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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi
duecentottanta allievi al settantaquattresimo corso di reclutamento,
presso la scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.75 del 21/9/2001
Ente:MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Località:Nazionale
Codice atto:001E8526
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:22/10/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                       IL COMANDANTE GENERALE
della Guardia di finanza
 
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della
Guardia di finanza;
Visto il regolamento organico per la Guardia di finanza,
approvato con regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, contenente norme
sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di
assunzione presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959,
n. 1088, e successive modificazioni, contenente norme regolamentari
sull'avanzamento dei sottufficiali degli appuntati e dei finanzieri
della Guardia di finanza;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ed in
particolare l'art. 70;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, estesa,
con modificazioni, alla Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957,
n. 260;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, contenente norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma prolungata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, contenente il testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente
norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali
siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, che detta norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il
regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni, concernente il nuovo inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche
ed integrazioni, concernente la "Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 "Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo e l'art. 19
della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante "Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti";
Visto il decreto ministeriale n. 142 del 23 aprile 1999,
concernente l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di finanza, adottato ai
sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente "Delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario
femminile";
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante
"Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile e nel Corpo
della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge
20 ottobre 1999, n. 380";
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999,
n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle
imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che
prevede, tra l'altro, che, in relazione ai vari ruoli, nei bandi di
concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici;
Vista la determinazione del comandante generale n. 167483 in data
1 giugno 2000 concernente le direttive tecniche da adottare ai sensi
dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000,
concernente il "Regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
26 giugno 2000, n. 227, concernente "Regolamento recante la
fissazione dei limiti di altezza per il personale femminile del Corpo
della Guardia di finanza";
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 391/00 in data
28 luglio 2000 con la quale e' stata dichiarata illegittima la
previsione dell'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, nella
parte in cui, rinviando per l'accesso ai ruoli del personale delle
Forze di polizia al possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria,
prevede che siano esclusi dai concorsi per l'accesso ai ruoli delle
Forze di polizia i candidati "i cui parenti in linea retta entro il
primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato
condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera
a), del codice di procedura penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A)";
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza";
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente: "Istituzione del
servizio civile nazionale";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente:
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2001, che definisce le
categorie e le aliquote per il reclutamento del personale femminile
nella Guardia di finanza per l'anno 2001;
Vista la determinazione del comandante generale n. 169909 in data
30 maggio 2001 concernente i requisiti necessari per il mantenimento
delle specializzazioni del contingente di mare;
 
Determina:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'ammissione al settantaquattresimo corso di reclutamento presso la
scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza di:
a) 230 allievi marescialli per il contingente ordinario;
b) 50 allievi marescialli per il contingente di mare suddivisi
nelle seguenti categorie di specializzazioni:
n. 20 nocchieri A.C.;
n. 5 radiomontatori-radarmontatori;
n. 5 furieri;
n. 20 motoristi navali.
L'aliquota massima di personale di sesso femminile da arruolare
ai sensi del decreto ministeriale del 10 aprile 2001 (40% di 280 =
112 unita) e' prevista solo per il contingente ordinario.
N. 15 dei 230 posti per il contingente ordinario sono riservati,
subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dal
successivo art. 2, a coloro che siano in possesso dell'attestato di
cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, riferito al diploma di istituto d'istruzione secondaria
di secondo grado.
N. 10 dei 20 posti per il contingente di mare per la
specializzazione di motorista navale sono riservati ai graduati e
finanzieri in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2,
comma primo, n. 1), che abbiano frequentato con esito favorevole il
corso per motoristi navali presso la Scuola nautica della Guardia di
finanza, se qualificati meritevoli dal comandante regionale o
equiparato sentito il parere formulato da almeno una delle autorita'
gerarchicamente sottostanti da cui il personale interessato dipende,
sulla base dei requisiti di cui all'art. 10, comma 3, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I militari in possesso dei
suddetti requisiti possono essere ammessi, a domanda, al corso di
reclutamento di cui al primo comma, lettera b), del presente
articolo, con esonero dal relativo concorso; a tal fine i posti
disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che
abbiano conseguito la specializzazione di motorista navale
con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli
ovvero, a parita' di punteggio, a quelli di maggior grado. A parita'
di grado e' prevalente la maggiore anzianita' di servizio e, a
parita' della stessa, la maggiore eta'.
La specializzazione di motorista navale deve essere posseduta
alla data di scadenza dei termini di cui al successivo art. 3 e
conservata fino al termine del concorso.
La partecipazione al concorso di cui al precedente quarto comma
non e' ammessa per piu' di due volte.
Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo
n. 199/1995 i posti non coperti saranno devoluti in aumento a quelli
previsti per il concorso di cui al primo comma, lettera b), del
succitato articolo secondo le percentuali e l'ordine in esso
stabilito.
Lo svolgimento del concorso prevede:
test culturali di livello;
accertamento dell'idoneita' fisica;
prova scritta di composizione italiana;
accertamenti dell'idoneita' attitudinale;
prova orale di cultura generale;
esame facoltativo di lingue estere, consistente in una prova
scritta ed in una orale;
prova facoltativa di conoscenza dell'informatica.
Il corso di reclutamento avra' inizio alla data che sara'
stabilita dal comando generale della Guardia di finanza ed avra' la
durata di due anni scolastici, al termine dei quali gli allievi
dichiarati idonei conseguiranno la nomina a maresciallo.

