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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Concorsi, per titoli ed esami, separati per ciascuna parte e
qualifica, per il reclutamento di esecutori della Banda musicale
della Guardia di finanza.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.40 del 26/5/2015 |
Ente: | COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 15E02115 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 25/7/2015 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL COMANDANTE GENERALE
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di
finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e,
in particolare, l'art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante
«Riordinamento della Banda musicale della Guardia di finanza» e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
n. 127»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Regolamento
recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20
ottobre 1999, n. 380», nonche' le direttive tecniche adottate con
decreto n. 45755, datato 17 febbraio 2015, del Comandante Generale
della Guardia di finanza ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed in particolare l'art. 68
concernente la riduzione e rimodulazione degli organici;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004,
n. 287, recante «Disposizioni per il reclutamento ed il trasferimento
ad altri ruoli del personale della Banda musicale del Corpo della
Guardia di finanza»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, presso il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie
Autorita' gerarchiche del Corpo;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.
133, recante »Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
«Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita' nonche' in materia di processo civile»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare»;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, concernente le modalita'
per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al
servizio nel Corpo della guardia di finanza nei confronti degli
aspiranti all'arruolamento;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Determina:
Art. 1
Posti a concorso
1. Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, separati
per ciascuna parte e qualifica, per ricoprire le sottoindicate parti
del ruolo degli esecutori della banda musicale della Guardia di
finanza:
Prime parti A
- 1° Flauto
- 1° Clarinetto piccolo in Lab
Seconde parti A
- 1° Flicorno contralto in Mib
Seconde parti B
- 1° Clarinetto contralto in Mib n. 2
- 2° Flicorno basso in Sib (con l'obbligo del Flicorno tenore
in Sib)
- Saxofono basso in Sib (con l'obbligo del Saxofono tenore in
Sib)
- 1° Piatti (con l'obbligo della cassa ed altri strumenti a
percussione)
Terze parti A
- 4° Corno
Terze parti B
- 2° Clarinetto soprano in Sib n. 10
2. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale;
b) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
c) una prova d'esame articolata nelle fasi di cui all'art. 13.
3. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facolta' di
revocare i bandi di concorso, di sospendere o rinviare le prove
concorsuali, di sospendere la nomina ad esecutore dei vincitori, in
ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate
dall'Autorita' di Governo, nonche' di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili.
Art. 2
Requisiti e condizioni per l'ammissione ai concorsi
1. Possono partecipare ai concorsi:
a) i militari in servizio nel Corpo della Guardia di finanza
che:
1) abbiano eta', alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non superiore
ad anni 45;
2) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta
l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale 16
marzo 2007 citato in premessa;
3) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei
all'avanzamento;
4) non risultino, alla data di immissione nella Banda
musicale del Corpo della Guardia di finanza, imputati in un
procedimento penale per delitto non colposo ovvero sottoposti a
procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione piu'
grave della consegna ovvero sospesi dal servizio o in aspettativa;
5) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', da corsi
allievi ufficiali, allievi marescialli ovvero allievi vicebrigadieri
della Guardia di finanza;
6) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, del
diploma nello strumento per il quale si concorre o per strumento
affine, come da tabella «H» allegata al decreto legislativo 27
febbraio 1991, n. 79, conseguito in un conservatorio di Stato o altro
analogo istituto legalmente riconosciuto;
b) i cittadini italiani, anche se gia' alle armi, che:
1) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di cui all'art. 3 comma 1, del diploma
di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione
ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale 16 marzo 2007
citato in premessa;
2) abbiano eta', alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non inferiore
ad anni 18 e non superiore ad anni 40. Tale limite e' elevato di
cinque anni per i militari delle Forze armate, delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in attivita' di servizio;
3) siano riconosciuti in possesso della idoneita'
psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale
maresciallo;
4) godano dei diritti politici;
5) non siano stati espulsi dalle Forze armate, dalle Forze di
polizia o dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
6) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', da corsi di
formazione della Guardia di finanza;
7) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza;
8) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento,
imputati, condannati ovvero non abbiano richiesto l'applicazione
della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per
delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di
prevenzione;
9) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, del
diploma nello strumento per il quale si concorre o per strumento
affine, come da tabella «H» allegata al decreto legislativo 27
febbraio 1991, n. 79, conseguito in un conservatorio di Stato o altro
analogo istituto legalmente riconosciuto;
10) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza;
11) qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano
stati riformati, in quell'occasione o successivamente ad essa.
2. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e conservati
fino alla data di immissione nella Banda musicale del Corpo della
Guardia di finanza.
3. Per la valutazione del requisito di cui al comma 1, lettera
a), punto 3), si fa riferimento alla data del provvedimento con il
quale e' stata determinata la non idoneita' all'avanzamento al grado
superiore.
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione ai concorsi deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area «Concorsi Online», seguendo le istruzioni del
sistema automatizzato, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4ª serie speciale.
Le istanze compilate secondo la predetta procedura saranno
stampate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e
sottoscritte dai candidati all'atto della presentazione per
l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale di cui
all'art. 10.
I militari del Corpo, dopo aver compilato la domanda di
partecipazione, provvederanno a stamparla, a firmarla per esteso e a
spedirla al Centro di Reclutamento secondo le modalita' ed entro il
termine indicati al comma 2. Le domande non inoltrate secondo la
predetta procedura non saranno prese in considerazione.
2. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di
indisponibilita' di un collegamento internet, la domanda di
partecipazione puo' essere redatta in carta semplice, secondo il
modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti i Reparti
del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it, e consegnata o spedita, a
mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, al Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18,
00122 - Roma/Lido di Ostia, entro il termine di cui al comma 1. A tal
fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa.
3. Tutti i militari del Corpo devono consegnare, altresi', copia
della domanda di partecipazione al reparto dal quale dipendono
direttamente per l'impiego, che curera' le incombenze di cui all'art.
5, commi 1 e 2.
Per i militari in forza al Comando Generale copia della domanda
deve essere consegnata al Quartier Generale.
4. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita' di
cui ai commi 1 e 2 possono essere annullate, modificate o integrate
entro il termine previsto per la presentazione delle stesse.
Successivamente, non e' piu' possibile annullarle, ovvero apportare
modificazioni o integrazioni.
5. Le domande di partecipazione al concorso redatte secondo le
modalita' di cui al comma 2 ovvero presentate dai militari del Corpo:
a) sono restituite agli interessati per essere regolarizzate
entro cinque giorni dal momento della restituzione, se, pur prodotte
nei termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di
talune delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4;
b) sono archiviate nel caso in cui:
1) siano spedite oltre il termine di cui al medesimo comma 2;
2) pur se spedite entro tale termine, non pervengano entro
settantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente bando;
3) non siano sottoscritte;
4) non siano regolarizzate entro cinque giorni dalla
restituzione, nei casi di cui alla lettera a).
6. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 5, lettera
b), sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono
impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di
Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
7. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, sono ammessi ai concorsi, con riserva, in attesa
dell'accertamento, da parte della sottocommissione di cui all'art. 6,
comma 1, lettera a), dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
8. L'ammissione con riserva deve intendersi fino alla nomina ad
esecutore della banda musicale della Guardia di finanza.
Art. 4
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato in servizio nella Guardia di finanza deve
indicare nella domanda:
a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola
meccanografica, data e luogo di nascita;
b) la data di arruolamento nel Corpo e di nomina al grado
attuale;
c) il Reparto cui e' in forza;
d) il titolo di studio di cui e' in possesso;
e) di non essere stato giudicato, nell'ultimo biennio, «non
idoneo» all'avanzamento;
f) di non essere imputato in un procedimento penale per delitto
non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per
l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna ovvero
sospeso dal servizio o in aspettativa;
g) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', da corsi
allievi ufficiali, allievi marescialli ovvero allievi vicebrigadieri
della Guardia di finanza;
h) il diploma di cui e' in possesso nello strumento per il
quale si concorre o per strumento affine;
i) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o
maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'art. 15 nonche'
stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali
titoli - ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla
legge - devono essere presentate con le modalita' e la tempistica
indicate all'art. 5, comma 4.
2. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di finanza
deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a
carico;
d) il titolo di studio di cui e' in possesso;
e) di godere dei diritti politici;
f) di non essere stato espulso dalle Forze armate, dalle Forze
di polizia o dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
g) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', da corsi di
formazione della Guardia di finanza;
h) di non essere imputato, condannato ovvero di non aver
richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale per delitti non colposi, ne' di essere stato
sottoposto a misure di prevenzione;
i) il diploma di cui e' in possesso nello strumento per il
quale si concorre o per strumento affine;
l) se alle armi, il grado rivestito ed il reparto di
appartenenza;
m) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
n) l'indirizzo proprio e, eventualmente, della propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove
possibile, di un recapito telefonico e di un indirizzo di posta
elettronica;
o) l'indirizzo presso il quale desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
p) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o
maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'art. 15 nonche'
stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali
titoli - ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla
legge - devono essere presentate con le modalita' e la tempistica
indicate all'art. 5, comma 4.
3. Qualora i concorrenti abbiano diritto agli aumenti dei limiti
di eta' di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punto 2), dovranno
farne specifica menzione nelle annotazioni integrative.
4. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di
essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in
particolare, degli articoli 11 e 15, concernenti, tra l'altro, le
modalita' di svolgimento degli accertamenti psico-fisici nonche' la
procedura di notifica delle graduatorie finali di merito.
5. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio,
eventualmente, conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
6. I candidati devono segnalare ogni variazione di indirizzo
direttamente, e nel modo piu' celere, al Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido
di Ostia, il quale non assume alcuna responsabilita' circa possibili
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di
variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore. Deve, infine,
essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro di Reclutamento
ogni variazione che dovesse riguardare il possesso dei requisiti.
Art. 5
Documentazione
1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza, il
Centro di Reclutamento provvede a richiedere copia autenticata degli
atti matricolari (aggiornati alla data di scadenza del termine di cui
all'art. 3, comma 1), ai reparti detentori della documentazione
matricolare.
Per i militari nei cui confronti sia terminato l'iter di
sostituzione della documentazione cartacea con il «Documento Unico
Matricolare» (D.U.M.), la competente sottocommissione rilevera' i
dati direttamente da tale documento.
2. La documentazione caratteristica dei candidati di cui al comma
1 deve essere chiusa alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione.
3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di
finanza, risultati idonei agli accertamenti psico-fisici di cui
all'art. 11, il Centro di Reclutamento provvede, tramite i reparti
del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati nelle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o
della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale.
4. I candidati convocati per sostenere gli accertamenti
attitudinali di cui all'art. 10 devono presentare in tale sede i
certificati rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice
ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge,
comprovanti il possesso, indicato nella domanda di partecipazione,
dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali
e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'art. 15
nonche' stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
I concorrenti gia' ispettori del Corpo devono presentare tale
documentazione entro il termine stabilito e comunicato loro dal
Centro di Reclutamento.
La documentazione presentata oltre i termini sopra indicati o
relativa a titoli non elencati nella domanda di partecipazione non e'
presa in considerazione.
5. I candidati, risultati idonei ai concorsi, devono presentare o
far pervenire al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via
delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia, entro i
termini stabiliti da detto Reparto, i diplomi in originale ovvero le
copie autentiche, in conformita' dell'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dei certificati
attestanti:
a) il conseguimento del titolo di studio. Il diploma non puo'
essere sostituito da certificato di iscrizione ai corsi di laurea
presso le Universita';
b) il conseguimento del diploma nello strumento per il quale si
concorre o per strumento affine, come da tabella «H» allegata al
decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, conseguito in un
conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente
riconosciuto.
6. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di
finanza, utilmente collocati nelle graduatorie finali di cui all'art.
15, devono presentare o far pervenire al Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
data di comunicazione dell'esito del concorso, domanda diretta al
Ministero della difesa, con cui, qualora rivestano lo status di
ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissata, ufficiale
delle forze di completamento, maresciallo o sergente, chiedono di
rinunciarvi per intraprendere servizio nella Banda musicale della
Guardia di finanza.
7. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dalla data di restituzione.
Art. 6
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o
dell'autorita' da questi delegata, e' presieduta da un ufficiale
generale della Guardia di finanza ed e' ripartita nelle seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale
della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione ai concorsi, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri;
b) sottocommissione per gli accertamenti attitudinali dei
candidati al servizio incondizionato nella Guardia di finanza,
composta da sei ufficiali della Guardia di finanza periti selettori,
membri;
c) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali
medici, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e
due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei
medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri;
e) sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove
d'esame, composta da:
1) un professore di conservatorio di Stato diplomato nello
strumento per il quale e' bandito il concorso o strumento affine,
come da tabella «H» allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991,
n. 79, membro;
2) l'ufficiale maestro direttore della Banda musicale della
Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento,
l'ufficiale maestro vice direttore della Banda musicale della Guardia
di finanza, membro;
3) un ufficiale della Guardia di finanza, segretario senza
voto;
f) sottocommissione per la visita medica di controllo, composta
da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico,
membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1,
lettera b), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti
attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
4. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
5. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c) e d),
del presente articolo possono, durante lo svolgimento dei lavori,
avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal
Centro di Reclutamento.
Art. 7
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Le sottocommissioni previste dall'art. 6, comma 1, lettere c)
e d) compilano, per ogni candidato, un processo verbale firmato da
tutti i componenti.
Art. 8
Esclusione dal concorso
1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti
di cui all'art. 2.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla
sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera a).
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale
della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 9
Documento di identificazione
1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta di identita' in corso di validita' oppure un documento di
riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purche'
munito di fotografia recente.
Art. 10
Accertamenti attitudinali
1. I partecipanti ai concorsi, ad eccezione di quelli gia' in
servizio nella Guardia di finanza appartenenti al ruolo ispettori,
sono convocati per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneita'
attitudinale al servizio quale maresciallo della Guardia di finanza.
2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
dalla sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera b),
secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del
Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito
internet www.gdf.gov.it.
3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a
riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il
ruolo ambito.
4. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del
candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per
valutare le esperienze di vita passata e presente nonche'
l'inclinazione ad intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti
selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
5. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all'art. 6,
comma 1, lettera b), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi
per lo svolgimento della prova e la valutazione degli aspiranti.
6. I candidati risultati idonei ai predetti accertamenti, ad
eccezione di quelli gia' in servizio nella Guardia di finanza, sono
convocati per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica.
I candidati risultati non idonei all'accertamento attitudinale
sono esclusi dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 11
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 6, comma
1, lettera c), mediante visita medica di primo accertamento, presso
il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme
Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica gli aspiranti
devono risultare in possesso:
a) dei parametri fisici prescritti al momento delle visite
mediche.
Allo stato, e' richiesto che i candidati abbiano una statura non
inferiore a m. 1,65, per gli uomini, e m. 1,61, per le donne;
b) del profilo sanitario di cui al decreto ministeriale 17
maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, e
alle direttive tecniche adottate con decreto n. 45755, datato 17
febbraio 2015 del Comandante Generale della Guardia di finanza.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo
www.gdf.gov.it.
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e
visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal
Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche ed organizzative.
4. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c),
puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di
laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere
indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo
della Guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti
accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del
possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione non attribuisce il
profilo sanitario di cui al comma 2, lettera b), ma esprime il solo
giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. I candidati che, alla data di espletamento degli accertamenti
psico-fisici, prestino servizio nel Corpo della Guardia di finanza,
non sono sottoposti alla visita medica.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo
accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il quale,
in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere
ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto
dei requisiti di cui al comma 11.
8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione
deve essere:
a) presentata al Centro di Reclutamento, al momento della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
al comma 1, lettera a);
b) integrata da documentazione in originale rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 2). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di Reclutamento
improrogabilmente entro il quindicesimo giorno solare successivo a
quello della comunicazione di non idoneita'. A tal fine, la stessa
potra' essere anticipata via fax ai numeri 06/564912362 (linea
esterna) o 830/2362 (linea interpolizia) ovvero all'indirizzo di
posta elettronica RM0300028@gdf.it.
