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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di
sessantuno allievi ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario
e aeronavale all'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno
accademico 2018/2019.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.13 del 13/2/2018 |
Ente: | COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 18E01528 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 15/3/2018 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL COMANDANTE GENERALE
Visto l'art. 5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1961, recante «Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento
degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza»,
convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di
finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e,
in particolare, l'art. 29;
Visti gli articoli 316, 317 e 320 del Codice civile;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l'art. 4,
recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia
di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento
recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20
ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Riordino del reclutamento,
dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo
della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo
2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001 e successive
modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli di studio e
degli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi
per ufficiali del Corpo;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Elenco delle imperfezioni ed
infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione
aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai
fini dell'inidoneita'»;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante
«Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di
formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e
tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e
integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie
Autorita' gerarchiche del Corpo;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.
133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
«Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita' nonche' in materia di processo civile» concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti
in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare»;
Visti gli articoli 583, 584, 586 e 587 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernenti l'accertamento
dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo
della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti
all'arruolamento;
Viste le «Linee guida per l'implementazione del nuovo sistema
addestrativo per il conseguimento del brevetto di pilota militare -
edizione giugno 2013 (Integrated Pilot Training System 2020)»,
approvate dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e dei candidati appartenenti
a una delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera a), del
citato decreto legislativo n. 66/2010;
Considerata l'opportunita' che alle prove concorsuali successive
a quella preliminare venga ammesso un numero di concorrenti idonei
sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione
nonche' la copertura dei posti messi a concorso;
Determina:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto per l'anno accademico 2018/2019 un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di 61 allievi
ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale
all'Accademia della Guardia di finanza.
2. I posti disponibili sono cosi' ripartiti:
a) cinquantacinque sono destinati al comparto ordinario di cui:
(1) uno e' riservato ai candidati in possesso dell'attestato
di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado o superiore;
(2) uno e' riservato al coniuge, ai figli superstiti, ovvero
ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio;
b) sei sono destinati al comparto aeronavale di cui:
(1) tre alla specializzazione «pilota militare»;
(2) tre alla specializzazione «comandante di stazione e
unita' navale».
3. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per
uno solo dei predetti comparti e specializzazioni.
4. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova preliminare consistente in test logico-matematici e
culturali (eventuale per il comparto aeronavale);
b) prova scritta di cultura generale;
c) prove di efficienza fisica;
d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
e) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
f) prove orali;
g) prova facoltativa di una lingua straniera;
h) prova facoltativa di informatica;
i) valutazione dei titoli;
j) visita medica di controllo per i concorrenti per la
specializzazione «pilota militare»;
k) accertamento dell'idoneita' al pilotaggio per i concorrenti
per la specializzazione «pilota militare»;
l) visita medica di incorporamento.
5. Il corso di accademia ha inizio nella data stabilita dal
Comando generale della Guardia di finanza e ha durata triennale (da
frequentare, per due anni, nella qualita' di allievo ufficiale e, per
un anno, con il grado di sottotenente).
Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi al corso di
applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel
grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente).
6. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facolta' di
revocare il bando di concorso, di sospendere o di rinviare le prove
concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle
rispettive graduatorie uniche di merito, il numero dei posti a
concorso, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei
vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente
autorizzate dall'Autorita' di Governo, nonche' di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili.
Art. 2
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e i
finanzieri del Corpo che:
(1) alla data del 1° gennaio 2018, non abbiano superato il
giorno del compimento del ventottesimo anno di eta' e, quindi, siano
nati in data non antecedente al 1° gennaio 1990;
(2) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non
idonei all'avanzamento ovvero, se dichiarati non idonei
all'avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di
idoneita' e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di
non idoneita';
(3) non siano imputati, non siano stati condannati ne'
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444
codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano
stati sottoposti a misure di prevenzione;
(4) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna;
(5) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave
della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un
procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 17 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale;
(6) non siano sospesi dal servizio o non siano in
aspettativa;
b) i cittadini italiani che:
(1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2018, compiuto il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno del compimento
del ventiduesimo anno di eta', vale a dire siano nati nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 1° gennaio 2001, estremi
inclusi;
(2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via
esclusiva la potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento
volontario nella Guardia di finanza;
(3) siano in possesso dei diritti civili e politici;
(4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia, a esclusione, per il comparto ordinario,
dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione e per
il comparto aeronavale - specializzazione comandante di stazione e
unita' navale dei proscioglimenti per inattitudine al volo;
(5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
(6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e di polizia;
(7) non siano imputati, non siano stati condannati ne'
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444
codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano
stati sottoposti a misure di prevenzione;
(8) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio,
l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle
funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione
dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o
la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non
terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti.
2. Tutti i candidati devono possedere, inoltre, un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a
corsi di laurea previsti dalle Universita' statali o legalmente
riconosciute.
3. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in
possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la
presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno scolastico
2017/2018.
4. I requisiti, se non diversamente indicato, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la
presentazione della domanda e mantenuti fino all'incorporamento, pena
l'esclusione dal concorso.
5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici impieghi.
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul
portale attivo all'indirizzo «concorsi.gdf.gov.it», seguendo le
istruzioni del sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di
posta elettronica certificata («P.E.C.»), dopo essersi registrati al
portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al
format di compilazione della domanda di partecipazione.
3. Ultimata la compilazione dell'istanza:
a) gli utenti che accedono con «S.P.I.D.» (Sistema Pubblico di
Identita' Digitale) concluderanno la presentazione della domanda di
partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;
b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno il
salvataggio in locale del PDF generato dal sistema che, una volta
stampato, firmato per esteso e scansionato, dovra' essere caricato a
sistema, mediante l'apposita funzione «upload», unitamente alla
scansione fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di
validita'. Il sistema consentira', quindi, di verificarne il corretto
inserimento e di concludere la procedura di presentazione
dell'istanza.
4. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne dovra':
a) registrarsi al portale indicando un indirizzo di posta
elettronica certificata in uso a uno dei componenti del nucleo
familiare esercente la potesta' genitoriale o, in mancanza, al
tutore;
b) effettuare, al termine della procedura di compilazione
dell'istanza, il salvataggio in locale del PDF generato dal sistema
che, una volta stampato, firmato per esteso dal candidato e, a pena
di nullita', da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in
via esclusiva la potesta' genitoriale, o in mancanza, dal tutore ai
fini dell'assenso a contrarre l'arruolamento e dell'autorizzazione
all'esecuzione di esami clinici e strumentali utili all'accertamento
dell'idoneita' fisica e attitudinale, dovra' essere scansionato e
caricato a sistema, mediante l'apposita funzione «upload», unitamente
alla scansione fronte-retro del proprio documento di riconoscimento
in corso di validita' e di quelli degli ulteriori sottoscrittori.
Nel caso di assenso/autorizzazione di entrambi i genitori, il
candidato avra' cura di scansionare, su un unico file, i relativi
documenti di riconoscimento in corso di validita'.
Il sistema consentira', quindi, di verificare il corretto
inserimento dei file richiesti e di concludere la procedura di
presentazione dell'istanza.
5. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale,
dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza («ID istanza»)
rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente
nella propria area riservata del portale nonche' comunicato sulla
propria casella di posta elettronica certificata.
6. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema
informatico, verificatasi nell'ultimo giorno utile per la
presentazione della domanda di partecipazione e accertate
dall'Amministrazione, sara' considerata comunque valida l'istanza
presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato
1, firmato per esteso e inviato, unitamente alla scansione
fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di
validita', all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoRN@pec.gdf.it entro il termine di cui al comma 1.
Qualora l'istanza sia presentata da un candidato minorenne, il
modello dovra' recare anche la sottoscrizione, a pena di nullita', di
entrambi i genitori o del solo genitore esercente in via esclusiva la
potesta' genitoriale, o in mancanza, del tutore ai fini dell'assenso
a contrarre l'arruolamento e dell'autorizzazione all'esecuzione di
esami clinici e strumentali utili all'accertamento dell'idoneita'
fisica e attitudinale.
7. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale
attivo all'indirizzo «concorsi.gdf.gov.it» o secondo le modalita' di
cui al comma 6, potranno essere modificate esclusivamente entro il
termine di cui al comma 1.
8. Eventuali variazioni di recapiti, di stato civile, di Reparto
di appartenenza e grado (se appartenenti al Corpo) intervenute
successivamente al termine di cui al comma 1 dovranno essere
comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoRN@pec.gdf.it
Art. 4
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita;
b) se concorrente per i posti di cui all'art. 1, comma 2,
lettera b), la specializzazione per cui intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;
e) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste
elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili;
f) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 codice di
procedura penale per delitti non colposi ne' essere o essere stato
sottoposto a misure di prevenzione;
g) il titolo di studio di istruzione secondaria di secondo
grado di cui e' in possesso e l'Istituto presso il quale e' stato
conseguito. Coloro che, pur non essendo in possesso del previsto
diploma alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande, lo conseguano nell'anno scolastico 2017/2018 dovranno
indicare l'Istituto presso il quale sara' conseguito e il relativo
indirizzo;
h) se militare alle armi, il grado e il Reparto di appartenenza
(i militari del Corpo devono indicare la matricola meccanografica, il
grado e il Reparto cui sono in forza);
i) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
j) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
k) l'indirizzo proprio o, eventualmente, della propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove
possibile, di un recapito telefonico;
l) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata;
m) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e di polizia;
n) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e/o maggiorativi di punteggio tra quelli elencati negli
articoli 26 e 27 del bando. Al riguardo, si precisa che e' onere del
candidato consegnare o far pervenire, secondo le modalita' e la
tempistica indicate all'art. 6, comma 2, la documentazione o le
certificazioni ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti
dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli;
o) di essere disposto, in caso di nomina a ufficiale, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso,
puo' richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove
facoltative:
a) se concorrente per il comparto ordinario, prova di
conoscenza di una lingua straniera scelta tra: francese, inglese,
spagnolo e tedesco;
b) se concorrente per il comparto aeronavale, prova di
conoscenza di una lingua straniera scelta tra: francese, spagnolo e
tedesco;
c) prova di informatica.
3. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati:
a) ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, devono
compilare la domanda di partecipazione precisando gli estremi e il
livello del titolo in base al quale concorrono per tale posto e
indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono
sostenere la prova scritta e quelle orali e facoltativa di
informatica;
b) al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea
collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e
per causa di servizio, devono compilare la domanda di partecipazione
precisando gli estremi e l'Autorita' che ha attestato il possesso del
requisito richiesto.
4. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono
dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di
concorso e, in particolare, degli articoli 11, 12, 14, 26 e 27
concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova
preliminare e della prova scritta nonche' le modalita' di notifica
dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive e le
modalita' di notifica delle graduatorie uniche di merito.
5. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in
caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
Art. 5
Cause di archiviazione della domanda
1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
il termine di cui all'art. 3, comma 1, con provvedimento del
Comandante del Centro di reclutamento, nel caso in cui:
a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato e, se
minorenne, da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in
via esclusiva la potesta' genitoriale o, in mancanza, dal tutore;
b) non siano corredate da idoneo/i documento/i di
riconoscimento;
c) pur se compilate telematicamente, il PDF generato dal
sistema, quantunque sottoscritto, pervenga con modalita' differenti
da quella prevista;
d) pervengano all'indirizzo P.E.C. concorsoRN@pec.gdf.it in
assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto
per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di
cui all'art. 3, comma 1. A tale fine, fa fede la data riportata sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in possesso di «ricevuta
di avvenuta consegna»;
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono
notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo
ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli istituti di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi
indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
4. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione
al corso di formazione.
Art. 6
Documentazione
1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui
all'art. 2, il Centro di reclutamento della Guardia di finanza
provvede a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o
della cartella personale e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale.
2. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica,
entro la data di rispettivo svolgimento della stessa di cui all'art.
15 devono presentare in tale sede o a mezzo PEC all'indirizzo
concorsoRN@pec.gdf.it, i documenti in carta semplice, ovvero le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso, indicato nella domanda di partecipazione, dei requisiti
che conferiscono i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e/o maggiorativi di
punteggio tra quelli indicati negli articoli 26 e 27 del bando.
I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, gia'
indicati nella domanda di partecipazione, saranno comunque valutati
qualora il candidato abbia ivi indicato l'Amministrazione pubblica
che dispone della documentazione attestante il possesso dei suddetti
titoli.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la
preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la corretta attribuzione della preferenza e/o del punteggio
maggiorativo ovvero presentati oltre la data di svolgimento della
prova di efficienza fisica.
3. I candidati che conseguiranno il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2017/2018 dovranno
presentare, secondo le modalita' e la tempistica che saranno
comunicate dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza,
idonea documentazione attestante il possesso del citato titolo di
studio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il
modello in allegato 2.
4. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza
e che rivestono lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in
ferma prefissata e ufficiale delle forze di completamento, qualora
utilmente collocati nelle graduatorie uniche di merito di cui agli
articoli 26 e 27 del bando, devono far pervenire a mezzo PEC
all'indirizzo concorsoRN@pec.gdf.it, a pena di decadenza, entro
trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso,
domanda diretta al Ministero della difesa con cui chiedono di
rinunciare a detto status per conseguire l'ammissione all'Accademia
della Guardia di finanza in qualita' di allievo ufficiale.
5. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dal momento della restituzione.
Art. 7
Commissione giudicatrice
1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, e'
presieduta da un ufficiale generale del Corpo della guardia di
finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle
quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a
colonnello:
a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie uniche di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, e da
due docenti, membri, nella materie oggetto di valutazione, in
servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre
anni dalla nomina della Commissione giudicatrice;
b) sottocommissione per la valutazione delle prove di
efficienza fisica, costituita da quattro ufficiali della Guardia di
finanza, membri;
c) sottocommissione per la visita medica preliminare,
costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre
ufficiali medici, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della
precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque con
anzianita' superiore), membri;
e) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in
qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da
almeno otto ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori,
membri;
f) sottocommissione per la visita medica di controllo per i
concorrenti del comparto aeronavale - specializzazione «pilota
militare», composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un
ufficiale medico, membri;
g) sottocommissione per la visita medica di incorporamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale
medico, membri.
2. Per l'effettuazione delle prove orali del comparto aeronavale
di cui all'art. 1, comma 4, lettera f), la sottocommissione di cui al
comma 1, lettera a), e' integrata da un docente abilitato
all'insegnamento della lingua inglese o da un ufficiale della Guardia
di finanza qualificato conoscitore della medesima lingua straniera.
3. Per l'effettuazione delle prove facoltative di lingua
straniera e di informatica, la sottocommissione di cui al comma 1,
lettera a), e' integrata rispettivamente:
a) da docenti abilitati all'insegnamento della lingua straniera
prescelta dal candidato o da ufficiali della Guardia di finanza
qualificati conoscitori della medesima lingua;
b) ufficiali della Guardia di finanza in forza al Servizio
informatica del Comando generale.
4. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano, a eccezione
degli ufficiali medici, che possono rivestire anche il grado di
tenente.
5. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta e orali dei
candidati che le sosterranno in lingua tedesca, la competente
sottocommissione e' integrata dall'ufficiale del Corpo qualificato
conoscitore della lingua straniera di cui al comma 3, lettera a).
6. Le sottocommissioni possono avvalersi:
a) per i lavori di rispettiva competenza, dell'ausilio di
esperti ovvero di personale specializzato e tecnico. La
sottocommissione di cui al comma 1, lettera e), puo' avvalersi,
altresi', ai fini dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale,
dell'ausilio di psicologi;
b) durante lo svolgimento dei lavori, di personale di
sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di reclutamento.