                               Art. 2.
 
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
 
Possono partecipare al concorso:
1) gli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" ed al ruolo
"appuntati e finanzieri", gli allievi finanzieri, i finanzieri
ausiliari e gli allievi finanzieri ausiliari nonche' gli ufficiali di
complemento del Corpo della Guardia di finanza che:
a) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta';
b) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento
del diploma universitario o laurea breve, o comunque lo conseguano
entro il 31 dicembre 2001;
c) non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il
giudizio di merito viene emesso dal comandante regionale o
equiparato, sentito il parere formulato da almeno una delle autorita'
gerarchiche sottostanti da cui il personale interessato dipende,
sulla base dei requisiti di cui all'art. 10, comma 3, del decreto
legislativo 12 maggio 1995 n. 199;
d) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, "non
idonei" all'avanzamento;
e) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di
finanza;
2) i cittadini italiani anche se non appartenenti al territorio
della Repubblica o se gia' alle armi che:
f) abbiano eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad
anni 26; tale limite e' elevato ad anni 29 per gli aspiranti di sesso
femminile;
g) siano celibi o nubili, vedovi o vedove;
h) godano dei diritti politici;
i) non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione;
l) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza;
m) non siano imputati o condannati per delitti non colposi,
ovvero sottoposti a misura di prevenzione;
n) non si trovino in situazioni comunque incompatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della
Guardia di finanza;
o) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;
p) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di
finanza;
q) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento
del diploma universitario o laurea breve o comunque lo conseguano
entro il 31 dicembre 2001;
r) abbiano ottenuto, all'apposita visita, l'idoneita' fisica
alla leva.
I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti alla data di
scadenza dei termini per la presentazione delle domande di cui al
successivo art. 3 e conservati fino alla data di effettivo
incorporamento.
Per il requisito dell'eta' si fa riferimento, esclusivamente,
alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande
di cui al successivo art. 3.
Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici concorsi.
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti partecipano "con riserva" alle prove di concorso.

                               Art. 3.
 
Domande di partecipazione
 
La domanda di partecipazione va presentata possibilmente a mano,
oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al
comando provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di
provincia nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale.
La domanda (vedasi allegato 1) dovra' redigersi esclusivamente su
apposito modello, riproducibile anche in fotocopia, disponibile
presso tutti i comandi del Corpo.
L'apposito modello di domanda dovra' essere presentato o spedito
senza essere sgualcito.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante. Le domande spedite non a mezzo
raccomandata verranno accettate soltanto se pervenute al comando
provinciale entro il termine di cui al comma 1.
Anche i giovani alle armi debbono presentare la domanda di
partecipazione direttamente al comando provinciale del luogo di
residenza nei termini di cui al precedente primo comma.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che,
anche se spedite nei termini, pervengano al comando provinciale della
Guardia di finanza oltre il sessantesimo giorno dopo quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale.
Per i militari del Corpo la domanda di ammissione al concorso,
redatta in carta semplice secondo il modello di domanda (vedasi
allegato 2), deve essere indirizzata al centro di reclutamento e
presentata al comando da cui il militare direttamente dipende per
l'impiego, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.
Il comando che riceve le domande di partecipazione al concorso
dei militari del Corpo, vi appone immediatamente la data di
presentazione e il numero di assunzione a protocollo e le invia per
via gerarchica al comando regionale o equiparato entro il giorno
successivo a quello di scadenza del termine previsto per la
presentazione delle stesse.
I comandi regionali o equiparati, dopo aver verificata la
regolarita' delle domande, entro dieci giorni dalla scadenza del
termine di cui al primo comma, invieranno le stesse unitamente ad
elenchi riepilogativi degli aspiranti al centro di reclutamento il
quale ne verifichera' la completezza.
I predetti comandi dovranno, altresi', comunicare tempestivamente
al centro di reclutamento eventuali situazioni che possano comportare
la perdita di uno dei prescritti requisiti da parte dei partecipanti
al concorso.
L'omessa sottoscrizione della domanda comportera' per tutti i
candidati la non ammissione al concorso.
Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini, ma
formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, potranno essere
accettate a giudizio discrezionale dell'amministrazione, per essere
successivamente regolarizzate, ovvero integrate delle dichiarazioni
precedentemente omesse, entro il termine tassativo di giorni
sessanta, pena la non ammissione al concorso, decorrenti dalla data
di pubblicazione del bando.
L'amministrazione non assume, inoltre, alcuna responsabilita' per
la mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad
altre cause non imputabili alla stessa.
Non possono essere presentate, per lo stesso concorso, istanze
separate o cumulative per il contingente ordinario e per quello di
mare; per il contingente di mare e' consentito partecipare per una
sola specializzazione.
Non e' consentito ai candidati, concorso durante, cambiare il
contingente o la specializzazione per cui concorrono.
Tutti i candidati le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi al concorso con riserva, in attesa dell'accertamento, da
parte della sottocommissione di cui al successivo art. 6, primo
comma, lettera a), del presente bando, dell'effettivo possesso dei
requisiti previsti.
L'ammissione con riserva deve intendersi tale per tutte le fasi
concorsuali fino all'inizio del corso di formazione.

                               Art. 4.
 
