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UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di tre posti
di professore universitario di ruolo di prima fascia
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.75 del 21/9/1999 |
Ente: | UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO |
Località: | Milano (MI) |
Codice atto: | 099E7424 |
Sezione: | Altri enti |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 3 |
Scadenza: | 21/10/1999 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, concernente le norme sui concorsi per posti di professore
universitario di ruolo e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
sull'accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito in legge
21 giugno 1995, n. 236, e modificazioni successive, art. 9, relativo
alla ricusazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che trasferisce alle
Universita' le competenze ad espletare le procedure per la copertura
dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori di prima fascia,
associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di tale
personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
amministrativa;
Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 1999 concernente la
rideterminazione dei settori scientifico disciplinari;
Visto il regolamento dell'Universita' Vita-Salute S. Raffaele
recante: "modalita' di espletamento delle procedure per il
reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori
nonche' per i trasferimenti e la mobilita' interna";
Viste le delibere del comitato ordinatore del 21 luglio 1999 e del
comitato amministrativo del 22 luglio 1999, relative la copertura,
con procedura di valutazione comparativa, di posti di professore
universitario di ruolo di prima fascia;
Decreta:
Art. 1.
Sono indette le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di tre posti di professore universitario di ruolo di prima
fascia presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita'
Vita-Salute S. Raffaele di Milano per i seguenti settori
scientifico-disciplinari e le relative tipologie di impegno
scientifico-didattico:
F10X - Urologia: posti 1
Impegno scientifico: il candidato dovra' avere particolare
esperienza in trattamenti innovativi dei tumori della vescica, della
prostata e dei disordini della funzione erettiva.
Impegno didattico: il candidato deve avere esperienza didattica nel
campo dei problemi urologici collegati con l'insegnamento della
nefrologia medica e della chirurgia generale.
Il numero massimo di pubblicazioni da presentare e' pari a
quindici.
E05C - Biochimica clinica: posti 1
Impegno scientifico: il candidato dovra' avere competenza
scientifico professionale, supportata da adeguata produzione
scientifica personale e leadership di settore, nella automazione di
laboratorio, tecnologia informatica, standardizzazione nonche'
ricerca di trasferimento in biochimica clinica, rilevante presenza
internazionale nel settore, con comprovate funzioni strategiche per
la disciplina.
Impegno didattico: il candidato deve avere ampia esperienza
direttiva in strutture di medicina di laboratorio a forte
caratterizzazione di ricerca e didattica, oltre che assistenziale ed
esperienza didattica nell'insegnamento della biochimica clinica.
Il numero massimo di pubblicazioni da presentare e' pari a
quindici.
E07X Farmacologia: posti 1
Impegno scientifico: il candidato deve essere esperto nei campi che
riguardano la liberazione di neurotrasmettitori, recettori e segnali
intracellulari per il calcio.
Impegno didattico: il candidato deve avere maturato esperienza
didattica nel campo della disciplina farmacologia generale.
Il numero massimo di pubblicazioni da presentare e' pari a
quindici.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 e'
libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo
di studio posseduti dai candidati.
In ogni caso non possono partecipare alle valutazioni comparative:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
4) i professori universitari di ruolo di prima fascia inquadrati
nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo al posto per
il quale e' indetta la procedura;
5) coloro che abbiano gia' presentato nell'arco di un anno,
decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa
prescelta, cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative
presso questa o altre sedi universitarie.
I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 3.
Domande di ammissione dei candidati italiani
Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato deve:
compilare il modulo della domanda allegato (allegato A) al presente
decreto, che viene fornito anche per via telematica (http://
href="http://www.hsr.it/uhsr">www.hsr.it/uhsr) indicando obbligatoriamente il codice di
identificazione personale (codice fiscale);
stamparne una copia, in carta semplice, e firmarla;
consegnare la copia a mano, unitamente alla fotocopia del codice
fiscale, a questa Universita' via Olgettina n. 58 - Milano - Ufficio
affari generali - entro il termine perentorio, a pena di esclusione,
del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine non fara' fede
la data di compilazione per via telematica;
oppure inviare la copia firmata a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, unitamente alla fotocopia del codice fiscale e di un
documento di identita' al rettore di questo ateneo, via Olgettina n.
