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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA' SPORTIVE
Bando per la presentazione di progetti di azioni in favore dei
giovani, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 21 giugno
2007.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.11 del 8/2/2008 |
Ente: | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA' SPORTIVE |
Località: | - |
Codice atto: | 08E01096 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 30/4/2008 |
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Art. 1.
Oggetto del bando
1. Con il presente bando si intende dare attuazione a programmi
di azioni a rilevanza nazionale volti a promuovere presso i giovani
la cultura della legalita' e il dialogo interculturale, a favorire
l'inserimento nella vita sociale anche attraverso interventi volti a
incentivare i consumi meritori, la mobilita' territoriale e il
turismo.
2. A tal fine il dipartimento per le politiche giovanili e le
attivita' sportive (di seguito dipartimento) provvede a selezionare,
sulla base dei criteri e delle modalita' di seguito riportate, i
progetti che maggiormente perseguono gli obiettivi proposti.
Art. 2.
Obiettivi e dimensione dei progetti
1. Costituiscono oggetto del presente avviso i progetti
riferibili ai seguenti ambiti:
a) rispetto della legalita' e promozione della cittadinanza
attiva: si tratta di progetti volti a promuovere l'affermazione della
cultura della legalita' e la diffusione di una pratica della
cittadinanza attiva, anche con riferimento al concetto di
sostenibilita' ambientale;
b) promozione del dialogo interculturale: si tratta di progetti
destinati a promuovere una idea della societa' multiculturale come
occasione di arricchimento e di creativita';
c) creazione e sviluppo di luoghi di incontro e di
socializzazione: si tratta di progetti destinati ad agevolare il
rinvenimento di spazi destinati ai giovani, al di fuori della
famiglia e della scuola, per migliorare la capacita' relazionale di
ciascuno, l'attitudine allo scambio culturale e la formazione
extracurriculare;
d) incentivazione dei consumi meritori: si tratta di progetti
destinati a favorire l'accesso a beni e servizi necessari per una
effettiva formazione personale e professionale dei giovani e a
favorire l'inclusione sociale, anche attraverso il superamento delle
diseguaglianze nella conoscenza e nell'uso delle nuove tecnologie
informatiche;
e) mobilita' territoriale e turismo giovanile: si tratta di
progetti destinati a favorire la mobilita' dei giovani sul
territorio, anche per ragioni connesse alla formazione e alla
professione nonche' il turismo inteso come investimento a fini di una
effettiva crescita culturale dei giovani.
2. Sono considerati di rilevanza nazionale i progetti che
esplichino i loro effetti sul territorio di almeno sei regioni.
Art. 3.
Destinatari dei progetti
1. I progetti devono essere attuati sul territorio nazionale e
rivolti a favore dei giovani, cittadini italiani o stranieri, di eta'
compresa tra i 15 e i 30 anni.
Art. 4.
Risorse programmate
1. L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al
presente avviso e' di euro 19.000.000, a valere sulle risorse
assegnate al fondo per le politiche giovanili di cui all'art. 19,
comma 2, della legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. Ciascun progetto e' finanziabile nella misura massima del 70%
del suo costo complessivo. La partecipazione assicurata dal
proponente, anche con risorse provenienti dagli altri soggetti
attuatori e partner, non puo' pertanto essere inferiore al 30% del
costo complessivo del progetto; in tale quota di cofinanziamento
possono essere comprese risorse in natura (es. personale, sedi,
attrezzature) valorizzate, ai prezzi di mercato, per non piu' del 20%
del costo complessivo del progetto. In ogni caso nessun progetto
potra' essere finanziato per un importo superiore a 500.000 euro.
Art. 5.
Proponenti, attuatori e forme di partenariato
1. Possono presentare progetti soggetti privati costituiti da
almeno tre anni e senza scopo di lucro.
2. Il proponente deve indicare nel progetto se intende procedere
direttamente all'attuazione del progetto oppure affidarla, in tutto o
in parte, ad uno o piu' soggetti attuatori, indicando
dettagliatamente il riparto di compiti. I requisiti dell'assenza
dello scopo di lucro e della costituzione da oltre tre anni devono
essere posseduti da tutti i soggetti privati indicati come attuatori.
