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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Indizione, per l'anno 2020, della sessione degli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito
industriale e di perito industriale laureato. (Ordinanza n. 8).
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.39 del 19/5/2020 |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 20E05748 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 18/6/2020 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea;
Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante modifiche
all'ordinamento professionale dei periti industriali, cosi' come
modificata dall'art. 1-septies della legge 26 maggio 2016, n. 89;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante il
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art.
197, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del
Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, ed in particolare il Titolo III;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, concernente
l'organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento e, in particolare, l'art. 17;
Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita' ed in particolare l'art. 9, comma 6;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l'art. 45;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare l'art. 1,
comma 52;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente
la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nonche'
raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a
norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio
2015, n. 107;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di
imposta di bollo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, cosi' come modificato dal decreto legislativo del 28
dicembre 2013, n. 154, concernente il Testo unico, in materia di
documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti, ed particolare l'art. 55, cosi' come modificato
dall'art. 1, comma 52, della legge n. 107/2015 sopracitata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 88, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
del 31 luglio 2017, n. 134, recante norme per il riordino degli
istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'Allegato D contenente la
Tabella di confluenza dei percorsi degli istituti tecnici previsti
dall'ordinamento previgente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali
ed in particolare l'art. 6;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445, come
modificato ed integrato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n.
447, di approvazione del regolamento per gli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito
industriale, il quale, all'art. 1, comma 1, dispone che gli esami
hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza
del Ministro della pubblica istruzione, d'ora in avanti denominato
«Regolamento»;
Visto il decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n 270,
concernente modifiche al regolamento recante norme sull'autonomia
didattica degli atenei di cui al decreto ministeriale n. 509/1999;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, cosi' come
modificato dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Disciplina delle classi di laurea»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli
istituti tecnici superiori - I.T.S. -, emanato ai sensi dell'art. 1,
comma 631, della legge n. 296/2006;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 settembre 2011, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17
maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali
concernenti i diplomi degli I.T.S. e relative figure nazionali di
riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui
agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono
state adottate le Linee guida in attuazione del citato art. 52, comma
2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 12
ottobre 2015, recante definizione degli standard formativi
dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei
percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in particolare l'art.
4, comma 5 e l'art. 5, comma 9;
Visto il decreto del direttore generale per gli ordinamenti
scolastici, n. 5213 del 27 luglio 2011, di delega ai direttori degli
uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle Province di
Trento e Bolzano;
Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall'ufficio
legislativo di questo Ministero sull'accesso agli esami abilitanti
alle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra ed
agrotecnico e condiviso dall'Ufficio di Gabinetto con nota prot. n.
27133 del 28 settembre 2015 che riconosce l'accesso ai sopracitati
esami per coloro che siano in possesso del diploma afferente al
settore «Tecnologico», di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 secondo le confluenze di cui
all'Allegato D;
Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale,
reso in data 29 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017,
prot. 3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per
la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per lo
studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione
superiore - con nota n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare,
con l'indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i titoli
di accesso agli esami di Stato;
Vista la nota n. 16542 del 22 luglio 2019, con la quale la
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione
del sistema nazionale di istruzione ha espresso il proprio parere in
merito alla valutazione del titolo di geometra, conseguito in vigenza
del vecchio ordinamento, ai fini dell'ammissione dei candidati agli
esami di abilitazione per l'esercizio della libera professione di
perito industriale e perito industriale laureato;
Visto l'art. 101, comma 1, del decreto-legge del 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, concernente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visti gli articoli 4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, concernente «Misure urgenti sulla regolare conclusione e
l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami
di Stato»;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 2209/2020, pubblicata
il 2 aprile 2020;
Ordina:
Art. 1
1. E' indetta, per l'anno 2020, la sessione degli esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito
industriale e di perito industriale laureato.
