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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a
tempo indeterminato di personale docente per la scuola
dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, indetto ai
sensi dell'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti
per la dignita' dei lavoratori e delle imprese».

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.89 del 9/11/2018
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Località:Nazionale
Codice atto:18E11482
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:12/12/2018

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale scolastico

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni, nonche' il
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184,
regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla
carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti
pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola concernente
norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate», e successive modificazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili» e successive modificazioni, e il
relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, con il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle
scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante
«Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare
l'art. 2 che individua le competenze e la composizione del Consiglio
superiore della pubblica istruzione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, numeri 215 e 216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza
distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di
eta' e di orientamento sessuale;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante
attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'art. 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna» e successive
modificazioni;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'
in materia di processo civile» e successive modificazioni, ed in
particolare l'art. 32;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e
successive modificazioni e in particolare l'art. 8, comma 1, ove si
dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali
siano inviate esclusivamente per via telematica;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013» e in particolare l'art. 7;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del
Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati, cd. «GDPR»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2009,
n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 26 maggio 1998, ed in particolare l'art. 4, recante
«Criteri generali per la disciplina da parte delle universita' degli
ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria
e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7
dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati
sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni
effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento
concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della
formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo
grado» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalita' per lo
svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attivita' di sostegno, ai sensi degli
articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, recante «Indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo
ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 27 ottobre 2015, n. 850, recante «Obiettivi,
modalita' di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi,
attivita' formative e criteri per la valutazione del personale
docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi
dell'art. 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 19 dicembre
2016, n. 5388, e le altre simili, con le quali si afferma
l'equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma di maturita'
linguistica conseguito al termine dei percorsi quinquennali di
sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante
«Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese»
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 ed in
particolare l'art. 4, comma 1-novies, il quale prevede, con
riferimento al concorso straordinario per il reclutamento dei docenti
per la scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno
di cui al comma 1-quater, lettera b) del citato art. 4, che con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca siano disciplinati «Il contenuto del bando, i termini e le
modalita' di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le
modalita' di svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione
dei titoli e della prova, nonche' la composizione delle commissioni
di valutazione e l'idonea misura del contributo»;
Considerato che l'art. 4, comma 1-quinquies del citato
decreto-legge n. 87 del 2018 autorizza il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca a bandire il concorso straordinario
di cui al comma 1-quater, lettera b) «in deroga alle ordinarie
procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive
immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la
scuola dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei
posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di
sostegno»;
Preso atto che l'art. 4, comma 1-octies, secondo periodo del
citato decreto-legge n. 87 del 2018, prevede la valorizzazione del
superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo
docente, il possesso di titoli di abilitazione di livello
universitario e di ulteriori titoli universitari e la particolare
valorizzazione del servizio svolto presso le istituzioni scolastiche
del sistema nazionale di istruzione, al quale sono riservati sino a
50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 17 ottobre 2018 che autorizza la presente procedura
concorsuale straordinaria e recante all'allegato A i programmi
concorsuali, all'allegato B la griglia di valutazione per la prova
orale delle procedure concorsuali e all'allegato C la tabella di
ripartizione del punteggio dei titoli valutabili;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto istruzione e ricerca - sezione scuola;
Resa l'informativa alle OO.SS. firmatarie del Contratto;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
c) decreto-legge: decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
d) testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni;
e) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici
regionali;
f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR
o i dirigenti di seconda fascia preposti alla direzione di un USR;
g) graduatorie ad esaurimento: graduatorie permanenti di cui
all'art. 401 del testo unico rese ad esaurimento dall'art. 1, comma
601, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296;
h) decreto ministeriale: decreto ministeriale del 17 ottobre
2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2018.

