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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di cinquanta
sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale delle armi
dell'Arma aeronautica, di trentasei sottotenenti in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico e di
dieci sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del
Corpo di commissariato aeronautico.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.24 del 26/3/2004
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:04E01335
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:26/4/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato
giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo e negli enti locali;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, fra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Aeronautica militare;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorsi e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della succitata legge 7 agosto 1990, n. 241,
nell'ambito dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni e
integrazioni ed, in particolare, l'art. 58;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998, concernente la
definizione delle corrispondenze tra Arma, Corpo, ruolo, categorie e
specialita' occorrenti per la partecipazione degli ufficiali di
complemento e del personale appartenente al ruolo dei marescialli ai
concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali dell'Aeronautica
militare, emanato in applicazione dell'art. 5, comma 4, del
sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, fra
l'altro, i titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei
concorsi e delle prove d'esame per la nomina ad ufficiale in servizio
permanente dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare, emanato in
applicazione dell'art. 3, comma 2, del sopracitato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della Gardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
d'impiego, nei bandi di concorso possono essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, modificata con
direttiva in data 10 aprile 2003;
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2000, recante
modificazioni al decreto ministeriale 26 maggio 1997, concernente le
categorie e le specialita' in cui e' ripartito il personale
dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente
il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331 e successive modificazioni;
Vista la direttiva CGS n. 74, edizione giugno 2002, del Comando
generale delle scuole dell'Aeronautica militare, concernente, tra
l'altro, la selezione attitudinale dei partecipanti ai concorsi per
la nomina ad ufficiale in servizio permanente, con esclusione dei
ruoli normali dell'Accademia aeronautica;
Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2003, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che fissa, tra l'altro, la percentuale massima di
concorrenti di sesso femminile che, trovandosi nelle condizioni di
cui all'art. 5, comma 1, del succitato decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490 possono conseguire la nomina a sottotenente
in servizio permanente nei ruoli speciali dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
Ravvisata la necessita' di indire tre concorsi, per titoli ed
esami, per la nomina di sottotenenti in servizio permanente del ruolo
speciale delle armi dell'Arma aeronautica, del ruolo speciale del
Corpo del genio aeronautico e del ruolo speciale del Corpo di
commissariato aeronautico per l'anno 2004;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. Sono indetti per l'anno 2004 i sottonotati concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina a sottotenente in servizio permanente
nei ruoli speciali dell'Aeronautica militare:
a) concorso per la nomina di cinquanta sottotenenti nel ruolo
speciale delle armi dell'Arma aeronautica, di cui quindici riservati
agli ufficiali di complemento vincolati, alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, alla ferma volontaria di anni
due non rinnovabile (ferma biennale) di cui all'art. 37 della legge
20 settembre 1980, n. 574 e venticinque riservati ai sottufficiali
appartenenti al ruolo dei marescialli;
b) concorso per la nomina di trentasei sottotenenti nel ruolo
speciale del Corpo del genio aeronautico, di cui undici riservati
agli ufficiali di complemento vincolati, alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, alla ferma volontaria di anni
due non rinnovabile (ferma biennale) di cui all'art. 37 della legge
20 settembre 1980, n. 574 e diciotto riservati ai sottufficiali
appartenenti al ruolo dei marescialli, cosi' ripartiti tra le
sottoindicate categorie:
sei posti per la categoria «costruzioni aeronautiche» di cui
due riservati agli ufficiali di complemento in ferma biennale e tre
riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli;
quattro posti per la categoria «armamento» di cui uno
riservato agli ufficiali di complemento in ferma biennale e due
riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli;
sette posti per la categoria «elettronica» di cui due
riservati agli ufficiali di complemento in ferma biennale e quattro
riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli;
sei posti per la categoria «infrastrutture ed impianti» di
cui due riservati agli ufficiali di complemento in ferma biennale e
tre riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli;
sei posti per la categoria «fisica» di cui due riservati agli
ufficiali di complemento in ferma biennale e tre riservati ai
sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli;
quattro posti per la categoria «motorizzazione» di cui uno
riservato agli ufficiali di complemento in ferma biennale e due
riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli;
tre posti per la categoria «chimica» di cui uno riservato
agli ufficiali di complemento in ferma biennale e uno riservato ai
sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli;
c) concorso per la nomina di dieci sottotenenti nel ruolo
speciale del Corpo di commissariato aeronautico di cui tre riservati
agli ufficiali di complemento vincolati, alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, alla ferma volontaria di anni
due non rinnovabile (ferma biennale) di cui all'art. 37 della legge
20 settembre 1980, n. 574 e cinque riservati ai sottufficiali
appartenenti al ruolo dei marescialli.
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti
riservati agli ufficiali di complemento in ferma biennale e ai
sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli eventualmente non
ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei potranno essere
devoluti ai concorrenti idonei appartenenti alle altre categorie di
cui al successivo art. 2 secondo l'ordine della graduatoria di
merito.
3. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il
personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei
posti, di sospendere l'ammissione al corso applicativo dei vincitori,
in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di
personale per l'anno 2004.

