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UNIVERSITA' DELL' INSUBRIA, IN VARESE
Procedure di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di prima fascia
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.27 del 4/4/2000 |
Ente: | UNIVERSITA' DELL' INSUBRIA, IN VARESE |
Località: | Varese (VA) |
Codice atto: | 000E2998 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 4/5/2000 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la
relativa fascia di formazione nonche' la sperimentazione
organizzativa e didattica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
sull'accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente la
realizzazione della parita' uomo-donna sul lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito in
legge 21 giugno 1995, n. 236, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'art. 1, 1o comma, della legge 3 luglio 1998, n. 210, che
trasferisce alle universita' le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di
tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, recante norme sulle modalita' d'espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento d'attuazione degli artt. 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
amministrativa;
Vista la legge n. 28 del 18 febbraio 1999;
Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 1999, concernente
la rideterminazione dei settori scientifico disciplinari;
Vista la legge n. 68 del 12 marzo 1999;
Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1999, che ha rettificato
il decreto ministeriale 26 febbraio 1999;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il decreto rettorale n. 885 del 15 novembre 1999, con cui
e' stato emanato il regolamento sulle modalita' d'espletamento delle
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori;
Visto il decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;
Vista la richiesta di procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima
fascia deliberata dal consiglio della facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali, sede di Como;
Considerato che il posto richiesto a concorso dalla facolta'
trova disponibilita' nei rispettivi organici e gode della relativa
copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa di cui
all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Decreta:
Art. 1.
Tipologia concorsuale
E' indetta la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima
fascia presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali,
sede di Como, per il settore scientifico disciplinare C05X - chimica
organica:
chemiometria (anche in C01A, C02X);
chimica biorganica;
chimica dei composti eterociclici;
chimica dei composti organometallici;
chimica delle sostanze coloranti;
chimica delle sostanze organiche naturali;
chimica organica;
chimica organica applicata;
chimica organica fisica;
chimica supramolecolare (anche in C02X, C03X);
didattica della chimica (anche in C01A, C02X, C03X);
fotochimica (anche in C02X, C03X);
laboratorio di chimica (anche in C01A, C02X, C03X);
laboratorio di chimica organica;
meccanismi di reazione in chimica organica;
metodi computazionali in chimica organica;
metodi fisici in chimica organica;
sintesi e tecniche speciali organiche;
stereochimica (anche in C03X);
storia della chimica (anche in C01A, C02X, C03X).
Non possono partecipare alla valutazione comparativa i professori
universitari di ruolo di prima fascia inquadrati nello stesso settore
scientifico-disciplinare.
Non e' previsto un numero massimo di pubblicazioni scientifiche
da presentare.
All'idoneo chiamato dal consiglio di facolta' sara' richiesta la
seguente tipologia d'impegno scientifico e didattico: "La tipologia
dell'impegno scientifico sara' relativo a ricerche nel campo della
sintesi organica con particolare riguardo alla sintesi di sistemi
eterociclici.
La tipologia dell'impegno didattico e' quella conforme al settore
e propria dei corsi di laurea e di diploma della facolta'".
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art. 1
e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al
titolo di studio posseduto dai candidati.
Non possono partecipare alla valutazione comparativa:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
4) i professori universitari di ruolo di prima fascia
inquadrati nello stesso settore scientifico disciplinare relativo al
posto per il quale e' indetta la procedura;
5) coloro che abbiano gia' presentato nell'arco di un anno,
decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande d'ammissione alla prima valutazione comparativa
prescelta, n. 5 domande di partecipazione a valutazioni comparative,
esclusa la presente, presso questa od altre sedi universitarie.
I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
Art. 3.
Domande d'ammissione dei candidati italiani
Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato
compila il modulo della domanda (mod. A allegato al presente decreto)
fornito anche per via telematica (http.//www.unipv.it/webdoc/
ufficioconcorsi/bando1269.htm), indicando obbligatoriamente il codice
d'identificazione personale (codice fiscale) e ne stampa una copia,
in carta semplice, che, debitamente firmata, potra' consegnare a mano
- a questa universita' (ufficio protocollo) via Ravasi, n. 2 -
Varese, primo piano, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 12,
entro il termine perentorio, a pena d'esclusione, del trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale. A tal fine non fara'
fede la data di compilazione per via telematica.
