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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due tenenti in
servizio permanente effettivo della Guardia di finanza del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo - Specialita' psicologia.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.74 del 29/9/2006
Ente:COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Località:Nazionale
Codice atto:06E06681
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/10/2006

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                       IL COMANDANTE GENERALE
 
Visto l'articolo 5, comma 1, del regio decreto legge 4 ottobre
1935, n. 1961, recante «Modificazioni alle disposizioni sul
reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia
di finanza», convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
Viste le leggi 21 dicembre 1948, n. 1580, 13 ottobre 1965,
n. 1172, 27 febbraio 1974, n. 68, 5 agosto 1981, n. 440, e 5 luglio
1986, n. 342, concernenti il trattamento economico spettante agli
allievi delle accademie militari;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente «Stato
giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica», estesa con varianti alla Guardia di finanza con
legge 17 aprile 1957, n. 260;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di
finanza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, concernente «Leva e reclutamento obbligatorio
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'articolo 19
della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»;
Visti gli articoli 138, 139 e 140 della legge 19 maggio 1975,
n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme sul servizio di leva»;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante «Norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata»;
Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici», come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,
n. 227;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante «Ordinamento
della professione di psicologo»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 27 dicembre 1990, n. 404, recante «Nuove norme in
materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze
armate e del Corpo della Guardia di finanza», e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, recante «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante
«Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non
dirigente del Corpo della Guardia di finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997,
n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale
dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di obiezione di
coscienza», nonche' la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente
«Istituzione del servizio civile nazionale»;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario
femminile»;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante
«Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare,
l'articolo 4, recante «Delega al Governo in materia di riordino
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo
della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia
di coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto il decreto ministeriale del 17 maggio 2000, n. 155, recante
«Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, concernente
l'individuazione dei titoli di studio e gli ulteriori requisiti
richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante
«Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di
formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e
tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,
concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e teconologica»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante «Sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 246000, datata 28 luglio 2005, registrata al Dipartimento
ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il 2 agosto 2005,
al n. 7856, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle
varie autorita' gerarchiche del Corpo, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)»;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2006, che stabilisce che
il reclutamento di personale femminile del Corpo della Guardia di
finanza e' effettuato, per l'anno 2006, senza alcuna limitazione
percentuale in ciascun ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006,
concernente «Autorizzazione ad assumere personale nelle pubbliche
amministrazioni nell'anno 2006, a norma dell'articolo 1, commi 95, 96
e 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 1, comma
246, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;
Visto Il decreto legge 18 maggio 2006, concernente «Disposizioni
in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;
Considerata l'opportunita' di prevedere che alle prove
concorsuali successive a quella preliminare venga ammesso un numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione e la copertura dei posti messi a concorso;
 
Determina:
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
1. E' indetto per l'anno 2006 un concorso, per titoli ed esami,
per il reclutamento di due tenenti in servizio permanente effettivo
della Guardia di finanza del ruolo tecnico-logistico-amministrativo.
2. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) una prova preliminare (test logico matematici e culturali);
b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
c) una prova scritta di cultura tecnico-professionale;
d) accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio
incondizionato nella Guardia di finanza, in qualita' di ufficiali in
servizio permanente effettivo del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo;
e) una prova orale;
f) una prova facoltativa di una lingua straniera;
g) una prova facoltativa di informatica;
h) valutazione dei titoli di merito;
i) visita medica di incorporamento.
3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria unica di
merito del predetto concorso sono nominati tenenti, iscritti in ruolo
nell'ordine della graduatoria stessa, e avviati alla frequenza di un
corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi.

                               Art. 2.
 