                               Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare:
a) per l'Arma, Corpo, categoria di appartenenza:
1) gli ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare che
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
stiano prestando servizio di prima nomina. Sono, pertanto, esclusi
dalla partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1 gli
ufficiali di complemento che alla suddetta data risultino gia'
collocati in congedo al termine di detto servizio;
2) gli ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare
vincolati alla ferma biennale, ovvero in congedo dopo aver prestato
servizio in detta ferma per tutta o parte della durata prevista. Tali
ufficiali, qualora valutati per l'avanzamento al grado superiore
nell'ultimo anno, non devono aver riportato un giudizio di non
idoneita';
3) gli ufficiali inferiori di complemento in congedo
dell'Aeronautica militare facenti parte delle Forze di completamento,
per essere stati richiamati, per almeno un mese, in data posteriore
all'entrata in vigore del decreto legislativo 28 novembre 1997,
n. 464, per esigenze di completamento di Comandi, Enti ed Unita'
connesse con la partecipazione dell'Italia a missioni internazionali;
b) i sottufficiali inquadrati nel ruolo dei marescialli
dell'Aeronautica militare appartenenti ad una delle categorie
previste nella Tabella di cui all'allegato «A» che costituisce parte
integrante del presente decreto, che consentono la partecipazione ai
rispettivi concorsi;
c) per l'Arma o Corpo per il quale abbia conseguito
l'idoneita', il personale risultato idoneo non vincitore in
precedenti concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente
dei ruoli normali dell'Aeronautica militare che, qualora in servizio,
non abbia riportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al
grado superiore nell'ultimo anno. Sono, pertanto, esclusi dalla
partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1 gli idonei non
vincitori dei concorsi per l'ammissione di allievi ufficiali ai corsi
normali della D.F.U. Accademia aeronautica;
d) i frequentatori dei corsi normali della D.F.U. Accademia
aeronautica che non abbiano completato il secondo o il terzo anno del
previsto ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare.
2. Il personale di sesso femminile in possesso dei requisiti di
partecipazione previsti dal presente art. potra' conseguire la nomina
a sottotenente in servizio permanente nel ruolo speciale nell'Arma o
Corpo per il quale abbia concorso entro i limiti numerici appresso
indicati per ciascun concorso, calcolati ai sensi del decreto
ministeriale 9 maggio 2003, citato nelle premesse:
quindici per il ruolo speciale delle armi dell'Arma
aeronautica;
undici per il ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico;
tre per il ruolo speciale del Corpo di commissariato
aeronautico.
3. I concorrenti che partecipano ai concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande indicato nel successivo art. 3, devono:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver superato:
1) il quarantesimo anno di eta', se appartenenti alla
categoria degli ufficiali delle Forze di completamento di cui al
precedente comma 1, lettera a), numero 3) ovvero al ruolo dei
marescialli di cui al precedente comma 1, lettera b);
2) il trentaduesimo anno di eta', se appartenenti alle
categorie di cui al precedente comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) e
lettere c) e d).
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
cumulano con i limiti di eta' sopra indicati;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) non essere stati dimessi, per motivi disciplinari o di
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato;
e) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) se partecipanti al concorso per la nomina a sottotenente
in servizio permanente nel ruolo speciale delle armi dell'Arma
aeronautica:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero
titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale
previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1, della
legge 11 dicembre 1969, n. 910;
2) se partecipanti al concorso per la nomina a sottotenente
in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo del genio
aeronautico:
a) se appartenenti alle categorie di concorrenti di cui al
precedente comma 1, lettere a), c) e d) del presente articolo:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari,
ovvero titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso
annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1
della 11 dicembre 1969, n. 910, che, solo per le seguenti categoria,
deve essere compreso tra quelli appresso indicati:
per la categoria «costruzioni aeronautiche»
diploma di perito industriale indirizzo specializzato per
costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche, per
meccanica, per meccanica di precisione o diploma di maturita'
professionale ad essi equipollente, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253;
per la categoria «elettronica»
diploma di perito industriale indirizzo specializzato per
elettronica industriale, per energia nucleare, per telecomunicazioni
o diploma di maturita' professionale ad essi equipollente, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n 253;
per la categoria «infrastrutture ed impianti»
diploma di perito industriale indirizzo specializzato per
edilizia, termotecnica, diploma di geometra o diploma di maturita'
professionale ad essi equipollente, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253;
per la categoria «chimica»
diploma di perito industriale indirizzo specializzato per chimica
industriale, per chimica nucleare, per materie plastiche, per
metallurgia o diploma di maturita' professionale ad essi
equipollente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1970, n. 253, diploma di maturita' scientifica;
b) se appartenenti alla categoria di concorrenti di cui al
precedente comma 1, lettera b) del presente articolo:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero
un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso
annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1
della legge 11 dicembre 1969, n. 910;
c) se appartenenti alla categoria di concorrenti di cui al
precedente comma 1, lettera c) del presente articolo:
si terra' conto della corrispondenza tra diploma di laurea
specialistica posseduto e categoria del ruolo normale del Corpo del
genio aeronautico per il quale si e' conseguita l'idoneita';
3) se partecipanti al concorso per la nomina a sottotenente in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di commissariato
aeronautico:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero
titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale
previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910.
Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero
dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio
previsto in Italia, rilasciata da un Provveditorato agli studi di
loro scelta.
4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati al possesso della idoneita'
psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale
ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Aeronautica
militare, da accertarsi, con le modalita' prescritte dal successivo
art. 8.
5. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' richiesto ai concorrenti il
requisito della condotta e delle qualita' morali prescritto per
l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio
con le modalita' previste dalla vigente normativa.
6. I requisiti di cui ai precedenti comma 3, lettere a), c) e d),
comma 4 e comma 5 dovranno essere inoltre mantenuti fino al
conferimento della nomina ad ufficiale in servizio permanente e per
tutta la durata del corso applicativo.