Elementi da indicare nella domanda
 
Il candidato in servizio nella Guardia di finanza deve indicare
nella domanda (vedasi modello allegato 2):
a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola
meccanografica, data e luogo di nascita, nonche' il contingente
(ordinario o mare e la relativa categoria di specializzazione) per il
quale intende concorrere;
b) comando cui e' in forza;
c) di non essere imputato in un procedimento penale per delitto
non colposo;
d) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', dal corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
e) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire entro il 31 dicembre 2001;
f) di non essere stati giudicati, nell'ultimo biennio, "non
idonei" all'avanzamento;
g) gli eventuali titoli preferenziali e/o maggiorativi di
punteggio di cui e' in possesso tra quelli elencati nel successivo
art. 20.
I candidati che intendano concorrere per i posti riservati di cui
al precedente art. 1, quarto comma, dovranno farne richiesta nella
domanda di partecipazione al concorso, precisando la data di
conseguimento della specializzazione di motorista navale; gli stessi
non saranno ammessi al concorso per i posti non riservati.
Il candidato non in servizio nella Guardia di finanza deve
indicare nella domanda (vedasi modello allegato 1):
a) cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita;
b) il contingente (ordinario o mare e la relativa categoria di
specializzazione) per il quale intende concorrere (i militari alle
armi devono indicare anche il grado rivestito nonche' il reparto di
appartenenza e la sede cui sono in forza);
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile;
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
residenza;
f) di non aver subito condanne penali e non avere eventuali
procedimenti penali pendenti;
g) il distretto militare di appartenenza;
h) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', dal corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
i) la posizione nei riguardi del servizio militare;
l) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza;
m) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire entro il 31 dicembre 2001;
n) di non essere stato destituito da pubblici uffici;
o) il comune di residenza, specificando via, numero civico e
numero di codice postale;
p) recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni, completo, ove possibile, di un numero telefonico;
q) gli eventuali titoli preferenziali e/o maggiorativi di
punteggio di cui e' in possesso tra quelli elencati nel successivo
art. 20.
Gli aspiranti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui
all'art. 1, terzo comma, del presente bando, devono compilare la
domanda di partecipazione precisando, in allegato alla stessa, gli
estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti ed
indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale vorranno
sostenere le previste prove d'esame.
Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente,
e nel modo piu' celere, al comando provinciale della Guardia di
finanza, il quale non assume alcuna responsabilita' circa possibili
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di
variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore. Lo stesso
comando, inoltre, non assume alcuna responsabilita' in caso di
ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di
convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non
imputabili a propria inadempienza. Deve, infine, essere
tempestivamente notificata al comando provinciale ogni variazione che
dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione del
concorrente ai fini del servizio militare.

                               Art. 5.
 
Documentazione
 
Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza i comandi
regionali o equiparati provvederanno ad inviare al comando centro di
reclutamento entro venti giorni dalla data di notifica dell'idoneita'
alla prova preliminare di cui al successivo art. 10, copia
autenticata del foglio matricolare (parificato alla data di scadenza
dei termini di cui al precedente art. 3, comma 1), dei militari
dipendenti e il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 2, punto 1,
lettera c) riferito alla data di scadenza suddetta.
Nei confronti dei candidati, non in servizio nella Guardia di
finanza, che saranno risultati idonei alla prova scritta di cui al
successivo art. 14, il comando provinciale della Guardia di finanza
competente provvedera' a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle amministrazioni dello Stato, da redigersi ed
annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle
note caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o
della cartella personale e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale statale di ruolo, copia integrale dello
stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale;
d) nulla osta della competente autorita' militare per i
candidati in servizio militare o che abbiano gia' partecipato alla
visita di leva o siano arruolati senza visita, ai sensi degli
articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 1964, n. 237, o che abbiano concorso alla leva di mare.
I candidati non in servizio nella Guardia di finanza utilmente
collocati nella graduatoria finale dovranno presentare o far
pervenire al comando provinciale della Guardia di finanza competente,
a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione
dell'esito del concorso:
a) uno dei seguenti documenti:
copia autenticata dello stato di servizio o del foglio di
congedo illimitato o del foglio matricolare per i candidati che
abbiano prestato o prestino servizio militare;
foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato
dell'esito di leva rilasciato dal comune per i candidati che abbiano
soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati
rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilita' deve
risultare dal certificato;
certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal
comune, per i candidati che non abbiano ancora concorso alla leva.
I candidati appartenenti a classi per le quali non siano state
ancora compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione
del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle
liste della propria classe di leva;
b) domanda diretta al Ministero della difesa con cui il
candidato che riveste il grado di ufficiale di complemento o di
sottufficiale chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione alla
scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza in
qualita' di allievo.
Il titolo di studio deve essere consegnato (in originale o copia
conforme autocertificata), a differenza dell'altra documentazione,
direttamente al comando scuola ispettori e sovrintendenti, all'atto
della presentazione per l'inizio del corso. I diplomi ed i
certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente
riconosciute devono essere legalizzati dal provveditore agli studi.
I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da
certificati di iscrizione alle universita'.
I vincitori del concorso per posti riservati di cui al precedente
art. 1, terzo comma, dovranno, inoltre, far pervenire al comando
centro di reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria
di Porta Furba n. 34 - 00181 Roma, a pena di decadenza, entro trenta
giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso,
l'attestato di cui al predetto art. 1.
I documenti di cui al precedente secondo comma, devono essere di
data posteriore a quella di pubblicazione della presente
determinazione nella Gazzetta Ufficiale.
Nei casi di forza maggiore, il comando centro di reclutamento
della Guardia di finanza si riserva la facolta' di ammettere altri
documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli
previsti dal presente bando, e, per quelle documentazioni che
risultassero formalmente irregolari, si riserva la facolta' di
accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini
anzidetti.
I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile possono essere
regolarizzati, improrogabilmente, entro trenta giorni dalla data
della relativa comunicazione; i documenti si considerano prodotti in
tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
I citati documenti potranno essere prodotti mediante
dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le dichiarazioni false e mendaci
saranno perseguite penalmente ai sensi dell'art. 76 dello stesso
decreto del Presidente della Repubblica.

