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UNIVERSITA' DELLA BASILICATA IN POTENZA

Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca -
XV ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.6 del 21/1/2000
Ente:UNIVERSITA' DELLA BASILICATA IN POTENZA
Località:Potenza  (PZ)
Codice atto:000E0419
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, con il quale e'
stato emanato il regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 478 del 28 luglio 1999 con il quale
e' stato emanato il regolamento in materia di dottorati di ricerca
dell'Universita' degli studi della Basilicata;
Viste le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca avanzate dalle strutture preposte all'attivita' di ricerca;
Visti i verbali del comitato di valutazione della ricerca del
21 settembre 1999, 29 settembre 1999 e 9 novembre 1999;
Viste le deliberazioni del senato accademico del 19 ottobre 1999
e del 9 novembre 1999;
Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione
nella seduta del 23 dicembre 1999,
Vista la nota M.U.R.S.T. - Dipartimento per gli affari economici
del 22 dicembre 1999, prot. n. 2377;
 
Decreta:
 
Art. 1.
Presso l'Universita' degli studi della Basilicata - Potenza, e'
istituito, per l'anno accademico 1999-2000, il XV ciclo relativo ai
dottorati di ricerca.
Sono confermati, per il presente ciclo, i posti aggiuntivi
assegnati dal M.U.R.S.T. nel XII ciclo, cofinanziati dal Fondo
sociale europeo nell'ambito del P.O. ricerca, sviluppo e alta
formazione e destinati a riequilibrare la distribuzione delle risorse
in relazione al territorio, con particolare riguardo al Mezzogiorno
d'Italia, nonche' in relazione a determinati settori scientifici
tecnologici.
Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai
sottoelencati corsi di dottorato di ricerca istituiti. Per ciascun
dottorato vengono indicati i settori scientifico disciplinari di
riferimento, la durata, il numero di posti messi a concorso, il
numero delle borse di studio disponibili, nonche' le eventuali sedi
consorziate.
1) Arboricoltura da legno:
settore scientifico-disciplinare: G03A;
durata: anni 3;
numero posti: 4 (di cui 3 agg.*);
numero borse: 4;
sedi consorziate: Universita' degli studi di Firenze,
Universita' degli studi di Torino.
2) Biologia applicata:
settori scientifico-disciplinari: G06A-G06B-G04X-E01C;
durata: anni 3;
numero posti: 5 (di cui 1 agg.*);
numero borse: 3.
3) Biotecnologia degli alimenti:
settori scientifico-disciplinari: G08A-G08B-G06A-E05A-C05X;
durata: anni 3;
numero posti: 5 (di cui 2 agg.*);
numero borse: 4.
4) Economia dello sviluppo rurale nei sistemi economici:
settori scientifico-disciplinari: G01X-P01A;
durata: anni 3;
numero di posti: 4;
numero di borse: 2;
sedi consorziate: Universita' degli studi di Firenze.
5) Genio rurale:
settori scientifico-disciplinari: G05A-G05B-G05C;
durata: anni 3;
numero posti: 3;
numero borse: 2.
6) Produttivita' delle piante coltivate:
settori scientifico-disciplinari: G02A-G02B-G02C-G07A;
durata: anni 3;
numero posti: 5 (di cui 3 agg.*);
numero borse: 5.
7) Scienze zootecniche:
settori scientifico-disciplinari: G09A-G09B-G09C-G09D-V30A;
durata: anni 3;
numero posti: 3 (di cui 1 agg.*);
numero borse: 3.
8) Metodi e tecnologie per il monitoraggio ambientale:
settori scientifico-disciplinari:
K03X-K02X-H02X-B01A-H01B-H01A;
durata: anni 3;
numero posti: 8;
numero borse: 5;
sedi consorziate: Universita' degli studi di Firenze,
Universita' degli studi di Pisa, Universita' degli studi di Genova,
CIMA dell'Universita' degli studi di Genova.
(*) Posti aggiuntivi U.E. consolidati.
9) Storia del Mezzogiorno e dell'Europa mediterranea dal
medioevo all'eta' contemporanea:
settori scientifico-disciplinari: M04X-M01X-M08A-M02A-L06D;
durata: anni 3;
numero posti: 3;
numero borse: 2;
sedi consorziate: Universita' degli studi della Calabria
(Cosenza), Universita' degli studi di Salerno, Universita' degli
studi di Chieti - sede di Pescara.
10) Storia della tradizione e critica dei testi greci e latini:
settori scientifico-disciplinari: L08Y-L07A;
durata: anni 3;
numero posti: 3;
numero borse: 2;
sedi consorziate: Universita' degli studi Roma 3, Universita'
degli studi di Cassino.
11) Scienze chimiche:
settori scientifico-disciplinari: C05X-C03X-C01A-C02X-E05A;
durata: anni 3;
numero di posti: 3;
numero di borse 2.
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti di soggetti estranei all'amministrazione
universitaria, purche' comunicate dai finanziatori entro il termine
di scadenza del bando. L'eventuale aumento del numero delle borse di
studio sara' reso noto anche utilizzando strumenti informatici.

