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UNIVERSITA' "CA' FOSCARI" DI VENEZIA

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno di ricerca di
durata biennale

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.10 del 4/2/2000
Ente:UNIVERSITA' "CA' FOSCARI" DI VENEZIA
Località:Venezia  (VE)
Codice atto:000E0862
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:5/3/2000
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

             IL DIRETTORE del Dipartimento di statistica
 
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare
l'art. 51, comma 6; Visto il decreto del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
dell'11 febbraio 1998;
Viste le deliberazioni del senato accademico del 17 giugno 1998,
del 10 novembre 1998, del 24 novembre 1998 e del 17 dicembre 1998;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione
dell'8 giugno 1998;
Vista la deliberazione del consiglio di dipartimento del
20 ottobre 1998 con la quale sono stati determinati i programmi di
ricerca ai fini dell'attribuzione degli assegni;
Visto il regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca
emanato con decreto del rettore n. 122 del 28 dicembre 1998 e
modificato con decreto rettorale n. 421 del 10 giugno 1999.
 
Dispone:
 
Art. 1.
 
Indizione selezione
 
E' indetta una selezione pubblica per il conferimento di un
assegno di ricerca di durata biennale. L'importo annuo lordo
dell'assegno, comprensivo di tutti gli oneri a carico
dell'Universita', e di L. 25.000.000 (12911,42 Euro) per ciascun
anno.
L'assegno e' conferito per lo svolgimento di attivita' di
collaborazione al seguente programma di ricerca del dipartimento di
statistica:
programma di ricerca: "Costruzione di modelli ed algoritmi di
apprendimento e previsione on-line nello studio di variabili
ambientali".
Sintesi del programma di ricerca: "Studio di metodi di
apprendimento e previsione anche approssimati, esprimibili con
formule ricorsive e pertanto operanti passo per passo, sulla base
della stima (o della previsione) al passo precedente e del solo
ultimo ulteriore dato acquisito, per l'analisi di variabili
ambientali" .
La selezione mira all'accertamento dei requisiti
scientifico-professionali ritenuti necessari per lo svolgimento
dell'attivita' di ricerca sopraindicata.

                               Art. 2.
 
Requisiti per la partecipazione alla selezione
 
Alla selezione possono partecipare coloro che siano in possesso
del titolo di dottore di ricerca o di laurea o di titolo straniero
riconosciuto equipollente alla laurea ai sensi delle disposizioni
vigenti, e di curriculum scientifico-professionale adeguato allo
svolgimento della attivita' di ricerca relativa al programma indicato
nel precedente art. 1. Lingua straniera obbligatoria: inglese.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito dal presente bando di selezione.
Non possono essere titolari di assegno, e sono pertanto
automaticamente esclusi dalla partecipazione alla selezione, i
dipendenti di ruolo delle universita' italiane, degli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano, degli enti pubblici di ricerca
indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 dicembre 1993, n. 593, dell'ENEA e dell'ASI (Agenzia spaziale
italiana).

                               Art. 3.
 
Modalita' di selezione
 
La selezione e' effettuata, attraverso valutazione dei titoli
scientifico-professionali degli aspiranti, integrata da un colloquio.
Gli aspiranti sono ammessi al colloquio sulla base della
valutazione dei titoli scientifico-professionali posseduti.
Sono esclusi dal colloquio i candidati i cui titoli siano
giudicati insufficienti dalla commissione selezionatrice.
L'esclusione e' comunicata agli interessati solo a domanda.
Oltre alle pubblicazioni, sono titoli valutabili il dottorato di
ricerca, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza
di corsi di perfezionamento post-lauream, conseguiti sia in Italia
che all'estero, lo svolgimento di documentata attivita' di ricerca
presso soggetti pubblici e/o privati con contratti, borse di studio o
incarichi sia in Italia che all'estero.
Il colloquio mira all'accertamento dell'idoneita' del candidato
allo svolgimento dell'attivita' di ricerca cui l'assegno si
riferisce.
Relativamente ai candidati residenti fuori dal territorio
italiano, il colloquio puo' essere sostenuto per via telematica,
utilizzando esclusivamente postazioni situate presso le ambasciate o
gli uffici consolari italiani i cui funzionari dovranno attestare che
il colloquio e' sostenuto dal candidato senza alcun ausilio.

                               Art. 4.
 
