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UNIVERSITA' "LA SAPIENZA" DI ROMA

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di ventuno
posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.35 del 5/5/2000
Ente:UNIVERSITA' "LA SAPIENZA" DI ROMA
Località:Roma  (RM)
Codice atto:000E3615
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:21
Scadenza:4/6/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'universita' degli studi di Roma "La
Sapienza";
Visto il decreto legge luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 concernente lo statuto degli
impiegati civili dello Stato e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 contenente norme di esecuzione del testo unico;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, in particolare gli artt. 2
e 4, concernenti le dichiarazioni sostitutive e dell'atto di
notorieta';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, concernente il riordino della docenza universitaria;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370 concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223 concernente disposizioni di regolamento anagrafico della
popolazione residente;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, riordinativa dei settori
scientifico disciplinari;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente la parita' e
le pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per
il trattamento sul lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernente i diritti
delle persone portatrici di handicap;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni concernente la razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e reversione
della disciplina in materia di pubblico impiego;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 recanti interventi
correttivi di finanza pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174 recante norme dell'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e
6 maggio 1994 relativi all'individuazione dei settori scientifico -
disciplinari ai sensi dell'art. 14 della legge 341/1990;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, modificato con decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693 recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni;.
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 convertito in legge
21 giugno 1995, n. 236 e modificazioni successive, ed in particolare
l'art. 9 relativo alla ricusazione dei componenti le commissioni
giudicatrici;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente il trattamento dei dati
personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 concernente lo snellimento
dell'attivita' amministrativa:
Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 1997 concernente la
rideterminazione dei settori scientifico - disciplinari;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 che trasferisce alle
Universita' le competenze ad espletare le procedure per la copertura
dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari,
associati e ricercatori e che reca norme per il reclutamento di tale
personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 concernente l'esenzione
dell'imposta di bollo sui documenti;
Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1999 concernente la
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e le affinita';
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 concernente le
disposizioni in materia di Universita' e di ricerca scientifica e
tecnologica;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000);
Viste le deliberazioni dei consigli delle facolta' economia
(16 dicembre 1999 - 18 gennaio 2000 - 14 marzo 2000), di farmacia (19
ottobre 1999 - 14 - 17 marzo 2000), di ingegneria (consiglio di
facolta' 6 aprile 2000), di medicina e chirurgia (14 luglio 1999 - 2
febbraio 2000 - 24 febbraio 2000), scienze matematiche, fisiche e
naturali (27 marzo 2000) relative alla copertura mediante procedura
di valutazione comparativa per posti di professore universitario di
seconda fascia e le esigenze didattico-scientifiche rappresentate
nelle stesse;
Accertata la disponibilita' economica d'ateneo:
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Indizione di procedura
 
E' indetta la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di ventuno posti di professore universitario di ruolo di
seconda fascia, presso le facolta' e per i settori scientifico -
disciplinari sotto indicati:
 
Facolta' di economia
 
Sede di Latina
N07X - Diritto del lavoro, posti n. 1;
N14X - Diritto internazionale, posti n. 1.
 
Facolta' farmacia
 
A01D - Matematiche complementari, posti n. 1;
E04A - Fisiologia generale, posti n. 1;
E09A - Anatomia umana, posti n. 1.
 
Facolta' di ingegneria
 
A04A - Analisi numerica, posti n. 1;
K0lX - Elettronica, posti n. 1;
K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni, posti n. 1.
 
I Facolta' di medicina e chirurgia
 
F04A - Patologia generale - DU fuori sede, posti n. 1;
F04B - Patologia clinica - DU fuori sede, posti n. 1;
F06A - Anatomia patologica, posti n. 1;
F06B - Neuropatologia - DU fuori sede, posti n. 1;
F07A - Medicina interna - DU sede Latina (ass/01), posti n. 1;
F07A - Medicina interna - DU sede di Latina (ass/02),
posti n. 1;
F07I - Malattie infettive - DU sede di Latina, posti n. 1;
F08A - Chirurgia generale - DU sede di Latina (ass/03),
posti n. 1;
F08A - Chirurgia generale - DU sede di Latina (ass/04),
posti n. 1;
F19A - Pediatria generale e specialistica - DU fuori sede,
posti n. 1.
 
