Bando di concorso 61 laureati con orientamento economico Banca d'Italia - Mininterno.net
 
 
 

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BANCA D'ITALIA

Concorsi pubblici per l'assunzione di sessantuno laureati con
orientamento economico, a tempo indeterminato

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.72 del 6/9/2024
Ente:BANCA D'ITALIA
Località:Nazionale
Codice atto:24E06397
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:61
Scadenza:16/10/2024
Tags:Amministrativi

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Forum di discussione

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Art. 1


Requisiti di partecipazione e di assunzione


La Banca d'Italia indice i seguenti concorsi pubblici per
l'assunzione a tempo indeterminato di:
A. venti Esperti con orientamento nelle discipline
economico-aziendali;
B. quindici Esperti con orientamento nelle discipline
economico-finanziarie;
C. sei Esperti con orientamento nelle discipline
economico-politiche, prevalentemente per le esigenze delle unita' di
Analisi e ricerca economica territoriale della rete delle Filiali;
D. venti Assistenti con orientamento nelle discipline
economiche.
Le persone assunte nel segmento di Esperto potranno curare
attivita' di analisi e ricerca in ambito economico e finanziario, a
livello nazionale e/o territoriale, anche al fine di valutare le
politiche pubbliche in materia; svolgere attivita' di carattere
ispettivo e altre attivita' di monitoraggio e supervisione sugli
intermediari; partecipare, anche con funzioni di coordinamento, a
progetti a supporto dell'azione svolta dalla Banca d'Italia in ambito
nazionale e internazionale. Le persone assunte come Assistenti
saranno prevalentemente adibite a compiti di tipo operativo a
supporto delle attivita' e dei progetti menzionati e della gestione
amministrativa delle Strutture.
Sono richiesti i seguenti requisiti:
1. per i concorsi di cui alle lettere A, B e C:
laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio
di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti
classi:
scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S); scienze
dell'economia (LM-56 o 64/S); finanza (LM-16 o 19/S); relazioni
internazionali (LM-52 o 60/S); scienze della politica (LM-62 o 70/S);
altra laurea equiparata ad uno dei suddetti titoli ai sensi del
decreto interministeriale 9 luglio 2009
ovvero
diploma di laurea di «vecchio ordinamento», conseguito con un
punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle
seguenti discipline:
economia e commercio; economia politica; scienze politiche;
scienze internazionali e diplomatiche; scienze strategiche; altra
laurea a esso equiparata o equipollente per legge.
Per il concorso di cui alla lettera D:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale
nonche'
laurea triennale in una delle seguenti classi: scienze
dell'economia e della gestione aziendale (L-18); scienze economiche
(L-33); altra laurea equiparata per legge.
Per tutti i concorsi, e' consentita la partecipazione a chi
possiede titoli di studio conseguiti all'estero o titoli esteri
conseguiti in Italia, a condizione che siano riconosciuti equivalenti
a quelli sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi. La richiesta di riconoscimento dell'equivalenza deve essere
tempestivamente presentata alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica - nelle modalita'
previste dalla normativa vigente.
2. Cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell'Unione
europea o altra cittadinanza, secondo quanto previsto dall'art. 38
del decreto legislativo n. 165/2001.
3. Adeguata conoscenza della lingua italiana.
4. Idoneita' fisica alle mansioni.
5. Godimento dei diritti civili e politici. I cittadini e le
cittadine di uno Stato membro dell'Unione europea devono godere dei
diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o
provenienza. Nel caso di cittadinanza di Paesi terzi di cui all'art.
38 del decreto legislativo n. 165/2001 tale requisito si applica solo
in quanto compatibile.
6. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da
svolgere nell'Istituto (cfr. art. 9).
I requisiti di cui al punto 1 devono essere posseduti alla data
di scadenza stabilita per la presentazione della domanda;
l'equivalenza del titolo di studio e del voto e gli altri requisiti
devono essere posseduti alla data di assunzione.
I requisiti richiesti dal presente bando potranno essere
verificati dalla Banca d'Italia in qualsiasi momento, anche
successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all'eventuale
assunzione.
La Banca d'Italia dispone l'esclusione dal concorso, non da'
seguito all'assunzione o procede alla risoluzione del rapporto
d'impiego di coloro che risultino sprovvisti di uno o piu' dei
requisiti previsti dal bando ovvero dei titoli dichiarati ai fini
della preselezione. Le eventuali difformita' riscontrate rispetto a
quanto dichiarato o documentato vengono segnalate all'Autorita'
giudiziaria.