58 - Milano, entro il termine indicato. A tal fine fara' fede il
timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza e' posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno
nel termine stabilito dal bando.
Nella domanda i candidati dovranno chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione
personale (codice fiscale).
La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione dalla
valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare in
modo univoco la facolta' ed il settore scientifico-disciplinare per
il quale il candidato intende essere ammesso.
I candidati che intendono partecipare alla valutazione comparativa
per piu' settori scientifico-disciplinari, devono presentare distinte
domande con relativi allegati per ogni settore.
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello
Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) di avere/non aver riportato condanne penali; nel primo caso
devono, per ogni condanna riportata, indicare gli estremi delle
relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a
loro carico;
3) di non essere professore universitario di ruolo di prima fascia
inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale
presenta la domanda;
4) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4, dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390,
di seguito riportato:
"Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare
complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non
superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di
un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta".
Come indicato nell'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 390/1998, il candidato e' escluso dalla
procedura, successiva alla quinta, per la quale abbia presentato
domanda di partecipazione entro l'anno solare di riferimento.
5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
6) di essere iscritto alle liste elettorali, precisandone il comune
ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle medesime;
7) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari.
Nella domanda deve essere indicato inoltre il recapito che il
candidato elegge ai fini del concorso.
Verranno esclusi dalla valutazione comparativa i candidati le cui
domande non contengano tutti i dati relativi ai requisiti per
l'ammissione al concorso.
Ogni eventuale variazione riguardo ai dati relativi ai requisiti
deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata
indirizzata la domanda di partecipazione.
I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare
nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'amministrazione universitaria non si assume alcuna
responsabilita' in caso di irreperibilita' del destinatario e in caso
di errato recapito per inesatta segnalazione del candidato o per
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo.
L'amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna
responsabilita' per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle
comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili
all'amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli devono
inoltre allegare alla domanda:
1) curriculum in duplice copia della propria attivita' scientifica
e didattica;
2) documenti (in originale o copia autenticata, certificati o
autocertificati in base all'allegato C) ritenuti utili ai fini della
valutazione comparativa e relativo elenco in duplice copia;
3) titoli (in originale o copia autenticata, certificati o
autocertificati in base all'allegato C) ritenuti utili ai fini della
valutazione comparativa e relativo elenco in duplice copia;
4) elenco firmato, in duplice copia, delle pubblicazioni che
saranno presentate con le modalita' di cui al successivo art. 5;
5) fotocopia del codice fiscale;
6) fotocopia di un documento di identita' (solo per chi invia la
domanda a mezzo servizio postale).
I titoli possono essere prodotti in carta semplice, in originale,
in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli sopra
indicati mediante la forma di semplificazione delle certificazioni
amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998 compilando l'allegato C.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita' di
presentazione delle domande possono essere richiesti alla segreteria
ufficio affari generali (numero telefonico 02/26433807, dalle ore 10
alle ore 13, oppure e-mail: uhsr.affarigenerali hsr.it).
Art. 4.
Domande di ammissione dei candidati stranieri
Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato
straniero deve:
compilare il modulo della domanda (allegato B) fornito anche per
via telematica (http://www.hsr.it./uhsr) indicando obbligatoriamente
il codice di identificazione personale (codice fiscale);
stamparne una copia, in carta semplice e firmarla debitamente;
consegnare la copia a mano, unitamente alla fotocopia del codice
fiscale, a questa Universita', via Olgettina n. 58 - Milano, ufficio
affari generali, entro il termine perentorio, a pena di esclusione,
del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine non fara' fede
la data di compilazione per via telematica;
oppure inviare la copia firmata a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, unitamente alla fotocopia del codice fiscale e di un
documento di identita'; al rettore di questo Ateneo (via Olgettina n.
58 - Milano) entro il termine indicato. A tal fine fara' fede il
timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza e' posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno
nel termine stabilito dal bando.
La domanda del candidato, prodotta in lingua italiana, deve
contenere, a pena di esclusione dalla valutazione comparativa, le
indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco la facolta' ed
il settore scientifico-disciplinare per il quale il candidato intende
essere ammesso.