La copia stampata della domanda, invece che consegnata, potra'
essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al
rettore di questo Ateneo (via Ravasi, n. 2 - 21100 Varese) entro il
predetto termine perentorio. A tal fine fara' fede il timbro e la
data dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
La domanda del candidato deve contenere, a pena d'esclusione
dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad
individuare in modo univoco la facolta' ed il settore scientifico
disciplinare per il quale il candidato intende essere ammesso.
I candidati che intendano partecipare alla valutazione
comparativa per piu' settori scientifico disciplinari, devono
presentare distinte domande ed eventuali allegati per ogni settore.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita e codice d'identificazione
personale (codice fiscale). Le coniugate debbono indicare nell'ordine
il cognome da nubile il nome ed il cognome acquisito con il
matrimonio.
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini
dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) di non aver riportato condanne penali o le eventuali
condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e
gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
3) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il
comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle medesime;
4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
6) di non essere professore universitario di ruolo di prima
fascia inquadrato nello stesso settore scientifico disciplinare per
il quale presenta la domanda;
7) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998, n. 390, di seguito riportato:
"Ogni candidato, a pena d'esclusione, puo' partecipare
complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non
superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di
un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande d'ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta.
Il candidato e' escluso dalla procedura, successiva alla quinta,
per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno
solare di riferimento".
La mancanza di dichiarazioni di cui ai punti 3), 6) e 7)
comportera' l'esclusione dalla valutazione comparativa.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere
tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata indirizzata
l'istanza di partecipazione.
I candidati riconosciuti handicappati devono specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso d'irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al
concorso per cause non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa
ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti devono allegare alla domanda:
1) fotocopia del codice fiscale;
2) curriculum in duplice copia della propria attivita'
scientifica e didattica nonche' il curriculum dell'attivita' clinico
assistenziale per i settori scientifico disciplinari per i quali e'
richiesto;
3) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa;
4) elenco, firmato in duplice copia, delle pubblicazioni
prodotte;
5) pubblicazioni;
6) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti allegati alla
domanda.
I titoli debbono essere prodotti in carta semplice.
I titoli possono essere prodotti:
a) in originale, oppure
b) in copia autenticata, ovvero
c) in copia dichiarata conforme all'originale mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, compilando l'allegato C.
I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli
sopra indicati mediante la forma di semplificazione delle
certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 compilando
l'allegato C.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dai
candidati risultati idonei sono soggetti, da parte dell'universita',
a controlli, anche a campione, circa la veridicita' degli stessi.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita' di
presentazione delle domande possono essere richiesti alla
ripartizione personale docente - settore reclutamento
dell'Universita' degli studi di Pavia (tel. 0382/504240-504662).
Art. 4.
Domande d'ammissione dei candidati stranieri
Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato
compila il modulo della domanda (mod. B allegato al presente decreto)
fornito anche per via telematica (http.//www.unipv.it/webdoc/
ufficioconcorsi/bando1269.htm) indicando obbligatoriamente il codice
d'identificazione personale (codice fiscale) e ne stampa una copia,
in carta semplice, che, debitamente firmata, potra' consegnare a mano
- a questa universita' (ufficio protocollo) via Ravasi, n. 2 -
Varese, primo piano, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 12,
entro il termine perentorio, a pena d'esclusione, del trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale. A tal fine non fara'
fede la data di compilazione per via telematica.
La copia stampata della domanda, invece che consegnata, potra'
essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al
rettore di questo Ateneo (via Ravasi, n. 2 - Varese) entro il
predetto termine perentorio. A tal fine fara' fede il timbro e la
data dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
La domanda del candidato deve contenere, a pena d'esclusione
dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad
individuare in modo univoco la facolta' ed il settore scientifico
disciplinare per il quale il candidato intende essere ammesso.
I candidati che intendano partecipare alla valutazione
comparativa per piu' settori scientifico disciplinari, devono
presentare distinte domande ed eventuali allegati per ogni settore.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita e codice d'identificazione
personale (codice fiscale).
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) la cittadinanza posseduta;
2) di non aver riportato condanne penali o le eventuali
condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e
gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
3) di godere dei diritti civili e politici nello Stato
d'appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato
godimento;
4) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
5) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
6) di non essere professore universitario di ruolo di prima
fascia inquadrato nello stesso settore scientifico disciplinare per
il quale presenta la domanda;
7) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998, n. 390, di seguito riportato:
"Ogni candidato, a pena d'esclusione, puo' partecipare
complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non
superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di
un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande d'ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta.