Domanda di partecipazione alla selezione e termine
 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
semplice secondo lo schema allegato, deve essere inviata, assieme
alla relativa documentazione, mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno, al direttore del dipartimento di statistica, Universita' Ca'
Foscari di Venezia, casella postale 685 - Venezia, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale. Fa fede la data di spedizione
risultante dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sulla
busta contenente la domanda i candidati dovranno riportare in modo
chiaro la dicitura "domanda di partecipazione alla selezione per il
conferimento di un assegno di ricerca".
Alla domanda il candidato deve allegare:
a) il proprio curriculum scientifico-professionale,
sottoscritto in originale, recante oltre all'indicazione del titolo
di studio posseduto ai fini dell'accesso alla selezione, un a
puntuale descrizione dei titoli scientifico-professionali che intende
far valere, con, in calce, la dichiarazione resa ai sensi della legge
n. 15/1968 e successive modifiche ed integrazioni, che quanto in esso
dichiarato corrisponde a verita';
b) le pubblicazioni scientifiche di cui sia eventualmente in
possesso.
Il curriculum e le pubblicazioni devono essere spediti per posta
assieme alla domanda, entro il termine e all'indirizzo sopra
indicati, a pena di inammissibilita'.
Alla domanda dovra' essere allegata la fotocopia di un valido
documento di riconoscimento del candidato.
L'universita' effettua controlli a campione sulla veridicita' di
quanto dichiarato dai candidati nelle domande e nel curriculum.
I dati personali dei candidati risultanti dalle domande e dalla
documentazione allegata, sono trattati dall'Universita' per le
finalita' di cui al presente bando e comunque nel rispetto della
legge n. 675/1996.

                               Art. 5.
 
Commissione selezionatrice
 
Relativamente all'assegno da conferire e' costituita un'apposita
commissione selezionatrice.
La commissione, designata dal consiglio di dipartimento, e'
costituita da tre docenti del dipartimento stesso, di cui almeno due
con la qualifica di professore di ruolo di prima o seconda fascia.

                               Art. 6.
 
Svolgimento della selezione e formazione della graduatoria
 
Per la formazione della graduatoria e la conseguente
individuazione del candidato cui conferire l'assegno, la commissione
selezionatrice dispone complessivamente di 100 punti di cui 70 punti
sono riservati ai titoli scientifico-professionali e 30 punti al
colloquio.
La commissione, prima dell'esame delle domande, determina i
criteri generali di valutazione dei titoli scientifico-professionali,
avendo riguardo alla loro specifica rilevanza rispetto allo
svolgimento dell'attivita' di ricerca da svolgere, e stabilisce, per
ciascuna tipologia di titoli, il punteggio da attribuire.
Sempre preliminarmente, la commissione determina i criteri di
valutazione del colloquio.
I candidati ammessi a sostenere il colloquio, sono convocati
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al
domicilio eletto nella domanda, con un preavviso di almeno sette
giorni, con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di
svolgimento. I candidati dovranno essere muniti di un valido
documento di riconoscimento.
L'Universita' non assume alcuna responsabilita' per i casi di
irreperibilita' del destinatario o di dispersione delle comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del domicilio da parte del
candidato o di mancata o tardiva comunicazione di variazione di esso.
L'esclusione dei candidati dal colloquio per insufficienza dei
titoli posseduti, e' adeguatamente motivata dalla commissione
selezionatrice nel verbale delle operazioni di selezione.
Per lo svolgimento del colloquio i candidati devono essere muniti
di un valido documento di riconoscimento.
Il colloquio si svolge pubblicamente.
In base alla somma dei punti assegnati ai titoli e al colloquio,
la commissione formula una graduatoria di merito dei candidati
ritenuti idonei allo svolgimento della specifica attivita' di
ricerca.
Nell'ipotesi che due o piu' candidati ottengano, a conclusione
della selezione, pari punteggio, e' preferito il piu' giovane di
eta'.
La graduatoria puo' essere utilizzata secondo l'ordine in cui e'
formulata, in caso di rinuncia dell'assegnatario o di risoluzione
anticipata del relativo contratto.

                               Art. 7.
 
Pubblicita' della procedura di selezione
 
E' assicurata la pubblicita' dei risultati della selezione
mediante affissione di apposito avviso nei locali e negli appositi
spazi del dipartimento di statistica, con l'indicazione dei punteggi
assegnati ai titoli e al colloquio e della graduatoria finale.
E' comunque garantito l'accesso agli atti della selezione ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del relativo regolamento
interno di attuazione.

                               Art. 8.
 