                               Art. 2 


Domanda di partecipazione e termine per la presentazione


La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio
delle ore 16,00 del 16 ottobre 2024 (ora italiana), utilizzando
esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito internet della
Banca d'Italia all'indirizzo www.bancaditalia.it Non sono ammesse
altre forme di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
La data di presentazione della domanda e' attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non
permettera' piu' l'accesso e l'invio della domanda. Per evitare
un'eccessiva concentrazione degli accessi all'applicazione a ridosso
della scadenza del termine, si consiglia di presentare la domanda con
qualche ora di anticipo, tenuto anche conto del tempo necessario per
completare l'iter di registrazione propedeutico alla candidatura.
E' consentita la partecipazione a uno solo dei concorsi di cui
all'art. 1. Se si avanza domanda di partecipazione per piu' di un
concorso, la Banca d'Italia prende in considerazione l'ultima
candidatura presentata in ordine di tempo. A tal fine fa fede la data
di presentazione della domanda registrata dal sistema informatico.
Non sono tenute in considerazione e comportano, quindi,
l'esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il
mancato possesso di uno o piu' requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso. In tali casi, la Banca d'Italia comunica
il provvedimento di esclusione.
La Banca d'Italia non assume responsabilita' per il mancato o
ritardato recapito di comunicazioni che sia da imputare a disguidi
postali o telematici, all'indicazione nella domanda on-line di un
indirizzo errato o incompleto oppure a omessa o tardiva segnalazione
del cambiamento di indirizzo.
Il giorno della prima prova dovra' essere confermato il possesso
dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione
sottoscrivendo una specifica dichiarazione, previa esibizione di un
documento di identita' (cfr. art. 7). Le dichiarazioni rese e
sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), con ogni conseguenza anche di ordine penale in caso
di mendacio e applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del
decreto.
Coloro che, in relazione alla specifica condizione di disabilita'
(art. 20, legge n. 104/1992 e art. 16, comma 1, legge n. 68/1999), a
disturbi dell'apprendimento (DSA) o ad altre situazioni tutelate
dalla legge, hanno necessita' di strumenti di ausilio e/o tempi
aggiuntivi ovvero di misure di carattere organizzativo per la
partecipazione alle prove dovranno farne richiesta compilando il
«Quadro A» dell'applicazione. La Banca d'Italia valutera' la
richiesta esclusivamente sulla base del nesso causale tra la
situazione dichiarata nel «Quadro A» e le modalita' di svolgimento di
ciascuna prova. Qualora la Banca d'Italia riscontri, anche
successivamente, la non veridicita' di quanto dichiarato disporra'
l'esclusione dal concorso, non dara' seguito all'assunzione o
procedera' alla risoluzione del rapporto di impiego eventualmente
instaurato.
Per i concorsi di cui alle lettere A, B e C, le persone candidate
con invalidita' uguale o superiore all'80% potranno chiedere di
essere esonerate dall'eventuale test preselettivo (art. 20, comma
2-bis, legge n. 104/1992) compilando il «Quadro B» dell'applicazione.
I medici della Banca d'Italia valuteranno la richiesta sulla base
della documentazione comprovante il riconoscimento dell'invalidita',
che dovra' essere presentata dalle persone interessate con le
modalita' e nei termini che verranno successivamente comunicati, pena
la decadenza dal beneficio. Qualora la Banca d'Italia riscontri,
anche successivamente, l'insussistenza del titolo al beneficio,
disporra' l'esclusione dal concorso, non dara' seguito all'assunzione
o procedera' alla risoluzione del rapporto di impiego eventualmente
instaurato.
I nominativi di coloro che vengono ammessi alla prima prova sono
resi disponibili alle persone interessate sul sito internet della
Banca d'Italia, all'indirizzo www.bancaditalia.it almeno quindici
giorni prima della data prevista per la prova.
L'ammissione alle prove avviene con la piu' ampia riserva in
ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal
bando.