La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o
la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga
oltre il termine suindicato.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante
del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalita' di cui all'art. 3, comma 6.
9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la
visita medica di primo accertamento.
10. La sottocommissione per la visita medica di revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata la certificazione
prodotta, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non
idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di
Reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento,
per sottoporlo ad ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra'
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.
11. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti
casi:
a) mancato raggiungimento dell'altezza minima eventualmente
richiesta di cui al comma 2, lettera a);
b) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),
anche se in forma lieve;
c) uso di sostanze psico-attive, accertato anche mediante test
tossicologici;
d) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate.
In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a),
dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che,
pertanto, non e' sottoposto ad ulteriori visite o esami.
12. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
sono convocati per sostenere le prove d'esame di cui all'art. 13.
13. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
14. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
15. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
le sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere c) e d),
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati.
16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 12
Documentazione da produrre in sede
di visita medica di primo accertamento
1. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare la
seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta
giorni:
a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che
anticorpali;
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
Sanitario Nazionale;
e) certificato (fac-simile in allegato 3), rilasciato dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, attestante:
1) lo stato di buona salute;
2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche;
3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni
immuno-allergiche;
4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie
a farmaci o alimenti.
2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o
idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera e), comportano
l'esclusione dal concorso.
3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta
al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento.
4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il quale lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate
sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi dell'art. 3, comma 3,
del predetto decreto ministeriale, laddove, trenta giorni prima
dell'ammissione alla Banda musicale della Guardia di finanza,
sussista ancora lo stato di temporaneo impedimento.
5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle
successive fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
Reclutamento;
b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere
convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione
indicata all'art. 6, comma 1, lettera c), potra' concedere il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite
mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene
immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non
avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui
e' stato riconvocato e' escluso dal concorso.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 13
Prove d'esame
1. I candidati non appartenenti al Corpo idonei agli accertamenti
psico-fisici, i militari della Guardia di finanza appartenenti al
ruolo « sovrintendenti» ed al ruolo «appuntati e finanzieri» idonei
agli accertamenti attitudinali, e gli appartenenti al ruolo
«ispettori» partecipanti ai concorsi devono sostenere le seguenti
prove:
a) esecuzione a solo, con lo strumento per il quale si concorre
e con l'eventuale strumento d'obbligo, di uno o piu' brani come
specificato nei programmi in allegato 4. Il candidato ha la facolta'
di essere accompagnato da un proprio pianista;
b) esecuzione a prima vista, con lo strumento per il quale si
concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo, di uno o piu' brani
musicali scelti dalla competente sottocommissione;
c) prova di cultura, storia dello strumento per il quale si
concorre e del suo repertorio, con riferimento alla famiglia di
appartenenza nell'organico della banda musicale;
d) esecuzione in banda, con lo strumento per il quale si
concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo, di uno o piu' brani,
a scelta della competente sottocommissione, tratti dal repertorio
originale e non dello strumento stesso;
e) i concorrenti delle prime parti A devono, inoltre, dar prova
di essere in grado di attaccare e spezzare una marcia militare o
altro brano musicale scelto dalla competente sottocommissione.
2. Il punteggio complessivo di merito delle prove di esame,
espresso in cinquantesimi, e' dato dalla media dei punti attribuiti
nelle singole prove.
3. E' idoneo il candidato che riporta un punteggio non inferiore
a 35/50 in ciascuna prova ed un punto complessivo di merito non
inferiore a 40/50. Il candidato giudicato non idoneo e' escluso dal
concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
5. Prima dello svolgimento delle prove d'esame, la competente
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
la valutazione delle stesse e dei titoli posseduti da ciascun
aspirante.
6. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso
noto da parte della competente sottocommissione agli interessati
prima dell'effettuazione delle prove d'esame.
