino italiano e di godere dei diritti civili
e politici;
j) titolo di studio conseguito con la denominazione
dell'Istituto che lo ha rilasciato precisando l'indirizzo del
medesimo;
l) di non aver riportato condanne penali per delitti non
colposi, di non avere in corso procedimenti penali o disciplinari,
misure di sicurezza e di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 c.p.p.. Detta dichiarazione va resa anche se
negativa. Il candidato deve comunicare altresi', tempestivamente alla
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 3a
Divisione, 2a Sezione - via XX Settembre n. 123 A - 00187 Roma,
qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra;
m) di non essere stato prosciolto d'autorita' da precedente
arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato
dello Stato per permanente inidoneita' psico-fisica al servizio
militare incondizionato o per inidoneita' al grado di caporale,
caporal maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o per grave
mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare
di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382;
n) di non essere incorso nel proscioglimento d'ufficio da
precedente arruolamento volontario da qualsiasi Forza armata o Corpo
armato dello Stato per perdita del grado o retrocessione dalla
classe, per condanna penale, per delitti non colposi o per violazione
delle disposizioni di legge sul matrimonio;
o) di non essere incorso nel proscioglimento d'autorita' per
protratto, insufficiente rendimento nel corso delle ferma ai sensi
dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 332/1997;
p) di non essere in corso nel proscioglimento a domanda senza
aver ultimato la ferma breve;
q) di essere in possesso dei titoli di preferenza di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni. I candidati
dovranno elencare gli eventuali titoli posseduti;
r) di essere a conoscenza di ogni disposizione indicata nel
bando di concorso.
I candidati che hanno frequentato classi successive al
conseguimento del diploma di scuola media inferiore, o hanno
conseguito il diploma di scuola media superiore, ai fini della
valutazione dei titoli, dovranno allegare dichiarazione sostitutiva
di certificato scolastico (redatta come da allegato C del presente
bando sottoscritte ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti
il superamento di ogni classe o eventualmente il possesso del diploma
di scuola media superiore).
I candidati in possesso dei titoli di preferenza di cui al punto
q) dovranno allegare dichiarazione sostitutiva (redatta conformemente
all'allegato D) sottoscritta ai sensi e con le modalita' previste
dalle disposizioni del gia' citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso di
eventuali titoli che diano luogo a riserva di posti o, a parita' di
merito, a preferenza nella graduatoria di merito.
Art. 4.
Istruttoria delle domande dei candidati militari in servizio
1. I Comandi degli Enti o Reparti interessati devono istruire
le domande presentate dai candidati provvedendo a:
a) controllarne in via preliminare la validita' verificando
che siano complete in tutte le loro parti e che siano conformi al
modello prescritto in allegato A e che rechino in calce la firma
dell'interessato;
b) certificarne la data di presentazione apponendo il timbro
dell'Ente, la data ed il numero di protocollo e ponendole a firma del
Capo ufficio personale;
c) controllare che la documentazione sia debitamente
aggiornata in tutte le sue parti;
d) far redigere dalle competenti autorita' gerarchiche
l'appropriato documento caratteristico recante nel frontespizio, come
data di chiusura, quella di scadenza dei termini di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso e come motivo, la
seguente dicitura: "Partecipazione al 10o concorso per volontari di
truppa in s.p. dell'E.I.";
e) farle pervenire, a mezzo corriere al Ministero della
difesa Direzione generale per il Personale Militare - I Reparto - 3a
Divisione - 2a Sezione, via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, entro
il termine perentorio di venti giorni successivi alla data di
scadenza del concorso, corredate:
dello schema di cui all'allegato E che e' parte integrante
del presente decreto, compilato in ogni sua parte, atto a comprovare
il possesso dei titoli di cui al successivo art. 10. Detto schema
dovra' essere debitamente firmato dal Comandante di Corpo e
controfirmato dal candidato;
della dichiarazione rilasciata dall'Ufficiale medico
dirigente il Servizio sanitario dell'Ente, attestante il profilo
sanitario minimo richiesto per i volontari di truppa in servizio
permanente (2-2-2-2-2-2-2-2-2) di cui al successivo art. 6;
della dichiarazione relativa all'esito delle prove di
efficienza operativa di cui al successivo art.7;
della copia fotostatica conforme della documentazione
caratteristica, di cui alla lettera d) del presente articolo, redatta
"per concorso" chiusa alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande. Nel caso in cui l'ultimo documento della
documentazione caratteristica fosse costituito da una "mancata
redazione", insieme a quest'ultimo dovra' essere trasmesso il
documento valutativo immediatamente precedente.