                               Art. 6.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o
dell'autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da un ufficiale
generale della Guardia di finanza ed e' ripartita nelle seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale
della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, costituita da tre ufficiali della
Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento
costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali
medici dell'Esercito, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo
accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da
due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri;
d) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame,
costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due
professori in possesso del prescritto titolo accademico nelle materie
oggetto di esame.
Qualora i concorrenti ammessi alla prova scritta superino le
mille unita', la sottocommissione puo' essere integrata da altre
sottocommissioni, unico restando il presidente. Le ulteriori
sottocommissioni, ciascuna composta da un numero di componenti pari a
quello della sottocommissione originaria, sono costituite in modo da
attribuire ad ognuna un numero di candidati non inferiore a 500;
e) sottocommissione per gli accertamenti attitudinali dei
candidati al servizio incondizionato nella Guardia di finanza,
composta da sei ufficiali della Guardia di finanza periti selettori e
da un laureato in psicologia.
Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio
permanente.
Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.
Per la valutazione delle prove di esame dei candidati che
sosterranno gli esami in lingua tedesca la competente
sottocommissione puo' avvalersi altresi' di ufficiali del corpo
qualificati interpreti od in possesso dell'attestato di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752.
Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di
rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente
della commissione giudicatrice.
Prima dello svolgimento delle prove concorsuali, le
sottocommissioni interessate fissano in apposito atto i criteri cui
attenersi per la valutazione della prova di competenza.
La sottocommissione per la valutazione delle prove di esame,
durante lo svolgimento delle prove di concorso, puo' avvalersi
dell'ausilio di un comitato di vigilanza nominato dall'ispettore per
gli istituti d'istruzione nel caso che la prova d'esame abbia luogo
in piu' sedi.

                               Art. 7.
 
Esclusione dal concorso
 
Con determinazione del comandante generale della Guardia di
finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata puo' essere disposta,
in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei
requisiti di cui al precedente art. 2.
Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della
commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla
sottocommissione indicata alla lettera a) del precedente art. 6.
Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre
ricorso:
gerarchico al comandante generale della Guardia di finanza
entro trenta giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199;
giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, art. 63.

                               Art. 8.
 
Mancata presentazione del candidato
 
Il candidato che, per cause non riconducibili all'amministrazione
che ha indetto il presente concorso, non si presentera' per sostenere
la prova preliminare secondo le modalita' di cui al successivo
art. 10, o l'esame scritto previsto all'art. 14, sara' considerato
rinunciatario e quindi escluso dal concorso.
Relativamente alle altre fasi concorsuali, i presidenti delle
sottocommissioni competenti hanno facolta', compatibilmente con i
tempi tecnici di espletamento delle prove, di anticipare o
posticipare la convocazione dei candidati, per i seguenti motivi:
a) effettuazione di esami di Stato, quali quelli di
abilitazione all'esercizio della professione, esami di laurea o di
maturita';
b) concomitanza delle prove selettive con prove di concorsi
pubblici.

                               Art. 9.
 
Documento di identificazione
 
Ad ogni visita o prova d'esame i candidati dovranno esibire la
carta di identita' oppure un documento di riconoscimento rilasciato
da un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia
recente.

                              Art. 10.
 
Data della prova preliminare (Somministrazione test culturali di
livello)
 
I candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di
esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la
prova preliminare, consistente in domande dirette ad accertare le
abilita' linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche della lingua
italiana, nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti secondo il
calendario che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale - del 6 novembre 2001. Tale
pubblicazione ha valore di notifica.
L'assegnazione e la revisione dei test culturali di livello sara'
eseguita dalla sottocommissione di cui al primo comma, lettera d),
del precedente art. 6.
Saranno ammessi agli accertamenti di cui al successivo art. 11,
duemila candidati scelti con i seguenti criteri:
nei primi milleseicentoquarantatre posti della graduatoria del
contingente ordinario. Dei concorrenti nel numero massimo
sopraindicato, quelli di sesso femminile non potranno superare le
ottocento unita', determinati secondo l'ordine della predetta
graduatoria e comprendendo eventuali ex-equo dell'ottocentesimo
candidato;
trecentocinquantasette candidati del contingente di mare che
risultino posizionati, nell'ambito delle singole graduatorie, ai
seguenti primi posti:
centoquarantatre nocchieri A.C.;
trentasei radiomontatori - radarmontatori;
trentasei furieri;
centoquarantadue motoristi navali.
Tutti i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio dei
concorrenti posizionatisi all'ultimo posto utile per il contingente
ordinario e di ogni singola categoria di specializzazione per il
contingente di mare, saranno, comunque, ammessi ai suddetti
accertamenti.
Gli aspiranti che non riceveranno la convocazione per la visita
medica preliminare entro il 15 marzo 2002 debbono considerarsi
esclusi dal concorso.
Avverso tale esclusione gli interessati potranno produrre
ricorso:
giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla predetta data, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, art. 63.
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla
predetta data, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

                              Art. 11.
 