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
 
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al Corpo che:
1) alla data del 31 dicembre 2006, abbiano compiuto il
trentatreesimo anno di eta' e non abbiano superato il
quarantaduesimo;
2) non si trovino nella condizione di inidonei
all'avanzamento ovvero vi abbiano rinunciato;
3) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari da
accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle
Forze di polizia dello Stato;
4) non siano imputati, condannati, ovvero non abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano
stati sottoposti a misure di prevenzione;
5) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale
non inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente.
I requisiti di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) devono essere
posseduti alla scadenza del termine ultimo previsto per la
presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del
corso, pena l'esclusione dal concorso;
b) i cittadini italiani, anche se non appartenenti al
territorio della Repubblica, o se gia' alle armi, che:
1) alla data del 31 dicembre 2006, non abbiano superato il
trentaduesimo anno di eta';
2) siano in possesso dei diritti civili e politici;
3) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
4) non siano ammessi a prestare il servizio civile nazionale
quali obiettori di coscienza;
5) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
6) non siano imputati, condannati, ovvero non abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano
stati sottoposti a misure di prevenzione;
7) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza;
8) qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano
stati riformati in quell'occasione o successivamente ad essa.
I requisiti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) devono
essere posseduti alla scadenza del termine ultimo previsto per la
presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del
corso, pena l'esclusione dal concorso.
2. Tutti i candidati devono essere in possesso:
a) del diploma di laurea in psicologia ovvero di una laurea
specialistica, contemplata nella classe relativa alle lauree
specialistiche in psicologia, ai sensi del decreto ministeriale
29 ottobre 2001 citato in premessa, o altro titolo equipollente.
Sono considerate valide anche le lauree conseguite all'estero,
sempreche' le stesse risultino riconosciute dal Ministero
dell'universita' e della ricerca.
b) dell'iscrizione all'albo degli psicologi.
3. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici impieghi.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione va presentata, possibilmente a
mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Comando provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di
provincia nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.
2. Per i residenti in Valle d'Aosta, la domanda deve essere
presentata, entro il termine e con le modalita' di cui al comma 1,
presso il locale Comando regionale della Guardia di finanza.
3. I militari alle armi e gli appartenenti al Corpo devono
presentare la domanda, entro il termine e con le modalita' di cui ai
commi 1 e 2, al Comando competente per il luogo di residenza.
4. I cittadini italiani residenti all'estero devono inviare la
domanda di partecipazione direttamente al Centro di reclutamento
della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34,
00181 Roma/Appio.
5. La domanda deve redigersi esclusivamente su apposito modello,
riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 1 al
presente bando) e disponibile presso tutti i Reparti del Corpo
nonche' sul sito internet www.gdf.it, nella sezione relativa ai
concorsi.
6. Le domande di partecipazione al concorso si considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
7. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate
nei termini indicati, non dovessero pervenire entro sessanta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando verranno
archiviate. Nelle more, i candidati sono ammessi con riserva alla
procedura concorsuale.
8. Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini,
ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, sono restituite agli
interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate
delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine
perentorio di cinque giorni dal momento della restituzione
dell'istanza. L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare
il predetto termine, comportera' l'archiviazione dell'istanza.
9. Le domande non sottoscritte sono, invece, direttamente
archiviate.
10. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del
presente articolo, sono notificati agli interessati, che possono
impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Comandante interregionale della Guardia di
finanza dal quale dipende il Comando che ha disposto l'archiviazione,
ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'articolo 63, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

                               Art. 4.
 
Elementi da indicare nella domanda (modello in allegato 1)
 