Delle eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazione di
cui al precedente art. 3, comma 3, e 4;
f) informare telegraficamente alla Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 3a Divisione - 2a Sezione, via XX
Settembre n. 123/A - 00187 Roma, di ogni fatto che dovesse
intervenire nei confronti dei candidati durante la procedura
concorsuale (trasferimenti, eventuale collocamento in congedo
comunicando il Distretto militare che lo assume in forza congedo ed
eventuali variazioni di domicilio, invio alla frequenza dei corsi,
instaurazione di procedimenti disciplinari e penali, inidoneita'
anche temporanea al servizio militare, proscioglimenti ed altre
eventuali variazioni rilevanti ai fini concorsuali).
Art. 5.
Istruttoria delle domande dei candidati in congedo
I candidati in congedo dovranno inviare la domanda di
partecipazione al concorso alla Direzione generale per il personale
militare, con le modalita' e nei tempi stabiliti nei precedenti
articoli 2 e 3. In particolare i candidati dovranno allegare nella
domanda destinata alla Direzione generale eventuali dichiarazioni
sostitutive di certificazione di cui agli allegati C e D.
E' fatto obbligo al candidato di inviare copia della domanda al
Distretto Militare di appartenenza.
I Distretti Militari entro venti giorni dalla data di scadenza
del concorso dovranno provvedere a:
a) Inviare copia della documentazione caratteristica redatta
all'atto del congedo. Qualora l'ultimo documento fosse costituito da
una "Mancata Redazione", insieme a quest'ultimo dovra' essere
trasmesso il documento valutativo immediatamente precedente;
b) Inviare copia aggiornata della documentazione matricolare
parificata alla data di scadenza del termine delle presentazione
delle domande.
Detta documentazione dovra' essere preliminarmente controllata
dal Distretto militare di appartenenza e successivamente inviata, a
mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 3a Divisione - 2a Sezione - entro venti giorni dalla data
di scadenza di presentazione delle domande.
Art. 6.
Accertamento del profilo sanitario
I candidati che hanno prodotto valida domanda di partecipazione
al concorso saranno sottoposti a visita medica per la verifica del
profilo sanitario minimo richiesto per i volontari di truppa
(2-2-2-2-2-2-2-2-2). In particolare:
a) per i candidati in servizio nel territorio nazionale, tale
verifica sara' effettuata dai Comandi di appartenenza, per i
militari, invece, impiegati in operazioni all'estero l'accertamento
del profilo sanitario sara' effettuato dalle Unita' a livello di
Reggimento. I relativi esiti saranno inviati alla Direzione generale
per il personale militare - I Reparto - 3a Divisione - 2a Sezione -
entro il termine di venti giorni successivi alla data di scadenza di
presentazione delle domande;
b) per i candidati in congedo la verifica sara' effettuata da
apposita Commissione presso il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito nominata dalla Direzione generale per il
personale militare. La convocazione dei candidati sara' effettuata a
cura del predetto Centro, al quale la Direzione generale per il
personale Militare - I Reparto - 3a Divisione - 2a Sezione -
comunichera' gli elenchi dei partecipanti e la data in cui le citate
verifiche dovranno essere ultimate.
Il giudizio riportato agli accertamenti sanitari e' definitivo e
comporta in caso di giudizio di "non idoneita'" la esclusione dal
concorso. Per i candidati che siano stati declassati ai sensi
dell'art. 10, primo comma, del decreto legislativo n. 505/1997, e
giudicati parzialmente idonei al servizio militare ai sensi della
direttiva n. 882/081300 datata 15 maggio 2000 dello SME, il Dirigente
del Servizio Sanitario del reparto di appartenenza o il dirigente
sanitario del Centro di selezione reclutamento nazionale
dell'Esercito di Foligno, rispettivamente per i candidati in servizio
e in congedo, dovranno esprimere parere per l'esonero del candidato
dall'effettuazione delle prove di efficienza operativa ovvero per
l'effettuazione delle prove commisurate alle effettive condizioni
fisiche dei candidati.
Art. 7.
Accertamento dell'efficienza operativa
I candidati dichiarati idonei alla visita medica per la verifica
del profilo sanitario, dovranno essere sottoposti alle prove relative
all'accertamento dell'efficienza operativa del personale in servizio
permanente della Forza armata secondo quanto indicato dalla Direttiva
n. 1700/162.200 ITER del 17 aprile 2000 dello Stato maggiore
dell'Esercito, Reparto impiego delle Forze ufficio dottrina
addestramento citata in premessa. In particolare:
a) per i candidati in servizio sara' ritenuto valido il
controllo dell'efficienza operativa gia' svolto presso i Reparti di
appartenenza purche' detto accertamento sia stato effettuato entro i
12 mesi precedenti alla data di scadenza dei termini di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso;
b) per i candidati in congedo il controllo dell'efficienza
operativa sara' effettuato a cura di una apposita Commissione presso
il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito
nominata dalla Direzione generale per il personale militare dopo che
gli stessi sono stati dichiarati idonei alla visita medica per la
verifica del profilo sanitario.