Il candidato e' escluso dalla procedura, successiva alla quinta,
per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno
solare di riferimento".
La mancanza di dichiarazione di cui ai punti 3), 6) e 7)
comportera' l'esclusione dalla valutazione comparativa.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere
tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata indirizzata
l'istanza di partecipazione.
I candidati riconosciuti handicappati devono specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso d'irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al
concorso per cause non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa
ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti che siano in possesso d'eventuali titoli devono
allegare alla domanda:
1) curriculum in duplice copia della propria attivita'
scientifica e didattica nonche' il curriculum dell'attivita' clinico
assistenziale per i settori scientifico disciplinari per i quali e'
richiesto;
2) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa
e relativo elenco in duplice copia;
3) elenco, firmato in duplice copia, delle pubblicazioni che
saranno presentate con le modalita' di cui al successivo art. 5;
4) elenco, in duplice copia di tutti i documenti allegati alla
domanda.
I titoli debbono essere prodotti in carta semplice.
I cittadini dell'Unione europea possono:
a) dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la
forma di semplificazione delle certificazioni amministrative
consentite dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998 compilando l'allegato C;
oppure
b) produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero
in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in parola
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita' personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dai
candidati risultati idonei sono soggetti, da parte dell'universita',
a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicita' degli
stessi.
I cittadini extracomunitari non residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989
possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero
in copia dichiarata conforme all'originale.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita' di
presentazione delle domande possono essere richiesti alla
ripartizione personale docente - settore reclutamento
dell'universita' degli studi di Pavia (tel. 0382/504240-504662).
Art. 5.
Pubblicazioni
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini
della valutazione comparativa, vanno inviate unitamente alla domanda
ed agli altri titoli entro il termine perentorio di cui all'art. 3.
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato
o consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente comma non
potranno essere prese in considerazione dalle commissioni
giudicatrici.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la
dicitura "Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per un
posto di professore universitario di ruolo di prima fascia" e devono
essere indicati chiaramente la sigla e il titolo del settore
scientifico disciplinare e la facolta', nonche' il cognome, nome e
indirizzo del candidato.
Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in
copia conforme oppure puo' rendere la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' di essere a conoscenza del fatto che le copie
delle pubblicazioni sono conformi all'originale.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il
luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono
essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto
legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660:
"Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni
qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla
Prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed
un esemplare alla locale Procura della Repubblica".
Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua d'origine e
tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese,
inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere
presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato
nella lingua originale.
Per le procedure di valutazione comparativa riguardanti materie
linguistiche e' ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate
nella lingua od in una delle lingue per le quali e' bandito il
concorso, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.
I candidati devono inviare ai membri della commissione presso le
rispettive sedi, copia della domanda, dei titoli, delle pubblicazioni
e d'ogni altro atto e documento allegato alla domanda entro quindici
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di
nomina della commissione.
Il candidato che partecipa a piu' procedure di valutazione
comparativa deve far pervenire, tanti plichi di pubblicazioni, con
annesso elenco, quante sono le procedure di valutazione comparativa a
cui partecipa.
Art. 6.
Esclusione dalla valutazione comparativa
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione
comparativa.
L'esclusione per difetto dei requisiti e' disposta con decreto
motivato del rettore.
Art. 7.
Costituzione delle commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici sono costituite con le modalita'
indicate negli articoli 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390.
Le commissioni sono nominate con decreto rettorale pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
di decesso o d'indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, nelle
commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che abbia
riportato maggior numero di voti.
Le eventuali cause d'incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
Art. 8.
Ricusazione
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti delle
commissioni giudicatrici da parte dei candidati, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile,
devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della composizione delle commissioni. Decorso tale termine e
comunque dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa di ricusazione e'
sopravvenuta purche' anteriore alla data d'insediamento della
commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Il rigetto
dell'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come successiva
causa di ricusazione.
Art. 9.
Adempimenti delle commissioni giudicatrici e prove d'esame
La commissione giudicatrice deve espletare i lavori nella sede di
Como.
La commissione giudicatrice per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, predetermina i criteri generali
attenendosi a quanto previsto dal regolamento e dal bando di
concorso.
