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UNIVERSITA' DI SALERNO

Bando di concorso relativo all'accesso ai corsi di dottorato di
ricerca da parte di cittadini stranieri o italiani residenti
all'estero.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.81 del 17/10/2008
Ente:UNIVERSITA' DI SALERNO
Località:Salerno  (SA)
Codice atto:T08EE132
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:17/11/2008

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visti gli artt. 22 e 41 dello Statuto dell'Universita' degli studi
di Salerno, emanato con D.R. 2 ottobre 1996, n. 4649, e pubblicato
nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -
Serie Generale - del 15 ottobre 1996, n. 242, modificato con D.R. 12
dicembre 1997, n. 5353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - Serie Generale - 23 dicembre 1997, n. 298, con
D.R. 30 ottobre 2000, n. 5089, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - Serie Generale - dell'8 novembre 2000, n.
261, e con D.R. 4 marzo 2003, n. 922, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - del 3 aprile
2003, n. 78;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che demanda alle
Universita' il compito di disciplinare, con proprio Regolamento,
l'istituzione dei Corsi di Dottorato, le modalita' di accesso e di
conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo
programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi, le modalita' di conferimento e l'importo delle
borse di studio, nonche' la stipula, a tal fine, di convenzioni con
soggetti pubblici e privati;
Visto il D.M. 30 aprile 1999, n. 224, con il quale e' stato
emanato il Regolamento Ministeriale in materia di Dottorato di
Ricerca, che determina i criteri generali ed i requisiti di idoneita'
delle sedi, conferendo agli Atenei il compito di istituire con
Decreto Rettorale i corsi previa valutazione dei requisiti di
idoneita' delle sedi, di determinare gli obiettivi formativi e i
programmi di studio, di disciplinare le modalita' di accesso, la
durata dei corsi, le borse di studio e i contributi per l'accesso e
la frequenza;
Visto il D.R. 7 maggio 2007, Rep. n. 1428, Prot. n. 32928, con il
quale e' stato modificato ed integrato il testo del Regolamento di
Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, previa introduzione di una
Parte II espressamente dedicata all'Internazionalizzazione dei Corsi
di Dottorato di Ricerca;
Visti gli artt. 22-25 del predetto Regolamento di Ateneo relativi
all'accesso ai corsi di dottorato di ricerca riservato a cittadini
stranieri o italiani residenti all'estero;
Viste le deliberazioni con le quali il Senato Accademico ed il
Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 23
settembre 2008 e del 25 settembre 2008, nell'ambito
dell'incentivazione dei processi di internazionalizzazione dei Corsi
di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo hanno
destinato n. 6 borse di studio aggiuntive riservate a cittadini
stranieri o italiani residenti all'estero che abbiano conseguito
un'idoneita' di ammissione ai predetti Corsi;
Attesa la necessita' e l'urgenza di procedere all'emanazione del
relativo bando di concorso;
Decreta:
Art. 1.
Disposizioni generali
Nell'ambito dei Corsi di Dottorato di Ricerca attivati per l'anno
accademico 2008/2009 (X ciclo - nuova serie) con sede amministrativa
presso l'Universita' degli Studi di Salerno, sono istituite n. 6
borse di studio aggiuntive riservate ai cittadini stranieri o
italiani residenti all'estero che abbiano conseguito un'idoneita' di
ammissione ai Corsi con le modalita' di cui al successivo articolo 5.
A tal fine, le predette borse di studio sono ripartite tra le
seguenti aree scientifiche, nelle quali vengono aggregati i Corsi di
Dottorato di Ricerca che prevedano graduatorie di idoneita':
- Area umanistico - giuridico - economica,
- Area tecnico - scientifica e bio - sanitaria.
Nel caso in cui in un'area il numero di idonei risulti inferiore
al numero di borse assegnate, le borse residue saranno utilizzate
nell'altra area.
Alle borse di studio di cui al presente articolo, si applicano le
disposizioni generali di cui al successivo articolo 7.
Il conseguimento della suddetta idoneita' di ammissione ai Corsi
avviene, con le modalita' di cui al successivo articolo 5, previa
valutazione comparativa dei titoli presentati effettuata dalle
relative Commissioni Giudicatrici per l'esame di ammissione al X
ciclo - nuova serie dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede
amministrativa presso l'Ateneo; essa da' luogo ad una lista di idonei
distinta e separata rispetto a quella dei posti ordinari di ciascun
Corso di Dottorato di Ricerca.
I candidati che conseguiranno tale idoneita' potranno frequentare
il Corso di Dottorato di Ricerca per il quale hanno presentato
domanda di ammissione in sovrannumero rispetto ai posti ordinari.
Essi potranno, altresi', concorrere per l'assegnazione di una borsa
di studio aggiuntiva con le modalita' di cui al presente bando di
concorso.

