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UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di prima fascia

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.28 del 7/4/2000
Ente:UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO
Località:Milano  (MI)
Codice atto:000E3191
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:8/5/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, concernente le norme sui concorsi per posti di professore
universitario di ruolo e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
sull'accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni;
Visto il decreto legge 21 aprile 1995 n. 120 convertito in legge
21 giugno 1995, n. 236 e modificazioni successive, art. 9, relativo
alla ricusazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 che trasferisce alle
Universita' le competenze ad espletare le procedure per la copertura
dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori di prima fascia,
associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di tale
personale e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento di attuazione degli art. 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
amministrativa;
Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 1999 concernente la
rideterminazione dei settori scientifico disciplinari e successive
modificazioni;
Visto il regolamento dell'Universita' Vita Salute S. Raffaele
recante: "modalita' di espletamento delle procedure per il
reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori
nonche' per i trasferimenti e la mobilita' interna";
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 recante disposizioni in
materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica;
Viste le delibere del comitato ordinatore della facolta' di
psicologia del 14 dicembre 1999 e del comitato amministrativo del
20 gennaio 2000 relative alla copertura, con procedura di valutazione
comparativa, di posti di professore universitario di ruolo di prima
fascia presso la facolta' di psicologia -- settore scientifico
disciplinare L09A - Glottologia e linguistica;
 
Decreta:
 

Art. 1
 
E' indetta la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima
fascia presso la facolta' di psicologia dell'Universita' Vita-Salute
S. Raffaele di Milano per il seguente settore
scientifico-disciplinare e la relativa tipologia di impegno
scientifico-didattico:
L09A - Glottologia e linguistica.
Impegno scientifico: si richiede da parte del candidato la
capacita' di animare un'attivita' di ricerca autonoma nell'ambito
delle aree della linguistica generale, con particolare riguardo alla
teoria della sintassi, alla sintassi comparata ed alla connessione
tra sintassi e semantica.
Impegno didattico: prevede documentata competenza nell'ambito
della linguistica generale, con particolare riguardo alla teoria
della sintassi, alla sintassi comparata ed alla connessione tra
sintassi e semantica.
Il numero massimo di pubblicazioni da presentare e' pari a
cinque.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
 
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1
e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al
titolo di studio posseduti dai candidati.
In ogni caso non possono partecipare alle valutazioni
comparative:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
4) i professori universitari di ruolo di prima fascia
inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo al
posto per il quale e' indetta la procedura;
5) coloro che abbiano gia' presentato nell'arco di un anno,
decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa
prescelta, cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative
presso questa o altre sedi universitarie.
I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 3.
 
