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MINISTERO DELLA DIFESA
Seconda variante al bando di reclutamento, per il 2018, di ottomila
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.22 del 16/3/2018 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 18E02289 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Avviso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | - |
Tags: | Militari e FF.AA. |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento Militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21
dicembre 2017 emanato dalla Direzione Generale per il Personale
Militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale - n. 2 del 5 gennaio 2018 e successiva modifica, con il
quale e' stato indetto, per il 2018, il bando per il reclutamento di
ottomila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nell'Esercito;
Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2018 0033381 del 19 febbraio
2018, con il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito ha chiesto di
modificare, nei termini ivi indicati, il bando di reclutamento in
questione;
Ritenute condivisibili le proposte di modifica avanzate dallo
Stato Maggiore dell'Esercito;
Tenuto conto che l'art. 1, comma 6 del citato decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 prevede
la possibilita' di apportare modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
DGPM;
Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale n. 281 del 9 febbraio
2017 emanato dalla DGPM, con cui le e' stata conferita la delega
all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di
reclutamento del personale delle Forze armate e dell'Arma dei
carabinieri,
Decreta:
Art. 1
L'art. 7, commi 3 e 4 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 sono cosi' sostituiti:
«3. Le commissioni di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera
b) e d) provvederanno ad escludere i candidati giudicati inidonei
alle prove di efficienza fisica.
4. Le commissioni di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera
c) e d) provvederanno ad escludere i candidati giudicati:
inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico.».
Art. 2
L'art. 8 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del
21 dicembre 2017 e' cosi' sostituito:
«1. Con decreti del direttore generale per il personale militare
o di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti
commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissioni per le prove di efficienza fisica per il 1°
blocco di incorporamento;
c) commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali
per il 1° blocco di incorporamento;
d) commissioni per le prove di efficienza fisica e per gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali per il 2°, 3° e 4° blocco di
incorporamento;
e) commissione medica concorsuale unica di appello.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara'
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello,
presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri;
c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo ovvero
un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla
seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b)
saranno insediate presso i centri di selezione o enti o centri
sportivi indicati dalla Forza armata. Esse saranno composte da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello,
presidente;
b) due Ufficiali di grado compreso tra Tenente e Tenente
Colonnello ovvero Sottufficiali di grado non inferiore a Maresciallo,
membri;
c) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
4. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera c)
saranno insediate presso i centri di selezione indicati dalla Forza
armata. Esse saranno composte da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello,
presidente;
b) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano,
membro;
c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di
grado non inferiore a Tenente ovvero uno psicologo civile abilitato
alla professione, appartenente all'Amministrazione della Difesa o
convenzionato, membro;
d) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
5. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera d)
saranno insediate presso i centri di selezione o enti o centri
sportivi indicati dalla Forza armata. Esse saranno composte da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello,
presidente;
b) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano,
membro;
c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di
grado non inferiore a tenente ovvero uno psicologo civile abilitato
alla professione, appartenente all'Amministrazione della Difesa o
convenzionato, membro;
d) un Ufficiale di grado compreso tra Tenente e Tenente
Colonnello ovvero Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo,
membro;
e) un Sottufficiale, segretario con diritto di voto.
6. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera e) sara'
insediata presso il Policlinico Militare di Roma o altra struttura
indicata dalla Forza Armata. Essa sara' composta da:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Colonnello,
presidente;
b) due Ufficiali medici con grado di Tenente Colonnello o
Maggiore, membri;
c) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.».
Art. 3
L'art. 10, comma 6 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017
0677612 del 21 dicembre 2017 e' cosi' sostituito:
«6. Ultimate le prove di efficienza fisica, le commissioni di cui
al precedente art. 8, comma 1, lettere c) e d), presa visione della
documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 3, disporranno
l'esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali:
a) visita medica generale;
b) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
c) visita oculistica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) valutazione della personalita' previa somministrazione di
appositi test, colloquio psicologico e visita psichiatrica;
f) accertamenti volti alla verifica dell'abuso abituale di
alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla
valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e
conferma dell'eventuale sospetto mediante ricerca ematica della
transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio del candidato a
data utile per l'esecuzione in proprio di tale accertamento e
consegna del relativo referto alla commissione per gli accertamenti
psico-fisici e attitudinali;
g) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiologico) ritenuta
utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale
dei concorrenti. Nel caso in cui si renda necessario sottoporre i
concorrenti a indagini radiografiche, indispensabili per
l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o
pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse
metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sottoscrivere,
dopo essere stati edotti dei benefici e dei rischi connessi
all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso
informato.
Le commissioni di cui al precedente art. 8, comma 1, lettere c) e
d), giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi
quando, per la loro sede, siano contrari al decoro dell'uniforme - e
quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva, le cui
caratteristiche sono visualizzabili nel sito internet dell'Esercito
(www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) - ovvero,
se posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto,
di discredito alle istituzioni.».
Art. 4
L'art. 19, comma 2 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017
0677612 del 21 dicembre 2017 e' cosi' sostituito:
«2. Durante le operazioni di selezione presso i centri di
selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata i
candidati potranno fruire, se disponibili, di vitto e alloggio a
carico dell'Amministrazione della Difesa.».
Art. 5
L'allegato A al decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612
del 21 dicembre 2017 e' sostituito con quello accluso al presente
decreto.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° marzo 2018
Il vice direttore generale: Montemagno
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