Accertamento dell'idoneita' fisica e attitudinale
 
L'idoneita' fisica e attitudinale dei candidati e' accertata da
parte delle sottocommissioni indicate alle lettere b) ed e) del
precedente art. 6, mediante:
a) visita medica di primo accertamento comprensiva degli esami
specialistici, presso il centro di reclutamento Guardia di finanza,
in Roma;
b) accertamenti attitudinali.
Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo
accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato il quale
puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di
revisione ad eccezione dei requisiti fisici di cui al successivo
punto 1 dell'art. 12. La richiesta di ammissione a visita medica di
revisione deve essere presentata al presidente della sottocommissione
per la visita medica di primo accertamento al momento della
comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze presentate
successivamente saranno ritenute nulle.
Il candidato giudicato non idoneo a seguito della visita medica
di primo accertamento, dell'eventuale visita di revisione, dell'esame
attitudinale e della visita medica di controllo e' escluso dal
concorso.
Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, che sara'
comunicato agli interessati, e' definitivo.
Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.

                              Art. 12.
 
Requisiti fisici
 
Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
fisici dei candidati hanno il compito di selezionare elementi,
destinati a divenire marescialli in servizio permanente, in possesso
dei previsti profili sanitari.
I concorrenti convocati presso il centro di reclutamento della
Guardia di finanza per sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
fisica, dovranno presentare un certificato, con data non anteriore a
giorni sessanta, attestante l'effettuazione dell'accertamento per i
markers dell'epatite B e C, rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica.
La mancata presentazione di detto certificato determinera'
l'ammissione con riserva del candidato alle ulteriori fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso se non verra' presentato
entro l'inizio del corso.
La positivita' al suddetto accertamento comportera' l'esclusione
dal concorso.
I candidati saranno sottoposti a visita:
neurologica;
psichiatrica;
otorinolaringoiatrica;
oculistica;
odontostomatologica;
ginecologica.
1. I candidati all'atto della visita medica di primo accertamento
devono, comunque, avere:
statura non inferiore a m 1,65 gli aspiranti di sesso maschile
e non inferiore a m 1,61 gli aspiranti di sesso femminile;
acutezza visiva:
(a) per i candidati che concorrono per il contingente
ordinario:
uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a
7/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non
superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio;
campo visivo e motilita' oculare normali;
visione binoculare;
senso cromatico normale alle matassine colorate;
(b) per i candidati che concorrono per il contingente di
mare:
( ) nocchiere A.C.:
acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e
non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno senza correzione;
campo visivo e motilita' oculare normali; senso cromatico normale
alle tavole pseudoisocromatiche;
( ) radiomontatore - radarmontatore:
visus corretto 10/10 in ciascun occhio; la correzione
della refrazione non dovra' superare 3 D per la miopia, 3 D per
l'ipermetropia, 1 D per l'astigmatismo di qualsiasi segno ed asse; la
correzione totale non dovra' superare 3 D per l'astigmatismo miopico
composto, 3 D per l'astigmatismo ipermetropico composto con lente
cilindrica non superiore a 1 D, 3 D per l'astigmatismo misto con
lente cilindrica non superiore a 1 D, 2 D per l'anisometropia sferica
e astigmatica purche' siano presenti la fusione e la visione
binoculare. Senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
( ) furiere:
visus corretto 10/10 in ciascun occhio; la correzione non
dovra' superare 3 D per la miopia e l'astigmatismo miopico composto,
3 D per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, 2 D
per l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice e per la
componente cilindrica negli astigmatismi composti, 3 D per
l'astigmatismo misto con lente cilindrica non superiore a 2 D o per
l'anisometropia sferica e astigmatica purche' siano presenti la
fusione e la visione binoculare;
( ) motorista navale:
visus corretto 10/10 in ciascun occhio; la correzione
della refrazione non dovra' superare 3 D per la miopia, 3 D per
l'ipermetropia, 1 D per l'astigmatismo di qualsiasi segno ed asse; la
correzione totale non dovra' comunque superare 3 D per l'astigmatismo
miopico composto, 3 D per l'astigmatismo ipermetropico composto con
lente cilindrica non superiore a 1 D, 3 D per l'astigmatismo misto
con lente cilindrica non superiore a 1 D, 2 D per l'anisometropia
sferica e astigmatica purche' siano presenti la fusione e la visione
binoculare.
I candidati con vizi visivi devono portare seco alla visita
medica le proprie lenti correttive "a tempiali".
La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati verra'
effettuata con le lenti "a tempiali" e non con quelle "a contatto".
Saranno cause di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
Per quanto riguarda la funzione uditiva saranno considerati
idonei i candidati il cui deficit non sia superiore ai seguenti
parametri:
monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 Db;
bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%.
Saranno inoltre cause di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia) anche se in forma lieve e l'uso di
sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test
tossicologici.
La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 26 elementi dentari; i denti mancanti, comunque, non
devono riguardare piu' di due coppie masticatorie contrapposte. La
protesi efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente
mancante.
Non sono ammesse comunque protesi mobili.
2. Saranno inoltre eseguiti i seguenti esami:
radiografia del torace;
dell'urina ed ematochimici;
elettrocardiografico e visita cardiologica;
test psico-clinici.
Gli aspiranti saranno eventualmente sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, al fine
di evidenziare particolari patologie.
I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi negli
accertamenti di cui al punto 1 saranno subito dichiarati non idonei
dalla competente sottocommissione medica, senza essere sottoposti
agli esami di cui al punto 2. Contro tale giudizio non e' ammessa
visita di revisione.
Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame
radiografico, i candidati di sesso femminile dovranno produrre, in
sede di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a
cinque giorni dalla data di presentazione, che esclude la sussistenza
di detto stato. In assenza del referto, il candidato dovra', allo
scopo sopraindicato, essere sottoposto al test di gravidanza presso
il centro di reclutamento della Guardia di finanza.
Per le concorrenti che all'atto delle visite mediche risulteranno
positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o
degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente
sottocommissione non potra' procedere agli accertamenti previsti e
dovra' esimersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3,
comma 2, del decreto ministeriale del 17 maggio 2000 indicato in
premessa, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' del servizio
militare. Tali candidati saranno, pertanto:
ammessi, con riserva, a sostenere le successive fasi
concorsuali;
comunque esclusi da concorso ai sensi dell'art. 3, comma 3, del
predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 20 settembre 2002.
Il personale in servizio del Corpo della Guardia di finanza al
31 dicembre dell'anno di indizione del bando, non e' sottoposto alla
visita medica.