Art. 8
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Ciascuna sottocommissione di cui all'art. 7, prima dello
svolgimento delle prove di propria competenza, fissa in un apposito
verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto
previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni
normative.
2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere c) e
d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.
Art. 9
Esclusione dal concorso
1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, su proposta del Centro di reclutamento, l'esclusione dal
concorso dei candidati non in possesso dei requisiti di cui all'art.
2.
2. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando generale
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 10
Documento di identificazione
1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta di identita', oppure un documento di riconoscimento rilasciato
da un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
Art. 11
Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare
1. I candidati che abbiano validamente presentato domanda di
partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione
alcuna di esclusione, sosterranno, a partire dal 26 marzo 2018, la
prova preliminare consistente in test logico-matematici e in domande
dirette ad accertare le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e
sintattiche della lingua italiana.
2. La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il
calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova,
nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal 19
marzo 2018, mediante avviso pubblicato sul portale attivo
all'indirizzo «concorsi.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio centrale
relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile,
n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
3. I candidati che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
5. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, che
abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso,
di sostenere la prova scritta e quelle orali e facoltativa di
informatica in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto,
l'assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua
stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalita' di esecuzione della
prova preliminare.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova
preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre
pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della competente sottocommissione di cui all'art.
7, comma 1, lettera a).
8. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati
ai candidati sara' pubblicata sul portale attivo all'indirizzo
«concorsi.gdf.gov.it», nella sezione relativa ai concorsi.
9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare da parte dei candidati, saranno rese disponibili
informazioni utili sul citato portale.
10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite
dalla sottocommissione di cui al all'art. 7, comma 1, lettera a).
11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova scritta di cui all'art. 12, i candidati classificatisi:
a) per il comparto ordinario nei primi 800 posti della
graduatoria stilata ai soli fini della predetta prova. Sono, inoltre,
ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del
concorrente classificatosi all'ultimo posto utile. I restanti
candidati sono esclusi dal concorso;
b) per il comparto aeronavale, i candidati classificatisi
nell'ambito delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta
prova, nei primi:
(1) 100 posti per la specializzazione «pilota militare»;
(2) 100 posti per la specializzazione «comandante di stazione
e unita' navale».
Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito delle
predette graduatorie, all'ultimo posto utile. I restanti candidati
sono esclusi dal concorso.
La prova preliminare del comparto aeronavale non sara' svolta
qualora il numero complessivo di domande validamente presentate,
relativo a tutte le specializzazioni a concorso, sia inferiore a 200.
Inoltre, non saranno sottoposti alla predetta prova i concorrenti per
la specializzazione per la quale il numero di domande validamente
presentate non sia superiore a 110. Di tale circostanza, sara' data
comunicazione con l'avviso di cui al comma 2.
12. L'esito della prova preliminare sara' reso noto, a partire
dal secondo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica)
a quello di svolgimento dell'ultima sessione della predetta prova,
mediante avviso sul portale attivo all'indirizzo
«concorsi.gdf.gov.it» o presso l'Ufficio centrale relazioni con il
pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 55, Roma
(numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 13.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 12
Modalita' e data di svolgimento della prova scritta
1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna
convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 8,00 del giorno 12
aprile 2018, nella sede che sara' resa nota con l'avviso di cui
all'art. 11, comma 12, che ha valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti i concorrenti.
2. La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nello
svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i
candidati, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado.
3. Eventuali variazioni della data di svolgimento della prova
saranno parimenti rese note con l'avviso richiamato al comma 1 che ha
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Art. 13
Prescrizioni da osservare per la prova scritta
1. Alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili,
le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.
2. Durante la prova scritta:
a) possono essere consultati il vocabolario della lingua
italiana e il dizionario dei sinonimi e contrari. Tali supporti non
devono essere commentati ne' annotati;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera a).
Art. 14
Revisione della prova scritta
1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalla
sottocommissione indicata dall'art. 7, comma 1, lettera a).
2. La sottocommissione assegna a ogni elaborato un punto di
merito da zero a trenta trentesimi.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di diciotto trentesimi.
5. L'esito della prova scritta sara' reso noto a partire dal
giorno successivo al termine della correzione (esclusi i giorni di
sabato e domenica) e comunque entro il giorno 11 maggio 2018, con
avviso sul portale attivo all'indirizzo «concorsi.gdf.gov.it» o
presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di
finanza, viale XXI Aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 11.
6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere
sottoposti alla prova di efficienza fisica e all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica, secondo il calendario e le modalita'
comunicati con un ulteriore avviso che sara' reso noto a partire dal
giorno successivo a quello di cui al comma 5.
Tali prove hanno il seguente ordine di svolgimento:
a) 1° giorno: prove di efficienza fisica;
b) 2°, 3° e 4° giorno: accertamento dell'idoneita' psico-fisica
solo per i candidati del comparto ordinario e per i candidati per la
specializzazione comandante di stazione e unita' navale. I candidati
per la specializzazione «pilota militare» idonei alle prove di
efficienza fisica saranno convocati per sostenere l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica nelle date indicate nel predetto avviso
che sara' reso noto a partire dal giorno successivo a quello di cui
al comma 5.
7. I candidati non idonei alla prova scritta sono esclusi dal
concorso.
Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 15
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica, volte ad accertare il livello
di preparazione atletica dei candidati, consistono:
a) per il comparto ordinario, nelle seguenti:
(1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e
piegamenti sulle braccia;
(2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e prova
di nuoto 25 m stile libero;
b) per il comparto aeronavale, nelle seguenti:
(1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m,
nuoto 25 m stile libero;
(2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e
piegamenti sulle braccia.
2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati,
rispettivamente, nelle tabelle in allegati 3 e 4, anche in una sola
delle discipline obbligatorie, determinera' la non idoneita' e quindi
l'esclusione dal concorso.
3. Il candidato idoneo che riporta un punteggio tra 1 e 12
(comprensivo dell'esito della prova facoltativa) consegue, nel
punteggio delle rispettive graduatorie uniche di merito, una
maggiorazione secondo le seguenti fasce di merito:
===================================================
|Punteggio conseguito |Maggiorazione del punteggio|
+=====================+===========================+
| da 1 a 2 | 0,05 |
+---------------------+---------------------------+
| da 2,5 a 3,5 | 0,10 |
+---------------------+---------------------------+
| da 4 a 5 | 0,15 |
+---------------------+---------------------------+
| da 5,5 a 6,5 | 0,20 |
+---------------------+---------------------------+
| da 7 a 8 | 0,25 |
+---------------------+---------------------------+
| da 8,5 a 9,5 | 0,30 |
+---------------------+---------------------------+
| da 10 a 11 | 0,35 |
+---------------------+---------------------------+
| da 11,5 a 12 | 0,40 |
+---------------------+---------------------------+
4. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide
sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi
obbligatori.
5. All'atto del sostenimento delle prove di efficienza fisica, i
candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all'art. 7,
comma 1, lettera b), un certificato, in originale o copia conforme,
di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera
in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico sportivo italiana, ovvero a strutture sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale,
che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di medici specializzati
in medicina dello sport.
6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione del concorrente alle suddette prove e, pertanto,
l'esclusione dal concorso.
7. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza delle
prove di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono
produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova, un test di
gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione.
8. Per le concorrenti che risultano positive al test di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti
svolti, il Presidente della competente sottocommissione provvede al
differimento delle stesse in data non successiva al 3 luglio 2018 non
potendo procedere all'effettuazione della prova di efficienza fisica
e dovendo esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art.
3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di
gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare.
9. Laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora
alla data del 3 luglio 2018, tali candidate sono escluse dal
concorso.
