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MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'ammissione alle scuole
di specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico
2001-2002.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.48 del 19/6/2001
Ente:MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Località:Nazionale
Codice atto:001E5455
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:21/9/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
 
di concerto con
 
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
 
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto l'art. 117, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e le successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in
particolare l'art. 16, recante modifiche alla disciplina del concorso
per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per
le professioni legali;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia
21 dicembre 1999, n. 537, concernente il regolamento recante norme
per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione
per le professioni legali;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia
in data 21 dicembre 2000 con il quale e' stata costituita una
commissione tecnica con il compito di procedere alla formulazione di
tre elaborati, costituiti da cinquanta quesiti ciascuno, per lo
svolgimento delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione
per le professioni legali e le successive modificazioni e
integrazioni di cui al decreto 22 maggio 2001 recanti i criteri per
la valutazione del curriculum e del voto di laurea dei candidati;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia
in data 6 giugno 2001, con il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 1,
del decreto n. 537 del 1999, e' stato individuato il numero
complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle predette
scuole di specializzazione nell'anno accademico 2001-2002;
Considerata la necessita' di provvedere, ai sensi dell'art. 4 del
decreto n. 537 del 1999, all'indizione del concorso nazionale, per
titoli ed esame, per l'accesso alle scuole nell'anno accademico
2001-2002 per il numero complessivo di quattromilaseicentoventi posti
individuati con il decreto del 6 giugno 2001;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Indizione del concorso
 
1. Per l'anno accademico 2001-2002 e' indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esame, per l'ammissione alle scuole di
specializzazione per le professioni legali ai sensi dell'art. 4 del
regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537.
2. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da
ammettere alle scuole, determinato con decreto 6 giugno 2001 ai sensi
dell'art. 3, comma 1, del decreto n. 537 del 1999, e' pari a
quattromilaseicentoventi unita'.
3. Il concorso si svolgera' il giorno 16 ottobre 2001 su tutto il
territorio nazionale presso le universita' sedi di facolta' di
giurisprudenza indicate nel prospetto allegato 1, che costituisce
parte integrante del presente decreto. I posti disponibili presso
ciascuna scuola sono indicati nel predetto allegato.

                               Art. 2.
 
Presentazione della domanda
 
1. Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno conseguito il
diploma di laurea in giurisprudenza in data anteriore al 16 ottobre
2001. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere
presentata alla segreteria della facolta' di giurisprudenza di uno
degli atenei di cui all'allegato 1 entro il 21 settembre 2001. Puo'
essere presentata domanda di partecipazione con riserva ove il
candidato non sia in possesso del titolo accademico prescritto nel
predetto termine, ma lo consegua comunque in data anteriore alla
prova d'esame. Alla domanda di partecipazione i candidati allegano la
documentazione comprovante l'avvenuto versamento della tassa a tal
fine stabilita dalla competente universita'.
2. Per l'ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza
straniera si applicano le norme vigenti in materia.
3. E' in facolta' dell'ateneo disporre l'esclusione dei candidati
dal concorso in qualsiasi fase del procedimento concorsuale con
motivato provvedimento del direttore amministrativo.

                               Art. 3.
 
Prova d'esame
 
1. La prova d'esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti
a risposta multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale,
su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto
amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale. I
quesiti sono segreti e ne e' vietata la divulgazione. E' altresi'
vietata l'introduzione nell'aula di telefoni portatili e di altri
strumenti di riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi
forma.
2. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per
l'espletamento della prova e' di novanta minuti.
3. Durante la prova non e' ammessa la consultazione di testi e di
codici commentati e annotati con la giurisprudenza.

                               Art. 4.
 
Commissione giudicatrice
 
1. Con decreto rettorale e' costituita presso ciascuno degli
atenei di cui all'allegato 1 una commissione giudicatrice del
concorso, composta da due professori universitari di ruolo, da un
magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio e presieduta dal
componente avente maggiore anzianita' di ruolo ovvero, a parita' di
anzianita' di ruolo, dal piu' anziano di eta'. Con lo stesso decreto
e' nominato un apposito comitato di vigilanza.
2. Il giorno dello svolgimento delle prove la commissione
giudicatrice costituita presso la facolta' di giurisprudenza
dell'Universita' "La Sapienza" di Roma provvede a prescegliere il
candidato chiamato ad estrarre a sorte un elaborato tra i tre
contenenti cinquanta quesiti ciascuno predisposti ai sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto n. 537 del 1999 e consegnati presso
il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica ai responsabili del procedimento di ciascuna sede, in
data 11 ottobre 2001.
3. A tal fine la commissione controlla preliminarmente
l'integrita' dei plichi contenenti i tre elaborati.

                               Art. 5.
 
Valutazione della prova e dei titoli
 
1. Ai fini della formulazione della graduatoria in relazione ai
posti disponibili, la commissione giudicatrice di cui all'art. 4 ha
disposizione per ciascun candidato 60 punti, dei quali cinquanta per
la valutazione della prova d'esame, cinque per la valutazione del
curriculum e cinque per il voto di laurea.
2. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene
secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all'art. 4,
comma 3, del decreto n. 537 del 1999, risultanti nell'allegato 2, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 8 giugno 2001
p. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica Guerzoni
Il Ministro della giustizia Fassino

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