1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita (i militari alle armi devono indicare anche il grado
rivestito nonche' il comando cui sono in forza);
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a
carico;
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
residenza e di godere dei diritti civili;
e) di non essere imputato, condannato ovvero non aver ottenuto
l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per delitti non colposi ne' essere, o essere stato
sottoposto a misure di prevenzione;
f) il possesso del diploma di laurea ovvero della laurea
specialistica in psicologia, o di titolo equipollente, l'Universita'
presso la quale e' stata conseguita, con il relativo indirizzo, la
durata legale del corso di laurea seguito, la data di conseguimento e
il voto;
g) gli estremi di iscrizione all'albo degli psicologi;
i) il distretto militare o la capitaneria di porto di
appartenenza;
j) la posizione nei riguardi del servizio militare (i militari
del Corpo devono obbligatoriamente indicare la matricola
meccanografica, il grado e il reparto cui sono in forza). Se gia'
ufficiale di complemento della Guardia di finanza, data di inizio del
corso A.U.C., numero dello stesso, anzianita' giuridica, data di fine
del servizio di prima nomina;
k) l'eventuale possesso di uno o piu' titoli di merito di cui
all'articolo 20. A tal fine, e' possibile produrre, a corredo della
domanda di partecipazione al concorso, eventuale documentazione
probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Le pubblicazioni tecnico-scientifiche
dovranno necessariamente essere allegate alla domanda di
partecipazione secondo le modalita' di cui all'articolo 3;
l) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
m) l'indirizzo proprio ed, eventualmente, della propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, ove
possibile, di un recapito telefonico;
n) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
o) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui al
successivo art. 6, comma 2;
p) di essere disposto, al termine del corso di formazione, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. Il candidato, nella domanda di ammissione al concorso, puo'
richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove
facoltative:
a) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra le
seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco;
b) prova di informatica.
3. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di
essere a conoscenza che la prova preliminare si svolgera' secondo le
modalita' stabilite al successivo art. 11.
4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorrera' nelle sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni
beneficio, eventualmente, conseguente al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera fornita.
5. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata
direttamente e nel modo piu' celere al Comando provinciale della
Guardia di finanza competente (ovvero al locale Comando regionale
della Guardia di finanza per i residenti in Valle d'Aosta), il quale
non assume alcuna responsabilita' circa possibili disguidi derivanti
da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o
da eventi di forza maggiore. Lo stesso Comando, inoltre, non assume
alcuna responsabilita' in caso di ritardata ricezione, da parte dei
candidati, di avvisi di convocazione, dovuta a disguidi postali o ad
altre cause non imputabili a propria inadempienza. Deve, infine,
essere tempestivamente notificata allo stesso Comando ogni variazione
che dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione del
candidato ai fini del servizio militare.

                               Art. 5.
 
Istruttoria della domanda
 
1. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento, da
parte della sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
a), del presente bando, dell'effettivo possesso dei requisiti
previsti.
2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione
al corso di formazione.

                               Art. 6.
 
Documentazione
 
1. Nei confronti dei candidati idonei alla prova scritta di cui
al successivo art. 14, il comando provinciale della Guardia di
finanza competente (ovvero il locale comando regionale della Guardia
di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta) provvede a richiedere i
seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai
superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o
della cartella personale e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale;
d) nulla osta della competente autorita' militare per i
candidati in servizio militare o che abbiano gia' partecipato alla
visita di leva o siano arruolati senza visita, ai sensi degli
articoli 13 e 14 della legge 31 maggio 1975, n. 191, o che abbiano
concorso alla leva di mare.
2. I candidati risultati idonei alla prova scritta devono
presentare o far pervenire direttamente al comando indicato al
precedente comma, entro venti giorni dalla data di comunicazione
dell'idoneita' stessa, i certificati rilasciati dalle competenti
autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive nei
casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che
conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti
dall'articolo 38, comma 6, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui
all'articolo 21 devono presentare o far pervenire al comando di cui
al comma 1 del presente articolo, a pena di decadenza, entro trenta
giorni dalla data di ammissione al corso di formazione:
a) in conformita' all'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, copia autentica del
certificato attestante:
1) il conseguimento del titolo di studio di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera f);
2) l'iscrizione all'ordine professionale;
b) se di sesso maschile, il foglio di congedo illimitato
provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal Comune,
per coloro che abbiano soltanto concorso alla leva;
c) copia autenticata dello stato di servizio o del foglio di
congedo illimitato o del foglio matricolare, per coloro che abbiano
prestato servizio militare;
d) domanda diretta al Ministero della difesa con cui il
candidato, che riveste lo status di ufficiale di complemento,
ufficiale in ferma prefissata o ufficiale delle forze di
completamento, chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione
all'Accademia della Guardia di finanza in qualita' di allievo.
4. Il documento di cui al precedente comma 3, lettera c), deve
avere data posteriore a quella di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale.
5. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine sopraindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
6. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dal momento della restituzione.
7. I comandi indicati al comma 1, esclusivamente per i vincitori
del concorso, ricevuti i suddetti documenti, li trasmettono entro
dieci giorni dalla ricezione, unitamente alla domanda di
partecipazione, al Centro di reclutamento.
8. I candidati in servizio nella Guardia di finanza, nelle Forze
armate, nelle altre Forze di polizia e nella pubblica amministrazione
devono produrre soltanto la documentazione di cui al punto 3, lettera
a) del presente articolo.