                               Art. 2.
Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di
eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea
o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente
riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di
accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'. Qualora il
titolo non sia gia' stato riconosciuto, il collegio dei docenti del
dottorato di ricerca deliberera' sull'equipollenza del titolo
accademico conseguito all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai
corsi.

                               Art. 3.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice
secondo lo schema allegato al presente bando e debitamente
sottoscritta, dovra' pervenire al magnifico rettore dell'Universita'
degli studi della Basilicata - Ufficio speciale ricerca scientifica e
rapporti internazionali, via N. Sauro, 85 - 85100 Potenza, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato. A tal fine fara' fede il timbro e la data dell'ufficio
postale accettante.
Nella domanda il candidato dovra' dichiarare sotto la propria
responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
a) il cognome ed il nome (cognome da nubile per le donne
coniugate);
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza ed il recapito eletto ai fini del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico), con espressa menzione dell'impegno di comunicare
tempestivamente ogni variazione dello stesso.
I cittadini stranieri dovranno indicare, se possibile, il proprio
recapito in Italia o quello dell'ambasciata in Italia, eletta quale
domicilio;
e) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
f) la laurea posseduta, nonche' la data e l'Universita' presso
cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito
presso una Universita' straniera;
g) la cittadinanza;
h) se cittadini italiani, di essere iscritto nelle liste
elettorali con l'indicazione del comune, ovvero i motivi della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; se
cittadini stranieri, di godere dei diritti civili e politici nello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento;
i) le lingue straniere conosciute;
j) di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (per
i cittadini comunitari e stranieri);
k) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti;
l) di non aver riportato condanne penali e in caso contrario
quali;
m) se titolare di assegno di ricerca, indicarne l'area
disciplinare, l'Universita' e la durata.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero, non
ancora dichiarato equipollente alla laurea, dovranno farne espressa
richiesta ed allegare alla domanda i documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza (certificato di
laurea con esami e votazioni). I documenti di cui sopra dovranno
essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
italiane all'estero, secondo la normativa vigente in materia. In ogni
caso i cittadini stranieri devono allegare il titolo di studio
posseduto.
Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi
rilasciate dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme
di semplificazioni delle certificazioni amministrative, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
all'amministrazione stessa.

                               Art. 4.
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
una prova orale. Nella prova orale il candidato dovra' inoltre
dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera. Per i
cittadini stranieri la commissione, nel corso della prova orale,
accertera' l'adeguata conoscenza della lingua italiana.
Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione della sede, del
giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara'
comunicato agli interessati tramite raccomandata con avviso di
ricevimento quindici giorni prima della data stabilita per la prova.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente mediante
lettera raccomandata, esclusivamente ai candidati che avranno
superato la prova scritta, venti giorni prima della data fissata per
la prova orale.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.

                               Art. 5.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione a ciascun corso di dottorato di ricerca sono nominate con
decreto rettorale e costituite da tre componenti, scelti tra
professori e ricercatori universitari di ruolo, anche facenti parte
del collegio dei docenti, cui possono essere aggiunti non piu' di due
esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e strutture
pubbliche e private di ricerca.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone massimo di 60 punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Espletate le prove concorsuali, la commissione compila la
graduatoria generale di merito, sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.