Le prove di efficienza operativa - di cui alle tabelle
dell'allegato F facenti parte integrante del presente decreto - si
intenderanno superate qualora siano raggiunti per ogni singola prova
i risultati minimi riportati al citato allegato F.
In caso di non superamento di una o piu' prove parziali, le
stesse dovranno essere ripetute entro trenta giorni
dall'effettuazione delle prime, presso i Reparti per i candidati in
servizio e presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito per i candidati in congedo, limitatamente alle sole
prove non superate inizialmente. Il personale che al termine della
seconda prova avra' conseguito il giudizio di "Non ha superato la
prova fisica" non potra' essere immesso nel servizio permanente.
Sentito il parere del Dirigente sanitario presso il Reparto di
appartenenza per i candidati in servizio ovvero del Dirigente
sanitario presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, per i candidati in congedo, i candidati declassati ai
sensi dell'art. 10, primo comma del decreto legislativo 30 dicembre
1977, n. 505, purche' giudicati parzialmente idonei al servizio
militare, ai sensi della direttiva 882/08/1300 datata 15 maggio 2000
potranno essere esonerati dal predetto accertamento ovvero
effettueranno l'accertamento dell'efficienza operativa limitatamente
alle singole prove compatibili con le effettive condizioni fisiche.
Art. 8.
Esclusione dal concorso
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
concorrenti partecipano "con riserva" al concorso ed ai successivi
accertamenti per l'immissione in servizio permanente.
I concorrenti non in possesso dei requisiti prescritti possono
essere esclusi dal concorso, in qualsiasi momento, o dichiarati
decaduti dalla nomina, con provvedimento motivato del Direttore
generale per il personale militare o da persona da lui delegata.
Art. 9.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice preposta alla valutazione dei titoli
posseduti dai candidati verra' nominata con successivo provvedimento
del Direttore generale per il personale militare, e sara' composta:
da un brigadier generale o colonnello o dirigente, presidente;
da tre ufficiali di grado non inferiore a maggiore o
funzionario amministrativo, membri;
da un ufficiale di grado non inferiore a tenente o
collaboratore amministrativo, membro e segretario.
Art. 10.
T i t o l i
La commissione di cui all'art. 9 provvedera' alla valutazione dei
seguenti titoli con l'assegnazione massima di cento punti, secondo i
valori appresso indicati, avendo cura di stabilirne preventivamente i
criteri:
1) per la durata del servizio effettivamente svolto (punteggio
massimo conseguibile, punti 40):
a) fino a ventisei mesi, punti 0;
b) dal ventisettesimo mese in poi fino ad un massimo di punti
40.
I mesi di servizio effettivo verranno conteggiati con
l'esclusione dei periodi di riposo medico e di licenza di
convalescenza. La frazione superiore a quindici giorni sara'
considerata mese intero.
2) per il rendimento in servizio desunto dall'ultimo documento
caratteristico, scheda valutativa o specchio valutativo, rapporto
informativo (punteggio massimo conseguibile, punti 28):
a) eccellente/ pienamente positivo, da 16 a 28 punti;
b) superiore alla media / rendimento soddisfacente, fino ad
un massimo di 15 punti;
c) nella media/ rendimento sufficiente, 0 punti;
3) per il titolo di studio (punteggio massimo conseguibile
punti 5):
a) possesso del diploma di scuola media di secondo grado,
punti 5;
b) per ogni classe superata dopo il conseguimento del diploma
di scuola media di primo grado (non cumulabile con il punteggio
previsto per il possesso del diploma di scuola media di secondo
grado), punti 1;
4) per partecipazione ad operazioni "fuori area" (punteggio
massimo conseguibile, punti 12) per ogni mese o frazione superiore a
giorni quindici di servizio effettivamente prestato in operazioni
fuori area, punti 0,5;
5) per il grado rivestito:
a) Sergente e Caporal Maggiore, punti 5;
b) di Caporale, punti 2;
6) per le ricompense:
fino ad un massimo di 10 punti per le ricompense e
distinzioni onorifiche militari e civili e per ricompense per
lodevole comportamento in servizio e particolare rendimento in
servizio.
Per i candidati in congedo la commissione provvedera' a desumere
il rendimento in servizio dall'ultimo documento caratteristico,
redatto all'atto del congedo, ed a correlarlo alle qualifiche delle
schede e/o specchi valutativi, rapporti informativi nel modo di
seguito indicato:
rendimento pienamente positivo, eccellente;
rendimento soddisfacente, superiore alla media;
rendimento sufficiente, nella media.
