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UNIVERSITA' DI CASSINO
Concorso per il conferimento di ventisette borse di studio destinate
all'incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza
universitaria - anno accademico 2005/2006.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.59 del 26/7/2005 |
Ente: | UNIVERSITA' DI CASSINO |
Località: | - |
Codice atto: | 05E03987 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 5/11/2005 |
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IL RETTORE
Vista la legge n. 390 del 2 dicembre 1991;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997 - disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul
diritto agli studi universitari;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001;
Visto il Decreto MIUR 20 settembre 2001 - definizioni e modalita'
del conferimento delle borse di studio;
Viste le deliberazioni S.A. e C.d.A., rispettivamente in data
17 giugno 2005 e 28 giugno 2005, con le quali e' stata autorizzata
l'emanazione di un bando di concorso per l'anno accademico 2005/2006
per l'erogazione di n. 27 borse di studio, da euro 4.203,97 ciascuna,
per l'incentivazione e la razionalizzazione per la frequenza agli
studi di alcuni corsi di studio, di primo livello, attivati presso
l'Universita' degli Studi di Cassino:
Decreta:
Art. 1.
E' indetto un concorso per titoli per l'attribuzione di
n. ventisette borse di studio di durata annuale, riservato agli
studenti immatricolati per l'anno accademico 2005/2006 ad uno dei
corsi di laurea, appresso indicati, rinnovabili per un periodo pari
alla durata del corso piu' un ulteriore semestre, dell'importo di
Euro 4.203,97:
Facolta' di lettere e filosofia:
lettere: n. 2;
filosofia: n. 3;
valorizzazione beni culturali (Frosinone): n. 4.
Facoltadi economia:
economia e gestione imprese turistiche: n. 4;
economia del sist.agr.alim.amb.: (Terracina) n. 5.
Facolta' di ingegneria:
ingegneria elettrica: n. 2;
ingegneria prod. ind.le (Frosinone) n. 5;
ingegneria dell'amb. e terr. (Frosinone) n. 2.
Art. 2.
Al concorso possono accedere tutti gli studenti dell'Universita'
degli studi di Cassino regolarmente iscritti al 1° anno di uno dei
suddetti corsi di laurea per l'a.a. 2005/2006 e che siano in possesso
dei seguenti requisiti:
1) abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore, con
votazione non inferiore a 70/100 da non oltre due anni; a tal fine
non viene computato il periodo inerente il servizio militare o civile
sostitutivo;
2) attestazione ISEE (Indicatore dalla situazione economica
equivalente) non deve superare l'importo di Euro 22.500,00, con
riferimento all'anno 2004 (dichiarazione redditi 2004). Per il
calcolo dell'ISEE verra' presa in considerazione la situazione
economica equivalente determinata per il pagamento delle tasse
relative all'a.a. 2005/2006.
Art. 3.
Sono esclusi dai benefici delle borse di studio gli studenti che:
presentano l'attestazione ISEE superiore a quella prevista
nell'art. 2 punto 2);
usufruiscano della borsa di studio A.D.I.S.U. per il medesimo
anno accademico;
siano in possesso di altri titoli di studio o diploma
universitario;
abbiano riportato al diploma di maturita' una votazione
inferiore a 70/100;
abbiano conseguito il titolo di studio suddetto da oltre 2
anni; a tal fine non viene computato il periodo inerente il servizio
militare o civile sostitutivo.
Art. 4.
La borsa di studio puo' essere revocata nei seguenti casi:
a) in mancanza dei requisiti di merito e reddito economico
richiesti e previsti dal bando;
b) quando il beneficiario rinuncia al proseguimento degli
studi;
c) quando il beneficiario chieda ed ottenga il trasferimento ad
altra Universita';
d) quando il beneficiario chieda ed ottenga il passaggio ad
altro c/so di laurea;
e) quando il beneficiario non ha conseguito un numero di
crediti pari a 18 conseguiti entro il 10 agosto dell'anno successivo
a quello di riferimento della domanda.
Art. 5.
Le domande di partecipazione al concorso, indirizzate al
magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Cassino servizio
affari generali redatte in carta semplice, secondo il fac-simile
allegato al bando, possono essere consegnate presso l'ufficio
medesimo o spedite a mezzo raccomandata A/R entro il giorno
5 novembre 2005. In tal caso fara' fede la data dell'Ufficio postale
accettante.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
L'autocertificazione presentata (I.S.E.E.) per l'iscrizione
all'anno accademico 2005/2006 sara' utilizzata per la valutazione
della condizione economica.