Domande di ammissione dei candidati italiani
 
Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato deve:
compilare il modulo della domanda allegato (allegato A) al
presente decreto, che viene fornito anche per via telematica
(http://www.hsr.it/uhsr) indicando obbligatoriamente il codice di
identificazione personale (codice fiscale);
stamparne una copia, in carta semplice, e firmarla;
consegnare la copia a mano, unitamente alla fotocopia del
codice fiscale, a questa Universita' via Olgettina n. 58 - Milano -
Ufficio affari generali, entro il termine perentorio, a pena di
esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. A tal
fine non fara' fede la data di compilazione per via telematica;
oppure inviare la copia firmata a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, unitamente alla fotocopia del codice fiscale e di un
documento di identita' al rettore di questo Ateneo, via Olgettina
n. 58 - Milano, entro il termine indicato. A tal fine fara' fede il
timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza e' posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Non verranno prese in considerazione le domande che non
perverranno nel termine stabilito dal bando.
Nella domanda i candidati dovranno chiaramente indicare il
proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di
identificazione personale (codice fiscale).
La domanda del candidato deve contenere, le indicazioni
necessarie ad individuare in modo univoco la facolta' ed il settore
scientifico-disciplinare per il quale il candidato intende essere
ammesso.
I candidati che intendono partecipare alla valutazione
comparativa per piu' settori scientifico-disciplinari, devono
presentare distinte domande con relativi allegati per ogni settore.
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini
dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) di avere/non aver riportato condanne penali; nel primo caso
devono, per ogni condanna riportata, indicare gli estremi delle
relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a
loro carico;
3) di non essere professore universitario di ruolo di prima
fascia inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per
il quale presenta la domanda;
4) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4,
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998, n. 390, di seguito riportato: "Ogni candidato, a pena di
esclusione, puo' partecipare complessivamente ad un numero di
valutazioni comparative non superiore a cinque presso le varie sedi
universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla
prima valutazione comparativa prescelta".
Come indicato nell'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 390/1998, il candidato e' escluso dalla
procedura, successiva alla quinta, per la quale abbia presentato
domanda di partecipazione entro l'anno solare di riferimento;
5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
6) di essere iscritto alle liste elettorali, precisandone il
comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle medesime;
7) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari.
Nella domanda deve essere indicato inoltre il recapito che il
candidato elegge ai fini della procedura di valutazione comparativa.
Verranno esclusi dalla valutazione comparativa i candidati le cui
domande non contengano tutti i dati relativi ai requisiti per
l'ammissione alla procedura di valutazione comparativa.
Ogni eventuale variazione riguardo ai dati relativi ai requisiti
deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio cui e' stata
indirizzata la domanda di partecipazione.
I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare
nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'amministrazione universitaria non si assume alcuna
responsabilita' in caso di irreperibilita' del destinatario e in caso
di errato recapito per inesatta segnalazione del candidato o per
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo. L'amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative alla
procedura di valutazione comparativa per cause non imputabili
all'amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli devono
inoltre allegare alla domanda:
1) curriculum firmato in duplice copia della propria attivita'
scientifica e didattica;
2) documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione
comparativa e relativo elenco in duplice copia;
3) elenco firmato, in duplice copia, delle pubblicazioni che
saranno presentate con le modalita' di cui al successivo art. 5;
4) fotocopia del codice fiscale;
5) fotocopia di un documento di identita'.
I documenti ed i titoli possono essere prodotti in carta
semplice, in originale, in copia autenticata ovvero con
autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui
agli art. 2 e 4 della legge n. 15/1968 e agli art. 1 e 2 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 403/1998 in base all'allegato C.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle autocertificazioni e
delle dichiarazioni sostitutive.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita' di
presentazione delle domande possono essere richiesti alla segreteria
Ufficio affari generali (numero telefonico 02/26433807, dalle ore 10
alle ore 13, oppure e-mail: uhsr.affarigeneralihsr.it).

                               Art. 4.
 
Domande di ammissione dei candidati stranieri
 
Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato
straniero deve:
compilare il modulo della domanda (Allegato B) fornito anche
per via telematica (http://www.hsr.it/uhsr) indicando
obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice
fiscale), per gli stranieri che non lo indicano, esso sara'
determinato a cura dell'Universita';
stamparne una copia, in carta semplice e firmarla debitamente;
consegnare la copia a mano, unitamente alla fotocopia del
codice fiscale, a questa Universita' via Olgettina n. 58, Milano,
ufficio affari generali, entro il termine perentorio, a pena di
esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. A tal
fine non fara' fede la data di compilazione per via telematica;
oppure inviare la copia firmata a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, unitamente alla fotocopia del codice fiscale (per gli
stranieri che non hanno il codice fiscale, verra' stabilito un codice
di identificazione personale da parte dell'Universita') e di un
documento di identita'; al rettore di questo Ateneo (via Olgettina
n. 58 Milano) entro il termine indicato. A tal fine fara' fede il
timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza e' posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Non verranno prese in considerazione le domande che non
perverranno nel termine stabilito dal bando.
La domanda del candidato, prodotta in lingua italiana, deve
contenere, le indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco
la Facolta' ed il settore scientifico-disciplinare per il quale il
candidato intende essere ammesso.
I candidati che intendono partecipare alla valutazione
comparativa per piu' settori scientifico-disciplinari, devono
presentare distinte domande ed eventuali allegati per ogni settore.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione
personale (codice fiscale).
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) la cittadinanza;
2) di avere/non aver riportato condanne penali; nel primo caso
devono, per ogni condanna riportata, indicare gli estremi delle
relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a
loro carico;
3) di non essere professore universitario di ruolo di prima
fascia inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per
il quale presenta la domanda;
4) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998, n. 390, di seguito riportato:
"Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare
complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non
superiore a cinque presso le varie Sedi Universitarie, nell'arco di
un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta".
Come indicato, dall'art. 2 comma 4 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 390/1998, il candidato e' escluso dalla
procedura, successiva alla quinta, per la quale abbia presentato
domanda di partecipazione entro l'anno solare di riferimento;
5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
Pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127 lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
6) di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana;
7) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza.
La mancanza della dichiarazione suddetta comportera' l'esclusione
dalla valutazione comparativa. Nella domanda deve essere indicato il
recapito che il candidato elegge ai fini della procedura di
valutazione comparativa.
Ogni eventuale variazione riguardo ai dati relativi ai requisiti
deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio cui e' stata
indirizzata la domanda di partecipazione.
I candidati portatori di handicap devono specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative alla
procedura di valutazione comparativa per cause non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli devono
inoltre allegare alla domanda:
1) curriculum firmato in duplice copia della propria attivita'
scientifica e didattica;
2) documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione
comparativa e relativo elenco in duplice copia;
3) elenco firmato, in duplice copia, delle pubblicazioni che
saranno presentate con le modalita' di cui al successivo art. 5;
4) fotocopia del codice fiscale (per gli stranieri che non
hanno il codice fiscale, verra' stabilito un codice di
identificazione personale da parte dell'Universita');
5) fotocopia di un documento di identita'.
I documenti e i titoli possono essere prodotti in carta semplice
oppure come di seguito riportato:
I cittadini dell'Unione Europea possono:
allegare i documenti ed i titoli in originale, in copia
autenticata ovvero con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva
di atto notorio di cui agli articoli 2 e 4 della legge 15/68 e agli
articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998 in base all'allegato C.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono:
utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi
in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali,
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle autocertificazioni e
delle dichiarazioni sostitutive.
I cittadini extracomunitari non residenti in Italia devono,
qualora le disposizioni legislative non permettano l'utilizzo di
forme semplificate:
produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in
copia dichiarata conforme all'originale.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi' essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.