                               Art. 3 


Test preselettivo


Per i concorsi di cui alle lettere A, B e C
La Banca d'Italia si riserva la facolta' di procedere a una
preselezione mediante test nel caso in cui le domande di
partecipazione siano superiori alle 3.500 unita'.
Il test preselettivo e' articolato in due sezioni finalizzate
all'accertamento della conoscenza:
1. delle materie previste nei programmi allegati;
2. della lingua inglese.
Alla prima sezione viene attribuito fino a un massimo di 65
punti; alla seconda fino a un massimo di 35 punti.
Alla predisposizione e allo svolgimento dei test sovrintendono
Comitati nominati dalla Banca d'Italia.
Il test preselettivo e' corretto in forma anonima. I criteri di
attribuzione del punteggio per ciascuna risposta esatta, omessa o
errata vengono comunicati prima dell'inizio della prova.
Le persone partecipanti sono classificate in ordine decrescente
in base al punteggio complessivo del test risultante dalla somma dei
punteggi conseguiti nelle due sezioni. Vengono chiamate a sostenere
la prova scritta di cui all'art. 6 le persone classificatesi nelle
prime:
500 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera A -
ovvero fino all'80% dei presenti, con arrotondamento all'unita'
superiore, se i presenti sono in numero pari o inferiore a 500 -
nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile;
375 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera B -
ovvero fino all'80% dei presenti, con arrotondamento all'unita'
superiore, se i presenti sono in numero pari o inferiore a 375 -
nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile;
150 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera C -
ovvero fino all'80% dei presenti, con arrotondamento all'unita'
superiore, se i presenti sono in numero pari o inferiore a 150 -
nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile.
Il risultato conseguito nel test preselettivo, con l'indicazione
dell'eventuale ammissione alla prova scritta nonche' della data e del
luogo di svolgimento della stessa, viene reso disponibile alla
persona interessata sul sito internet della Banca d'Italia
www.bancaditalia.it a partire dal giorno indicato in occasione dello
svolgimento del test. Tale comunicazione ha valore di notifica a ogni
effetto di legge.
Il punteggio conseguito nel test preselettivo non concorre alla
formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria
di merito (cfr. art. 8).