10. Il Presidente della competente sottocommissione, qualora il
candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea
indisposizione ovvero si infortuni prima o durante l'espletamento di
una delle prove e lo faccia presente a uno dei membri della
sottocommissione, provvede, con giudizio motivato e insindacabile,
all'eventuale differimento dello stesso a una data posteriore a
quella prevista dal calendario della prova di efficienza fisica e,
comunque, non oltre il 3 luglio 2018, ferma restando la validita'
degli esiti delle eventuali prove svolte fino al momento della
comunicazione dell'infortunio subito.
11. I concorrenti per la specializzazione «pilota militare» che
hanno ottenuto il differimento di cui al comma 8 sono ammessi, con
riserva, a sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di
cui all'art. 18, comma 2, lettera a).
Gli stessi sono esclusi qualora lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 3 luglio 2018.
12. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica
sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, mentre
i non idonei sono esclusi dal concorso.
Art. 16
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica per i candidati del comparto
ordinario
1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 7, comma
1, lettera c), mediante visita medica preliminare, presso il Centro
di reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di
Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica, fatto salvo
quanto previsto al successivo comma 6, gli aspiranti devono risultare
in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneita'
psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni e dalle direttive tecniche adottate con decreto del
Comandante generale della Guardia di finanza.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo
www.gdf.gov.it
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e
visite:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal
Centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c),
puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di
laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere
indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al precedente comma 3, nell'ambito di altri
concorsi per l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono
sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del
possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. Per i candidati che, alla data di effettuazione
dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, siano in servizio nel
Corpo della guardia di finanza, il giudizio definitivo e' espresso
tenendo conto dell'eta', del grado, delle categorie e degli incarichi
svolti nonche' delle norme che ne regolano la posizione di stato.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e'
immediatamente comunicato all'interessato il quale, in caso di non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di
cui al comma 11.
8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione
deve essere:
a) presentata al Centro di reclutamento, al momento della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
al comma 1, lettera a);
b) integrata da documentazione rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 5). L'originale di tale
documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di
reclutamento - Ufficio sanitario - via delle Fiamme Gialle, n. 18,
00122 Roma/Lido di Ostia, o inviato all'indirizzo di posta
elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it entro il quindicesimo
giorno solare successivo a quello della comunicazione di non
idoneita'.
Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase
selettiva, comunicati al candidato in sede di notifica della non
idoneita' e compatibilmente con questi, potra' essere comunque presa
in considerazione la documentazione:
(1) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici
giorni e pervenuta oltre lo stesso;
(2) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia,
il cui originale sia prodotto nei termini indicati dal Centro di
reclutamento.
In ogni caso l'Amministrazione non si assume alcuna
responsabilita' per la mancata ricezione o per i ritardi nella
consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra
indicati.
La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o
la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga in originale
nei termini ivi indicati.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2.
9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la
visita medica preliminare.
10. La sottocommissione per la visita medica di revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata la certificazione
prodotta puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non
idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di
reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento,
per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra'
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.
Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale e alle prove orali e
facoltative di lingua straniera e di informatica.
11. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti
casi:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),
anche se in forma lieve;
b) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
c) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche
mediante test tossicologici di I e di II livello.
12. La sottocommissione per la visita medica preliminare:
a) nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11, dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e'
sottoposto a ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle
more dell'esito del test di II livello, all'esito del quale, se
confermata la positivita', dichiara la non idoneita'; diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori
accertamenti sanitari.
13. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
sono convocati per sostenere l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale e le prove orali e facoltative di lingua straniera e di
informatica.
14. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare
o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero
giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
15. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
notificato agli interessati, e' definitivo.
16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 17
Documentazione da produrre in sede di accertamento dell'idoneita'
psico-fisica per i candidati del comparto ordinario
1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento per
sostenere la visita medica preliminare devono presentare la seguente
documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni:
a) certificato attestante l'effettuazione e il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
Sanitario Nazionale;
e) certificato medico (fac-simile in allegato 6), rilasciato
dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, attestante:
(1) stato di buona salute;
(2) presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
(3) presenza/assenza di gravi manifestazioni
immuno-allergiche;
(4) presenza/assenza di gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti;
f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale
terapia farmacologica assunta o somministrata nei trenta giorni
precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di
detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di
test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso.
I candidati in servizio nella Guardia di finanza devono
presentare esclusivamente i certificati indicati nelle lettere c) e
d).
2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o
idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera e), comportano
l'esclusione dal concorso.
3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. A tal fine,
qualora in corso di validita', potra' essere presentato lo stesso
certificato di cui all'art. 15, comma 7. In assenza del referto, la
candidata e' sottoposta, allo scopo sopra indicato, al test di
gravidanza presso il Centro di reclutamento.
4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155
e successive modificazioni e integrazioni. Tali candidate saranno
escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo impedimento,
anche in sede di seconda convocazione e comunque non oltre il 4
luglio 2018, non consenta di rispettare la tempistica prevista
dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.
5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle
successive fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento;
b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere
convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione
indicata all'art. 7, comma 1, lettera c), potra' concedere il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite
mediche preliminari. La data di convocazione viene immediatamente
comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la
menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui e' stato
riconvocato, e' escluso dal concorso.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 18
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica per i candidati del comparto
aeronavale
1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettere c).
2. A tal fine, i candidati:
a) se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione
«pilota militare», sono avviati a visita medica preliminare presso
l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare, viale
Piero Gobetti, n. 2, Roma, dove e' accertata l'idoneita' degli stessi
ai servizi di navigazione aerea quali piloti, ai sensi del decreto
ministeriale 16 settembre 2003 e dell'art. 586 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. La sottocommissione
di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), acquisito il giudizio
medico-legale del predetto Istituto, nei confronti dei candidati
risultati idonei, esprime il giudizio di idoneita' al servizio nella
Guardia di finanza, sulla base delle previsioni del decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni, e delle direttive tecniche adottate con decreto del
Comandante generale della Guardia di finanza, pubblicate sul sito
internet www.gdf.gov.it, cosi' come richiamato dall'art. 19, comma 1,
disponendo a tal fine, laddove ritenuto necessario, l'effettuazione
delle ulteriori visite specialistiche e degli esami strumentali e di
laboratorio di cui all'art. 19, comma 7.
I concorrenti che, durante la visita, risultano non in possesso
anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'idoneita' ai servizi
di navigazione aerea, quale pilota, sono, a cura della competente
sottocommissione, giudicati non idonei al servizio nella Guardia di
finanza, quali ufficiali del ruolo normale - comparto aeronavale per
la specializzazione «pilota militare», ed esclusi dal concorso;
b) se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione
«comandante di stazione e unita' navale», sono sottoposti a visita
medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso il
Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
3. L'accertamento dell'idoneita' e' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
4. I candidati per i posti riservati alla specializzazione
«pilota militare», dichiarati non idonei ai servizi di navigazione
aerea in sede di visita medica preliminare, possono richiedere di
essere sottoposti a ulteriori accertamenti tesi a ottenere la riforma
del giudizio di inidoneita'.
La relativa istanza:
a) deve essere presentata, contestualmente alla comunicazione
del giudizio di non idoneita', al Centro di reclutamento per il
successivo esame della sottocommissione per la visita medica
preliminare di cui all'art. 7, comma 1, lettera c);
b) deve essere integrata da documentazione rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 7). L'originale di tale
documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di
reclutamento - Ufficio sanitario - via delle Fiamme Gialle, n. 18,
00122 Roma/Lido di Ostia o all'indirizzo di posta elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it improrogabilmente entro il decimo
giorno solare successivo a quello della comunicazione di non
idoneita'. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per
la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale
della documentazione entro il predetto termine;
c) e' valutata dalla sottocommissione di cui alla lettera a),
la quale, in ordine, esclusivamente, alle imperfezioni o infermita'
che hanno determinato il giudizio di non idoneita', puo':
(1) confermare il giudizio di inidoneita' in precedenza
espresso;
(2) disporre la convocazione dell'aspirante per sottoporlo a
ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di
laboratorio a cura della Commissione sanitaria di appello
dell'Aeronautica militare.