                               Art. 5.
 
Pubblicazioni
 
Le pubblicazioni che i candidati intendono presentare ai fini
della valutazione comparativa devono, unitamente al relativo elenco
firmato, essere inviate con apposito plico raccomandato o consegnate
a mano all'Ufficio affari generali entro lo stesso termine della
presentazione delle domande.
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato
o consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente primo comma
non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni
giudicatrici.
E' facolta' del candidato inviare copia delle medesime
pubblicazioni a ciascun componente la commissione giudicatrice.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la
dicitura "Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per
posti di professore universitario di ruolo di prima fascia" e devono
essere indicati chiaramente la sigla e il titolo del settore
scientifico- disciplinare e la facolta' per il quale l'interessato
intende partecipare, nonche' il cognome, nome e indirizzo del
candidato.
Il candidato puo' produrre le pubblicazione in originale, in
copia conforme oppure puo' rendere la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' nella quale afferma che la copia delle
pubblicazioni e' conforme all'originale.
Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e
il luogo di pubblicazione. Per le pubblicazioni stampate in Italia
debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del
decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660: "Ogni
stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo
stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura della
provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla
locale procura della Repubblica".
Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine
e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese,
inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere
presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato
nella lingua originale.
Il candidato che partecipa a piu' procedure di valutazione
comparativa deve far pervenire tanti plichi di pubblicazioni, con
annesso elenco, quante sono le procedure di valutazione comparativa a
cui partecipa.

                               Art. 6.
 
Esclusione dalla valutazione comparativa
 
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione
comparativa. Il rettore puo' disporre in ogni momento, con decreto
motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti.

                               Art. 7.
 
Costituzione delle commissioni giudicatrici
 
Le commissioni giudicatrici sono costituite secondo le modalita'
indicate all'art. 2 della legge 3 luglio 1998 n. 210 e all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998 n. 390 e
successive modificazioni e integrazioni.
E' prevista una apposita commissione giudicatrice per ogni
valutazione comparativa al fine di rispettare la ratio della legge
n. 210/1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998
e di assicurare l'imparzialita' nella valutazione dei candidati.
Le commissioni sono nominate con decreto rettorale pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

                               Art. 8.
 
Ricusazione
 
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti delle
commissioni giudicatrici da parte dei candidati, qualora ricorrano le
condizioni previste dalla vigente normativa, devono essere proposte
al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della composizione delle commissioni. Decorso tale termine, e
comunque dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa di ricusazione e'
sopravvenuta purche' anteriore alla data di insediamento della
commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Il rigetto
dell'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come successiva
causa di ricusazione.