Conferimento dell'assegno - Contratto
 
L'Universita' stipula con il candidato risultato vincitore della
selezione apposito contratto con il quale sono regolati termini e
modalita' di svolgimento dell'attivita' di collaborazione e di
erogazione dell'assegno.
Ai fini della determinazione dell'inizio e termine del rapporto
di collaborazione, si ha riguardo alla data di stipula del contratto.
L'attivita' del titolare dell'assegno e' svolta in condizioni di
autonomia e senza orario di lavoro preordinato, nei soli limiti del
programma di ricerca e delle indicazioni fornite dal responsabile
della ricerca stessa, al quale spettano le funzioni di tutor. Nel
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le funzioni di tutor
sono svolte da altro docente appositamente incaricato dal consiglio
di dipartimento, su indicazione del tutor titolare.
Al titolare di assegno saranno forniti dal dipartimento i
supporti necessari alla realizzazione del programma di ricerca. Sono
inoltre garantiti l'accesso ai locali, alle attrezzature e la
fruizione dei servizi tecnico-amministrativi.
L'importo dell'assegno puo' essere erogato anche in rate fisse
trimestrali.
L'attivita' del titolare dell'assegno non prefigura in nessun
caso un'attivita' di lavoro dipendente e non da' luogo a diritti in
ordine all'accesso ai ruoli dell'Universita'.

                               Art. 9.
 
Incompatibilita' - Divieto di cumulo - Sospensione dell'attivita'
 
I titolari di assegno non possono essere titolari di contratto
d'insegnamento nell'Universita'. Essi possono far parte delle
commissioni d'esame di profitto in qualita' di cultori della materia.
Non e' consentito il cumulo dell'assegno con borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, tranne quelle conferite da istituzioni
nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita' di ricerca del titolare dell'assegno.
Il titolare dell'assegno, in servizio presso amministrazioni
pubbliche puo' essere collocato in aspettativa non retribuita. Sono
fatte salve le disposizioni di legge che regolano il conferimento di
incarichi retribuiti a dipendenti pubblici in regime di tempo pieno.
L'attivita' di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per
servizio militare, gravidanza e grave infermita' per un massimo di un
anno, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non e' ridotta
a causa delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e,
conseguentemente, non va recuperato, un periodo complessivo di
assenza giustificata inferiore a trenta giorni in un anno.
Il titolare di assegno puo' frequentare corsi di dottorato di
ricerca anche in soprannumero, fermo restando il superamento delle
prove di ammissione.

                              Art. 10.
 
Modalita' di controllo e valutazione dell'attivita' svolta dai
titolari di assegno
 
Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma del presente
articolo, il titolare dell'assegno e' tenuto a dare conto della
propria attivita' di ricerca tutte le volte che gli venga richiesto
dal tutor. A tal fine puo' essere richiesta al titolare dell' assegno
la compilazione di un diario-registro in cui annotare periodicamente
lo stato di attuazione del programma prefissato.
Il titolare dell'assegno e' tenuto a presentare al dipartimento,
al termine del primo anno di durata dell'assegno, una relazione
scritta sull'attivita' di ricerca svolta. Nella relazione il titolare
deve rendere conto del/i metodo/i di ricerca applicati e dei
risultati, anche parziali, conseguiti.
La relazione, corredata dal giudizio del tutor sulla congruita'
dei metodi di ricerca applicati e sulla validita' dei risultati
conseguiti, e' portata all'esame del consiglio di dipartimento.
Nel caso di valutazione negativa, il consiglio di dipartimento,
sentito il titolare dell'assegno, puo' proporre la revoca
dell'assegno. La risoluzione del contratto e' deliberata dal
consiglio di dipartimento.
Al termine del secondo ed ultimo anno di durata dell'assegno, la
relazione di cui ai precedenti commi dovra' rendere conto in modo
puntuale ed esauriente del raggiungimento dei risultati prefissati
nel programma di ricerca, anche al fine dell'eventuale rinnovo
dell'assegno.
Resta salva la risoluzione di diritto del contratto nei casi di
gravi e documentate inadempienze del titolare dell' assegno segnalate
dal tutor o dal consiglio di dipartimento. Resta altresi
impregiudicata ogni azione legale dell'Universita' a tutela dei
propri interessi e del proprio patrimonio.

                              Art. 11.
 
Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo
 
Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di
cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' in materia previdenziale,
quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni.
L'Universita' provvede a favore dei titolari di assegno alla
copertura assicurativa per infortuni e per responsabilita' civile
verso terzi nell'espletamento dell'attivita' di ricerca.
Venezia, 19 gennaio 2000
Il direttore del dipartimento di statistica: Vedaldi

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