Art. 14
Mancata presentazione e differimento
del candidato alle prove concorsuali
1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'amministrazione che ha indetto i predetti concorsi, non si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica e le prove d'esame, previste, rispettivamente, dagli
articoli 10, 11 e 13, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso
dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento
delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni
di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), c), d), ed e), hanno
facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente per
documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in servizio
della Guardia di finanza, su richiesta del reparto di appartenenza,
solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di
anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto
del calendario di svolgimento delle stesse.
L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi marescialli, via delle
Fiamme Gialle n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia, deve essere
anticipata, via fax, al numero 06564912362 (linea esterna) o al
numero 8302362 (linea interpolizie) ovvero all'indirizzo di posta
elettronica RM0300028@gdf.it. Eventuali variazioni a tali recapiti
saranno rese note con avviso pubblicato sul sito internet
www.gdf.gov.it e sulla rete intranet del Corpo.
Le decisioni assunte in relazione alle citate istanze sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento
delle prove ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso
dal concorso.
3. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 15
Graduatorie finali di merito
1. La sottocommissione di cui al precedente art. 6, comma 1,
lettera e), predispone le graduatorie finali di merito, distinte per
parti e strumento.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che
abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 2.
3. Il punto di merito finale per la formazione delle graduatorie
e' dato dalla somma della media dei punti riportati nelle prove
d'esame, di cui all'art. 13, ed il punteggio attribuito nella
valutazione dei titoli.
4. Ai titoli posseduti da ciascun candidato non puo' essere
attribuito un punteggio complessivo superiore a 20 (venti) di cui:
a) sino ad un massimo di punti 8, per i titoli accademici
(diplomi conseguiti presso un conservatorio statale o presso un
Istituto parificato riconosciuto dallo Stato);
b) sino ad un massimo di punti 4, per i titoli didattici
(incarichi d'insegnante presso conservatori o altri tipi di scuola);
c) sino ad un massimo di punti 8, per i titoli professionali
(attivita' ed incarichi svolti).
5. Ai fini della compilazione delle graduatorie dei concorsi per
l'accesso ai ruoli del personale della Banda musicale, costituisce
titolo di preferenza assoluta, a parita' di punteggio complessivo
relativo alle prove d'esame ed ai titoli conseguiti, l'appartenenza
al Corpo della Guardia di finanza.
6. In caso di parita' di punteggio riportato dai candidati gia'
in servizio nella Guardia di finanza, e' data preferenza al candidato
piu' elevato in grado e, in caso di parita' di grado, al piu'
anziano.
7. In caso di parita' di punteggio complessivo tra candidati non
appartenenti al Corpo, si osservano le norme di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni.
8. I titoli di cui al presente articolo sono ritenuti validi, se
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le
modalita' di cui all'art. 5, comma 4.
9. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, la citata
documentazione, qualora risultante dalla documentazione personale, e'
acquisita d'ufficio.
10. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, vengono approvate le
graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori dei concorsi
i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultino compresi nel
numero dei posti messi a concorso.
11. Le citate graduatorie sono rese note con avviso disponibile
sul sito internet www.gdf.gov.it, sulla rete intranet del Corpo e
presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di
finanza, viale XXI aprile, n. 55, 00162 Roma (numero verde:
800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 10.
Art. 16
Ammissione alla Banda musicale
della Guardia di finanza dei vincitori dei concorsi
1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere
di cui all'art. 1, comma 3, ai vincitori dei concorsi e' attribuito
il grado di cui alla tabella «F» allegata al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni. I predetti candidati
perdono eventuali gradi e qualifiche precedentemente rivestiti.
2. La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del
provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento stesso
non indichi una decorrenza diversa.
3. All'atto dell'ammissione alla Banda musicale e, comunque,
prima della firma dell'atto di incorporamento, i vincitori non
appartenenti alla Guardia di finanza sono sottoposti alla visita
medica di controllo, da parte della sottocommissione di cui all'art.
6, comma 1, lettera f), al fine di accertare il mantenimento
dell'idoneita' fisica. Prima della visita medica di controllo, la
citata sottocommissione fissa, in apposito atto, con riferimento alle
modalita' di svolgimento degli accertamenti, i criteri cui attenersi.
