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UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di collaboratore ed esperto linguistico di lingua spagnola per
750 ore annue.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.68 del 1/9/2000 |
Ente: | UNIVERSITA' DI BOLOGNA |
Località: | - |
Codice atto: | 000E8099 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 30/9/2000 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRIGENTE DEL PERSONALE
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare
l'art. 5;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994 n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche e integraziani;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 21 maggio 1995 n. 236, ed in particolare l'art. 4;
Visto il regolamento dell'Universita' degli studi di Bologna per
i collaboratori linguistici, emanato con decreto rettorale 17 maggio
1996, n. 197;
Visto il contratto collettivo di lavoro del personale tecnico -
amministrativo del comparto Universita', sottoscritto in data
21 maggio 1996, ed in particolare l'art. 51;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998
n. 403;
Visto il regolamento sull'accesso all'impiego presso
l'Universita' degli studi di Bologna da parte del personale
tecnico-amministrativo adottato con decreto rettorale 691 deI
26 maggio 1998, ai sensi dell'art. 17, comma 109, della legge
n. 127/1997 pubblicato sul bollettino ufficiale di ateneo n. 43 deI
15 giugno 1998;
Viste le delibere del Consiglio di amministrazione di questo
ateneo deI 7 dicembre 99 e del 21 marzo 2000 con le quali e' stata
autorizzata la copertura di due posti di collaboratore ed esperto
linguistico di lingua spagnola per 750 ore annue ciascuno;
Considerato che a seguito di procedura selettiva bandita con
decreto direttoriale n. 655 del 24 marzo 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 del 18 aprile 2000 e' stato ricoperto solo
uno dei due posti messi a selezione, e che pertanto risulta ancora
vacante un posto per la lingua spagnola;
Considerato che alla data odierna esiste nel bilancio di ateneo
la relativa disponibilita' finanziaria;
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
E' indetto presso l'Universita' degli studi di Bologna un
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di collaboratore ed esperto linguistico di lingua spagnola per
750 ore annue.
Le sedi di servizio sono: Bologna e Forli'.
L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi
di lavoro.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
1) essere di lingua madre spagnola, vale a dire cittadini
italiani o stranieri che per derivazione familiare o vissuto
linguistico abbiano la capacita' di esprimersi con naturalezza nella
lingua di appartenenza, ed in possesso di idonea qualificazione e
competenza;
2) titolo di studio: diploma di laurea o titolo di studio
universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere;
3) eta' non inferiore agli anni diciotto;
4) idoneita' fisica all'impiego, che l'amministrazione
accertera' sottoponendo i vincitori a visita medica di controllo
secondo la normativa vigente;
5) essere in posizione regolare in relazione agli obblighi di
leva (solo per i cittadini italiani);
6) godere dei diritti politici nel Paese di origine;
7) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai
candidati alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Art. 3.
Modalita' di presentazione e contenuto della domanda di ammissione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
secondo lo schema riportato nell'allegato 1), sottoscritta e
indirizzata al Magnifico Rettore dell'Universita' degli studi di
Bologna, area del personale settore personale docente ufficio
collaboratori linguistici, via Zamboni 33 - 40126 Bologna, deve
essere presentata direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, o tramite posta celere con avviso di ricevimento, ad
esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale - "Concorsi ed esami".
La presentazione diretta puo' essere effettuata all'Universita'
degli studi di Bologna - presso il Rettorato - Via Zamboni 33,
Bologna, nei seguenti giorni ed orari:
lunedi', mercoledi' e venerdi': dalle ore 9 alle 12;
martedi' e giovedi': dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle
18;
nel giorno di scadenza: dalle ore 9 alle ore 12.
La data di acquisizione delle istanze e' stabilita e comprovata:
nel caso di presentazione diretta: dalla data indicata nella
ricevuta sottoscritta dal personale di questa amministrazione addetto
al ricevimento;
nel caso di spedizione: dal timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) cognome e nome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) la cittadinanza e la lingua madre di origine;
4) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate e la data della sentenza dell'autorita' giudiziaria che ha
irrogato le stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i
procedimenti penali pendenti;
5) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2,
comma 2) del presente bando e la votazione riportata;
6) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce;
7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
8) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parita' di
valutazione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
9) la propria disponibilita' in caso di assunzione a
raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata;
10) avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere
dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di
provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
11) curriculum vitae et studiorum con l'elenco dei titoli che il
candidato intende presentare per la valutazione, allegati secondo le
modalita' riportate nell'art. 3-bis.
