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OSSERVATORIO VESUVIANO DI ERCOLANO
Concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di
collaboratore tecnico per le esigenze del laboratorio elettronico
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.76 del 24/9/1999 |
Ente: | OSSERVATORIO VESUVIANO DI ERCOLANO |
Località: | - |
Codice atto: | 099E7637 |
Sezione: | Altri enti |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 24/10/1999 |
Tags: | Tecnici |
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IL DIRETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n.
116;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto Universita', sottoscritto il 21 maggio 1996;
Vista la legge 24 dicembre 1996, n. 662, e in particolare l'art. 1,
comma 87;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la delibera del 24 giugno 1999, con la quale il consiglio
direttivo di questo Osservatorio ha autorizzato l'emissione di un
bando di concorso per due posti di collaboratore tecnico (settima
qualifica) dell'area funzionale tecnico-scientifica, per le esigenze
del laboratorio elettronico;
Considerato che, ai sensi della vigente normativa, uno dei predetti
posti deve essere bandito mediante concorso riservato;
Decreta:
Art. 1.
Numero posti
E' indetto concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di
collaboratore tecnico (settima qualifica) dell'area funzionale
tecnico-scientifica per le esigenze del laboratorio elettronico di
questo Osservatorio.
Il concorso e' riservato al personale a tempo indeterminato,
appartenente alla qualifica immediatamente inferiore della stessa
area funzionale ed in possesso di una anzianita' di servizio di
almeno sei anni nella qualifica stessa, maturata alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione.
L'amministrazione garantisce pari opportunita' tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Requisiti generali
Per l'ammissione al concorso, oltre al requisito dell'anzianita' di
servizio indicato nell'art. 1, e' richiesto il possesso del diploma
di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ivi
compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, il diploma di
maturita' professionale ai sensi delle legge 27 ottobre 1969, n.
754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei artistici integrati
dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la
dichiarazione di equipollenza ai sensi delle vigenti disposizioni.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei
requisiti prescritti, e' disposta con motivato decreto e notificata
all'interessato a mezzo di raccomandata a.r. con tassa a carico del
destinatario.
Art. 3.
Domanda e termine
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore dell'Osservatorio vesuviano - ufficio del
personale - via Diocleziano, 328 - 80124 Napoli, devono essere
presentate, direttatnente o a mezzo raccomandata con a.r., con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di
giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica 4 serie speciale.
La data di spedizione e' stabilita e comprovata dal timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
La domanda deve essere redatta secondo lo schema di cui
all'allegato A al presente bando.
Nella domanda, oltre al nome ed al cognome, i candidati,
consapevoli che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le
sanzioni previste dal codice penale, cosi come previsto dall'art. 26
della legge n. 15/1968, e inoltre decadranno dal beneficio ottenuto
sulla base della dichiarazione non veritiera, devono dichiarare, a
pena di esclusione, sotto la propria responsabilita':
1) la data ed il luogo di nascita;
2) il possesso della cittadinanza italiana o, eventualmente, di
quella di uno Stato membro dell'Unione europea;
3) il titolo di studio posseduto, come previsto dall'art. 2 del
presente bando e, nel caso sia stato conseguito all'estero, indicare
anche l'atto che ne sancisce l'equipollenza;
4) l'amministrazione presso cui prestano servizio e la data di
inquadramento nella sesta qualifica funzionale dell'area
tecnico-scientifica.
Dovranno inoltre essere indicati nella domanda gli eventuali titoli
di riserva, precedenza o preferenza di cui al successivo art. 7.
Ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
la firma dell'aspirante, in calce alla domanda, non e' soggetta ad
autenticazione.
I candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, in
relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove, ai sensi della legge suddetta.
Nella domanda dovra' essere indicato il domicilio che il candidato
elegge ai fini del concorso ed il relativo recapito telefonico. Ogni
eventuale variazione dello stesso dovra' essere tempestivamente
comunicata all'ufficio cui e' stata indirizzata l'istanza di
partecipazione al concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
T i t o l i
I candidati dovranno, altresi, dichiarare nella domanda i titoli
per i quali chiedono la valutazione ed allegare, a pena di non
valutazione, i documenti ufficiali in originale od in copia
autenticata, che comprovino il possesso dei titoli indicati, ovvero
una autocertificazione del possesso dei medesimi indicando
analiticamente i riferimenti necessari alla individuazione dei titoli
e l'eventuale votazione riportata.
Le pubblicazioni dovranno essere presentate in originale o in
fotocopia, purche' venga contestualmente allegata una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', nella quale i candidati
dichiarino che le fotocopie allegate sono conformi alle opere
originali.
Qualora la suddetta documentazione venga spedita per posta ovvero
presentata da persona diversa dai candidati, dovra' essere prodotta
anche copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identita'
del sottoscrittore.
Qualora nei casi richiesti non venga prodotta copia del documento
di identita', i candidati verranno ammessi al concorso, ma non si
procedera' alla valutazione dei titoli.