                              Art. 13.
 
Adempimenti delle sottocommissioni
 
Per gli accertamenti stabiliti dal precedente art. 11, lettere a)
e b) e per la visita medica di revisione, le apposite
sottocommissioni compileranno, per ogni candidato, un processo
verbale che sara' firmato da tutti i componenti.

                              Art. 14.
 
Prova scritta
 
I candidati giudicati idonei agli accertamenti di cui al
precedente art. 11, lettera a) e quelli dichiarati idonei alla
eventuale visita di revisione, nonche' i militari del Corpo idonei ai
test culturali di livello, sono ammessi a sostenere la prova scritta,
della durata di sei ore, consistente nello svolgimento di una prova
di composizione italiana unica per tutti i candidati, che avra' luogo
nel giorno, nell'ora e nel luogo che sara' comunicato agli stessi
candidati dal centro di reclutamento.

                              Art. 15.
 
Prescrizioni da osservare per la prova scritta
 
Alla sottocommissione per la valutazione delle prove di esame ai
candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli
articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

                              Art. 16.
 
Revisione della prova scritta
 
La revisione dei lavori sara' eseguita dalla sottocommissione
indicata alla lettera d) del precedente art. 6.
La sottocommissione medesima assegnera' ad ogni elaborato scritto
un punto di merito da zero a venti ventesimi.
Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di dieci ventesimi.
I candidati che riportano l'idoneita' nella prova scritta
riceveranno comunicazione del voto conseguito e, nel contempo,
convocazione per le successive prove di concorso.
Gli aspiranti che non riceveranno la convocazione per le prove di
concorso di cui al successivo art. 17 entro il 30 giugno 2002 debbono
considerarsi non idonei ed esclusi dal concorso.
Avverso tale esclusione gli interessati potranno produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.

                              Art. 17.
 
Accertamenti attitudinali
 
I candidati che conseguono l'idoneita' alla prova scritta saranno
convocati per essere sottoposti agli accertamenti attitudinali di
idoneita' al servizio quale maresciallo della Guardia di finanza di
cui al precedente art. 11, lettera b).
Se idonei ai predetti accertamenti saranno ammessi a sostenere le
prove orali.

                              Art. 18.
 
Prova orale
 
La prova orale avra' luogo davanti alla stessa sottocommissione
di cui al precedente art. 6, lettera d) e consiste in:
a) un esame di storia contemporanea ed educazione civica
(durata massima 15');
b) un esame di geografia (durata massima 15');
c) un esame di matematica (durata massima 15'), nei limiti del
programma allegato 3 al presente decreto.
I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi
e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.
La sottocommissione per la valutazione delle prove di esame,
potra', pero', nei limiti dei programmi, rivolgere all'aspirante
tutte le altre interrogazioni che riterra' opportune.
La sottocommissione per la valutazione delle prove di esame
assegna a ciascun concorrente per la prova orale un punto di merito
espresso in ventesimi. E' idoneo il concorrente che riporta un
punteggio non inferiore a 10/20. Il concorrente giudicato non idoneo
e' escluso dal concorso.
Avverso tale esclusione gli interessati potranno produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
Al termine di ogni seduta della prova orale, la sottocommissione
per la valutazione delle prove d'esame forma l'elenco dei candidati
esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara'
affisso nella sede degli esami.

                              Art. 19.
 