12) il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso;
Inoltre, i cittadini italiani devono indicare:
1) l'intero percorso di studi effettuato (per l'accertamento
del possesso del requisito della madrelingua);
2) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della mancata iscrizione;
3) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.
In calce alla domanda va apposta la firma, la quale non richiede
l'autenticazione ai sensi dell'art. 3, quinto comma, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, potranno richiedere nella domanda di
partecipazione al concorso i benefici previsti dall'art. 20 della
medesima legge, allegando - in originale o in copia autenticata -
certificazione relativa allo specifico handicap rilasciata dalla
commissione medica competente per terntorio. Al fine di semplificare
l'azione amministrativa, l'interessato potra' segnalare anche tramite
fax al n. 051-2098959, in aggiunta a quanto gia' dichiarato nella
domanda stessa, la propria situazione di handicap, entro e non oltre
dieci giorni dalla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Art. 3-bis
Modalita' di allegazione dei titoli
I candidati devono allegare alla domanda tutti i titoli che
intendono presentare per la valutazione, osservando le seguenti
modalita':
i titoli possono essere allegati alla domanda in originale, in
copia autenticata, o in fotocopia con unita auto dichiarazione, in
forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', che attesti
che i titoli presentati sono conformi all'originale.
Dichiarazioni sostitutive rese da cittadini italiani
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' non e' piu'
soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente
addetto, ovvero sia presentata unitamente a fotocopia non
autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, il possesso dei titoli valutabili secondo lo schema
fissato dal successivo art. 5 e ad eccezione delle pubblicazioni, e'
comprovabile mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione
che, per poter essere valutate dalla commissione, dovranno contenere
tutti gli elementi e dati essenziali del certificato sostituito, e
dovranno essere rese nel modo piu' dettagliato possibile, in modo
contenere tulle le informazioni necessarie per consentire alla
commissione di attribuire ad esse un punteggio.
Resta inteso che invece le pubblicazioni saranno valutate, con
conseguente attribuzione di punteggio, solo se allegate alla domanda
di partecipazione in originale, in copia autenticata, oppure,
esclusivamente per i cittadini italiani ed appartenenti all'Unione
europea. in fotocopia semplice alla quale allegare apposita
dichiarazione sostitutiva di conformita' all'originale.
Dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini stranieri
Nel caso in cui le dichiarazioni di cui sopra siano presentate da
cittadini della Comunita' europea, si applicano le stesse modalita'
previste per i cittadini italiani.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui
si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
In tutti gli altri casi e' necessario produrre una certificazione
in originale rilasciata dalle competenti autorita' dello Stato in cui
lo straniero e' cittadino conforme alle disposizioni vigenti nello
Stato stesso, legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane.
Per consentire alla commissione di procedere ad una corretta e
completa valutazione, e' necessario che le eventuali auto
dichiarazioni siano rese nella maniera piu' completa possibile.
Resta salva la possibilita' per l'amministrazione di procedere ad
idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Si fa presente altresi' che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e nei casi piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea
dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Non saranno valutati i titoli che dovessero pervenire a questa
amministrazione successivamente alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione esaminatrice del concorso sara' nominata con
provvedimento di questa amministrazione ai sensi dell'art. 5 del
regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Universita' degli studi
di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato
con decreto rettorale 691 del 26 maggio 1998.
Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato
appartenente a qualifica non inferiore alla settima.
Art. 5.
Prove d'esame - Comunicazioni ai candidati
Gli esami, articolati nella valutazione dei titoli ed in un
colloquio, verificheranno il possesso di un'idonea qualificazione e
competenza, anche tramite l'accertamento delle capacita' tecnico
professionali del candidato, della maturita' di pensiero, delle
conoscenze culturali e delle attitudini teorico pratiche rilevanti
per lo svolgimento delle mansioni attinenti al posto messo a
concorso.