                               Art. 7.
 
Commissione giudicatrice
 
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, e'
presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e
ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali
presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a
colonnello:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
e la formazione della graduatoria unica di merito, costituita da tre
ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica preliminare,
costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali
medici, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della
precedente sottocommissione o a parita' di grado, comunque, con
anzianita' superiore), membri;
d) sottocommissione per la valutazione delle prove d'esame e la
valutazione dei titoli costituita da due ufficiali della Guardia di
finanza, un professore universitario o un esperto delle materie su
cui vertono le prove d'esame e un ufficiale laureato in psicologia,
abilitato ed iscritto all'albo professionale, membri;
e) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale al servizio incondizionato nel Corpo, in qualita' di
ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da quattro
ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri;
f) sottocommissione per la visita medica di incorporamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale
medico, membri.
2. La sottocommissione esaminatrice delle prove facoltative di
lingua straniera e informatica e' quella indicata al comma 1,
lettera d), del presente articolo, integrata rispettivamente da
ufficiali della Guardia di finanza:
a) qualificati conoscitori della lingua stessa;
b) in forza al Servizio informatica del Comando generale.
3. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.
4. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1,
lettera e), del presente articolo, puo' avvalersi, altresi',
dell'ausilio di psicologi civili convenzionati presso il Centro di
reclutamento della Guardia di finanza.
5. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
6. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c), d),
ed e), del presente articolo, possono, durante lo svolgimento dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato
dal Centro di reclutamento.

                               Art. 8.
 
Adempimenti delle sottocommissioni
 
1. Le sottocommissioni previste dal precedente art. 7, comma 1,
lettere b), c), ed e), compilano, per ogni candidato, un processo
verbale firmato da tutti i componenti.

                               Art. 9.
 
Esclusione dal concorso
 
1. I candidati privi dei requisiti di cui al precedente art. 2
sono esclusi dal concorso a cura della sottocommissione indicata
all'articolo 7, comma 1, lettera a).
2. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'articolo 63, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla
predetta data, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

                              Art. 10.
 
Documento di identificazione
 
1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta di identita' oppure un documento di riconoscimento rilasciato
da un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia
recente.

                              Art. 11.
 
Data della prova preliminare
 
1. I candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di
esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la
prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande
dirette ad accertare le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e
sintattiche della lingua italiana, presso la Scuola ispettori e
sovrintendenti della Guardia di finanza, via Fiamme Gialle, n. 3, de
L'Aquila (loc. Coppito), il giorno 7 novembre 2006, alle ore 9.
2. Quanto stabilito al precedente comma ha valore di notifica a
tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
3. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova
preliminare munito di:
a) idoneo documento di riconoscimento;
b) una penna biro ad inchiostro nero.
4. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari o altre pubblicazioni. Eventuali
apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere
obbligatoriamente spenti.
5. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati
ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.it, nella
sezione relativa ai concorsi.
6. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare da parte dei candidati, sara':
a) disponibile, sul sito internet www.gdf.it, una mappa
dell'itinerario;
b) allestito un servizio di trasporto, con bus navetta, dalla
stazione ferroviaria e dal terminal «Colle Maggio» de L'Aquila alla
sede di esame e ritorno.
7. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
8. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite
dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d).
9. Prima dello svolgimento dei test, la citata sottocommissione
fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
delle prove dei candidati.
10. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi
all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, di cui al successivo
art. 12, i candidati classificatisi nei primi 100 posti della
graduatoria. Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano
conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi
all'ultimo posto utile.
11. La sottocommissione assegna per la prova preliminare un punto
di merito espresso in trentesimi. Il candidato che riporta un
punteggio compreso tra 18 e 30 trentesimi consegue, nel punteggio
della graduatoria finale, di cui al successivo art. 21, le seguenti
maggiorazioni:
a) 0,05 per il punteggio di 18 trentesimi;
b) 0,10 per il punteggio di 19 trentesimi;
c) 0,15 per il punteggio di 20 trentesimi;
d) 0,20 per il punteggio di 21 trentesimi;
e) 0,25 per il punteggio di 22 trentesimi;
d) 0,30 per il punteggio di 23 trentesimi;
f) 0,35 per il punteggio di 24 trentesimi;
g) 0,40 per il punteggio di 25 trentesimi;
h) 0,45 per il punteggio di 26 trentesimi;
i) 0,50 per il punteggio di 27 trentesimi;
l) 0,55 per il punteggio di 28 trentesimi;
m) 0,60 per il punteggio di 29 trentesimi;
n) 0,70 per il punteggio di 30 trentesimi.
12. Gli aspiranti che non ricevono la convocazione per la visita
medica preliminare, entro il 17 novembre 2006, debbono considerarsi
esclusi dal concorso.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'articolo 9, comma 2.