2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei
conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si
applicano le seguenti definizioni:
candidato perito industriale: il candidato in possesso del
diploma di istruzione secondaria superiore di perito industriale
capotecnico, del diploma di maturita' tecnica di perito industriale,
ai sensi dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conseguito
presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto, del
diploma di istruzione superiore di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 afferente al settore
«Tecnologico» secondo le confluenze di cui all'Allegato D, unitamente
al possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1,
lettere A, B, C, D, E, F, G ed H della presente ordinanza. Ai sensi
dell'art. 1-septies, comma 2, della legge 26 maggio 2016, n. 89 detti
candidati potranno essere ammessi alla sessione d'esame per un
periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della medesima
legge e, quindi, entro il 29 maggio 2021;
candidato perito industriale laureato: il candidato in possesso
di:
diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata
alla presente ordinanza;
laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario
nazionale in data 29 marzo 2017, citato nelle premesse, lauree
specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree
magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, cosi'
come riportate nella tabella E, allegata alla presente ordinanza,
nonche' i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o
quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti
ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree
magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009.
3. La sessione di esami ed i relativi programmi riportati nella
Tabella B della presente ordinanza, suddivisi per specializzazioni,
e' unica per tutti i candidati di cui al precedente comma.
Art. 2
Requisiti di ammissione
1. Alla presente sessione d'esami, e sino alla data del 29 maggio
2021, sono ammessi i candidati periti industriali in possesso del
diploma di istruzione secondaria superiore di perito industriale
capotecnico, del diploma di maturita' tecnica di perito industriale,
ai sensi dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conseguito
presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto
oppure in possesso del diploma afferente al settore «Tecnologico», di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88
citato in premessa che, alla data di presentazione della domanda:
A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata
massima di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo le
modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero,
sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il
Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata
e le modalita' di svolgimento del tirocinio di cui alla presente
lettera A si osserva, per l'eventuale periodo residuo necessario al
raggiungimento dei diciotto mesi, anche per coloro i quali hanno
iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio
secondo le tipologie di cui alle successive lettere B, C, D ed E, di
cui al presente comma; lo svolgimento del tirocinio si considera
completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro
tirocinio nella misura prevista dal previgente ordinamento, abbiano
maturato il nuovo termine (diciotto mesi) introdotto con effetto
retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 137/2012 entro il 15 agosto 2012;
B - abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto,
svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo
modalita' stabilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o
collegi, le universita', con gli istituti di istruzione secondaria o
con gli enti che svolgono attivita' di formazione professionale o
tecnica superiore ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo le
modalita' disposte dall'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, un periodo di
pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale
abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti, nelle
competenze professionali della specializzazione relativa al diploma,
presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che
eserciti l'attivita' nel settore della specializzazione relativa al
diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei
rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ai sensi
dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 2 febbraio 1990, n. 17; il
periodo di pratica si considera completato per i soggetti che, pur
non avendo completato il loro tirocinio nella misura biennale
prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano
maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto
retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 137/2012;
D - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, un periodo
biennale di formazione e lavoro con contratto a norma di legge e con
mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma presso un
perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti
l'attivita' nel settore della specializzazione relativa al diploma
del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi
professionali da almeno un quinquennio ai sensi dell'art. 2, commi 3
e 4, della legge 2 febbraio 1990, n. 17; il periodo di formazione e
lavoro si considera completato per i soggetti che, pur non avendo
completato il periodo nella misura biennale prevista dal previgente
ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano maturato il nuovo
termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed
immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.
137/2012;
E - abbiano completato, entro la data prevista per la loro
soppressione ai sensi dell'art. 7 della legge del 19 novembre 1990,
n. 340, un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore
diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al
settore della specializzazione relativa al diploma ai sensi dell'art.