Il punteggio massimo da attribuire a ciascun candidato e' pari a
100 punti, dei quali fino ad un massimo di 30 saranno attribuiti alla
valutazione dei titoli e fino ad un massimo di 70 all'esito del
colloquio.
Saranno valutate le seguenti categorie di titoli, alle quali
sara' attribuito il punteggio massimo a fianco riportato:
a) possesso di titolo di studio universitario attinente al
posto messo a selezione ed adeguato alle funzioni da svolgere: fino
ad un massimo di punti 10;
b) altri titoli di studio, formazione professionale o
aggiornamento specifici svolti in Italia o all'estero: fino ad un
massimo di punti 5;
c) attivita' didattica svolta in Italia o all'estero: fino ad
un massimo di punti 10;
d) pubblicazioni attinenti: fino ad un massimo di punti 5.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996
la specificazione dei parametri per la valutazione dei titoli,
nell'ambito dei criteri generali sopra indicati, e la valutazione dei
titoli stessi dei singoli concorrenti si effettuera' prima che si
proceda al colloquio.
Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano
nella valutazione dei titoli un punteggio almeno pari a 12 punti/30.
Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto agli
interessati prima del colloquio mediante affissione all'albo del
settore personale docente dell'Universita' degli studi di Bologna,
via Petroni n. 33, mentre l'avviso per la presentazione al colloquio
sara' dato ai candidati ammessi almeno venti giorni prima di quello
in cui essi debbono sostenerlo mediante raccomandata a.r.. Tale
termine decorre dalla consegna delle raccomandate, da parte
dell'amministrazione, al servizio postale. L'amministrazione non
assume responsabilita' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Il colloquio, che si svolgera' in un'aula adeguatamente
attrezzata, aperta al pubblico e di capienza idonea ad assicurare la
massima partecipazione, consistera' nella presentazione di una unita'
didattica della durata di 20 minuti su un argomento sorteggiato
almeno ventiquattro ore prima; durante il colloquio il candidato
potra' utilizzare tutti i materiali didattici necessari e autorizzati
dalla commissione; nel corso dello stesso colloquio la commissione
accertera' anche la conoscenza della lingua italiana;
Il colloquio si intendera' superato con una votazione di almeno
40 punti/70.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
predispone l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del
voto da ciascuno riportato nel colloquio stesso.
Tale elenco verra' affisso all'albo della sede degli esami.
Il punteggio finale, espresso in centesimi, sara' dato dalla
somma del punteggio derivante dalla valutazione dei titoli e dalla
votazione conseguita nel colloquio.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L'amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con proprio
provvedimento motivato, anche successivamente allo svolgimento delle
prove d'esame, l'esclusione dal concorso stesso. L'esclusione verra'
comunicata all'interessato.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno
essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in
corso di validita':
1) cittadini italiani
a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di
carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera personale di riconoscimento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 e successive
modificazioni ed integrazioni;
c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o
passaporto o carta d'identita'.
2) cittadini appartenenti alla Unione europea:
a) passaporto;
b) documento di identita' rilasciata dal Paese di origine;
3) cittadini non appartenenti alla Unione europea:
passaporto.
Art. 6.
Formazione ed approvazione della graduatoria
Al termine delle prove d'esame la commissione forma la
graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo, e
con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste nel
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive
integrazioni e modificazioni.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, e'
approvata con provvedimento dell'amministrazione ed e' immediatamente
efficace; ha la durata di anni due dall'approvazione. Detto
provvedimento sara' pubblicato nel bollettino ufficiale
dell'Universita' degli studi di Bologna.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative, laddove il
provvedimento non sia stato portato altrimenti a conoscenza.
L'amministrazione si riserva la facolta' di utilizzare la
graduatoria di merito al fine di procedere alla copertura di
ulteriori posti vacanti sia a tempo indeterminato e sia a tempo
determinato, nel rispetto dell'equilibrio finanziario e di bilancio.
L'esercizio delle riservate facolta' avviene senza pregiudizio alla
posizione in graduatoria, con prevalenza dell'assunzione a tempo
indeterminato rispetto a quella a tempo determinato.