                              Art. 12.
 
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
 
1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera b),
mediante visita medica preliminare, comprensiva degli esami
specialistici, presso il Centro di reclutamento della Guardia di
finanza, in Roma.
2. L'accertamento dell'idoneita' e' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
3. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e',
immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui al
successivo art. 13, commi 6, 11 e 12. La richiesta di ammissione alla
visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della
sottocommissione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera b), al
momento della comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze
presentate successivamente sono ritenute nulle.
4. I concorrenti che, non idonei alla visita medica preliminare,
abbiano richiesto di essere sottoposti a visita medica di revisione,
sono ammessi, con riserva, alla prova scritta.
5. La visita medica di revisione e' effettuata non prima del
quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di non idoneita'
alla visita medica preliminare.
6. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), e verte soltanto sulle cause
che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della
sottocommissione per la visita medica preliminare.
7. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare
o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
8. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente comunicato agli interessati, e' definitivo.
9. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'articolo 9, comma 2.

                              Art. 13.
 
Requisiti psico-fisici
 
1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano
nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione dei candidati.
2. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica, devono presentare un certificato, con data non
anteriore a giorni sessanta, attestante l'effettuazione ed il
risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia
antigeni che anticorpali, rilasciato da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il Servizio
sanitario nazionale.
3. La mancata presentazione di detto certificato comporta
l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non presentato entro
venti giorni dalla data di notifica dell'esito della visita medica
preliminare.
4. La positivita' al suddetto accertamento comporta l'esclusione
dal concorso.
5. I candidati sono sottoposti a visita:
a) neurologica;
b) psichiatrica;
c) otorinolaringoiatrica;
d) oculistica;
e) odontostomatologica;
f) ginecologica.
6. I candidati, all'atto della visita medica, devono, comunque,
avere:
a) statura non inferiore a m 1,68 per gli uomini;
b) statura non inferiore a m 1,64 per le donne;
c) acutezza visiva:
uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle tre diottrie anche in un solo occhio;
campo visivo e motilita' oculare normale;
d) visione binoculare;
e) senso cromatico normale alle matassine colorate.
7. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita
medica muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali».
8. La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati e'
effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».
9. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei i candidati il cui deficit sia superiore ai seguenti
parametri:
a) monolaterale: 35 dB;
b) bilaterale: P.P.T. 20%.
11. Sono, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test
tossicologici.
12. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione
masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu'
di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
13. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.
14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
a) radiografia del torace;
b) dell'urina ed ematochimici;
c) elettrocardiografico e visita cardiologica;
d) test psico-clinici.
15. I candidati sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico
dell'aspirante.
16. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi,
negli accertamenti di cui ai precedenti commi 6, 11 e 12, sono
immediatamente dichiarati non idonei dalla competente
sottocommissione. Avverso tale giudizio, non e' ammessa visita di
revisione.
17. Avverso le esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma 2.
18. Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame
radiografico, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede
di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a
cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza
di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo
sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di
reclutamento della Guardia di finanza.
19. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare. Tali candidate sono, pertanto:
a) ammesse, con riserva, a sostenere la prova scritta;
b) comunque escluse dal concorso, ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di
temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 15 dicembre
2006.