II Facolta' di medicina e chirurgia
 
F11B - neurologia, posti n. 1;
 
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
 
C03X - chimica generale ed inorganica, posti n. 1;
E02B - anatomia comparata e citologica, posti n. 1.
Nell'allegato A, che e' parte integrante del presente decreto,
sono indicate per ciascuna procedura la tipologia di impegno
didattico e scientifico richiesto nonche', laddove indicati, il
numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare ai fini
della valutazione.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1
e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al
titolo di studio posseduti dai candidati.
Non possono partecipare alle valutazioni comparative:
coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso la pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale ai sensi dell'art. 127 lettera d) del testo unico citato
nelle premesse;
i professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia
per l'accesso a posti del livello inferiore o del medesimo livello
dello stesso settore scientifico disciplinare o di settori affini per
la quale e' indetta la procedura di concorso;
coloro che abbiano presentato domande complessivamente per un
numero di valutazioni comparative superiore a cinque presso le varie
sedi universitarie e per le diverse qualifiche, nell'arco di un anno
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
della prima valutazione comparativa prescelta.
Non si terra' conto delle rinunce inviate oltre la data di
scadenza dei bandi.
I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande. I candidati sono
ammessi con riserva alla procedura di valutazione comparativa.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con decreto
rettorale motivato, l'esclusione dalla procedura stessa per difetto
dei requisiti nella domanda o per l'invio fuori termine della domanda
stessa.
Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 3.
 
Domande di ammissione - termine e modalita'
 
