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UNIVERSITA' DI FOGGIA
Concorsi pubblici, per esami per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.84 del 22/10/2002 |
Ente: | UNIVERSITA' DI FOGGIA |
Località: | Foggia (FG) |
Codice atto: | 02E07983 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 21/11/2002 |
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IL RETTORE
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, che
regolamenta la materia del dottorato di ricerca;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca
dell'Universita' degli studi di Foggia approvato dal senato
accademico nella seduta del 20 gennaio 2000;
Vista la delibera del senato accademico del 15 settembre 2000,
nella quale sono state apportate delle modifiche al regolamento di
ateneo in materia di dottorato di ricerca.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001;
Visto lo statuto di questa Universita' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2001;
Viste le proposte di rinnovo e di nuova istituzione dei corsi di
dottorato di ricerca, XVIII ciclo con sede amministrativa presso
l'Universita' degli studi di Foggia, avanzate dalle strutture
preposte all'attivita' di ricerca;
Viste la delibera adottata dal senato accademico nella seduta del
18 settembre 2002;
Vista la relazione del nucleo di valutazione interno riunitosi in
data 19 settembre 2002;
Viste la delibera adottata dal consiglio di amministrazione nella
seduta del 24 settembre 2002;
Vista la nota datata 14 marzo 2002 prot. 305/02 con la quale
l'Universita' "Campus Bio-Medico" di Roma ha manifestato l'intento di
aderire, in qualita' di sede consorziata, al dottorato in "Oncologia
sperimentale e patologia molecolare dell'eta' evolutiva", XVIII
ciclo, finanziando una borsa di studio triennale;
Vista la nota datata 5 settembre 2002, prot. 57043 con la quale
l'Universita' degli studi di Bari ha manifestato l'intento di
aderire, in qualita' di sede consorziata, al dottorato in "Oncologia
sperimentale e patologia molecolare dell'eta' evolutiva", finanziando
una borsa di studio triennale;
Vista la nota datata 22 luglio 2002, prot. 12026 con la quale la
C.C.I.A.A. di Foggia ha manifestato l'intento di finanziare una borsa
di studio triennale per il dottorato di ricerca in "Diritto
dell'economia" - XVIII ciclo;
Vista la nota datata 25 settembre 2002, prot. 15150 con la quale
la C.C.I.A.A. di Foggia ha manifestato l'intento di finanziare una
borsa di studio triennale per il dottorato di ricerca in "Dottrine
generali nel diritto amministrativo e privato italiano comunitario e
comparato" - XVIII ciclo;
Decreta:
Art. 1.
E' istituito il XVIII ciclo relativo ai dottorati di ricerca
aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di
Foggia.
Sono indetti concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca, di durata triennale che si elencano di
seguito, con l'indicazione della struttura di afferenza, delle sedi
consorziate, del numero dei posti messi a concorso e del numero delle
borse di studio disponibili.
Il numero minimo degli ammessi a ciascun corso di dottorato non
puo' essere inferiore a tre. Le borse assegnate potranno essere
aumentate a seguito di finanziamenti ottenuti da enti pubblici di
ricerca, o da qualificate strutture produttive private, fermi
restando in ogni caso i termini di scadenza previsti dal presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Biotecnologie dei prodotti alimentari
Posti: quattro - Borse di studio: due - Facolta' di agraria.
Ecosistemi agricoli sostenibili
Posti: quattro - Borse di studio: due - Facolta' di agraria.
Difesa delle coltivazioni e dei prodotti agro-forestali
Posti: quattro -Borse di studio: due - Facolta' di agraria.
Diritto dell'economia
Posti: sei - Borse di studio: tre di cui una finanziata dalla
C.C.I.A.A. di Foggia - Facolta' di economia.
Economia e tecnologie per lo sviluppo sostenibile
Posti: quattro - Borse di studio: due - Facolta' di economia.
Sede consorziata: Universita' degli studi di Salerno.
Economia aziendale
Posti: 6 - Borse di studio: tre - Facolta' di economia.