Prove facoltative
 
Il candidato che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di
ammissione e sempreche' abbia riportato l'idoneita' nella prova orale
di cui al precedente art. 18, sara' sottoposto all'esame di lingua
estera prescelta, consistente in una prova scritta ed in una orale,
secondo i programmi stabiliti nell'allegato 4.
Il candidato puo' scegliere una o piu' delle seguenti lingue:
francese, inglese, spagnola e tedesca.
Per la valutazione dell'esame di lingua estera la
sottocommissione per la valutazione delle prove d'esame e' integrata
da un docente abilitato all'insegnamento della lingua estera oggetto
dell'esame, o, in mancanza, da un ufficiale o un ispettore in
servizio, della Guardia di finanza, qualificato conoscitore della
lingua stessa.
La sottocommissione per la valutazione delle prove d'esame
assegnera' sia per la prova scritta che per quella orale, un punto di
merito espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media
aritmetica dei due punti riportera' un punto compreso tra i 10 e 20
ventesimi conseguira' nel punteggio della graduatoria finale di
merito la maggiorazione di cui alla lettera a) del successivo
art. 20.
Il candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo potra'
richiedere di sostenere detta prova nella lingua inglese, francese o
spagnola.
Il candidato dovra' dar prova di parlare correntemente e scrivere
correttamente la lingua prescelta.
Durata massima dell'esame orale: 15 minuti.
Il candidato che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di
ammissione e sempreche' abbia riportato l'idoneita' nella prova orale
di cui al precedente art. 18, sara' sottoposto ad un esame di
informatica secondo il programma in allegato 5.
Per la valutazione dell'esame di informatica la sottocommissione
per la valutazione delle prove d'esame e' integrata da un ufficiale o
un ispettore in servizio, della Guardia di finanza, impiegato nel
settore dell'informatica.
La sottocommissione assegnera' per la prova di cui al comma
precedente, un punto di merito espresso in ventesimi. Il concorrente
che riportera' un punto compreso tra i 10 e 20 ventesimi conseguira'
nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni di
cui alla lettera b) del successivo art. 20.

                              Art. 20.
 
Graduatoria
 
La sottocommissione di cui al precedente art. 6, lettera d)
predispone distinte graduatorie di merito per il contingente
ordinario e per quello di mare (per ogni singola categoria di
specializzazione) e per categorie di posti riservati.
La graduatoria per i posti riservati ai graduati e finanzieri in
possesso della specializzazione di motorista navale e' formata ai
sensi del precedente art. 1, maggiorata dai punteggi di cui al
presente articolo.
Per la formazione delle graduatorie e' presa come base la somma
aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale
di cui ai precedenti articoli 14 e 18, cosi maggiorata:
a) conoscenza di lingue estere, accertata in sede di esame di
cui al precedente art. 19, per ogni lingua estera conosciuta:
0,25 ventesimi per un voto compreso tra i 10 e i 12
ventesimi;
un ventesimo per un voto compreso tra i 12,01 e i 15
ventesimi;
1,50 ventesimi per un voto superiore a 15 ventesimi;
b) conoscenza dell'informatica, accertata in sede di esame di
cui al precedente art. 19:
0,25 ventesimi per un voto compreso tra i 10 e i 12
ventesimi;
un ventesimo per un voto compreso tra i 12,01 e i 15
ventesimi;
1,50 ventesimi per un voto superiore ai 15 ventesimi;
c) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di
servizio posseduti dall'aspirante:
3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valore militare o al
valore civile;
2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valore militare o
al valore civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;
un ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valore militare o
al valore civile, per ogni croce di guerra al valore militare o per
promozione straordinaria per benemerenze di servizio.
Qualora il candidato sia decorato con piu' medaglie al valore
militare o al valore civile, si tiene conto soltanto della
decorazione cui e' attribuito il maggior punteggio;
0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a
sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato
di benemerenza;
un ventesimo per gli appartenenti al Corpo che siano
risultati idonei ma non vincitori in precedenti procedure concorsuali
per l'accesso al ruolo ispettori di cui all'art. 35, lettera a), del
decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 199;
un ventesimo al concorrente appartenente al ruolo
"sovrintendenti";
0,75 ventesimi ai concorrenti aventi i gradi di appuntato
scelto o appuntato;
2 ventesimi per gli ufficiali ed i sottufficiali provenienti
dalle altre Forze armate in servizio o in congedo e per gli ufficiali
ed i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza;
0,50 ventesimi ai concorrenti aventi i gradi di finanziere
scelto o finanziere nonche' per i militari in ferma di leva
prolungata biennale o triennale provenienti dalle Forze armate
(esclusa l'Arma dei Carabinieri) quali elettricisti, magnetisti,
specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di
automezzi, radiomontatori, operatori meccanografici, piloti di
elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici
elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio, che
abbiano completato la predetta ferma senza demerito;
un ventesimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei
mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino al massimo
di 4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato e' considerato
anche il tempo trascorso per infermita' riconosciuta dipendente da
causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o
in aspettativa;
d) concorrenti per il contingente di mare iscritti nelle
matricole della gente di mare di una categoria: 0,25 ventesimi;
e) 2 ventesimi per il diploma di laurea;
f) un ventesimo per i candidati del contingente di mare in
possesso del diploma di Istituto Tecnico ad indirizzo nautico.
A parita' di merito e' data la precedenza, nell'ordine, agli
orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valore
militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valore di
marina, al valore aeronautico o al valore civile, ai militari in
servizio nel Soccorso alpino della Guardia di finanza, alla data di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
I titoli di cui al presente articolo saranno ritenuti validi se:
1) posseduti alla data di scadenza dei termine per la
presentazione delle domande;
2) dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
Per i militari in servizio nel Corpo la citata documentazione,
qualora risultante dalla documentazione personale, sara' acquisita
d'ufficio.
Con determinazione del comandante generale della Guardia di
finanza o dall'autorita' dal medesimo delegata vengono approvate le
graduatorie finali.