                               Art. 2.
Requisiti per la partecipazione alla procedura di valutazione
comparativa per il conseguimento dell'idoneita' di ammissione
Possono presentare domanda di ammissione alla valutazione
comparativa per soli titoli i cittadini stranieri o italiani
residenti all'estero in possesso di titolo accademico conseguito
all'estero riconosciuto equivalente a laurea magistrale, laurea
specialistica o diploma di laurea conseguito secondo il previgente
ordinamento. L'equivalenza, che non sia gia' riconosciuta da accordi
internazionali, ai soli fini della partecipazione a tale valutazione,
e' determinata dalle Commissioni Giudicatrici per l'esame di
ammissione al X ciclo - nuova serie dei Corsi di Dottorato di Ricerca
con sede amministrativa presso l'Ateneo.

                               Art. 3.
Termine di presentazione delle domande di ammissione
Le domande di ammissione alla procedura di valutazione
comparativa, redatte in carta semplice avvalendosi della modulistica
predisposta dall'Amministrazione Universitaria e reperibile nel sito
Internet dell'Ateneo alla voce:
http://www.unisa.it/formazione_post_laurea/Dottorati_di_Ricerca/index
.php
, dovranno essere indirizzate al Magnifico Rettore
dell'Universita' degli Studi di Salerno - Area III «Didattica e
Ricerca», Via Ponte don Melillo - 84084 Fisciano (Salerno). Esse
dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di ogni altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale, Concorsi ed
Esami.
A tal fine, fara' fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.
Qualora il termine ultimo per la presentazione delle domande di
ammissione coincida con un giorno festivo, esso e' prorogato di
diritto al primo giorno feriale utile.
Per l'ammissione alla procedura di valutazione comparativa si
richiedono:
a) il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza;
b) il possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) il possesso del titolo di studio di cui al precedente articolo
2.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
I candidati sono ammessi alla procedura di valutazione comparativa
con riserva di accertamento dei predetti requisiti.

                               Art. 4.
Documentazione da allegare alla domanda di ammissione
La domanda di ammissione dovra' essere corredata, a pena di
esclusione dalla procedura di valutazione comparativa, dalla seguente
documentazione:
1. indicazione del Corso di Dottorato di Ricerca per il quale si
intende concorrere;
2. curriculum vitae;
3. progetto di ricerca;
4. almeno due lettere di presentazione;
5. certificato attestante il livello di conoscenza della lingua
italiana o delle lingue straniere eventualmente definite dal Collegio
dei Docenti;
6. eventuali altri titoli e pubblicazioni;
7. eventuale richiesta di borsa ovvero dichiarazione attestante
il possesso di borsa di studio o di adeguate risorse.

                               Art. 5.
Commissioni Giudicatrici per il conferimento dell'idoneita' di
ammissione
Il conseguimento della idoneita' di ammissione avviene previa
valutazione dei titoli da parte delle Commissioni Giudicatrici per
l'esame di ammissione al X ciclo - nuova serie del Corso di Dottorato
di Ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo per il quale e'
stata presentata domanda di ammissione.
A tal fine, per ciascun candidato, la Commissione Giudicatrice ha
a disposizione un massimo di 60 punti, cosi' suddivisi:
- Progetto di ricerca: sino a punti 30
- Titoli accademici e scientifici: " 20
- Altro " 10
La Commissione Giudicatrice stabilisce preliminarmente i criteri e
le modalita' di valutazione dei titoli nel rispetto dei limiti di cui
al presente articolo e propone una graduatoria di idonei distinta e
separata rispetto a quella dei posti ordinari di ciascun Corso di
Dottorato di Ricerca.