Metodi matematici per le decisioni economiche e finanziarie
Posti: quattro - Borse di studio: due - Facolta' di economia.
Sede consorziata: Universita' degli studi di Bari.
Dottrine generali nel diritto amministrativo e privato italiano,
comunitario e comparato
Posti: dieci - Borse di studio: sei di cui una finanziata dalla
C.C.I.A.A. di Foggia - Facolta' di giurisprudenza.
Sistema penale e processo
Posti: quattro - Borse di studio: due - Facolta' di
giurisprudenza.
Scienze dell'antichita' classica e cristiana. Antico, tardoantico e
medievale: storia della tradizione e della ricezione
Posti: otto - Borse di studio: quattro - Facolta' di lettere e
filosofia.
Oncologia sperimentale e patologia molecolare dell'eta' evolutiva
Posti: quattro - Borse di studio: quattro di cui una finanziata
dall'Universita' "Campus Bio-medico" di Roma e una dall'Universita'
degli studi di Bari - Facolta' di medicina e chirurgia - Sedi
consorziate: Universita' "Campus Bio-medico" di Roma; Universita'
degli studi di Bari.
Fisiopatologia e clinica dell'apparato cardiovascolare e respiratorio
Posti: tre - Borse di studio: due - Facolta' di medicina e
chirurgia
Tecniche diagnostiche e terapeutiche applicate alle scienze
medico-chirurgiche, gastroenterologiche ed endocrinologiche
Posti: quattro - Borse di studio: due - Facolta' di medicina e
chirurgia.
Uomo e ambiente
Posti: dieci - Borse di studio: cinque - Dottorato interfacolta':
agraria, economia, giurisprudenza, lettere e filosofia, medicina e
chirurgia.
Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta' e
cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea
ovvero di titolo equipollente conseguito presso Universita'
straniere.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i cittadini
stranieri in possesso di titolo accademico straniero che non sia gia'
stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno, unicamente ai
fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere,
farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso
e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola,
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle
Universita' italiane.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli
elementi in esso richiesti.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dalla procedura
selettiva per difetto dei requisiti prescritti
Art. 3.
La domanda d'ammissione al concorso, redatta in carta libera,
secondo lo schema allegato al presente bando, deve essere inoltrata
al rettore dell'Universita' degli studi di Foggia - Direzione
amministrativa - via IV Novembre n. 1 - 71100 Foggia, direttamente o
spedita a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento,
con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio
di giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie
speciale "Concorsi ed esami".
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'Ufficio postale accettante la raccomandata.
Ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 i portatori di
handicap, in relazione al loro diritto a sostenere le prove di esami,
dovranno indicare nelle domande gli ausili necessari per lo
svolgimento delle prove stesse e l'eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi occorrenti in relazione allo specifico handicap.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione (a macchina o a stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) cognome e nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) la residenza (specificando il codice di avviamento postale e
il numero telefonico) ed il recapito eletto agli effetti del
concorso, nel caso in cui quest'ultimo sia diverso rispetto alla
residenza. Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini non
residenti in Italia, un recapito italiano eletto quale proprio
domicilio;
d) l'esatta denominazione del dottorato al cui concorso intende
partecipare;
e) la cittadinanza;
f) la laurea posseduta, nonche' la data e l'Universita' presso
cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente o di cui si
richiede l'equipollenza conseguito presso una Universita' straniera;
nonche' la data del decreto rettorale con il quale e' stata
dichiarata l'equipollenza stessa;
g) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
h) la conoscenza di almeno una lingua straniera;
i) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (per i
cittadini non italiani);
j) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
k) i portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104 devono indicare gli ausili necessari in relazione al
proprio handicap ed eventuali tempi aggiuntivi per lo svolgimento
della prova;
l) di essere a conoscenza del divieto della contemporanea
iscrizione a piu' corsi di studio;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le
dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse determina
l'invalidita' della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante
dal concorso.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
indicato nelle domande, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 4.
L'esame di ammissione al corso consiste in due prove, una scritta
e una orale, volte a garantire un'idonea valutazione comparativa dei
candidati.