                               Art. 3.
Domande di partecipazione Doveri
dei Comandi/Enti di appartenenza
1. Le domande di partecipazione, dovranno essere redatte in carta
semplice, secondo lo schema riportato nell'allegato «B» che
costituisce parte integrante del presente decreto.
I concorrenti dovranno, inoltre, compilare il modello GC 001 in
originale, di cui all'allegato «C» al presente decreto, reperibile,
tra l'altro, presso i Distretti militari e le capitanerie di porto
che verra' utilizzato per il caricamento, mediante lettore ottico,
dei dati da essi forniti. Tali dati consentiranno l'alimentazione
della banca dati automatizzata di cui al successivo art. 15 del
presente decreto. I concorrenti avranno cura di compilare il predetto
modello, ad eccezione dei quadri (D), (E), (G), tenendo presenti le
istruzioni contenute nella seconda parte del gia' citato allegato «C»
al presente decreto. Essi adopereranno esclusivamente penna a sfera
con inchiostro indelebile nero, scrivendo in carattere stampatello.
Il modello non dovra' essere piegato o sgualcito.
2. I concorrenti che non siano militari in servizio dovranno
inviare le domande e i modelli GC 001 a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
- 2ª Sezione, casella postale 353 - 00187 Roma centro, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo o procedura, a pena di decadenza, entro il
termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
I concorrenti che siano ufficiali di complemento dell'Aeronautica
militare in congedo dopo aver prestato servizio in ferma biennale e
quelli collocati in congedo al termine dei richiami in servizio quali
appartenenti alle Forze di completamento, nonche' gli ufficiali in
congedo delle altre Forze armate dovranno, inoltre, far pervenire, in
relazione alla propria residenza, copia della domanda di
partecipazione di cui al gia' citato allegato «B» al presente decreto
alle Direzioni territoriali del personale della Regione Aerea
competente per territorio ovvero al Comando aeronautica militare di
Roma, se dell'Aeronautica, ai distretti militari, se dell'Esercito,
ai Dipartimenti militari marittimi di ascrizione, se della Marina.
I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda,
entro il termine sopraindicato, anche tramite le Autorita'
diplomatiche o consolari, che, dopo aver attestato in calce alla
stessa la data di presentazione, ne cureranno l'immediato inoltro
all'indirizzo sopraindicato.
3. Il personale militare in servizio dovra' presentare la stessa
nel termine sopraindicato, in originale e copia al Comando del
Reparto/Ente di appartenenza che ne curera' l'istruttoria e l'inoltro
secondo quanto prescritto al successivo comma 7.
4. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e di dichiarazioni
mendaci, dovra' indicare nella domanda:
a) grado, Arma/Corpo/ruolo/categoria, cognome e nome, data e
luogo di nascita, codice fiscale;
b) residenza e recapito ai fini della corrispondenza relativa
al concorso (si suggerisce, per i militari in servizio, anche un
recapito con indirizzo civico).
Ogni variazione dei relativi dati dovra' essere segnalata nel
modo piu' celere, al seguente indirizzo: Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione, casella postale 353 -
00187 Roma centro, ovvero via fax al numero 06/4827347.
Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilita' per
la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
c) possesso della cittadinanza italiana;
d) il proprio stato civile;
e) comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale. In caso
contrario, dovra' indicare le condanne e i procedimenti a carico ed
ogni eventuale precedente penale, precisando la data del
provvedimento e l'Autorita' Giudiziaria che lo ha emanato ovvero
quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale per
aver assunto la qualifica di imputato.
Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione, casella
postale 353 - 00187 Roma centro, qualsiasi variazione della posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente;
g) gli eventuali servizi prestati come impiegato nelle
pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti
rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione dovra' essere resa
anche se negativa;
h) l'eventuale posizione, se ufficiale di complemento, di
vincolato alla ferma volontaria di anni due non rinnovabile di cui
all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con indicazione
della data di decorrenza della ferma, se in servizio, e di termine
della medesima, se in congedo. Gli ufficiali delle forze di
completamento dovranno indicare i richiami effettuati, la loro durata
e l'esigenza per la quale sono stati richiamati;
i) titolo di studio conseguito, con indicazione del relativo
voto, tra quelli previsti dal precedente art. 2, comma 3, lettera e);
j) la lingua straniera (non piu' di due a scelta tra inglese,
francese, spagnolo e tedesco) nella quale desidera sostenere la prova
orale facoltativa;
k) l'eventuale possesso di titoli di merito ritenuti utili ai
fini della valutazione di cui al successivo art. 7. E' onere del
concorrente fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei
titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte
della commissione esaminatrice;
l) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
di cui all'allegato «D» che costituisce parte integrante del presente
decreto;
m) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per l'Arma, Corpo, ruolo e categoria di
appartenenza;
n) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 11, comma 4;
o) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
p) se alla domanda di partecipazione alleghi, elencandoli in
caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive. Il
concorrente, infatti, ha facolta' di allegare alla domanda la
documentazione dei titoli di studio, di merito e/o di preferenza di
cui alle precedenti lettere i), k) ed l) del presente comma, anche
sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
q) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Il concorrente dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al
concorso.
5. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di domanda di cui al gia' citato allegato «B» al presente
decreto.
6. I concorrenti dovranno comunicare al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione, casella postale 353 -
00187 Roma centro, qualsiasi variazione della posizione militare
(collocamento in congedo, richiamo in servizio, etc.) che intervenga
successivamente alla presentazione della domanda, fino alla nomina ad
ufficiale in servizio permanente.
7. I Comandi interessati dovranno istruire le domande di
partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1 dei militari
alle loro dipendenze, provvedendo a:
a) certificare la data di presentazione della domanda,
apponendo negli appositi spazi in calce all'originale ed alla copia
della medesima il timbro del Reparto/Ente, la data, il numero di
protocollo ed il visto per l'inoltro;
b) controllare in via preliminare che la domanda sia compilata
in tutte le sue parti e in conformita' al modello di cui al citato
allegato «B» al presente decreto;
c) custodire agli atti la copia della domanda;
d) far pervenire, possibilmente a mezzo corriere, al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione, via XX
Settembre, n. 123/A - 00187 Roma, improrogabilmente entro il quinto
giorno dalla data di scadenza del termine di presentazione di cui al
precedente comma 2, l'originale della domanda con gli eventuali
allegati, corredata, ove possibile, dalla dichiarazione in carta
semplice sul modello conforme all'allegato «E» al presente decreto
resa dall'ufficiale medico dirigente del Servizio sanitario del
Reparto/Ente, attestante l'idoneita' psico-fisica ed attitudinale del
concorrente al servizio militare quale ufficiale dell'Aeronautica
militare. Tale dichiarazione dovra' essere in data non anteriore a
quella di presentazione della domanda e dovra' essere trasmessa
tassativamente entro i quindici giorni antecedenti la data di
svolgimento delle prove scritte indicata per ciascun concorso dal
successivo art. 6, qualora non gia' allegata alla domanda medesima;
e) informare tempestivamente il Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione, casella postale 353 -
00187 Roma centro, ovvero via fax al numero 06/4827347, di ogni
variazione successiva riguardante la posizione del concorrente
(promozione, trasferimento, collocamento in congedo e recapito, invio
frequenza corsi, provvedimenti medico-legali, infrazioni di natura
penale e disciplinare, etc.), fino all'eventuale nomina;
f) redigere apposito documento caratteristico relativo al
concorrente militare in servizio, chiuso alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso
per «partecipazione a concorso per la nomina ad ufficiale in servizio
permanente nei ruoli speciali dell'Aeronautica»;
g) trasmettere, al piu' tardi entro il ventesimo giorno dalla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione, i seguenti documenti in loro possesso:
1) copia integrale del libretto personale, attestazione e
dichiarazione di completezza (comprensivo del foglio matricolare per
gli appartenenti al ruolo dei marescialli);
2) copia del documento matricolare (per i militari
partecipanti in qualita' di idonei non vincitori ai concorsi per la
nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli
normali dell'Aeronautica e per i frequentatori dei corsi normali
della D.F.U. Accademia aeronautica che non abbiano completato il
secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo).
8. I Comandi di cui al precedente comma 2, del presente articolo,
ricevuta copia della domanda di partecipazione al concorso dagli
ufficiali in congedo, saranno tenuti a trasmettere al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto -
1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione, via XX Settembre
123/A Roma, al piu' tardi entro il ventesimo giorno dalla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione, possibilmente a mezzo corriere, copia integrale del
libretto personale, attestazione e dichiarazione di completezza
relativi agli ufficiali medesimi. I Comandi di cui sopra dovranno
curare di comunicare tempestivamente al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione, casella postale 353 -
00187 Roma centro, ovvero via fax al numero 06/4827347, ogni notizia
in loro possesso riguardante la situazione penale e disciplinare dei
concorrenti ed ogni variazione che si dovesse verificare sino
all'eventuale nomina.

