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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Pubblica selezione, per titoli, eventualmente integrato da colloquio,
a due borse di studio per laureati per studi e ricerche nel campo
delle scienze chimiche da usufruirsi presso il Centro di radiochimica
e analisi per attivazione (CRAA) di Pavia nell'ambito della
collaborazione scientifica CRAA - CNR/ENI S.p.a. - Agip. (Bando n.
113.44.BS.3).
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.74 del 22/9/2000 |
Ente: | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 000E8690 |
Sezione: | Enti pubblici |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 1/11/2000 |
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IL DIRETTORE
del centro di radiochimica e analisi per attivazione
Vista la delibera n. 225 del consiglio di presidenza del
30 aprile 1998, con la quale e' stata emanata la "direttiva generale
per la predisposizione di bandi delle borse di studio a livello
centrale e decentrato dell'ente";
Visto il parere favorevole del consiglio scientifico del CRAA in
data 11 maggio 2000;
Dispone:
Art. 1.
E' indetta una pubblica selezione per titoli, eventualmente
integrata da colloquio, a due borse di studio per laureati, per studi
e ricerche nel campo delle scienze chimiche da usufruirsi presso il
Centro di radiochimica e analisi per attivazione - Pavia nell'ambito
della seguente tematica: sviluppo e impiego di tecniche di analisi
per attivazione neutronica e spettrochimiche per la determinazione e
la distribuzione di metalli potenzialmente tossici presenti in
campioni biologici e ambientali.
Titolo di studio richiesto: laurea in chimica o in chimica
industriale.
La borsa di studio dell'importo di L. 1.700.000 lorde mensili ha
la durata di mesi 12 e non e' rinnovabile.
Art. 2.
La borsa non e' cumulabile con altre borse di studio, ne' con
assegni o sovvenzioni di analoga natura e la loro fruizione e'
incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca
universitari con o senza assegni nonche' con la frequenza di scuole
di specializzazione post-laurea con o senza assegni. La borsa non
puo' essere cumulata neppure con lo stipendio o retribuzioni di
qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego pubblico o
privato tranne i casi previsti dal successivo art. 3 ultimo comma. A
nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
l'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a
contributi od assegnazioni del CNR.
All'assegnatario di borsa, comandato in missione per motivi
inerenti la sua attivita', e' corrisposto il trattamento di missione
pari a quello spettante ai dipendenti del CNR, settimo livello,
esclusivamente a carico dei fondi dell'organo CNR presso la quale
viene fruita la borsa.
Art. 3.
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e degli
Stati membri dell'Unione europea che alla data di scadenza del
presente bando:
a) abbiano conseguito la laurea presso universita' o istituti
superiori italiani o abbiano una laurea conseguita presso universita'
o istituti superiori stranieri dichiarata equivalente da una
universita' o istituto superiore italiano o dal Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) da
non piu' di cinque anni;
b) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta'; e'
escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta';
c) abbiano maturato esperienza nel campo dell'analisi di
metalli in tracce mediante tecniche radioanalitiche e convenzionali;
d) abbiano una buona conoscenza della lingua inglese.
I cittadini dell'Unione europea devono stabilirsi per l'intero
godimento del periodo della borsa nella sede di fruizione della
stessa. Non possono partecipare alla selezione i professori
universitari di I e II fascia e categorie equiparate ne' i
ricercatori universitari e del CNR ed altri pubblici dipendenti. Puo'
partecipare il personale insegnante di ruolo della scuola, che puo'
usufruire della borsa previa autorizzazione del competente
provveditorato agli studi, secondo la loro specifica normativa.
Art. 4.