2, comma 3, della legge 2 febbraio 1990, n. 17;
F - abbiano prestato, entro il 15 agosto 2012, per almeno tre
anni, attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio
tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione
relativa al diploma; il periodo di attivita' tecnico subordinata si
considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il
periodo nella misura triennale prevista dal previgente ordinamento
entro il 15 agosto 2012, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto
mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012;
G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma
1 del presente articolo, della certificazione di istruzione e
formazione tecnica superiore, di cui agli Allegati C e D del decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7
febbraio 2013, n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la definizione dei percorsi
di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di cui al Capo III
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008
citato nelle premesse, comprensivi di tirocini non inferiori a sei
mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste dalla
sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. I Collegi provinciali
dei periti industriali e dei periti industriali laureati accertano la
sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri
uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi
negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente
notificati agli interessati;
H - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma
1 del presente articolo, del diploma rilasciato dagli Istituti
tecnici superiori - I.T.S. - di cui al Capo II del suddetto decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, purche' il
percorso formativo frequentato sia comprensivo del tirocinio di sei
mesi coerente con le attivita' libero professionali previste dalla
sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. I Collegi provinciali
dei periti industriali e dei periti industriali laureati accertano la
sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri
uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi
negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente
notificati agli interessati.
2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati
periti industriali laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in
coerenza con le corrispondenti sezioni:
A - diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata
alla presente ordinanza;
B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate
nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i
presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;
C - lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre
2004, n. 270, cosi' come riportate nella tabella E allegata alla
presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea, di durata
quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati
decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche e alle
lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009;
D - in applicazione dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge n.
22/2020, sono ammessi agli esami i candidati che si siano laureati
all'ultima sessione dell'a.a. 2018/2019, prorogata al 15 giugno ai
sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo
2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 27 del 24 aprile
2020.
3. Sono ammessi alla sessione d'esami, inoltre, i candidati che
al momento della presentazione della domanda di ammissione non
abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno
entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d'esame.
Il Collegio, effettuate le verifiche di competenza, provvedera'
ad inviare in tempo utile alle commissioni d'esame il certificato di
compiuta pratica.
Art. 3
Sedi di esame
1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici del settore
«Tecnologico», indirizzi: «Meccanica, meccatronica ed energia»,
«Trasporti e logistica», «Elettronica ed elettrotecnica»,
«Informatica e telecomunicazioni», «Grafica e comunicazione»,
«Chimica, materiali e biotecnologie», «Sistema moda» e «Costruzioni,
ambiente e territorio»: nella Tabella A allegata alla presente
ordinanza sono elencati gli istituti comunicati dagli uffici
scolastici regionali per lo svolgimento delle prove.
Con successivo, apposito provvedimento verra' reso noto in quali
degli istituti di cui alla predetta Tabella A si insedieranno le
commissioni esaminatrici. Gli esami si svolgono in sede regionale o
interregionale.
2. Qualora in qualche istituto scolastico i candidati iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati nell'art. 9 del Regolamento, possono essere costituite
commissioni per candidati provenienti da diverse sedi o piu'
commissioni operanti nella medesima sede.
3. Qualora gli istituti scolastici individuati quali sedi d'esame
dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per
ridefinizione della rete scolastica ovvero qualora il numero delle
domande pervenute ecceda le possibilita' ricettive dell'istituto,
possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario, anche
presso istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati
nella detta Tabella A.
4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3
viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite
dei Collegi presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo
art. 4 della presente ordinanza, sono presentate le domande.
Art. 4
Domanda di ammissione - Modalita' di presentazione -
Termine - Esclusioni
1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», la domanda di ammissione agli esami, unitamente
ai documenti di rito, all'istituto, indicato nella tabella A, ubicato
nella regione sede del Collegio competente ad attestare il possesso
del requisito di ammissione.
2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico dell'istituto
tecnico indicato nella Tabella A, devono pero' essere inviate al
Collegio di appartenenza che provvedera' agli adempimenti previsti
dall'art. 7 della presente ordinanza.
Le domande devono pervenire al Collegio di appartenenza di cui al
presente comma 2, secondo una delle seguenti modalita':
a) tramite Posta elettronica certificata - PEC: fa fede la
stampa che documenta l'inoltro della PEC;
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il
timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione;
c) a mano: fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata
agli interessati sia dall'istituto scolastico sia dal Collegio,
redatta su carta intestata, recante la firma dell'incaricato alla
ricezione delle istanze, la data di presentazione ed il numero di
protocollo.