                              Art. 21.
 
Ammissione dei vincitori al corso
 
I concorrenti che nell'ordine delle singole graduatorie risultino
compresi nel numero dei posti messi a concorso, sono dichiarati
vincitori ed ammessi al corso allievi marescialli secondo l'ordine
risultante dalle stesse graduatorie e tenendo conto delle riserve dei
posti di cui al precedente art. 1.
Qualora i posti riservati di cui al precedente art. 1, terzo e
quarto comma, non possano essere ricoperti per mancanza di candidati
riconosciuti idonei, gli stessi saranno conferiti agli altri
candidati iscritti, rispettivamente, nella graduatoria per il
contingente ordinario ed in quella per la specializzazione di
motorista navale, nell'ordine del punteggio di merito conseguito.
Entro venti giorni dall'inizio del corso, con determinazione del
comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal
medesimo delegata possono essere dichiarati vincitori del concorso
altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire
i posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente
dichiarati vincitori con le modalita' di cui al primo comma del
presente articolo.
Gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio ed in congedo delle
altre Forze armate e gli ufficiali in servizio e in congedo della
Guardia di finanza, ammessi al corso, perdono il grado.
All'atto dell'incorporamento, i vincitori del concorso non
appartenenti al Corpo saranno sottoposti a visita medica a cura del
dirigente del servizio sanitario della scuola ispettori e
sovrintendenti per accertare il mantenimento dell'idoneita' fisica.
Ai sensi dell'art. 43, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma non
vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e
successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa.
Il comando generale della Guardia di finanza puo' avviare i
candidati di cui al precedente comma, nei limiti dei posti in
programmazione, al successivo corso di istruzione previa visita
medica di incorporamento (solo per i non appartenenti al Corpo) a
cura del comando centro di reclutamento al fine di accertare il
mantenimento dell'idoneita' fisica.

                              Art. 22.
 
Mancata presentazione al corso
 
Il vincitore del concorso regolarmente convocato per la frequenza
del corso, sara' considerato rinunziatario al corso stesso qualora
non si presenti nel giorno stabilito dall'amministrazione.
Entro tre giorni da tale termine gli eventuali motivi della
mancata presentazione dovranno essere comunicati alla scuola
ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza che li valutera'
e, se del caso, provvedera' a stabilire un ulteriore termine. Nel
caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta giorni
dall'inizio del corso, l'interessato sara' rinviato alla frequenza
del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.

                              Art. 23.
 
Riduzioni per viaggi in ferrovia e concessione della licenza
straordinaria per esami
 
I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a
compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del
concorso, nonche' per raggiungere la sede della scuola ispettori e
sovrintendenti quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso,
avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a
quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795
e successive modificazioni.
Essi saranno provvisti delle richieste mod. M/B unificato,
unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di
finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a
quella delle prove d'esame e per i viaggi di ritorno in famiglia.
Per sostenere le prove di concorso, ai candidati appartenenti al
Corpo sono concesse licenze straordinarie per esami militari per i
giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per
esami fino alla concorrenza di giorni trenta potra' essere concessa
per la preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno
conseguito il giudizio di idoneita' alla prova scritta e non siano
frequentatori di corsi.
Qualora gli stessi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
Corpo potranno beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta. I militari che
nello stesso anno avessero gia' beneficiato di altre tipologie di
licenza straordinaria concorrenti al computo del tetto massimo di
quarantacinque giorni annui, (art. 3, comma 37, legge 24 dicembre
1993, n. 537) potranno, invece, fruire della anzidetta licenza
soltanto per la parte residua fino alla concorrenza dei citati giorni
quarantacinque. Qualora il concorrente non si presenti alla prova
orale per cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza
straordinaria sara' computata in detrazione a quella ordinaria
dell'anno in corso, e, se questa e' stata gia' fruita, alla licenza
ordinaria dell'anno successivo.
Le spese sostenute per vitto e alloggio per la partecipazione
alle prove di concorso sono a carico degli aspiranti.
La partecipazione agli esami dovra' essere comprovata da apposito
attestato rilasciato dalla commissione di concorso o dal visto sul
foglio di licenza.
Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso
spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede della scuola
ispettori e sovrintendenti per la frequenza del corso.

                              Art. 24.
 
Assegnazione al termine del corso
 
Al termine del citato corso d'istruzione, i marescialli saranno
destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo
richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni
interne del Corpo.

                              Art. 25.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il comando centro di reclutamento della Guardia di finanza per
le finalita' concorsuali e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
comandante del centro di reclutamento, responsabile del trattamento.
Il titolare del trattamento e' il comandante generale della Guardia
di finanza.
La presente determinazione sara' inviata agli organi di
controllo.
Roma, 11 settembre 2001
Gen. c.a.: Zignani

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