I candidati che intendono partecipare alla valutazione comparativa
per piu' settori scientifico-disciplinari, devono presentare distinte
domande ed eventuali allegati per ogni settore.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione
personale (codice fiscale).
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) la cittadinanza;
2) di avere/non aver riportato condanne penali; nel primo caso
devono, per ogni condanna riportata, indicare gli estremi delle
relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a
loro carico;
3) di non essere professore universitario di ruolo di prima fascia
inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale
presenta la domanda;
4) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4, dell'art. 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390,
di seguito riportato:
"Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare
complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non
superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di
un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta".
Come indicato dall'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 390/1998, il candidato e' escluso dalla
procedura, successiva alla quinta, per la quale abbia presentato
domanda di partecipazione entro l'anno solare di riferimento;
5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
6) di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana;
7) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza.
La mancanza della dichiarazione suddetta comportera' l'esclusione
dalla valutazione comparativa.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
Ogni eventuale variazione riguardo ai dati relativi ai requisiti
deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata
indirizzata la domanda di partecipazione.
I candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda
l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al
concorso per cause non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa
ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli devono
inoltre allegare alla domanda:
1) curriculum in duplice copia della propria attivita' scientifica
e didattica;
2) documenti (in originale o copia autenticata, certificati o
autocertificati in base all'allegato C) ritenuti utili ai fini della
valutazione comparativa e relativo elenco in duplice copia;
3) titoli (in originale o copia autenticata, certificati o
autocertificati in base all'allegato C) ritenuti utili ai fini della
valutazione comparativa e relativo elenco in duplice copia;
4) elenco firmato, in duplice copia, delle pubblicazioni che
saranno presentate con le modalita' di cui al successivo art. 5;
5) fotocopia del codice fiscale;
6) fotocopia di un documento di identita' (solo per chi invia la
domanda a mezzo servizio postale).
I titoli possono essere prodotti in carta semplice oppure come di
seguito riportato:
i cittadini dell'Unione europea possono:
a) dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la
forma di semplificazione delle certificazioni amministrative
consentite dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998 compilando l'allegato C;
oppure:
b) produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in
copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
i cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono:
utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in
cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali,
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive;
i cittadini extracomunitari non residenti in Italia devono, qualora
le disposizioni legislative non permettano l'utilizzo di forme
semplificate:
produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in
copia dichiarata conforme all'originale.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi' essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.
Art. 5.
Pubblicazioni
Le pubblicazioni che i candidati intendono presentare ai fini della
valutazione comparativa devono, unitamente al relativo elenco
firmato, essere inviate con apposito plico raccomandato o consegnate
a mano all'Ufficio affari generali entro lo stesso termine della
presentazione delle domande.
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o
consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente primo comma
non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni
giudicatrici.
E' facolta' del candidato inviare copia delle medesime
pubblicazioni a ciascun componente la commissione giudicatrice.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la
dicitura "Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per
posti di professore universitario di ruolo di prima fascia" e devono
essere indicati chiaramente la sigla e il titolo del settore
scientifico disciplinare e la Facolta' per il quale l'interessato
intende partecipare, nonche' il cognome, nome e indirizzo del
candidato.
Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in copia
conforme oppure puo' rendere la dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' nella quale afferma che la copia delle pubblicazioni e'
conforme all'originale.
Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e
il luogo di pubblicazione. Per le pubblicazioni stampate in Italia
debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del
decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660:
"Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia
suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura della
provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla
locale procura della Repubblica".
L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea
documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito,
oppure di autocertificazione del candidato sotto la propria
responsabilita', ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e
tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese,
inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere
presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato
nella lingua originale.
Il candidato che partecipa a piu' procedure di valutazione
comparativa deve far pervenire tanti plichi di pubblicazioni, con
annesso elenco, quante sono le procedure di valutazione comparativa a
cui partecipa.
Art. 6.
Esclusione dalla valutazione comparativa
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
Il rettore puo' disporre in ogni momento, con decreto motivato,
l'esclusione per difetto dei requisiti.