I criteri generali devono essere stabiliti dalla commissione
nella prima riunione. La relativa deliberazione e' trasmessa entro
cinque giorni, al responsabile del procedimento di cui all'art. 15,
il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e
delle facolta' che hanno richiesto il bando.
I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della
prosecuzione dei lavori della commissione.
La commissione giudicatrice valuta in primo luogo il curriculum,
i titoli e le pubblicazioni scientifiche, presentati da ciascun
candidato.
La commissione giudicatrice, nel valutare il curriculum, i titoli
e le pubblicazioni scientifiche dei candidati, prende in
considerazione i seguenti criteri:
a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato nei lavori in
collaborazione, se ed in quanto adeguatamente documentato, tenuto
conto delle eventuali indicazioni del bando in merito ai criteri per
l'attribuzione;
c) congruenza della complessiva attivita' del candidato con le
discipline ricomprese nel settore scientifico disciplinare per il
quale e' bandita la procedura;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica, anche sulla base delle eventuali indicazioni del bando
circa i parametri riconosciuti in ambito internazionale;
e) continuita' temporale della produzione scientifica in
relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
disciplinare;
f) rinomanza nel settore scientifico-disciplinare stabilita
anche sulla base d'inviti ufficiali a presentare relazioni sia su
riviste che a congressi nazionali, internazionali di carattere
scientifico;
g) rilevanza degli eventuali premi e riconoscimenti conseguiti
in relazione all'attivita' scientifica.
Nella valutazione comparativa, la commissione, oltre ai criteri
che precedono, considera, specificatamente, ove debitamente
presentati ed indicati nel relativo elenco l'esistenza di titoli
relativi a:
a) l'attivita' didattica svolta in corsi ufficiali delle
universita' italiane e straniere;
b) i servizi prestati negli Atenei e negli enti di ricerca
italiani e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di
studio finalizzate ad attivita' di ricerca, la fruizione di assegni o
contratti di ricerca;
e) l'attivita' in campo clinico ovvero con riferimento alle
scienze motorie, in capo tecnico-addestrativo relativamente ai
settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza;
f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e
scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche, i candidati non appartenenti alla fascia di professore
associato sostengono una prova didattica (nell'ambito di una
disciplina del settore scientifico disciplinare indicato dallo stesso
candidato) su tema da assegnarsi con ventiquattro ore di anticipo. A
tal fine ciascun candidato estrae a sorte tre fra i cinque temi
proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente quello che
formera' oggetto della lezione.
La prova orale e' pubblica.
Il diario con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in
cui le medesime avranno luogo e' notificato agli interessati tramite
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni
prima dello svolgimento delle prove stesse.
Per sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti
esclusivamente di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un
notaio;
b) libretto ferroviario personale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) carta d'identita'.
Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle
singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, dichiara i nominativi di non piu' di tre idonei, per
ciascun posto bandito.
La commissione, conclusi i lavori, consegna al responsabile del
procedimento, gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di
chiusura.
La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi
individuali e collegiali e' pubblicata nel "Bollettino ufficiale" del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e resa pubblica anche per via telematica.
La commissione giudicatrice deve concludere la procedura di
valutazione entro sei mesi dalla data di ricevimento della
comunicazione del decreto di nomina.
Il professore di prima fascia piu' anziano in ruolo provvede a
convocare la commissione per la prima riunione entro trenta giorni.
Il rettore puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di
quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per
comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della
commissione, almeno trenta giorni prima della scadenza. Nel caso in
cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il rettore, con
provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei
componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel
contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
Art. 10.
Accertamento della regolarita' degli atti
Il rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati e li trasmette ai competenti organi accademici per i
successivi adempimenti. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il
rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato
gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il
termine.
Il consiglio della facolta' che ha richiesto il bando, entro
sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della
regolarita' degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla
commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze
didattico-scientifiche, puo' proporre, con motivata delibera, la
nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero puo' decidere,
a maggioranza degli aventi diritto al voto, di non procedere alla
chiamata specificando i motivi di difformita', in relazione alle
proprie esigenze didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato
dalla commissione giudicatrice. Alle deliberazioni di cui al presente
comma e' assicurata idonea pubblicita' anche per via telematica.