In tal caso, sulla base del giudizio medico-legale della predetta
Commissione sanitaria di appello, la sottocommissione di cui alla
lettera a) esprime il giudizio di idoneita' o non idoneita' al
servizio nella Guardia di finanza, quali ufficiali del ruolo normale
- comparto aeronavale per la specializzazione «pilota militare»,
anche a seguito degli ulteriori accertamenti di cui all'art. 19,
comma 7.
La suddetta istanza non e' accolta qualora non venga presentata
secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la documentazione di
cui alla lettera b) non pervenga in originale nei termini ivi
indicati.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2.
In ogni caso, il giudizio della sottocommissione per la visita
medica preliminare sara' immediatamente notificato al candidato,
anche tramite il Centro di reclutamento.
5. I candidati per i posti riservati alla specializzazione
«pilota militare», giudicati non idonei a seguito delle ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio disposti
ai sensi dell'art. 19, comma 7, dalla sottocommissione di cui
all'art. 7, comma 1, lettera c), e i candidati per i posti riservati
alla specializzazione «comandante di stazione e unita' navale»,
dichiarati non idonei al termine della visita medica preliminare,
possono chiedere di essere ammessi a visita medica di revisione.
Tale istanza deve essere:
a) presentata al Centro di reclutamento al momento della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
all'art. 7, comma 1, lettera c);
b) integrata da documentazione rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 5). L'originale di tale
documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di
reclutamento - Ufficio sanitario - via delle Fiamme Gialle, n. 18,
00122 Roma/Lido di Ostia, o inviato all'indirizzo di posta
elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it entro il quindicesimo
giorno solare successivo a quello della comunicazione di non
idoneita'.
Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase
selettiva, comunicati al candidato in sede di notifica della non
idoneita' e compatibilmente con questi, potra' essere comunque presa
in considerazione la documentazione:
(1) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici
giorni e pervenuta oltre lo stesso;
(2) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia,
il cui originale sia prodotto nei termini indicati dal Centro di
reclutamento.
In ogni caso l'Amministrazione non si assume alcuna
responsabilita' per la mancata ricezione o per i ritardi nella
consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra
indicati.
La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o
la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga in originale
nei termini ivi indicati.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2.
6. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la
visita medica preliminare.
7. La sottocommissione per la visita medica di revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 5 e valutata la certificazione
prodotta, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non
idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di
reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento,
per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra'
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.
Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale e alle prove orali e
facoltative di lingua straniera e di informatica.
8. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti
casi:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),
anche se in forma lieve;
b) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate
pseudoisocromatiche;
c) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche
mediante test tossicologici di I e di II livello.
9. La sottocommissione per la visita medica preliminare:
a) nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 8, dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e'
sottoposto a ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle
more dell'esito del test di II livello, all'esito del quale, se
confermata la positivita', dichiara la non idoneita'; diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori
accertamenti sanitari.
10. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
sono convocati per sostenere l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale e le prove orali e facoltative di lingua straniera e di
informatica.
11. I candidati risultati assenti alla visita medica preliminare
ovvero alla visita medica di revisione, nei casi in cui siano stati
riconvocati, nonche' agli ulteriori accertamenti sanitari presso la
Commissione sanitaria di appello dell'Aeronautica militare, ovvero
giudicati non idonei, sono esclusi dal concorso.
12. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 19
Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono per
la specializzazione «pilota militare»
1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) ha
il compito di verificare che i candidati siano idonei al servizio
nella Guardia di finanza, ai sensi del decreto ministeriale 17 maggio
2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e delle
direttive tecniche adottate con decreto del Comandante generale della
Guardia di finanza pubblicate sul sito internet www.gdf.gov.it e,
comunque, in possesso dei requisiti fisici previsti per l'idoneita'
ai servizi di navigazione aerea, quali piloti, ai sensi del decreto
ministeriale 16 settembre 2003 e dell'art. 586 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. I concorrenti, convocati per l'accertamento dell'idoneita' ai
servizi di navigazione aerea presso l'Istituto di medicina
aerospaziale dell'Aeronautica militare di Roma, devono presentare:
a) certificato, in originale o copia conforme, di idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il
nuoto in corso di validita', rilasciato da medici iscritti alla
Federazione medico sportiva italiana, ovvero da specialisti che
operano presso strutture sanitarie pubbliche anche militari o private
accreditate con il Servizio sanitario nazionale che esercitano, in
tali ambiti, in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport;
b) referto, rilasciato, in data non anteriore a sessanta giorni
precedenti la visita, da una struttura pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, di analisi
di laboratorio concernente il dosaggio enzimatico del glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PD) eseguito sulle emazie ed espresso in
percentuale di attivita' enzimatica;
c) referto, rilasciato, in data non anteriore a sessanta giorni
precedenti la visita, da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale,
concernente i markers virali, anti HAV, HbsAg, HBsAb e anti HCV;
d) referto, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni
precedenti la visita, da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale,
attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per
anticorpi per HIV;
e) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale, in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la
visita, concernente l'emocromo con formula, VES, glicemia,
creatininemia, ALT, AST, GGT, bilirubina totale e frazionata;
colesterolemia totale; trigliceridemia; esame delle urine;
f) ecocardiogramma color doppler, comprensivo di referto e
immagini, effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale,
entro i sei mesi precedenti la data della visita medica;
g) esami radiografici, comprensivi delle radiografie e dei
relativi referti in originale:
(1) del torace in due proiezioni, effettuato da non oltre sei
mesi, qualora in possesso. Il concorrente ancora minorenne all'atto
della presentazione agli accertamenti psico-fisici, avra' cura di
portare al seguito la dichiarazione di assenso all'effettuazione dei
prescritti accertamenti sanitari, compilata e sottoscritta in
conformita' all'allegato 8, per l'eventuale effettuazione del
predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta
dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre il
concorrente agli esami radiologici;
(2) del tratto lombo sacrale della colonna vertebrale in due
proiezioni, qualora in possesso.
Tali esami strumentali devono essere effettuati, presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il
Servizio sanitario nazionale, entro i sei mesi precedenti la data
della visita medica;
h) tracciato elettroencefalografico standard, preferibilmente
su supporto cartaceo, comprensivo di referto, eseguito presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate
con il Servizio Sanitario Nazionale, entro i tre mesi antecedenti la
data della visita;
i) solo per i candidati di sesso femminile:
(1) referto, in originale o copia conforme, attestante
l'esito del test di gravidanza non anteriore ai cinque giorni dalla
data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato;
(2) ecografia pelvica, con relativo referto, in originale o
copia conforme, avente data non anteriore a tre mesi. Tale esame
strumentale dovra' essere eseguito presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale;
j) certificato medico, con data di rilascio non anteriore a sei
mesi e una validita' semestrale (fac-simile in allegato 6),
rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, attestante:
(1) lo stato di buona salute;
(2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche;
(3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni
immuno-allergiche;
(4) la presenza/assenza di gravi intolleranze e idiosincrasie
a farmaci o alimenti.
Se gli accertamenti di cui al presente comma sono svolti presso
strutture sanitarie accreditate con il Servizio sanitario nazionale,
sara' cura del candidato produrre anche un'attestazione in originale,
rilasciata dalla medesima struttura sanitaria, comprovante detto
accreditamento.
In caso di mancata presentazione del referto di cui alla lettera
i), punto (1), la candidata e' sottoposta al test di gravidanza
presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare.
La mancata presentazione, anche di un singolo documento, della
restante documentazione medica indicata al presente comma, comporta
la non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari e
l'esclusione dal concorso, fatta eccezione per gli esami radiografici
del torace e del tratto lombo-sacrale.