                               Art. 2 

Concorso straordinario

1. E' indetto, ai sensi dell'art. 4, comma 1-quater, lettera b),
e commi 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies, 1-novies,
1-decies e 1-undecies del decreto-legge, un concorso straordinario,
per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato del
personale docente su posti comuni e posti di sostegno della scuola
dell'infanzia e della scuola primaria riservato ai soggetti in
possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3. Sia il concorso
che le relative graduatorie sono organizzate su base regionale.
2. E', eventualmente, disposta l'aggregazione territoriale delle
procedure concorsuali ove a dette procedure partecipi un numero
esiguo di candidati. Le sedi saranno individuate e comunicate, con
avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 18 dicembre
2018, ad esito della presentazione delle domande di partecipazione,
con l'individuazione dell'USR responsabile della procedura. L'USR che
sara' individuato, sara' responsabile dello svolgimento dell'intera
procedura concorsuale e dell'approvazione delle graduatorie di merito
della propria regione, nonche' delle graduatorie di merito delle
ulteriori regioni le cui procedure sono state aggregate.

                               Art. 3 

Requisiti di ammissione

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge,
sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto
i candidati in possesso dei seguenti titoli:
a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i
corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo
conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
normativa vigente, purche' i docenti in possesso dei predetti titoli
abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici
(2010/11-2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali,
almeno due annualita' di servizio specifico rispettivamente sulla
scuola dell'infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto
comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato e' valutato
ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
b) diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma
sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti
magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e
riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti,
comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purche' i docenti in
possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi
otto anni scolastici (2010/11-2017/2018), presso le istituzioni
scolastiche statali almeno due annualita' di servizio specifico,
rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria, anche non
continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a
tempo determinato e' valutato ai sensi dell'art. 11, comma 14, della
legge 3 maggio 1999, n. 124;
c) per le procedure per i posti di sostegno su infanzia e
primaria, oltre al possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a)
e b), e' richiesto il possesso dello specifico titolo di
specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa
vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero
e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
2. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il
titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero,
abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento
alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data
termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla
procedura concorsuale.
3. Sono, altresi', ammessi con riserva alla procedura concorsuale
per posti di sostegno i docenti che conseguano il relativo titolo di
specializzazione entro il 1° dicembre 2018, nell'ambito di percorsi
avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal
decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141, come modificato dal
decreto 13 aprile 2017, n. 226.
4. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di
carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione dei candidati in
qualsiasi momento della procedura concorsuale.