Art. 6.
L'Universita' controlla la veridicita' delle autocertificazioni
prodotte dagli studenti svolgendo le verifiche necessarie anche con
controlli a campione.
Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti che sia stato
dichiarato il falso, la borsa di studio sara' revocata e sara'
effettuato il recupero delle somme eventualmente erogate, fatta salva
l'adozione delle sanzioni disciplinari a carico dello studente per
dichiarazioni non veritiere. L'Universita' segnalera' il fatto
all'autorita' giudiziaria per i provvedimenti di competenza.
Art. 7.
Dopo l'esame preliminare delle domande e l'esclusione di coloro
che non hanno i requisiti richiesti l'Amministrazione provvede a
formulare una distinta graduatoria provvisoria per ciascun corso di
laurea, in relazione alla ripartizione delle borse operata dagli
organi accademici.
Le suddette graduatorie provvisorie saranno predisposte in base
ai requisiti di merito e reddito, privilegiando, in particolare, il
merito piu' alto rispetto al reddito piu' basso secondo le
disposizioni del decreto ministeriale 20 settembre 2001.
Art. 8.
Avverso le graduatorie provvisorie, che saranno pubblicate agli
albi del rettorato e delle facolta' per quindici giorni, gli
interessati potranno presentare eventuali ricorsi entro e non oltre
dieci giorni dalla data di scadenza delle affissioni medesime.
Art. 9.
Con decreto rettorale sara' nominata un'apposita Commissione,
composta dal direttore amministrativo o un suo delegato, da un
rappresentante di ciascuna delle facolta' interessate designato dai
presidi, dal funzionario responsabile dell'Ufficio affari generali e
da un rappresentante degli studenti delegato dal Senato degli
Studenti.
La Commissione avra' i seguenti compiti:
1) verificare il lavoro svolto dal competente Ufficio in ordine
alla formulazione della graduatoria provvisoria;
2) pronunciarsi in via definitiva sui ricorsi eventualmente
pervenuti;
3) risolvere le situazioni di «ex equo» per merito e reddito
secondo la normativa vigente.
Art. 10.
La graduatoria definitiva, approvata con decreto rettorale, sara'
resa pubblica mediante affissione agli albi del rettorato e delle
facolta'.
Art. 11.
Le borse di studio verranno conferite con decreto rettorale ai
concorrenti che risultino vincitori in base al posto ottenuto in
graduatoria e che risultino effettivamente immatricolati al corso di
studio indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
Il provvedimento di cui sopra e' emanato a conclusione delle
procedure concorsuali.
Art. 12.
Il pagamento della borsa sara' corrisposto in un'unica rata pari
ad euro 4.203,97, dopo l'accertamento dei requisiti previsti dal
presente bando relativi al merito e all'I.S.E.E., nonche' dopo
l'accertamento del conseguimento del numero minimo di crediti, pari a
18, conseguiti entro la data del 10 agosto 2006.
Art. 13.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, la conferma della borsa di
studio per gli anni successivi al primo anno e' subordinata al
soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto
dell'ammissione ai corsi e al conseguimento, entro il 10 agosto
dell'anno successivo alla presentazione della domanda, dei seguenti
crediti, limite minimo di merito:
II° anno: 25 crediti;
III° anno: 80 crediti;
ultimo semestre: 135 crediti.
La conferma della borsa negli anni successivi avverra' dietro
presentazione di domanda entro il 5 novembre di ogni anno e previo
accertamento dell'Ufficio competente delle condizioni di merito
richieste dal bando e delle condizioni economiche determinate
dall'Universita' per l'accesso al concorso medesimo.
La mancata conferma della borsa per il 2° anno determina la
decadenza anche per gli anni successivi.
Art. 14.
I beneficiari delle borse di studio saranno esonerati dal
pagamento di tutte le tasse e contributi per gli anni accademici
durante i quali percepiscono le borse stesse.
Art. 15.
La non osservanza degli obblighi previsti dal presente bando
comporta la revoca della borsa, il pagamento delle tasse dovute e la
restituzione di quelle eventualmente rimborsate.
Il presente decreto, inserito nella raccolta ufficiale
dell'Ateneo, sara' inviato alla Gazzetta Ufficiale per la
pubblicazione.
Cassino, 8 luglio 2005
Il rettore: Vigo
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