                               Art. 4.
Svolgimento dei concorsi
Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) due prove scritte;
b) valutazione dei titoli;
c) accertamenti sanitari ed attitudinali;
d) prova orale;
e) prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento
di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato in corso di validita'.
3. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti, compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,
comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114,
all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso
cui partecipano con il decreto dirigenziale di cui al successivo
art. 10, comma 2 (presumibilmente entro il 10 dicembre 2004),
dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli
accertamenti previsti nel precedente comma 1.

                               Art. 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) le commissioni per la valutazione dei titoli, per le prove
d'esame e per la formazione della graduatoria generale di merito, una
per ciascun concorso;
b) la commissione per gli accertamenti sanitari, unica per
tutti i concorsi;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari,
unica per tutti i concorsi;
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali e per la
prova di efficienza fisica, unica per tutti i concorsi.
2. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera a),
saranno composte ciascuna da:
un ufficiale di grado non inferiore a Generale di brigata o
grado corrispondente dell'Aeronautica militare, in servizio
permanente o in ausiliaria, presidente;
due o piu' ufficiali di grado non inferiore a Maggiore
dell'Aeronautica militare, in servizio permanente o in ausiliaria,
membri;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale dell'Aeronautica militare di grado non inferiore a
tenente ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa
appartenente all'Area funzionale «C», posizione non inferiore a
«C/2», segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del Corpo
sanitario aeronautico in servizio permanente, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico in
servizio permanente, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Aeronautica militare o di medici specialisti
esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a brigadier generale del
Corpo sanitario aeronautico in servizio permanente, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico in
servizio permanente, membri.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli previsti nella commissione di cui al
precedente comma 3.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali e per la
prova di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d),
sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello
dell'Aeronautica militare in servizio permanente, presidente;
due ufficiali di grado non inferiore a maggiore
dell'Aeronautica militare in servizio permanente, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed
esperti periti selettori, nonche' di personale in servizio presso il
Centro di selezione dell'Aeronautica militare per l'effettuazione
della prova di efficienza fisica.