                               Art. 4 

Domanda di partecipazione: termine, contenuto e modalita' di
presentazione

1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a
pena di esclusione, in un'unica regione, ad eccezione della Valle
d'Aosta e del Trentino-Alto Adige, per una o piu' delle procedure
concorsuali per le quali posseggano i requisiti di cui all'art. 3 del
presente bando. Il candidato concorre per piu' procedure concorsuali
mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle
procedure concorsuali cui intenda partecipare.
2. I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai
concorsi, esclusivamente, attraverso il sistema informativo POLIS ai
sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni. Le istanze presentate con modalita' diverse non sono
prese in considerazione.
3. L'istanza di partecipazione al concorso tramite POLIS deve
essere presentata a partire dalle ore 9,00 del 12 novembre 2018 fino
alle ore 23,59 del 12 dicembre 2018.
4. Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente
domiciliato, qualora non in possesso delle credenziali di accesso al
sistema informativo di cui al comma 2, acquisisce dette credenziali
presso la sede dell'Autorita' consolare italiana. Quest'ultima
verifica l'identita' del candidato e comunica le risultanze all'USR
competente a gestire la relativa procedura concorsuale, che provvede
alla registrazione del candidato nel sistema informativo. Ultimata la
registrazione, il candidato riceve dal sistema informativo i codici
di accesso per l'acquisizione telematica della istanza nella
successiva fase prevista dalla procedura.
5. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto, ai
sensi dell'art. 4, comma 1-novies, del decreto-legge e dell'art. 1,
comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107 nonche' dell'art. 7,
comma 6, del decreto ministeriale, il pagamento di un contributo di
segreteria pari ad euro 10,00 (dieci) per ciascuna procedura per cui
si concorre (infanzia comune/primaria comune/infanzia
sostegno/primaria sostegno). Il pagamento deve essere effettuato
esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a:
sezione di tesoreria 348 Roma succursale IT 28S 01000 03245 348 0 13
2410 00 Causale: «regione - grado di scuola/tipologia di posto - nome
e cognome - codice fiscale del candidato» e dichiarato al momento
della presentazione della domanda tramite il sistema POLIS.
6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice
fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della
cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione europea ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge
6 agosto 2013, n. 97;
d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto/a ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle
funzioni proprie del docente;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati
concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli
eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero. Tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l'esclusione
dal concorso;
g) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento e di non essere stato/a licenziato/a da
altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver
conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e,
comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il
contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di
documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la
causa di risoluzione del rapporto d'impiego;
h) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo a
preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda;
i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria
o certificata presso cui il candidato chiede di ricevere le
comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far
conoscere tempestivamente le variazioni tramite sistema POLIS;
j) la tipologia o le tipologie di posto per la quale o per le
quali si intende concorrere;
k) il titolo di abilitazione all'insegnamento o di
specializzazione per il sostegno di cui all'art. 3 del presente
bando, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda con
l'esatta indicazione dell'Istituzione che lo ha rilasciato, dell'anno
scolastico ovvero accademico in cui e' stato conseguito, del voto
riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito
all'estero e riconosciuto, devono essere, altresi', indicati
obbligatoriamente gli estremi del provvedimento del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di riconoscimento
dell'equipollenza del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso
sia stato conseguito all'estero ma in attesa di riconoscimento dal
Ministero occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda
di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione entro
la data termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso per poter essere ammessi con riserva; analogamente, gli
aspiranti a posti di sostegno, che non siano ancora in possesso del
titolo di specializzazione, dovranno altresi' dichiarare di essere
iscritti ai relativi percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi
compresi quelli disciplinati dal decreto del Ministro 10 marzo 2017,
n. 141, come modificato dal decreto 13 aprile 2017, n. 226 e che
conseguiranno il relativo titolo di specializzazione entro il 1°
dicembre 2018;
l) di avere svolto, nel corso degli ultimi otto anni
scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali, almeno due
annualita', anche non continuative, di servizio specifico,
rispettivamente nella scuola dell'infanzia o primaria, sia su posto
comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato e' valutato
ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
m) per la sola scuola dell'infanzia la lingua comunitaria
prescelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo,
oggetto di valutazione nell'ambito della prova orale di cui all'art.
6 del presente bando; per le procedure concorsuali relative alla
scuola primaria, la lingua comunitaria e' esclusivamente la lingua
inglese;
n) i titoli valutabili ai sensi della tabella dei titoli
allegata al decreto ministeriale (allegato C);
o) il consenso al trattamento dei dati personali per le
finalita' e con le modalita' di cui al regolamento 27 aprile 2016, n.
2016/679/UE del Parlamento europeo relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati, cd. Regolamento
generale per la protezione dei dati (GDPR) e al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196;
p) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
q) dichiarazione sull'eventuale diritto alla riserve previste
dalla vigente normativa. Coloro che hanno diritto alla riserva di
posti in applicazione della legge n. 68/1999 e che non possono
produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per
l'impiego poiche' occupati con contratto a tempo determinato alla
data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in
cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta;
r) se, nel caso in cui sia diversamente abile, abbia
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, di essere assistito/a durante la prova, indicando in
caso affermativo l'ausilio necessario in relazione alla propria
diversa abilita'. Tali richieste devono risultare da apposita
certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria da
inviare, almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, o in
formato elettronico mediante posta elettronica certificata
all'indirizzo del competente USR o a mezzo di raccomandata postale
con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo USR. Le modalita'
di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente.
Dell'accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale
che invia all'interessato;
s) di aver effettuato il versamento del contributo previsto per
la partecipazione al concorso, per ognuno degli insegnamenti/tipi
posto richiesti.
7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal
presente decreto.
8. L'amministrazione scolastica non e' responsabile in caso di
smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o
incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio
indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato
nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 5 

Commissioni di valutazione

1. Le commissioni di valutazione sono nominate con decreti dei
dirigenti preposti ai competenti USR, secondo le modalita' di cui al
decreto ministeriale, art. 16, e nel rispetto delle disposizioni
degli articoli 11, 12, 13, 14, 15 del medesimo decreto ministeriale.