In ogni caso il proponente e' responsabile verso il dipartimento
della attuazione del progetto presentato.
3. Possono essere altresi' indicate nel progetto eventuali forme
di partenariato con altri soggetti pubblici o privati, che apportino
risorse al progetto, sulla base di accordi da allegare alla domanda
di cui all'art. 7.
4. Ciascun proponente puo' presentare un solo progetto.
Art. 6.
Durata dei progetti
1. Ai fini del presente bando sono ammessi alla valutazione
progetti della durata di un anno. Possono essere altresi' presentati
progetti pluriennali, fermo restando che il finanziamento a carico
del dipartimento e la rendicontazione si limitano ad una annualita'.
Art. 7.
Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti
1. I progetti devono essere corredati da:
a) domanda, firmata dal legale rappresentante del soggetto
proponente ed accompagnata, a pena di inammissibilita', dalla
fotocopia del documento di identita';
b) copia dello statuto e atto costitutivo del proponente e
degli eventuali soggetti attuatori;
c) formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal
legale rappresentante del soggetto proponente (allegato 1);
d) relazione illustrativa del progetto nella quale sono
descritti:
contesto e giustificazione del progetto;
strategia e obiettivi;
risultati attesi e attivita' previste;
numero e caratteristiche dei destinatari;
indicazione dei soggetti pubblici e privati eventualmente
coinvolti nel progetto e modalita' di collegamento tra i diversi
attori dell'intervento, definite e attestate da appositi accordi;
natura, caratteristiche ed esperienze del soggetto
proponente, nonche' del o dei soggetti attuatori se diversi dal
proponente, con riguardo alle attivita' oggetto del progetto;
modalita' di esecuzione;
modalita' di valutazione in itinere e di verifica finale;
e) piano finanziario, compilato analiticamente e suddiviso
nelle categorie di spesa indicate al successivo art. 11;
f) indicazione delle risorse umane e strumentali poste a
disposizione del progetto, e curricula vitae, in formato europeo, del
responsabile del progetto e dei referenti dei soggetti attuatori
eventualmente coinvolti;
g) autocertificazione in ordine alla sussistenza di risorse
proprie in misura pari ad almeno il 30% del costo complessivo del
progetto.
Art. 8.
Requisiti di ammissibilita'
1. Non sono ammissibili i progetti:
a) che non sono corredati dalla documentazione di cui
all'art. 7;
b) che non hanno le caratteristiche di rilevanza nazionale
indicate all'art. 2, comma 2;
c) che prevedono costi in percentuale superiori ai massimali di
cui all'art. 11;
d) che siano finalizzati in modo esclusivo o prevalente ad
attivita' di studio e di ricerca;
e) inviati o consegnati al dipartimento oltre i termini
previsti dal presente bando.
Art. 9.
Assistenza tecnica per la definizione delle domande
1. Per avere informazioni sul presente avviso e sulle procedure
di presentazione dei progetti, i soggetti interessati potranno
contattare il dipartimento all'indirizzo di posta elettronica:
bandogiovani@governo.it Laddove i quesiti siano di interesse
generale, le relative risposte saranno pubblicate come FAQ (domande
frequenti) nel sito www.pogas.it
> 2. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente bando
sono rese disponibili sullo stesso sito www.pogas.it note tecniche
esplicative per la compilazione del formulario.
Art. 10.
Valutazione dei progetti
1. La valutazione dei progetti e' effettuata da apposita
commissione nominata dal responsabile del dipartimento.