                               Art. 4 


Preselezione per titoli


Per il concorso di cui alla lettera D
La Banca d'Italia si riserva la facolta' di procedere a una
preselezione per titoli nel caso in cui le domande di partecipazione
al concorso siano superiori alle 1.500 unita'. In tal caso, la Banca
d'Italia provvedera' alla formazione di una graduatoria preliminare
redatta sommando i punteggi attribuiti ai seguenti titoli, che devono
essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione
della domanda (16 ottobre 2024):
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale con voto rientrante nelle seguenti classi (o titolo e
voto equivalenti):
da 60/100 a 69/100 ovvero da 36/60 a 41/60 punti 1,00;
da 70/100 a 79/100 ovvero da 42/60 a 47/60 punti 2,00;
da 80/100 a 89/100 ovvero da 48/60 a 53/60 punti 3,00;
da 90/100 a 97/100 ovvero da 54/60 a 58/60 punti 4,00;
da 98/100 a 100/100 e lode ovvero da 59/60 a 60/60 e lode
punti 5,00;
laurea triennale con voto rientrante nelle seguenti classi (o
titolo e voto equivalenti):
da 66/110 a 75/110 ovvero da 60/100 a 68/100 punti 0,75;
da 76/110 a 84/110 ovvero da 69/100 a 76/100 punti 2,25;
da 85/110 a 89/110 ovvero da 77/100 a 81/100 punti 3,75;
da 90/110 a 94/110 ovvero da 82/100 a 85/100 punti 5,25;
da 95/110 a 99/110 ovvero da 86/100 a 90/100 punti 6,75;
da 100/110 a 103/110 ovvero da 91/100 a 94/100 punti 8,25;
da 104/110 a 106/110 ovvero da 95/100 a 96/100 punti 9,75;
da 107/110 a 109/110 ovvero da 97/100 a 99/100 punti 11,25;
da 110/110 a 110/110 e lode ovvero da 100/100 a 100/100 e
lode punti 12,75.
Ai fini della determinazione del punteggio, viene preso in
considerazione un solo diploma di istruzione secondaria di secondo
grado e un solo titolo di laurea triennale utili ai fini della
partecipazione al concorso. In caso di possesso, oltre che della
laurea triennale, anche di una laurea magistrale/specialistica, ai
fini della determinazione del punteggio della preselezione viene
comunque preso in considerazione il solo punteggio della laurea
triennale. In caso di possesso di una laurea di vecchio ordinamento,
viene preso in considerazione, ai medesimi fini, il voto di tale
titolo.
La graduatoria preliminare e' formata in ordine decrescente di
punteggio, attribuito unicamente sulla base di quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione.
Vengono convocate a sostenere la prova scritta di cui al
successivo art. 6 le persone classificatesi nelle prime 1.500
posizioni nonche' le eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile.
Il risultato conseguito da ciascuna persona nella preselezione
per titoli, con l'indicazione dell'eventuale ammissione alla prova
scritta, viene reso accessibile esclusivamente sul sito internet
della Banca d'Italia, all'indirizzo www.bancaditalia.it Tale
comunicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge.
Il punteggio conseguito ai fini della preselezione per titoli non
concorre alla formazione del punteggio utile ai fini della
graduatoria di merito (cfr. art. 8).

                               Art. 5 


Convocazioni


Il calendario, il luogo e le modalita' di svolgimento della prima
prova di ciascun concorso (eventuale test preselettivo o prova
scritta in assenza di test preselettivo) vengono resi noti tramite
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano
necessario rinviare lo svolgimento della prima prova dopo la
pubblicazione del calendario, la notizia del rinvio e del nuovo
calendario viene prontamente diffusa mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Tutte le informazioni relative al concorso sono disponibili anche
sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it La Banca
d'Italia non assume responsabilita' in ordine alla diffusione di
informazioni inesatte da parte di fonti non autorizzate.

