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UNIVERSITA' DI LECCE
Selezione pubblica per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
- XVI ciclo - III bando
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.94 del 1/12/2000 |
Ente: | UNIVERSITA' DI LECCE |
Località: | - |
Codice atto: | 00E11231 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 31/12/2000 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Lecce emanato
con decreto rettorale n. 685 del 7 marzo 1996, a successive
modificazioni;
Visto il regolamento didattico dell'Universita' degli studi di
Lecce emanato con decreto rettorale n. 2458 del 30 ottobre 1998;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente deI Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4;
Visto il decreto del Ministero dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica dell'11 settembre 1998 "Determinazione
dell'importo e dei criteri per l'incremento delle borse concesse per
la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca";
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 30 aprile 1999, n. 224,
"regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca";
Visto il regolamento per l'istituzione e l'organizzazione dei
corsi di dottorato di ricerca approvato dal senato accademico in data
25 giugno 1999, e successive modificazioni;
Viste le delibere n. 178 del 24 luglio 2000, e n. 230 del
25 luglio 2000, con le quali rispettivamente il senato accademico e
il consiglio di amministrazione hanno approvato l'istituzione del
corso di dottorato indicato in epigrafe;
Visto il decreto rettorale n. 2618 del 10 ottobre 2000, di
istituzione del XVI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca aventi
sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Lecce;
Decreta:
Art. 1.
E' indetta presso l'Universita' degli studi di Lecce una
selezione pubblica per l'ammissione al XVI ciclo dei sottoriportati
corsi di dottorato di ricerca, di durata triennale, con sede
amministrativa presso l'Universita' degli studi di Lecce:
a) ingegeria dell'informazione;
sei posti;
borse di studio di Ateneo, n. 3;
sedi consorziate: nessuna;
curricula attivabili nelle seguenti aree disciplinari:
automatica;
elettronica;
elettrotecnica;
misure elettriche ed elettroniche;
telecomunicazioni;
sistemi di elaborazione delle informazioni.
b) scienze storiche e filologiche della cristianita' antica e
alto-medievale;
sei posti;
borse di studio di Ateneo, n 3;
sede consorziata: Universita' degli studi di Bari;
curricula:
ecdotica del testo;
evoluzione delle forme letterarie;
letteratura agiografica;
storia delle istituzioni e del pensiero cristiano.
Art. 2.
Requisiti per l'accesso ai corsi
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e
politici negli Stati di appartenenza o provenienza, coloro che siano
in possesso del diploma di laurea ovvero di analogo titolo accademico
conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita'
accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di
cooperazione e mobilita'; qualora il titolo non sia gia' stato
riconosciuto, sara' il collegio dei docenti del dottorato di ricerca
a deliberare sull'equipollenza del titolo accademico conseguito
all'estero, ai soli fini dell'ammissione al corso.
Art. 3.
Domande di partecipazione
La domanda di ammissione, indirizzata al rettore dell'Universita'
degli studi di Lecce, redatta in carta semplice e sottoscritta,
secondo lo schema allegato al presente bando, di cui fa parte
integrante, dovra' essere presentata o fatta pervenire
all'Universita' degli studi di Lecce - Servizio posta - Viale
Gallipoli n. 49 - 73100 Lecce, a pena di esclusione, entro il
seguente termine perentorio: le ore 13 del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sulla busta dovranno essere chiaramente riportati il mittente e
la seguente dicitura: Selezione per l'ammissione al corso di
dottorato di ricerca in (riportare la denominazione del corso di
dottorato).
L'Universita' di Lecce non terra' conto delle domande pervenute
dopo la citata data e orario, anche se spedite prima.
L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o
tecnici.
Nella domanda il candidato dovra' dichiarare sotto la propria
responsabilita':
le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso;
l'esatta denominazione del corso di dottorato di ricerca cui
intende partecipare;
la propria cittadinanza;
la laurea posseduta, con la data e l'universita' presso cui
e' stata conseguita, ovvero il titolo accademico conseguito presso
una universita' straniera;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
di indicare le lingue straniere conosciute;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora
dichiarato equipollente alla laurea, dovranno allegare alla domanda i
documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione
di equipollenza (certificato di laurea con esami e votazioni e
dichiarazione di valore). I documenti di cui sopra dovranno essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane
all'estero, secondo la normativa vigente in materia di ammissione
degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle Universita'
italiane. L'amministrazione universitaria non assume alcuna
responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da
parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. I
candidati con handicap, riconosciuti ai sensi della legge n. 104 del
5 febbraio 1992, nella domanda di partecipazione al concorso dovranno
fare esplicita richiesta, in relazione alla propria menomazione,
dell'ausilio necessario, nonche' l'eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
Art. 4.
