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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Differimento delle date di espletamento delle prove scritte
dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense
e del termine della presentazione delle domande di partecipazione -
sessione 2020.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.88 del 10/11/2020
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:20E13055
Sezione:Diari
Tipologia:Diario
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 72 del 15 settembre 2020,
con cui e' stata indetta, per l'anno 2020, la sessione dell'esame di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense
presso le sedi delle Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna,
Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro,
Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo,
Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento,
Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano della
Corte di appello di Trento, nonche' fissati le date per
l'espletamento delle prove scritte, le modalita' di svolgimento delle
prove e i termini per la presentazione delle domande da parte dei
candidati;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali e' stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e
dell'articolo 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19";
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa
del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";
Ritenuto che, in forza dell'art. 1, comma 9, lett. z), del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020,
sono sospese le prove scritte degli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
Visto il parere del 9 novembre 2020 del Comitato tecnico
scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo cui l'accesso di
centinaia o di migliaia di candidati presso le sedi di esame,
l'asserita impossibilita' di prevenire assembramenti e la lunga
durata prevista per le prove di esame, costituiscono, nella
contingenza attuale della epidemia, fattori di criticita' molto
rilevanti che sconsigliano l'espletamento delle prove nelle date
programmate del 15, 16 e 17 dicembre 2020;
Considerato che l'evoluzione della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei
casi sul territorio nazionale e della loro gravita' non consentono,
nell'attuale quadro emergenziale, di individuare la data in cui le
prove possano essere espletate con adeguati standards di sicurezza,
per cui si rende necessario rinviare l'indicazione del calendario di
esame ad una successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
Ritenuta la opportunita' di differire, fermo restando il disposto
di cui all'art. 19, comma 4, del regio decreto legge 27 novembre
1933, n. 1578, anche il termine per la presentazione delle domande,
modificando l'art. 3 e 4, comma 1, del bando indetto con decreto
ministeriale 14 settembre 2020;
Ritenuto che, conseguentemente, va differita anche la data del
successivo decreto ministeriale con cui regolare le modalita' di
accesso alle sedi di esame al fine di contenere il rischio
epidemiologico;

Decreta:


Art. 1


L'espletamento delle prove scritte nelle date indicate nell'art.
3 del decreto ministeriale 14 settembre 2020 e' differito alle date
che saranno indicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n.
98 del 18 dicembre 2020.

                               Art. 2 


L'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 14 settembre 2020 e'
sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto previsto dall'art.
19, comma 4, del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, la
domanda di partecipazione all'esame deve essere inviata per via
telematica, con le modalita' indicate ai successivi numeri da 3 a 6,
entro il giorno 12 febbraio 2021".

                               Art. 3 


L'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 14 settembre 2020 e'
sostituito dal seguente: "Con successivo decreto ministeriale, che
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 21
del 16 marzo 2021, saranno individuate eventuali misure disciplinanti
l'accesso e la permanenza alle sedi concorsuali, al fine di garantire
il rispetto delle vigenti disposizioni volte a prevenire il contagio
da Covid-19".

Roma, 10 novembre 2020

Il Ministro: Bonafede

 

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