                               Art. 6 


Commissioni e prove di concorso


La Banca d'Italia nomina, per ciascuno dei concorsi di cui
all'art. 1, una Commissione con l'incarico di sovrintendere alle
prove d'esame, che si svolgono a Roma e consistono in una prova
scritta e in una prova orale.
Per i concorsi di cui alle lettere A, B e C
La prova scritta prevede lo svolgimento di quattro quesiti a
risposta sintetica sulle materie indicate nei programmi allegati
nonche' di un breve elaborato in lingua inglese su argomenti di
attualita'. La durata complessiva della prova verra' stabilita dalla
Commissione fino a un massimo di 5 ore.
I quesiti, che possono anche avere per oggetto l'esame di un caso
pratico, devono essere scelti tra quelli proposti dalla Commissione,
secondo quanto specificamente indicato in ciascuno dei programmi
allegati.
Nella valutazione dei quesiti la Commissione verifica le
conoscenze tecniche (applicazione delle conoscenze generali al caso
specifico); la capacita' di sintesi; l'attinenza alla traccia
(pertinenza, completezza); la chiarezza espressiva (proprieta'
linguistica, correttezza espositiva); la capacita' di argomentare
(sviluppo critico delle questioni, qualita' delle
considerazioni/soluzioni proposte). Nella valutazione dell'elaborato
in inglese, la Commissione verifica il livello di conoscenza della
lingua in relazione a un suo utilizzo come strumento di lavoro.
Per lo svolgimento della prova scritta e' consentito l'uso di
calcolatrici elettroniche non programmabili e di tavole statistiche;
e' inoltre consentita la consultazione di testi normativi non
commentati ne' annotati, esclusivamente in forma cartacea. Non e'
consentita la consultazione delle disposizioni delle Autorita' di
vigilanza e della UIF ne' dei principi contabili nazionali e
internazionali; non sono inoltre consultabili manuali, appunti di
ogni genere, dizionari di lingua inglese. Il giorno della prova la
Commissione potra' indicare eventuale ulteriore materiale non
consentito in relazione ai contenuti dei quesiti.
La Commissione procede alla valutazione delle prove scritte
garantendone l'anonimato, anche mediante sedute svolte in modalita'
telematica. Vengono valutate esclusivamente le prove di coloro che
abbiano svolto tutti e quattro i quesiti, secondo le indicazioni del
programma.
I quattro quesiti sono valutati fino a un massimo di 60 punti,
attribuendo a ognuno fino a un massimo di 15 punti. La prova e'
superata da coloro che ottengono un punteggio di almeno 9 punti in
ciascuno dei quesiti; sono, tuttavia, ammessi alla prova orale coloro
che abbiano conseguito in uno dei quattro quesiti un punteggio di
almeno 6 punti, purche' il punteggio complessivo non sia inferiore a
36 punti.
L'elaborato in lingua inglese e' corretto solo per coloro che
hanno ottenuto il punteggio minimo complessivo nei quesiti, secondo
quanto previsto dal comma precedente, ed e' valutato fino a un
massimo di 3 punti.
Per il concorso di cui alla lettera D
La prova scritta prevede lo svolgimento di tre quesiti a risposta
sintetica sulle materie indicate nel programma allegato nonche' di un
breve elaborato in lingua inglese su argomenti di attualita'. La
durata complessiva della prova verra' stabilita dalla Commissione
fino a un massimo di quattro ore.
I quesiti, che possono anche avere per oggetto l'esame di un caso
pratico, devono essere scelti tra quelli proposti dalla Commissione,
secondo quanto specificamente indicato nel programma allegato.
Nella valutazione dei quesiti la Commissione verifica le
conoscenze tecniche (applicazione delle conoscenze generali al caso
specifico); la capacita' di sintesi; l'attinenza alla traccia
(pertinenza, completezza); la chiarezza espressiva (proprieta'
linguistica, correttezza espositiva); la capacita' di argomentare
(sviluppo critico delle questioni, qualita' delle
considerazioni/soluzioni proposte). Nella valutazione dell'elaborato
in inglese, la Commissione verifica il livello di conoscenza della
lingua in relazione a un suo utilizzo come strumento di lavoro.
Per lo svolgimento della prova scritta e' consentito l'uso di
calcolatrici elettroniche non programmabili e di tavole statistiche;
e' inoltre consentita la consultazione di testi normativi non
commentati ne' annotati, esclusivamente in forma cartacea. Non e'
consentita la consultazione delle disposizioni delle Autorita' di
vigilanza e della UIF ne' dei principi contabili nazionali e
internazionali; non sono inoltre consultabili manuali, appunti di
ogni genere, dizionari di lingua inglese. Il giorno della prova la
Commissione potra' indicare eventuale ulteriore materiale non
consentito in relazione ai contenuti dei quesiti.
La Commissione procede alla valutazione delle prove scritte
garantendone l'anonimato, anche mediante sedute svolte in modalita'
telematica. Vengono valutate esclusivamente le prove di coloro che
abbiano svolto tutti e tre i quesiti, secondo le indicazioni del
programma.
I tre quesiti sono valutati fino a un massimo di 60 punti,
attribuendo a ognuno fino a un massimo di 20 punti. La prova e'
superata da coloro che ottengono un punteggio di almeno 12 punti in
ciascuno dei quesiti; sono, tuttavia, ammessi alla prova orale coloro
che abbiano conseguito in uno dei tre quesiti un punteggio di almeno
9 punti, purche' il punteggio complessivo non sia inferiore a 36
punti.
L'elaborato in lingua inglese e' corretto solo per coloro che
hanno ottenuto il punteggio minimo complessivo nei quesiti, secondo
quanto previsto dal comma precedente, ed e' valutato fino a un
massimo di 3 punti.
Per tutti i concorsi
La votazione complessiva della prova scritta risulta dalla somma
dei due punteggi utili (quesiti sulle materie del programma ed
elaborato in lingua inglese).
I risultati della prova scritta, con l'indicazione dell'eventuale
ammissione alla prova orale e della data di convocazione, vengono
resi disponibili alle persone interessate esclusivamente sul sito
internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it Tale comunicazione
ha valore di notifica a ogni effetto di legge.
La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate
nel programma e in una conversazione in lingua inglese.
Il colloquio tende ad accertare le conoscenze tecniche, la
capacita' espositiva, la capacita' di cogliere le interrelazioni tra
gli argomenti, la capacita' di ragionamento e di giudizio critico. La
conversazione in lingua inglese e' volta a verificare il livello di
conoscenza della lingua in relazione a un suo utilizzo come strumento
di lavoro.
La prova orale viene valutata con l'attribuzione di un punteggio
massimo di 60 punti ed e' superata da coloro che conseguono una
votazione di almeno 36 punti.
I risultati della prova orale vengono resi accessibili a ciascuna
persona interessata sul sito internet della Banca d'Italia
www.bancaditalia.it Tale comunicazione ha valore di notifica a ogni
effetto di legge.