Esclusioni
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
a) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine
stabilito dal presente bando;
b) la cui domanda sia priva della firma del candidato;
c) la cui domanda sia priva della denominazione del corso di
dottorato cui si intende partecipare.
Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile
sara' data comunicazione dell'esclusione dal concorso mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'amministrazione
puo' disporre in ogni momento, fino all'approvazione delle
graduatorie, l'esclusione dai concorsi per difetto dei requisiti
prescritti.
Qualora i motivi che determinano l'esclusione ai sensi del
presente articolo siano accertati dopo l'espletamento del concorso,
il rettore con decreto motivato dispone la decadenza da ogni diritto
conseguente alla partecipazione al concorso secondo le modalita' di
cui al precedente comma.
Parimenti sara' disposta la decadenza dei candidati di cui
eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste
nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 5.
Prove di ammissione al corso di dottorato
Le prove d'esame saranno tese ad accertare la preparazione del
candidato e la sua attitudine alla ricerca scientifica.
Gli esami di ammissione consistono in una prova scritta ed in un
colloquio.
Dietro esplicita proposta del collegio dei docenti la prova
scritta puo' essere svolta anche in lingua straniera.
E' compresa nella prova orale una verifica della conoscenza della
o delle lingue straniere indicate dal candidato.
In relazione alle qualita' accertate, la commissione giudicatrice
attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due
prove.
E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un
punteggio non inferiore a 40/60.
L'espletamento della prova scritta, con l'indicazione della sede,
del giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara'
comunicata ai candidati, ai quali non sia stata comunicata
l'esclusione dal concorso, tramite raccomandata con avviso di
ricevimento inviata 15 giorni prima della data fissata per la prova o
a mezzo telegramma.
La convocazione per l'orale avverra' ugualmente a mezzo lettera
raccomandata che verra' inviata, a coloro che avranno superato la
prova scritta, 20 giorni prima della data fissata per la prova orale,
o a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della
commissione esaminatrice, in caso di rinuncia, da parte di tutti
candidati presenti alla prova scritta, ai previsti termini di
preavviso.
La prova orale si svolgera' in un'aula aperta al pubblico. Alla
fine di ogni seduta, dedicata alla prova orale, la commissione forma
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco sottoscritto dal
presidente e dal segretario della commissione e' affisso all'esterno
dell'aula ove si e' svolta la prova orale.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento validi:
a) carta d'identita';
b) patente di guida;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) passaporto.
Art. 6.
Commissione giudicatrice per l'accesso e relativa graduatoria
Il rettore nomina la commissione giudicatrice in base alla
normativa vigente.
La commissione incaricata della valutazione comparativa dei
candidati e' composta da tre membri scelti tra i professori e
ricercatori universitari di ruolo, scelti all'interno dei settori
disciplinari degli afferenti al dottorato, cui possono essere
aggiunti non piu' di due esperti. Tali esperti devono appartenere a
universita', anche straniere, non partecipanti al dottorato, a
strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere, e non
devono essere componenti del collegio dei docenti.
Al termine delle prove d'esame la commissione compila la
graduatoria generale di merito per l'ammissione al corso e per il
conferimento delle borse di studio.
Il candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato
tra gli ammessi al corso decade qualora non esprima la propria
accettazione entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esito del
concorso. In tal caso gli subentra altro candidato secondo l'ordine
della graduatoria.
Art. 7.
Modalita' di iscrizione al corso
I candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente
collocati nella graduatoria di merito e chiamati a coprire i posti
disponibili per ciascun dottorato, dovranno presentare o far
pervenire alla Segreteria dottorati di ricerca dell'Universita' degli
studi di Lecce, entro il termine di giorni 15 (quindici), che decorre
dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo
invito, i seguenti documenti:
fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
domanda (in bollo) di ammissione al primo anno del corso di
dottorato;
certificato o autocertificazione di cittadinanza;
diploma - documento originale - di scuola secondaria superiore;
certificato o auto certificazione relativa alla laurea
posseduta, con relativa votazione;
nel caso di iscrizione in atto a corso di laurea, o scuola di
specializzazione, dichiarazione di impegno a sospendere la frequenza
ed impegno a non iscriversi per la durata del dottorato;
dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato di ricerca.
Art. 8.
Contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi
Gli iscritti che non fruiscano della borsa di studio, sono tenuti
al pagamento del contributo annuo di L. 3.000.000 (tremilioni),
ridotto secondo i criteri e i parametri del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, e successive
modificazioni.
Art. 9.
Borse di studio - Obblighi e diritti dei dottorandi
Ai candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente
collocati nella graduatoria generale di merito, viene conferita la
borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse
disponibili. I rimanenti idonei possono partecipare al corso, fino al
numero dei posti previsti.
L'importo delle borse di studio di cui all'art. 1 e' pari a
quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della
legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni ed
integrazioni.
La durata dell'erogazione della borsa e' pari all'intera durata
del corso (tre anni). La cadenza di pagamento della borsa e'
effettuato mensilmente.
L'importo della borsa di studio e' aumentata di almeno il 50% per
eventuali periodi di soggiorno all'estero superiori al mese.
I titolari di borse di studio per periodi di stage o comunque per
periodi di attivita' formative e di ricerca fuori sede (in Italia o
all'estero) possono ricevere rimborsi delle spese di viaggio e di
soggiorno (vitto e alloggio) previa delibera del collegio dei
docenti, su fondi di ricerca o quelli di funzionamento assegnati al
dottorato.
Per il primo anno le borse di studio sono assegnate sulla base
della graduatoria di merito formulata dalla commissione di ammissione
e, a parita' di merito, sulla base della valutazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997, e successive modificazioni ed integrazioni.
La conferma o l'assegnazione per gli anni successivi e' effettuata
dal collegio dei docenti sulla base della valutazione di fine anno.
I titolari di borsa di studio hanno l'obbligo di frequentare i
corsi e svolgere le attivita' di studio e ricerca previste dal
collego dei docenti, pena la decadenza dal diritto di godimento della
borsa.
In caso di violazione degli obblighi di frequenza dei corsi e di
svolgimento delle attivita' di ricerca, il collegio dei docenti puo'
richiedere al rettore la sospensione o l'esclusione dal corso con
motivata decisione, previa verifica dei risultati conseguiti e fatti
salvi i casi di maternita', di grave e documentata malattia e di
servizio militare. In caso di sospensione di durata superiore a
trenta giorni la borsa non puo' essere erogata.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio tranne con quelle esplicitamente concesse da istituzioni
nazionali o internazionali ad integrazione, per consentire
l'attivita' di formazione o di ricerca all'estero o comunque fuori
dalla sede del dottorato. Le borse di studio non danno in nessun caso
luogo a valutazioni giuridiche ed economiche ai fini di carriera.
Art. 10.
Documenti redatti in lingua straniera
Gli atti ed i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.
Art. 11.
Incompatibilita'
Gli iscritti al corso di dottorato di ricerca, titolari di una
borsa di studio, non possono svolgere attivita' lavorative o di
formazione esterne al dottorato di ricerca.
L'iscrizione al corso di dottorato e' incompatibile, pena
l'esclusione dal corso, con la frequenza di altri corsi di dottorato
presso altre Universita' italiane o straniere, fatti salvi gli
accordi espliciti di cotutela.
L'iscrizione al corso di dottorato e', altresi, incompatibile con
l'iscrizione ad altri corsi di studio o a scuole di specializzazione.
Art. 12.
Modalita' di conseguimento del titolo di dottore di ricerca
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' di Lecce, si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale, secondo quanto prevede la normativa vigente.
Art. 13.
Dipendente pubblico
Il pubblico dipendente ammesso al corso di dottorato di ricerca
e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per iI periodo di durata del corso e puo' usufruire
dell'eventuale beneficio della borsa di studio.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera, deI trattamento di quiescenza e di
previdenza.
Art. 14.
Tutela della privacy
L'amministrazione universitaria, con riferimento alla legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive integrazioni e modificazioni,
recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti,
si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo
per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure
concorsuali.
L'interessato puo' fare valere nei confronti dell'Universita' il
diritto di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996.
Art. 15.
Responsabile del procedimento
L'Ufficio studenti dell'Universita' di Lecce - Viale Gallipoli
n. 49 Lecce, e' responsabile della istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale inerente al presente bando. Il
responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei
dati e' il dott. Ippazio Antonio Giannuni - tel. 0832-336570.
Art. 16.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando vale la normativa
attualmente vigente in materia, in quanto compatibile.
Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sara' inoltre reso pubblico per via telematica nel sito
http://www.unile.it/ricerca/dottorati
> Lecce, 17 novembre 2000
Il rettore: Rizzo
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