Art. 7.
Assunzione in servizio
Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato a stipulare, ai
sensi dell'art. 16 del Contratto collettivo di lavoro del personale
tecnico ed amministrativo del Comparto Universita', un contratto
individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
Costituiscono compiti e responsabilita' del collaboratore
linguistico:
svolgimento di esercitazioni in aula e laboratorio;
svolgimento di moduli didattici gestiti secondo le indicazioni
del consiglio didattico o di corso di studio;
preparazione e/o elaborazione di materiale didattico in
collaborazione con il personale docente;
effettuazione di verifiche didattiche propedeutiche ai corsi o
in itinere sull'apprendimento;
collaborazione con il personale docente nel coordinamento delle
esercitazioni con le lezioni ufficiali e nella scelta ed elaborazione
dei testi per gli esami scritti;
elaborazione e somministrazione dei tests di entrata e finali e
delle prove di accertamento linguistico.
Il rapporto di lavoro e' regolato dal contratto individuale, dai
contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle
normative comunitarie.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E' in ogni modo
condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso,
l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
Ai nuovi assunti sara' corrisposto il trattamento economico
iniziale spettante alla categoria dei collaboratori linguistici.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso tale
periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una
delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli
viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti
gli effetti.
I vincitori, fatte salve le possibilita' di trasferimento nei
casi previsti dalla legge e dal "Regolamento di mobilita'" di questo
ateneo (pubblicato nel bollettino ufficiale dell'Universita' degli
studi di Bologna n. 28 del 15 febbraio 1997), deve permanere presso
questa amministrazione per un periodo non inferiore a cinque anni,
ferma restando comunque la facolta' dell'ateneo di disporre anche
prima il trasferimento per qualsiasi altra sede ove esigenze di
servizio lo richiedano.
Art. 8.
Presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di
lavoro
I vincitori, ai fini dell'accertamento dei requisiti per
l'assunzione, saranno invitati, a mezzo raccomandata a.r. o nota
telegrafica, a presentare entro trenta giorni dalla stipulazione del
contratto individuale di lavoro, i sotto elencati documenti, in una
delle seguenti forme:
1) originale, o copia autenticata, conforme alle prescrizioni
delle leggi sul bollo;
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione su appositi
moduli predisposti da questa amministrazione (per tutti i documenti
tranne per quello di cui al punto e) che dovra' essere prodotto in
originale). In quest'ultimo caso, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998, resta salva la possibilita' per
l'amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni sostitutive.
Si fa presente altresi' che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e nei casi piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea
dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini stranieri
Nel caso in cui le dichiarazioni di cui sopra siano presentate da
cittadini della Comunita' europea, si applicano le stesse modalita'
previste per i cittadini italiani.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui
si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
In tutti gli altri casi e' necessario produrre una certificazione
in originale rilasciata dalle competenti autorita' dello Stato in cui
lo straniero e' cittadino conforme alle disposizioni vigenti nello
Stato stesso, legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane.
a) certificato comprovante il possesso della cittadinanza;
b) certificato comprovante il godimento dei diritti politici. I
cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea devono
presentare certificato di godimento dei diritti civili e politici
anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
c) originale del titolo di studio o certificato sostitutivo a
tutti gli effetti dello stesso, ovvero copia del diploma autenticata
nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui
risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2,
punto 2) del presente bando;
d) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio
matricolare o certificato dell'esito di leva nel caso in cui
l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;
e) certificato medico rilasciato dall'Azienda USL competente per
territorio o da un medico militare dal quale risulti l'idoneita'
fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego.
Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica
il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che
l'imperfezione stessa non e' tale da menomare l'attitudine
dell'aspirante all'impiego per il quale concorre.
I candidati invalidi di guerra e assimilati devono produrre
altresi', ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile
1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario
comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua
invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di pregiudizio alla
salute ed incolumita' dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli
impianti.
Ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994 e successive
modifiche ed integrazioni, il vincitore sara' sottoposto ad
accertamento medico-sanitario da parte del medico competente che
esprimera' il giudizio sull'idoneita' psico-fisica del candidato
all'impiego.