La dichiarata presenza delle manifestazioni, intolleranze o
idiosincrasie di cui alla lettera j) comporta l'esclusione dal
concorso.
3. Per i candidati che risultano idonei ai servizi di navigazione
aerea, quali piloti, gli esami radiografici e i referti sono
trattenuti presso l'Istituto di medicina aerospaziale ed
eventualmente messi a disposizione della sottocommissione di cui
all'art. 7, comma 1, lettera c), per l'espletamento delle
attribuzioni di propria competenza.
4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, e successive modificazioni e integrazioni. Tali candidate
saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo
impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non
oltre il 25 giugno 2018, non consenta di rispettare la tempistica
prevista dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.
Le stesse sono ammesse, con riserva, alle successive prove
selettive.
5. I concorrenti sottoposti ad accertamento dell'idoneita' ai
servizi di navigazione aerea sono invitati a sottoscrivere apposita
dichiarazione di assenso all'esecuzione degli accertamenti di cui al
protocollo diagnostico in uso presso l'Istituto di medicina
aerospaziale dell'Aeronautica militare, secondo il modello in
allegato 8. In caso di candidato minorenne, la dichiarazione dovra'
essere sottoscritta da entrambi i genitori o dal solo genitore
esercente la potesta' genitoriale o, in mancanza, dal tutore.
6. Nel predetto allegato 8 e', altresi', riportato il protocollo
diagnostico praticato a ogni concorrente.
7. I candidati sono, eventualmente, sottoposti da parte della
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), a ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del relativo quadro clinico.
In particolare, sono sottoposti a indagini radiologiche laddove
le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili ne'
valutabili. In tal caso, l'interessato, se maggiorenne, dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso.
8. Ai candidati e' richiesto il possesso dei requisiti previsti
dall'art. 2 del decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive
modificazioni e integrazioni e dagli articoli 586 e 587 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
9. Per effetto del combinato disposto delle norme di cui al
precedente comma, quindi, i candidati devono avere i seguenti
requisiti fisici:
a) avere una distanza vertice-gluteo non superiore a cm 98 e
non inferiore a cm 85 e una distanza gluteo-ginocchio non superiore a
cm 65 e non inferiore a cm 56;
b) avere una distanza di presa funzionale non superiore a cm 90
e non inferiore a cm 74,5.
10. Per i candidati che non risultano in possesso del requisito
di cui al precedente comma, il predetto Istituto di medicina
aerospaziale non procede all'accertamento dell'idoneita' ai servizi
di navigazione aerea, quali piloti. In tal caso, i candidati sono
immediatamente giudicati non idonei.
11. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 20
Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono per la
specializzazione «comandante di stazione e unita' navale»
1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 7, comma
1, lettera c), mediante visita medica preliminare, presso il Centro
di reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di
Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica, fatto salvo
quanto previsto al successivo comma 6, gli aspiranti:
a) devono risultare in possesso:
(1) di acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10
e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, senza correzione;
campo visivo e motilita' oculare normali; senso cromatico normale
alle tavole pseudoisocromatiche;
(2) del profilo sanitario compatibile con l'idoneita'
psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni, e dalle direttive tecniche adottate con decreto del
Comandante generale della Guardia di finanza;
b) non essere affetti dalle imperfezioni, infermita' e
condizioni somato-funzionali di cui all'elenco in allegato 9.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo
www.gdf.gov.it.
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e
visite:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal
Centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c),
puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di
laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere
indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica, di cui al precedente comma 3, nell'ambito di altri
concorsi per l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono
sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del
possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. Per i candidati che, alla data di effettuazione
dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, siano in servizio nel
Corpo della guardia di finanza, il giudizio definitivo e' espresso
tenendo conto dell'eta', del grado, delle categorie e degli incarichi
svolti nonche' delle norme che ne regolano la posizione di stato.
In tali casi deve essere comunque verificato il possesso del
requisito di cui al comma 2, lettera a), punto (1) e lettera b).
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e'
immediatamente comunicato all'interessato, il quale, in caso di non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di
cui all'art. 18, comma 8.
La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve
essere effettuata secondo quanto previsto all'art. 18, comma 5.
8. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento per
sostenere la visita medica preliminare devono presentare la seguente
documentazione sanitaria, rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale, con data non anteriore a sessanta giorni:
a) certificato attestante l'effettuazione e il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto;
e) certificato medico (fac-simile in allegato 6), rilasciato
dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, attestante:
(1) stato di buona salute;
(2) presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
(3) presenza/assenza di gravi manifestazioni
immuno-allergiche;
(4) presenza/assenza di gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti;
f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale
terapia farmacologica assunta o somministrata nei trenta giorni
precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di
detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di
test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso.
I candidati in servizio nella Guardia di finanza devono
presentare esclusivamente i certificati indicati nelle lettere c) e
d).
9. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 8, lettere a)
e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o
idiosincrasie di cui al medesimo comma 8, lettera e), comportano
l'esclusione dal concorso.
10. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un
test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data
di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. A tal
fine, qualora in corso di validita', potra' essere presentato lo
stesso certificato di cui all'art. 15, comma 7. In assenza del
referto, la candidata e' sottoposta, allo scopo sopra indicato, al
test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento.
11. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, e successive modificazioni e integrazioni. Tali candidate
saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo
impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non
oltre il 4 luglio 2018, non consenta di rispettare la tempistica
prevista dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.
12. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo
giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 8:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle
successive fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento;
b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere
convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione
indicata all'art. 7, comma 1, lettera c), potra' concedere il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite
mediche preliminari. La data di convocazione viene immediatamente
comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la
menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui e' stato
riconvocato, e' escluso dal concorso.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 21
Accertamento dell'idoneita' attitudinale
1. I candidati risultati idonei all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita'
attitudinale, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera e),
secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del
Comandante generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito
internet www.gdf.gov.it
3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a
riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il
ruolo ambito.
4. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del
candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per
valutare le esperienze di vita passata e presente nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti
selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
5. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale,
sono ammessi a sostenere le prove orali, mentre i non idonei sono
esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
7. Avverso le esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 22
Prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica
1. Le prove orali hanno luogo davanti alla sottocommissione di
cui all'art. 7, comma 1, lettera a), e consistono:
a) per il comparto ordinario in:
(1) un esame di storia ed educazione civica (durata massima
15');
(2) un esame di geografia (durata massima 15');
(3) un esame di matematica (durata massima 15');
b) per il comparto aeronavale in:
(1) un esame di storia ed educazione civica (durata massima
15');
(2) un esame di geografia (durata massima 15');
(3) un esame di matematica (durata massima 15');
(4) un esame di lingua inglese (durata massima 15').
2. I programmi riportati in allegato 10, relativi alle materie di
cui al comma 1, lettere a) e b), punti (1), (2) e (3) sono suddivisi
in tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami. La
prova di conoscenza della lingua inglese di cui al comma 1, lettera
b), punto (4), da effettuarsi senza l'ausilio del vocabolario,
consiste:
a) nella lettura di un brano;
b) in una conversazione che abbia come spunto il brano letto.
La sottocommissione, prima dell'inizio della prova, individua i
brani da sottoporre ai candidati per la lettura. Tali brani sono
proposti a ciascun candidato, previa estrazione a sorte.
3. Per ciascuna materia la sottocommissione attribuisce a ogni
candidato un punto di merito da zero a trenta trentesimi.
4. Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i
punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e
dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
5. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato un
punteggio minimo di diciotto trentesimi in ciascuna materia.