La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta libera,
secondo lo schema allegato al presente bando, deve essere indirizzata
e inviata, anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento al: Centro di radiochimica e analisi per attivazione, via
Taramelli 12 - 27100 Pavia entro e non oltre il quarantesimo giorno
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando
stesso. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale
accettante. Qualora il termine di presentazione delle domande venga a
scadere in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente. Per le domande di
ammissione al concorso presentate a mano al CRAA - Pavia, durante
l'orario di lavoro, sara' rilasciata ricevuta.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) certificato di laurea in carta semplice nel quale siano
indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto, la
votazione dell'esame di laurea e la data di quest'ultimo (ai sensi
della legge n. 127/1997 e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998 il candidato puo' presentare dichiarazione sostitutiva di
certificazione);
2) tesi di laurea;
3) dichiarazione di accettazione del candidato da parte del
responsabile dell'organo CNR presso il quale lo stesso candidato
intende svolgere la ricerca;
4) i lavori che il candidato intende presentare, con relativo
elenco, precisando se trattasi di pubblicazione o dattiloscritto e il
nome di eventuali collaboratori;
5) programma particolareggiato di studio e di ricerca che il
candidato intende svolgere durante il periodo di fruizione della
borsa;
6) curriculum vitae et studiorum;
7) l'elenco di tutti i documenti e titoli presentati.
I documenti di cui ai punti 5), 6) e 7) e l'elenco dei lavori
presentati devono essere sottoscritti dal candidato e presentati in
duplice copia.
Il plico contenente la domanda con gli allegati deve portare
sull'involucro esterno l'indicazione del nome e cognome, l'indirizzo
del candidato e il numero dei bando al quale il candidato intende
partecipare.
Non si terra' conto dei documenti e delle domande inviate o
consegnate dopo il termine dei quaranta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, anche se trattasi di lavori stampati
presentati in sostituzione di bozze di stampa.
Costituisce motivo di non ammissione alla selezione la mancata
presentazione dei documenti di cui ai punti 1), 2), 3), e 5) del
presente articolo.
Art. 5.
I candidati sono giudicati da una commissione nominata dal
direttore dell'organo CNR. Ogni membro della commissione esaminatrice
dispone di dieci punti per la valutazione di ciascun candidato. La
commissione provvede, in via preliminare, a ripartire il punteggio a
disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga di
individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna
categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo. La
commissione stabilisce altresi', in via preliminare, se i candidati
vadano sottoposti a colloquio e, in caso positivo, il punteggio da
riservare a tale prova, nonche' il punteggio minimo che i candidati
debbono conseguire nella valutazione dei titoli per essere ammessi a
sostenere la prova stessa. La commissione procede quindi a valutare i
titoli di ogni singolo candidato e a redigere una scheda contenente,
oltre l'indicazione dei titoli posseduti dal candidato, un motivato
giudizio e la valutazione attribuita ai vari titoli. Nel caso in cui
sia stato, in via preliminare, previsto dalla commissione il
colloquio, la stessa provvede a convocare a colloquio, mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno quindici
giorni di preavviso, i candidati che abbiano ottenuto il prescritto
punteggio minimo nella valutazione dei titoli. Nessun rimborso e'
dovuto dall'ente ai candidati che sostengano il colloquio, anche se
in sede diversa da quella di residenza. Ai fini della graduatoria di
merito, la commissione tiene conto della valutazione dei titoli e del
risultato dell'eventuale colloquio, del programma di studio e di
ricerca presentato dal candidato, valutando sia la sua attitudine a
svolgere, in genere, compiti di ricerca scientifica, sia la sua
preparazione nel campo specifico degli studi che lo stesso propone di
compiere.
Al termine dei lavori, la commissione redige la graduatoria dei
candidati. Sono compresi nella graduatoria di merito secondo l'ordine
del voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano
raggiunto una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei
punti di cui la commissione dispone. Le operazioni compiute dalla
commissione vengono verbalizzate con sottoscrizione in ogni pagina
del Presidente, dei componenti e del segretario.
Art. 6.
Sono considerati vincitori coloro che nella graduatoria degli
idonei si trovino collocati in posizione corrispondente al numero dei
posti banditi. A parita' di punteggio complessivo la preferenza e'
determinata:
a) dalla minore anzianita' di conseguimento del titolo di
studio;
b) in caso di ulteriore parita', dalla minore eta' del
candidato.
Le borse che restino interamente disponibili per rinuncia o
decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai successivi idonei
secondo l'ordine della graduatoria entro un mese dalla rinuncia o
decadenza del vincitore e, comunque, non oltre i 6 mesi dalla data di
approvazione della graduatoria. Qualora il vincitore, entro tre mesi
dalla data di inizio della attivita' di ricerca, rinunci alla borsa o
decada dalla stessa per incompatibilita' di cui all'art. 2 del
presente bando, la borsa puo' essere conferita per il restante
periodo al successivo idoneo in base alla disponibilita' finanziaria
residua e alla valutazione scientifica da parte del responsabile
dell'istituzione scientifica interessata circa l'attribuzione della
borsa per un periodo inferiore a quello inizialmente previsto.