La domanda di ammissione alla procedura, redatta in lingua
italiana ed in carta semplice, secondo i modelli allegati al presente
decreto (allegato B per i cittadini italiani, C per i cittadini
stranieri), che vengono forniti anche per via telematica
(www.uniromal .it/amm/personale/home.html), datata e sottoscritta
dall'interessato, dovra' essere inviata in un unico plico, contenente
domanda, curriculum, titoli e pubblicazioni, a mezzo raccomandata
a.r. al Rettore di questa universita' - rip. II uff. concorsi, p.le
Aldo Moro, 5 - 00185 Roma entro il termine perentorio di giorni
trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale
"Concorsi ed esami" - della Repubblica italiana.
A tal fine fara' fede il timbro e la data dell'ufficio postale
accettante.
In alternativa la domanda potra' essere consegnata a mano,
presentata a parte fuori dal plico, insieme al plico chiuso
contenente curriculum, titoli e pubblicazioni, entro il suddetto
termine presso l'Ufficio concorsi, palazzo dei Servizi generali,
scala C, IV piano - dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10 alle ore 13;
fara' fede la ricevuta rilasciata dall'ufficio sopra citato.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza e' posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il candidato che intenda partecipare a piu' valutazioni
comparative deve presentare distinte domande con relativi titoli e
pubblicazioni. Qualora il candidato con una singola istanza richieda
la partecipazione a piu' procedure, sara' ammesso a quella indicata
per prima nella domanda stessa.
Sul plico il candidato dovra' indicare con precisione, oltre
all'indirizzo, nome, cognome, il proprio recapito e la valutazione
comparativa a cui intende partecipare ("professore associato",
facolta', sigla, titolo del settore scientifico-disciplinare ed
eventuale codice identificativo della procedura).
Nella domanda il candidato dovra' chiaramente indicare:
il proprio cognome e nome;
data, luogo di nascita e residenza;
codice di identificazione personale (codice fiscale);
la valutazione comparativa alla quale intende partecipare
(estremi del bando, facolta', sigla, titolo del settore scientifico
disciplinare ed eventuale codice identificativo della procedura).
Il candidato dovra' inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita':
l) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini
dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) se cittadino italiano di essere iscritto nelle liste
elettorali. precisandone il comune ed indicando eventualmente i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime; se cittadino straniero di godere dei diritti civili e
politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi
del mancato godimento;
3) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze
(anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo
carico;
4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari
(per i cittadini italiani);
5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127 lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
6) di non essere professore universitario di ruolo di prima e
di seconda fascia inquadrato nello stesso settore
scientifico-disciplinare per il quale presenta la domanda o in uno
dei settori affini;
7) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998, n. 390, in base al quale ogni candidato, a pena di esclusione,
puo' partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni
comparative non superiore a cinque presso le varie sedi universitarie
e per le diverse qualifiche nell'arco di un anno dalla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande alla prima
valutazione comparativa prescelta;
8) se cittadino straniero di avere una adeguata conoscenza
della lingua italiana.
Il candidato riconosciuto portatore di handicap deve specificare
nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Nella domanda deve essere indicato, inoltre, il domicilio eletto
ai fini della procedura di valutazione comparativa, nonche' un
recapito telefonico, numero di fax o di posta elettronica. Ogni
eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata
all'ufficio cui e' stata indirizzata la domanda di partecipazione.
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per
l'irreperibilita' del destinatario o per la dispersione di
comunicazioni dovuta ad inesatta indicazione del recapito da parte
del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici, o comunque, imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Il candidato deve allegare a ciascuna domanda:
1) curriculum della propria attivita' scientifica e didattica,
nonche' il curriculum dell'attivita' clinico-assistenziale per i
settori scientifico-disciplinari per il quale e' richiesto (in
duplice copia e debitamente sottoscritti);
2) documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione
comparativa e relativo elenco (in duplice copia e debitamente
sottoscritto);
3) elenco delle pubblicazioni (in duplice copia e debitamente
sottoscritto);
4) la fotocopia del codice fiscale e di un documento di
identita'.
I documenti e i titoli (prodotti in carta semplice) possono
essere presentati in originale, in copia autenticata ovvero in copia
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta', ai sensi dell' art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
Non e' consentito il riferimento a titoli, a documenti e a
pubblicazioni presentate presso questa od altra amministrazione per
partecipazione a valutazioni comparative diverse.
I certificati attestanti i titoli rilasciate dalle competenti
autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere
conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono
altresi' essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari
italiane.
Ai titoli redatti in lingua straniera (diversa dal francese,
inglese, tedesco, spagnolo) deve essere allegata una traduzione in
lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana
ovvero da un traduttore ufficiale.
Tutte le modalita' di autocertificazione fin qui previste si
applicano indistintamente ai cittadini italiani ed ai cittadini
dell'Unione europea (art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998) secondo l'allegato D.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia, secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi
in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle autocertificazioni
delle dichiarazioni sostitutive; in caso di falsa dichiarazione sono
applicabili le disposizioni previste dall'art. 26 della legge 15/1968
e dagli artt. 483, 485 e 486 del codice penale.

                               Art. 4.
 
Pubblicazioni
 
Le pubblicazioni che il candidato intende presentare ai fini
della valutazione comparativa (in numero non superiore a quello
eventualmente indicato nell'allegato A) devono essere inviate mezzo
raccomanda a/r in un unico plico contenete le pubblicazioni, la
domanda ed i titoli allegati.
Nel caso della consegna a mano la domanda deve essere presentata
a parte, mentre il curriculum, i titoli e le pubblicazioni devono
essere in un plico chiuso, sul quale dovra' essere indicato, come
gia' precisato nell'art. 3 del bando, l'indirizzo, nome, cognome, il
proprio recapito e la valutazione comparativa a cui intende
partecipare ("professore associato", facolta', sigla, titolo del
settore scientifico-disciplinare ed eventuale codice identificativo
della procedura).
Le pubblicazioni possono essere presentate in originale, in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata autentica mediante
dichiarazione sostituiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 403/1998.
Per le pubblicazioni stampate in Italia debbono essere adempiuti
gli obblighi previsti dall' art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 di seguito riportato:
"Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni
qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla
Prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed
un esemplare alla locale Procura della Repubblica".
L'assolvimento di tale obbligo deve essere certificato da idonea
documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito,
oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria
responsabilita', ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Per le pubblicazioni stampate all' estero deve risultare la data
e il luogo della pubblicazione.
Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine
e se, diversa da quelle sotto indicate, tradotte in una delle
seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I
testi tradotti devono essere presentati, unitamente agli originali,
in copia dattiloscritta resa conforme all'originale secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.
Tuttavia per le procedure di valutazione comparativa riguardanti
materie linguistiche e' ammessa la presentazione di pubblicazioni
compilate nella lingua o in una delle lingue per le quali e' bandita
la procedura, anche se diverse da quelle indicate nel comma
precedente.
I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati
come titoli utili, solo ove sia possibile scindere ed individuare
l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili a favore
del candidato, per la parte che lo riguarda.
E' facolta' del candidato inviare copia delle pubblicazioni ai
membri della Commissione giudicatrice non prima tuttavia della
scadenza dei termini della pubblicizzazione dei criteri di massima
adottati, di cui al primo comma dell'art. 6 del presente decreto.