Le prove d'esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi
di Foggia nei locali che verranno indicati con le modalita' di cui ai
commi successivi.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata
quindici giorni prima della data fissata per la prova.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
lettera raccomandata che verra' inviata a coloro che avranno superato
la prova scritta venti giorni prima della data fissata per la prova,
ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della
commissione giudicatrice.
Il termine dei venti giorni potra' essere ridotto in caso di
rinuncia scritta ai termini di preavviso, espressa da tutti i
candidati presenti alla prova scritta.
E' compresa nella prova orale una verifica della conoscenza di
almeno una lingua straniera indicata dal candidato.
I candidati non italiani dovranno dimostrare di possedere
un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento.
Art. 5.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate in conformita' alla normativa vigente.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con un punteggio non inferiore a 40/60.
Il colloquio s'intende superato se il candidato ottiene un
punteggio non inferiore a 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei punteggi da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della facolta'
o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi
ottenuti da ciascun candidato nelle singole prove.
In caso di parita' di merito, ai fini dell'assegnazione della
borsa di studio, prevale la valutazione della condizione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001. Ulteriori situazioni di parita' di merito,
saranno regolate ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998 n. 191.
Art. 6.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I cittadini stranieri che abbiano superato le prove di esame,
sono ammessi al dottorato in soprannumero nel limite della meta' dei
posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso, senza
fruizione della borsa di studio.
Il candidato gia' in possesso del titolo di dottore di ricerca,
puo' essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di
selezione, un secondo corso di dottorato non coperto da borsa di
studio.
Art. 7.
Le borse di studio messe a concorso per ciascuno dei corsi di
dottorato di cui all'art. 1 del presente bando, nonche' quelle
eventualmente in aggiunta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso
articolo, vengono assegnate secondo l'ordine della graduatoria. A
parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 9 aprile 2001.
L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998 n. 315 e
successive modificazioni ed integrazioni, e' pari a Euro 10.561,54
assoggettato al contributo previdenziale INPS a gestione separata.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale.
La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che
possiedono un reddito personale complessivo annuo lordo non superiore
a Euro 7.746,85.
Il superamento del limite di reddito determina la perdita del
diritto alla borsa di studio per l'anno in cui si e' verificato e
comporta l'obbligo di restituire le mensilita' eventualmente gia'
percepite.
L'importo delle borse di studio e' aumentato per eventuali
periodi di permanenza all'estero nella misura del 50%.
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da
Istituzioni Nazionali o Straniere utili ad integrare, con soggiorno
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato (anche per un solo anno), non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
Art. 8.
I titolari di assegni di ricerca che siano risultati idonei, a
seguito del superamento delle prove di ammissione ad un corso di
dottorato di ricerca, possono chiedere l'iscrizione al corso
medesimo, in soprannumero, a condizione che il dottorato cui
partecipano riguardi la stessa area scientifico disciplinare della
ricerca per la quale sono destinati gli assegni.
L'ammissione al corso avverra' previe delibere del collegio dei
docenti del dottorato e del consiglio di dipartimento o di facolta'
dove si svolge l'assegno di ricerca, che devono esprimersi
favorevolmente circa la compatibilita' nello svolgimento delle due
attivita'.
Nel caso in cui l'assegnista svolga l'attivita' presso un altro
ateneo, si rende necessaria l'autorizzazione dell'Universita' di
appartenenza.
Art. 9.
I candidati ammessi al corso dovranno presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il
termine perentorio di quindici giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito:
a) domanda di iscrizione al corso di dottorato da compilarsi su
apposito modello predisposto dall'ufficio per l'alta formazione
dell'Universita' di Foggia, corredata dei seguenti documenti:
b) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
c) fotocopia del codice fiscale;
d) due fotografie identiche;
e) autocertificazione di cittadinanza;
f) autocertificazione relativa al possesso del diploma di
scuola secondaria superiore;
g) autocertificazione relativa alla laurea posseduta;
h) dichiarazione di non iscrizione ad una scuola di
specializzazione o ad un corso di laurea e nell'affermativa,
l'impegno scritto a sospenderne la frequenza prima dell'inizio del
corso.