                              Art. 14.
 
Ammissione, modalita' e data di svolgimento della prova scritta
 
1. I candidati idonei all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica, di cui al precedente art. 12, e quelli ammessi con
riserva, di cui al comma 4 del medesimo articolo, sono ammessi a
sostenere la prova scritta.
2. La prova scritta, della durata di sei ore, consistente nello
svolgimento di un tema di cultura tecnico-professionale su argomenti
tratti dal programma riportato nell'allegato 2 alla presente
determinazione, unico per tutti i candidati, ha luogo presso la
Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, via
Fiamme Gialle, n. 3, de L'Aquila (loc. Coppito), il giorno
21 novembre 2006, alle ore 9.
3. Quanto stabilito al precedente comma ha valore di notifica, a
tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.

                              Art. 15.
 
Prescrizioni da osservare per la prova scritta
 
1. Alla sottocommissione indicata dall'articolo 7, comma 1,
lettera d), e ai candidati e' fatto obbligo di osservare le
prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.

                              Art. 16.
 
Revisione della prova scritta
 
1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalla
sottocommissione indicata dall'articolo 7, comma 1, lettera d).
2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni tema un punto di
merito da zero a trenta trentesimi.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di diciotto trentesimi.
5. I candidati che riportano l'idoneita' nella prova scritta
riceveranno comunicazione del voto conseguito e, nel contempo,
convocazione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale di cui al
successivo art. 17.
6. Gli aspiranti che non riceveranno la convocazione per
l'accertamento dell'idoneita' attitudinale entro il 13 dicembre 2006
debbono considerarsi non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma 2.

                              Art. 17.
 
Accertamento dell'idoneita' attitudinale
 
1. I candidati che conseguono l'idoneita' alla prova scritta sono
sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' effettuato dalla
sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), e tende
a verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il
ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) test intellettivi, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) test di personalita' e questionario biografico, per
acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le
esperienze di vita passata e presente;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce
delle risultanze dei predetti test.
4. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui al precedente
art. 7, comma 1, lettera e), fissa in apposito atto i criteri cui
attenersi per la valutazione della prova.
5. I candidati risultati idonei alle fasi dell'accertamento
attitudinale di cui al precedente comma 3 sono ammessi a sostenere le
prove orali, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'articolo 9, comma 2.

                              Art. 18.
 
Prove orali e prova facoltativa di lingua straniera e di informatica
 
1. Le prove orali, della durata massima di 45 minuti, hanno luogo
davanti alla sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera d), e vertono sulle materie riportate in allegato 2 al
presente bando.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
3. La sottocommissione attribuisce ad ogni candidato un punto di
merito da zero a trenta trentesimi.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai
singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei
medesimi.
5. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato la
votazione minima di 18 trentesimi.
6. Coloro che riportano una votazione inferiore a 18 trentesimi
sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma 2.
8. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da
un membro, e' affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della sede di
esame.
9. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione ed abbia riportato l'idoneita' nelle prove orali, e'
sottoposto alle prove facoltative di una lingua straniera e di
informatica, con le modalita' indicate in allegato 3 al presente
bando.
10. Il giudizio sulle citate prove e' espresso dalla
sottocommissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera d), integrata a norma del comma 2 dello stesso articolo, con
le modalita' indicate al precedente comma 4.
11. La sottocommissione assegna, per ogni prova facoltativa, un
punto di merito espresso in trentesimi. Il candidato che riporta un
punto compreso tra i 18 e 30 trentesimi consegue, nel punteggio della
graduatoria finale di merito, le seguenti maggiorazioni:
a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22 trentesimi;
b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26 trentesimi;
c) 0,75 per i voti superiori a 26 trentesimi.
12. Prima dell'effettuazione delle prove orali e delle prove
facoltative di lingua e di informatica, la sottocommissione di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera d), fissa in apposito atto i
criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.