Art. 7.
Costituzione delle commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici sono costituite secondo le modalita'
indicate all'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e all'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390,
e successive modificazioni e integrazioni.
E' prevista una apposita commissione giudicatrice per ogni
valutazione comparativa al fine di rispettare la ratio della legge n.
210/1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998 e
di assicurare l'imparzialita' nella valutazione dei candidati.
Le commissioni sono nominate con decreto rettorale pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi, di
decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, subentra nella
commissione giudicatrice il docente non eletto che abbia riportato il
maggior numero di voti e, in caso di parita' di voti, prevale il piu'
anziano nel ruolo di appartenenza. A parita' di anzianita' di ruolo
prevale il piu' anziano di eta'.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
Art. 8.
Ricusazione
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti delle
commissioni giudicatrici da parte dei candidati, qualora ricorrano le
condizioni previste dalla vigente normativa, devono essere proposte
al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della composizione delle commissioni. Decorso tale termine, e
comunque dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta purche' anteriore alla
data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua
insorgenza. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo' essere
dedotto come successiva causa di ricusazione.
Art. 9.
Adempimenti delle commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, predeterminato i criteri di massima e li
consegnano, senza indugio, al responsabile del procedimento, il quale
ne assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e della
facolta' che ha richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati
almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della
commissione.
Le commissioni giudicatrici valutano in primo luogo il curriculum,
i titoli e le pubblicazioni scientifiche, presentati da ciascun
candidato.
Le commissioni giudicatrici, nel valutare il curriculum, i titoli e
le pubblicazioni scientifiche dei candidati, possono utilizzare i
seguenti criteri:
a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato
nei lavori in collaborazione;
c) congruenza dell'attivita' del candidato con le discipline
ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e'
bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
e) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in
relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
A tal fine faranno ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti
in ambito scientifico-internazionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificatamente
nelle valutazioni comparative:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani
e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca;
e) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale;
g) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori
scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza.
I candidati che non rivestono la qualifica di professore associato
sostengono una prova didattica nell'ambito di una disciplina del
settore scientifico-disciplinare connessa con i titoli del candidato
e da lui indicata che concorre alla valutazione complessiva.
In tale caso il diario con l'indicazione del giorno, del mese e
dell'ora in cui la prova avra' luogo e' notificato agli interessati
tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di
venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.
Per sostenere la prova suddetta i candidati devono essere muniti
esclusivamente di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un
notaio;
b) libretto ferroviario personale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) carta d'identita'.
La prova si terra' presso la sede dell'Universita' Vita-Salute S.
Raffaele, via Olgettina, 58 - Milano.
Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle
singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, dichiara i nominativi di non piu' di tre idonei, per
ciascun posto bandito.
Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al responsabile del
procedimento, gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di
chiusura.
La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi
individuali e collegiali e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e resa pubblica anche per via telematica.
Le commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di
valutazione comparativa entro sei mesi dalla data di pubblicazione
del decreto rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare, per una
sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la
conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi
segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori
non si siano conclusi dopo la proroga, il rettore, con provvedimento
motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui
siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un
nuovo termine per la conclusione dei lavori.
Art. 10.
Accertamento della regolarita' degli atti
Il rettore accerta con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati e, nelle forme previste dalla legge e dal regolamento
dell'Universita' Vita-Salute S. Raffaele, li trasmette ai competenti
organi accademici per i successivi adempimenti. Nel caso in cui
riscontri vizi di forma, il rettore, entro il predetto termine,
rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la
regolarizzazione, stabilendone il termine.
Il comitato ordinatore che ha richiesto il bando, entro sessanta
giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli
atti, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con
riferimento alle proprie specifiche esigenze didattico-scientifiche,
puo' proporre, con motivata delibera, la nomina di uno dei candidati
dichiarati idonei, ovvero puo' decidere, a maggioranza degli aventi
diritto al voto, di non procedere alla chiamata specificando i motivi
di difformita', in relazione alle proprie esigenze
didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato dalla
commissione giudicatrice. Alle deliberazioni di cui al presente comma
e' assicurata idonea pubblicita' anche per via telematica. La nomina
e' disposta con decreto rettorale e decorre dal 1 novembre.