Per i portatori di handicap si procedera' cosi' come dispone
l'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) dichiarazione attestante l'esistenza di altri rapporti di
impiego pubblico o privato e, in caso affermativo, relativa opzione
per il nuovo impiego o dichiarazione relativa all'esistenza di una
delle situazioni di incompatibilita' di cui all'art. 58 del decreto
legislativo 29/1993.
Detta dichiarazione, resa in data successiva al ricevimento della
nota di invito dell'amministrazione, deve contenere le eventuali
indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di impiego (art. 2 - lettera g) - del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata in
carta libera ed anche se negativa.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere, altresi,
legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I documenti, o le relative dichiarazioni sostitutive di
certificazione, di cui alle lettere a) e b) del presente articolo
dovranno altresi' attestare che l'interessato era in possesso dei
requisiti prescritti anche alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
Valendosi dei principi di semplificazione contenuti nella legge
4 gennaio 1968 n. 15 e 15 maggio 1997, n. 127 ed ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1994, n. 281 e del
decreto del Presidente della Repubblica 403/1998, questa
amministrazione provvedera' ad effettuare opportuni controlli,
solamente per i cittadini italiani, presso la competente Procura
della Repubblica, sulla veridicita' delle dichiarazioni rilasciate
relative alle condanne penali e ai procedimenti penali pendenti.
I candidati indigenti hanno la facolta' di produrre in carta
libera i documenti di cui al presente articolo purche' dimostrino la
loro condizione di indigenza.
I profughi dei territori di confine hanno facolta' di fare
riferimento ai documenti gia' presentati ad altri pubblici uffici o
ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e
di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali
documenti, l'autorita' che li ha rilasciati o gli uffici presso cui
sono depositati.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il personale
statale di ruolo e' tenuto a presentare, entro trenta giorni dalla
stipula del contratto individuale di lavoro, i seguenti documenti:
titolo di studio, o equivalente autocertificazione (ad eccezione del
personale delle Universita' e degli Istituti di istruzione
universitaria che partecipa ai sensi dell'art. 84, terzo comma, della
legge n. 312/1980) e certificato medico ed e' esonerato dalla
presentazione degli altri documenti di rito. La copia integrale dello
stato matricolare aggiornato sara' acquisita d'ufficio.
I documenti di cui alle lettere a), b) ed e), se prodotti nelle
forme di cui al punto 1) del presente articolo, devono essere di data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di ricevimento dell'invito
ad esibirli.
Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1 e fatta salva la
possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso
di comprovato impedimento, non si da' luogo alla stipulazione del
contratto, ovvero si provvede, per i rapporti gia' instaurati,
all'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta altresi' l'immediata
risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione in servizio
nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di
impedimento. In tale caso l'amministrazione, valutati i motivi,
proroga il termine per l'assunzione compatibilmente con le esigenze
di servizio.
Il nuovo assunto sara' invitato a regolarizzare entro trenta
giorni dalla data della nuova richiesta da parte
dell'amministrazione, a pena di decadenza, la documentazione
incompleta o affetta da vizio sanabile.
Art. 9.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando e dal citato
regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Universita' degli studi
di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, approvato
con decreto rettorale 691 del 26 maggio 1998, si fa rimando alle
disposizioni vigenti sullo svolgimento dei concorsi, in quanto
compatibili.
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di
partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 10 e visto l'art. 12
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati per le
finalita' di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale
procedimento di' assunzione in servizio. In qualsiasi momento gli
interessati potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della
legge n. 675/1996 nei confronti del titolare del trattamento dei dati
personali: Universita' degli studi di Bologna, via Zamboni 33, 40126
Bologna.
Il presente bando sara' inoltrato al Ministero di grazia e
giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale - "Concorsi ed esami".
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio
Professori a contratto, collaboratori linguistici, lettori di scambio
e affidamenti nelle Scuole dell'Universita' degli studi di Bologna -
Via Petroni, 33 - Tel. 051 2098950 - 2098973, fax 051 2098959.
Bologna, 27 luglio 2000
Il dirigente del personale: Bazzocchi
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