                               Art. 7 


Identificazione per la partecipazione alle prove


Per sostenere le prove, occorre essere muniti di carta di
identita' o di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall'art.
35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Coloro
che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono essere
muniti di un documento di identita' equipollente. Il documento deve
essere in corso di validita' secondo le previsioni di legge. Viene
escluso chi non e' in grado di esibire un valido documento di
identita'.

                               Art. 8 


Graduatorie


Il punteggio complessivo delle persone idonee e' determinato
dalla somma delle votazioni riportate nella prova scritta e nella
prova orale.
Per ottenere l'idoneita' e' necessario conseguire i punteggi
minimi previsti per le prove di cui all'art. 6.
Le Commissioni formano le graduatorie di merito seguendo l'ordine
decrescente di punteggio complessivo.
La Banca d'Italia approva le graduatorie finali sulla base delle
graduatorie di merito; qualora piu' persone risultino in posizione di
ex aequo, viene data preferenza alla persona piu' giovane.
La Banca d'Italia, nel caso di rinuncia alla nomina o di mancata
presa di servizio da parte delle persone classificate in posizione
utile all'assunzione, si riserva la facolta' di coprire i posti
rimasti vacanti seguendo l'ordine di graduatoria.
La Banca d'Italia si riserva la facolta' di utilizzare le
graduatorie finali dei concorsi entro tre anni dalla rispettiva data
di approvazione.
Le graduatorie finali delle persone classificate in posizione
utile all'assunzione vengono pubblicate sul sito internet della Banca
d'Italia www.bancaditalia.it Tale pubblicazione assume valore di
notifica a ogni effetto di legge. Per tutelare la privacy, i
nominativi delle persone idonee, classificate in posizione non utile
all'assunzione, verranno pubblicati solo in caso di utilizzo delle
graduatorie.

                               Art. 9 


Autocertificazioni richieste per l'assunzione


Ai fini dell'assunzione dovra' essere autocertificato il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo
le modalita' previste nel decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000. Per la verifica del possesso del requisito di cui all'art.
1, punto 6 (compatibilita' con le funzioni da svolgere in Banca
d'Italia), sara' richiesto di rendere dichiarazioni relative
all'eventuale sussistenza di condanne penali, di sentenze di
applicazione della pena su richiesta, di sottoposizione a misure di
sicurezza o di carichi pendenti. Saranno oggetto di valutazione
discrezionale tutte le sentenze di condanna anche in caso di
intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia, indulto, perdono
giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena e beneficio della
non menzione, nonche' i procedimenti penali pendenti.