I candidati risultati idonei, che non siano stati nominati entro il
termine di cui al comma precedente, possono essere nominati in ruolo,
entro un triennio decorrente dalla data del decreto di accertamento
della regolarita' degli atti, a seguito di chiamate da parte di altre
universita' che non hanno emanato il bando per la copertura del
relativo posto.
Gli idonei di ogni singola procedura di valutazione comparativa che
rinunciano alla nomina presso l'Universita' Vita-Salute S. Raffaele
di Milano perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte di altri
atenei.
Art. 11.
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al recupero delle
pubblicazioni e dei documenti depositati presso l'Universita', entro
tre mesi dall'espletamento del concorso.
Trascorso tale termine, l'Universita' Vita-Salute S. Raffaele di
Milano disporra' del materiale secondo le proprie necessita', senza
alcuna responsabilita'.
Art. 12.
Documenti di rito per la nomina
I candidati nominati riceveranno comunicazione diretta dal rettore.
Nominati italiani o di altri Stati membri della Comunita' europea.
Nel termine di trenta giorni dalla data di tale comunicazione i
nominati, se cittadini italiani o di altro Stato della Comunita'
europea, pena la decadenza dal diritto alla nomina, devono far
pervenire la seguente documentazione:
1) certificato medico in bollo rilasciato da un medico militare, o
da un medico dell'A.S.L. da cui risulti che il candidato e'
fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da
imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del
servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai
sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato
deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da
malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica.
Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla
data della comunicazione dell'esito del concorso;
2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi militari;
e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione
di un rapporto di pubblico impiego;
f) numero del codice fiscale;
g) composizione del nucleo familiare;
h) eventuali incarichi ricoperti alle dipendenze dello Stato, delle
province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e l'opzione
per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958,
n. 311.
La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
Il nominato che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione
dello Stato e' dispensato dal rendere le dichiarazioni di cui alle
lettere b), c), d) e e) e deve invece dichiarare che trovasi in
attivita' di servizio con l'indicazione della retribuzione goduta.
I nominati devono altresi', regolarizzare, ai sensi della legge 23
agosto 1988, n. 370, la domanda di partecipazione alla procedura di
valutazione comparativa ed i documenti ad essa allegati.
Nominati extracomunitari.
Il cittadino extracomunitario nominato deve presentare nel termine
di trenta giorni sopracitato, pena la decadenza al diritto alla
nomina, i seguenti documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui
il candidato straniero e' cittadino. Il candidato straniero,
residente in Italia, deve autocertificare anche la mancanza di
condanne penali e di carichi pendenti a suo carico;
3) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale
o ufficiale sanitario del comune di residenza, o equipollente, dal
quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per
il quale concorre ed e' esente da difetti ed imperfezioni che possono
comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione
dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della
legge 25 luglio 1956, n. 837.
Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il
candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la
salute pubblica;
4) certificato attestante la cittadinanza;
5) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data
non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del
concorso.
Il certificato relativo al punto 5) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui il nominato e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I nominati dovranno altresi' regolarizzare, ai sensi della legge 23
agosto 1988, n. 370, la domanda di partecipazione alla valutazione
comparativa e i documenti ad essa allegati.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente ai
casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
Art. 13.
N o m i n a
La nomina in ruolo e' disposta con decreto rettorale e decorre dal
1 novembre successivo alla presentazione della suddetta
documentazione.
Ai nominati spetta il trattamento economico previsto dalle
disposizioni di legge in vigore.
Art. 14.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'ufficio affari
generali dell'Universita' Vita-Salute S. Raffaele di Milano e
trattati per le finalita' di gestione della procedura di valutazione
comparativa e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizioni
giuridico-economica dei candidati nominati.
Art. 15.
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, e successive modificazioni e
integrazioni, il regolamento dell'Universita' Vita-Salute S.
Raffaele, la vigente normativa universitaria in materia di accesso
agli impieghi nella pubblica amministrazione.
Milano, 1 settembre 1999
Il rettore: Verze'
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