3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale
ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti
prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3
del medesimo articolo.
4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
5. A norma dell'art. 12 del Regolamento le commissioni
esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei
requisiti prescritti per l'ammissione agli esami e vigilano sul
regolare svolgimento delle prove.
Nei casi in cui venga accertata la mancanza o la irregolare
documentazione di uno dei requisiti indicati nell'art. 2 della
presente ordinanza o nei casi in cui si verifichino frodi o
comportamenti contrari alle norme relative ai doveri dei candidati
durante lo svolgimento delle prove, le commissioni esaminatrici
dispongono con provvedimento motivato l'annullamento delle prove
eventualmente gia' sostenute e l'esclusione degli interessati dal
proseguimento degli esami.
Art. 5
Domanda di ammissione - Modello Allegato 1
1. La domanda di ammissione agli esami va presentata utilizzando
il modello Allegato 1 alla presente ordinanza, con marca da bollo
(euro 16,00) e corredata della documentazione indicata nel successivo
art. 6.
La presentazione di altra domanda, per la sessione in corso, ad
un diverso istituto scolastico comporta l'esclusione in qualsiasi
momento dagli esami.
2. Il requisito del tirocinio effettuato, ove previsto, deve
essere maturato entro e non oltre il giorno antecedente la prima
prova d'esame.
3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20
legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per
lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi
aggiuntivi, come certificati da una competente struttura sanitaria in
relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame da
sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ai
sensi dell'art. 39 legge n. 448/1998, «l'esistenza delle condizioni
personali richieste».
4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai
candidati saranno trattati ai soli fini dell'espletamento delle
procedure connesse allo svolgimento degli esami. I candidati, a norma
delle disposizioni normative vigenti, hanno il diritto di accesso ai
dati che li riguardano ed il diritto di far rettificare i dati
erronei, incompleti o raccolti in difformita' alle disposizioni di
legge.
Art. 6
Domanda di ammissione - Documentazione
1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i
seguenti documenti:
curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato,
relativo all'attivita' professionale svolta ed agli eventuali
ulteriori studi compiuti;
eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevuta dalla quale risulti l'avvenuto versamento della tassa
di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro
(art. 2, capoverso 3, decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell'ufficio
locale dell'Agenzia delle entrate, deve essere effettuato presso una
banca o un ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice
tributo: 729T; codice Ufficio: quello dell'Agenzia delle entrate
«locale» in relazione alla residenza anagrafica del candidato);
fotocopia non autenticata di un documento di identita' (art.
38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della
domanda.
2. Alla domanda di ammissione va altresi' allegata - o comunque
prodotta entro il termine di cui all'art. 7, comma 5, della presente
ordinanza - la ricevuta di versamento del contributo di 1,55 euro
dovuto all'istituto scolastico a norma della legge 8 dicembre 1956,
n. 1378 e successive modificazioni. Il contributo va versato sul c/c
- postale o bancario - indicato per ciascun istituto scolastico di
cui alla Tabella A; qualora l'istituto che ha ricevuto il contributo
non venga successivamente indicato quale sede d'esame, il dirigente
scolastico provvedera' a versare il contributo stesso all'istituto
ove il candidato effettuera' gli esami.
3. Non deve essere richiesto ai candidati l'esborso, a qualsiasi
titolo, di ulteriori somme di denaro in relazione all'espletamento
degli esami di cui alla presente ordinanza ministeriale.
Art. 7
Adempimenti dei Collegi
1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, i Collegi provinciali o territoriali, verificata la
regolarita' delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto
ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano, entro e non
oltre i successivi quaranta giorni, al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca esclusivamente tramite posta
elettronica certificata all'indirizzo dgosv@postacert.istruzione.it
nonche' al Consiglio nazionale:
il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine
della determinazione del numero delle commissioni da nominare. La
comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi che non sia
pervenuta alcuna domanda;
un unico elenco nominativo in stretto ordine alfabetico e
numerico dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa
indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al
Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle commissioni. I
Collegi predispongono i detti elenchi previo puntuale controllo
(articoli 71 e 72 decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle
domande, con riferimento, in particolare, sia all'iscrizione nel
Registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui
al precedente art. 2.