                               Art. 10 


Nomina e assegnazione


Le persone classificate in posizione utile all'assunzione
dovranno comunicare alla Banca d'Italia - qualora non abbiano gia'
provveduto nella domanda on-line - un indirizzo di posta elettronica
certificata al quale verranno indirizzate, a ogni effetto di legge,
le comunicazioni di avvio del procedimento di nomina e assegnazione
ed eventuali altre comunicazioni. Il possesso di un indirizzo PEC e'
indispensabile per avviare il procedimento di assunzione.
La Banca d'Italia procede all'assunzione delle persone utilmente
classificate che non abbiano tenuto comportamenti incompatibili con
le funzioni da svolgere nell'Istituto e siano in possesso dei
requisiti di cui all'art. 1. Esse sono nominate in prova come:
Esperto al 1° livello stipendiale, per i concorsi di cui alle
lettere A, B e C;
Assistente, per il concorso di cui alla lettera D.
Al termine del periodo di prova della durata di sei mesi, se
riconosciute idonee, le persone nominate conseguono la conferma della
nomina con la stessa decorrenza di quella in prova; nell'ipotesi di
esito sfavorevole, il periodo di prova e' prorogato, per una sola
volta, di altri sei mesi.
L'accettazione della nomina non puo' essere in alcun modo
condizionata.
Il rapporto d'impiego di coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana e' regolato tenendo conto delle limitazioni di
legge in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti
pubblici.
Le persone nominate in prova devono prendere servizio presso la
sede di lavoro cui sono assegnate entro il termine comunicato;
eventuali proroghe del termine sono concesse solo per giustificati
motivi. Se rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati motivi, non prendono servizio entro il termine, decadono
dalla nomina.
Per il concorso di cui alla lettera D, le persone nominate non
possono avanzare domanda di trasferimento prima che siano trascorsi
tre anni di permanenza nella residenza assegnata all'atto
dell'assunzione.

                               Art. 11 


Trattamento dei dati personali


Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di
privacy, si informa che i dati forniti sono trattati, anche in forma
automatizzata, per le finalita' di gestione del concorso e
dell'eventuale procedimento di nomina e assunzione. Per chi viene
assunto, il trattamento proseguira' per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto di lavoro.
Il conferimento dei dati richiesti e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione; in caso
di rifiuto a fornire i dati, la Banca d'Italia procede all'esclusione
dal concorso o non da' corso all'assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone sono
trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n.
104/1992 e n. 68/1999. I dati di cui all'art. 9 del presente bando
sono trattati per l'accertamento del requisito di assunzione relativo
alla compatibilita' dei comportamenti tenuti dalle persone
interessate con le funzioni da svolgere nell'Istituto, secondo quanto
previsto dalle norme regolamentari della Banca d'Italia.
I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni
pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato o negli altri casi
previsti da leggi e regolamenti; possono essere comunicati anche alle
societa' - in qualita' di Responsabili del trattamento - di cui la
Banca si avvale per particolari prestazioni professionali, consulenze
o servizi strettamente connessi con lo svolgimento del concorso (es.
attivita' di sorveglianza alle prove).
Coloro che hanno fornito i dati hanno il diritto di accesso ai
dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge tra i
quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati,
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di
quelli trattati in violazione della legge, nonche' il diritto di
opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro
trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Titolare del trattamento - Banca d'Italia - Servizio Organizzazione,
via Nazionale n. 91, Roma (e-mail: org.privacy@bancaditalia.it).
Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d'Italia
puo' essere contattato presso via Nazionale n. 91, Roma (e-mail:
responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it).
Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy
e' possibile rivolgersi, in qualita' di Autorita' di controllo, al
Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia n. 11,
Roma.

                               Art. 12 


Responsabile del procedimento


L'Unita' organizzativa responsabile del procedimento e' il
Servizio Gestione del personale della Banca d'Italia. Il responsabile
del procedimento e' il Capo pro tempore di tale Servizio o, in caso
di assenza o impedimento, il Vice Capo pro tempore.
Roma, 27 agosto 2024

Il Direttore generale: Signorini

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