                               Art. 6.
Commissione per la ripartizione delle borse di studio aggiuntive
riservate a cittadini stranieri o italiani residenti all'estero che
abbiano conseguito l'idoneita' di ammissione
Per ciascuna della aree scientifiche nelle quali sono state
ripartite le borse di studio aggiuntive di cui al precedente articolo
1, e' nominata con Decreto del Rettore, su proposta del Senato
Accademico, una Commissione che procedera' ad una valutazione
comparativa di coloro che, avendo conseguito la predetta idoneita',
abbiano presentato richiesta della borsa di studio, e stilera' una
graduatoria di merito sino a ricoprire il numero di borse
disponibili.

                               Art. 7.
Disposizioni generali in materia di borse di studio
Le borse di studio vengono assegnate agli aventi diritto secondo
quanto previsto dal presente bando di concorso.
L'importo annuo di ciascuna borsa di studio ammonta ad Euro
13.638,47 e deve intendersi al lordo degli oneri previdenziali a
carico del dottorando; la sua durata coincide con quella del Corso.
Le borse sono confermate con il passaggio del dottorando all'anno
successivo, salva motivata delibera contraria del Collegio dei
Docenti.
L'importo delle borse e' aumentato, per eventuali periodi di
soggiorno all'estero, subordinatamente alla sussistenza della
relativa copertura finanziaria, in relazione al costo della vita del
Paese in cui si svolge il soggiorno. In particolare, l'incremento
base, calcolato in base al numero dei giorni di permanenza effettiva,
e' pari al 60% avendo come riferimento Madrid.
Il Coordinatore e' tenuto a rilasciare apposita dichiarazione che
attesti la coerenza dell'attivita' per la quale si chiede la
mobilita' del dottorando con il programma di studi e di ricerca del
Corso.
La corresponsione dell'incremento e' subordinata alla
presentazione da parte del dottorando di una dettagliata relazione,
controfirmata dal Coordinatore del Corso, ed accompagnata da una
dichiarazione del Direttore dell'Istituzione estera ospitante che
certifichi l'effettiva permanenza del dottorando all'estero.
Il pagamento delle borse verra' corrisposto in soluzioni
bimestrali posticipate.
Al fine di consentire l'erogazione dei relativi ratei, il
Coordinatore provvedera' a trasmettere al Rettore, all'inizio di
ciascun anno di Corso, apposita dichiarazione attestante l'inizio e/o
la prosecuzione per l'annualita' successiva dell'attivita' di ricerca
da parte del dottorando.
Il Coordinatore dovra', altresi', attestare ogni eventuale
interruzione o sospensione della frequenza, al fine di consentire
l'interruzione dei pagamenti.
In caso di rinunzia alla borsa di studio, il dottorando dovra'
darne comunicazione al Rettore ed al Coordinatore del Corso, con
almeno 30 giorni di preavviso.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo
nell'inizio dei corsi o per presentazione dell'attestato di frequenza
successivamente alla scadenza del predetto termine, la stessa verra'
cumulata con le rate successive.
Qualora venissero accertate irregolarita' comunque imputabili al
borsista, con provvedimento motivato verra' disposta la revoca della
borsa di studio con il conseguente recupero delle rate eventualmente
gia' corrisposte.