                               Art. 6.
Prove scritte
1. I concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione, dovranno sostenere, con riserva di accertamento dei
requisiti di partecipazione al concorso, le prove scritte d'esame,
che avranno luogo, a cura delle commissioni di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettera a), presso il Centro di selezione
dell'Aeronautica militare Aeroporto «Alfredo Barbieri» di Guidonia,
ingresso da viale Roma n. 26 (Piazzale ten. Maurizio Simone), con
inizio non prima delle ore 8,30 dell'orario ufficiale, secondo il
seguente calendario:
a) per il concorso a cinquanta posti di sottotenente in
servizio permanente nel ruolo speciale delle armi dell'Arma
aeronautica: 9 e 10 giugno 2004;
b) per il concorso a trentasei posti di sottotenente in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del genio
aeronautico: 7 e 8 giugno 2004;
c) per il concorso a dieci posti di sottotenente in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico:
14 e 15 giugno 2004.
Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento
delle prove scritte dei concorsi saranno rese note con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, del
21 maggio 2004. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
del 21 maggio 2004, tale pubblicazione potra' essere rinviata a una
data successiva. La pubblicazione di detto avviso avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
I concorrenti dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, presso
la suddetta sede, entro le ore 7,30 dei giorni rispettivamente
indicati, muniti di carta d'identita' o di altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia in corso di validita'
rilasciato da una Amministrazione dello Stato.
Essi dovranno presentarsi muniti di penna a sfera ad inchiostro
indelebile nero o blu; la carta sara' fornita sul posto.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio delle prove saranno
considerati rinunciatari e quindi non ammessi a sostenere le prove
scritte, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore.
2. Le prove scritte, ciascuna della durata massima di sei ore,
consisteranno:
a) per il concorso a cinquanta posti di sottotenente in
servizio permanente del ruolo speciale delle armi dell'Arma
aeronautica in:
1) una prova scritta di cultura generale;
2) una prova scritta di matematica;
b) per il concorso a trentasei posti di sottotenente in
servizio permanente del ruolo speciale del Corpo del genio
aeronautico in:
1) una prova scritta di cultura generale;
2) una prova scritta di matematica e fisica;
c) per il concorso a dieci posti di sottotenente in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico
in:
1) una prova scritta di cultura generale;
2) una prova scritta di amministrazione e contabilita'
generale dello Stato.
I programmi delle materie sulle quali verteranno le prove scritte
dei concorsi sono riportati, rispettivamente, negli allegati «F», «G»
ed «H» che costituiscono parti integranti del presente decreto.
Per ciascuna prova scritta la commissione esaminatrice formulera'
preventivamente, in adunanza segreta, tre tracce e le chiudera' in
plichi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei concorrenti
sara' invitato a scegliere, mediante sorteggio, la traccia da
svolgere.
Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, citato
nelle premesse.
3. Saranno giudicati idonei i concorrenti che in ciascuna delle
prove scritte abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30i.
Tale punteggio sara' utile per la formazione delle rispettive
graduatorie di cui al successivo art. 10.
4. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire
dal sessantesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle
prove, al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - Servizio relazioni con il pubblico - Palazzo
Esercito, via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, tel. 06/4735.5941,
06/4735.4548, 06/4986.4613, ovvero consultare il sito internet
«www.persomil.difesa.it».

                               Art. 7.
Valutazione dei titoli
1. In ciascun concorso la commissione esaminatrice di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera a), procedera', dopo le prove
scritte di cui al precedente art. 6 e prima della relativa
correzione, a valutare i titoli di merito dei soli concorrenti che si
siano presentati a sostenere entrambe le prove scritte.
Formeranno oggetto di valutazione da parte della commissione solo
i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso per i quali
- qualora non risultanti dalla documentazione matricolare e
caratteristica - siano state fornite dai concorrenti le necessarie
dettagliate informazioni nella domanda ovvero in eventuale
documentazione probatoria, anche sotto forma di dichiarazione
sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegata alla
domanda medesima.
Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto
esclusivamente a coloro che saranno ammessi a sostenere le prove
orali, prima dell'effettuazione delle stesse.
2. La commissione esaminatrice provvedera' ad attribuire a
ciascun concorrente fino ad un massimo di 30 punti, secondo quanto di
seguito riportato:
a) titoli di servizio desumibili dalla documentazione
matricolare e caratteristica, che sara' acquisita d'ufficio: massimo
ventiquattro punti, di cui:
ventidue punti per il complesso delle qualita' militari e
professionali;
due punti per le partecipazioni ad operazioni fuori area,
calcolando punti 0,25 per ogni mese di servizio, o frazione superiore
ai quindici giorni, effettivamente prestato;
b) titoli di studio posseduti in aggiunta a quello minimo
previsto per la partecipazione al concorso: massimo sei punti, di
cui:
un punto per uno o piu' diplomi di istruzione secondaria di
secondo grado;
un punto per uno o piu' diplomi universitari o di laurea;
due punti per uno o piu' diplomi di laurea specialistica;
un punto per l'abilitazione all'esercizio della professione;
un punto per il diploma conseguito negli istituti O.N.F.A. o
nelle Scuole militari.