2. La commissione provvede alla valutazione dei progetti sulla
base dei seguenti criteri:
a) esperienza e capacita' del proponente e dei soggetti
attuatori, anche in relazione ai risultati conseguiti e alle
competenze impiegate nel progetto;
b) forme e livello di partecipazione al progetto di altri
soggetti operanti nel settore e di partner pubblici, e capacita' di
collegamento in rete, anche con altri programmi analoghi;
c) dimensione territoriale dell'intervento e capacita' di
coinvolgimento di una utenza dei possibili destinatari notevolmente
estesa;
d) rilevanza del progetto, anche in relazione all'assenza o
carenza sul territorio di strutture pubbliche o private in grado di
produrre analoghe azioni o servizi;
e) qualita' delle metodologie impiegate, innovativita',
trasferibilita';
f) efficiente ed efficace impiego delle risorse, grado di
fattibilita' del progetto e capacita' dei suoi effetti di durare nel
tempo.
3. La commissione, nella valutazione dei progetti, assegna un
punteggio cosi' ripartito:
a) competenze e capacita' organizzativa - punti da 0 a 20;
b) rilevanza, dimensione ed efficacia dell'intervento proposto
- punti da 0 a 40;
c) elementi di qualita' del progetto, anche con riferimento
alle metodologie impiegate, alla capacita' di collaborazione in rete,
al grado di innovativita' - punti da 0 a 20;
d) risorse impiegate e grado di efficienza del progetto - punti
da 0 a 20.
Art. 11.
Costi ammissibili
1. Per essere considerati ammissibili, i costi devono essere:
a) necessari per l'attuazione del progetto;
b) previsti nel piano finanziario presentato;
c) generati durante la durata del progetto, come definita
all'art. 6;
d) effettivamente sostenuti e registrati nella contabilita' dei
soggetti attuatori;
e) identificabili, controllabili e attestati da documenti
giustificativi originali.
2. Sono ammissibili i seguenti costi:
a) i costi del personale, ivi comprese eventuali spese di
viaggio e di soggiorno (tale voce non puo' superare il 35% del costo
complessivo del progetto);
b) le spese per l'acquisto dei servizi e delle forniture
necessari all'espletamento delle attivita' progettuali;
c) altri costi che derivano direttamente dalle esigenze di
realizzazione del progetto quali, a titolo esemplificativo,
diffusione di informazioni, realizzazione di materiale informativo,
come brochure, pubblicazioni;
d) spese generali, nel limite del 4% del costo complessivo del
progetto.
3. Il finanziamento non puo' essere finalizzato all'acquisto o
costruzione di infrastrutture fisiche immobiliari, fatta eccezione
per gli eventuali adeguamenti fisici necessari alla realizzazione del
progetto.
4. Con apposita convenzione da stipulare tra il dipartimento e il
soggetto proponente saranno disciplinati gli obblighi tra le parti e
gli oneri reciproci, nonche' le modalita' di monitoraggio del
progetto e di rendicontazione delle spese.
5. Alla firma della convenzione viene erogato un anticipo sul
contributo non superiore al 10%. L'ulteriore erogazione avviene in
due distinti momenti: a seguito di una verifica intermedia, e al
termine del progetto, previa verifica della rendicontazione
finanziaria e della relazione sull'attivita' svolta. Il dipartimento
si riserva di revocare in tutto o in parte il contributo in caso di
inadempienze gravi e di omessa o incompleta rendicontazione.
Art. 12.
Modalita' e termini di presentazione della domanda
1. I soggetti interessati alla presentazione dei progetti
dovranno inoltrare una domanda sulla base delle indicazioni contenute
nel presente bando e nel formulario allegato.
2. Le buste contenenti i progetti (un originale e 2 copie) con
indicazione del riferimento «Progetti di azioni in favore dei
giovani», con la dicitura «non aprire», dovranno pervenire al
dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive, via
della Mercede n. 9 - 00187 Roma, entro il 30 aprile 2008.
3. Le domande possono essere spedite con raccomandata a/r, nel
qual caso fa fede il timbro postale di spedizione. La consegna a mano
potra' effettuarsi dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 14
presso il dipartimento per le politiche giovanili e le attivita'
sportive, via della Mercede n. 9, piano quinto.
Roma, 23 gennaio 2008
Il responsabile del dipartimento: Giovanni Marino
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