                               Art. 8.
Iscrizione ai Corsi di Dottorato
I cittadini stranieri o italiani residenti all'estero che
risultino vincitori della borsa di studio aggiuntiva dovranno
presentare domanda di immatricolazione, a pena di decadenza, entro il
termine perentorio di 10 giorni, che decorre dal giorno successivo a
quello della ricezione dell'invito, utilizzando esclusivamente la
procedura informatizzata, attivata previo accesso al sito internet di
Ateneo: www.unisa.it - servizi on line studenti - area utente di
ciascuno studente, ed utilizzo della coppia di codici ("nome utente"
e "password") ottenuti con la registrazione.
In particolare, dovranno:
1. collegarsi al sito internet di Ateneo: www.unisa.it;
selezionare
il link: servizi on line studenti e, successivamente,
dalla barra degli strumenti, selezionare: "Area Utente";
2. selezionare dal menu alla sinistra della pagina l'opzione:
"login": la procedura proporra' una maschera nella quale inserire la
predetta coppia di codici;
3. inseriti i codici, alla sinistra della nuova pagina, verra'
indicato un elenco completo di tutte le operazioni che e' possibile
effettuare: selezionare "immatricolazione" e compilare la relativa
domanda seguendo le istruzioni fornite dalla procedura;
4. terminato l'inserimento dei dati richiesti, stampare la
domanda di immatricolazione corredata dal bollettino di versamento
della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario,
personalizzato in base ai dati immessi in precedenza.
Il pagamento della predetta tassa universitaria dovra' essere
effettuato, a pena di decadenza dall'immatricolazione, entro il
termine perentorio di cui al comma 1 del presente articolo.
La domanda di immatricolazione dovra' essere presentata
personalmente o fatta pervenire all'Amministrazione Universitaria
unitamente alla seguente documentazione:
1) fotocopia del documento di riconoscimento debitamente
sottoscritta;
2) n. 2 fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5),
firmate a tergo;
3) le ricevute di versamento della predetta tassa universitari;
4) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi
dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti:
a): il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza;
b): il possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c): una adeguata conoscenza della lingua italiana.
Gli studenti portatori di handicap con invalidita' uguale o
superiore al 66% sono tenuti al rispetto della medesima procedura di
immatricolazione on line, dichiarando lo stato di studente portatore
di handicap.
I predetti sono tenuti al solo pagamento della Tassa Regionale per
il Diritto allo Studio Universitario, pari ad € 62,00, il cui
bollettino di pagamento interbancario "Freccia" sara' stampato
unitamente alla domanda di immatricolazione sulla quale dovra' essere
applicata una marca da bollo da € 14,62. Il pagamento dovra'
effettuarsi presso uno sportello della Banca di Roma o di un
qualsiasi altro Istituto Bancario. Al riguardo, si precisa che non
sono consentite altre modalita' di pagamento.
La domanda di immatricolazione dovra' essere presentata
personalmente o fatta pervenire all'Amministrazione Universitaria
unitamente alla seguente documentazione:
1. fotocopia del documento di riconoscimento debitamente
sottoscritta;
2. n. 2 fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5),
firmate a tergo;
3. la ricevuta di versamento della predetta tassa regionale.
Si informa, infine, che sulla domanda di immatricolazione e sul
relativo bollettino di versamento e' riportato il numero di matricola
assegnato a ciascuno studente.
Coloro che non avranno provveduto a trasmettere la prescritta
documentazione entro il summenzionato termine saranno considerati
rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci
saranno dichiarati decaduti.
I posti resisi vacanti saranno assegnati ad altri candidati
utilmente collocati nella graduatoria finale di merito.
In caso di rinunzia o decadenza degli aventi diritto alla borsa di
studio, l'Amministrazione Universitaria provvedera' a restituire a
coloro che subentrano la prima rata del contributo per l'accesso e la
frequenza eventualmente gia' versata.

                               Art. 9.
Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
 
----> Vedere a pag. 93 <----

                              Art. 10.
Obbligo di frequenza, differimento ed interruzioni
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i Corsi di Dottorato
di Ricerca e di compiere continuativamente attivita' formative di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a cio' destinate e
secondo le modalita' fissate dal Collegio dei Docenti.
I dottorandi possono compiere periodi di soggiorno all'estero
presso Universita' e/o Istituti di Ricerca; in tal caso l'importo
della borsa di studio e' aumentato nella misura di cui al precedente
articolo 7, comma 4.
Al termine di ciascun anno di Corso, il Collegio dei Docenti,
sulla base di una dettagliata relazione sull'attivita' di studio e di
ricerca svolta da ciascun dottorando, deliberera' l'ammissione
all'anno successivo e la conferma della borsa di studio ovvero
proporra' al Magnifico Rettore l'esclusione dal Corso.
Eventuali differimenti della data di inizio del corso o successive
interruzioni sono consentite soltanto ai dottorandi:
a) che si trovino nelle condizioni previste dal D. Lgs. 26 marzo
2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternita' e
della paternita';
b) che si assentino per malattia grave e prolungata, debitamente
comprovata da apposita certificazione medica.
Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento dei predetti
obblighi, il Collegio dei Docenti propone, con propria motivata
delibera, l'esclusione del dottorando dal Corso. In tal caso il
dottorando e' obbligato a restituire, per l'anno di riferimento,
tutte le rate eventualmente gia' riscosse.

                              Art. 11.
Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca
Il titolo di Dottore di Ricerca e' conferito a conclusione del
corso dal Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
Le Commissioni Giudicatrici saranno formate e nominate, per ogni
Corso di Dottorato di Ricerca, in conformita' al disposto degli artt.
12 e ss.del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.