                               Art. 6 

Articolazione del concorso: durata e contenuto della prova orale

1. La procedura concorsuale si articola in una prova orale di
natura didattico-metodologica e nella successiva valutazione dei
titoli.
2. La prova orale ha una durata massima complessiva di 30 minuti,
fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e consiste nella progettazione di
un'attivita' didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte
contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e di esempi di
utilizzo pratico delle Tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC). La commissione interloquisce con il candidato e
accerta altresi' la conoscenza della lingua straniera di cui ai commi
4 e 5.
3. La prova orale per i posti comuni, distinta per i posti
relativi alla scuola dell'infanzia e primaria, ha per oggetto il
programma generale e specifico di cui all'allegato A del decreto
ministeriale e valuta la padronanza delle discipline in relazione
alle competenze metodologiche e di progettazione didattica e
curricolare, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.
4. La prova orale per la scuola dell'infanzia valuta, altresi',
l'abilita' di comprensione scritta (lettura) e produzione orale
(parlato) in una delle quattro lingue comunitarie tra francese,
inglese, spagnolo e tedesco almeno al livello B2 del Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue. Al fine del conseguimento
dell'idoneita' all'insegnamento della lingua inglese, la prova orale
per la scuola primaria valuta l'abilita' di comprensione scritta
(lettura) e produzione orale (parlato) in lingua inglese almeno al
livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e
la relativa competenza didattica. La griglia nazionale di valutazione
di cui all'art. 9, comma 2 del decreto ministeriale definisce i
criteri di valutazione delle suddette abilita' linguistiche e della
competenza didattica.
5. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma
generale e specifico di cui all'allegato A del decreto ministeriale,
valuta la competenza del candidato nelle attivita' di sostegno agli
allievi con disabilita' volte alla definizione di ambienti di
apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per
garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle
possibili potenzialita' e alle differenti tipologie di disabilita',
anche mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione. La prova orale per il sostegno presso la scuola
dell'infanzia valuta altresi' l'abilita' di comprensione scritta
(lettura) e produzione orale (parlato) in una delle quattro lingue
comunitarie tra francese, inglese, spagnolo e tedesco almeno al
livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. La
prova orale per il sostegno presso la scuola primaria valuta
l'abilita' di comprensione scritta (lettura) e produzione orale
(parlato) in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue e la relativa competenza
didattica speciale. La griglia nazionale di valutazione di cui
all'art. 9, comma 2 del decreto ministeriale definisce i criteri di
valutazione delle suddette abilita' linguistiche e della competenza
didattica.

                               Art. 7 

Diario e sede di svolgimento della prova d'esame

1. Il diario di svolgimento della prova orale con l'indicazione
della sede di destinazione dei candidati distribuiti e' comunicato
dagli USR responsabili della procedura concorsuale almeno venti
giorni prima della data di svolgimento della prova a mezzo di posta
elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
All'atto del primo insediamento di ciascuna commissione di
valutazione, la stessa provvedera' all'estrazione della lettera
alfabetica dalla quale si partira' per l'espletamento della prova
orale. La predetta estrazione avverra' in seduta pubblica.
2. Le tracce delle prove orali sono predisposte da ciascuna
commissione secondo il programma e i contenuti di cui all'allegato A
del decreto ministeriale e secondo i criteri generali di cui all'art.
6. Le commissioni ne predispongono un numero pari a tre volte quello
dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia
su cui svolgere la prova ventiquattro ore prima dell'orario
programmato per la propria prova. Le tracce estratte saranno escluse
dai successivi sorteggi.
3. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi di
esame muniti di documento di riconoscimento valido e della ricevuta
di versamento del contributo di cui all'art. 4.
4. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non
si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.
5. La prova del concorso non puo' aver luogo nei giorni festivi
ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di
festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita'
religiose valdesi.

                               Art. 8 

Valutazione della prova orale e dei titoli

1. Per la valutazione della prova orale e per la valutazione dei
titoli, la commissione ha a disposizione un punteggio massimo pari,
rispettivamente, a 30 e a 70 punti.
2. La valutazione della prova orale viene effettuata dalla
commissione in base ai criteri e ai punteggi indicati nelle griglie
nazionali di valutazione di cui all'allegato B del decreto
ministeriale. Ai sensi della tabella di cui all'allegato C del
decreto ministeriale, la commissione assegna ai titoli culturali e
professionali un punteggio massimo di 70 punti.