                               Art. 8.
Accertamenti sanitari e attitudinali
1. L'accertamento del possesso dell'idoneita' psico-fisica dei
concorrenti che alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione fossero militari in servizio
dell'Aeronautica avverra' a cura del Dirigente del servizio sanitario
del Reparto/Ente di appartenenza, che rilascera' la dichiarazione di
cui all'allegato «E» al presente decreto. Resta pertanto fermo quanto
indicato nel precedente art. 3, comma 7, lettera d).
2. Tutti gli altri concorrenti invece, sempreche' risultati
idonei alle prove scritte del concorso cui partecipano, saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici consistenti in visita medica
generale e visite specialistiche, ad accertamenti attitudinali e ad
una prova di efficienza fisica (corsa piana di 800 metri).
A tal fine detti concorrenti riceveranno dalla Direzione generale
per il personale militare, I Reparto, 1a Divisione
lettera raccomandata o telegramma contenente invito a presentarsi,
muniti dei documenti indicati al successivo comma 3, nonche' di
tenuta ginnica e scarpe da ginnastica per l'effettuazione della prova
di efficienza fisica (presumibilmente nella prima meta' del mese
di settembre 2004), presso il Centro Aeromedico per la Selezione
psicofisiologica dell'Istituto medico legale dell'Aeronautica
militare, ubicato nell'aeroporto militare di Guidonia (Roma),
ingresso da viale Roma n. 26 (Piazzale ten. Maurizio Simone), per
essere sottoposti ad accertamenti sanitari e ad accertamenti
attitudinali, nonche' alla prova di efficienza fisica.
I concorrenti che si presenteranno a detti accertamenti potranno
usufruire, nel previsto periodo (presumibilmente tre giorni), delle
infrastrutture della Amministrazione militare, compatibilmente con le
disponibilita' logistiche esistenti.
Coloro che non si presenteranno nel giorno indicato nella
lettera o telegramma di convocazione saranno considerati rinunciatari
ed esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato
entro il giorno stesso di presentazione a mezzo fax alla Direzione
generale per il personale militare, I Reparto, 1a Divisione
reclutamento ufficiali - 2a Sezione (numero 06/4827347), sara'
valutato ai fini dell'eventuale ammissione a sostenere gli
accertamenti in data diversa da quella per essi prevista, ricadente
comunque nel periodo di svolgimento degli accertamenti da parte di
tutti i concorrenti.
3. All'atto della presentazione i concorrenti di cui al
precedente comma 2, dovranno produrre i seguenti documenti:
a) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata relativo all'accertamento di tutti
i markers dell'epatite B e C, sia antigenici sia anticorpali
effettuato da non oltre tre mesi. La mancata presentazione di detto
referto determinera' la non ammissione del concorrente agli
accertamenti sanitari;
b) certificato anamnestico, rilasciato da struttura sanitaria
pubblica, delle vaccinazioni effettuate;
c) referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i
tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari (se di sesso
femminile);
d) referto attestante l'esito del test di gravidanza, mediante
analisi su sangue o urine, effettuato presso struttura pubblica,
anche militare, o privata convenzionata entro i cinque giorni
precedenti la data di presentazione alle prove medesime (se di sesso
femminile);
e) esame radiologico standard del torace e relativo referto,
per coloro che siano stati sottoposti a tale esame strumentale presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
convenzionate entro i sei mesi precedenti la data degli accertamenti
sanitari;
f) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport.
La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non
ammissione del concorrente a sostenere la prova di efficienza fisica
di cui al successivo comma 5, lettera b).
Le certificazioni sanitarie sopra indicate dovranno essere
prodotte in originale o in copia conforme. Per i concorrenti di sesso
femminile, in caso di accertato stato di gravidanza, la commissione
per gli accertamenti sanitari di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera a) non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti
previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000 n. 114,
citato nelle premesse, secondo il quale lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare.
4. Gli accertamenti sanitari, cui provvedera' la gia' citata
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b), saranno
volti al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al
servizio dei concorrenti quali ufficiali in servizio permanente nei
ruoli speciali dell'Aeronautica:
a) l'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta
dell'«Elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare», annesso al decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 16 marzo 2000, n. 112 e delle direttive vigenti della
Direzione generale della sanita' militare, citati nelle premesse. I
concorrenti che durante la visita risultassero non in possesso anche
di uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati «non idonei»
ed esclusi dal concorso;
b) la commissione pratichera' ai concorrenti il seguente
protocollo diagnostico:
1) esame obiettivo generale con valutazione antropometrica;
2) visita cardiologica, ECG a riposo ed eventuali ulteriori
accertamenti;
3) visita oculistica con eventuali accertamenti strumentali e
funzionali;
4) visita otorinolaringoiatrica, audiometrica ed eventuali
ulteriori accertamenti strumentali e funzionali;
5) esame radiologico standard del torace, a meno che il
concorrente non esibisca l'esame ed il referto di cui al precedente
comma 3, lettera e);
6) analisi del sangue comprendente:
emocromo,
azotemia,
glicemia,
colesterolemia,
trigliceridemia,
creatininemia,
transaminasemia,
bilirubinemia totale e frazionata,
VES,
VDRL,
DRUG TEST,
Screening elettroforetico di emoglobinopatie,
G6PDH.
7) analisi delle urine;
8) visita neurologica;
9) visita psichiatrica con test e colloquio;
10) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire una
adeguata valutazione clinica e medico-legale;
c) gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno
rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del protocollo medesimo, secondo quanto indicato
nell'allegato «I», che costituisce parte integrante del presente
decreto. La commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente
l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
«Idoneo quale ufficiale in servizio permanente nei ruoli
speciali dell'Aeronautica militare»;
«Non idoneo quale ufficiale in servizio permanente nei ruoli
speciali dell'Aeronautica militare», con l'indicazione della causa di
non idoneita';
d) il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali;
e) i concorrenti giudicati «non idonei» potranno, tuttavia,
spedire con lettera raccomandata al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare, I Reparto, 1ª Divisione
reclutamento ufficiali, 2ª Sezione, casella postale n. 353 - 00187
Roma Centro, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla
data degli accertamenti sanitari, specifica istanza di ulteriori
accertamenti, corredata di idonea documentazione rilasciata da
struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno
determinato il giudizio di non idoneita'. Dette istanze dovranno
essere anticipate alla predetta Direzione generale a mezzo fax
(06/4827347).
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori
sopraindicati.
In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
dalla Direzione generale per il personale militare la relativa
comunicazione.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, i
concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di non
idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari dovra'
intendersi confermato.
Il giudizio circa l'idoneita' psico-fisica dei concorrenti, in
caso di accoglimento dell'istanza sara' espresso, a seguito di
valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori
accertamenti, dalla commissione per gli ulteriori accertamenti
sanitari di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), la quale,
solo qualora lo ritenga necessario, sottoporra' gli interessati ad
ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio
definitivo.
I concorrenti giudicati «non idonei» anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno
esclusi dal concorso.
5. Gli accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneita' dei
concorrenti sotto il profilo attitudinale, cui provvedera' la
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d),
consisteranno:
a) nello svolgimento di una serie di prove psico-attitudinali
integrate da un colloquio individuale, allo scopo di valutare:
1) maturazione globale intesa come personalita' armonicamente
evoluta, caratterizzata da spiccato senso di responsabilita',
adeguata esperienza di vita, capacita' di integrazione all'ambiente;
2) stabilita' emotiva intesa come sintonia nelle reazioni
comportamentali, contraddistinta da stabilita' dell'umore, fiducia in
se stesso ed efficace controllo emotivo-motorio, in relazione anche
alle particolari condizioni stressanti dell'attivita' e degli
ambienti in cui saranno chiamati ad operare;
3) facolta' intellettive intese come doti di intelligenza che
consentano una valida elaborazione dei processi mentali con riguardo
alla capacita' di ideazione e di valutazione, alle capacita'
decisionali, di sintesi e di giudizio, nonche' alla maturita' di
pensiero;
4) comportamento sociale inteso come integrazione
socio-ambientale, con riguardo al senso di responsabilita', alla
capacita' di adattamento alle norme e alla disciplina, alla
socievolezza, all'adattabilita' allo specifico ambiente di lavoro,
alla capacita' di affermazione nel gruppo per dignita' e iniziativa;
5) capacita' adattive intese come flessibilita' cognitiva,
adeguata capacita' di soluzione dei problemi, adeguata capacita' di
gestione dello stress, sufficiente motivazione quale insieme di
fattori indicativi dell'interesse del soggetto e della sua capacita'
a ricoprire determinati ruoli professionali ed a confrontarsi in modo
efficace con le norme e con le istanze sociali dell'ambiente militare
specifico;
b) nell'effettuazione di una prova di efficienza fisica,
consistente in una corsa piana di metri 800. Il risultato di detta
prova concorrera', unitamente al risultato delle prove e del
colloquio di cui alla precedente lettera a), al giudizio di idoneita'
agli accertamenti attitudinali.
I concorrenti di cui al precedente comma 4. lettera e), invece,
saranno sottoposti a detti accertamenti solo se verranno giudicati
idonei in sede di valutazione della documentazione allegata a corredo
dell'istanza di ulteriori accertamenti o degli ulteriori accertamenti
sanitari disposti.
La commissione al termine degli accertamenti attitudinali,
esprimera' nei confronti di ciascun concorrente un giudizio di
idoneita' o non idoneita'. Detto giudizio che sara' comunicato agli
interessati seduta stante, per iscritto, e' definitivo. Pertanto, i
concorrenti giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.
6. Le commissioni per gli accertamenti sanitari, per gli
ulteriori accertamenti sanitari e per gli accertamenti attitudinali
dovranno far pervenire a mezzo corriere alla Direzione generale per
il personale militare, I Reparto, 1ª Divisione reclutamento ufficiali
- 2ª Sezione, via XX Settembre, n. 123/A - Roma, i verbali degli
accertamenti entro il terzo giorno dalla data di completamento degli
stessi.