I cittadini non italiani devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Gli assegnatari della borsa di studio sono tenuti, altresi', a
presentare:
a) dichiarazione di non godere o di non aver goduto di altre
borse di studio (anche per un solo anno), erogate per frequentare
corsi di dottorato di ricerca;
b) autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo
lordo;
c) dichiarazione di non cumulare le borse di studio a qualsiasi
titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni
nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita' di ricerca del dottorando.
Art. 10.
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane, presso lo Stato estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.
Art. 11.
Il pubblico dipendente ammesso al corso di dottorato di ricerca
e' collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del
corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ed
usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni
richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca
senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in
aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di
quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso
la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il
conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con
l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due
anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti
ai sensi del secondo periodo.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
Art. 12.
Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato,
che deve essere versato da coloro che non usufruiscono della borsa di
studio, ammonta a Euro 630,08, cosi' suddiviso:
prima rata Euro 268,56 (all'atto dell'iscrizione). Detto
importo e' comprensivo dell'imposta di bollo virtuale, Autorizz. Int.
Fin. n. 7406 del 10 luglio 2000.
seconda rata Euro 361,52 (se dovuta va versata entro il mese di
luglio).
L'importo della seconda rata e' dovuto da quei dottorandi la cui
condizione economica normalizzata (CEN) non rientri nella soglia
superiore stabilita (Euro 27.000).
I dottorandi portatori di handicap, con invalidita' non inferiore
al 66%, sono totalmente esonerati dalla tassa di iscrizione e dai
contributi.
In ogni caso e' dovuto l'importo di Euro 51,65 quale costo
diploma.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle
Universita' sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4, comma 3, della legge n. 210/1998, sono esonerati
preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi.
Art. 13.
L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi
per responsabilita' civile e per infortuni per l'intera durata del
corso per le sole attivita' che si riferiscono al corso di dottorato,
provvedendo alla stipula della relativa polizza.
Art. 14.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Durante il corso, il dottorando puo' essere autorizzato dal
collegio dei docenti, per esigenze relative alla ricerca, a svolgere
eventuali periodi di studio all'estero o di stage presso soggetti
pubblici o privati. Tale periodo non potra' comunque essere superiore
alla meta' della durata del corso.
Ai sensi del comma 8 dell'art. 4 della legge n. 210/1998 sulla
base di un apposito regolamento di ateneo, ai dottorandi puo' essere
affidata, con il loro consenso, una limitata attivita' didattica
sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni caso compromettere la
loro attivita' di formazione alla ricerca e che non da' luogo a
diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita' italiane.
Art. 15.
Al termine di ogni anno di corso, il dottorando e' tenuto a
presentare una relazione sulle attivita' di studio e di ricerca
svolte, con eventuale presentazione orale, affinche' il collegio dei
docenti, valutata l'assiduita', il profitto e l'avanzamento delle
ricerche possa ammettere lo stesso al prosieguo del corso o proporne
al rettore l'esclusione, fatti salvi i casi di maternita', di grave e
documentata malattia e di servizio militare. Il dottorando che non
supera la prova annuale, puo' essere ammesso al prosieguo con riserva
da sciogliersi entro il successivo trimestre.
Art. 16.
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
Le commissioni giudicatrici dell'esame finale saranno formate e
nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' alla normativa
vigente.
Art. 17.
Ai fini della legge n. 675/1996, l'Universita' si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai
candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le
finalita' connesse e strumentali al concorso di che trattasi.
Art. 18.
Il presente bando sara' inoltrato al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" - e reso pubblico
anche per via telematica sul sito Internet http:// www.unifg.it
> Eventuali informazioni in merito alle modalita' di presentazione
delle domande o chiarimento possono essere richieste all'ufficio per
l'alta formazione dell'Universita' degli studi di Foggia
(tel. 0881/721357 tel/fax 0881/721126).
Art. 19.
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.
Foggia, 7 ottobre 2002
Il rettore: Muscio
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