2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:
il cognome e il nome;
il luogo e la data di nascita;
il titolo di studio;
il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art.
2, da indicare con la lettera corrispondente.
Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la
data prevista di acquisizione che non puo' essere successiva al
giorno antecedente la prima prova d'esame.
3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal
presidente del Collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta
verifica della regolarita' delle domande ricevute e di aver compiuto
ogni accertamento di competenza.
4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere
tempestivamente comunicata al Ministero, tramite le modalita' di cui
all'art. 7, comma 1 della presente ordinanza, per gli adempimenti di
competenza.
5. Entro e non oltre il 4 novembre 2020, i Collegi provvedono
alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti ai
quali sono indirizzate. Qualora la sede d'esame sia diversa da quella
ove il candidato ha presentato la domanda di partecipazione, i
Collegi medesimi provvedono alla consegna delle domande ai dirigenti
scolastici degli istituti individuati nei quali, con apposito
provvedimento, siano state assegnate le commissioni, trattenendo ai
propri atti una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami
di ciascun candidato. Le domande, corredate della relativa
documentazione, devono essere accompagnate da altro originale del
medesimo elenco di cui sopra gia' trasmesso al Ministero.
Detto elenco e' integrato con apposita nota recante indicazione
di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero.
Art. 8
Calendario degli esami
1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
17 novembre 2020, ore 8,30: insediamento delle commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
Regolamento;
18 novembre 2020, ore 8,30: prosecuzione della riunione
preliminare;
19 novembre 2020, ore 8,30: svolgimento della prima prova
scritta;
20 novembre 2020, ore 8,30: svolgimento della seconda prova
scritta e/o scritto-grafica.
2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le
prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono
notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione
degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'istituto sede
degli esami ed inoltrato, per conoscenza, ai competenti Collegi, ai
quali spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali
comunicazioni individuali (art. 11, comma 5, Regolamento).
Art. 9
Prove di esame
1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso
ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute
dal Collegio, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della presente ordinanza,
alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati per lo
svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche, muniti di valido
documento di riconoscimento.
2. Gli esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche
ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto
delle prove d'esame sono indicati nell'allegata Tabella B.
3. I candidati di cui all'art. 2, commi 1 e 2 della presente
ordinanza, individuano il programma d'esame da sostenere, tra quelli
indicati nella Tabella B, in relazione alla denominazione del titolo
posseduto o, in mancanza di specifica denominazione, in relazione
alla tabella di confluenza dei percorsi degli istituti tecnici di cui
all'Allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 88.
4. I candidati di cui all'art. 2, comma 2 della presente
ordinanza, sostengono le prove relative alle specializzazioni di
nuovo ordinamento.
5. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova
viene indicato in calce alla traccia della prova ai sensi dell'art.
11, comma 1, del Regolamento.
6. Durante le prove sono consentiti l'uso di strumenti di calcolo
non programmabili e non stampanti e la consultazione di manuali
tecnici e di raccolte di leggi non commentate (allegati A e B del
Regolamento).
7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla sessione di
esami.
8. I candidati che, per comprovati e documentati motivi,
sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e
definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di
sostenere la prova orale nel giorno stabilito, possono dalla
commissione stessa essere riconvocati in altra data, fissata con
riferimento alle esigenze prospettate dagli interessati ed alla
necessita' della sollecita conclusione della sessione d'esami ai
sensi dell'art. 11, comma 7, del Regolamento.
Art. 10
Rinvio
Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano le
disposizioni contenute nel Regolamento.
Art. 11
Clausola di riserva
E' fatta espressa riserva di emanare ulteriori indicazioni, in
relazione allo svolgimento delle prove d'esame, qualora si rendano
necessarie in considerazione della evoluzione dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020 e dei provvedimenti normativi ad esso connessi.
Art. 12
Delega
Per l'emanazione di tutti i successivi provvedimenti, attuativi
delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, e' conferita
delega al direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 14 maggio 2020
Il Ministro: Azzolina
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