                              Art. 19.
 
Mancata presentazione del candidato
 
1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per essere sottoposto alle
fasi selettive, di cui ai precedenti articoli 11 e 14, e' considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
2. Relativamente alle altre fasi concorsuali, i presidenti delle
sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d),
ed e), hanno facolta', compatibilmente con i tempi tecnici di
espletamento delle prove e su istanza motivata, di anticipare o
posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del
calendario delle stesse. L'istanza, inviata presso il Centro di
reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione
AA.UU., via della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 Roma/Appio,
deve essere anticipata via fax al numero 06/24290622.

                              Art. 20.
 
Valutazione dei titoli
 
1. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti degli
aspiranti risultati idonei alle prove orali di cui all'articolo 18,
secondo i criteri di cui al presente articolo.
2. La sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
d), procede alla valutazione dei titoli, tenendo presente che
all'insieme dei titoli di ciascun candidato non puo' essere
attribuito un punteggio complessivo superiore a 15, cosi' ripartito:
a) attivita' professionale svolta dopo la laurea e attinente
alla stessa nell'ambito delle Forze armate o Corpi armati dello
Stato: fino ad un massimo di punti 2,5;
b) attivita' professionale svolta dopo la laurea e attinente
alla stessa presso strutture pubbliche o private: fino a un massimo
di punti 2,5;
c) fino ad un massimo di punti 5 in relazione al voto del
diploma di laurea, laurea specialistica o titolo equipollente
richiesto per la partecipazione al concorso:
 

1) 110 e lode 5,00;
2) 110 4,90;
3) 109 4,80;
4) 108 4,70;
5) 107 4,60;
6) 106 4,50;
7) 105 4,40;
8) 104 4,30;
9) 103 4,20;
10) 102 4,10;
11) 101 4.00;
12) 100 3,90;
13) 99 3,80;
14) 98 3,70;
15) 97 3,60;
16) 96 3,50;
17) 95 3,40;
18) 94 3,30;
19) 93 3,20;
20) 92 3,10;
21) 91 3,00;
22) 90 2,90;
23) 89 2,80;
24) 88 2,70;
25) 87 2,60;
26) 86 2,50;
27) 85 2,40;
28) 84 2,30;
29) 83 2,20;
30) 82 2,10;
31) 81 2,00;
32) 80 1,90;
33) 79 1,80;
34) 78 1,70;
35) 77 1,60;
36) 76 1,50;
37) 75 1,40;
38) 74 1,30;
39) 73 1,20;
40) 72 1,10;
41) 71 1,00;
42) 70 0,90;
43) 69 0,80;
44) 68 0,70;
45) 67 0,60;
46) 66 0,50.
 
Qualora il candidato e' in possesso di piu' titoli di studio,
compresi tra quelli di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), e' preso
in considerazione, ai fini della valutazione, quello conseguito con
il punteggio piu' favorevole.
L'omessa indicazione del punteggio del diploma di laurea e'
valutato, come da costante giurisprudenza del Consiglio di Stato,
come conseguito con il minimo dei voti (66 su 110);
d) corsi di formazione post-lauream in tecniche di
psicodiagnostica di durata biennale: fino ad un massimo di punti 1,5;
e) corsi di formazione post-lauream, della durata almeno di un
anno accademico, inerenti alla psicologia del lavoro e delle
organizzazioni: fino ad un massimo di punti 1,5;
f) titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di studio
richiesto per la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di
punti 1;
g) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico,
attinenti lo specifico indirizzo professionale e che siano riportate
in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea o di
specializzazione (solo se allegate alla domanda). Per quelle prodotte
in collaborazione, la valutabilita' della singola pubblicazione
avverra' solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei
singoli autori: fino ad un massimo di punti 1.
3. I titoli suddetti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso e prodotti secondo le modalita' di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera k).
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste
dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli
comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

                              Art. 21.
 