                               Art. 5.
 
Costituzione delle commissioni giudicatrici
 
Le commissioni giudicatrici sono costituite mediante designazione
di un componente da parte del Consiglio della facolta' che ha
richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti non in
servizio presso questo Ateneo, facenti parte dello stesso settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando o settori affini, secondo
le modalita' indicate all'art. 2 della legge 3 luglio 1998 n. 210 e
all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998 n. 390.
Le commissioni sono nominate con decreto rettorale, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale "Concorsi ed esami" - e consultabile anche per via
telematica.
Dalla data di pubblicazione di suddetto decreto decorre il
termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore,
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari. Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento
della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni.

                               Art. 6.
 
Adempimenti delle commissioni giudicatrici
 
Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li
consegnano al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la
pubblicita' all'Albo del rettorato, presso la sede ufficio concorsi e
nomine, e della facolta' che ha richiesto il bando, nonche' per via
telematica.
I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della
prosecuzione dei lavori della commissione.
Le commissioni giudicatrici procedono alla valutazione
comparativa secondo le norme indicate nel citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 390/1998. A tal fine esse valutano in
primo luogo il curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche
presentati da ciascun candidato.
Per valutare il curriculum e le pubblicazioni scientifiche dei
candidati, le commissioni possono utilizzare i seguenti criteri:
a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente
determinato, nei lavori in collaborazione;
c) congruenza della attivita' del candidato con le discipline
ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e'
bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
e) continuita' temporale della produzione scientifica anche in
relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
Le commissioni giudicatrici possono, nel valutare il curriculum e
le pubblicazioni scientifiche dei candidati, far ricorso, ove
possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico
internazionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente
nelle valutazioni comparative:
a) l'attivita' didattica svolta, nonche' l'attivita'
clinico-assistenziale per i settori scientifico disciplinari per il
quale e' richiesto;
b) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca
italiani e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di
studio finalizzate ad attivita' di ricerca;
e) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e
scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche la procedura prevede lo svolgimento delle seguenti
prove:
1) una discussione sui titoli scientifici presentati;
2) una prova didattica.
Le prove sono pubbliche.
Il diario delle prove, con l'indicazione della sede d'esame in
cui le medesime avranno luogo, sara' notificato agli interessati
tramite lettera raccomandata a/r non meno di venti giorni prima dello
svolgimento delle prove stesse.
Non saranno prese in considerazione le rinunce pervenute dopo
l'espletamento di dette prove.
La mancata presentazione di un candidato alla prova didattica e'
considerata esplicita e definitiva manifestazione della volonta' di
rinunciare alla valutazione comparativa.
Per sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti
esclusivamente di un valido documento di riconoscimento.
Al termine di ogni singola prova la commissione formula la
propria valutazione (singola e collegiale) che deve essere
immediatamente verbalizzata.
Conclusi i lavori la commissione, previa valutazione comparativa,
con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti,
dichiara i nominativi di non piu' di tre idonei per ciascun posto
bandito, come previsto dal comma 2 dell'art. 5 della legge 210/1998.
Le commissioni giudicatrici devono concludere i lavori entro sei
mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il
rettore puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro
mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed
eccezionali motivi segnalati dal Presidente della commissione. Nel
caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il
rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la
sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del
ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione
dei lavori.

                               Art. 7.
 
