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UNIVERSITA' DI CATANIA
Concorso per il conferimento di novantasei borse di studio
finalizzate all'incentivazione e la razionalizzazione della
frequenza universitaria a favore degli studenti immatricolati per
la prima volta per l'A.A. 2008-2009.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.62 del 8/8/2008 |
Ente: | UNIVERSITA' DI CATANIA |
Località: | Catania (CT) |
Codice atto: | 08E07030 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 31/10/2008 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto lo Statuto d'Ateneo;
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante «Norme sul diritto
agli studi universitari»;
Visto l'art. 17 della predetta legge che prevede l'erogazione di
borse di studio finalizzate all'incentivazione e alla
razionalizzazione della frequenza universitaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
aprile 2001;
Visto il decreto ministeriale n. 189 del 6 giugno 1997 e
successivo n. 136 del 20 settembre 2001;
Vista la delibera del Senato accademico del 20 giugno 2008 con la
quale e' stata approvata l'attribuzione di novantasei borse di studio
e la relativa ripartizione tra le Facolta' istituite presso questo
Ateneo;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 23 giugno
2008 che, tra l'altro, determina lo stanziamento di euro 297.479,04
per il finanziamento di dette borse;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'anno accademico 2008-2009, in attuazione dell'art. 17
della legge n. 390/1991, e' indetto un concorso per l'attribuzione di
novantasei borse di studio finalizzate alla incentivazione ed alla
razionalizzazione della frequenza universitaria, di cui n. 72
previste per le lauree, lauree specialistiche a ciclo unico e
magistrali e n. 24 previste per le lauree specialistiche;
2. L'importo annuale massimo della borsa di studio e' fissato in
euro 3.098,74 per gli studenti fuori sede, in euro 2.261,04 per gli
studenti pendolari e in euro 1.549,37 per gli studenti in sede e tale
rimarra', in caso di conferme delle borse, per tutti gli anni
successivi;
3. Per «fuori sede» si intendono gli studenti che all'evidenza
anagrafica risultino residenti, da almeno tre mesi dalla data di
pubblicazione del bando, in comune diverso dalla sede universitaria
(Catania o eventuali sedi decentrate) e che per raggiungere detta
sede debbano impiegare oltre un'ora avvalendosi di mezzi pubblici di
trasporto; per studenti «pendolari» si intendono gli studenti che
all'evidenza anagrafica risultino residenti, da almeno tre mesi dalla
data di pubblicazione del bando, in comune diverso dalla sede
universitaria (Catania o eventuali sedi decentrate) e che per
raggiungere detta sede debbano impiegare piu' di 30 e meno di 60
minuti avvalendosi di mezzi pubblici di trasporto; per studenti «in
sede» tutti gli altri.
4. Per la determinazione della posizione di studente «fuori sede»
«pendolare» e «in sede» sara' adottata la tabella predisposta
dall'E.R.S.U., per l'a.a. 2008-2009, per l'erogazione delle borse di
studio di cui all'art. 8 della legge n. 390/1991.
5. Dette borse, rinnovabili per un numero di anni pari alla durata
legale del corso di studio piu' uno (piu' due per gli studenti
portatori di handicap con invalidita' pari o superiore a 66%), con il
medesimo importo fissato per l'a.a. 2008-2009, sono ripartite alle
facoltadell'Universita' di Catania come segue:
----> Vedere elenco a pag. 38 <----
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Possono partecipare al concorso per l'assegnazione delle borse
di studio gli studenti italiani in possesso dei seguenti requisiti:
A. Immatricolati, per la prima volta all'Universita' degli studi
di Catania, per l'anno accademico 2008-2009 a corsi di laurea o di
laurea specialistica a ciclo unico e magistrale ad una delle Facolta'
di cui al precedente art. 1, comma 5 (prima colonna) in possesso del
diploma di maturita' conseguito, con la votazione non inferiore a
90/100, da non oltre due anni scolastici; a tal fine non viene
computato il periodo inerente al servizio militare o civile
eventualmente gia' prestato;
B. Iscritti, per la prima volta all'Universita' degli studi di
Catania, per l'anno accademico 2008-2009 a corsi di laurea
specialistica ad una delle Facolta' di cui al precedente art. 1,
comma 5 (seconda colonna) in possesso della laurea conseguita ai
sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 e che abbiano ottenuto il
riconoscimento di almeno 150 crediti formativi (Art. 4, comma 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. del 9 aprile
2001).