                               Art. 9 

Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli

1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato C del
decreto ministeriale e devono essere conseguiti, o laddove previsto
riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la
presentazione della domanda di ammissione, fermo restando quanto
indicato all'art. 3 in merito al possesso dei requisiti di
partecipazione alla procedura concorsuale.
2. La commissione di valutazione valuta, esclusivamente, i titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, il candidato che ha
sostenuto la prova orale presenta al dirigente preposto all'USR
competente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non
documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La
presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici
giorni dalla predetta comunicazione.
4. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli
sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo
incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate
entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono
perseguite a norma di legge.

                               Art. 10 

Graduatorie di merito straordinarie regionali

1. La commissione di valutazione, dopo aver valutato la prova
orale e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria di
merito straordinaria regionale.
2. Ciascuna graduatoria comprende tutti i soggetti ammessi alle
distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale di cui
all'art. 6.
3. Le graduatorie, approvate con decreto dal dirigente preposto
all'USR entro il 30 luglio 2019, sono trasmesse al sistema
informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito
internet dell'USR, nonche' sul sito internet del Ministero.
4. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di cui
all'art. 4, comma 1-quater, lettera b) del decreto-legge, ai fini
dell'immissione in ruolo e sino al loro esaurimento.
5. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma,
al periodo di formazione e di prova di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 27 ottobre 2015, n.
850, ad eccezione dei docenti che abbiano gia' superato positivamente
il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva, per il posto
specifico.
6. Allo scorrimento delle graduatorie di merito straordinarie
regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
7. L'immissione in ruolo da una delle graduatorie di merito
straordinarie regionali comporta, ai sensi dell'art. 4, comma
1-decies del decreto-legge, la decadenza dalle altre graduatorie del
predetto concorso, nonche' dalle graduatorie di istituto e dalle
graduatorie ad esaurimento.
8. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito
straordinarie regionali comporta, esclusivamente, la decadenza dalla
graduatoria relativa.
9. Per le tipologie di posto per le quali e' disposta
l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali si procede
all'approvazione di graduatorie distinte per ciascuna regione.
10. Ai sensi dell'art. 15, comma 10-bis, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128,
i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono
chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o
l'utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo
servizio nelle province di titolarita'.

                               Art. 11 

Presentazione dei documenti di rito per l'assunzione

1. I concorrenti assunti a tempo indeterminato sono tenuti a
presentare i documenti di rito richiesti per l'assunzione. Ai sensi
dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e
gli atti di notorieta' rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di
presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.

                               Art. 12 

Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura
concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi
giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
amministrativo regionale, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione o di notifica all'interessato.

                               Art. 13 

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del
Parlamento europeo cd. «GDPR» e del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, si
informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi
forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a
tale scopo dall'amministrazione e' finalizzato unicamente
all'espletamento del concorso medesimo ed avverra' con l'ausilio di
procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalita', anche in caso di comunicazione a
terzi. I dati, resi anonimi, potranno inoltre essere utilizzati ai
fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento di tali dati e' facoltativo e, tuttavia,
riveste i caratteri della indispensabilita' in ordine alla
valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso e al possesso
dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la
mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al regolamento UE 2016/679
(GDPR), in particolare il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, di chiedere la portabilita' dei dati nonche' di opporsi al
loro trattamento o di revocare il consenso, rivolgendo le richieste
al competente USR, che esercita le funzioni del titolare del
trattamento.

                               Art. 14 

Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena
e bilingue sloveno-italiano

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 425 e seguenti del testo
unico, l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia
provvede ad indire concorsi straordinari per la scuola dell'infanzia
e primaria con lingua di insegnamento slovena per posto comune e di
sostegno, anche avvalendosi della collaborazione dell'ufficio
speciale di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n.
38.

                               Art. 15 

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni di cui al testo unico e le altre disposizioni sullo
svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle
previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo del
comparto scuola.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della
Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo regionale competente).
Roma, 7 novembre 2018

Il direttore generale: Novelli

 

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