Non verranno presi in considerazione i titoli e le dichiarazioni
sostitutive non conformi alle caratteristiche richieste o che
perverranno a questa amministrazione dopo il termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, fermo restando quanto previsto
dall'art. 26 della legge n. 15/1968, qualora dal controllo delle
dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicita' del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione giudicatrice sara' nominata e composta con decreto
direttoriale, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 6.
Prove di esame
Gli esami consisteranno in due prove scritte, ed in una prova orale
secondo quanto indicato nell'allegato B del presente bando.
E' richiesta, inoltre, la conoscenza della lingua inglese.
Il luogo, il giorno e l'ora in cui si terranno le prove scritte
saranno comunicati ai candidati ammessi a mezzo di raccomandata a.r.,
con tassa a carico del destinatario, almeno quindici giorni prima
dello svolgimento delle stesse.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale verra'
data comunicazione a mezzo raccomandata a.r., con tassa a carico del
destinatario, almeno venti giorni prima dello svolgimento della prova
stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova
scritta.
Durante le prove scritte i concorrenti potranno consultare soltanto
i testi di legge, non commentati ed autorizzati dalla commissione, ed
i dizionari.
Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno superare
ciascuna prova scritta con una votazione di almeno 21/30 o
equivalente.
La commissione, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova
orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna
delle materie d'esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato
previa estrazione a sorte.
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno
21/30 o equivalente.
La votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito
nella valutazione dei titoli, alla media dei voti riportati nelle
prove scritte e del voto conseguito nella prova orale.
Il punteggio complessivo e' pari a punti 100, e risulta essere
cosi' suddiviso:
punti 60 per le prove d'esame;
punti 40 per i titoli.
I titoli valutabili sono i seguenti:
titoli di studio rispettivamente previsti per l'accesso ai singoli
profili professionali dal decreto ministeriale 20 maggio 1983,
modificato con decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
anzianita' di servizio prestato presso le universita' e pubbliche
amministrazioni;
incarichi svolti nell'ambito di detti rapporti;
pubblicazioni scientifiche;
attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a
corsi di formazione professionali organizzati dalle pubbliche
amministrazioni.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, sara'
effettuata dalla commissione esaminatrice dopo le prove scritte e
prima che si proceda alla correzione degli elaborati, e verra' resa
nota agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno
essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento munito
di fotografia:
fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un
notaio;
tessera ferroviaria personale;
tessera postale;
porto d'armi;
patente automobilistica;
passaporto;
carta d'identita'.
Art. 7.
Riserva di posti e preferenze a parita' di merito
I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire di loro iniziativa a questo Osservatorio, entro il termine
perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti in
originale o in copia autenticata, in carta semplice, attestanti il
possesso dei titoli di riserva, preferenza o precedenza nella nomina.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno
preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono le
seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a
carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito
al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
c) dalla minore eta'.
Art. 8.
Approvazione della graduatoria
La graduatoria di merito sara' formata sulla base del punteggio
complessivo riportato da ciascun candidato, con l'osservanza, a
parita' di merito, delle preferenze previste dal precedente art. 7.
E' dichiarato vincitore del concorso il candidato che risultera'
utilmente collocato nella graduatoria di merito.
La graduatoria e' approvata con decreto direttoriale e rimane
efficace per un termine di diciotto mesi.
La graduatoria stessa verra' pubblicata nel Bollettino ufficiale
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di
pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali
impugnative.
Art. 9.
Assunzione in servizio
L'assunzione sara' comunque subordinata all'accertamento della
disponibilita' finanziaria sul bilancio dell'Osservatorio, ai sensi
dell'art. 5 della legge n. 537/1993 e nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Il vincitore sara' invitato a stipulare, ai sensi dell'art. 16 del
Contratto collettivo di lavoro del personale tecnico e amministrativo
del comparto Universita', un contratto individuale finalizzato
all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
nella settima qualifica funzionale, area funzionale
tecnico-scientifica, profilo professionale di collaboratore tecnico.
Il vincitore del concorso sara' assunto in prova, sotto riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso il periodo di
prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle
parti, il dipendente s'intende confermato in servizio.
Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito, decade dalla nomina.
Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con
ritardo sul termine prefissato, gli effetti economici decorrono dal
giorno della presa di servizio.
Il trattamento economico sara' quello previsto dalle leggi in
vigore.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando vale la normativa
vigente in materia, in quanto compatibile.
Art. 10.
Presentazione dei documenti
per la costituzione del rapporto di lavoro
Entro trenta giorni dalla presa di servizio, i vincitori dovranno
presentare all'amministrazione la documentazione prevista dalle
vigenti disposizioni, attestante il possesso dei requisiti necessari
ai fini dell'assunzione.
I vincitori saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a
pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio
sanabile.
Ai soggetti riconosciuti handicappati ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104, saranno applicate le disposizioni di cui
all'art. 22 della legge stessa.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando vale la normativa
vigente in materia, in quanto compatibile.
Napoli, 14 settembre 1999
Il direttore: Civetta
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