La nomina e' disposta con decreto rettorale e decorre di norma
dal 1o novembre ovvero in una data anteriore, in caso di attivita'
didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico ai
sensi del comma 1, dell'art. 6, della legge n. 370/1999.
I candidati risultati idonei i quali non siano stati chiamati
entro il termine di cui al comma precedente, possono essere nominati
in ruolo, entro un triennio decorrente dalla data del decreto di
accertamento della regolarita' degli atti, a seguito di chiamate da
parte di altre universita' che non hanno emanato il bando per la
copertura del relativo posto.
Gli idonei di ogni singola procedura di valutazione comparativa
che rinunciano alla nomina presso l'Universita' dell'Insubria perdono
il titolo alla nomina in ruolo da parte di altri Atenei.
Art. 11.
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
I candidati possono richiedere, entro tre mesi dall'espletamento
della procedura di valutazione comparativa, la restituzione della
documentazione presentata. Trascorso il termine, l'universita' non e'
piu' responsabile della conservazione e restituzione della
documentazione. La restituzione sara' effettuata entro due mesi della
richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto.
Art. 12.
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
I candidati risultati vincitori della procedura di valutazione
comparativa riceveranno comunicazione diretta dal rettore.
Nel termine di trenta giorni dalla data di tale comunicazione i
vincitori, se cittadini italiani o di altro Stato della Comunita'
europea, pena la decadenza dal diritto alla nomina, devono far
pervenire la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 2 e 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale
risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano
l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) gli impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato, delle
province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso
affermativo, l'opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8,
della legge 18 marzo 1958, n. 311.
La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare
l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del
bando.
Il vincitore che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione
dello Stato e' dispensato dal rendere le dichiarazioni di cui alle
lettere b), c), d), ed e) e deve invece dichiarare che trovasi in
attivita' di servizio con l'indicazione della retribuzione goduta.
Il cittadino extracomunitario, vincitore della procedura di
valutazione comparativa, deve presentare nel termine di trenta giorni
sopracitato, pena la decadenza al diritto alla nomina i seguenti
documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello
Stato di cui il candidato straniero e' cittadino. Il candidato
straniero, se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto deve
autocertificare anche la mancanza di condanne penali e di carichi
pendenti a suo carico;
3) certificato attestante la cittadinanza;
4) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) devono essere di data non
anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del
concorso.
Il certificato relativo al punto n. 4) deve riportare
l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del
bando.
I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni di legge.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui il vincitore e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente ai casi
in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
Art. 13.
Nomina dei vincitori
La nomina in ruolo dei vincitori e' disposta con decreto
rettorale e decorre di norma dal 1o novembre successivo ovvero in una
data anteriore, in caso di attivita' didattiche da svolgere nella
parte residua dell'anno accademico ai sensi del comma 1, dell'art. 6,
della legge n. 370/1999.
Ad essi spetta il trattamento economico previsto dalle
disposizioni di legge in vigore.
Dopo tre anni dall'immissione in ruolo l'interessato sara'
sottoposto ad un giudizio per conseguire la nomina ad ordinario da
parte di una commissione nazionale, composta da tre professori di
ruolo ordinari.
La commissione valutera' l'attivita' scientifica e didattica
svolta dal professore di prima fascia nel triennio anche sulla base
di una motivata relazione del consiglio di facolta'.
Se il giudizio sara' favorevole, il docente sara' nominato
professore ordinario con diritto al relativo trattamento economico.
Se l'attivita' sara' valutata sfavorevolmente, l'interessato
potra' essere mantenuto in servizio per un altro biennio al termine
del quale sara' sottoposto ad un nuovo giudizio. Ove non sia concessa
la proroga ovvero qualora anche tale giudizio sia sfavorevole, il
docente e' dispensato dal servizio.
Art. 14.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso la divisione del
personale dell'Universita' degli studi dell'Insubria e trattati per
le finalita' di gestione della procedura di valutazione comparativa e
dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.
Art. 15.
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e' la sig.ra Barbara Quaini - assistente
amministrativo - presso la ripartizione personale docente
dell'Universita' degli studi di Pavia.
Art. 16.
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, legge n. 370 del 19 ottobre 1999,
ed il decreto rettorale n. 885 del 15 novembre 1999, con il quale e'
stato emanato il regolamento sulle modalita' di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori, la vigente normativa universitaria e quella in
materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.
Varese, 20 marzo 2000
Il rettore: Dionigi
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