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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Bando di esame per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio
davanti alla Corte di Cassazione ed altre giurisdizioni superiori -
sessione 2015.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.17 del 3/3/2015
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:15E00804
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:9/4/2015

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE

Visti il regio-decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36,
sull'ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37,
contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio
decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003 sul patrocinio davanti alla
Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori; il regio
decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente le norme per l'attuazione
della precedente legge n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254, e il
decreto legislativo C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597, recanti
modificazioni sull'ordinamento forense; il decreto legislativo C.P.S.
13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da
corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi e
il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme sulle
imposte di bollo e successive modificazioni, la legge 24 febbraio
1997, n. 27, contenente norme in materia di esercizio della
professione forense; il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'art. 15
della legge 12 novembre 2011, n. 183, contenente adempimenti in
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, l'art. 22 della
legge 31 dicembre 2012, n. 247, concernente la nuova disciplina
dell'ordinamento della professione forense e l'art. 1, co. 601, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 contenente le disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16
settembre 2014;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuta l'opportunita' di indire una sessione di esami per
l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte
di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;

Decreta:


Art. 1


1. E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo
speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle
altre giurisdizioni superiori per l'anno 2015.

                               Art. 2 


1. Per essere ammessi all'esame gli aspiranti devono:
A) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati ed avere
esercitato la professione per almeno cinque anni dinanzi ai Tribunali
ed alle Corti di Appello o per almeno un anno qualora gia' iscritti
all'albo degli avvocati al momento dell'entrata in vigore della legge
24 febbraio 1997, n. 27;
B) aver compiuto lodevole e proficua pratica di almeno cinque
anni presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il
patrocinio davanti alla Corte di Cassazione.
2. I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 24
febbraio 1997, n. 27 erano iscritti all'albo degli avvocati da almeno
un anno dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica di un
anno, decorrente dalla iscrizione a detto albo, presso lo studio di
un avvocato che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi la
Corte di Cassazione.
3. Gli aspiranti dovranno trovarsi nelle condizioni richieste
prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di ammissione all'esame.
4. Il Direttore Generale delibera sulle domande di ammissione e
forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco e' depositato almeno
quindici giorni liberi prima dell'inizio delle prove negli uffici
della segreteria della Commissione esaminatrice.
5. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dall'esame, sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, per
sostenere le prove scritte, presso la Scuola di Formazione e
aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale
dell'Amministrazione Penitenziaria "Giovanni Falcone", sita in Via di
Brava n. 99 - Roma, nei giorni indicati nel successivo art. 8, comma
1, del presente bando.

                               Art. 3 


1. Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo,
corredate della documentazione di cui al successivo comma 3, dovranno
pervenire, improrogabilmente, al Ministero della Giustizia -
Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della
Giustizia Civile - Ufficio III - Via Arenula, 70, 00186 Roma, entro
il termine del 9 aprile 2015.
2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di
cui al precedente comma.
A tal fine fa fede il timbro a la data dell'ufficio postale
accettante.
3. Le domande stesse dovranno essere corredate dei seguenti
documenti:
A) dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale
risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati
e l'anzianita' di essa, nonche' l'esercizio per almeno cinque anni,
ovvero per almeno un anno per coloro che si trovino nella condizione
di cui all'art. 2, comma 2, del presente bando, della professione
davanti ai Tribunali ed alle Corti d'Appello;
B) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di un avvocato
che eserciti il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, il
quale:
a) dichiari di esercitare abitualmente il patrocinio davanti alla
Corte di Cassazione;
b) dichiari che il candidato ha compiuto lodevole e proficua
pratica di almeno cinque anni, ovvero di almeno un anno per i
soggetti di cui all'art. 2 comma 2, relativa ai giudizi per
cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato stesso. Tale
certificato deve recare il visto del competente consiglio dell'Ordine
forense.
C) ricevuta della tassa di euro 20,66 (venti/sessantasei) per
l'iscrizione agli esami, da versarsi direttamente ad un
concessionario della riscossione o ad una Banca o ad una agenzia
postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per tributo la voce
729/T. Allo scopo si precisa che per "Codice Ufficio" si intende
quello dell'Ufficio delle Entrate relativo al domicilio fiscale del
candidato;
D) ricevuta del contributo nella misura forfetaria di euro
75,00, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 28 maggio
1936, n. 1003, da versare con le seguenti modalita' alternative:
bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice IBAN:
IT67Z0760114500001020171755 intestato alla Tesoreria provinciale
dello Stato di Viterbo indicando nella causale "Abilitazione
patrocinio Cassazione anno 2015 - capo XI cap. 2413 art. 15";
bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020171755
intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo,
indicando nella causale "Abilitazione patrocinio Cassazione anno 2015
- capo XI cap. 2413 art. 15";
versamento in conto entrate tesoro, capo XI, cap. 2413, art. 15,
presso una qualsiasi sezione della Tesoreria provinciale dello Stato.
4. I candidati che presenteranno, entro il termine stabilito,
domande prive della richiesta documentazione o con documentazione
incompleta o non corretta, non saranno ammessi all'esame.

                               Art. 4 


1. Le prove dell'esame sono scritte e orali.
2. Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella
compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia
civile, penale e amministrativa. La prova in materia amministrativa
puo' anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato o alla
Corte dei conti in sede giurisdizionale.
3. Per la compilazione dei ricorsi e' dato ai candidati, secondo
i casi, il testo di pronunce giurisdizionali o di atti amministrativi
avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel
precedente comma.
4. La scelta delle pronunce giurisdizionali o degli atti
amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi
e' fatta dal Presidente della commissione.
5. Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti
oggetto delle prove sono assegnate sette ore.
6. E', inoltre, facolta' della commissione di consentire, nei
giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno
separatamente, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi
richiederanno e che la Commissione abbia la possibilita' di
procurarsi.

                               Art. 5 


1. Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei
nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi e' sottoscritto dal
presidente, il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato
il giorno e l'ora della prova orale.
2. La mancata presentazione alle prove sara' considerata come
rinuncia all'esame.

                               Art. 6 


1. La prova orale consiste nella discussione di un tema avente
per oggetto una contestazione giudiziale nella quale il candidato
dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori.
2. Il presidente della Commissione assegna a ciascun candidato il
tema.
3. La prova orale e' pubblica e deve durare non meno di trenta
minuti per ciascun candidato.

                               Art. 7 


1. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano
complessivamente, nelle prove scritte e in quella orale, una media di
sette decimi avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di
esse.
2. Ultimate le prove orali, la Commissione forma l'elenco dei
candidati che hanno conseguito l'idoneita'.

                               Art. 8 


1. Le prove scritte si terranno in Roma, presso la Scuola di
Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale
dell'Amministrazione Penitenziaria "Giovanni Falcone", sita in Via di
Brava n. 99, alle ore 9.00 di ciascuno dei seguenti giorni:
8 giugno 2015 ricorso in materia civile;
10 giugno 2015 ricorso in materia penale;
12 giugno 2015 ricorso in materia amministrativa.
2. La prova orale avra' luogo in Roma presso il Ministero della
Giustizia nei giorni fissati dal Presidente, a norma del precedente
art. 5.
3. Si osservano le norme stabilite dagli art. 19, 20, 21, 22, 24
e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37.

                               Art. 9 


1. I candidati portatori di handicap debbono indicare nella
domanda l'ausilio di cui necessitano in relazione all'handicap
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi
dell'art. 20 della Legge 5.2.1992, n. 104.

                               Art. 10 


1. Con successivo decreto ministeriale sara' nominata la
Commissione esaminatrice.
Roma, 23 febbraio 2015

Il direttore generale: Mancinetti

 

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