                               Art. 9.
 
Adempimenti delle commissioni giudicatrici
 
Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, predeterminato i criteri di massima e li
consegnano, senza indugio, al responsabile del procedimento, il quale
ne assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e della
facolta' che ha richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati
almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della
commissione.
Le commissioni giudicatrici valutano in primo luogo il
curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche, presentati da
ciascun candidato.
Le commissioni giudicatrici, nel valutare il curriculum, i titoli
e le pubblicazioni scientifiche dei candidati, possono utilizzare i
seguenti criteri:
a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente
determinato nei lavori in collaborazione;
c) congruenza dell'attivita' del candidato con le discipline
ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e'
bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
e) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in
relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
A tal fine faranno ricorso, ove possibile, a parametri
riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Costituiscono, in
ogni caso, titoli da valutare specificatamente nelle valutazioni
comparative:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca
italiani e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di
studio finalizzate ad attivita' di ricerca;
e) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e
scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale;
g) l'attivita' in campo clinico e, con riferimento alle scienze
motorie in campo tecnico-addestrativo, relativamente ai settori
scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza.
I candidati che non rivestono la qualifica di professore
associato sostengono una prova didattica nell'ambito di una
disciplina, (per l'elenco delle discipline afferenti a ciascun
settore scientifico-disciplinare si rinvia al decreto ministeriale
26 febbraio 1999 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 61 del 15 marzo 1999) del settore
scientifico-disciplinare da lui indicata che concorre alla
valutazione complessiva, su un tema da assegnarsi con 24 ore di
anticipo e della durata di circa 45 minuti. A tal fine ciascun
candidato estrae a sorte tre tra i cinque temi proposti dalla
commissione, scegliendo immediatamente quello che formera' oggetto
della lezione. In tale caso il diario con l'indicazione del giorno,
del mese e dell'ora in cui la prova avra' luogo e' notificato agli
interessati tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non
meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.
Per sostenere la prova suddetta i candidati devono essere muniti
esclusivamente di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un
notaio;
b) libretto ferroviario personale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) carta d'identita'.
La prova si terra' presso la sede dell'Universita' Vita-Salute S.
Raffaele, via Olgettina n. 58 - Milano.
Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle
singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, dichiara i nominativi di non piu' di tre idonei, per
ciascun posto bandito.
Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al responsabile del
procedimento, gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di
chiusura.
La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi
individuali e collegiali e' pubblicata nel "Bollettino ufficiale" del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e resa pubblica anche per via telematica.
Le commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di
valutazione comparativa entro sei mesi dalla data di pubblicazione
del decreto rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare, per una
sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la
conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi
segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori
non si siano conclusi dopo la proroga, il rettore, con provvedimento
motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui
siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un
nuovo termine per la conclusione dei lavori.

                              Art. 10.
 
Accertamento della regolarita' degli atti
 
Il rettore accerta con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati e, nelle forme previste dalla legge e dal regolamento
del-l'Universita' Vita Salute S. Raffaele, li trasmette ai competenti
organi accademici per i successivi adempimenti. Nel caso in cui
riscontri vizi di forma, il rettore, entro il predetto termine,
rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la
regolarizzazione, stabilendone il termine.
Il Comitato ordinatore che ha richiesto il bando, entro sessanta
giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli
atti, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con
riferimento alle proprie specifiche esigenze didattico-scientifiche,
puo' proporre, con motivata delibera, la nomina di uno dei candidati
dichiarati idonei, ovvero puo' decidere, a maggioranza degli aventi
diritto al voto, di non procedere alla chiamata specificando i motivi
di difformita', in relazione alle proprie esigenze
didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato dalla
commissione giudicatrice. Alle deliberazioni di cui al presente comma
e' assicurata idonea pubblicita' anche per via telematica. La nomina
e' disposta con decreto rettorale e decorre dal 1o novembre
successivo al decreto rettorale di nomina, ovvero da una data
anteriore, in caso di attivita' didattiche da svolgere nella parte
residua dell'anno accademico ai sensi dell'art. 6, comma 1 della
legge n. 370/1999.
I candidati risultati idonei, che non siano stati nominati entro
il termine di cui al comma precedente, possono essere nominati in
ruolo, entro un triennio decorrente dalla data del decreto di
accertamento della regolarita' degli atti, a seguito di chiamate da
parte di altre universita' che non hanno emanato il bando per la
copertura del relativo posto.
Gli idonei di ogni singola procedura di valutazione comparativa
che rinunciano alla nomina presso l'Universita' Vita-Salute S.
Raffaele di Milano perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte di
altri atenei.