6. Coloro che riportano un punteggio, in almeno una materia,
inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi
dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nelle prove orali, e'
sottoposto per il comparto ordinario alle prove facoltative di una
lingua straniera - scelta tra quelle di cui all'art. 4, comma 2,
lettera a) - e di informatica, per il comparto aeronavale alle prove
facoltative di una lingua straniera - scelta tra quelle di cui
all'art. 4, comma 2, lettera b) - e di informatica, con le modalita'
indicate in allegato 11.
9. L'aspirante in possesso dell'attestato di bilinguismo
concorrente per il posto riservato nell'ambito del comparto ordinario
puo' richiedere di sostenere la prova di lingua straniera in inglese,
francese o spagnolo. A tal proposito, lo stesso puo' essere
assistito, sul posto, da personale qualificato conoscitore della
lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita'
di esecuzione della prova.
10. Analogamente a quanto previsto nel precedente comma, il
candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo puo':
a) svolgere, qualora ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione, la prova facoltativa di informatica in lingua
tedesca;
b) essere comunque assistito, nel corso della richiamata prova,
da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per
ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della
stessa.
11. Il giudizio sulle prove di cui al comma 8 e' espresso dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), integrata a
norma del comma 3 dello stesso articolo, con le modalita' indicate al
comma 4.
12. La sottocommissione assegna, per ogni prova facoltativa, un
punto di merito da zero a trenta trentesimi. Il candidato che riporta
un punto compreso tra diciotto e trenta trentesimi consegue, nel
punteggio delle rispettive graduatorie uniche di merito, le
maggiorazioni riportate in allegato 11.
13. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da ciascuno riportato nelle prove orali ed, eventualmente, nelle
prove facoltative. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e da un
membro della sottocommissione, e' affisso, nel medesimo giorno,
nell'albo della sede di esame. L'esito delle prove orali e',
comunque, notificato a ogni candidato.
14. Al termine delle prove orali e delle prove facoltative di
lingua straniera e informatica dei candidati per il comparto
aeronavale - specializzazione «pilota militare», la medesima
sottocommissione provvede, secondo le disposizioni di cui all'art.
27, alla compilazione di una graduatoria provvisoria di merito ai
fini della individuazione dei concorrenti per la specializzazione
«pilota militare» da avviare agli accertamenti di cui ai successivi
articoli 23 e 24.
15. La suddetta graduatoria provvisoria e' resa nota con avviso
sul portale attivo all'indirizzo «concorsi.gdf.gov.it», sulla rete
intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il
pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 55, Roma
(numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 11.
Art. 23
Visita medica di controllo per i candidati che concorrono per la
specializzazione «pilota militare»
1. I candidati ammessi all'accertamento dell'idoneita' al
pilotaggio sono sottoposti alla visita medica di controllo da parte
della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera f).
2. Gli aspiranti di sesso femminile, all'atto dell'ammissione a
detta fase, devono produrre un test di gravidanza di data non
anteriore a 5 giorni dalla data di presentazione, che escluda la
sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e',
allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura
dell'Amministrazione.
3. Le candidate positive al test di gravidanza sulla base dei
certificati prodotti o degli accertamenti svolti a cura
dell'Amministrazione sono escluse dal concorso, con provvedimento
della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera f). I
provvedimenti di esclusione sono notificati alle interessate, che
possono impugnarli secondo le modalita' di cui all'ultimo comma
dell'art. 11.
4. La sottocommissione puo', nell'espletamento dei propri lavori,
disporre l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti,
eventualmente, necessari per una migliore valutazione del quadro
clinico dell'aspirante, inviandolo, se del caso, presso il competente
ospedale militare.
5. I candidati risultati idonei alla visita medica di controllo
sono avviati alla fase dell'accertamento dell'idoneita' al pilotaggio
di cui al successivo art. 24, a eccezione di quelli di cui al comma 2
del medesimo articolo. I concorrenti non idonei sono esclusi dal
concorso.
6. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 24
Accertamento dell'idoneita' al pilotaggio per i candidati che
concorrono per la specializzazione «pilota militare»
1. Sono ammessi all'accertamento dell'idoneita' al pilotaggio
presso l'Aeronautica militare i primi 5 concorrenti per la
specializzazione «pilota militare» individuati secondo l'ordine della
graduatoria provvisoria di cui all'art. 22, comma 14.
2. I concorrenti di cui al comma 1 che hanno gia' conseguito il
brevetto di pilota di aeroplano presso la Scuola di volo
dell'Aeronautica militare di Latina non saranno sottoposti
all'accertamento dell'attitudine al volo e, se vincitori, saranno
convocati in Accademia.
3. I candidati, ammessi a tale fase, vi accedono:
a) se provenienti dai civili, in qualita' di allievo
finanziere, contraendo, dalla data di presentazione, una ferma
volontaria pari alla durata della fase stessa;
b) con il grado rivestito, se militari in servizio. Durante
tale periodo, essi sono esonerati dalle funzioni del grado e soggetti
ai doveri degli aspiranti di cui alla lettera a);
c) alle dipendenze dell'Accademia della Guardia di finanza.
Nel caso in cui i candidati appartengano:
d) alla Guardia di finanza, sono comandati in missione per
tutta la durata della fase;
e) alle altre Forze armate, sono posti, a cura degli enti di
provenienza, nella posizione di comandati o aggregati e continuano a
percepire dagli stessi gli assegni loro spettanti;
f) a Forze di polizia a ordinamento civile ovvero al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, sono posti, a cura degli enti di
provenienza, in licenza secondo i rispettivi ordinamenti.
4. E' fatta salva la facolta' per l'Amministrazione di convocare,
proseguendo nell'ordine della graduatoria di cui all'art. 22, comma
14, un numero di concorrenti pari a quello degli eventuali esclusi,
rinunciatari o assenti.
5. A seguito di provvedimento di esclusione o di rinuncia durante
tale fase e con la medesima decorrenza, la ferma contratta dai
candidati di cui al comma 3, lettera a), e' rescissa. I medesimi
candidati sono immediatamente messi in liberta' a cura dell'Accademia
e, se rientranti tra quelli di cui al predetto comma 3, lettera b)
sono avviati ai reparti o agli enti di appartenenza.
6. Alla fine del percorso accertativo presso l'Aeronautica
Militare i candidati risultati idonei saranno convocati, se
vincitori, in Accademia. I candidati risultati non idonei saranno
esclusi dal concorso.
Art. 25
Mancata presentazione e differimento del candidato
1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenta per:
a) sostenere la prova preliminare, prevista dall'art. 11, le
prove di efficienza fisica, previste dall'art. 15, l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica, previsto dagli articoli 16 e 18,
l'accertamento dell'idoneita' attitudinale, previsto dall'art. 21 e
le prove orali, previste dall'art. 22, e' considerato rinunciatario
e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici
di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle
sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d)
ed e) hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente
per documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in
servizio della Guardia di finanza, su richiesta del Reparto di
appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di
servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati,
nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza
deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoRN@pec.gdf.it;
b) sostenere la prova scritta, nella data prevista all'art. 12,
e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso;
c) la visita medica di controllo, prevista dall'art. 23, e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso;
d) la visita medica di incorporamento, prevista dall'art. 28,
e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato
all'Accademia della Guardia di finanza, tramite posta elettronica
certificata all'indirizzo Bg0200000p@pec.gdf.it, sono valutati a
giudizio discrezionale e insindacabile del Comandante dell'Accademia,
che, sentito il Presidente della sottocommissione per la visita
medica di incorporamento, puo' differire la presentazione del
candidato, purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro
il decimo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati
sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal
corso, secondo le disposizioni vigenti.
Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alle
lettere a) e d) sono comunicate agli interessati a cura del Centro di
reclutamento.
2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento
delle prove ai sensi del comma 1, lettere a) e d), non si presenta
nel giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e,
quindi, escluso dal concorso.
3. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 26
Graduatoria per il comparto ordinario
1. La graduatoria unica di merito dei candidati ai posti di cui
all'art. 1, comma 2, lettera a), e' compilata dalla sottocommissione
di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati
che hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 4, a esclusione delle lettere
g), h), i), j), k) e l).