Sono esclusi gli immatricolati a corsi di laurea specialistica in
possesso di titolo conseguito in regime di vecchio ordinamento.
Per entrambi le posizioni di cui ai suddetti punti A e B:
condizione economica del nucleo familiare convenzionale definita
come segue: I.C.E. non superiore a euro 23.000,00;
aver prodotto all'atto dell'iscrizione l'autocertificazione
contenente i dati sulla condizione economica del nucleo familiare
convenzionale;
Per la formulazione dell'I.C.E. si rimanda alle norme relative
alla determinazione delle tasse e contributi universitari per l'a.a.
2008-2009;
2. Possono partecipare al concorso anche gli studenti apolidi e
rifugiati politici riconosciuti tali dalle competenti autorita'
statali; gli studenti cittadini dei Paesi membri della Unione
Europea; gli studenti stranieri di Paesi con i quali esistono
trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di
reciprocita': Norvegia, Irlanda, Liechtenstein, Slovenia, Bosnia e
Grecia purche' in possesso dei requisiti richiesti per i cittadini
italiani.
Art. 3.
Criteri di formazione delle graduatorie
1. Le borse di studio di cui al presente bando sono conferite a
coloro che ne acquisiscono il diritto in base al posto ottenuto nelle
graduatorie (distinte per corsi di laurea, laurea specialistica a
ciclo unico e magistrale dagli altri corsi di laurea specialistica)
delle singole Facolta' indicate nell'art.1 comma 5, formulate da
un'unica commissione esaminatrice, composta da tre membri designati
dal Senato Accademico e da un amministrativo con funzioni di
segretario, nominata con decreto Rettorale.
Le graduatorie sono formulate in base al merito, tenendo conto del
voto di diploma per i corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo
unico e magistrale; mentre per gli altri corsi di laurea
specialistica in base al numero di crediti formativi riconosciuti.
Per tutti:
a parita' di merito la precedenza in graduatoria e' determinata
dalla condizione economica piu' disagiata del nucleo familiare
convenzionale del candidato. (I.C.E. inferiore);
a parita' di merito e di reddito la precedenza in graduatoria e'
determinata dalla presenza di eventuale candidato portatore di
handicap;
in subordine, dall'appartenenza del candidato a nuclei familiari
con pluralita' di studenti universitari.
2. Il Rettore, con proprio decreto, immediatamente esecutivo,
approva le graduatorie che saranno affisse presso l'ufficio diritto
allo studio ed ivi rimarranno per dieci giorni. Entro tale termine e'
ammesso il ricorso al rettore avverso le stesse graduatorie.
Art. 4.
Termine e modalita' di presentazione della domanda
1. La domanda di partecipazione al concorso con l'indicazione del
proprio cognome e nome e del domicilio eletto agli effetti del
concorso, redatta esclusivamente sull'apposito modulo allegato al
presente bando, va indirizzata al Magnifico rettore dell'Universita'
di Catania e deve essere presentata o pervenire a mezzo raccomandata
a.r, entro e non oltre le ore 12,30 del 31 ottobre 2008,
esclusivamente presso l'Ufficio diritto allo studio, via Landolina n.
51 - 95124 Catania. Qualora la predetta domanda sara' inoltrata per
racc. a.r. la busta contenente la stessa dovra' indicare all'esterno
la seguente dicitura: «borse di studio per l'incentivazione», a pena
di esclusione, e dovra' pervenire comunque entro il termine suddetto.
2. La partecipazione al concorso si intende riferita ad un solo
corso di studio e ad un'unica domanda.