                               Art. 6.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ciascun corso di dottorato.
In caso di rinuncia, di mancata o tardiva accettazione che dovra'
essere espressa entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito
del concorso, o, nel caso di dichiarazioni mendaci, subentreranno
altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.
Nel caso in cui il candidato e' collocato utilmente in piu'
graduatorie dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                               Art. 7.
I concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria
di merito di cui al precedente articolo devono presentare o far
pervenire all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro
il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuta la comunicazione, domanda
di iscrizione al primo anno del corso di dottorato, corredata dai
seguenti documenti:
1) fotocopia del documento d'identita', debitamente firmata;
2) autocertificazione di cittadinanza;
3) autocertificazione attestante la laurea posseduta con
relativa votazione ed indicazione della data e dell'Universita'
presso cui e' stata conseguita, ovvero per i cittadini stranieri
titolo equipollente in originale con traduzione legalizzata;
4) autocertificazione attestante il godimento dei diritti
civili e politici;
5) dichiarazione di non essere iscritto ad altro corso di
studi, ovvero di impegno a sospenderne la frequenza nel caso di
iscrizioni a corsi di laurea, scuole di specializzazione o
perfezionamento;
6) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio per dottorato di ricerca;
7) dichiarazione con la quale si impegna, qualora divenga
assegnatario della borsa di studio, a non cumulare la borsa stessa
con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, tranne che
con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del
dottorato;
8) dichiarazione di essere titolare di assegno di ricerca,
indicando l'area disciplinare, l'Universita' e la durata.
Per accelerare i controlli, da parte dell'amministrazione, sulle
dichiarazioni rese, puo' essere esibita copia del certificato di
laurea posseduto.
I cittadini stranieri devono presentare, sempre nel termine
perentorio di quindici giorni, pena la decadenza, i seguenti
documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato attestante la cittadinanza;
3) certificato attestante il godimento dei diritti civili e
politici;
4) certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello
Stato in cui lo straniero e' cittadino. Se risiede in Italia, oltre
al certificato anzidetto, deve autocertificare anche la mancanza di
condanne penali in Italia.

                               Art. 8.
Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso
di dottorato al precedente art. 1, sono assegnate previa valutazione
comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa
graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.
L'importo annuale della borsa e' di L. 20.450.000 (10.561,54
euro) assoggettabile al contributo previdenziale INPS a gestione
separata.
La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso. Il pagamento della borsa avviene in rate bimestrali
posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal
coordinatore del corso.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50%.
Tale periodo non puo' essere superiore alla meta' dell'intera durata
del corso di dottorato.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo
dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di
frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive.
L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e la
relativa frequenza e' cosi' graduato, tenendo unicamente conto della
condizione economica dei richiedenti:
a) per i redditi compresi tra 0 e 10.000.000: L. 402.000
(207,615 euro);
b) per i redditi compresi tra 11.000.000 e 25.000.000:
L. 552.000 (285,084 euro);
c) per i redditi compresi tra 26.000.000 e 45.000.000:
L. 752.000 (388,375 euro);
d) per i redditi compresi tra 46.000.000 e 59.000.000:
L. 962.000 (496,831 euro);
e) per i redditi da 60.000.000 in su: L. 977.000 (504,578
euro).
Cio' in analogia a quanto previsto nel regolamento per le tasse e
i contributi degli studenti di questa Universita'.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite
dall'Universita' su fondi ripartiti dai decreti ministeriali di cui
all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono
esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza
dei corsi.
I titolari di assegni di ricerca possono essere ammessi ai corsi
di dottorato anche in sovrannumero, senza borsa di studio, a
condizione che il dottorato a cui partecipano riguardi la stessa area
scientifico-disciplinare della ricerca per la quale sono destinatari
di assegni.

                               Art. 9.
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere attivita' continuativa di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' fissate dal collegio dei docenti.
L'onere di provvedere alla copertura assicurativa per infortuni,
per tutta la durata del corso, e' a carico dei dottorandi.
L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per
responsabilita' civile per il medesimo periodo esclusivamente per le
attivita' connesse al corso di dottorato.
Eventuali differimenti della data di inizio, o interruzioni,
verranno consentiti ai dottorandi che comprovino di dover adempiere
agli obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste
dalla legge n. 1204 del 30 dicembre 1971, oppure che si trovino nella
condizione di malattia grave e prolungata, sentito il collegio dei
docenti.
Il dipendente di pubbliche amministrazioni ammesso ai corsi di
dottorato di ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario
per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso
ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni
richieste.
Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimenti degli
obblighi, il collegio dei docenti proporra' l'esclusione del
dottorando dal corso, in tal caso il dottorando e' obbligato alla
restituzione per intero, con riferimento all'anno in questione, della
borsa di studio oppure delle rate eventualmente riscosse.

                              Art. 10.
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso dal rettore all'atto del superamento dell'esame finale e puo'
essere ripetuto una sola volta.
Le commissioni giudicatrici dell'esame finale saranno formate e
nominate, per ogni corso di dottorato, secondo quanto previsto dal
regolamento di Ateneo.

                              Art. 11.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Universita' degli studi della Basilicata per le finalita' di
gestione della selezione e potranno essere trattati anche presso una
banca dati automatizzata, pure successivamente alla procedura
selettiva, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Il presente bando di concorso con l'allegata domanda di
ammissione e' disponibile sul sito Web dell'Universita' degli studi
della Basilicata all'indirizzo: http://www.unibas.it> Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa
riferimento all'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al
decreto ministeriale del 30 aprile 1999 e al regolamento di Ateneo
emanato con decreto rettorale n. 478 del 28 luglio 1999.
Potenza, 5 gennaio 2000
Il rettore

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