Accertamento della regolarita' degli atti
 
Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al responsabile del
procedimento gli atti concorsuali (costituiti dai verbali delle
singole riunioni, dai giudizi individuali e collegiali e dalla
relazione riassuntiva dei lavori) in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di
chiusura.
Il rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati mediante affissione del provvedimento all'albo ufficiale
del rettorato nonche' pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e per via
tele-matica.
Qualora riscontri vizi di forma il rettore rinvia, entro il
predetto termine, con provvedimento motivato, gli atti alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendo il nuovo termine di
consegna.
Gli atti della valutazione comparativa, approvati con decreto
rettorale, vengono trasmessi ai competenti organi accademici per i
successivi adempimenti.
Il rettore comunica al Ministero, per le finalita' di cui sopra,
i dati relativi alla conclusione delle procedure di valutazione
comparativa, nonche' i nominativi dei candidati idonei e di quelli
nominati in ruolo, Il Ministero a tale scopo costituisce apposito
albo consultabile per via telematica.
La relazione formulata dalla commissione giudicatrice, con
annessi i giudizi individuali e collegiali, e' pubblicata nel
"Bollettino ufficiale" del Ministero dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e resa pubblica anche per via telematica.

                               Art. 8.
 
Adempimenti della facolta'
 
Il Consiglio di facolta', che ha richiesto il bando, entro
sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della
regolarita' degli atti (sulla base dei giudizi espressi dalla
commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze
didattico-scientifiche), puo' proporre, con motivata delibera, la
nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero puo' decidere,
a maggioranza degli aventi diritto al voto, di non procedere alla
chiamata specificando i motivi di difformita', in relazione alle
proprie esigenze didattico-scientifiche rispetto a quanto deliberato
dalla commissione giudicatrice.

                               Art. 9.
 
Nomina in ruolo
 
L'idoneo prescelto dalla facolta' sara' invitato, a mezzo
raccomandata a/r, entro trenta giorni dalla ricezione dell'invito a
presentare, pena decadenza dal diritto alla nomina, la documentazione
di rito secondo la vigente normativa.
La nomina in ruolo dei vincitori e' disposta con decreto
rettorale a decorre dal 1o novembre successivo alla data del
provvedimento di accertamento della regolarita' degli atti. Ad essi
spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge
in vigore.
In caso di rinuncia il docente nominato perde il titolo alla
nomina in ruolo anche da parte di altri atenei.
Il docente nominato che non assuma servizio senza giustificato
motivo entro il termine stabilito decade dalla nomina. Qualora assuma
servizio in ritardo, per giustificato motivo, gli effetti economici
decorrono dal giorno di presa servizio.
I candidati risultati idonei, che non siano stati nominati, entro
i termini, possono essere nominati in ruolo entro un triennio
decorrente dalla data del decreto di accertamento della regolarita'
degli atti, a seguito di chiamate da parte di altre Universita' che
non hanno emanato il bando per la copertura del relativo posto.

                              Art. 10.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno trattati per le finalita' di gestione
della procedura di valutazione comparativa, dell'eventuale
procedimento di nomina in ruolo e per la gestione del nuovo rapporto
di lavoro.

                              Art. 11.
 
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
 
I candidati dovranno richiedere la restituzione, con spese di
corriere a loro carico, della documentazione presentata (titoli,
documenti e pubblicazioni) dandone preavviso almeno dieci giorni
prima, entro tre mesi dal decreto di accertamento della regolarita'
degli atti.
Tale restituzione sara' effettuata salvo eventuale contenzioso in
atto.
Decorso tale termine, l'Universita' disporra' della
documentazione secondo le proprie esigenze, senza alcuna
responsabilita' in merito alla conservazione del materiale.
L'amministrazione non risponde della restituzione delle copie dei
titoli e delle pubblicazioni eventualmente spedite ai componenti
delle commissioni.

                              Art. 12.
 
Disposizioni finali
 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, la vigente normativa
universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella
pubblica amministrazione.
Il presente bando di valutazione comparativa sara' acquisito agli
atti ed inoltrato al Ministero della giustizia per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale "Concorsi ed esami" - e reso disponibile anche per via
telematica.
Roma, 10 aprile 2000
Il rettore

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