Graduatoria
 
1. La graduatoria unica di merito e' compilata dalla
sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati
che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali di cui all'articolo 1, comma 2, ad esclusione delle
lettere f) e g).
3. La sottocommissione di cui al comma 1 del presente articolo
procede alla compilazione della graduatoria unica di merito, sommando
il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli ed i
voti ottenuti alla prova scritta ed orale, maggiorati, eventualmente,
dei punteggi riportati nella prova preliminare e nelle prove
facoltative di lingua straniera e di informatica.
4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui
all'articolo 38, comma 6, della legge 24 dicembre 1986, n. 958,
quelle di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, quelle di cui all'articolo 2, comma
9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e quelle di cui all'articolo
9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
5. La graduatoria e' approvata con determinazione del Comandante
generale della Guardia di finanza.

                              Art. 22.
 
Visita medica di incorporamento e ammissione al corso di formazione
 
1. Sono dichiarati vincitori e con il grado di tenente ammessi al
corso di formazione, in qualita' di ufficiali allievi, i candidati
iscritti nella graduatoria di cui al precedente art. 21, nei limiti
dei posti messi a concorso, secondo l'ordine risultante dalla
graduatoria stessa, sempreche' abbiano conseguito il giudizio di
idoneita' alla visita medica di incorporamento, alla quale sono
sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte
della sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f).
2. Prima della visita medica di incorporamento, la competente
sottocommissione fissa, in apposito atto, con riferimento alle
modalita' di svolgimento degli accertamenti, i criteri cui attenersi.
3. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento
sono esclusi dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma 2.
5. Il candidato che non si presenta nel giorno e nell'ora
stabiliti per la visita medica di incorporamento e' considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
6. Eventuali ritardi nella presentazione alla visita medica di
incorporamento, dovuti a causa di forza maggiore, comunicati via fax,
entro 24 ore, ai numeri 035/4043215 o 035/4043303, sono valutati a
giudizio discrezionale ed insindacabile del comandante
dell'accademia, che, sentito il presidente della sottocommissione per
la visita medica di incorporamento, puo' differire la presentazione
del candidato, purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente
entro l'ottavo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza
maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita'
dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni assunte sono
comunicate al candidato tramite il Comando provinciale della Guardia
di finanza (ovvero il locale Comando regionale, per i residenti in
Valle d'Aosta) competente per il luogo di residenza.
7. Entro un periodo pari ad un dodicesimo della durata del corso
di formazione, il Comando generale della Guardia di finanza puo'
dichiarare vincitori del concorso altri candidati idonei nell'ordine
della graduatoria, per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili
tra i candidati precedentemente dichiarati vincitori in base alle
disposizioni vigenti.
8. Gli ufficiali allievi, ammessi a frequentare il corso di
formazione, devono sottoscrivere, immediatamente dopo la visita di
incorporamento e comunque prima dell'inizio del corso, una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per
un periodo di sette anni a decorrere dalla data di inizio dello
stesso.
9. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso di formazione:
a) se provenienti da personale in servizio, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara', in
tale caso, computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dai civili, saranno collocati in congedo.

                              Art. 23.
 
Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza
straordinaria per esami
 
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui
all'articolo 1, comma 2, ad eccezione delle lettere h) e i), ai
candidati appartenenti al Corpo sono concesse licenze straordinarie,
per esami militari, per i giorni strettamente necessari. La rimanente
licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni
trenta, puo' essere concessa per la preparazione agli esami orali
solo a coloro che avranno conseguito il giudizio di idoneita' alla
prova scritta.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta.

                              Art. 24.
 
Sito internet ed informazioni utili
 
1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.it.> 2. Parimenti, saranno pubblicati sul citato sito internet gli
elenchi dei candidati dichiarati idonei alla prova preliminare e alla
prova scritta, nonche' la graduatoria unica di merito del concorso.

                              Art. 25.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso il Centro di reclutamento della Guardia di
finanza, per le finalita' concorsuali, e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Comandante del Centro di reclutamento del Corpo, responsabile del
trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il
Comandante generale della Guardia di finanza.
La presente determinazione sara' inviata agli organi di
controllo.
Roma, 25 settembre 2006
Gen. C.A.: Roberto Speciale

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