                              Art. 12.
Incompatibilita' con altri Corsi di studio
Ai sensi dell'articolo 142 del R.D 31 agosto 1933, n. 1592,
l'iscrizione a Corsi di Dottorato di Ricerca e' incompatibile con la
contemporanea iscrizione ad altra Universita' o Istituto di
istruzione superiore, a diverse Facolta' o Scuole della stessa
Universita' o dello stesso Istituto di istruzione superiore, ed a
diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facolta' o Scuola.

                              Art. 13.
Copertura assicurativa
L'Universita' degli Studi di Salerno garantisce ai dottorandi, per
tutta la durata del Corso di Dottorato di Ricerca, la copertura
assicurativa per infortuni e responsabilita' civile durante ed in
occasione della frequenza di attivita' didattiche, durante ed in
occasione dell'espletamento di attivita' formative di studio, di
ricerca, di tirocinio, anche pratico, connesse al Corso di Dottorato
di Ricerca.
La copertura assicurativa e', altresi', garantita durante ed in
occasione di visite d'istruzione svolte al di fuori dei locali
dell'Ateneo nonche' durante ed in occasione di eventuali periodi di
soggiorno all'estero, purche' tali attivita' siano preventivamente
autorizzate dal Coordinatore del Corso.

                              Art. 14.
Pubblicita'
Il presente bando di concorso ed il fac-simile della domanda di
ammissione sono pubblicati nell'Albo Ufficiale di Ateneo e
consultabili nel sito Internet dell'Ateneo alla voce:
http://www.unisa.it/formazione_post_laurea/Dottorati_di_Ricerca/i
ndex.php
>

                              Art. 15.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196,
l'Universita' degli Studi di Salerno garantisce che il trattamento
dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dei candidati, con
particolare riferimento alla riservatezza, all'identita' personale e
al diritto alla protezione dei dati stessi.
Al riguardo, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196, tutti i dati personali forniti dai candidati
saranno trattati, nel rispetto delle modalita' di cui all'art. 11 del
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalita'
connesse e strumentali al presente bando di concorso ed all'eventuale
gestione del rapporto con l'Ateneo. In particolare, il trattamento
sara' effettuato con le seguenti modalita': informatizzato e
cartaceo. Il conferimento e' obbligatorio per l'espletamento della
procedura concorsuale di cui al presente bando di concorso e per
l'eventuale gestione della carriera accademica dello studente;
conseguentemente, l'eventuale rifiuto a fornire i dati non
consentira' lo svolgimento della predetta procedura concorsuale e la
gestione della carriera accademica. I dati potranno essere comunicati
a soggetti pubblici o privati, anche mediante inserimento nel sito
internet di Ateneo, per adempimenti imposti da disposizioni di legge;
a tal fine, il trattamento sara' curato da personale dell'Ateneo.
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dati personali nel rispetto dei seguenti principi: liceita',
necessita', pertinenza e non eccedenza.
Ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, i candidati hanno diritto di esercitare in ogni momento i
seguenti diritti: ottenere la conferma dell'esistenza o meno di
propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intelligibile; avere conoscenza dell'origine dei dati nonche' della
logica e delle finalita' su cui si basa il trattamento; ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati in violazione del codice nonche' l'aggiornamento, la
rettificazione o, se vi e' interesse, l'integrazione degli stessi;
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Titolare del trattamento dei dati e' l'Universita' degli Studi di
Salerno, in persona del Magnifico Rettore pro tempore, nella qualita'
di legale rappresentante dell'Ente.
Responsabile amministrativo del procedimento, secondo quanto
previsto dagli artt. 4 e ss. della L. 7 agosto 1990, n° 241, e
dall'art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e' il dott. Giovanni
SALZANO, - Ufficio Formazione Post-Laurea dell'Universita' degli
Studi di Salerno - via Ponte don Melillo, 84084 Fisciano (Sa) - tel.
089/966242, fax 089/966405, e-mail: gsalzano@unisa.it

                              Art. 16.
Norme finali
Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando,
si richiamano le disposizioni contenute nel D.P.R. 9 maggio 1994, n.
487, nell'art. 4 della L. 3 luglio 1998, n. 210, nel D.M. 30 aprile
1999, n. 224, nel Regolamento Didattico di Ateneo e nel Regolamento
di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.
 
Fisciano, 1° ottobre 2008
Il rettore: Pasquino

 

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