Art. 7.
Il direttore competente provvede a comunicare a ciascun
concorrente l'esito della selezione restituendogli, nel contempo,
parte della documentazione presentata per l'ammissione alla stessa ad
eccezione della seguente documentazione:
1) certificato di laurea;
2) dichiarazione di accettazione del responsabile
dell'istituzione scientifica;
3) programma di ricerca;
4) elenco dei titoli presentati;
5) elenco delle pubblicazioni e lavori presentati;
6) curriculum vitae et studiorum.
Coloro che risultino vincitori della borsa e non diano inizio
agli studi e alle ricerche in programma entro il termine stabilito
dal Consiglio nazionale delle ricerche decadono dalla borsa. Il CNR
non assume alcuna responsabilita' sia in caso di eventuale
dispersione di comunicazioni da parte dell'ente, dipendente da
inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e del recapito
da parte degli aspiranti, oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, sia per
eventuali disguidi postali.
Art. 8.
La data di decorrenza della borsa e' stabilita insindacabilmente
dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal 1o o dal 15 del mese. La
data di decorrenza della borsa puo' essere rinviata nel caso che il
titolare debba assolvere agli obblighi militari di leva, assentarsi
per gravidanza e puerperio o per malattia. La fruizione della borsa
puo' essere sospesa temporaneamente solo nel caso che il titolare
debba assolvere agli obblighi militari di leva, assentarsi per
gravidanza e puerperio o per malattia di durata superiore ad un mese.
I motivi di rinvio o sospensione della borsa devono essere comunque
debitamente comprovati. L'assegnatario che dopo aver iniziato
l'attivita' di ricerca programmata non la prosegua, senza
giustificato e comprovato motivo, regolarmente ed ininterrottamente
per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi
e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere
sufficiente attitudine alla ricerca, su proposta del responsabile
della ricerca o tutore che gli e' stato assegnato, e' dichiarato
decaduto con motivato provvedimento del direttore competente del CNR
dall'ulteriore utilizzazione della borsa. Dell'avvio del relativo
procedimento viene data comunicazione all'interessato il quale ha la
facolta' di far conoscere la propria posizione in merito mediante
comunicazione scritta. Della conclusione del procedimento, che potra'
consistere o in una archiviazione degli atti o nel predetto
provvedimento di decadenza, verra' data motivata comunicazione
all'interessato.
Art. 9.
Il pagamento della borsa e' effettuato in rate mensili. La prima
rata e' erogata dopo che il responsabile della ricerca o tutore ha
comunicato che il titolare della borsa ha iniziato l'attivita' presso
la sede prescelta. Le rate successive sono erogate anticipatamente a
meno che il responsabile della ricerca o tutore non comunichi che si
siano verificate le condizioni di cui all'art. 8 del presente bando.
Coloro che una volta iniziata la ricerca siano incorsi nella
dichiarazione di decadenza o abbiano rinunciato alla fruizione della
borsa sono tenuti a restituire la rata anticipata e non maturata. La
richiesta di restituzione della rata, dovra' essere effettuata dal
direttore competente, come parimenti, a cura dello stesso, dovra'
essere emesso il decreto di accertamento della somma da restituire.
Art. 10.
Entro sessanta giorni dalla scadenza della borsa, l'assegnatario
dovra' trasmettere al direttore competente una particolareggiata
relazione sulle ricerche compiute. La relazione puo' essere
pubblicata integralmente o in riassunto in riviste a cura del CNR.
Art. 11.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il competente ufficio del consiglio regionale delle ricerche,
per le finalita' di gestione della selezione e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata per le finalita' inerenti la
selezione e la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il
conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione. I medesimi dati
potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla
posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei
diritti di cui all'art. 13 della citata legge. Il responsabile del
trattamento e' il direttore del Centro di radiochimica e analisi per
attivazione - Pavia.
Pavia, 5 settembre 2000
Il direttore: Gallorini
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