Per essere produttivi di effetto i titoli in argomento devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso.
Il punteggio totale conseguito nella valutazione dei titoli e'
decrementabile per un massimo di 10 punti, per le sanzioni
disciplinari di Corpo inflitte, secondo i sottonotati coefficienti:
rimprovero, 0,15 punti;
consegna, 0,5 punti;
consegna di rigore, 1 punto.
Il totale dei punti da portare a decremento sara' determinato dal
seguente rapporto:
(Numero dei giorni di punizione/rimproveri) x (Coefficiente
relativo al tipo di punizione): (Durata del servizio effettivamente
prestato).
Art. 11.
Graduatoria ed immissione in ruolo
La commissione di cui all'art. 9 formera' la graduatoria finale
di merito dei concorrenti attribuendo a ciascuno il punteggio
risultante dalla somma aritmetica dei titoli, decrementato dalle
eventuali sanzioni disciplinari di Corpo, cosi' come previsto dal
precedente art. 10.
A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai candidati in
possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni ed integrazioni, purche' non in contrasto con i
requisiti richiesti al precedente art. 2. In caso di ulteriore
parita' sara' data precedenza alla minore eta' (articoli 8 e 9 della
legge 16 giugno 1998, n. 191).
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito,
nei limiti dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori e
secondo l'ordine della graduatoria, immessi nel ruolo dei volontari
in servizio permanente dell'Esercito.
I concorrenti che nelle more della procedura concorsuale
venissero dichiarati vincitori ed immessi nel ruolo dei volontari in
s.p., in quanto gia' partecipanti ad analoga precedente procedura,
saranno esclusi d'ufficio dalla procedura concorsuale in questione.
La graduatoria finale di merito del concorso e l'immissione nel
ruolo saranno approvati con decreto dirigenziale. Detti decreti
saranno pubblicati nel Giornale ufficiale della Difesa e di detta
pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Art. 12.
Accettazione nomina
L'immissione nel ruolo dei volontari in s.p. e la relativa nomina
a primo Caporal maggiore sara' notificata al candidato dal
Reparto/Ente di appartenenza, per i concorrenti in servizio, o dal
Distretto militare di appartenenza, per i concorrenti in congedo.
Nei cinque giorni successivi alla data di avvenuta notifica gli
interessati dovranno rilasciare dichiarazione di accettazione di
nomina a VSP ovvero dichiarazione di rinuncia. La mancanza di detta
dichiarazione, nel termine sopra indicato, sara' considerata
rinuncia.
Sara' cura dei Reparti/Enti o dei Distretti militari inviare, a
mezzo corriere, al Ministero della difesa - Direzione Generale per il
personale militare - I Reparto - 3a Divisione, 2a Sezione - via XX
Settembre n. 123/A - 00187 Roma, le dichiarazioni di accettazione
alla nomina ovvero dichiarazione di rinuncia.
Art. 13.
Corso di formazione
I vincitori del concorso verranno impiegati su tutto il
territorio nazionale in base alle esigenze della Forza armata,
indipendentemente dalle sedi dove abbiano prestato servizio ovvero
risultino effettivi all'atto dell'immissione in servizio permanente.
I predetti vincitori frequenteranno un corso di aggiornamento e di
formazione professionale nelle sedi e nei tempi stabiliti dalla Forza
armata.
Art. 14.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per
le finalita' di gestione del concorso e per ulteriori attivita'
promozionali concernenti il reclutamento della Forza armata. I
predetti dati saranno trattati presso una banca dati autorizzata
anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro a tempo indeterminato per le finalita' inerenti alla gestione
del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'ufficiale o del funzionario che sara' nominato responsabile del
trattamento. Il titolare del trattamento e' il Direttore generale per
il personale militare.
Art. 15.
Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
L'Amministrazione procedera' ai controlli anche a campione sul
contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal
controllo di cui sopra emerga la non veridicita' della dichiarazione
rilasciata, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Avvertenze generali
Ogni ulteriore informazione riferentesi al concorso potra' essere
direttamente richiesta all'Ufficio relazioni con il pubblico della
Direzione generale per il personale militare - via XX Settembre
n. 123/A - 00187 Roma, Telef. 06/47355941 nei giorni e negli orari
sotto indicati:
dal lunedi' al giovedi' dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle
ore 14,45 alle ore 16,00;
venerdi' dalle ore 9,00 alle ore 12,30
consultando la sezione Difesa di Rai televideo a pag. 417;
consultando il sito internet della Difesa
www.persomil.difesa.it
> Il presente decreto e' sottoposto al controllo previsto dalla
vigente normativa e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, 3 luglio 2001
Il ten. gen.: Simeone
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