                              Art. 11.
 
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
 
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al recupero delle
pubblicazioni e dei documenti depositati presso l'Universita', entro
tre mesi dall'espletamento del concorso. Trascorso tale termine,
l'Universita' Vita-Salute S. Raffaele di Milano disporra' del
materiale secondo le proprie necessita', senza alcuna
responsabilita'.

                              Art. 12.
 
Documenti di rito per la nomina
 
I candidati nominati riceveranno comunicazione diretta dal
rettore.
Nominati italiani o di altri Stati membri della Comunita' europea.
Nel termine di trenta giorni dalla data di tale comunicazione i
nominati, se cittadini italiani o di altro Stato della Comunita'
europea, pena la decadenza dal diritto alla nomina, devono far
pervenire la seguente documentazione:
1) certificato medico in bollo rilasciato da un medico
militare, o da un medico dell'Azienda sanitaria locale da cui risulti
che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale
concorre ed e' esente da imperfezioni che possono comunque influire
sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto
accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio
1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione
che il candidato e' esente da malattie che possono mettere in
pericolo la salute pubblica. Tale certificato deve essere di data non
anteriore a sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito della
procedura di valutazione comparativa;
2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano
l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
f) numero del codice fiscale;
g) composizione del nucleo familiare;
h) eventuali incarichi ricoperti alle dipendenze dello Stato,
delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e
l'opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8 della legge
18 marzo 1958, n. 311.
La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare
l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del
bando.
Il nominato che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione
dello Stato e' dispensato dal rendere le dichiarazioni di cui alle
lettere b), c), d), e e) e deve invece dichiarare che trovasi in
attivita' di servizio con l'indicazione della retribuzione goduta.
I nominati devono altresi', regolarizzare, ai sensi della legge
23 agosto 1988, n. 370, la domanda di partecipazione alla procedura
di valutazione comparativa ed i documenti ad essa allegati.
Nominati extracomunitari.
Il cittadino extracomunitario nominato deve presentare nel
termine di trenta giorni sopracitato, pena la decadenza al diritto
alla nomina, i seguenti documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello
Stato di cui il candidato straniero e' cittadino. Il candidato
straniero, residente in Italia, deve autocertificare anche la
mancanza di condanne penali e di carichi pendenti a suo carico;
3) certificato medico rilasciato da un medico militare,
provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza, o
equipollente, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente
idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da difetti ed
imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del
servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai
sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato
deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da
malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica;
4) certificato attestante la cittadinanza;
5) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di
data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito
della procedura di valutazione comparativa.
Il certificato relativo al punto n. 5) deve riportare
l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del
bando.
I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui il nominato e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I nominati devono altresi', regolarizzare, ai sensi della legge
23 agosto 1988, n. 370, la domanda di partecipazione alla procedura
di valutazione comparativa ed i documenti ad essa allegati.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente ai
casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.

                              Art. 13.
 
N o m i n a
 
La nomina in ruolo e' disposta con decreto rettorale e decorre
dal 1o novembre successivo al decreto rettorale di nomina, ovvero da
una data anteriore, in caso di attivita' didattiche da svolgere nella
parte residua dell'anno accademico ai sensi dell'art. 6, comma 1
della legge n. 370/1999.
Ai nominati spetta il trattamento economico previsto dalle
disposizioni di legge in vigore.

                              Art. 14.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio affari
denerali dell'Universita' Vita-Salute S. Raffaele di Milano e
trattati per le finalita' di gestione della procedura di valutazione
comparativa e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizioni giuridico-economica dei candidati nominati.

                              Art. 15.
 
Disposizioni finali
 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390 e successive modificazioni e
integrazioni, il regolamento dell'Universita' Vita-Salute S.
Raffaele, la vigente normativa universitaria in materia di accesso
agli impieghi nella pubblica amministrazione.
Milano, 14 marzo 2000
Il rettore: Verze'

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