La stessa puo', nell'espletamento dei propri lavori, disporre
l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti, eventualmente,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico
dell'aspirante, avvalendosi delle strutture del Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza.
4. I candidati non idonei alla visita medica di controllo sono
esclusi dal concorso.
5. Entro 30 giorni dall'ammissione alla Banda musicale, con
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o
dell'autorita' dal medesimo delegata, possono essere dichiarati
vincitori dei concorsi altri concorrenti idonei nell'ordine delle
rispettive graduatorie, per ricoprire i posti resisi, comunque,
disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.
6. Con il grado di cui al precedente comma 1, gli esecutori sono
sottoposti ad un periodo di prova, per la durata di sei mesi, durante
i quali prestano servizio nella Banda musicale e seguono un corso di
istruzione per la formazione militare e tecnico-professionale della
durata di novanta giorni. I militari gia' appartenenti alla Banda
musicale della Guardia di finanza non sono avviati al citato corso di
istruzione.
7. Le modalita' di svolgimento del corso di cui al comma 6 ed i
relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con determinazione
del Comandante Generale della Guardia di finanza.
8. Al termine del periodo di prova, una commissione, nominata con
determinazione del Comandante Generale o dell'autorita' dal medesimo
delegata, esprime un giudizio di idoneita' a prestare servizio nella
Banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso
delle qualita' morali, disciplinari e professionali.
9. L'esecutore riconosciuto non idoneo e' congedato senza diritto
ad alcuna indennita' o trattamento di quiescenza, se non gia'
appartenente alla Guardia di finanza. Se gia' in servizio nella
Guardia di finanza, e' reintegrato nel grado precedentemente
rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo.
10. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 17
Mancata presentazione presso la Banda musicale
1. I vincitori dei concorsi, regolarmente convocati presso la
Banda musicale della Guardia di finanza, sono considerati
rinunciatari, qualora non si presentino nel giorno stabilito
dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono
essere comunicati, a mezzo fax al numero 06/24290638, al massimo
entro 3 giorni dalla data prevista per la presentazione, al Vice
Ispettore degli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, via
della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 Roma/Appio, che li valuta
e, se indipendenti dalla volonta' dell'interessato, provvede a
stabilire un ulteriore termine di presentazione. Le decisioni sono
comunicate al candidato a cura della Banda musicale del Corpo.
Art. 18
Spese per la partecipazione ai concorsi e concessione della licenza
straordinaria per esami
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la
partecipazione alle prove dei concorsi sono a carico degli aspiranti.
2. Per sostenere le prove dei concorsi, ai candidati appartenenti
al Corpo, sono concesse licenze straordinarie per esami militari per
i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria
per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, puo' essere concessa
per la preparazione alle prove d'esame di cui all'art. 13. Per i
militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione
della predetta licenza, sono computate ai fini del calcolo dei
periodi massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i quali e'
disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo le
disposizioni vigenti.
3. Se i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30, fermo restando il
tetto massimo di 45 giorni annui di licenza straordinaria previsto
dalla normativa in vigore.
Qualora il concorrente non si presenti alle prove d'esame, per
cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria e'
computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso, e, se
questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria dell'anno
successivo.
4. La partecipazione alle prove concorsuali deve essere
comprovata da apposito attestato rilasciato dalla competente
sottocommissione o dal visto sul foglio di licenza.
5. Ai candidati dichiarati vincitori dei concorsi spetta il
rimborso spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede della
Banda musicale della Guardia di finanza, secondo le disposizioni
vigenti.
Art. 19
Sito internet ed informazioni utili
1. Ulteriori informazioni sui concorsi possono essere reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.gov.it,
nella sezione relativa ai concorsi.
Art. 20
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
per le finalita' concorsuali, e sono trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti
in sede concorsuale, possono essere utilizzati, a prescindere
dall'esito della selezione, anche per la corretta gestione del
rapporto di lavoro gia' instaurato.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi possono
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento dei concorsi o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere
nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Corpo della
Guardia di finanza.
Roma, 14 maggio 2015
Gen. C.A. Saverio Capolupo
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