3. La graduatoria unica di merito degli idonei al concorso sara'
formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti,
calcolati sommando i seguenti valori numerici:
a) punteggio di merito conseguito nelle prove orali (costituito
dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti in ciascuna delle
tre materie d'esame);
b) punto di merito ottenuto nella prova scritta;
c) eventuali maggiorazioni ottenute nelle prove di efficienza
fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e di
informatica;
4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n.
191.
I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla
data di scadenza del termine previsto per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le
modalita' di cui all'art. 6, comma 2.
5. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza e' approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati
i vincitori del concorso con le modalita' di cui all'art. 28.
Tale graduatoria e' resa nota con avviso sul portale attivo
all'indirizzo «concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet del Corpo e
presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di
finanza, viale XXI Aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 11.
Art. 27
Graduatoria comparto aeronavale
1. La graduatoria unica di merito dei candidati ai posti di cui
all'art. 1, comma 2, lettera b), e' compilata dalla sottocommissione
di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati
che hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 4, a esclusione delle lettere
g), h, i) e l) con l'indicazione a fianco di ciascuno della
specializzazione per la quale ha concorso.
3. La graduatoria unica di merito degli idonei al concorso sara'
formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti,
calcolati sommando i seguenti valori numerici:
a) punteggio di merito conseguito nelle prove orali (costituito
dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti in ciascuna delle
quattro materie d'esame);
b) punto di merito ottenuto nella prova scritta;
c) eventuali maggiorazioni ottenute nella prova di efficienza
fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e di
informatica;
d) punteggio titoli, assegnato ai soli concorrenti per la
specializzazione «pilota militare» per il possesso del B.P.A.
(brevetto di pilota di aeroplano), conseguito presso la Scuola di
volo dell'Aeronautica militare di Latina: punti 1,00;
e) punteggio titoli assegnato ai soli concorrenti per la
specializzazione «comandante di stazione e unita' navale» in base al
possesso delle seguenti categorie di patente nautica:
(1) categoria «A»:
(a) entro le 12 miglia dalla costa punti 0,20;
(b) senza alcun limite dalla costa punti 0,40;
(2) categoria «B»: punti 1,00.
I punti attribuibili per il possesso delle patenti nautiche,
cosi' come sopra distinti, non sono cumulabili tra loro e sara'
considerata quella che comporta l'attribuzione del punteggio piu'
alto.
4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n.
191.
I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla
data di scadenza del termine previsto per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le
modalita' di cui all'art. 6, comma 2.
5. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza e' approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati
i vincitori del concorso con le modalita' di cui all'art. 28.
Tale graduatoria e' resa nota con avviso sul portale attivo
all'indirizzo «concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet del Corpo e
presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di
finanza, viale XXI Aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 11.
Art. 28
Visita medica di incorporamento e ammissione in Accademia
1. Sono dichiarati vincitori del concorso e ammessi ai rispettivi
corsi di formazione, in qualita' di allievi ufficiali del ruolo
normale - comparti ordinario e aeronavale, i candidati iscritti nelle
rispettive graduatorie di cui agli articoli 26 e 27, nei limiti dei
posti messi a concorso, secondo l'ordine risultante dalle graduatorie
stesse e tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'art. 1,
comma 2, lettere a), sempreche' abbiano conseguito il giudizio di
idoneita' alla visita medica di incorporamento, alla quale sono
sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte
della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera g).
2. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento
sono esclusi dal concorso.
3. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
4. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'art.
1, comma 2, lettera a), non beneficiano di tale riserva laddove
risultino:
a) privi dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al
diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o
superiore;
b) non appartenenti a una delle categorie di cui all'art. 2151,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
5. Le riserve di posti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a)
saranno soddisfatte conteggiando tra i beneficiari delle stesse anche
i concorrenti che si collocheranno in posizione utile nella relativa
graduatoria unica di merito.
6. Qualora i posti riservati di cui al comma precedente non
possano essere ricoperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi
sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella relativa
graduatoria unica di merito.
7. Qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere
ricoperti:
a) i posti del comparto ordinario, le unita' disponibili sono
equamente ripartite e/o conferite in aumento a quelle messe a
concorso per il comparto aeronavale, secondo il seguente ordine di
priorita':
(1) specializzazione «pilota militare»;
(2) specializzazione «comandante di stazione e unita'
navale»;
b) i posti per una delle specializzazioni del comparto
aeronavale, le unita' disponibili sono conferite in aumento:
(1) all'altra specializzazione a concorso;
(2) al comparto ordinario.
8. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino
scoperti per rinuncia o decadenza entro trenta giorni dalla data di
inizio del corso, possono essere autorizzate altrettante ammissioni
al corso stesso secondo l'ordine delle rispettive graduatorie fermo
restando quanto specificato al precedente comma 5.
9. L'Amministrazione ha la facolta' di colmare le vacanze
organiche che si dovessero verificare, entro la data di approvazione
delle rispettive graduatorie, nel limite di un decimo dei posti messi
a concorso.
10. All'atto della loro ammissione in Accademia, gli ispettori, i
sovrintendenti, gli appuntati e i finanzieri del Corpo devono
rinunciare al grado rivestito per la durata del corso.
11. Gli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di
Accademia devono sottoscrivere, prima dell'inizio del corso, una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per
un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso di
Accademia. All'atto della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di
contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da
espletare.
12. Agli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di
Accademia potra' essere richiesto di prestare il consenso a essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli
organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.
Art. 29
Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza
straordinaria per esami
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti. Sono a carico
dell'Amministrazione le spese di vitto e alloggio connesse alla
permanenza dei candidati che concorrono per la specializzazione
«pilota militare» presso la Scuola di volo dell'Aeronautica militare
di Latina per l'accertamento dell'idoneita' al pilotaggio.
2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1,
comma 4, a eccezione delle lettere i), j), k) e l), per il comparto
ordinario e all'art. 1, comma 4, a eccezione delle lettere i), e l),
per il comparto aeronavale ai candidati appartenenti al Corpo sono
concesse licenze straordinarie, per esami militari, per i giorni
strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami,
fino alla concorrenza di giorni trenta, puo' essere concessa per la
preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il
giudizio di idoneita' all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica.
Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la
fruizione della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo
dei periodi massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i
quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo le
disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30.
I militari che nello stesso anno avessero gia' beneficiato di
altre tipologie di licenza straordinaria concorrenti al computo del
limite massimo di quarantacinque giorni annui (art. 3, comma 37,
legge 24 dicembre 1993, n. 537) possono, invece, fruire della
anzidetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza
dei citati 45 giorni. Qualora il concorrente non si presenti alle
prove orali per cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza
straordinaria e' computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno
in corso e, se questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria
dell'anno successivo.
4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede
dell'Accademia della Guardia di finanza per la frequenza del corso,
secondo le disposizioni vigenti.
Art. 30
Trattamento economico degli allievi ufficiali
1. Durante il corso, gli allievi ufficiali percepiscono il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
Art. 31
Trattamento economico degli allievi ufficiali provenienti dai
militari del Corpo
1. Al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai
ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora gli
emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli
spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale
pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi
stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni
normative a carattere generale.
Art. 32
Sito internet e informazioni utili
1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite
sul portale attivo all'indirizzo «concorsi.gdf.gov.it».
Art. 33
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, i
dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro
di reclutamento della Guardia di finanza, per le finalita'
concorsuali, e sono trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti
in sede concorsuale, potranno essere utilizzati, a prescindere
dall'esito della selezione, anche per la corretta gestione del
rapporto di lavoro gia' instaurato.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e
integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Corpo della
guardia di finanza.
Roma, 7 febbraio 2018
Il Comandante Generale: Toschi
Clicca qui per leggere gli ALLEGATI
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