                               Art. 9.
Prove orali
1. I concorrenti risultati idonei alle prove scritte ed agli
accertamenti sanitari ed attitudinali di cui ai precedenti articoli 6
e 8, saranno invitati dalla Direzione generale per il personale
militare a presentarsi per sostenere la prova orale a mezzo
lettera raccomandata o telegramma, inviato presso il recapito
indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Per i
concorrenti militari in servizio, tale comunicazione sara' estesa
anche al Comando del Reparto/Ente di appartenenza.
2. Nella lettera o telegramma di convocazione i concorrenti
riceveranno indicazione della sede e della data di svolgimento della
prova di cui al precedente comma 1.
I concorrenti che non dovessero presentarsi nel giorno stabilito
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
La Direzione generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento delle prove orali da parte
di tutti i concorrenti e nel rispetto della data indicata nel
precedente art. 4, comma 3, la facolta' di riconvocare ad altra data
i concorrenti che, per documentata causa di forza maggiore, non
potessero presentarsi alla prova orale nel giorno stabilito. A tal
fine gli interessati dovranno far pervenire richiesta di
riconvocazione (a mezzo telegramma o fax n. 06/4827347) entro il
giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria
del motivo dell'assenza.
3. Le modalita' di svolgimento e le materie su cui verteranno le
prove orali, per ciascun concorso, sono riportate, rispettivamente,
nei gia' citati allegati «F», «G» ed «H» al presente decreto.
4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
riportato una votazione di almeno 21/30i. Il punteggio riportato
nella prova orale sara' utile ai fini della formazione della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 10.
5. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno una
prova orale facoltativa di lingua straniera della durata massima di
15 minuti.
Detta prova consistera' in una conversazione nella lingua
indicata nella domanda ed in una traduzione, a prima vista, di un
brano scelto dall'esaminatore.
La prova potra' essere sostenuta nella/e lingua/e straniera/e
indicata/e dal concorrente nella domanda di partecipazione (non piu'
di due scelte tra inglese, francese, spagnolo, tedesco). Il
concorrente che non intendesse piu' sostenere detta prova dovra'
rilasciare apposita dichiarazione scritta alla commissione.
6. Ai concorrenti che supereranno detta prova con la votazione di
almeno 21/30i sara' assegnato dalla commissione esaminatrice il
seguente punteggio, in relazione al voto conseguito in ciascuna delle
lingue prescelte, utile ai fini della formazione della graduatoria di
merito di cui al successivo art. 10:
da 0/30i a 20,999/30i = pp. 0;
da 21,000/30i a 23,999/30i = pp. 0,50;
da 24,000/30i a 26,999/30i = pp. 0,75;
da 27,000/30i a 30/30i = pp. 1,00.
7. La commissione esaminatrice dovra' far pervenire a mezzo
corriere alla Direzione generale per il personale militare, I
Reparto, 1ª Divisione reclutamento ufficiali, 2ª Sezione, i verbali
delle prove orali entro il terzo giorno dalla data di completamento
delle prove medesime.