3. Nella domanda il candidato dovra' dichiarare, altresi', con
chiarezza e precisione, sotto la propria responsabilita', quanto
segue:
a) la data e luogo di nascita;
b) il comune di residenza;
c) la propria cittadinanza;
d) lo stato di famiglia;
e) l'eventuale assolvimento dell'obbligo del servizio militare di
leva ovvero del servizio civile sostitutivo, con l'indicazione
precisa del periodo in cui e' stato effettuato;
f) il diploma di maturita' posseduto nonche' l'Istituto
scolastico, l'anno di conseguimento e la relativa votazione, (i
cittadini stranieri dovranno obbligatoriamente indicare inoltre il
voto minimo e massimo conseguibile nel Paese di residenza);
g) la laurea di primo livello posseduta con l'indicazione
dell'anno di conseguimento e la relativa votazione:
h) l'ammontare del reddito complessivo familiare dichiarato con
autocertificazione all'atto della immatricolazione;
i) nel caso di candidato portatore di handicap, natura e tipo di
handicap nonche' il relativo grado di invalidita' riconosciuta;
j) l'eventuale qualita' di studente universitario di altri
componenti il nucleo familiare di eta' non superiore a 27 anni, con
specificazione dell'Universita' e del corso a cui sono essi iscritti;
k) di essere a conoscenza che la borsa in questione non potra'
essere cumulata con le borse assegnate dalla regione ai sensi
dell'art.8 della legge 2 dicembre 1991 n. 390;
4. Le dichiarazioni contenute nella suddetta domanda hanno valore
di autocertificazione e costituiscono la corrispondente
documentazione in via definitiva. L'Amministrazione, pertanto, non
richiedera' successivamente documentazione in merito fatta eccezione
per:
Certificato attestante il tipo ed il grado di invalidita';
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' nella quale il
beneficiario dichiara di non usufruire delle borse di studio di cui
all'art.8 della legge n. 390/1991;
Certificato di iscrizione a corsi universitari di altri
componenti il nucleo familiare.
5. Gli interessati dovranno produrre la suddetta documentazione,
definitiva, entro il termine di quindici giorni dalla data di
ricevimento della relativa comunicazione.
I candidati stranieri sono tenuti a presentare la documentazione
originale rilasciata dalle competenti autorita' del luogo di
provenienza, con relativa traduzione e legalizzazione a cura delle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per
territorio, relativamente a tutte le informazioni richieste nel
presente bando ai fini della partecipazione al concorso.
Tale legalizzazione sara' ritenuta quale conferma delle
dichiarazioni rese dal candidato, in particolare per quanto indicato
al punto f) del precedente comma 3.
6. Le domande non corredate con quanto stabilito dal presente
bando non verranno prese in considerazione e rimarranno inevase senza
obbligo alcuno, da parte dell'Amministrazione, di comunicare agli
interessati l'esclusione dal concorso.
7. Lo studente dovra' dare tempestiva comunicazione di qualsiasi
evento che si verifichi successivamente alla data di presentazione
della domanda (conseguimento di altre borse di studio o aiuto
economico, trasferimento o passaggio ad altro corso di laurea,
rinuncia agli studi, variazione di residenza etc).
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali
disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Art. 5.
Autocertificazione - Controlli
1. L'Universita' controlla la veridicita' delle autocertificazioni
prodotte dagli studenti, svolgendo le verifiche necessarie, anche con
controlli a campione.
2. Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti che sia stato
dichiarato il falso, la borsa di studio sara' revocata e sara'
effettuata il recupero delle somme eventualmente gia' erogate, salvo
l'adozione delle sanzioni disciplinari a carico dello studente,
previste dall'art. 23 della legge 2 dicembre 1991 n. 390.
3. A fronte di dichiarazioni non veritiere, l'Universita' di
Catania segnalera' il fatto all'Autorita' Giudiziaria per i
provvedimenti di competenza.
Art. 6.
Conferimento delle borse
1. Le borse di studio saranno conferite, con decreto rettorale, ai
concorrenti vincitori in base al posto ottenuto in graduatoria e che
risulteranno effettivamente immatricolati al corso di studio indicato
nella domanda di partecipazione al concorso.
2. Il provvedimento di cui al precedente comma e' emanato a
conclusione della procedura concorsuale e delle operazioni di
acquisizione dei dati dichiarati dallo studente.
Art. 7.
Incompatibilita' con altre borse
1. Le borse di studio di cui al presente bando non possono essere
cumulate ne' con quelle previste dall'art. 8 della legge n. 390/1991,
(ad eccezione del servizio abitativo che puo' essere fruito a titolo
oneroso e dei contributi per la partecipazione degli studenti
universitari a programmi di studio che prevedono mobilita'
internazionale), ne' con le borse di studio attribuite agli studenti
stranieri dal Governo Italiano o da altri enti ed organismi
riconosciuti dallo stesso.
Art. 8.
Conferma delle borse per gli anni successivi
1. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici
per gli anni successivi al primo per i corsi di laurea, lo studente
deve possedere i seguenti requisiti:
a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda, nonche' il soddisfacimento di
eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai
corsi;
b) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di
presentazione della domanda;
c) per l'ultimo semestre, 135 crediti entro il 10 agosto
dell'anno di presentazione della domanda.
2. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici
per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a
ciclo unico, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda, nonche' il soddisfacimento di
eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai
corsi;
b) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di
presentazione della domanda;
c) per il quarto anno, 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda;
d) per il quinto anno, 190 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda;
e) per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti entro il 10
agosto dell'anno di presentazione della domanda.
f) per l'ulteriore semestre, 55 crediti in piu' rispetto al
numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalita'
previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
3. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 1
e 2, lo studente puo' utilizzare, in aggiunta ai crediti
effettivamente conseguiti, un «bonus», maturato sulla base dell'anno
di corso frequentato con le seguenti modalita':
a) 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il
conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
b) 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il
conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
c)
15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei
benefici per gli anni accademici successivi.
I crediti del «bonus» di cui ai suddetti punti a) b) e c) non sono
cumulabili. Pertanto, il bonus puo' essere utilizzato una sola volta
e per il numero di crediti indicati in ciascuno dei suddetti anni
accademici di riferimento. Eventuali eccedenze dello stesso «bonus»
possono essere utilizzate per gli anni successivi.
4. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici
per gli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea
specialistica, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
a) per il secondo anno, 30 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda;
b) per l'ultimo semestre, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda.
Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a
quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo
studente al momento dell'iscrizione.
Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente
comma lo studente puo' utilizzare il bonus maturato e non fruito nel
corso di laurea.
5. I crediti, di cui ai commi precedenti, sono validi solo se
riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti
chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno
precedente.
6. Al fine di ottenere il mantenimento dei benefici, oltre al
possesso dei requisiti di merito previsti dal presente articolo, lo
studente deve essere (per ciascun anno successivo) regolarmente
ammesso alla frequenza dell'anno di corso per il quale sono richiesti
sulla base dei regolamenti didattici delle specifiche universita'.
7. La mancata conferma della borsa per il secondo anno determina
la decadenza dal diritto anche per gli anni successivi.
8. La conferma della borsa negli anni successivi avverra' dietro
presentazione di domanda entro il 20 novembre di ogni anno e previo
accertamento da parte dell'Ufficio competente delle condizioni di
merito richieste ai precedenti commi e delle condizioni economiche
determinate dall'Universita' per l'accesso al concorso, previo
incremento determinato dall'applicazione del tasso annuale di
inflazione programmato.
Art. 9.
Beneficio dell'esonero tasse per i borsisti
1. I beneficiari sono esonerati dal pagamento delle tasse e
contributi dovuti per tutti gli anni accademici di cui godono del
beneficio della borsa di studio.
Art. 10.
Erogazione delle borse
1. Le borse di studio sono conferite per l'a.a. 2008-2009 in due
rate: la prima all'atto dell'attribuzione della stessa, la seconda
entro il 15 novembre dell'anno di presentazione della domanda, previo
accertamento dell'avvenuto superamento da parte del borsista del
numero di crediti previsti per ottenere la riconferma all'anno
successivo. Se questa condizione non e' soddisfatta, lo studente:
perde il beneficio della borsa per lo stesso a. a., nonche' il
diritto alla riconferma per gli anni successivi; la seconda rata non
viene liquidata e l'Universita' avviera' un procedimento di revoca
della borsa che prevede la restituzione dell'importo della prima rata
gia' riscossa.
2. Per gli anni accademici successivi, le borse saranno conferite
rispettando le modalita' e i tempi indicati al comma precedente.
Art. 11.
Revoca delle borse di studio
1. Oltre che nel caso previsto dal 2 comma dell'art. 5 e dal comma
1 dell'art.10 le borse di studio sono revocate, con provvedimento
rettorale trasmesso all'interessato, nei seguenti casi:
in mancanza dei requisiti di merito; di regolare iscrizione
all'anno di corso successivo; e della condizione economica richiesta,
previsti all'art. 8 del bando;
quando il beneficiario rinunci al proseguimento degli studi;
quando chiede ed ottiene il trasferimento ad altra sede
universitaria;
quando chiede ed ottiene il passaggio ad altra Facolta' presso
l'Ateneo di Catania;
quando, a seguito passaggio di corso di studio nell'ambito della
stessa facolta', non ottiene la regolare iscrizione all'anno di corso
immediatamente successivo, previsto dal precedente corso di studio.
2. La revoca della borsa di studio comporta l'obbligo per
l'interessato di restituire all'Universita' le rate eventualmente
gia' riscosse per l'a.a. di riferimento e la decadenza dal diritto di
esonero delle tasse e contributi per lo stesso anno.
Catania, 14 luglio 2008
Il rettore: Recca
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