                              Art. 10.
Graduatorie
1. Le graduatorie degli idonei in ciascuno dei concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1, saranno predisposte dalle commissioni
esaminatrici secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti
ottenuti sommando:
la media dei punteggi conseguiti nelle due prove scritte;
il punteggio riportato nella prova orale;
l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
il punteggio eventualmente riportato nella prova orale
facoltativa di lingua straniera, calcolato come indicato nel
precedente art. 9, comma 6.
Nel formare la graduatoria dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera b) la commissione terra' conto della
ripartizione dei posti per categorie prevista nell'articolo medesimo.
2. Le graduatorie di ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1,
comma 1, saranno approvate con distinti decreti dirigenziali.
3. Nel decreto di approvazione di ciascuna graduatoria si terra'
conto delle riserve dei posti previste nel precedente art. 1,
comma 1, a favore degli ufficiali in ferma biennale e dei
sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli e nel concorso di
cui all'art. 1, comma 1, lettera b) anche della ripartizione dei
posti per categoria.
4. Nei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, i suddetti posti
riservati, eventualmente non ricoperti per insufficienza di
concorrenti riservatari saranno devoluti agli altri concorrenti
idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito (nel
concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) secondo l'ordine
della graduatoria di categoria).
5. Nel concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), qualora
taluni dei posti previsti per una o piu' delle categorie del ruolo
speciale del Corpo del genio aeronautico restino non ricoperti per
rinuncia o esclusione di vincitori la Direzione generale per il
personale militare procedera' alla copertura dei posti resisi vacanti
secondo l'ordine della graduatoria di merito della categoria in cui
tale carenza si sia verificata.
6. Ferme restando le riserve dei posti di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b), qualora i posti messi a concorso per una o piu'
delle suddette categorie non dovessero, in tutto o in parte, essere
ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, gli stessi
potranno essere devoluti ai concorrenti idonei in altre categorie,
secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.
Fermo restando, in ogni caso, quanto previsto nei commi
precedenti, nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra'
conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al gia'
citato allegato «D» al presente decreto eventualmente dichiarati dai
concorrenti nella domanda di partecipazione o in dichiarazione
sostitutiva alla stessa allegata.
8. I decreti di approvazione delle graduatorie dei concorsi
saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa
e di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le graduatorie
saranno, inoltre, pubblicate, a puro titolo informativo, nel sito
internet «www.persomil.difesa.it».

                              Art. 11.
Nomina
1. Gli idonei che in ciascuna delle graduatorie di cui al
precedente art. 10 saranno compresi nel numero dei posti a concorso
saranno dichiarati vincitori e, sempreche' non siano sopravvenuti gli
elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto,
nominati, ad eccezione degli appartenenti alla categoria degli
ufficiali inferiori delle forze di completamento, di cui al
precedente art. 3, comma 1, lettera b), sottotenenti in servizio
permanente nel ruolo speciale, rispettivamente, delle armi dell'Arma
aeronautica, del Corpo del genio aeronautico e del Corpo di
commissariato aeronautico, con anzianita' assoluta nel grado
stabilita nei decreti di nomina che saranno immediatamente esecutivi.
2. Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori
delle forze di completamento, invece, saranno nominati ufficiali in
servizio permanente nel rispettivo ruolo speciale con il grado
rivestito all'atto della scadenza del termine di presentazione delle
domande.
3. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via
provvisoria, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di
cui al successivo comma 4.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata e con le modalita' stabilite dallo Stato Maggiore
dell'Aeronautica militare.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre una ferma di anni cinque decorrente dalla data di inizio
del corso medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto
del superamento del corso applicativo.
Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comportera' la revoca
alla nomina.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato sottotenente in
servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni dell'art. 10 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possa frequentare il
corso applicativo sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.
6. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo la
riserva cui e' subordinato il conferimento della nomina verra'
sciolta e l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla
media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di
quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Allo stesso modo,
al superamento del corso applicativo, sara' rideterminata
l'anzianita' relativa degli ufficiali di cui al precedente comma 5,
ferma restando l'anzianita' assoluta ad essi attribuita con il
decreto di nomina. Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali
inferiori delle forze di completamento saranno iscritti in ruolo dopo
l'ultimo dei pari grado dello stesso ruolo.
7. Gli ufficiali che non supereranno il corso applicativo saranno
prosciolti dalla ferma di anni cinque e:
a) se provenienti dal ruolo marescialli, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso in tale caso
sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dal complemento, saranno ricollocati in
congedo, salvo che avessero obbligo di completare la ferma
eventualmente contratta;
c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali,
completeranno la ferma ovvero, qualora ne fossero stati prosciolti,
verranno ricollocati in congedo;
d) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo, a meno che, se di sesso maschile, non debbano assolvere o
completare gli obblighi di leva.
8. Nel caso in cui alcuni degli ufficiali ammessi al corso
rinunciassero ovvero venissero dichiarati decaduti la Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso di altrettanti concorrenti idonei, con i criteri indicati al
precedente art. 10, entro 1/12° della durata del corso stesso.

                              Art. 12.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto la Direzione generale per il personale
militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori dei
concorsi nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni
sostitutive eventualmente prodotte.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

                              Art. 13.
Esclusioni
1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla
nomina ad ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.

                              Art. 14.
Spese di viaggio - Licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli
accertamenti previsti dal precedente art. 4 del presente decreto sono
a carico dei concorrenti, anche se militari in servizio. I
concorrenti non in servizio, peraltro, muniti di copia della domanda
per le prove scritte, ovvero della lettera o telegramma di
convocazione per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali e per
le prove orali, potranno rivolgersi al Distretto militare o alla
Capitaneria di porto ovvero ad un Comando carabinieri, per ottenere
il rilascio dello scontrino per fruire della agevolazione ferroviaria
prevista.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire
della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le
esigenze di servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali
dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove
previste dal precedente art. 4 del presente decreto, nonche' quelli
necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette
prove e per il rientro in sede. In particolare detta licenza,
cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa
nell'intera misura prevista di norma per la preparazione alla prova
orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a
dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non
sostenga le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta' la
licenza straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno
in corso.

                              Art. 15.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare, I Reparto, 1ª Divisione
reclutamento ufficiali, per le finalita' di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il Direttore della 1ª Divisione reclutamento ufficiali della
Direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 marzo 2004
Amm. Sq.: Lucidi

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